GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO VENEZIA GIULIA * LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO fio. 23—1 Agosto 1946 Indice ...... pag. 37 Pubblicala dal Governo Mililare Allealo con l’autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 19^6 Allealo G overno Militare 13 CORPO Ordine Generale N. 48 B EMENDAMENTI ALL’ORDINE GENERALE No. 48 — TASSE ED EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI ATTI PRODOTTI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PREMESSO che si è consideraci opportuno apportare emendamenti all'Ordine Generale No. 48 riguardante le Tasse e gli Emolumenti dovuti sugli atti presentati al Pubblico Registro Automobilistico in ¡quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamato «Territorio») Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gl: Affari Civili, ordino : y I ARTICOLO 1 Tutte le tasse contemplate nell’Ordine Generale No, 48 sono comprensive della imposta di Registro e dell’adidizionale per l'Assistenza Sociale. ARTICOLO II Gli atti privati di cui agli art. 3. 4 e 5 dell'Ordine Generale No. 48 stipulati ed autenticati anteriormente al 7 aprile 1946 sono soggetti alla tassa di bollo in base alle Leggi 8 luglio 1929, No. 1158 e 4 luglio 1941, iNo. 700 purché prodotti presso il Pubblico Registro Automobilistico entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. Se non fossero prodotti entro detto termine, sono soggetti alle tasse previste agli articoli 3, 4 e 5 dell'Ordine Generale No. 48. ARTICOLO III Sono del pari soggetti alle tasse da bollo previste dal precedente Articolo II i trasferimenti di proprietà di autoveicoli di cui all'art. IX dell'Ordine Generale No. 48 purché siano avvenuti anteriormente alla data del 7 aprile 1946. ARTICOLO IV Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato. GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 106 0 LICENZIAMENTI CONSENTITI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 1946 — SUPPLEMENTO ALL’ORDINE No. 106 PREMESSO che l'articolo I dell'Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946 dispone còme segue: «Con effetto idallTl aprile 1946 è consentito il licenziamento di operai e impiegati dipendenti da imprese industriali del Territorio soggette al contratto collettivo di lavoro di data 13 giugno 1941 e all'attuale divieto dei licenziamenti nei limiti e con le modalità stabilite nel presente Ordine». PREMESSO che l'articolo II, sezione (l-a del succitato Ordine dispone: «La percentuale massima degli operai e degli impiegati che i datori di lavoro potranno licenziare, riferita al numero degli operai e degli impiegati occupati alla data del 31 dicembre 1945, è la seguente: 10% durante il periodo dallTl al 30 aprile 1946, comprese ambedue tali date; 5% ¡durante il periodo dall'l al 31 maggio 1946 incluso e 5% durante il periodo 1 al 30 giugno ,1946 incluso. Qualora fosse necessario prorogare la limitazione: sui licenziamenti successivamente al 30 giugno 1946, saranno emanate ulteriori disposizioni al riguardo». ATTESO CHE si ritiene opportuno e necessario’ di prorogare la limitazione sui licenziamenti per il periodo dal 30 giugno al 31 agosto (incluso) 1946; Io, ALFRED iC. BOWiMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ordino : * / ARTICOLO I Licenziamenti consentii nel periodo dal 30 giugno al 31 agosto 1946 La percentuale massima degli operai e degli impiegati, di cui all' articolo I dell'Ordine No, 106, di data 6 aprile 1946, che j datori di lavoro potranno licenziare è dell'uno (1) percento sul numero ¡complessivo degli operai e degli impiegati occupati dal 31 dicembre 1945 in, poi. ARTICOLO II SEZIONE 1: Restano ferme, durante il periodo ¡su menzionato, le rimanenti disposizioni contenute negli Ordini No. 106 e 106 B, di data 4 maggio 1946, che rimangono in vigore a tutti gli effetti di legge. SEZIONE 2: L’indennità speciale di disoccupazione prevista nell' Ordine Generale No. 82 spetterà .inoltre con effetto dal l.o luglio 1946 a tutti gli operai e impiegati licenziati successivamente alla data del l.o gennaio 1946 da qualsiasi azienda diversa da quelle industriali, anche se tali operai e impiegati non spetta il godimento della indennità normale di disoccupazione prevista dall'assicurazione obbligatoria. Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà iti vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 5 luglio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.L). Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 139 CONCESSIONE DI UNO SPECIALE ASSEGNO ALIMENTARE AI MARITTIMI DISOCCUPATI Ritenuta la necessità di provvedere temporaneamente al pagamento di imo speciale assegno alimentare a favore dei marittimi disoccupati nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata «il Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Assegno alimentare per i marittimi disosccupati Ai marittimi disoccupati residenti nel «Territorio» i quali si trovino nelle condizioni previste dal presente Ordine, è concesso un temporaneo assegno alimentare (in appresso chisamato assegno). L'assegno sarà corrisposto per un periodo di sei mesi con decorrenza del l.o novembre 1945. ARTICOLO II Requisiti necessari per il diritto all’assegno SEZIONE 1: Per essere ammessi al godimento dell'assegno i marittimi devono trovarsi nelle seguenti condizioni ; a) risultare iscritti alla data del 1 novembre 1945 nei ruoli degli uffici di collocamento della gente di mare tenuti dalle Capitanerie dei porti di Trieste e Pola, e , b) essere effettivamente disoccupati e non aver diritto nè alla indennità normale di disoccupazione a carico dell'assicurazione obbligatoria, nè alle speciali indennità di disoccupazione previste dall'Ordine No. 13 di data 1 settembre 1945 e dell'Ordine No. 82' di data 5 marzo 1946, e c) avere un periodo di effettiva navigazione, anche se non continuativo, su navi battenti bandiera italiana, non inferiore ai cinque anni nel quindicennio anteriore al 1.0 agosto 1945 e almeno sei mesi di navigazione, anche se ¡non continuativa, dal 10 giugno 1940 all 8 settembre 1943. Nel computo di sei mesi summenzionati .sarà tenuto conto del periodo ¡di navigazione sulle navi destinate alla speciale missione del rimpatrio dei cittadini italiani dall’Africa Orientale Italiana. SEZIONE 2: Agli effetti del computo nei confronti dei marittimi imprigionati o confinati per ragioni politiche anteriormente alla data del l.o luglio 1945, il periodo di ¡cinque anni idi effettiva navigazione richiesto dalla sezione precedente non deve necessariamente risultare completato nel quindicennio anteriormente al l.o agosto 1945. Il requisito dei sei mesi di navigazione di cui alla sezione precedente non sarà richiesto ai marittimi che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) di essere stati richiamati alle armi e di aver prestato servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi; b) di essere sitati sbarcati in conseguenza di infortunio dovuto a causa di guerra; c) di essere stati sbarcati in conseguenza di ¡sinistro di guerra avvenuto a bordo della nave sulla quale erano imbarcati; d) di avere subito un periodo di prigionia o di internamento di almeno sei mesi, dovuti a causa di guerra; e) di avere subito una pena di -reclusione o dii confino per ragioni politiche anteriormente alla data del l.o luglio 1945. SEZIONE 3; Non sono ammessi al godimento dell'assegno i marittimi che si trovino nelle seguenti condizioni: a) ¡di avere rifiutato il servizio a bordo di navi o ogni altro impiego offerto per tramite degli Organi di collocamento nel periodo successivo alla data di liberazione del porto, nei cui ruoli sono iscritti; b) se da parte della Commissione di epurazione, istituita dagli Ordini Generale No. 7 e 8 di data 11 luglio 1945 è stato emesso ,nei loro confronti un provvedimento definitivo di sospensione relativo al periodo dell'assegno richiesto. ARTICOLO III Ammontare dell’assegno L’ammontare dell'assegno è fissato nella misura seguente; a) Lire 100.— giornaliere per i marittimi in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso, di macchinista navale e di radiotelegrafista di bordo; b) Lire 100.— giornaliere per i marittimi in possesso del titolo profesiionale di padrone marittimo, di motorista navale di la e Ila classe e di fuochista autorizzato', qualora durante i sei mesi di navigazione del periodo bellico richiesti essi abbiano esercitato a bordo le funzioni di ufficiale di coperta o di macchina; c) Lire 80.— giornaliere per tutti gli altri marittimi. ARTICOLO IV Pagamento dell’assegno Commissione per l’accertamento degli aventi] diritto all’assegno SEZIONE 1: Viene temporaneamente istituita una apposita Commissione, da costituirsi presso ogni Capitaneria di Porto, la ¡quale Commissione avrà il compito di accertare le circostanze e i requisiti richiesti per il godimento- dell'assegno previsto dal presente Ordine. Tale Commissione ha l’incarico a ricevere le -domande presentate dai marittimi disoccupati, di prenderle in esame in conformità alle disposizioni del presente Ordine, e in caso affermativo- di stabilirne] l'importo. Se la decisione è favorevole, la Commissione autorizza la Capitaneria di Porto al pagamento dell'assegno ai sensi dell'articolo IV del presente Ordine. SEZIONE 2: La Commissione sarà composta dai seguenti membri: a) dal Comandante del porto che la presiede, o, in sua assenza o impedimento, da persona da lui -designata a sostituirlo; b) dai rappresentanti dei seguenti enti o organizzazioni, designati su proposta scritta al Governo Militare Alleato e precisamente: Un rappresentante dell'Ufficio -del lavoro, un rappresentante dellTntendenza di -Finanza, due legittimi rappresentanti degli impiegati e due legittimi rappresentanti dell'Associazione degli Armatori. I suddetti membri saranno nominati dal Governo Militare Alleato. Alle sedute della Commissione assisterà in qualità di segretario un funzionario delegato dal Comandante del porto. ARTICOLO VI ... Data di entrata in vigore Il presente Ordine salvo per -quanto in esso diversamente disposto, entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, li 3 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO i 3 CORPO Ordine N. 142 AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA «RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ’» DI AUMENTARE L’ASSICURAZIONE VITA SENZA VISITA MEDICA Considerata l’opportunità di concedere alla Riunione Adriatica di Sicurtà, società per azioni con sede in Trieste, l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo per l'assicurazione vita senza visita medica nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio»). Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello, J. A. G. iD., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino: ARTICOLO I La Società Anonima «Riunione Adriatica di Sicurtà» è autorizzata ad elevare da Lire 25.000,— a Lire 100.000,— il capitale massimo per rassicurazione vita senza visita e precisamente l'assicurazione vita contemplata nelle tariffe C e D approvate con Decreto ministeriale 10 ottobre 1937 e nella tariffa E approvata con Decreto' ministeriale 20 dicembre 1937. ARTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data ini cui sarà da- me firmato, Trieste, 3 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 145 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI DOVUTI PER L’ANNO 1946 DAGLI AGRICOLTORI E DAI LAVORATORI DELL ’AGRICOLTURA Ritenuto necessario procedere alla determinazione della misura dei contributi dovuti per l'anno 1946 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso designata «Territorio»),' Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli' Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Misura dei contributi per l’anno 1946 Gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere entro il Territorio per l'anno 1946 i contributi fissati nelle seguenti quote: a) per ogni giornata di lavoro prestato da salariati addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame: 1) quota per l'assicurazione malattia: 2) quota per rassicurazione invalidità e vecchiaia: Contributo base: Lire 0,54 per ogni giornata lavorativa per uomo Lire 0.21 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo; Contributo integrativo : Lire 3.— per ogni giornata lavorativa per uomo, donna e ragazzo; 3) quota per l’assicurazione tubercolosi: Contributo' base: Lire 0.12 per ogni giornata lavorativa per uomo; Lire 0.10 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo; Contributo integrativo : Lire 1.55 per ogni giornata lavorativa per uomo; Lire 1.30 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo; 4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: Lire 0.073 per ogni giornata lavorativa per uomo; Lire 0.08 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo; 5) quota per gli assegni familiari: Lire 1.50 per ogni giornata lavorativa per uomo, donna e ragazzo; b) per ogni giornata lavorativa prestata da giornalieri: 1} quota per l'assicurazione malattia: Lire 6.10 per ogni giornata lavorativa per uomo; Lire 4.10 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo; 2) quota per rassicurazione invalidità e vecchiaia: Contributo base: Lire 0.54 per ogni giornata lavorativa per uomo; Lire 0.27 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo; Contributo integrativo: Lire 3.— per ogni giornata lavorativa) per uomo, donna e ragazzo; 3) quota peri l'assicurazione tubercolosi: Contributo base: Lire 0.20; Contributo integrativo: Lire 2.60; 4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: Lire 0.24 per ogni giornata lavorativa per uomo; Lire 0.22 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo; 5) quota per assegni familiari: Lire 1.50 per ogni giornata lavorativa per uomo, donna e ragazzo; 1) quota per l’assicurazione malattia: Lire 1.40 2) quota per l'as,sicurazione tubercolosi: Contributo base: Lire 0.0625 Contributo integrativo: Lire 0.8125 3) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: Lire 0.075 per ogni giornata lavorativa per uomo, donna e ragazzo. ARTICOLO II Contributi integrativi per l’assicurazione tubercolosi per l’anno 1945 Nei ruoli relativi all'anno 1946 sarà iscritta la quota del contributo integrativo per l'assicurazione tubercolosi dovuto dagli agricoltori per l'anno 1945 nella seguente misura pari a un dodicesimo della quota fissata per l'anno 1946: a) per ogni giornata lavorativa prestata da salariati addetti e non. addetti alle colture agrarie ed al bestiame: Lire 0.13 per uomo per giornata lavorativa; Lire 0.108 per donna e ragazzo per giornata lavorativa; b) per ogni giornata lavorativa prestata da giornalieri: Lire 0.217 c) per ogni giornata lavorativa prestata da mezzadri e coloni: Lire 0.0677. ARTICOLO III Contributi a carico dei proprietari di terre date in affìtto I proprietari idi terre affittate sono tenuti a (corrispondere le quote previste nelle lettere a) e b) dell'articolo I idei presente Ordine per ogni giornata lavorativa accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo. ARTICOLO IV Contributi per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura i contributi da iscriversi in relazione all'estimo catastale nei ruoli dell'imposta fondiaria per l’anno 1946, ai sensi del I comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, No. 942, sono stati determinati per ciascuna Zona idei Territorio nel seguente ammontare complessivo: Lire 1.281.463.10 Lire 3.752.181.40 Zona di Trieste Zona di Gorizia Zona di Fola Lire 159.482.70 Computo delle giornate lavorative ai fini del calcolo dei contributi ■SEZIONE U Le quote di cui all articolo I del presente Ordine si applicano alle giornate accertate nei confronti delle singole aziende a ¡norma del R. D. L. 28 novembre 1938, No. 2238, e delle relative disposizioni di attuazione. SEZIONE 2: 'Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle loro giornate lavorative sarà considerato, ai fini dell’applicazione dei contributi ¡di cui all’art. I, lettera a) del presente Ordine, di 300.— Ove i predetti salariati siano addetti alle colture agrarie ed al bestiame, tali giornate lavorative verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all’azienda per la coltivazione dei fondi e per l'allevamento del bestiame. SEZIONE 3: Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero 'delle) giornate lavorative di ogni membro del nucleo familiare sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'articolo Inietterà c) numeri 1, 2 e 3, di 240. ARTICOLO VI Riparto del carico dei contributi SEZIONE 1: Gli agricoltori tratteranno dal salario dei dipendenti i contributi da loro anticipati per conto dei lavoratori dipendenti nelle misure sottoindicate: 1) contributi per le assicurazioni malattia, tubercolosi, nuzialità e natalità: metà delle quote indicate all’articolo I, lettera a) — No. 1. 2, 3 e 4. lettera b) — No. 1, 2, 3 e 4 lettera c) — No. 1, 2 e 3 del presente Ordine; 2) contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: un terzo ideile quote indicate all'art. I, lettera a) No. 2 e lettera b) No. 2 del presente Ordine, SEZIONE 2: Gli agricoltori trattengono inoltre dal salario dei dipendenti l'importo' dei contributi indicati all'articolo I, lettera a) e b) del presente Ordine, dovuti eventualmente dal colono o mezzadro in proprio o per conto dei dipendenti da lui assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro. ARTICOLO VII Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine entra in vigore il giorno in ¡cui sarà da me firmato e le disposizioni nello stesso contenute avranno effetto 4al 1 gennaio 1946. Trieste, ajddì 13 giugno 1946, / Ordine N. 148 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ’ DI AMMORTAMENTO PER DEBITI CONTRATTI DA ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI Atteso che si considera opportuno e necessario di emanare speciali provvedimenti nei riguardi di certe clausole contrattuali che si riferiscono a debiti contratti dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Trieste e dell'Associazione Edile di Pubblica Utilità di Monfalcone, (qui di seguito ¡denominati «Istituti per le case»), con Banche, Istituti di Assicurazione ed (Istituti di Previdenza (¡qui di seguto denominati «Istituti Creditori» ) Io, ALFRED C. BOWMAN, ¡Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari 'Civili, ordino: ARTICOLO I Sospensione del pagamento delle rate SEZIONE 1: Gli Istituti per le case sono col presente autorizzati a sospendere il pagamento delle annualità idi ammortamento dei prestiti loro concessi dagli Istituti Creditori, SEZIONE 2: La, predetta autorizzazione si applica ,anche alle annualità che scadono e che non sono state pagate alla data d'entrata in vigore del presente Ordine ed, a quelle che verranno a maturare sino a due anni dopo la formale dichiarazione della fine della guerra. SEZIONE 3: Questa autorizzazione non concernei il pagamento del contributo statale sugli interessi dei prestiti già accordati. Tali contributi continueranno ad essere affettuati agli Istituti Creditori in conformità alle condizioni alle quali gli stessi furono concessi. ARTICOLO II Pagamento delle annualità differite SEZIONE 1: Gli interessi sulle annualità il cui pagamento viene differito in conformità al-l'art. 1 del presente Ordine matureranno nella misura stipulata nel contratto di mutuo. SEZIONE 2: L'ammontare delle annualità differite e dei relativi interessi sarà determinato alla scadenza del periodo ,di sospensione e sarà pagato ratealmente a partire da un anno dopo la data della normale scadenza stipulata nel contratto di, mutuo e corrispondente alila misura stabilita ,dal contratto medesimo. SEZIONE 3: Tutte le garanzie, condizioni e modalità di pagamento stabiliti per i mutui originari restano in vigore fino a completamento del pagamento delle annualità differite e dei relativi interessi. - ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 12 giugno. ,1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.I). Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 150 CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI ED ALTRE FORME DI PRESIDENZA SOCIALE — MODIFICHE ALL’ORDINE GENERALE No. 47 ED AGLI ORDINI No. 102, 103 E 104 I Ritenuto opportuno e necessario di apportare talune modifiche agli Ordini relativi ai contributi per le varie forme di assicurazione sociale e di previdenza sociale in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio») Io, ALFRED C. BOWiMAN, .Colonnello, J. A. G. D.. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO 1 Contributi dovuti dal primo periodo di paga successivo al 16 febbraio 1946 SEZIONE 1: Entro il Territorio i contributi integrativi per l'aumento delle pensioni di invalidità e vecchiaia disposti dall'Ordine No. 102, di data 5 aprile 1946, i contributi per gli assegni integrativi di disoccupazione disposti dall’ Ordine No. 103, di data 5 aprile 1946, e i contributi per gli assegni integrativi per gli ammalati di tubercolosi, disposti dall'Ordine No. 104, di data 8 aprile 1946, sono dovuti a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 16 febbraio 1946, e i citati Ordini i quali disponevano l'obbligo dei contributi stessi a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 25 dicembre 1945, sono pertanto rettificati in tal senso.1 SEZIONE 2: Nonostante quanto precede restano inalterate e conservano piena ed integrale efficacia le disposizioni dell'articolo II dell'Ordine No. 102 e della Sezione 5 dell ar- ticolo III dell'Ordine No. 104, che concernono i contributi integrativi per le pensioni di invalidità e vecchiaia e per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei lavoratori agricoli. ARTICOLO II Applicazione dell'Ordine Generale No. 47 a decorrere dal primo periodo di paga successsivo al 16 febbraio 1946 SEZIONE 1: L Ordine Generale No. 47 di 'data 20 marzo 1946, che concerne i contributi per gli assegni familiari e determina, fra le altre cose, gli elementi della retribuzione dei lavoratori e i limiti massimi della retribuzione stessa ai ¡fini del calcolo dei detti contributi, s intende modificato nel senso che tutte le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 16 febbraio 1946, anziché dal primo periodo di paga successivo al 29 dicembre 1945. SEZIONE 2: La modifica suindicata aH'Opdine Generale No. 47, non si applica ai contributi per l'integrazione dei guadagni basata sulla riduzione delle ore di lavoro ideigli operai deirindustria, disposti dall'Ordine No. 105, di data 5 aprile 1946, per cui le disposizioni dell'Ordine Generale No. 47, richiamate neH’Ordine No. 105 (articolo III, Sezione 2) rimangono in vigore per tali contributi con la decorrenza dal primo periodo di paga successivo al 29 dicembre 1945, ARTICOLO III Contributi per la Cassa integrazione guadagni A decorrere dal primo periodo di paga successivo al 10 novembre 1945, il contributo per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'Industria è dovuto entro-il Territorio nella misura del 5% anziché nella precedente misura del 3%. ARTICOLO IV Onere totale dei contributi a carico dei datori di lavoro SEZIONE 1: a) Le quote dei contributi per le forme di assicurazione in appresso specificate, dovute dai lavoratori ai sensi delle leggi vigenti saranno corrisposte entro il Territorio dai datori di lavoro unitamente alle quote da essi dovute, in modo che l'intero onere dei contributi sarà a carico dei datori di lavoro. Tale onere. rappresenta un obbligo per i datori di lavoro a tutti gli effetti di legge, ferme rimanendo quale base di calcolo le retribuzioni lorde dei lavoratori. Ai datori di lavoro non compete il diritto di rivalsa nei confronti dei lavoratori. b) La disposizione di cui sopra si applica a tutti settori dell'attività produttiva, SEZIONE 2: Le disposizioni contenute nella precedente Sezione del presente articolo si applicano alle seguenti forme di assicurazione e di assistenza: a) assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti';, b) assicurazione obbligatoria per la tubercolosi; c) assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; d) assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità; e) assegni integrativi delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme di previdenza sociale sostitutive di essa, nonché delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; f) assicurazione obbligatoria per le malattie nell' industria, nellsgricoltura, nel commercio, nel credito, assicurazione e servizi tributari appaltati; g) trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. SEZIONE 3; 1 contributi dovuti dai datori dj lavoro,, in conformità a quanto disposto nella Sezione 1 del presente articolo, per i trattamenti di previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti consistono delle quote di tali contributi a loro carico e di quella parte delle quote dei lavoratori che corrisponde all'ammontare dei contributi dei lavoratori per l'assicurazione generale obbligatoria. SEZIONE 4: L'obbligo per i datori di lavoro di pagare le quote dei contributi idei lavoratori in conformità alla Sezione 1 del presente articolo decorre dalle seguenti date; a) per gli assegni^ integrativi contemplati nella Sezione 2, lettera e) del presente articolo dal primo periodo di paga successivo al 16 febbraio 1946; b) per tuttq le altre forme di assicurazione e di previdenza elencate nella Sezione 2 del presente articolo dal primo periodo di paga successivo a! 10 maggio 1946. I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai lavoratori le somme loro trattenute sulle retribuzioni, successivamente alle date suindicate, a titolo di contributi a loro carico per le forme di assicurazione e di previdenza di cui alla Sezione 2 del presente articolo. SEZIONE 5; Le quote dei contributi per gli assegni integrativi disposti dagli Ordini No. 102, 103 e 104, relativi al periodo dal 16 febbraio al 31 maggio 4946, sinora dovuti dai lavoratori ed ora posti a carico dei datori di lavoro in conformità al presente articolo, possono essere versati dai datori di lavoro in quattro rate mensili eguali e consecutive impregiudicato, però, l'obbligo del versamento immediato in un'unica soluzione delle quote dei contributi sinora a carico dei datori di lavoro. SEZIONE 6: a) La trattenuta sulle retribuzioni dei lavoratori di qualunque somma per il pagamento dei contributi che il datore di lavoro deve in conformità' al presente Ordine, costituisce dà parte del datore di lavoro una contravvenzione punibile con lammenda da Lire 100.— a Lire 300.—■ per ciascun caso. b) Commette del pari un'infrazione punibile come sopra disposto per ciascun caso, il datore (di lavoro che riceva dal lavoratore il rimborso di qualsiasi somma da esso datore di lavoro pagata quale quota dei contributi dei lavoratori che in( conformità al presente articolo è posta a suo carico. ARTICOLO V Entrata in vigore dell’Ordine Salvo per quanto sopra espressamente disposto, il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 12 giugno 1946. Ordine N. 155 FUNZIONI E ATTIVITÀ’ DELL’«UNIONE FASCISTA PER LE FAMIGLIE NUMEROSE» Premesso che con la Proclamazione No,, 6 di data 18 agosto 1945 fu soppresso il Partito fascista come pure gli enti e organizzazioni accessori, sia idipendenti o affiliati o controllati da esso, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui, di seguito denominata il «Territorio»). e che con la su menzionata proclamazione fu soppressa «l'Unione fascista fra le famiglie numerose» e si ritiene necessario e opportuno di provvedere al trasferimento delle sue attività, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D.> Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Soppressione dell’«Unione fascista per le famiglie numerose» e trasferimento delle proprie attività SEZIONE 1: L’Unione fascista fra le famiglie numerose (qui appresso chiamata «Unione») è formalmente soppressa SEZIONE 2: a) Tutte le funzioni della soppressa «Unione» sono devolute all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (qui appresso chiamata «Opera nazionale»), b) Tutte le attività dell'Unione entro il Territorio sono trasferite all'opera nazionale che ne curerà l'impiego con particolare riguardo alle famiglie numerose. c) L'«Opera nazionale» seguirà, per quanto possibile, i termini e le condizioni relative a donazioni e disposizioni testamentarie fatte a favore dell'Unione facenti parte integrante delle attività particolarmente in relazione ai beneficiati di tali donazioni e disposizioni testamentarie. d) L'Ufficiale Capo della Divisione per l'Assistenza (Welfare ¡Division) del Governo Militare Alleato provvederà agli atti necessari per la liquidazione delle Sezioni provinciali dell'Unione esistenti nel «Territorio» e per il trasferimento delle attività «all'Opera nazionale» come disposto più sopra. SEZIONE 3: L'Opera nazionale nel disporre delle attività dell Unione non applicherà le disposizioni di legge concernenti l'Unione, che concedono particolari agevolazioni e preferenze basate sulla qualità di socio di diritto dell'Unione. Tali agevolazioni e preferenze saranno d'ora innanzi concesse ai capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati tra, essi anche i figli maschi caduti in guerra o morti durante la guerra nelTaccompimento del servizio militare. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 22 giugno 1946. Ordine N. 157 PROMOZIONI TEMPORANEE DEL PERSONALE GIUDIZIARIO Considerato che si ritiene opportuno e necessario, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate, in appresso chiamata «il Territorio», di provvedere alla promozione temporanea del personale giudiziario per l'anno 1946 ai sensi delle disposizioni (dii legge in vigore, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello^ J. A. G. ¡D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : PARTE I PROMOZIONE DEI MAGISTRATI ARTICOLO I Consiglio superiore giudiziario SEZIONE 1: a) E' costituito presso la Corte d'Appello di Trieste un Consiglio Superiore Giudiziario temporaneo allo scopo di eseguire i necessari scrutini e di proporre, per l'anno 1946, temporanee1 promozioni di magistrati del Territorio, secondo quanto disposto qui di seguito, b) Il Consiglio suddetto sarà composto dal Primo Presidente della Corte d'Appello di Trieste, che lo presiede, dal Procuratore Generale di Trieste e da altri tre magistrati del «Territorio» che esercitino funzioni di grado non inferiore al IV, da designarsi (diai Primo Presidente della ¡Corte d'Appello di Trieste, Fungerà da segretario un magistrato della Corte d'Appello di Trieste da designarsi dal Primo Presidente. SEZIONE 2: Il ¡Consiglio avrà tutti i poteri (del Consiglio Superiore della magistratura secondo quanto stabilito negli articoli 213 e seguenti dell'Ordinamento Giudiziario 31 gennaio 1941 No. 12 (qui di ¡seguito; chiamato l’Ordinamento), SEZIONE 3: Nello scrutinio per le promozioni e per la classificazione dei promovibili, il Consiglio osserverà le norme stabilite negli articoli 165 primo comma, 166 e 167 primo, secondo e terzo comma deH'Ordinaniento. ARTICOLO II Numero delle promozioni e promovibilità Il Consiglio Superiore Giudiziario eseguirà i necessari scrutini per: a) promozioni a turno ¡di anzianità per «merito distinto» a 3 posti di grado parificato a quello di consigliere di cassazione (grado IV). i Sono scrutinabili per tale promozione: i consiglieri di corte d'appello e magistrati di grado parificato, compresi nei primi 12 numeri della graduatoria ufficiale approvata dal Governo Militare Alleato. b) Promozioni a turno di anzianità per «merito» e per «merito distinto» a 6 posti di grado di consigliere di corte d'appello e parificati (grado V), divisi come segue: (1) !— 4 posti a giudici, sostituti procuratori di stato, primi pretori e pretori, i quali risultino promovibili per «merito distinto». Due di tali promozioni sono riservate a giudici ¡e sostituti procuratori di stato e due a primi pretori e pretori, (2) —• 2 posti a giudici e sostituti procuratori di stato che risultino promovibili solo per «merito». Sono scrutinabílí per tali promozioni: i giudici e sostituti procuratori di stato compresi nei primi 18 numeri della graduatoria ufficiale e, relativamente alla sola attribuzione della qualifica di «merito distinto», i primi pretori ed i pretori compresi rispettivamente nei primi tre e nei primi 5 numeri della graduatoria ufficiale. c) Promozione a turno d’anzianità per «merito» e «merito distinto» ad. un posto di primo pretore. Sono scrutinabílí per tale promozione: i pretori che compiano almeno 17 anni di effettivo servizio |in magistratura alla data del 31 dicembre 1946. ARTICOLO III Presentazioni dei lavori giudiziari SEZIONE 1: a) Ai magistrati interessati sarà comunicato per iscritto dal Presidente del Consiglio Superiore. Giudiziario, costituito col presente Ordine, il loro diritto dji partecipazione allo scrutinio per la promozione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore diel presente 'Ordine. b) I predetti m.ag;^trati dovranno presentare al Consiglio per via gerarchica [non oltre il 31 luglio 1946, ¡otto dei loro lavori giudiziari compiuti nel secondo semestre 1942 e nel primo semestre 1944. Ai predetti lavori giudiziari i magistrati interessati potranno aggiungere altri, compiuti in qualsiasi perioldo, in numero non superiore ad 8 ed altri titoli. c) I pretori interessati alla promozione di cui all'articolo II (lettera c) del presente Ordine dovranno presentare al Consiglio solo cinque lavori giudiziari compiuti nei periodi fissati come sopra. Potranno comunque aggiungere degli altri, in numero non superiore a 5, compiuti in qualsiasi periodo ed altri titoli. SEZIONE 2: Se durante i predetti periodi il magistrato non ha redatto lavori giudiziari o ne ha redatto in numero insufficiente, il Presidente del Consiglio fisserà, un altro periodo per i lavori del magistrato stesso. SEZIONE 3: La mancata osservanza delle disposizioni di [cui sopra entro il termine stabilito importa decadenza dal diritto alla promozione. SEZIONE 4: I lavori giudiziari di cui^ sopra saranno trasmessi al Consiglio, insieme al fascicolo personale del magistrato interessato e ad un rapporto sulla, di lui capacità professionale ed attitudine, dal rispettivo capo ufficio, ARTICOLO IV Trasmissione degli elenchi al Governo Militare Alleato Gli elenchi dei promovibili in seguito ai risultati dello scrutinio da parte del Consiglio, distinti secondo le prescritte classificazioni di «merito distinto» e di «merito», ed in ordine di anzianità saranno trasmessi per l’approvazione al Governo Militare Alleato, insieme agli altri atti dello scrutinio, secondo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 160 dell’Ordinamento. PARTE II DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL PERSONALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA ARTICOLO V Commissione di scrutinio SEZIONE li Alla Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte d’Appello di Trieste sono conferite temporaneamente le funzioni della Commissione centrale di scrutinio, ai fini delle promozioni temporanee ai gradi superiori, per l'anno 1946, dei cancellieri ed aiutanti di cancelleria e dei segretari ed aiutanti di segreteria, SEZIONE 2: La Commissione di cui sopra precederà immediatamente all'esame della posizione dei fuzionari suddetti del territorio, in base a tutte le disposizioni di legge in vigore all'8 settembre 1943, e presenterà al Governo Militare Alleato un elenco di proposte di promozione, limitatamente al numero dei posti disponibili presentemente nel territorio per ciascun grado. PARTE III PROMOZIONI DI ALTRO PERSONALE GIUDIZIARIO ARTICOLO VI Commissione distrettuale La Commissione distrettuale per gli ufficiali ed uscieri giudiziari presso la Cortei d'Appello di Trieste procederà immediatamente all'esame della posizione del personale predetto del territorio e presenterà al Governo Militare Alleato una lista delle promozioni proposte ai gradi superiori per il 1946, sulla base del diritto e del merito ai sensi delle disposizioni vigenti. PARTE IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PROMOZIONI ARTICOLO VII Limitazioni alle promozioni SEZIONE 1: iNon sarà prompvibile il personale giudiziario che abbia raggiunto i limiti di età stabiliti dalle disposizioni di legge, anche se tuttora in servizio. SEZIONE 2: Non sarà promovibile il personale giudiziario che sia stato epurato con un ordine definitivo di sospensione io di licenziamento da parte di una Commissione d'epurazione o contro il quale un procedimento d'epurazione sia stato iniziato lo sia pendente alla data di (entrata in vigore del presente Ordine od in qualsiasi tempo anteriore all'emanazione da parte, del Governo Militare Alleato di ordini che provvedono a tali promozioni. ARTICOLO Vili Divieto di reclamo Non è ammesso appello o alcun altro ricorso contro gli scrutini per le promozioni di cui al presente Ordine. ARTCOLO IX Conferimento delle promozioni Tutte le promozioni disposte dal presente Ordine saranno conferite con ordini amministrati dal Governo Militare Alleato. ARTICOLO X Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà fda me firmato. Trieste, 16 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORF 0 Ordine N. 159 GIURISDIZIONE DELLA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE IN FUNZIONE DI CORTE DI CASSAZIONE PCIGHE' 1' Ordine Generale No. 6 dd. 12 luglio 1945 dispone nella Sezione 2 che «nessun appello sarà ammesso contro le decisioni idi qualsiasi Autorità giudiziaria con funzione nel Territorio occupato davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria di qualsiasi competenza con sede fuori del Territorio occupato» (usandosi il termine Territorio per indicare la parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate), intendendosi con ciò abolito il ricorso alla Corte di Cassazione di Roma; e POICHÉ' si ritiene necessario di conferire alla Corte d'Appello di Trieste le funzioni ed i poteri di Corte di Cassazione quanto all'esame di ricorsi in quei casi in cui in virtù delle leggi in |vigore all'8 settembre 1943 è ammesso un ricorso direttamente a detta Corte (a) contro provvedimenti emessi da ,un giudice in unico grado e (b) per risolvere tutte le altre questioni che possono sorgere negli Uffici giudiziari del Territorio in Ordine alle quali tali Uffici giudiziari non siano chiamati per legge ad emettere alcun provvedimento; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J, A. G, D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino ARTICOLO I Conferimento alia Corte '¡Appello di talune funzioni di Corte di Cassazione SEZIONE li a) Viene conferita alla (Corte d'Appello di Trieste la potestà di esaminare e decidere ricorsi in tutti i casi nei quali in virtù delle leggi in vigore all'8 settem- bre 1943, un ricorso sia; ammesso direttamente alla Corte di Cassazione (1) contro provvedimenti emessi da un giudice in unico grado e (2) per risolvere tutte le altre questioni che possono sorgere negli Uffici giudiziari del Territorio, in, ordine alle quali tali Uffici giudiziari non siano chiamati per legge ad emettere alcun provvedimento. b) Nell'esercizio della, suddetta giurisdizione la Corte d'Appello di Trieste funzionerà come Corte di Cassazione con tutti i poteri e secondo tutte le disposizioni applicabili alla Corte di Cassazione salve le modificazioni apportate da questo Ordine. c) Nel funzionare come Corte ¡di Cassazione la Corte d'Appello di Trieste deciderà sempre in collegio di 5 membri designati di volta in volta dal Primo Presidente della ¡Corte. SEZIONE 2: a) Le disposizioni contenute nella Sezione 1 del presente, articolo si applicheranno alle sentenze definitive ed agli altri provvedimenti ivi indicati che siano stati pronunciati a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Ordine, nonché alle altre questioni ivi contemplate e sorte successivamente a tale data. b) Le disposizioni contenute nella Sezione 1 si applicheranno pure alle sentenze definitive ed agli altri provvedimenti ivi indicati, ¡che siano stati pronunciati a partire dal 12 luglio (incluso) 1945 e prima dell’entrata in vigore del presente Ordine, e a tutte le altre questioni contemplale nella lezione suddetta che sian sorte durante tale periodo. Il Procuratore Generale o le parti interessate dovranno proporre il ricorso relativo a dette sentenze, provvedimenti e questioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, a pena di decadenza. ARTICOLO II Abilitazione al patrocinio SEZIONE 1; Per Tesercizio del patrocinio davanti la Corte d'Appello di Trieste funzionante da Corte di Cassazione non sarà richiesta l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati a esercitare davanti alla Corte di Cassazione. SEZIONE 2: Le funzioni dell'Ufficio del Pubblico Ministero della Corte d'Appello di Trieste funzionante da Corte di Cassazione saranno esercitate dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Trieste. ARTICOLO III Data di entrata in vigore Il presente. Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato, Trieste, 18 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 160 NORME PER IL PAGAMENTO DEI TITOLI DI CREDITO ASSOGGETTATI A PROCEDURA DI AMMORTAMENTO E DI QUELLI EMESSI CON LA CLAUSOLA «NON TRASFERIBILE» PREMESSO che si considera opportuno ^dottare norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati alla procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola «non trasferibile» in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominate «il Territorio») Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Pagamento dei titoii SEZIONE 1 : Fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, il pagamento delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e in genere dei titoli di credito di cui al R, D, L, 21 dicembre 1933 No. 1736, che siano andati smarriti, sottratti o distrutti, potrà avere luogo, in conformità alla normale procedura di ammortamento prevista dalla Legge, alle condizioni seguenti: a) che il debitore presti una garanzia personale, ove si tratti di obbligazioni il cui importo complessivo non superi le Lire venticinquemila; b) che il debitore conceda un'ipoteca o una garanzia reale, che potrà essere rappresentata da titoli dello (Stato e da altri titoli riconosciuti dalla Legge quali garanzie equipollenti, ove si tratti di obbligazioni il cui importo complessivo / superi le Lire venticinquemila. SEZIONE :2: La garanzia personale, ipoteca o garanzia reale di cui sopra, si estende al capitale e agli interessi dell'obbligazione, calcolati per un anno nella misura idei tasso legale. SEZIONE 3: Le disposizioni di cui alle Sezioni 1) e 2) del presente articolo si applicano anche per i titoli emessi con clausola «non trasferibile», il cui pagamento sia autorizzato in base all'art, 97 del R, D. L. 21 dicembre 1933 No. 1736, nel caso che gli stessi siano andati smarriti, sottratti o distrutti. ARTICOLO II Procedura ose manchi una garanzia Qualora la garanzia personale, ipoteca o garanzia reale prevista dall'art. 1 di questo Ordine non venga concessa, il debitore deve versare l'importo dell obbligazione in un conto fruttifero, trascorsi trenta giorni dalla notifica del decreto 'di ammortamento. Se si tratti di titoli «non trasferibili», il debitore deve versare l'importo della obbligazione in tale conto trascorsi trenta giorni dal compimento del termine di 15 giorni previsto dall'art. 97 del R. D. L. 21 dicembre 1933 No. 1736. ARTICOLO III Tassa di registro L'atto di garanzia personale richiesto dall'art. I di ¡questo Ordine è soggetto soltanto alla tassa fissa idi registro di Lire 40,— La concessione di ipoteca e di garanzia reale richiesta dall'articolo stesso va soggetta alla medesima tassa con in più una tassa fissa addizionata di Lire 40.—- ARTICOLO IV Data di entrata in vigore Il presente Ordine entra in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 21 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 162 AMPLIAMENTO A SPESE DELLO STATO DELL’OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO E AGLAIA DE MANUSSI Considerato che l'Ospedale Infantile e Pie Fondazioni ¡Burlo Garofolo e Dott. Alessandro e Aglaia De .Manussi (qui di seguito denominati «Ospedale») è il solo ospedale pediatrico a Trieste, e ATTESO che è evidente che l’Ospedale non sia sufficientemente grande per soddisfare ora ed in avvenire le richieste di ricovero di bambini e che pertanto è necessario l’ampliamento dello stesso, e ATTESO che l'Ospedale difetta dei fondi necessari a tale scopo; Affari Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Civili, ordino : ABTICOLO I Costruzione di due padiglioni SEZIONE 1; Col presente si autorizza la costruzione di due padiglioni, uno per bambini lattanti el uno per bambini pre-tubercolotici, per Tammotare totale di Lire 137.000.000.— SEZIONE 2: La spesa per tale costruzione sarà completamente a carico dello Stato e non vi sarà alcun obbligo da parte dell'Ospedale, del Comune di Trieste, o di qualsiasi altro Ente di contribuire a tale spesa o a qualsiasi parte della stessa nè presentemente nè in avvenire. SEZIONE 3: Detta costruzione sarà eseguita dal Genio Civile di Trieste sotto la sorveglianza del Governo Militare Alleato. ABTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entra in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste 21 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 163 INEFFICACIA DI ATTI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI SOTTO L’IMPERO DEL COSIDETTO GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA PREMESSO, che il cosidetto Governo della Repubblica Sociale Italiana era illegale e incostituzionale, e che pertanto gli atti dello stesso sono da considerarsi giuridicamente inefficaci; RITENUTO, che una gran parte di tali atti e provvedimenti è già stata formalmente dichiarata inefficace nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio») CONSIDERATA l'opportunità di dichiarare formalmente che anche -altri degli atti sopra detti erano e sono giuridicamente inefficaci nel Territorio; Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli affari civili, ordino : ARTICOLO I Atti e provvedimeli ti inefficaci SEZIONE 1; Sono formalmente dichiarati di essere stati e di essere privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto 1 impero del cosidetto Governo della Repubblica ¡Sociale Italiana: a) le norme regolamentari e gli atti del governo; b) le confische e i sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico; c) le concessioni e le revoche di cittadinanza; d) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici; e) il conferimento di decorazioni; g) i conferimenti di posti di agenti di cambio e di notaio, salva la validità degli atti notarili redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente Ordine; i) gli atti amministrativi emanati in base a leggi e regolamenti emanati dal cosidetto governo della repubblica sociale Italiana; j) le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato; k) gli atti portanti disposizioni di beni degli enti pubblici, delle confederazioni, delle federazioni, ¡delle associazioni sindacali, dell’Ente nazionale della cooperazione e delle cooperative da esso dipendenti, anche se tali enti fossero già stati soppressi e il loro patrimonio .si trovasse, aH’instaurarsi di detto governo, in liquidazione; nonché la messa in liquidazione e la fusione di tali enti. SEZIONE 2: Nonostante il disposto dei succitati provvedimenti, il Governo Militare Alleato può, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Ordine dichiarare, con Ordine da emanarsi, che gli atti, tutti ol in parte, di cui alle sezioni 1-g, 1-i, 1-j e 1-k, saranno considerati giuridicamente inefficaci. Tale dichiarazione potrà limitarsi a determinati effetti. SEZIONE 3: a) Tutti gli altri atti e provvedimenti del cosidetto Governo della Repubblica so ciale italiana non indicati nella sezione l.a del presente articolo o in altri Ordini, emanati o da emanarsi, sono convalidati, b) Tali atti o provvedimenti, tutti o in parte, possono tuttavia essere dichiarati giuridicamente inefficaci, d'ufficio o su richiesta degli interessati, con Ordine del Governo Militare Alleato da emanarsi di volta in voltai entro un anno dall'entrata in vigore del presente Ordine. SEZIONE 4: ¡Nonostante ogni altra disposizione contenuta nel presente articolo i seguenti atti adottati sotto l'impero ¡del cosidetto governo della Repubblica sociale italiana conserveranno la loro validità e nessun ordine sarà successivamente emanato atto a invalidarne la efficacia e gli effetti giuridici nel fondamento del fatto ch'essi furono formati durante detto regime; gli atti dello stato civile, le iscrizioni ipotecane, le trascrizioni ed operazioni catastali. ARTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Ordine N. 164 DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ’ DELLA COSTRUENDA STRADA, PORTO DI TRIESTE - PADRICIANO Considerato che si ritiene essere di pubblica utilità ed interesse la costruzione d'una strada dal Porto di Trieste a Padriciano; Considerato che il progetto per la costruzione di detta strada sottoposto dalla Società Anonima «Autovie Venete» di Trieste iè stato approvato dal Governo Militare Alleato; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A, G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. ordino : ARTICOLO I Dichiarazione di pubblica utilità a) Col presente Ordine si dichiara ¡essere di pubblica utilità ed interesse la costruzione della strada pubblica Porto di Trieste - Padriciano secondo il progetto presentato dalla [Società Anonima «Autovie Venete» di Trieste, approvato dal Governo Militare Alleato. b) La suddetta dichiarazione avrà tutti gli effetti delle Leggi in vigore T8 settembre 1943. ARTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno che sarà da me firmato. Trieste, 21 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 1(15 CONTROLLO DELLA MACINAZIONE DEI CEREALI E DELLA CONFEZIONE DEL PANE E DELLA PASTA Ritenuta la necessità di controllare la molitura dei cereali e la confezione del pane e della pasta in quella parte della Veneza Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominato il «Territorio») Io, ALFRED C. BOWMAiN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Molitura dei cereali Le disposizioni che regolano il tasso di resa, ora vigenti o che entreranno in vigore, in merito alla macinazione dei cereali nei ruolini industriali saranno applicabili alla macinazione nei ruolini artigiani, ARTICOLO II « Confezione della pasta e del pane I pastifici e i panifici autorizzati a confezionare la pasta e il pane per conto di terzi potranno usare soltanto la farina macinata in conformità alle disposizioni che regolano il tasso' 'di resa della farina. ARTICOLO III Proibizione della detenzione di farina o derivati di cereali non macinati in conformità ai regolamenti E' proibita la detenzione di farina o qualsiasi derivato ottenuto dalla lavorazione della farina non macinata in conformità alle disposizioni che ne regolano il tasso di resa, salvo il caso che la farina o il derivato facciano parte di prodotti da distribuirsi dalle autorità competenti per il controllo dei generi alimentari. ARTICOLO IV Penalità La violazione delle disposizioni [del presente Ordine costituisce un reato che sarà giudicato in conformità all'articolo 650 del Codice Penale. ARTTCOLn V Data di entrata in vigore del presente Ordine II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Ordine N. 166 TABÈLLA DEI SALARI MEDI 0 CONVENZIONALI PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA 19Ì6 AGLI EFFETTI DELL’ASSICURAZIONE SUGLI INFORTUNI Ritenuta la necessità di procedere alla fissazione della tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946, agli effetti della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A. G, D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali Agli effetti della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro in conformità alle disposizioni dell'art. 40 del R. D. 17 agosto 1935 No. 1765 è approvata entro il Territorio la seguente tabella di salari medi o convenzionali spettarci ai treb- biatori per la stagione ¡1946: a) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore . . • L. 250.— b) fuochista addetto all'alimentazione del fuoco nelle locomobili . . . L. 200.— c) motorista addetto alla condotta di motori a scoppio od elettrici . . . L. 225.— d) conduttore di motore a scoppio od elettrico non patentato . . . . L. 200.— e) aiutante del motorista o del fuochista................................L. 190.— f) imboccatore .........................................................L. 175.— g) pressatore, paglierino, gramerino, eamarolo e isimili............... L. 160— h) ausiliari uomini .....................................................L, 135.— i) ausiliari donne .....................................................L. 100.— jl ausiliari di età inferiore ai 18 anni .................L . 80— ARTICOLO II Liquidazione delle indennità per infortunio SEZIONE 1: Il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea causata da infortunio sul lavoro, in conformità all'art. 39 del R. D. 17 agosto 1935, No. 1765, è pari al 300'360 dei salari medi convenzionali di cui allerticelo I del presente Ordine. SEZIONE 2: Il salario annuo da assumere per la liquidazione delle indennità di inabilità permanente causata da infortunio sul lavoro e delle indennità ai superstiti è pari a trecento volte i predetti salari medi convenzionali stabiliti nell articolo I del presente Ordine. SEZIONE 3; I Restano ferme le disposizioni contenute [nel 3.o comma, art. 39 del R. D. No, 1935 di data 17 agosto 1935, che rimangono: in vigore a tutti gli effetti di legge. ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 5 luglio 1946. ( ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Amministrativo N. 46 AUTORIZZAZIONE AL NOTAIO BAISSERO GUIDO AD ESERCITARE TEMPORANEAMENTE A TRIESTE CONSIDERATO che vi è un posto vacante nel Collegio Notarile di Trieste che si ritiene opportuno e necessario idi coprire; Io. ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : 1) Il dott. Baissero Guido* nominato notaio con R. decreto 18 novembre 1926 della sede di Pisino del distretto notarile di Pola, viene con ciò autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio a Trieste, 2) Il sunnominato notaio dovrà, nel termine di giorni 30 dall'entrata in vigore del presente Ordine; curare la registrazione, senza spese, dell' Ordine stesso, ai sensi dell'art. 18, No. 3 della Legge 16 febbraio 1913, No. )89, adempiere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citalo articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea. 3) Avendo il nominato notaio già deposita1 a 'a cauzione prescritta dalla legge per notai, egli viene dispensato di prestare altra cauzione per il temporaneo esercizio a lui concesso con questo Ordine. Questo Ordine entrerà in vigore il giorno il cui sarà stato da me firmato. Ordine Amministrativo N. 47 NOMINA DI BRUSAROSCO ELISEO AD ISPETTORE DELL’ISTITUTO PER L’ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI, AL POSTO DI POGASSI GIUSEPPE Col presente si ordina : 1) che il secondo comma dell'Ordine Amministrativo No. 6 del 20 settembre 1945, col quale si nominava POGASSI Giuseppe ad Ispettore dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori per quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, sia col presente annullato, 2) che BRUSAROSCO Eliseo sia temporaneamente nominato Ispettore del Istituto e disimpegni tale mansione fino a nuovo ordine dal Governo' Militare Alleato. Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno' in cui sarà da me firmato. Trieste, 20 giugno 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE 13 Corpo ALLEATO Ordine Amministrativo N. 48 NOMINA DI DATTILOGRAFE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI TRIESTE COME AVVENTIZI DI III CATEGORIA Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di dattilografe trovantisi in servizio presso gli Uffici giudiziari di Trieste come avventizie di III categoria. Io, ALFRED C. BOWMAN, Coonnello J, A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : Sono nominate come avventizie di III categoria le seguenti dattilografe presentemente in servizio presso gli Uffici giudiziari di Trieste, le quali avranno1 diritto allo stipendio e alle indennità spettanti al personale della stessa categoria con decorrenza Io aprile 1946. Mastromauso Liliana Paterno Anna Necodi Maria Vidmar Elda Grassi Stella De Marchi Maria Valle Liliana Del (Conte Rosita Poggi Elda Tribunale di Trieste Tribunale di Trieste Tribunale di Trieste Procura di Trieste Pretura Pretura Pretura Pretura Pretura di Trieste di Trieste di Trieste di Trieste di Trieste PARTE II ZONA DI GORIZIA GOVERNO MILITARE ALLEATO Z 0(N A DI GORIZIA Ordine di Zona N. 90 SCIOGLIMENTO DEL COMITATO DISTRETTUALE PER IL DISTRETTO 4-B Atteso che il iComitato Distrettuale del Distretto 4-B fu costituito e designato dell'Ordine di Zona No. 45 in data 10 ottobre 1945, ed; Atteso che è ritenuto opportuno sciogliere ora detto Comitato Distrettuale, lo, JAMES E, LONG, Maggiore C. M. P., Commissario di Zona per la Zona di iGorizia, in virtù del potere di cui sono investito .secondo i provvedimenti dell’Ordine Generale No. 11 ordino : che il Comitato Distrettuale del Distretto 4-B designato e costituito dall’Ordine No. 45 sia disciolto. Questo Ordine entra in vigore con il 18 giugno 1946. Gorizia, 8 luglio 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 91 NOMINE NEL CONSIGLIO COMUNALE DI CORMONS Atteso che il Consiglio Comunale per il Comune di Cormons fu designato per virtù dell'Ordine di Zona No. 36 in data 13 settembre 1945, No. 45 in data 10 ottobre 1945 e Ordine di Zona No. 64 in data 21 gennaio 1946, Atteso che è ritenuto opportuno fare un cambiamento nelle designazioni di detto Consiglio, Io. JAMES E. LONG, Maggiore C. M. P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, ordino : che, 1. L'Ordine di Zona No. 36 e l'Ordine di Zona No. 64 cessano di aver effetto alla data del presente Ordine. 2. Le seguenti persone siano per virtù di questo Ordine nominate membri del Consiglio Comunale per il Comune idi Cormons : PRESIDENTE: MIAN SISTO MEMBRI: PETRI (MARIA ANGELA TORTUL GIOVANNI MACOR PIETRO CECOT VIRGILIO MEMBRI SOSTITUTI: NADALE UMBERTO OANTE,RUTTI GUGLIELMO Detto Consiglio avrà tutti i poteri e sarà soggetto a tutti lito nella Sezione 7 dell'Ordine Generale No. 11. doveri come stabi- Questo Ordine entra in vigore alla data del 18 giugno 1946. Gorizia, 8 luglio 1946. JAMES E. LONG, Maggiore G.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Avviso di Zona N. 1 NOMINA DELLA COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA Si da (di pubblica ragione che: 1. L'Ordinanza Generale No. 7, emessa da Alfred C, Bowman, (Colonnello J, A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili in data 11 luglio 1945 intestata, «Epurazione dei funzionari e degli impiegati fascisti» è in vigore nella Zona di Gorizia. 2. Lo scopo di tale Ordinanza Generale, come più particolarmente esposto dalla Ordinanza stessa, è, di effettuare con la procedura regolare e democratica, la sospensione ed il licenziamento dai pubblici uffici di tutte lei persone che erano fascisti e occuparono posizioni preminenti e rappresentative durante il Regime Fascista o che dal-l'8 settembre 1943 collaborarono con il Governo Fascista Repubblicano. 3. L'Ordinanza Generale provvede alla nomina di una Commissione per l’attuazione delle disposizioni dell'Ordinanza. 4. I membri della Commissione per la Zona di Gorizia, sono stati scelti dal Presidente ed il Comitato Centrale Esecutivo e nominati dal Governo Militare Alleato. 5. Il Presidente ed i membri di tale Commissione sono i seguenti: PRESIDENTE: Avv. TESTA GEROLAMO, Corso Verdi No. 34 MEMBRI: BISIAK-BAIT MILENA. Via Favetti No. 24 BORGHESI BRUNO, Piazza Tommaseo BRAINI RENATO, Via San Gabriele No. 28 DI CAMILLO GIUSTINO, Via Angiolina No. 30 KQSMAN JANKO, Piazza Vittoria Dott. MAMOLO PAOLO, Via Rossini No, 13 MEDEOT CAMILLO, Via (Casale No. 38 PAOLETTI PIERO, Via Pascoli No, 36. (Tutti residenti nella città di Gorizia) ìMLEGNIK ANGELO, Buccovizza (Gorizia) 6. L'indirizzo della Sede della Commissione è Tribunale, Via Nazario Sauro 15, Stanze No. 56, 57 e 58. 7. Con riferimento agli art. IV e V dell'Ordinanza Generale No. 7 riguardanti certi obblighi da essi specificati, questi si riferiscono ai capi di ogni Amministrazione o Azienda dove vi sono occupati ed impiegati funzionari ed impiegati deH'Amministrazione Civile dello Stato anche se con ordinamento autonomo, Enti locali ed altri Enti ed Istituti Pubblici; Aziende ¡Speciali dipendenti da Amministrazioni o Enti Pubblici e Aziende private concessionarie di servizi pubblici e quelle riconosciute di interesse nazionale, 8. Fra tali doveri vi sono i seguenti: di affiggere nella sede o nelle sedi dove tali Amministrazioni svolgono la loro attività, una o più copie dell'Ordinanza Generale No. 7; di informare tutti i funzionari e gli impiegati di tali Amministrazioni e Aziende che la Ordinanza Generale No, 7 è entrata in vigore nella Zona e che la propria Amministrazione od Azienda è inclusa nelTart. I delTOrdinanza Generale; di far effettuare la compilazione e la consegna nella forma prescritta di una Scheda Personale da ogni persona impiegata od occupata nella Amministrazione o Azienda in questione e inclusa nella categoria urgente e categoria normale come specificato nell'articolo V delTOrdinanza Generale. / 9. I capi di tali Amministrazioni e Aziende sono con ciò informati che i moduli della prescritta Scheda personale e le copie delTOrdinanza Generale No. 7 da affiggere, possono venir ritirati nella sede della Commissione situata aH'indirizzo sopra indicato. ; Data, 24 luglio 1945. \ a. C. SMUTS, Lt, Col,, Governatore di Zona ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona NOMINA DELLA COMMISSIONE DI EPURAZIONE PER LE PROFESSIONI ED ARTI 1. Valendomi dei poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 13, Io, Tenente Colonnello iE. IS. QRPWOOiD, del Reggimento Reale Berkshire, Commissario della Provincia di Pola, NOMINO con la presente le seguenti, persone, quali Presidente e Membri della Commissione di Epurazione per le Professioni delle Arti: PRESIDENTE: Ing. MALUSA’ Antonio MEMBRI : Dott. CAROLILLO Michele Dott. FERRARI Aldo ¡Sig. SFILLIGOI Pietro 2. Gli Uffici dii detta Commissione si trovano in Casa Coceich, Piazza Foro, Pola. 3. A seguito di detti poteri, Io con la presente, NOMINO il dott. Carlo ¡FRANCHI, quale Custode degli Albi per le Professioni ed Arti. Il suo Ufficio trovasi nell’UÌ-ficio del Sindacato Professionisti ed Artisti di Pola, Via Jacopo da Pola. Datato la Pola il giorno 24 settembre 1945. E. S. ORPWOOD Lt. Col Commissario di Zona,, Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 52 NOMINA DI NUOVI MEMBRI DELLA COMMISSIONE D’EPURAZIONE PER LE PROFESSIONI ED ARTI, POLA 1. Io, Maggiore, T. S. BELSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO Avv. iMAGNARIN Albino Not. FRANCHI Carlo quali membri della Commissione depurazione per le Professioni ed Arti di Pola, in sostituzione dell'Avv. FERRARI Aldo e del Prof. SFILLIGOI Pietro, dimissionari della suddetta Commissione e Avv. de PETRIS Giovanni Marco quale membro aggiunto della Commissione. 2. Quest'Ordine avrà effetto immediato, Pola, 2 luglio 1946. T. S. BELSHAW, Maggiore Sostituto Commissario della Zona di Pela Ordine Amministrativo di Zona N. 53 PROMOZIONI — INTENDENZA DI FINANZA 1. Io, Maggiore, T. S. BELSHAW, Sostituto del Commissario della, Zona di Pola con questo mezzo temporaneamente (NOMINO DE BERNARDO Roberto dal Grado XI ial Grado IX (Gruppo C) GIACQMAZZI Giuseppe dal Grado XI al grado IX (Gruppo C) KONAREK Ida dal (Grado XIII al Grado( XI (Gruppo C) TOMASO Angela dal Grado XI al Grado IX (Gruppo C) DE SAN CTI S Eros ¡dal (Grado XII al Grado X (Gruppo C) SGARBUL Enrica dal Grado XI al Grado X (Gruppo C) MALUSA' Giovanni dal (Grado XI al Grado IX (Gruppo C) nell'impiego presso l'Intendente d,i Finanza, Pola. 2. Queste promozioni sono retroattive dal 1 luglio 1945. Pola, 5 luglio 1946. t T. S. BELSHAW, Maggiore Sostituto Commissario della Zona di Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona 54 NOMINA DEL DOTT. ANTONIO CANOR A MEDICO DELLE PRIGIONI . POLA 1. Io, Maggiore, T. S, BELSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Fola, con questo mezzo NOMINO il Dott. CANOR Antonio temporaneamente quale medico delle prigioni - Pola (con un salario minimo di Lire 6.000.— mensili). , ; 2. Quest'Ordine avrà effetto immediato. T. S. BELSHAW, Maggiore Sostituto Commissario della Zona di Pola Ordine Amministrativo di Zona N. 55 NOMINA TEMPORANEA DEL DOTT. ADELCHI PARENTIN A MEDICO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO - POLA 1. Io, Maggiore, T, S. RELSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il Dott. PARENTIN Adelchi temporaneamente quale medico del Corpo dei Vigili del Fuoco (con uno stipendio base di Lire 6.000.— mensili). 2. Quest’Ordine avrà effetto immediato. Pola, 9 luglio 1946. T. S. BELSHAW, Maggiore Sostituto Commissario della Zona di Pola N. 23 della Gazzetta GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PA R TE I Comando di Trieste Ordine Generale Pag- No. 48 B Emendamenti all’ Ordine Generale No. 48 ■— Tasse ed emolumenti dovuti sugli atti prodotti al pubblico registro automo-bilisto................................................................... 3 Ordine No. 106 C Licenziamenti consentiti nei mesi di luglio e agosto 1946 — Supplemento all’ Ordine No. 106 4 No. 139 Concessione di uno speciale assegno alimentare ai marittimi disoccupati................................................... 5 No. 142 Autorizzazione concessa alla „Riunione Adriatica di Sicurtà“ di aumentare l’assicurazione vita senza visita medica... 7 No. 145 Determinazione della misura dei contributi per le assicurazioni sociali dovuti per l’anno 1946 dagli agricoltori e dai lavoratori dell’agricoltura ................................................ 8 No. 148 Sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento per debiti contratti da Istituti per le Case Popolari... 12 No. 150 Contributi per le assicurazioni sociali ed altre forme di previdenza sociale — Modifiche all’ Ordine Generale No. 47 ed agli Ordini No. 102, 103 e 104 .................................: - - 13 No. 155 Funzioni e attività dell’„Unione fascista per le famiglie numerose“ 16 No. 157 Promozioni temporanee del personale giudiziario.................... 17 No. 159 Giurisdizione della Corte d’Appello di Trieste in funzione di Corte di Cassazione ............................................ 20 No. 160 Norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola sola „non trasferibile“ ........................................ 22 No. 162 Ampliamento a spose dello Stato dell’ Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e Bott. Alessandro e Aglaia De Manussi ........................................................ 23 No. 163 Inefficacia di atti e provvedimenti adottati sotto T impero del cosidetto Governo della Repubblica Sociale Italiana..... 24 No. 164 Dichiarazione di pubblica utilità della costruenda strada, Porto di Trieste — Padriciano ........................................ 26 No. 165 Controllo della macinazione dei cereali e della confezione del pane e della pasta .................................................. 27 No. 166 Tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946 agli effetti dell’ assicurazione sugli infortuni ............................................... 28 Ordine Amministrativo No. 46 Autorizzazione al notaio Guido Baissero ad esercitare temporaneamente a Trieste..................................................... 29 No. 47 Nomina di Eliseo Brusarosco ad Ispettore dell’ Istituto per la Assistenza di Malattia ai Lavoratori, al posto di Giuseppe Pogassi ................................................. 30 No. 48 Nomina di dattilografe degli Uffici giudiziari di Trieste come avventizie di III. a categoria .............................. 30 PARTE II Zona di Gorizia Ordine di Zona No. 90 Scioglimento del Comitato Distrettuale per il Distretto 4B.. 31 No. 91 Nomine nel Consiglio Comunale di Cormons........................ 31 Avviso di Zona No. 1 Nomina della Commissione di epurazione di prima istanza.. .. 32 Zona di Poia Ordine Amministrativo di Zona — Nomina della Commissione d’Epurazione per le Professioni ed Arti..................................................... 34 No. 52 Nomina di nuovi membri della Commissione d' Epurazione per le Professioni ed Arti, Pola ................................... 34 No. 53 Promozioni — Intendenza di Finanza ............................. 35 No. 54 Nomina temporanea del Dott. Antonio Canor a medico delle prigioni — Pola.............................................. 35 No. 55 Nomina temporanea del Dott. Adelchi Parentin a medico del Corpo dei Vigili del Fuoco — Pola ....................... 36