GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO EZIA GIULIA GAZZETTA DEL MILITARE ALLEATO fio. 16 - 15 Aprile 1946 Indice.........pag. 42 Pubblicalo dal Governo Militare Allealo con ^autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare VE LA GOVERNO Editoriale Libraria, Trieste - 1946 G overno Militare Allealo 13 CORPO Ordine Generale N. 39 MODIFIFICHE ALLE LEGGI CONCERNENTI LE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE, DI SUCCESSIONE E DI DONAZIONE Considerata la necessità di apportare talune modifiche alle leggi concernenti le imposte di registro e ipotecarie, nonché alle leggi relative alle imposte di successione e donazione in quella parte della Venezia Giulia che amministrata dalle Forze Militari Alleate (qui di seguito chiamata «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : TITOLO I RIDUZIONI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E IPOTECARIE CAPO I Trasferimenti a titolo oneroso e a titolo gratuito di diritti immobiliari e mobiliari Art. 1 L’imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari stabilita dagli articoli 1 e 81 lettera c) e da quelli dhe vi fanno richiamo, nonché dell’art. 88, n. 1 e 2 lettera a) della tariffa allegato A alla Legge del Registro 30 dicembre 1923 n. 362p e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura : a) se il valore non sia superiore a L. 5.000.— : il 3 per cento; b) se il valore supera le L- 5.000.— ; il 10 per cento; c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata l’imposta normale di passaggio; le stesse imposte di cui alle lettere a) e b) ridotte di un quarto fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento ; d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all’estero : per le prime Lire 1.000.— Lire 20.— ; per ogni 1.000.— Lire in più Lire 10.—. Art. 2 1. — L’imposta di cui alla lettera b) dell’articolo precedente è ridotta al 6 per cento per i trasferimenti a titolo di compravendita di fondi rustici o di case ad uso di abitazione comprese le concessioni in enfiteusi qualora concorrano le seguenti condizioni: a) che il trasferimento sia effettuato per atto pubblico a favore di persone fisiche che siano cittadini italiani ; b) che il reddito complessivo degli immobili, oggetto del trasferimento, nonché delle case e dei fondi rustici già posseduti dall’acquirente, dal coniuge e dalle persone dei cui redditi essi hanno libera disponibilità, l’amministrazione o l’uso senza l’obbligo della resa dei conti, valutato nei modi qui appresso indicati, non superi le Lire 12.000.— annue. 2. — Il reddito si valuta sulla base deU’imponibile accertato ai fini delle imposte sui fabbricati e sui terreni, moltiplicato per questi per il coefficiente di variazione determinato annualmente agli effetti dell’imposta complementare, in conformità degli articoli 13 e ‘21 dell’Ordine Generale No. 25 sulle imposte dirette. Se manca l’imponibile ai fini della imposta sui fabbricati, il reddito è determinato, a domanda degli interessati, dal competente Ufficio delle Imposte Dirette. 3. — Il reddito dei beni in utile dominio od in usufrutto va calcolato per intero ; quello dei beni di cui si ha il diritto di uso o di abitazione si calcola per metà. Non si tiene conto de! reddito dei beni dei quali si ha la nuda proprietà, od il dominio diretto nelle enfiteusi. 4. — Ber ottenere la registrazione con l’aliquota ridotta prevista dal primo comma, l'acquirente deve dichiarare se e quali case o fondi rustici sono posseduti in piena proprietà enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione da lui, dal coniuge e dalle altre persone menzionate nella lettera b) con indicazione della ubicazione e degli estremi catastali. Di tali beni e di quelli oggetti del trasferimento deve inoltre dichiarare il reddito, valutato nei modi stabiliti nel comma 2, producendo all’Ufficio del Begistro i relativi certificati. 5. — Qualora i beni vengano dall’acquirente alienati a titolo oneroso entro il quinquennio dell’atto di acquisto, si rendono esigibili, a carico di cbi li aveva acquistati usufruendo dell’aliquota ridotta, la differenza di imposta ed una sopratassa nella misura stabilita dall’art. 18, comma 2, con privilegio sui beni medesimi. 6_ ___ Ai trasferimenti che usufruiscono dell’aliquota ridotta ai sensi del presente ar- ticolo non si applica la riduzione prevista dalla lettera c) dell’articolo precedente. Art. 3 L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili e di diritti mobiliari, nonché di merci anche se tra commercianti, stabilita dagli articoli 2 e 3 'lettera a) e degli altri articoli che ne fanno richiamo nella tariffa allegato A alla Legge del Begistro 30 dicembre 1923 No. 3269 e, successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura : a) beni mobili e merci anche se tra commercianti : 2 per cento ; b) bestiame e prodtti agrari compreso il taglio di boschi, anche se dato sotto forma di affitto speciale : Lire 1 per cento. Art. 4 L’imposta proporzionale di trasferimento di navi di cui altiart. 3 della tariffa parte prima allegato A alla Legge del Begistro 30 dicembre 1923 No. 3269 e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura : a) navi non italiane : Lire 2 per cento ; b) navi italiane tra italiani e di qualnque nave che si acquisti per demolizione, ed infine navi in ogni altro caso Lire 1 per cento. Art, 5 1. — L’imposta proporzionale prevista per i contratti dì appalto dall’art. 52 della tariffa parte prima allegato A alla Legge del Begistro 30 dicembre 1923 No. 3269 e successive modificazioni, già raddoppiate dal : B. D. L. 19 agosto 1943 No. 737, è ripristinata nella misura del 2 per cento. 2. — I contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d’uso, quando il prezzo o valore globale non supera Lire 40.000.—. 3. — Qualora i suddetti contratti siano a corrispettivo variabile e durante l’esecuzione l’importo superi L. 40.000.— debbono essere registrati entro 20 giorni dalla data nella quale tale importo risulti superato, in base alla contabilità dei lavori oppure ad altri documenti, fermo l’obbligo di dichiarare alLUfficio del Registro il corrispettivo definitivo entro 20 giorni dalla data nella quale è stato accertato. 4. — Bono abrogati il primo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell’art 3 della Legge 19 luglio 1941 n. 771. Art. 6 1. —• L’imposta proporzionale per il conferimento in società di danaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o di opere, di cui all’art. 81 lettera a) della tariffa parte prima allegato A, alla Legge del Registro 30 dicembre 1923 No. 3269 è dovuta nella misura dei 2 per cento. 2. — L’imposta proporzionale per la trasformazione di società di qualunque tipo in società di altro tipo, di cui all’art. 83 della su citata tariffa, è dovuta nella misura del 0.50 per cento da applicarsi sull’attivo lordo. Art, 7 Ratta eccezione per quanto viene disposto negli articoli precedenti, tutte le altre imposte proporzionali comprese quelle che si percepiscono sotto forma di abbonamento, già raddoppiate in virtù dell’art. 13 del R. D. L. 19 agosto 1943 n. 737, sono ripristinate nella misura vigente prima del decreto medesimo. Art. 8 Le imposte graduali previste dalla tariffa parte prima allegato A alla Legge del Registro 30 dicembre 1923 n. 3269 e successive modificazioni, nonché da leggi speciali sono stabilite nella misura di Lire 20.— sulle prime Lire 1.000.— e di Lire 10.— per ogni Lire 1.000.— in più ; quelle previste dalla parte seconda di detta tariffa per gli atti giudiziari sono stabilite nella misura di Lire 10.— sulle prime Lire 1.000.— e di Lire 5,— per1 ogni Lire 1.000,— in più. Art, 9 I limiti di esenzione stabiliti dall’art. 42 allegato D alla Legge del Registro 30 dicembre 1923 No. 3269, modificato con la legge 30 dicembre 1935 No. 2247, concernente locazioni e conduzioni di leni beni immobili, sono elevati alla misura unica di Lire 1.200.— all’anno. Art. 10 L’art. 1 della tariffa allegato A alla legge ipotecaria 25 giugno 1943 No. 540 lettere a) e b) è sostituito dai seguente : ISCRIZIONI : a) a garanzia di prestiti in denaro, anche cambiari qualunque sia la forma delle anticipazioni, Lire 2.50 per cento ; b) altre iscrizioni 2.50 per cento. 2. — L’imposta si commisura sulla somma iscritta per capitali od accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge. CAPO II Socieià cooperative Art. 11 1. —• I limiti di tempo e di capitali previsti dalla legge del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle Banche Popolari e delle Società cooperative sono elevati rispettivamente a 10 anni ad a Lire '300.000.-— 2. — Per le società cooperative edilizie e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite è elevato a Lire 2 milioni. 3. — L’articolo 2 della legge 19 dicembre 1940 No. 1913 è abrogato. Art. 12 1. — Nei riguardi delle società agricole cooperative e delle società cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma l’applicazione dell’imposta fissa di registro e della imposta ipotecaria ridotta per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, quando il valore dell’immobile assegnato, accertato, giuste le vigenti disposizioni, agli effetti della legge del registro, non superi le lire 600.000.— ed a condizione che l’immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributatavi riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull’atlo di assegnazione l’imposta di registro di cui all’art. 1. 2. •—- Qualora il valore dell’immobile assegnato (come previsto nel paragrafo 1) accertato agli effetti dell’applicazione dell’imposta di registro, superi Lire 600.000.'— è dovuta sull’atto di assegnazione, in ragione dell’intero valore accertato, l’imposta di registro nella "misura di cui all’art. 1. Ove il socio assegnatario abbia fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa specie, godendo dei benefici tributari vigenti per le assegnazioni da parte di società cooperative agricole ed edilizie, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di. Lire 600.000.—•. .anche del valore di detti beni resosi definitivo nelle precedenti assegnazioni. 3. — La stessa imposta di cui all’art.-1. si applica, senza limitazione di valore anche per le assegnazioni ai soci, da parte di società cooperative edilizie, del terreno acquistato per costruire o delle costruzioni in corso in luogo della casa o del quartiere di abitazione già ultimati. 4. — Per conseguire le agevolazioni previste dal comma 1 il socio deve dichiarare nello atto di assegnazione se abbia o meno goduto di precedenti assegnazioni, con indicazione, in caso affermativo, dégli estremi di registrazione dell’atto e del valore definitivo accertato a sensi del comma 2 del presente Articolo. Art. 13 L’art. 14 della legge 17 maggio 1928 No. 1122, modificato dall’art. 13 della legge 12 giugno 1930 No. 742, concernente il pagamento dell’imposta principale di registro dei trasferimenti immobiliari in due rate, è abrogato. Art. 14 Fino a quando non verrà altrimenti disposto dal Cr.M.A. è sospeso l’obbligo della presentazione degli elenchi annuali delle locazioni di fabbricati prescritto dal R.D.L. 26 settembre 1935 No. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935 No. 2247, e modificato con la legge 28 maggio 1936 No. 1025. CAPO III Sanzioni Art. 15 La pena pecuniaria di cui all’art. .11 del R.D.L. 14 giugno 1940 No. 643 convertito con modificazione nella legge 21 ottobre 1940 No. 1511 è ripristinata nella misura e secondo le modalità di cui all’art. 40 della legge del registro 30 dicembre 1923 No. 3269, modificato col R.D. 13 gennaio 1936 No. 2313. La sopratassa per tardiva registrazione delle scritture private contenenti trasferimenti immobiliari per atto fra vivi, già raddoppiate in forza dell’art. 10 del R.D.L. 14 giugno 1940 No. 643 convertito con modificazione nella legge 21 ottobre 1940 No. 1511, è ripristinata nella misura di cui alPart. 100 della legge del Registro 30 dicembre 1923 No. 3269, modificato col R.D. 13 gennaio 1936 No. 2313. Art. 17 La sopra tassa per omessa o ritardata registrazione della locazione di fabbricati stabilita dall’art. 3 del R.D.L. 26 settembre 1935 No. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935 No. 2247 è ripristinata nella misura prevista al primo comma dell’art. 101 della legge del Registro 30 dicembre 1923 No. 3269, modificato con Part. 1 del R.D. 13 gennaio 1936 No. 2313, riducibile a norma dell’art. 104 della stessa citata legge del Registro. Art. 18 1. — La infedele dichiarazione prevista dagli articoli 2 e 12 del presente Ordine oltre a dar luogo all’applicazione dell’imposta ordinaria di trasferimento, del cui pagamento sono solidalmente responsabili tutte le parti contraenti, è punita con una pena pecuniaria da un minimo di lire 500.— ad un massimo pari al doppio dell’imposta evasa a carico del dichiarante. 2. —• La sopratassa prevista dal comma 5 del precedente articolo 2 è stabilita nella misura di sei decimi dell’imposta evasa, riducibile a norma dell’art. 104 della legge del registro 30 dicembre 1923 No. 3269. CAPO IV Disposizioni varie Art. 19 1. —• Per l’applicazione delle nuove aliquote stabilite dal presente Ordine si osservano le norme di cui alPart. 150 parte prima del primo comma ed alPart. 152 della legge del Registro 30 dicembre 1923 No. 3269. li ' ~T-v - 'vaimi! 2. —■ Nulla è innovato per l’esercizio del diritto di opzione previsto dall’art. 11 del R.D.L. 19 agosto 1943 No. 737. Art. 20 Ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle contemplate da quest’ordine, comprese le riduzioni di aliquote previste dal Capo II del R.D.L. 19 agosto 1943 No. 737, nonché Part. 2 del decreto stesso, sono abrogate. CAPO V Eccezionali facilitazioni per la definizione delle controversie di valutazione Art. 21 1. —■ Nei procedimenti per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita, ò data facoltà all’Amministrazione delle Finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall’Amministrazione stessa. 2. —• L’abbuono di cui al comma precedente può essere accordato tanto nei procedimenti già iniziati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente Ordine, quanto in quelli nascenti da atti e denuncie che siano state, rispettivamente registrate e pagate a tutto il giorno precedente a quello dell’entrata in vigore dello stesso Ordine. La facoltà prevista dall’articolo precedente può essere esercitata fino a sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente Ordine. TITOLO II IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DI DONAZIONE Art. 23 1. -—. Nelle trasmissioni di beni per causa di morte l’imposta di successione è dovuta nella misura stabilita nell’annessa tabella allegato A. 2. —- Nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell’adottante all’adottato e nelle successioni testamentarie dell’affilian-te a favore dell’affiliato la imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione o affiliazione non esistesse. 3. —• Nelle successioni legittime e testamentarie dei genitori a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, previste dalla legge 19 gennaio 1942 No. 23, la imposta di successione è dovuta con le aliquote stabilite per le trasmissioni tra ascendenti e discendenti, aumentate di un quarto. 4. — L’erede che viene alla successione per diritto di rappresentazione deve l’imposta nella misura che risulta dall’applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela esistente tra l’erede stesso e l’autore della successione. Art. 24 1. -—• Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a Lire 100.000.—• . 2. — Vi è obbligo della denuncia di successione anche per le quote di eredità o di legato totalmente esenti da l’imposta in applicazione del comma precedente. Art. 25 1. —• Le disposizioni del comma 1 e 2 dell’art. 23 di applicano anche alle donazioni e liberalità, comprese le costituzioni di dote civile o militare e del patrimonio familiare, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 61 della Legge del Registro 30 dicembre 1923 No. 3269. 2. —-È tuttavia soggetta ad imposta fissa la costituzione della dote civile o militare e del patrimonio famigliare fatta dalla sposa con beni propri la cui provenienza sia dimostrata con precedenti titoli di trasmissione a favore della sposa stessa già assoggettata alla imposta di registro o di successione in conformità della legge e della loro natura. In mancanza di tale dimostrazione si rende esigibile l’imposta nella misura prevista per le donazioni fra ascendenti e discendenti. Art. 26 1. — Alle quote di eredità o ai legati conseguiti dai singoli eredi e legatari debbono aggiungersi ai fini della liquidazione della imposta, le donazioni e le liberalità fatte dall’autore della successione allo stesso erede o legatario, e dell’ammontare dell’imposta liquidata sull’intero si deducono le imposte che sarebbero dovure a termine del presente titolo per le dette donazioni e liberalità. 2—• La stessa regola si applica nel caso di precedenti donazioni fatte dal donante allo stesso donatario. \ Art. 27 1. — Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono „oiggerce alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato 2. —-A cura del notaio negli atti di trasmissione previsti dal precedente comma 1 deve essere inserita la dichiarazione delle parti contraenti se esiste fra loro rapporti di parentela, precisandone in caso affermativo il grado. 3. —■ L’ommissione della dichiarazione è punita con la pena pecunaria da Lire 500.— a Lire 3.000,-— a carico solidalmente del notaio che non l’ha provocata e delle parti che non la hanno resa. 4 -— La dichiarazione infedele è punita con l’ammenda da lire 1.000.— a Lire 6.000.— a carico delle parti che l’hanno resa. Art. 28 1. — L’asse ereditario globale netto lasciato dall’autore della successione, quando supera il valore di L. 250.000.— ,è assoggettato, indipendentemente dalla imposta di successione sulla eredità, quote di eredità e legati, ad un’imposta progressiva da liquidarsi in base ahe.seguen-ti a.iquote : fino a Lire 500.000.— da Lire 500.001.— a L. da Lire 1.000.001,— a L. da Lire 2.500.001.— a L. da Lire 5.000.001,— a L. 1 per cento 1.000.000.— 3 per cento 5 per cento 7 per cento 10 per cento 13 per cento 16 per cento 20 per cento 25 per cento 2.500.000, — 5.000. 000,— 8.000. 000,— da Lire 8.000.001,— a L. 13.000.000 — da Lire 13.000.001,— a L. 20.000.000,— da Lire 20.000.001.— a L. 30.000.000,— da Lire 30.000.001.'— ed oltre 2. — L’ammontare dell’imposta non può in alcun caso superare la differenza fra il valore globale netto dell’asse ereditario e Lire 250.000.— Art. 29 1. — Per l’asse ereditario o la parte di esso devoluto agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge supèrstite, nonché ad enti morali, quando ricorrono le condizioni stabilite dal R.D.L. 9 aprile 1925 No. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926 No. 597, la imposta è ridotta alia metà. 2. — Restano ferme le disposizioni relative all’esenzione o alla riduzione della imposta sul valore globale dell’asse ereditario dei militari caduti in guerra e delle altre persone ad essi assimilate, contenute nel R. D. L. 19 agosto 1943 No. 734. 3 3. — I titoli del Debito Pubblico dichiarati dalla legge esenti dalle imposte di donazione e di successione sono esenti altresì dalla imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito. Art. 30 Quando vi è concorso di eredi o di legatari l’imposta sul valore globale si liquida sullo intero asse ereditario con le aliquote stabilite dall’art. 28, e l’ammontare ottenuto è ripartito fra gli eredi e i legatari in misura proporzionale al valore delle rispettive quote di eredità e legati. La quota proporzionale così attribuita a ciascun erede o legatario viene infine eliminata o ridotta quando concorrano le condizioni per le esenzione o riduzione dell’imposta. Art. 31 All’imposta prevista dal presente titolo sono soggette anche le donazioni e le liberalità, comprese le costituzioni di dote e del patrimonio familiare, con l’osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 30. Ai fini della liquidazione dell’imposta prevista prevista dall’art. 28, all’asse ereditario si debbono aggiungere le donazioni e le liberalità fatte dall’autore della successione ai suoi eredi e legatari a decorrere dal 12 maggio 1942 data di entrata in vigore del R. D. L. 4 maggio 1942 No. 434, istitutivo dell’imposta sul valore globale, e dall’ammontare dell’imposta così liquidata si deducono le imposte che per dette donazioni e liberalità sarebbero dovute a termini dello art. 31. 2. -—- La stessa regola si applica nel liquidare l’imposta prevista dall’art. 31 nel caso di precedenti donazioni e liberalità fatte, a decorrere dal 12 maggio 1942, dal donante allo stesso donatario. Art. 33 1. —• La denuncia presentata agli effetti dell’imposta di successione vale anche per l’imposta sul valore globale dell’asse ereditario. 2. — Se la trasmissione è esente da imposta di successione, è obbligatoria la presentazione della denuncia agli effetti dell’imposta prevista dal presente titolo. 3. —• Per la presentazione della denuncia la determinazione dei valori imponibili, la deduzione delle passività, il pagamento dell’imposta, i privilegi, le prescrizioni e il modo di decidere le controversie, nonché per le sanzioni punitive sono applicabili, in quanto non sia diversa-mente disposto dal presente Ordine, le disposizioni della legge tributaria sulle successioni e, quando si tratta di donazione o liberalità, della legge di registro, comprese quelle relative alla addizionale istituita dal R.D.L. 30 novembre 1937 No. 2145. 4. —'1 valori accertati ai fini dell’applicazione deH’imposta di successione o di donazione, valgono anche per l’applicazione dell’imposta sul valore.globale di cui agli art. 28 e 31. Se la trasmissione o donazione è esente dalle normali imposte di successione, di registro o di ùra-scrizione, si procede all’accertamento dei valori imponibili ai fini dell’applicazione dell’imposta prevista dal presente titolò. 5. —• Agli effetti dell’applicazione delle imposte previste da questo Ordine, le azioni e le obbligazioni quotate in borsa sono valutate all’ultimo prezzo di compenso, stabilito dal Comitato direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa più vicina al luogo dell’apertura della successione o della stipulazione dell’atto. 6. ■— Le azioni e le obbligazioni che non sono iscritte nei listini di Borsa o cessarono di esserlo e quelle per le quali non sia stato, di fatto, stabilito, per qualsivoglia motivo, il prezzo di compenso relativo al mese precedente a quello in cui la trasmissione è avvenuta, sono calcolate per il valore del giorno del trasferimento, stabilito con certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa indicata nel comma precedente. Nei casi considerati è tatto obbligo alle parti di produrre, insieme con la denuncia di successione o con l’atto esibito per la registrazione, il certificato peritale. Art. 34 1. — Per il pagamento della totalità, dell’imposta sono solidalmente tenuti verso l’Amministrazione dello Stato tutti gli eredi, salvo all’erede che ha pagato il regresso verso i coeredi e legatari. Il diritto di regresso è limitato alla quota di imposta attribuita a ciascun erede o legatario, secondo le norme di ripartizione stabilite dall’art. 30. 2. •— Il legatario è tenuto al pagamento della propria quota proporzionale d’imposta, determinata a norma dello stesso articolo 30. Art. 35 1. — Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni è dedotto daU’imponibile Tammontare dell’imposta sul valore globale dell’asse ereditario. 2. —- Per l’imposta sul valore globale prevista dal capo precedente valgono, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente stabilito dal presente Ordine, tutte le disposizioni contenute nei R.D. 30 dicembre 1923 No. 3269 e 3270, e successive modificazioni e aggiunte. 1. ■—• Per l’applicazione delle disposizioni contenute negli art. 26 e 32 è fatto obbligo.agli eredi e legatari e al notaio rogante di dichiarare rispettivamente nella denuncia di successione e negli atti di donazione e liberalità se e quali donazioni o liberalità l’autore della successione o il donante ha fatto in precedenza ai propri eredi o legatari o al donatario,"con la specificazione del notaio rogante, della data dell’atto e di quella della registrazione, nonché del valore della donazione o liberalità. 2. ■— L’omissione della dichiarazione è punita con la pena pecunaria da Lire 500.—• a Lire 3.000.-—- a carico degli eredi o del legatario che hanno presentato la denuncia o a carico solidalmente del donante e del notaio che ha rogato l’atto di donazione. 3. -— La dichiarazione irfedele è punita con l’ammenda da Lire 1.000/— a Lire 6.000.—-a carico di colui o di coloro che l’anno resa. Art. 37 La disposizione contenuta nel comma 6 del precedente art. 33 si applica anche per la valutazione delle azioni e delle obbligazioni che, a far tempo dall’8 settembre 1943 e prima della entrata in vigore del presente Ordine, hanno formato oggetto di trasferimento a titolo gratuito e non hanno avuto nel giorno della trasmissione, quotazione a causa della chiusura, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, della Borsa indicata ne1 primo comma dell’art. 12 del R.D.L. 4 maggio 1942 No. 434 convertito con modificazioni nella legge 18 ottobre 1942 No. 1220. Le imposte per questi ultimi trasferimenti eventualmente percettè in più per effetto di un diverso criterio di valutazione, saranno restituite su domanda degli interessati da presentarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente Ordine. Art, 38 1. — Le agevolazioni tributarie previste dal R.D.L. 19 agosto 1943 No. 734 per le successioni dei militari caduti in guerra e delle altre persone ad essi equiparate sono applicabili con le stesse modalità ivi indicate anche alle successioni di cittadini italiani che dall’11 giugno 1940 siano rimasti vittime di incursioni aeree o siano stati, ad opera delle forze militari di polizia nazi-fasciste, uccisi per rappresaglia o siano comunque periti ovvero giustizialmente dichiarati, a norma degli articoli 49, 58 e 60 del Codice Civile, assenti o presunti morti per motivi attinenti allo stato di guerra o alla difesa della Nazione. 2. — Le imposte di successione e di trascrizione l’imposta sul valore globale dell’asse ereditario, nonché i diritti catastali di voltura già pagati e che in applicazione del presente Ordine non siano dovuti, saranno restituiti su domanda degli interressati, da presentare entro un’anno daìl’entrata in vigore del presente Ordine. Art. 39 Sono abrogate le disposizioni contenute nel R.D.L. 30 aprile 1930 No. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931 No. 155, concernente esenzione dalle imposte di trasferimento, a titolo gratuito nel nucleo familiare, negli articoli 1 a 10 e nell’articolo 15 del R.D.L. 26 settembre 1935 No. 1749,allegato B, convertito con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936 No. 1027, riguardante aggiunte e riduzioni delle imposte di trasferimento a titolo gratuito ; nello art. 13 della legge 29 giugno 1940 No. 877, concernente provvedimenti a favore delle famiglie numerose, e nèl R.D.L. 4 maggio 1942 No. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942 No. 1220, istitutivo della, imposta sul valore netto globale dei trasferimenti a titolo gratutito. Art, 40 Le disposizioni contenute nel Titolo II di questo Ordine, eccetto quelle dagli articoli 21,22, 37 e 38, si applicano alle successioni che si apriranno a partire dal giorno in cui lo stesso ordine entrerà in vigore e alle donazioni o liberalità nonché alle trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado che saranno poste in essere mediante atti stipulati a partire daho stesso giorno. Art. 41 Il presente Ordine Generale entra in vigore l’istesso giorno della sua pubblicazione. Trieste, 25 ' Gennàio 1946 » ALFRED G. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. LTfficiale Superiore per gli Affari Civili u TABELLA DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DI DONAZIONE Allegato A GRADO DI PARENTELA FRA GLI AUTORI DELLA SUCCESSIONE E GLI EREDI E LEGATARI Fino a L. 50.000 da L. 50.001 a L. 125.000 da L. 125.001 a L. 250.000 da L. 250.001 a L. 500.000 da L. 500.001 a L. 1.000.000 da L. 1.000.001 a L. 2.500.000 da L. 2.500.001 a L. 5.000.000 da L. 5.000.001 a L. 8.000.000 da L. 8.000.001 a L. 13.000.000 da L. 13.000.001 a L. 20.000.000 da L, 20.000.001 a L. 30.000.000 da L. 30.000.001 in poi IMPOSTA PROPORZIONALE PER OGNI CENTO LIRE 1. Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legai- mente riconosciuti 1 1 1.50 2 3 5 7 9 12 15 20 25 2. Tra coniugi 1 1.50 2 3 4 6 9 12 16 20 25 30 3. Tra fratelli e sorelle 3 4 6 8 11 14 18 24 30 36 43 50 4. Tra zii e nipoti 5 6 8 10 13 16 20 26 32 40 50 60 5. Tra prozìi, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra af- fini, tra estranei 12 15 19 24 29 34 40 46 52 60 70 80 GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Generale N. 42 SQUALIFICA DEGLI AMMINISTRATORI, VICE AMMINISTRATORI, SINDACI E SEQUE STRATARI DI IMPRESE PRIVATE PER AVER PARTECIPATO AL MOVIMENTO FASCISTA O SIMPATIZZATO CON LO STESSO O COLLABORATO COI TEDESCHI Attesa la necessità che tutte le persone attivamente coinvolte nella vita politica del fascismo oppure che hanno dimostrato per le loro tendenze fasciste di essere indegne a coprire importanti cariche nell'industria privata e siano squalificate, mentre perdura l'amministrazione del Governo Militare Alleato nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata „Territorio„) a coprire la carica di amministratore, viceamministratore, sindaco o sequestrata!'io o ad essere, nominate liquidatori in imprese industriali private, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORBINO : ARTICOLO I PERSONE SOGGETTE AL PROVVEDIMENTO Sezione prima —- Le seguenti persone sono squalificate a ricoprire cariche di amministratore, viceamministratore, sindaco e sequestratatrio oppure a venire nominate liquidatori di società per azioni o a responsabilità limitata aventi un capitale superiore ai 5 milioni di Lire, oppure di società di assicurazione con capitale superiore ad 1 milione di Lire o, in ambedue i casi, con capitale inferiore da stabilirsi in seguito : a) Coloro che, condannati da una qualsiasi Corte competente in Italia o nel Territorio per crimini politici che implicano attività fascista o per aver simpatizzato col fascismo, per atti di corruzione determinati da influenza fascista, oppure per crimini politici che implicano atti di collaborazionismo col cosi detto Governo Repubblicano Fascista o con l’esercito e col governo Tedeschi. b) Coloro che, sono stati soggetti in Italia alla confisca dei beni, o lo saranno in seguito nel Territorio, giusta ordine da emanarsi in merito, per avere tradito il proprio paese ponendosi volontariamente ed attivamente al servizio dei tedeschi. c) Coloro che, di sentimenti fascisti o che approfittando deila situazione politica creata dal fascismo, hanno commesso atti particolarmente gravi, i quali, pur non rivestendo tutti gli estremi di un reato siano contrari ai principi di onestà politica ed integrità e sono stati soggetti, in Italia o nel Territorio, giusta ordine da emanarsi in seguito, alla sospensione de1 diritto di voto o di venire eletti a cariche pubbliche per un periodo non eccedente i 10 anni, oppure all’interdizione temporanea dai pubblici uffici ; o privati dei loro diritti politici per un periodo non eccedente i dieci anni. d) Coloro che : 1 ) hanno coperto una delle seguenti cariche : Segretario o vicesegretario del Partito Fascista ; Membro del Gran Consiglio del fascismo ; Membro del Direttorio Nazionale del Partito Fascista ; Membro del Consiglio Nazionale del Partito Fascista ; Ispettore del Partito Fascista ; Segretario Federale e vice-Segretario Federale ; Ispettore Federale ; Segretario Politico di un Comune con una popolazione superiore a 20.000 abitanti ; Ufficiale della M.V.S.N. in servizio permanente e con grado superiore a centurione (Capitano) ; 2) hanno coperto alte cariche nel Governo Fascista dopo il 3 gennaio 1925 ; 3) essendo stati membri attivi del Partito Fascista dopo il 3 gennaio 1925, hanno avuto la carica di deputato o di consigliere nazionale ; 4) sono stati squalificati all’eleggibiltà a Senatore giusta le leggi esistenti ; 5) sono stati nominati Ministri di Stato dal Govermo Fascista o dal cosidetto Governo Repubblicano Fascista ; e) Coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione in seguito a provvedimenti epurativi o a processo tenuto davanti ad una corte d’Assise Straordinaria. Sezione seconda : Chiunque alla data d’entrata in vigore del presente Ordine sia in funzione quale amministratore, viceamministratore, sindaco, sequestratalo o liquidatore e sia squalificato da questo articolo a rivestire tale carica o nomina abbandonerà detta carica, o nomina entro 30 giórni dalla data in cui questo Ordine entra in vigore. ARTICOLO II DIVIETO DI STIPULAZIONE DI CONTRATTI Non possono concorrere ad appalti di opere pubbliche ne conseguire concessioni di pub-lici servizi le società ed imprese non menzionate nell’Articolo I nelle quali la carica di amministratore, viceamministratore o il posto di liquidatore siano ricoperti da persone comprese in una delle categorie dell’Articolo I e, nel caso di imprese private, il cui direttore o titolare sia compreso in una delle dette categorie. Contratti esistenti resteranno validi per la durata non eccedente un anno dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. ARTICOLO III RICORSI ED APPELLI Sezione prima : Allo scopo di escludere o limitare l’apphcazione delle sanzioni previste dagli Articoli I e II, chiunque, soggetto ai provvedimenti di cui all’Articolo I, parte prima (d), potrà presentare ricorso alla Commissione Territoriale d’Appello per l’Epurazione (qui di seguito denominata ..Commissione,.). Sezione seconda: Se dall’esame di tale ricorso la Commissione stabilirà che l’interessato si sia distinto nella lotta contro i tedeschi, oppure che prima dell’inizio della presente guerra egli abbia pieso apertamente posizione ostile al fascismo od abbia cessato di appartenere al partito nazionale fascista, oppure che l’interressa.to sia colpevole soltanto di scarsa attività politica e sia di comprovata capacità tecnica ed amministrativa e fece effettiva opposizione ai tedeschi durante la loro occupazione, la Commissione può disporre acchè l’applicazione delle sanzioni previste negli articoli I e II sia esclusa oppure che l’applicazione sia limitata ad un certo periodo. Sezione terza : Gli amministratori, viceamministratori, sindaci o sequestratori di imprese di cui all’Articolo I del presente Ordine, i quali, dopo la liberazione dai tedeschi della città in cui le stesse hanno la propria sede centrale, furono rimossi dalla loro carica perchè ritenuti colpevoli di attività fascistà o simpatizzanti col fascismo oppure di collaborazionismo col cosidetto Governo Repubblicano Fascista o col tedesco invasore, potranno presentare istanza alla Commissione per il loro reimpiego. In base a tale richiesta la Commissione vaglierà le circostanze di cui la Sezione 2 di questo Articolo e deciderà in conformità a quanto stabilito nella medesima. ARTICOLO IV SANZIONI Sezione prima : sarà passibile di punizione : a) chiunque, amministratore, viceamministratore, sindaco, sequestra tatrio o liquidatore di una società, per quanto sia squalificato a ricoprire tale carica o nomina giusta l’Articolo I, continui ad esercitare le sue funzioni in dette carica o nomina dopo trascorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. b) chiunque nella sua qualità di sindaco di una delle società di cui l’articolo I, essendo a conoscenza che un amministratore, viceamministratore, sequestratario o liquidatore di tale società continui neJl’esercizio deUa carica, benché squalificato giusta TArticolo I, non denuncerà tale irregolarità al Presidente della Commissione. c) chiunque, amministratore, vieeamministratore, sindaco, sequestratalo o liquidatore di una società o qualsiasi proprietario o gerente di una società prevista dall’Articolo XI, sia soggetta a provvedimenti giusta le disposizioni di cui l’Articolo I, assuma appalti di lavori pubblici o concessioni di servizi pubblici in violazione alle disposizioni contenute nell’Articolo II. d) chiunque, se richiesto, non fornisca le informazioni necessarie giusta l’Articolo V, entro il termine prescritto o faccia dichiarazioni false o reticenti. Sezione seconda : Chiunque venga condannato giusta il presente Articolo da ùn Tribunale Militare Alleato sarà passibile di reclusione o di multa o di ambedue, a seconda delle decisioni che verranno prese dal detto Tribunale. ARTICOLO V ELENCO DEI NOMI Sezione prima : Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, le società indicate nell’Articolo I devono presentare alla Commissione o alla Cancelleria de! competente Tribunale un elenco dei nomi dei propri amministartori, viveamministratori, sindaci, sequestratari o liquidatori che abbandonarono le loro cariche in conformità all’Articolo I. Sezione seconda : Trascorso il termine di detti 30 giorni ciascun amministratore viceammi-nistratore, sindaco, sequestratario o liquidatore di cui sia stata notificata la decadenza potrà venir richiesto dalla Commissione di fornire informazioni a mezzo di un apposito questionario, allo scopo di dimostrare se egli sia persona squalificata giusta l’articolo I. Se da tale informazione risulterà alla Commissione che egli sia persona soggetta a squalifica notificherà a tale effetto l’interessato, la rispettiva società e la Cancelleria del Tribunale competente. ARTICOLO VI ABBANDONO DELLA CARICA Sezione prima : Qualora ad un amministratore, vieeamministratore, sindaco o liquidatore sia stato notificata la decadenza in conformità all’Articolo V egli dovrà abbandonare la carica entro 14 giorni dalla ricezione della notifica. Di conseguenza la società interessata comunicherà immediatamente tale abbandono alla competente Cancelleria purché detto amministratore, vieeamministratore, sequestratario o liquidatore depositi entro 10 giorni dalla ricezione di tale notifica un ricorso alla Commissione, rimettendone copia alla società interessata ed alla competente Cancelleria. In tale caso la Commissione conoscerà immediatamente detto appello e notificherà al ricórrente, alla rispettiva società ed alla Cancelleria competente la decisione presa in merito. Sempre premesso che, in tutti i casi in cui la Commissione rigetti integralmente o parzialmente un ricorso, ma ametta la buona fede del ricorrente per non aver abbandonata la carica precedentemente, giusta l’Articolo I, la Commissione può fare attestazione conforme. Ciascuna di tali attestazioni escluderà che sia iniziato un procedimento ai sensi dell’Articolo IV a) o b) in merito a reati commessi dal ricorrente precedentemente al rilascio di detta attestazione. ARTICOLO VII ESENZIONI Nonostante le disposizioni contenute nel presente Ordine, viene stabilito che tutti gli amministratori, viceamministratori, sindaci, sequestratari o liquidatori di società indicate nell’Articolo I c) dell’Ordine Generale No. 7 del Governo Militare Alleato, saranno comunque soggetti a procedura, a termini di quell’Ordine. ARTICOLO Vili SOSTITUZIONE DI PERSONALE Amministratori, viceamministratori, sindaci, sequestratari e liquidatori squalificati ai termini di quest’ordine, sarfílno sostituiti in conformità alla seguente procedura : Sezione prima : Salva l’approvazione del Governo Militare Alleato gli amministratori di società anonime o società a responsabilità limitata come definite nell’Articolo .1, Sezione prima, del presente Ordine, saranno temporaneamente sostituiti in conformità all’Articolo 2386 del Codice Civile. Ove la sostituzione debba venir decisa daH’assembìea dei soci e la maggioranza prevista dalla legge o dallo statuto della società non possa prendervi parte perchè assente dal Territorio, il Presidente del Tribunale entro la cui giurisdizione si trova la sede della società, nominerà, su richiesta degli amministratori dei sindaci e dei soci e dopo aver assunto informazioni sommarie, uno o più commissari incaricati della direzione della società, in sostituzione del Consiglio d’Amministrazione ,* detti commissari saranno di preferenza scelti fra gli amministratori tuttora in carica oppure fra i funzionari che hanno facoltà di rappresentanza. Il Presidente del tribunale deciderà quali dei poteri già spettanti agli amministratori saranno da conferirsi ai Commissari ; deciderà inoltre se detti commissari dovranno depositare una cauzione o meno, stabilendone il relativo ammontare e fissando le indennità loro spettanti. Il conferimento dei poteri e le nomine da farsi dal Presidente del Tribunale saranno soggette all’approvazione del Governo Militare Alleato. Le disposizioni contenute negli Articoli 2636 e seguenti e seguenti del Codice Civile saranno applicabili nei riguardi dei detti Commissari. Sezione seconda : In merito alla sostituzione temporanea degli amministratori di società con responsabilità limitata per azioni con sede fuori Territorio, l’assemblea prenderà le misure necessarie in conformità all’Articolo 2467 del Codice Civile. Se l’amministratore non può prendere parte all’assemblea a causa della sua assenza dal Territorio, la sostituzione sarà attuata dal Presidente del Tribunale, salvo approvazione del Governo Militare Alleato, in conformità alle disposizioni del precedente articolo ed agli effetti previsti nell’Articolo 2468, paragrafo 2, del Codice Civile. Sezione terza : Per quanto concerne le società cooperative, gli amministratori saranno temporaneamente sostituiti, come previsto dall’Articolo 2386 del Codice Civile soggette alie disposizioni contenute nell’Articolo 2535. Se tale sostituzione deve venir decisa dalPassemblea e gli amministratori non sono in grado di prendervi parte per la loro assenza dal Territorio, la nomina dei commissari sarà fatta dal l’apposita autorità alla quale il Governo Militare Alleato conferirà la facoltà di esercitare il controllo della società. Sezione quarta : I sindaci delle società indicate nell’Articolo I che risiedono fuori del Territorio, saranno sostituiti dai vicesindaci, ai sensi delle disposizioni contenute nell’Articolo 2401 del Codice Civile. Se il collegio dei sindaci non è integrato dall’inclusione dei vicesindaci e se l’assemblea non può adunarsi perchè gli amministratori sono assenti dal Territorio, i sindaci tuttora in carica provvederanno all’opportuna integrazione temporanea, purché questa sia necessaria a raggiungere la maggioranza del collegio. In questo caso il Presidente del Tribunale entro la cui giurisdizione si trova la sede centrale della società, nominerà, su richiesta dei sindaci tuttora in carica, degli amministratori, come pure dei soci, e dopo avere attinto informazioni sommarie, dei commissari di controllo temporanei scelti preferibilmente fra i sindaci tuttora in carica o fra i soci e fisserà inoltre la retribuzióne dovuta loro, salvo l’approvazione del Governo Militare Alleato. Nel caso di società cooperative, i commissari accennati nel precedente paragrafo, saranno chiamati dalle autorità designate dai Governo Militare Alleato ad esercitare il controllo delle società. I commissari di controllo eserciteranno le loro funzioni in conformità ade disposizioni contenute negli Articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. Le disposizioni relative ai sindaci contenute negli Articoli 2621 e seguenti del Codice Civile saranno applicate pure nei riguardi dei commissari di controllo. I commissari di controllo saranno pure sottoposti alla sorveglianza ed al controllo del Governo Militare Alleato. Sezione quinta : Le sostituzioni determinate dai precedenti articoli saranno attuate dal Governo Militare Alleato o da enti Pubblici riconosciuti dal Governo Militare Alleato in relazione a quegli amministratori o sindaci che possono venire nominati dallo Stato o da Enti Pubblici in virtù del contratto o dello statuto sociale. Salvo specifiche disposizioni contrarie emanate dal Governo Militare Alleato, sarà resa esecutiva l’applicazione di leggi speciali che conferiscono alle Autorità Statali italiane la facoltà di nominare commissari per le società sovvenzionate o garantite dallo Stato, per società con-céssionarie di servizi pubblici o di beni statali, nonché per società di interesse pubblico e nazionale. 4P /Afc Sezione sesta : I liquidatori di società commerciali soggetti ai provvedimenti contenuti nel presente Ordine saranno sostituiti da liquidatori temporanei. La sostituzione verrà decisa dai soci o verrà disposta dal Presidente del Tribunale entro la cui giurisdizione è situata la sede centrale, su richiesta dei sindaci od anche dei soci, dopo aver attinto informazioni sommarie e salvo l’approvazione del Governo Militare Alleato. Tuttavia la sostituzione temporanea di un liquidatore di società cooperative nominato da un’autorità statale sarà fatta, dal Governo Militare Alleato. Sezione settima : a) -— Ogni sostituto di cui le sezioni precedenti, cesserà di esercitare la sua funzione se la persona sostituita, qualunque ne sia la ragione, non sarà più soggetta ai provvedimenti del presente Ordine. b) — I commissari menzionati nelle sezioni 2, 3 e 4 cesseranno di rimanere in carica, se la maggioranza dei sindaci o degli amministratori non sarà più soggetta ai provvedimenti del presente Ordine. ARTICOLO IX ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà firmato da me. Trieste, 5 febbraio 1946 ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Generale N. 47 CONTRIBUTI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI Atteso che, con l’Ordine Generale No. 43 dd. 11 febbraio 1946, che reca l’intestazione : „Assegni familiari supplementari ed adeguamento degli assegni in vigore,„ fu provveduto alla corresponsione di assegni familiari supplementari ; e atteso che si ritiene necessario determinare gli elementi e i. limiti della retribuzione percepita dai singoli lavoratori, da considerarsi nel calcolo dei contributi per gli assegni familiari, e ciò per quanto riguarda quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (e qu i di seguito designate quale „Territorio„) : Io, H.P.P. ROBERTSON, O.B.E., //. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, DETERMINO: ARTICOLO I ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AI LAVORATORI Sezione 1 — Per il calcolo dei contributi per gli assegni familiari corrisposti nel Territorio in conformità alle leggi vigenti, in esse compreso l’Ordine Generale No. 43 ,il termine „retribuzioni,, sarà usato per indicare il complessivo ammontare lordo del compenso che il prestatore d’opera percepisce per il suo lavoro sia in contanti sia in natura, da parte dell’imprenditore. Sezione 2 —• Pertanto, agli effetti della determinazione della retribuzione, in aggiunta al salario e allo stipendio base, dovranno computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo di : a) compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura e la durata ; per lavoro notturno e per lavoro festivo ; b) provvigione, di partecipazione agli utili o al prodotto, di cointeressenza, di percentuali di servizio di assegni di carica o grado ; c) premio indennità o assegno particolare che il datore di lavoro regolarmente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di tempo e di località ; d) gratificazione annuale o periodica quali le mensilità eccedenti le normali, come la 13a e la doppia mensilità, nonché la 53a settimana ; escluse tuttavia, le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto dal datore del lavoro ; e) diaria o di indennità di trasferta, in cifra fissa, limitatamente al 40% del loro ammontare, esclusi sempre i rimborsi di spese effettive sostenute dal lavoratore per l’esecuzione o in occasione del lavoro ; f) compenso per ferie o festività nazionali godute ; g) assegno temporaneo di guerra ; h) indennità agli ex combattenti ; i) indennità di panatica, in ragione del 40% della somma per tale titolo corrisposta ai marittimi a terra,in sostituzione del trattamento in natura di cui godono a bordo ; ?) indennità di famiglia ; k) indennità carovita, indennità di presenza, premio d’assiduità, operosità e simili, comunque denominati, anche se non siano previsti o siano esclusi da disposizioni di legge o di contratto ; Sezione 3. —• Non dovranno considerarsi quale retribuzione corrisposta al lavoratore le somme erogate a titolo di : a) prestazioni a carico di gestioni previdenziali o mutualistiche, quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, d’integrazione, guadagni di congedo matrimoniale, di nuzialità natalità e di trattamento di richiamo alle armi ; b) compenso per ferie o festività nazionali non godute ; c) mancia ; d) indennità sostitutiva del preavviso o indennità di anzianità; e) indennità di cassa ; j) indennità di rappresentanza ; g) indennità di sfollamento ; h) indennità di vestiàrio ; i) indennità di rischio di guerra. ^ ARTICOLO II RETRIBUZIONI PERCEPITE DURANTE L’ASSENZA DAL LAVORO Quando la retribuzione, comprese le indennità e gli assegni, di cui alla sezione 2 del precedente Articolo, venga in tutto o in parte percepita dal lavoratore anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull’importo della somma corrisposta in detti periodi. ARTICOLO ITI VITTO E ALLOGGIO Ove la retribuzione consista in tutto o in parte nella somministrazione del vitto e (o) dell’alloggio, ovvero in altre prestazioni in natura, il valore di esse sarà determinato dal Governo Militare Alleato o da altro Ente da esso delegato, sulla base dei prezzi localmente praticati per somministrazioni del genere. ARTICOLO IV LAVORI A COTTIMO 0 A PROVVIGIONE Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione, s’intenderà per retribuzione il guadagno di cottimo o l’importo della provvigione, depurati delle spese effettivamente sostenute • dal lavoratore per l’esecuzione del lavoro, anche se previamente determinate in misura fissa. ARTICOLO V SALARI MEDI Le retribuzioni di quelle categorie di lavoratori, per le quali siano stabiliti salari medi e convenzionali, saranno determinate da questi ultimi. ! CONTRIBUTI SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE RIFERITA A MESE \ Sezione 1. — Il contributo per gli assegni familiari è fissato sulla base della retribuzione riferita a mese e ragguagliata, per le retribuzioni corrisposte a quindicina, a settimana' e a giornata, secondo il rapporto rispettivamente di 1:2, 1:4, 1 : 25. Sezione 2. —• Gli emolumenti percepiti con riferimento ad un periodo di tempo superiore ad un mese, sono da ragguagliare ai periodi di pagamento della retribuzione normale, cui essi si riferiscono, e sono, per la quota che ne risulta, computati ai fini deirapplicazione del contributo, insieme con tutti gli altri elementi della retribuzione percepita durante gli stessi periodi e ciò fino a concorrenza dei limiti delle retribuzioni ai fini del computo dei contributi, come previsto all’Articolo VII del presente Ordine. ARTICOLO VII LIMITI MASSIMI Sezione 1. — I limiti massimi della retribuzione percepita dagl’impiegati o dagli operai, su cui è dovuto il contributo, sono i seguenti : a) per le retribuzioni riferite a mese ...........................L. 3.600.— b) per le retribuzioni riferite a quindicina..................... L. 1.800.— c) per le retribuzioni riferite a settimana ......................L. 900.-—- d) per le retribuzioni riferite a giornata.........................L. 144.-—■ Sezione 2. — L’Articolo V dell’Ordine Generale No. 43, che reca l’intestazione „Assegni familiari supplementari ed adeguamento degli asségni in vigore“ è abrogato. Sezione 3.— Sono abrogati : L’Articolo 14 del R. D. L. 17 giugno 1937, No. 1048, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, No. 2233, nonché i comma 2 e 3 dell’Articolo 1 de1 R.D. 21 ottobre 1941, No. 1277. ARTICOLO Vili ENTRATA IN VIGORE Quest’Ordine avrà effetto dalla data in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno vigore a partire dalla scadenza del primo periodo di paga successivo al 29 dicembre 1945. Trieste, 20 marzo 1946. H.P.P. ROBERTSON Colonnello O.R.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 71 CONTROLLO SUI PREZZI DEI GENERI E DEI SERVIZI DI MAGGIORE NECESSITÀ -MODIFICHE ALL’ORDINE GENERALE N. 26 Atteso che si considera necessario apportare alcune aggiunte é modifiche all'Ordine Generale No. 26, dd. 28 novembre 1945, che reca la dicitura : „Controllo sui prezzi dei generi e dei servizi di maggiore necessità„ : Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari .Civili, DETERMINO : Con effetto dal 1 gennaio 1946, viene soppresso 1’.,Ufficio prezzi per la Zona di Trieste,,. ARTICOLO II L’ Ordine interno N. 3 della Zona di Fola che istituisce una „Commissione dei prezzi,, è annullato. ARTICOLO III La Sezione 1 dell’articolo VII dell’Ordine Generale Xo. 26 è abrogata e sostituita dalle seguenti disposizioni : Sezione 1. —• a) Con personale scelto tra quello dell’..Ufficio Prezzi di Trieste,, e con la approvazione del Governo Militare Alleato, le su menzionate Commissioni* costituiranno un ente denominato „Ufficio Territoriale Prezzi,,. b) A capo di tale „Ufficio Territoriale Prezzi,, vi sarà un direttore e a tale carica viene designato il Rag. Ruggero SEMENIZZI, cui sarà corrisposto lo stipendio da fissarsi dal Governo Militare Alleato. c) Lo stesso „Ufficio Territoriale Prezzi,, costituirà un ufficio di segreteria comune per tutte e tre le Commissioni e disimpegnerà, inoltre, quei compiti che, di volta in volta, gli potranno venir demandati dal Governo Militare Alleato. d) L’„Ufficio Territoriale. Prezzi,, sarà diviso in tre sezioni che prenderanno, rispettivamente, la denominazione di „Sezione per la fissazione dei prezzi,.,— „Sezione per l’applicazione dei prezzi,,, — e „Sezione per l’adeguamento dei prezzi,, ; a ciascuna di queste Sezioni sarà preposto un dirigente. e) La Commissione per l’adeguamento dei prezzi, menzionata all’articolo VI dell’Ordine Generale No. 26, oltre a disimpegnare i compiti ordinari ad essa assegnati, costituirà la „Sezione per l’adeguamento dei prezzi,. deH’„Ufficio Territoriale Prezzi,,. ARTICOLO IV Quest’Ordine avrà effetto dal 1 gennaio 1946. Trieste, 12 febbraio 1946. H.P.P. ROBERTSON Colonnello per ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 72 RIFUSIONE DI SPESE PER LA PRODUZIONE DELL ENERGIA TERMO ELETTRICA Atteso che si ritiene opportuno che. in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (e qui di seguito designate quale „Territorio..), gli utenti dell’energia elettrica abbiano a contribuire alla rifusione del costo di produzione dell’energia termo-elettrica, fornita dopo il 20 febbraio 1940 : Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., ff. di Ufficiale Superiore agli Affari Civili, DISPONGO: RIFUSIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE DELL’ENERGIA TERMO ELETTRICA Ad eccezione di quanto previsto alla Sezione 3 dell’Articolo III, tutti gli utenti d’energia elettrica, a qualsiasi scopo, entro il Territorio, dovranno contribuire alla rifusione del costo di produzione dell’energia termo-elettrica fornita dopo il 20 febbraio 1946. ARTICOLO II Quale spesa da rifondersi dovrà considerarsi il costo del carburante effettivamente consumato in più dalla rispettiva officina produttrice, cui va aggiunto, per aliquota spese di produzione, l’importo di 25 centesimi per chilowatt ora (che sarà, in seguito indicato con K.W.H.) d’energia effettivamente prodotta per via termica e misurata nella stessa officina. ARTICOLO III DETERMINAZIONE DEL SOPRAPREZZO Sezione 1. — Tutte le imprese che forniscono energia elettrica, a partire dal 20 febbraio 1946, applicheranno un sopraprezzo a carico degli utenti. Sezione 2. -— Il sopraprezzo sarà da. conteggiarsi come segue : a) 30 centesimi per ogni. K.W.H. di effettivo consumo, quando il consumo complessivo non superi i 15 mila K.W.H. mensili. b) 15 centesimi per ogni K.W.H. di effettivo consumo, quando il consumo complessivo superi i 15 mila K.W.H. mensili. Sezione 3. — a) Lo stesso sopraprezzo non si applica ai produttori diretti che facciano uso. nei loro propri locali, d’energia elettrica prodotta da impianti di loro proprietà. b) Un utente che faccia contemporaneamente uso d’energia elettrica,! n parte di sua prò' duzione e in parte somministrata da un’impresa, pagherà il sopraprezzo soltanto sulla parte fornita da quest’ultima.. c) Un’officina di produzione, di proprietà privata o comunale che non sia collegata alla rete principale di distribuzione e fornisca l’intera sua produzione al consumo locale, non è contemplata dalle disposizioni di quest’ordine. Sezione 4. —• Se la fornitura dell’energia elettrica si effettua in base a contratto, il consumo sarà da calcolarsi in conformità alle disposizioni riguardanti la tassa governativa sulla energia elettrica, attualmente vigente. ARTICOLO IV MODALITÀ DI PAGAMENTO DA PARTE DELLE IMPRESE PER LA FORNITURA DELLA ENERGIA ELETTRICA Le imprese fornitrici dell’energia elettrica corrisponderanno l’importo totale del sopraprezzo mensilmente introitato, mediante versamento in un conto speciale, aperto presso la sede di Trieste del Banco di Roma e intestato alTUfficiale Capo della Sezione di Finanza del Governo Militare Alleato. ARTICOLO y Le somme necessarie al pagamento del sopraprezzo a favore delle imprese per la fornitura dell’energia termo-elettrica saranno prelevate dal conto sopra indicato. ARTICOLO VI ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI CONTROLLO Sezione 1. — Viene istituita una Commissione di controllo (qui di seguito designata quale ..Commissione,,), composta da un rappresentante per ciascuno degli enti sotto elencati : Quartiere Generale del 13o Corpo ; Sezione Industria e Servizi Pubblici del Governo Militare Alleato ; Sezione di Finanza ; Società Elettrica della Venezia Giulia (S.E.L.V.E. G. ) Sezione 2. —- Alla Commissione spetterà la facoltà di vigilare sulla retta applicazione delle norme contenute nel presente Ordine e di assegnare gli importi da corrispondersi in conformità all’Art. V dello stesso. ARTICOLO VII PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DA PARTE DELLE IMPRESE FORNITRICI D’ENERGIA TERMO ELETTRICA Tutte le imprese che intendono richiedere il pagamento del sopraprezzo a sensi dell’Alt. V del presente Ordine, dovranno produrre domanda alla Commissione, corredandola di tutti i ragguagli che saranno ritenuti necessari. ARTICOLO Vili ENTRATA IN VIGORE Quest’Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 20 febbraio 1946. H.P.P. ROBERTSON Colonnello O.B.E. ff. di Ufficiale Superiore agli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 73 MAGGIORAZIONE DELLE AMMENDE DA INFLIGGERSI AI CONTRAVVENTORI ALLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE Atteso che si ritiene necessario apportare delle modifiche alle disposizioni di legge-che comminano le ammende da infliggersi ai contravventori alle per la circolazione, e ciò per quanto riguarda riguarda quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale „ Territorio„) : > Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello, O.B.E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I MAGGIORAZIONE DELLE AMMENDE Tutte le ammende da infliggersi per violazione delle norme contenute nel R.D. 8 Dicembre 1933, n. 1740, saranno, d’ora in poi, decuplicate. ARTICOLO II ABOLIZIONE DELL’OBLAZIONE IN VIA BREVE Tutte le disposizioni contenute nel R.D. 8 Dicembre 1933 n. 1740. nonché le eventuali norme regolamentari emanate da singoli Comuni del Territorio, le quali contemplano la facoltà del pagamento dell’ammenda da parte del contravventore nel momento del commesso reato, vengono con il presente Ordine abrogate. COMPETENZA DELLE PRETURE A partire dalla data di quest’ordine, tutti i processi verbali delle contravvenzioni alle disposizioni contenute nel R.D. 8 Dicembre 1933, n. 1740, nonché alle norme regolamentari emanate dai singoli Comuni, saranno trasmessi al Pretore competente per territorio, il quale procederà in conformità all’art. 506 del Codice di procedura penale. \ ARTICOLO IV FACOLTÀ ACCORDATE AI COMUNI Entro i limiti fissati dal presente Ordine, i singoli Comuni situati nel Territorio, sono autorizzati a maggiorare le ammende prevedute dai regolamenti locali'in materia di circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni. ARTICOLO V Il termine „fine,, contenuto nel testo inglese di questo Ordine, s’identifica con quello italiano di „ammenda,.. ARTICOLO VI ENTRATA IN VIGORE Quest’Ordine entrerà in vigore in ciascuna Zona del Territorio, alla data della sua pubblicazione. Trieste, 22 Febbraio 1946. H.P.P. ROBERTSON Colonnello O.B.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civilj GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 74 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MEDICA TERRITORIALE DI 2o GRADO PER LA GENTE DI MARE Atteso che, per quanto riguarda quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale „Territorio,,), sì ritiene necessario istituire una Commissione medica di 2o grado per conoscere dei ricorsi contro le decisioni emesse dalle Commissioni mediche permanenti di primo grado del Compartimento di Trieste : Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili DISPONGO : ARTICOLO I ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MEDICA TERRITORIALE DI 2o GRADO Sezione 1. —’ È istituita presso la Capitaneria di Porto di Trieste, una Commissione medica Territoriale di secondo grado, con giurisdizione su tutto il Territorio, la quale conoscerà dei ricorsi presentati dai marittimi contro le decisioni emesse dalie Commissioni mediche permanenti di primo grado, e ciò in conformità a quanto disposto qui di seguito. Sezione 2. ■—■ La Commissione su menzionata sarà composta dai presidente e da quattro membri, e cioè : Il Comandante del Porto di Trieste oppure un suo subordinato, da lui designato per iscritto, fungerà da presidente. Gli altri membri saranno : a) Il medico provinciale ; b) Un medico, residente nel Territorio, designato per iscritto dalla Cassa Marittima Adiratica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede a Trieste ; c) Un medico, residente nel Territorio, designato per iscritto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Sede di Trieste ; cL) Il direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Trieste, ovvero un suo delegato? da lui designato per iscritto. ARTICOLO II * ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLA COMMISSIONE Entro i limiti del Territorio, la Commissione medica Territoriale di 2o grado avrà le attribuzioni e i compiti demandati alla Commissione medica centrale di 2o grado, istituita presso la Direzione Generale della Marina Mercantile, dalle disposizioni del R.D.L. 14 dicembre 1933, No. 1773, nonché dalle altre leggi vigenti in materia alla data dell’S settembre 1943. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Quest’Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 22 Febbraio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per "li Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 78 ARBITRATO E CONCILIAZIONE NEI RAPPORTI DI LAVORO Atteso che l'Ordine Generale No. 4 dd. 6 lugliol945, con la dicitura ..Rapporti di Lavoro., prevede (all’art. IV) l’emissione d’istruzioni e di norme regolamentari ; atteso che gli articoli V (c) e VI (a) dello stesso Ordine Generale demandano agli. Uffici del Lavoro Territoriale e di Anna le funzioni di arbitri, conciliatori e intermediari nelle controversie del lavoro ; ritenuto opportuno e necessario di emanare istruzioni e norme regolamentari riguardanti l'arbitrato e la conciliazione di tali controversie ; Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., //. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. DETERMINO : ARTICOLO I PROCEDIMENTO ARBITRALE Gli Uffici del La.voro Territoriale e di Zona, nel'’adempiere i compiti a loro attribuiti dall'Ordine Generale No. 4, procederanno nel modo seguente : a) I contratti collettivi tra i datori di lavoro e prestatori d’opera dovranno essere compilati in iscritto e saranno privi di valore qualora una copia autentica degli stessi non venga depositata presso il competente Ufficio del Lavoro Territoriale e di Zona. b) Qualora l’accordo non si sia potuto raggiungere in seguito a contatti diretti fra le parti interessate, la vertenza sarà definita al Direttore del competente Ufficio del Lavoro Territoriale o di Zona, per il tentativo di conciliazione. Il Direttore, o la persona da lui incaricata, fungerà da conciliatore e si sforzerà di comporre imparzialmente le divergenze tra i contendenti. Ove il tentativo riesca, l’accordo dovrà essere stipulato in iscritto e depositato in conformità a quanto più sopra è disposto. c) Ove, con tale procedimento conciliativo non si giunga ad un componimento, il Direttore del competente Ufficio del Lavoro Territoriale o di Zona, dovrà, su richièsta delle due parti in contrasto, rimettere la controversia ad un colleggio arbitrale da costituirsi in conformità a quanto disposto all’articolo II del presente Ordine. • ARTICOLO II COLLEGI ARBITRALI a) Verranno costituiti dei collegi arbitrali composti da un numero uguale di rappresentanti delle parti contendenti, ed, inoltre, da un presidente scelto di comune accordo fra le parti ; oppure, designato, in mancanza d’accordo, dal direttore del competente Ufficio del Lavoro Territoriale o di Zona. Qualora, nonstante che le parti siano state debitamente invitate a designare gli arbitri da loro prescelti, queste non corrispondano all’invito, il direttore de)l’Ufficio avrà facoltà di nominare direttamente tutti i componenti del Collegio arbitrale. b) Ciascuno degli Uffici del Lavoro, Territoriale o di Zona, provvederà al servizio di cancelleria indispensabile al funzionamento del Collegio arbitrale, fornirà il necessario arredamento e sopporterà le spese necessarie, in esse comprese le indennità da corrispondersi agli arbitri. c) T singoli Collegi arbitrali emetteranno il lodo a maggioranza di voti, in base a principi d’equità e senza essere vincolati ad alcuna forma o restrizione di carattere procedurale. Le motivazioni saranno redatte in iscritto, in forma di ordinanza. Tale ordinanza dovrà venire depositata nel competente Ufficio del Lavoro, Territoriale o di Zona, il quale, dopo aver accertato che il lodo non costituisce violazione delle leggi o dei regolamenti esistenti, prenderà nota delle stesse, curandone la notifica alle parti interessate. Dopo ciò, il lodo diverrà irrevocabile e vincolativo per ciascuna delle parti. d) Oltre a quanto fin qui stabilito, il funzionamento dei collegi arbitrali sarà regolato da norme interne e regolamentari che potranno venire emanate periodicamente dal Governo Militare Alleato. ARTICOLO III MAGISTRATURA DEL LAVORO PRESSO LA CORTE D APPELLO In conformità alle disposizioni contenute nell’Ordine Generale No. 4, la Sezione della Corte d’Appello pér la risoluzione delle controversie del lavoro, non dovrà più oltre conoscere delle controversie collettive la cui risoluzione viene regolata dall’Ordine Generale su indicato, nonché dal presente Ordine. ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. Ordine N. 79 ABROGAZIONE DELLA VIGENTE DISPOSIZIONE DI LEGGE CHE SANCISCE LA NULLITÀ DEGLI ATTI NON REGISTRATI RIGUARDANTI I TRASFERIMENTI DI BENI IMMO-x BILI E DI DIRITTI IMMOBILIARI Atteso che, per quanto riguarda quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Aalleate,,si ritiene opportuno abrogare la vigente disposizione di legge che sancisce la nullità degli atti non registrati riguardanti i trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari : Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, DETERMINO : - ARTICOLO I ABROGAZIONE DEL R.D. 27 SETTEMBRE 1941, No. 1015 Il R.D. 27 settembre 1941, n. 1015, onvertito con modificazioni nella Legge 29 dicembre 1941, n. 1470, il quale, in sostanza sancisce la nullità degli atti non registrati riguardanti i trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, è abrogato. ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 28 Febbraio 1946. H.P.P. ROBERTSON Colonnello O.B.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 81 TASSE DI BOLLO SULLE CARTE DA GIUOCO Atteso che, per quanto riguarda la parte della Venezia Giulia amministrata, dalle Forze Alleate (e, qui di seguii, designata quale „Territorio,,), è ritenuto necessario aumentare le tasse di bollo sulle carte da giuco e disporre riguardo alla forma delle rispettive marche da bollo : Io, H.P. P. ROBERTSON, Colonnello 0. B.E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, DISPONGO : ARTICOLO I AUMENTO DELLA TASSA DI BOLLO Sezione 1. ■—- La tassa di bollo sulle carte da giuco fabbricate nel Territorio, oppure importate, è stabilita, nella misura seguente : a) carte da giuoco comuni, a mazzi di qualunque numero di carte : Lire 20 pre ogni mazzo. b) carte da giuoco di lusso, a mazzi di qualunque numero di carte : Lire 30 per ogni mazzo. Sezione 2. — Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli o ai lati delle figure, escluse tuttavia, le carte da giuoco dei „tarocchi,,. Sezione 3. — Le carte da giuoco destinate all’esportazione sono esenti da tasse. Sezione 4. —- L’articolo primo del R.D.L. 30 dicembre 1923, è abrogato. ARTICOLO II FORMA DEI BOLLI Sezione 1. —• I bolli da apporsi sulle carte da giuoco, per la riscossione della tassa, di cui al presente Ordine, portano incisa una testa raffigurante Mercurio, con berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra e con l’indicazione del valore (lire 20 o lire 30). Il bollo da Lire 20.— è circolare e quello da Lire 30.-—- ottangolare. Essi sono stampati sulla carta con inchiostro bruno d’Italia. Sezione 2.— L’articolo V, parte I e parte II, del R.D.L. 30 dicembre 1923, No. 3277, è abrogato. ARTICOLO III COMPLEMENTO DELLA TASSA PER I MAZZI GIÀ BOLLATI Sezione 1. — a) Per i mazzi già bollati con la tassa di Lire 3.— e di Lire 5.—-, il complemento della tassa dovuta nella misura stabilita da] presente Ordine, dev’essere effettuato mediante applicazione sall’involucro che contiene le carte. b) L’annullamento delle marche complementari sui mazzi in giacenza presso i fabbricanti, gli importatori, rivenditori e qualsiasi altro depositario dev’essere effettuato a cura dei medesimi nel termine di giorni dieci (10) dall’entrata in vigore del presente Ordine e, in ogni caso prima della distribuzione e vendita e prima dell’uso, con l’apposizione della data mediante stampiglia ad inchiostro grasso. Sezione 2. —• a) La mancata applicazione delle marche complementari sarà punita con la multa da Lire 1500.— a Lire 4000.-— b) Il mancato annullamento delle stesse marche complementari sarà punito con la pena pecuniaria da lire 100 a lire 1000.— ARTICOLO IV VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI Gli Ufficiali e gli agent’ dell’«Amministrazione delle Finanze e della Polizia Civile del Territorio sono autorizzati ad entrare in qualsiasi momento nei locali delle fabbriche di carte da giuoco nei loro uffici e magazzini, nei negozi e nei magazzini degli importatori e dei rivenditori delle stesse, allo scopo di assicurarsi dell’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Ordine. ARTICOLO V ENTRATA IN VIGORE % Quest’Ordine entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella „Gazzetta,, del Governo Militare Alleato. Ordine N. 83 SPESE STRAORDINARIE DI GESTIONE DEI MAGAZZINI DI VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO Atteso che, si ritiene opportuno di apportare alcune modificazioni emporanee al sistema di pagamento di talune spese straordinarie che incofitrano i gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale „ Territorio,,) : Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, DISPONGO: ARTICOLO I / RIMBORSO DI SPESE Sezione 1. — a) Le spese che i gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio incontrano per il trasporto dei sali e dei tabacchi dai luoghi di rifornimento ai magazzini e per la restituzione dei vuoti, saranno rimborsate su presentazione di regolari parcelle vistate dal competente Ispettore Compartimentale dei Monopoli di Stato e munite del visto per la congruità delle spese da parte dell’Intendenza di Finanza. h) Dietro presentazione delle suddette parcelle debitamente appoggiate, vistate dal Competente Ispettore Compartimetale del Monopoli di Stato, verranno rimborsate ai gestori anche quelle ulteriori spese incorse dagli stessi nella vendita dei sali e tabacchi, se riconosciute dall’Ispettore Compartimentale dei Monopoli di Stato come assolutamente necessarie. Sezione 2. —• 1 gestori, ai quali sono state rimborsate dopo il 1 luglio 1945, le spese di cui alla precedente Sezione, in sc/stituzione della normale indennità di gestione previste daH’art. 45 del R.D.L. 14 giugno 1941, No. 577, avranno diritto alla convalida del rimborsò di tali spese, salvo ottemperanza abe disposizioni contenute alla precedente Sezione di quest’Arti co1 o. ARTICOLO li DOMANDE DI REVISIONE DELL INDENNITÀ DI GESTIONE I gestori dei magazzini di vendita di generi di monopolio avranno facoRà di presentare domanda di revisione dell’indennità di gestione, con decorrenza anteriore alla presentazione della domanda, quando risulti che essi non hanno potuto presentare entro il prescritto termine tale domanda all’Amministrazione dei Monopoli, a causa degli avvenimenti bellici. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Quest’Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. Ordine N. 89 APPROVAZIONE DEI TESTI DA USARSI NELLE SCUOLE PUBBLICHE Con la presente si ORDINA 1) Nelle scuole pubbliche del Territorio della Venezia Giulia amministrato dalle Forze Alleate è proibito il possesso o l’uso di qualsiasi libro, opuscolo letterario od altro mezzo di lettura stampato, dattilografato, ciclostilato o riprodotto in altra guisa, che non sia stato approvato particolarmente dal Governo Militare Alleato. 2) Il materiale sopraindicato, se trovato nelle aule di dette scuole o comunqtie in possesso di insegnanti od alunni, sarà soggetto a confisca. 3) L’uso di tali libri da parte di insegnanti delle scuole predette sarà motivo di misure disciplinari nei confronti di questi, misure che potranno comprendere anche il licenziamento. Il presente ordine entrerà in vigore alla data della pubblicazione. Datato a Trieste il 20 marzo 1946. H.P.P. ROBERTSON Colonnello O.B.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 91 AUMENTO DELLA TASSA SPECIALE SUI PASSAPORTI PER PAESI TRANSOCEANICI Atteso che, per quanto riguarda quelle parti, della Venezia Gii dia che sono amministrate dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designate quale „Territorio,.), si ritiene necessario aumentare la; tassa speciale sui passaporti per paesi transoceanici : Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, DISPONGO: ARTICOLO I La tassa speciale di concessione del passaporto per paesi transoceanici, prevista dal D. L. 26 Febbraio. 1931 n. 300 e dal D.L. 26 Settembre 3 935 n. 1749, è elevata da L. 120.1— a L. 600.— ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del G.M.A. Trieste, 27 Marzo 1946. Ordine N. 92 ASSEGNI FAMILIARI IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA PARTITI POLITICI E DA ASSOCIAZIONI SINDACALI Atteso che, per quanto riguarda quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale „Territorio,,), si ritiene giusto e necessario estendere la applicazione di tutte le disposizioni vigènti in materia di assegni familiari anche a favore dei lavoratori dipendenti da partiti politici e da associazioni sindacali : Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, DISPONGO: ARTICOLO 1 ESTENSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI Sezione 1. —■ I lavoratori che, entro il Territorio, prestano la loro opera retribuita alle dipendenze di partiti politici e di associazioni sindacali, hanno diritto agli assegni familiari in conformità alle leggi in vigore e, pertanto, tutte le disposizioni di legge, vigenti nel Territorio in materia di assegni familiari, si applicano anche ai detti lavoratori. Sezione 2. — Agli effetti di quanto più soprà è disposto, i pariti politici e le associazioni sindacali sono assegnati al settore del Commercio della- Cassa, unica degli assegni familiari. ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Quest’Ordine avrà effetto con il primo periodo di paga in scadenza dalla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 23 Marzo 1946. H.P.P. ROBERTSON Colonnello O.B.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE 13 Corpo ALLEATO Ordine N. 93 RIDUZIONI DI TASSE E CONCESSIONI IN MATERIA DI FUSIONE, CONCENTRAZIONE E TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ Atteso che si ritiene opportuno e necessario di prorogare il termine entro il quale i provvedimenti tributari riguardanti riduzioni e concessioni in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società saranno in vigore in conformità alle disposizione del R.D. 5 marzo 1942, No. 192 convertito nella Legge 21 Giugno 1942, No. 830, nella parte della Venezia Giulia amministrata dqlle Forze Alleate (qui di seguito designata come „Territorio..,) : Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello, O.B.E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. DISPONGO: ESTENSIONE DEL R.D. 5 MARZO 1942,Nc. 192 Sezione 1. — Le disposizioni del R.D. 5 Marzo 1942, No. 192, convertito nella legge 21 Giugno 1942, No. 830, concernenti riduzioni e concessioni m materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società, entreranno in vigore nel Territorio a partire dal 1 luglio 1945 e fino a sei mesi dalla dichiarazione ufficiale della cessazione dello stato di guerra. Sezione 2. ■— L’articolo 5 del su menzionato decreto avrà vigore nel Territorio, a partire dal 1 luglio 1945 e fino al 30 giugno dell’anno seccessivo alla dichiarazione ufficiale della cessazione dello stato di guerra. ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. / Trieste, li 25 Marzo 1946. H.P.P. ROBERTSON Colonnello O.B.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE 13 Corpo ALLEATO Ordine N. 96 AUMENTO DEI DIRITTI DOVUTI ALLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE E SEGRETERIE giudiziarie Atteso che si ritiene opportuno di aumentare i diritti spettanti alle, cancellerie e segreterie giudiziarie nella parte della. Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale ..Territorio,.) Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Cimi', DISPONGO: ARTICOLO I AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE Sezione 1. — La misura dei diritti di copia di autentica e di vidimazione dei libri di commercio come pure di altri diritti previsti dalla legge 27 giugno 1942 No. 841 dovuti alle cancellerie giudiziarie, è aumentata nel Territorio del 300%. Sezione 2. —■ Il decimo sugl’introiti incassati in conformità all’articolo 5 della Legge 8 agosto 1895 No. 556, è raddoppiato, mentre in relazione a tale percentuale sono abrogate le disposizioni del R.D.L. 20 novembre 1930 e del R.1J.L. 14 aprile 1934 No 561. ARTICOLO II. ENTRATA IN VIGORE II presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data in cui sarà firmato da me. Trieste, li 26 Marzo 1946. Ordine N. 97 RINVIO DEGLI ESAMI DI PROCURATORE LEGALE MODIFICA ALL'ORDINE No. 65 Atteso che, con Varticolo VI dellOrdine No. 65, veniva annunziato per il giorno 16 aprite 194.6 V-inizio degli esami di procuratore legale per i candidati residenti in quelle parte della Venezia Giulia che è amministrata, dalle Forze Alleate ; e considerato che il Presidente della Corte d'Appello di Trieste ha consigliato -di rinviare la data degli esami stessi e ciò per fondati e rilevanti motivi ; Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello, O.B.E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, DISPONGO: ARTICOLO I RINVIO DEGLI ESAMI DI PROCURATORE LEGALE Gli esami di procuratore legale, previsti ed annunziati dall’Ordine No. 65, dd. 24 gennaio 1946, sono rimandati alle date qui sotto indicate: 22 maggio 1946 — prove scritte di diritto civile e amministrativo 23 maggio 1946 —- prove scritte di procedura civile e penale. ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Quest’Ordine avrà effetto dalla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 29 marzo .1946. H.P.P. ROBERTSON Colonnello O.B.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Amministrativo N. 31 NOMINA DEL RAG. LUIGI VAGLIO A COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA SOCIETÀ DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.A.E.) Si dispone quanto segue : 1) Con effetto dal 27 ottobre 1945, il lag. Luigi VAGLIO viene nominato Commissario Straordinario della Società degli Autori ed Editori, così denominata a seguito dello Ordine No. 33, dd. 27 ottobre 1945, che ha trasformato la sua precedente denominazione di‘ „Ente Italiano per i Diritti d’Autore,. (E.I.D.A.) 2) Il predetto Commissario Straordinario sarà il legale rappresentante e direttore della Società degli Autori ed Editori, con giurisdizione su quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate e sotto la vigilanza e il controllo del Governo Militare Alleato, disimpegnando, inoltre altri compiti e attribuzioni che gli potranno venir affidati dallo stesso Governo Militare Alleato. Quest’Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 2 Marzo 1946. Ordine Amministrativo N. 33 NOMINA DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL LICEO MUSICALE TRIESTINO Premesso che Varticolo 4 dello statuto del Liceo Musicale Triestino, prevede la nomina di un Consiglio cTAmministrazione composto dal Presidente che sarà nominato dalla Sezione per la Istruzione del Governo Militare Alleato, 13 Corpo, e da tre altri membri, in rappresentanza della Sezione per VIstruzione del Governo Militare Alleato, 13 Corpo, della Zona di Trieste e del Comune di Trieste, rispettivamente ; premesso che Varticolo 4 su menzionato, prevede, inoltre, che il direttore del Liceo deve pure far parte del Consiglio d’Amministrazione, con voto consultivo. Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, DISPONGO: 1) In conformità all’articolo 4 dello statuto, il Consiglio d’Amministrazione del Liceo Musicale Triestino sarà composto dai seguenti membri : Prof. FRANCESCO COLOTTI, dell’Università di Trieste, designato dalla Sezione per ìTstruziòne del Governo Militare Alleato, 13 Corpo. Prof. VITTORIO RUBINI, Sovrintendente scolastico di Trieste, in rappresentanza della Sezione per l’istruzione del Governo Militare Alleato, 13 Corpo. Prof. AGOSTINO ORIGONE, dell’Università di Trieste, in rappresentanza della Zona di Trieste. Dott. GIULIO GRATTON, di Trieste, in rappresentanza del Comune di Trieste. Prof. BRUNO CERVENKA, quale Direttore del Liceo Musicale Triestino, membro con voto consultivo. 2) Il Consiglio d’Amministrazione, composto come sopra è indicato, disimpegnerà tutte le mansioni ed avrà tutte le facoltà previste dallo statuto del Liceo. Il presente Ordine entrerà in yigore alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 5 Marzo 1946 H.P.P. ROBERTSON Colonnello O.B.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 C or p o Ordine Amministrativo N. 34 NOMINA DI UN SEQUESTRATARIO PER LA SOCIETÀ ING. C. TOLAZZI & CO. Atteso che risulta che la società Ing. C. TOLAZZI & CO. (qui di seguito designata „la società,,) costituisce interamente o parzialmente proprietà di cittadini tedeschi, ed esplica la sua attività nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominato „il Territorio“) e che con VOrdine No. 53 dd. 3 gennaio 1946 emanato da ALFRED C. BOWMAN, colonnello J. A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, la Germania è stata dichiarata Stato nemico, e che è ritenuto desideràbile di nominare un sequestratario per la società su nominata, Io, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., //. di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili DISPONGO: 1) L’avv. TULLIO PUECHER è nominato sequestratario della società entro il Territorio 2) Il su nominato sequestratario avrà tutte le attribuzioni, poteri, funzioni e doveri di un sequestratario di proprietà nemica ai sensi delle disposizioni di legge vigenti alla data dell’8 settembre 1943, purché tale esercizio delle attribuzioni, poteri, funzioni e doveri sia effettuato sotto la sorveglianza del Governo Militare Alleato e in conformità agli ordini e alle istruzioni da esso impartito. 3) Il suddetto sequestratario potrà essere rimosso e i suoi successori nominati per iscritto da me o dai miei successori. 4) Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 16 Marzo 1946. H.PcP. ROBERTSON Colonnello ff. di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili PARTE II ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona N. 42 PROVVEDIMENTI PER TUTELARE L’APPROVI GION AMENTO E GLI INTERESSI DELLE POPOLAZIONI RIVIERASCHE Io, J. G. SMUTS, Ten. Gol., Commissario di Zona per la Zona di Trieste, con il presente ORDINO: la pesca, entro un miglio marittimo dalla costa, è riservata esclusivamente agli abitanti dei comuni litoranei della zona di Trieste. Il presente Ordine entrerà in effetto il giorno della sua prima pubblicazione, .Data : 16 Marzo 1946. J.C. SMUTS Ten- Col. • Commissario di Zona, Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 11 NOMINA DI DE CAMPI EMILIO A COMMISSARIO PER L’E.N.A.L. Io, J.C. SMUTS, Ten.Col., Commissario di Zona, Trieste, con questo mezzo , ORDINO che DE CAMPI EMILIO sia nominato Commissario per l’Ente Assistenza Lavoratori per la Zona di Trieste. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 20 Marzo 1946. J. C. SMUTS Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste Ordine Amministrativo N. 12 NOMINA DI GAIO ERMANNO ALLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI LICENZE AI VENDITORI AMBULANTI NEL COMUNE DI RONCHI In conformità al potere conferitomi dall'Art.II dell'Ordine 15, io, J.C. SMTJTS, Ten.Col., Commissario di Zona per la Zona di Trieste, con il presente ORDINO la nomina di GAIO ERMANNO fu Giovanni alla Commissione per il rilascio di licenze ai venditori ambulanti, in rappresentanza dei commercianti, ai posto di DE CARLI GIOVANNI. Data : 25 Marzo 1940. J. C. SMUTS Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste ZONA DI GORIZIA Ordinò di zona N. 72 NOMINA DI UNA COMMISSIONE DI ZONA PER LE PENSIONI Dato che in virtù dell’art. 1 dell’Ordine n. 63 datato 18 gennaio 1946, il Commissario di Zona ha il potere di nominare una Commissione di Zona per le Pensioni, Io, J. JA MES E. LONG, Maggiore C.M.P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia con ciò ORDINO 1) Le seguenti persone sono in virtù di questo ordine con ,ciò nominate membri della Commissione per le pensioni per la Zona di Gorizia : PRESIDENTE Dott. GIUSEPPE DELFINO — Giudice del Tribunale MEMBRI Dott. RUGGERO GOSETTI *— Intendente di Finanza Dott. GIORGIO BOITI — Ragioniere Capo dell’Ufficio dell’intendente di Finanza Rag. NICOLA TROSO — Direttore dell’Ufficio del Tesoro Dott, GIOVANNI DONAMONTI — Ufficiale Sanitario di Zona Ten. Col. ATTILIO AGO STA — esperto di pensioni militari 2) La sede temporanea della detta Commissione sarà al Tribunale. Datato a Gorizia il 25 marzo 1946. JAMES E. LONG Maggi ore, C. M. P, Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 73 NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ALLOGGI NEL COMUNE DI GORIZIA Dato che il comma IV dell’Ordine Generale n. 10 prevede remissione di Ordini di Zona riguardanti il Comitato Alloggi e dato che è necessario di emettere certe norme per il funzionamento del Comitato Alloggi del Comune di Gorizia Io, JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P., con ciò ORDINO 1)1 proprietari (indifferente se singoli individui o Enti Corporativi, Società o Istituzioni) amministratori di appartamenti e portinai di stabili, situati nel territorio del Comune di Gori- zia (inclusi: i sobborghi) dovranno, denunciare all’Ufficio del Comitato Alloggi (Via Garibaldi n. 18 I p.) entro sette giorni dalla pubblicazione di questo Ordine, qualsiasi locale o appartaménto inabitato anche se i relativi inquilini pur continuando a pagare Caffito abbiano preso altra abitazione e trasferito altrove le 7oro famiglie. Una simile denuncia deve essere fatta entro tre giorni se una o le altre di queste due circostanze si verifichino dopo la pubblicazione di questo Ordine. 2) Nessun proprietario come sopra menzionato ne alcun altra persona potrà affittare alcun locale sia quale abitazione o per qualsiasi altro uso senza aver precedentemente ottenuto un’autorizzazione scritta per tale scopo da detto Comitato Alloggi. Tale autorizzazione sarà pure obbligatoria per tutti i casi di subaffitto e per i contratti stipulati prima della pubblicazione di questo Ordine, purché si tratti di contratti non ancora eseguiti. 3) Qualunque trasferimento, comunque sia fatto, di proprietà o di affittanza di qualsiasi locale, qui menzionato, senza l’autorizzazione scritta prescritta nel par. 2 sarà nullo ed i locali resteranno a disposizione del predetto Comitato. 4) Istanze per gli alloggi dovranno essere fatte su un formulario speciale ottenibile allo Ufficio Alloggi e presentate soltanto da coloro che dimorino normalmente nel Comune di Gorizia e che sono stati privati della loro abitazione. 5) L’assegnazione di appartamenti sarà fatta dall’Ufficio Alloggi con . l’approvazione del Presidente del Comitato Alloggia Un appello contro la decisione dell’Ufficio Alloggi potrà essere presentato al Comitato Alloggi su prescritto formulario non più tardi di tre giorni dopo ottenuta la decisione dello LTfficio Alloggi. 6) Chiunque violi le disposizioni del presente Ordine sarà passibile di punizione, sia in base all’art. 650 del Codice Penale Italiano o all’Ordine Generale n. 10, Comma 5 del Governo Militare Alleato. Datato a Gorizia il 25 Marzo 1946. JAMES E. LONG Maggiore C.M.P. Commissario di Zona ZONA DI POLA Ordine di Zona N. 10 CONTROLLO DEL TRAFFICO DELLE MERCI IN ARRIVO ED IN PARTENZA 1) Rimanendo in forza ed effetto l’Ordine Generale No. 45, ed in conformità all’Articolo I, paragrafo 2 dello stesso, Io, Tenente Colonnello, E.S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, designo pertanto le seguenti strade come approvate per il traffico di tutte le merci per e da Fola, in aggiunta alla linea ferroviaria- attualmente in uso. Strada POLA — TRIESTE (Strada 15) Strada FOLA — FIUME 2) Quest’Ordine avrà effetto immediato. Datato : Pola, 22 Marzo 1946. E. S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona, Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 38 NOMINA DEL DOTT, ATTILIO PALIAGA A CAPO DEI SERVIZI SANITARI DI ZONA 1) Io, Tenente Colonnello, E.S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola. con questo mezo NOMINO il Dott. PALIAGA ATTILIO temporaneamente quale Capo dei Servizi Sanitari di Zona, in sostituzione del dott STRAUSS GILBERTO. 2) Quest’Ordine avrà effetto immediato. Datato: 18 Marzo 1946, E.S. ORPWOOD Ten. Col, Commissario di Zona, Pola Ordine Amministrativo N. 34 NOMINA TEMPORANEA DEL DOTT. SEMERARO ANNIBALE AD UFFICIALE SANITARIO INCARICATO PER IL COMUNE DI POLA 1) Io, Tenente Colonnello, E.S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo ORDINO che il Dott. SEMERARO ANNIBALE' sia temporaneamente nominato quale Ufficiale Sanitario incaricato per il Comune di Pola, in sostituzione del Dott. STRAUSS GILBERTO. 2) Quest’Ordine avrà effetto immediato. Datato : 18 Marzo 1946. E.S. ORPWOOD Ten. Col Commissario di Zona Pota N. 16 della Gazzetta GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE I Comando di Trieste Ordine Generale Pag. No. 39 Modifiche alle leggi concernenti le imposte di registro, ipotecarie, di successione e di donazione ............................ 3 No. 42 Squalifica degli amministratori, viceamministratori, sindaci e sequestratala di imprese private per aver partecipato al movimento fascista o simpatizzato con lo stesso o collaborato coi tedeschi 13 No. 47 Contributi per gli assegni familiari......................... 17 Ordine No. 71 Controllo sui prezzi dei generi e dei servizi di maggiore necessità - Modifiche all’ordine generale No. 26....................... 1^ No. 72 Rifusione di spese per la produzione dell’energia termo elettrica 20 No. 73 Maggiorazione delle ammende da infliggersi, ai contravventori alle norme per la^ circolazione ................................ 22 No. 74 Istituzione di una commissione medica territoriale di 2.o grado per la gente di mare ..................................... 23 No. 78 Arbitrato e conciliazione nei rapporti di lavoro............. 24 No. 79 Abrogazione della vigente disposizione di legge che sancisce la nullità degli atti non registrati riguardanti i trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari ................... 26 No. 81 Tasse di bollo sulle carte da giuoco.....................•••• 26 No. 83 Spese straordinarie di gestione dei magazzini di vendita dei generi di Monopolio ..................................................... 28 No. 89 Approvazione dei testi da usarsi nelle scuoie pubbliche ..... 29 No. 91 Aumento della tassa speciale sui passaporti per paesi transoceanici ................................................................. • 29 No. 92 Assegni familiari in favore dei lavoratori dipendenti da partiti politici o da associazioni sindacali........................ 30 No. 93 Riduzioni di tasse e concessioni in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società . . .................................. 30 No. 96 Aumento dei diritti dovuti alle cancellerie giudiziarie e segreterie giudiziarie ................................................ 31 No. 97 Rinvio degli esami di procuratore legale — Modifica all’ordine No. 65 ..................................................... 32 • Ordine Amministrativo No. 31 Nomina del rag. Luigi Vaglio a commissario straordinario della Società degli Autori ed Editori (.S.A.E.) ............ 32 No. 33 Nomina del consiglio d’amministrazione del Liceo Musicale Triestino ................................................................. 33 No. 34 Nomina di un sequestratario per la società ing. C. Tolazzi & Co. 33 PARTE II Zona di Trieste Ordine di Zona Pag. No. 42 Provvedimenti per tutelare Tapprovvigionamento e gli interessi delle popolazioni rivierasche .............................. 36 Ordine Amministrativo di Zona No. 11 Nomina^ di De Campi Emilio a commissario per FE.N.A.L... 36 No. 12 Nomina di Gaio Ermanno alla commissione per il rilascio di * licenze ai venditori ambulanti nel comune di Ronchi....... 37 Zona di Gorizia Ordine di Zona No. 72 Nomina di una commissione di Zona per le pensioni............. 38 No. 73 Norme per il funzionamento del comitato alloggi nel Comune di Gorizia................................................... 38 Zona di Pola Ordine di Zona No. 10 'Controllo del traffico delle merci in arrivo ed in partenza.. 40 Ordine Amministrative di Zona No. 33 Nomina del Dott. Attilio Paliaga a capo dei servizi sanitari di Zona...................................................... 40 No. 34 Nomina temporanea del Dott. Semeraro Anni baie ad ufficiale sanitario incaricato per il Comune di Pola................. . 41