ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 ricevuto: 2004-05-12 UDC 343.345:351.763 (09)(450)"18" IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO Mario DA PASSANO Universita degli Studi di Sassari, Dipartimento di storia, IT-07100 Sassari, Viale Umberto I, 52 e-mail: dap@uniss.it SINTESI In Italia, nel corso dell'Otto cento, il vagabondaggio, tipico reato di sospetto, in una prima fase diviene in molti casi un vero e proprio delitto punito dal codice penale, seguendo il modello napoleonico; dopo l'Unita, mentre espresse disposizioni repressive vengono sempre inserite anche nelle leggi di pubblica sicurezza, e invece evidente la tendenza ad attenuare o a cancellare le norme di derivazione francese nei numerosi progetti di codice unitario che si susseguono per una trentina d'anni, fino a che scompaiono definitivamente nel codice Zanardelli (1889), per considerare nuovamente il vagabondaggio un semplice affare di polizia. Per il periodo che va dall'Unita al codice penale unitario e possibile, pur con tutte le cautele del caso, utilizzare sia i dati parziali e discontinui sull'ammonizione - sanzione comminata dalle leggi di pubblica sicurezza - sia le statistiche giudiziarie, per disegnare un quadro della diffusione del fenomeno (o meglio della sua repressione) e delle sue caratteristiche in relazione agli altri reati. Parole chiave: vagabondaggio, legislazione, sistema giuridico, storia del diritto, Italia, XIX sec. VAGABONDAGE IN THE ITALIAN 19th CENTURY PENAL CODIFICATION ABSTRACT In the 19th century Italy, vagabondage - typically equalled to a suspicion of crime - was at first and in accordance with the Napoleon code model in many cases treated as a crime punishable by penal law. After the unification of Italy, on the other hand, while public security laws always included explicit repressive orders, numerous projects of unitary code that appeared throughout a period of around thirty years revealed an increasing tendency to mitigate or disregard the adopted French norms, till eventually doing away with them completely. In fact, the 1889 Zanardelli code already displays no trace of them and considers vagabondage simply a matter for the 51 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 police. For the period extending from the unification of Italy to the time a unitary penal code was adopted it is possible (all precautions of the case notwithstanding) to use the partial and discontinuous data on reprimand - a sanction imposed by the public security law - as well as judicial statistics in order to outline the extent of the phenomenon (and its suppression) and its characteristics in relation to other types of criminal offence. Key words: vagabondage, legislation, judicial system, history of law, 19th century Italy 1. Se si accetta la definizione di crimini (o meglio, nel caso specifico, di reati) senza vittime (Schur, 1965; Schur, Bedau, 1974), coniata per indicare comportamenti sanzionati penalmente in cui non è individuabile una persona fisica colpita direttamente, ma a subire una lesione o a essere minacciato è un interesse o un valore collettivo, della società nel suo complesso (o preteso tale), in questa categoria rientra certamente il vagabondaggio, quando esso è punito come reato. Si tratta di un fenomeno complesso presente in tutte le epoche - ma con modalità, dimensioni, caratteristiche differenti - e, a partire dal formarsi di società stanziali, percepito spesso come una devianza da controllare o perseguire, pur se per ragioni e con modalità diverse a seconda del contesto socio-economico (Darnaud, 1876; Ribton-Turner, 1887; Paulian, 1893; Florian, Cavaglieri, 1897-1900; Levasseur, 1900-01 e 1903-04; Rivière, 1902; Marie, Meunier, 1908; Dubief, 1911; Gilmore, 1940; Vexliard, 1956). Gli esempi possibili sono moltissimi; basti pensare, per farne qualcuno, a quella che, per il medioevo, Le Goff definiva la "population flottante" (Le Goff, 1965, 175); alla Lumpenliteratur sul mondo complesso, variegato e organizzato dei "paltonieri errabondi" fra tardo medioevo e prima età moderna, studiata da Piero Camporesi (Camporesi, 1973); all'irrompere sulla scena europea, fra Cinque e Seicento, di torme di nuovi poveri costretti a vagabondare (Fanfani, 1943, 135 ss.; Braudel, 1976, II, 781 ss.; Gutton, 1974; Geremek, 1973, 1980 e 1988; Beier, 1985; Woolf, 1988), che darà origine, oltre che a una fiorente letteratura, in particolare in Spagna (F. W. Chandler, 1907; Del Monte, 1957; Parker, 1967; Cros, 1967; Molho, 1968 e 1972; Laurenti, 1968, 1970 e 1997; Picaresque, 1976 e 1978; Criado de Val, 1979; Bataillon, 1979; Vilar, 1979; Blackburn, 1979; Ricapito, 1980; Maravall, 1986; Gomez Yebra, 1988; Loretelli, 1984 e 1993; Rico, 2000), anche a 52 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 due diversi modelli di segregazione, quello nordico delle case di lavoro e di correzione e quello francese dell'ospedale generale (Dupont-Bouchat, 1992); o, per venire a tempi più vicini, al fenomeno degli hobo americani fra gli inizi del Novecento e la Grande Depressione, fra i quali si sviluppo anche la particolare forma di organizzazione sindacale degli Industrial Workers of World - a cui si rifaceva anche il Gramsci "consiliare" - e che ha dato luogo a una letteratura e a una filmografia consistenti1 (Anderson, 1923, 1940 e 1975; Vexliard, 1956, 168 ss.; Allsop, 1967; Etulian, 1979; Monkonnen, 1984); o, infine, alle secolari vicende di un intero popolo, gli zingari (Predari, 1841; Colocci, 1889; Vaux de Foletier, 1970; Narciso, 1990; Il viaggio, 1990; Kenrick, 1995; Viaggio, 1997; Wiernicki, 1997). Del resto anche nell'ultimo cinquantennio il fenomeno si è tutt'altro che esaurito: si pensi alla beat generation2 o agli hippies3 e ancora ai vagabondi di oggi, prodotto di nuove migrazioni, di nuove inquietudini, di nuove povertà.4 2. Anche in età moderna il vagabondaggio, a cui quasi sempre si associa la men-dicità, è oggetto di interventi repressivi talora particolarmente pesanti, ma i tentativi di contrastarlo o almeno contenerlo sono affidati soprattutto a misure (che oggi diremmo) di tipo amministrativo, con ampi margini di discrezionalità, se non di arbitrio, per le autorità incaricate della bisogna (Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 125 ss.; Dawson, 1910; Vexliard, 1956, 53 ss.; Piasenza, 1983; Meneghetti Casarin, 1984).5 È solo con lo svilupparsi del processo di codificazione penale che anche questo comportamento non conformista viene a costituire, in alcuni casi, una vera e propria figura di reato. Per quel che riguarda in particolare l'Italia, negli Stati preunitari si confrontano anche in questo caso specifico due modelli contrapposti, quello napoleonico e quello asburgico. In Francia, le previsioni normative del codice del 1791 erano circoscritte ai 1 Da La strada di Jack London (1907) alle memorie di Barbara Starke (1931) e di Bertha Thompson "Box Car" (1937), dal personaggio creato da Charlie Chaplin (Il vagabondo, 1916; Vita da cani, 1918; Il monello, 1921; Luci della città, 1931) a Joe Hill di Bo Widerberg (1971), da America 1929. Sterminateli senza pietà di Martin Scorsese (1972) - ispirato appunto al libro della Thompson - a L'imperatore del Nord di Robert Aldrich (1973), per fare qualche esempio. 2 Il riferimento, scontato ma d'obbligo, non puè che essere anzitutto alle opere di Jack Kerouac (1950; 1957). 3 Basti citare il famoso Easy rider di Dennis Hopper (1969). 4 Anche in questo caso mi sia consentito un riferimento cinematografico, il bellissimo Sans toit ni loi di Agnés Varda (1985). 5 Si pensi ad esempio ai rastrellamenti di vagabondi, mandati a remare sulle galere, operati dalla marechaussée francese: Rivière, 1902, 15 ss.; Paultre, 1906; Vexliard, 1956, 73 s.; Vigié, 1985, 88 ss.; Zysberg, 1987, 59 ss.; Royer, 1995, 81 ss.; Lorgnier, 1995-96; Dyonet, 1997. 53 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 crimini, cioè ai soli reati più gravi sottoposti alla procedura con i giurati, fra i quali non rientrava il vagabondaggio, e la legge sulla polizia municipale e correzionale dello stesso anno, che regolava la repressione dei delitti e delle contravvenzioni e le relative procedure, prevedeva soltanto che le gens sans aveu, i suspects e i mal intentionnés fossero sottoposti a sorveglianza e in caso di condanna incorressero in un aggravamento di pena (Recueil, [1791]; Rivière, 1956, 29; Lascoumes, Poncela, Lenoël, 1989, 140 s.; Da Passano, 2000, 46 s.). Invece il code pénal del 1810 - che verrà poi esteso anche al Regno italico e, con qualche modifica, ma non su questo punto, al Regno napoletano (Codice dei delitti, 1811; Codice penale, 1813) -configura il vagabondaggio come un vero e proprio delitto contro la pace pubblica, assieme alle associazioni di malfattori e alla mendicità; gli elementi costitutivi del reato (oltre alla volontarietà) sono tre, tutti negativi: la mancanza di un domicilio reale certo, di mezzi di sussistenza e dell'esercizio abituale di un mestiere o di una professione; la pena va da tre a sei mesi di carcere, a cui si puo aggiungere la messa a disposizione del governo per un tempo indefinito una volta scontata la pena, ma puo anche aver luogo la liberazione anticipata in caso di richiamo del comune d'origine o di cauzione offerta da un cittadino solvibile; alcune norme (comuni alla mendicità) prevedono delle aggravanti (travestimento, detenzione di strumenti atti a commettere altri reati o di armi, possesso di valori ingiustificati) e casi in cui lo stato di vaga-bondo o di mendicante costituisce un'aggravante (violenze, possesso di documenti falsi), con consistenti inasprimenti di pena (Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 213 s.; Rivière, 1902, 32 ss.; Vexliard, 1956, 89). Le norme vengono approvate dopo una brevissima discussione in Consiglio di Stato (Locré, 1840-43, XV, 368 ss.) e ri-prendono sostanzialmente quelle già contenute nel primo progetto presentato da Target (Projet, [1802]) e leggermente emendate nel 1804, che pure avevano dato luogo, assieme ad approvazioni e richieste di ulteriori sanzioni,6 anche a delle obie-zioni7 da parte dei Tribunali criminali e d'appello, anche se avevano rivolto la loro 6 II Tribunale criminale dell'Oise pensa che vadano anzi previste pene più severe per vagabondi e mendicanti sorpresi di notte (Observations des Tribunaux criminels, an XIII. V, 3); quello del Vaucluse scrive che "jusqu'à présent il n'existait aucune disposition propre à réprimer le vagabondage; et certainement il ne pourra qu'être avantageux d'adopter celles présentées par le projet" (VI, 4); quello dell'Yonne sostiene che "il importe à la tranquillité publique" che i vagabondi rimangano detenuti "jusqu'à ce que le Gouvernement ait disposé d'eux" (VI, 16); il Tribunale d'appello di Pau chiede che siano comminate pene anche a chi usa ospitare vagabondi, gente senza stato e mendicanti e che sia introdotto l'obbligo della denuncia alla polizia (Observations des Tribunaux d'appel, an XIII, II, 4 s.). 7 Cosi il tribunale criminale dell'Escaut sostiene che vagabondaggio e mendicità "doivent se réprimer par des peines précises" (Observations des Tribunaux criminels, an XIII, II, 6); quello della Haute Garonne ritiene che le norme sulle aggravanti siano troppo generiche e che quindi si prestino "à un arbitraire dangereux" (II, 15 s.); quello dell'Indre-et-Loire pensa che sarebbe giusto "d'accorder un délai au prévenu de vagabondage, pour se faire connaître avant de le juger" e che la durata della sorveglianza debba, secondo le regole generali, essere determinata dal giudice nella sentenza (III, 16); quello del Mont-Blanc solleva dei dubbi sull'applicazione concreta della messa a disposizione del 54 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 attenzione soprattutto agli articoli sulla mendicità, talora con toni fortemente critici. La differenza maggiore rispetto al testo iniziale, oltre alla suddivisione della sezione in parti distinte per le tre fattispecie, sta nella comminazione della pena del carcere da tre a sei mesi, anziché la sola messa a disposizione del governo a tempo indeter-minato; l'unica vera obiezione sollevata in Consiglio di Stato è quella di Corvetto, che ritiene che l'aggravante del possesso ingiustificato di valori costituisca una violazione della "regola comune, secondo la quale si dee provare contro l'accusato ch'egli sia colpevole, e non ridurlo a giustificare la sua innocenza", a cui pero Berlier risponde che "la disposizione poggia su una presunzione [...] e la qualità della persona è opportuna per giustificare questa presunzione fino alla pruova contraria"; una piccola variazione viene introdotta - ed è uno dei pochi casi in cui cio avviene -su richiesta della commissione di legislazione civile e criminale del Corpo legi-slativo8: nel caso che qualcuno presti la sua cauzione una volta che il vagabondo abbia scontata la condanna, questi va mandato non in un comune qualsiasi a di-screzione del governo, ma in uno scelto dal garante. Nell'esposizione dei motivi e nella relazione, come avviene generalmente, ci si limita a parafrasare il testo pre-sentato al Corpo legislativo, ma sia il primo oratore, Berlier,9 sia il secondo, Noail- governo (IV, 3); quello della Seine-et-Oise sostiene che se la messa a disposizione del governo è una misura amministrativa, va tolta dal codice la norma generale che la prevede fra le pene e che se invece è una pena, la sua durata va decisa dal giudice e non dal governo, per non attribuire a questo "une faculté contraire à la distinction des pouvoirs" (VI, 29); il Tribunale d'appello di Bordeaux chiede che siano precisate le cose che si possono possedere senza doverne dare giustificazione (Observations des Tribunaux d'appel, an XIII, I, 6); quello di Rennes dà conto di aver discusso, pur senza decidere, se il vagabondaggio possa essere annoverato fra i delitti soltanto "lorsque l'administration a épuisé tous les moyens de le prévenir, en procurant du travail aux pauvres valides et en offrant aux invalides un asile assuré" e comunque ritiene che se "la mise a disposition du Gouvernement tend à lui permettre de disposer à son gré de la liberté individuelle de ces malheureux, l'article (...) est extrêmement dangereux" e vada soppresso (Observations des Tribunaux d'appel, an XIII, II, 82 s.). 8 "Se un vagabondo nato in Francia è garantito, e la sua malleveria ammessa, pare che questa malleveria non saprebb'essere estranea alle misure di precauzione pubblica, che saranno prese contro tal individuo; alcuno ha più interesse di essa di sorvegliare alla di lui condotta: ma s'egli è mandato in un luogo lontano dal mallevadore, questi non potrà più esercitare sorveglianza; sarà esso esposto ad essere incessantemente compromesso. Il cauzionato potrà abbandonarsi a de' delitti, che il mallevadore avrebbe avuto la possibilità di prevenire, se lo avesse avuto sotto gli occhi suoi; egli avrebbe ancora potuto renderlo migliore co' suoi suggerimenti, o col lavoro che gli avrebbe procacciato" (Locré, 1840-43, XV, 435). 9 "Che sarebbe mai, in fatti, la prigionia di qualche mese, se in seguito il vagabondo fosse puramente e semplicemente rimesso nella società, cui non offrirebbe alcuna guarentigia? Colui che non ha né tetto, né vitto, né professione o mestiere, non è punto un membro della città ... Ogn'individuo di questa qualità richiama una più speciale repressione, se sia stato preso travestito o munito di armi, lame od uncini, se sia stato trovato portatore di oggetti d'un certo valore, o se ha esercitato delle violenze, per leggiere ch'esse siano. Relativamente agli uomini di cui si tratta in questo momento, non v'è alcuno de' segni indicati, che non sia proprio a portare l'allarme, e non attesti un delitto consumato, o vicino a consumarsi. L'ordine pubblico debbe armarsi più fortemente contro coloro, che più lo minacciano . Quest'attribuzione dell'alta polizia è di una grande importanza, ristretta per disposizioni generali del SS ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 les,10 sottolineano anche la pericolosita sociale dei vagabondi ed elogiano poi l'introduzione, anche per questo reato, della messa a disposizione del governo e le norme sulle aggravanti (e in particolare ancora la previsione della sorveglianza dell'alta polizia a fine pena). Al contrario i codici austriaci del 1803 e del 1852, riprendendo in ció quello giuseppino, non prevedono il vagabondaggio fra i comportamenti sanzionati penal-mente11 e tali codici saranno a lungo vigenti nel Lombardo-Veneto prima e nel solo Veneto poi (Codice generale, 1787; Codice de' delitti, 1803; Codice penale, 1815; Codice penale, 1852). Nell'Italia "francese", pure da questo punto di vista, anche quando il modello di riferimento e ancora il codice rivoluzionario, cominciano ad apparire soluzioni diverse. Cosí gia nel primo progetto milanese del 1801, fra le norme sui delitti cor-rezionali contro la polizia pubblica, alcune riguardano la mendicita e una commina da quindici giorni a due mesi di detenzione per "quelli, che essendo in istato di travagliare, non avranno né mezzi di sussistenza, né mestiere, né persone le quali rispondano per loro; quelli che ne' registri delle rispettive comuni si troveranno iscritti, come gente oziosa, sospetta, o mal intenzionata, se saranno sorpresi in rissa, attruppamento, o qualunque altro atto di semplice violenza" (Cavanna, Vanzelli, 2000). Nel secondo progetto una sezione del titolo sui delitti contro il buon ordine interno dello Stato e dedicata alle armi e alle persone sospette: sono considerate tali "l'ozioso e vagabondo nazionale od estero, cioe colui che non giustificando d'avere progetto, alle genti senza stato, ed agl'individui condannati a pene afflittive od al bando, non esercitandosi, se non in virtu di condanne speciali, e per casi ben determinati, l'e una vera istituzione, il cui nome, severo che possa sembrare a prima giunta, debbe rassicurare e non allarmare i buoni cittadini. La societa dunque non ha in fatto alcuna precauzione a prendere, allorché gli uomini che l'hanno gravemente turbata rientrano nel suo seno; e se essi non ponno trovare in tutto l'impero un sol cittadino solvibile che voglia guarentir la loro futura condotta, non e questo un nuovo grado di sospetto che si leva contro di essi, ed autorizza, sia ad allontanarli da un luogo designato, sia a prescrivere loro l'abitare in un altro, sia infine ad arrestarli e detenerli se disubbidiscono? Se questa restrizione de' diritti individuali del condannato potess'essere considerata come un aggravamento della pena principale, essa sarebbe pur giusta, poiché compie la garantia sociale ... In questo sistema tutto si trova in armonia, e se questa felice novazione non arresta tutte le recidive, ne preverra peró di molte, ed almeno asicurera, colla stessa malleveria, una indennita alle parti che fossero offese per un nuovo delitto" (Locré, 1840-43, XV, 450 s.). 10 "Tutte queste misure di rigore sono comandate dalla qualita delle persone contro cui sono esercitate; la loro sorte non e piu degna di pieta, mentreché il governo offre loro tutt'i soccorsi che reclamava la loro indigenza. Ogni uomo valido debbe travagliare; questa e la legge della natura; se si ricusa al travaglio, sara un essere dannoso che l'autorita debbe sorvegliare, e severamente punire ... oggi tutt'e previsto, il vagabondo ed il mendicante saranno punti; la loro condotta sorvegliata; e le loro manovre non saranno piu a temersi" (Locré, 1840-43, XV, 474). 11 Solo una legge specifica del 1873 si occupera del problema, integrata poi da ulteriori disposizioni nel 1885: Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 200 ss. 56 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 mezzi di sussistenza sia senza lavoro od impiego; il mendicante senza licenza, e chiunque sia stato punito, o dimesso come non abbastanza trovato colpevole per titolo di furto qualunque" e ancora "il forestiero entrato nel territorio del Regno senza passaporto od altra carta in regola, e che manchi d'ogni giustificazione sulle sue qualita morali e politiche"; tali individui, se cittadini, vanno "ripresi ed ammoniti di applicarsi ad uno stabile esercizio nel termine di dieci giorni successivi, colla comminazione di sei mesi di casa di correzione in caso di inosservanza", se stranieri vanno espulsi; ulteriori pene sono comminate per i sospetti colti con arnesi da scasso di notte, con armi permesse da soli o insieme ad altri (Collezione dei travagli, 1807, I, 86 s.).12 Fra tutte le magistrature del Regno invitate a fare le proprie osservazioni sul progetto, soltanto il Tribunale speciale contro i nemici dell'ordine pubblico13 e il Tribunale d'appello dell'Alto Po sollevano qualche critica,14 che peraltro la commis-sione respinge quasi del tutto.15 Nel Regno meridionale le norme dettate da Giuseppe Bonaparte al momento di partire per Baiona, se non includono il vagabondaggio fra i delitti, lo contemplano pero fra i reati di competenza dei tribunali correzionali: il vagabondo e il mendicante valido, che non presenta "la cauzione di un cittadino onesto, e non inquisito d'alcun delitto" e non promette "d'intraprendere l'esercizio d'una professione, o arte qualunque" o contravviene a tale promessa, se e straniero va espulso dallo Stato, se e "nazionale" va recluso in una casa di correzione "fino a che non presenti un'as- 12 Secondo la commissione compilatrice del progetto, il fondamento delle pene comminate contro i sospetti (e piu in generale "della sanzione che percuote la maggior parte di quei leggieri delitti, i quali si commettono contra le leggi del Bon Governo") e che "vi sono alcune offese dalle quali e attualmente violata la pubblica sicurezza, e ve ne sono alcune che hanno soltanto una tendenza a violarla. La Societa che ha il diritto di punire i veri delitti non puo non avere il diritto di efficacemente prevenirli, attaccando una pena a quegli atti che lasciati impuniti potrebbero facilitare i piu funesti e piu criminosi avvenimenti. Vi e nella Societa, dice Bentam (sic), un male di second'ordine, e questo accade ogni qualvolta si sparga negli animi de' Cittadini il terrore d'essere disturbati nel tranquillo godimento dei loro diritti" (Collezione dei travagli, 1807, I, 243 s.). 13 Il Tribunale ritiene che il divieto di portare armi permesse vada esteso anche "per quelle persone le quali siano state punite o dimesse come non abbastanza trovate colpevoli per doloso o colposo omicidio o ferimento, e per quelli che reiteratamente si siano resi colpevoli di ebrieta", ma anche che la pena prevista per i sospetti che non ottemperino all'ammonizione debba poter essere mitigata dal giudice "per i casi di minor gravita", poiché "sei mesi indistintamente per una prima contravvenzione, se trattisi principalmente d'un giovinetto non mai stato inquisito e in tempi e circostanze nelle quali sia difficile il trovare stabile lavoro, sono sembrati pena troppo grave" (Collezione dei travagli, 1807, II, 60). 14 Il Tribunale lamenta che manchi una specifica previsione per gli "oziosi recidivi nella contravvenzione ai precetti" (Collezione dei travagli, 1807, II, 148). 15 La commissione infatti accoglie in parte solo la prima obiezione del Tribunale speciale, escludendo dal divieto gli ubriachi abituali, ma respinge tutte le altre: "sarebbe la pena illusoria all'oggetto cui tende, se non avesse una certa energia contra persone che si trovano in attitudine di commetter i piu gravi delitti" e quanto alla recidiva basta applicare le regole generali in materia (Collezione dei travagli, 1807, III, 14 s.). 57 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 sicurazione sufficiente, o che dimostri d'avere scelto l'esercizio d'una professione"; per il recidivo, dopo tre mesi di reclusione, "restera alla cura del Governo la scelta del mestiere, o dell'arte, nella quale possa essere utilmente occupato" (Legge sui delitti e Legge sulla giurisdizione, 1808). E infine dei due codici promulgati per le due parti del territorio nel Principato di Lucca e Piombino, mentre il primo tace in materia (Codice penale, 1807), il secondo contiene norme specifiche nella sezione relativa ai delitti e alle pene di polizia cor-rezionale, in particolare nella parte su "gli attentati contro l'ordine sociale, e i disturbi recati alla tranquillita pubblica": sono definiti vagabondi "quelli che non hanno mezzi di sussistenza, alcuna professione, alcuno stato, o domicilio fisso, e permanente"; essi vanno arrestati e, qualora entro otto giorni non giustifichino "la loro buona condotta con la deposizione di due persone domiciliate, e degne di fede", vanno condannati a sei mesi di lavori forzati "e successivamente posti sotto la sorveglianza del Presidente della Comune in cui eleggono il loro domicilio" se sono sudditi, o espulsi dallo Stato se sono stranieri; in caso giustifichino la loro buona condotta, devono comunque essere "ripresi e ammoniti di applicarsi ad uno stabile esercizio" entro dieci giorni se sudditi ed entro quattro se stranieri (Codice penale, 1808). I due primi codici promulgati in Italia dopo la Restaurazione, quelli del Regno delle Due Sicilie (Codice per lo Regno, 1819) e del Ducato di Parma (Codice penale, 1820), assumono in generale come modello quello napoleonico e, sul punto spe-cifico, ne riprendono quasi alla lettera le norme, ma quello napoletano vi aggiunge, per il condannato che ha scontato la pena, l'obbligo di dare malleveria della sua buona condotta per un periodo da tre a dieci anni, in mancanza della quale viene messo a disposizione della polizia. II regolamento pontificio (Regolamento, 1832) invece non contiene alcuna disposizione in materia, e lo stesso avviene nel Granducato di Toscana, dove il vagabondaggio non e oggetto di espresse previsioni normative né nel codice penale (Codice penale, 1853), che in ció si discosta quindi da quello del Baden (Codice 1845; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 168 s.) a cui si ispira, né nel regolamento di polizia punitiva, che, abbandonando le disposizioni in materia di quello provvisorio del 1849, fra le trasgressioni contro l'ordine pubblico prevede, assieme all'"illecita mendicanza", solo la "ciurmeria", ossia il cercare "d'ingannare con qualsivoglia impostura la credulita del volgo" (Regolamento, 1853).16 Anche il codice penale modenese (Codice criminale, 1855) tace in proposito, ma il regolamento di polizia dell'anno precedente (Regolamento, 1854) prevede va gia che, non ottemperando all'ammonizione di trovare un'occupazione stabile, l'ozioso fosse punito col carcere per breve tempo, cosí come chi "con qualunque mezzo, arti- 16 In Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 283 si segnala pero che Fiani definiva i "ciurmatori" come vagabondi che "aborrenti da ogni lecita industria e da ogni onesta occupazione, cercano i mezzi di sussistenza soltanto nella malvagia arte d'ingannare gli uomini". 58 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 fizio od impostura cerca d'ingannare la credulita del volgo", e il vagabondo con la casa di forza per un tempo indeterminato, "finché avra date prove di ravvedimento, od abbia appreso un'arte o un mestiere atto a procurargli un onesto sostentamento". Negli Stati sabaudi di Terraferma le Regie Costituzioni, rimesse in vigore da Vittorio Emanuele I, contenevano gia un apposito capitolo "Degli Oziosi, Vagabondi, e Zingani", formato da norme dettate da Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III, in occasione delle tre successive edizioni delle stesse (Leggi e Costituzioni, 1723, 1729, 177017), che comminavano pene sino a cinque anni di galera; per la Sardegna prov-vedevano invece in maniera meno severa un editto del 1759, integrato da un biglietto del 1760, inseriti poi nella consolidazione feliciana del 1827,18 che comminavano sino a un anno di catena, "per via di procedimento economico", per "i nullatenenti, che saranno oziosi e vagabondi" e per "tutti coloro, i quali saranno discoli, e dif-famati di furti, abigeati e grassazioni, o di complicita ne' medesimi delitti" (Leggi civili e criminali, 1827).19 Quando anche nel Regno di Sardegna si provvede alla compilazione di un codice penale, il modello ispiratore e ancora una volta quello napoleonico, ma le norme specifiche, ricalcate su quelle francesi, introducono maggiori articolazioni e qualche modifica, parzialmente riprese dalle norme previgenti. Il codice albertino distingue infatti tra oziosi e vagabondi: i primi sono coloro che, pur essendo "sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza", non esercitano abitualmente un mestiere o una professione; i secondi coloro che, privi di un domicilio certo e di mezzi di sussistenza, non esercitano abitualmente un mestiere o una professione, e a essi sono equiparati coloro che vagano "affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente a per sé a procurare la loro sussistenza" e coloro che "fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulita"; la pena prevista (sempre da tre a sei mesi di carcere) si applica ai vagabondi "legalmente dichiarati tali" e agli oziosi che abbiano contravvenuto alla sottomissione dichiarata di fronte all'autorita; una volta scontata la pena, i vagabondi devono scegliere un domicilio, che non possono cambiare senza darne avviso, e fare atto di sottomissione; sono previste le aggravanti di origine napoleonica; infine una norma specifica stabilisce che i vagabondi minori di 14 anni saranno riconsegnati ai genitori o, in mancanza, all'autorita amministrativa del comune di nascita (Codice 17 Secondo Petrini, 1997, 897 s. l'introduzione di tali norme, in base alle quali "quelle che per due secoli sono state ipotesi di pericolosita soggettiva, affrontate con strumenti preventivi, personali o patri-moniali, divengono fattispecie incriminatici", costituisce "il tratto iniziale del processo di incubazione del sistema preventivo liberale". 18 Il titolo in questione passa dal primo progetto di Costantino Musio al testo definitivo senza che siano richieste ne introdotte modifiche di rilievo: Leggi criminali, 1824; Osservazioni, 63 s.; Parere, 180. 19 Sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno in Sardegna v. Massidda, 1913 e Da Passano, 1984, 132 ss. 59 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 penale, 1839).20 Tali disposizioni riprendono sostanzialmente quelle contenute nelle precedenti versioni progetto (Progetto, 1833; Minuta seconda, 1839; Lettera, 1839) e nel corso dei lavori preparatori le discussioni sul punto non sono molte: cancellata già in una prima fase la norma che comminava la catena per "li zingani ossiano coloro i quali a pretesto di dare altrui la buona fortuna o col mezzo di pratiche superstiziose od altre astuzie e mariolerie, girano per le campagne e luoghi", la commissione, a seguito delle osservazioni del Senato di Piemonte e della Camera dei Conti, provvede a eliminare anche un articolo che stabiliva che il vagabondaggio accompagnato ad altri reati andava considerato come aggravante degli stessi, perché "non si serberebbe sempre una giusta proporzione nell'applicazione delle pene"; per il resto, i Senati di Nizza e Savoia non avanzano alcuna critica al progetto, mentre le altre osservazioni di quelli di Piemonte e di Genova e della Camera dei Conti, in parte accolte, sono abbastanza marginali e la commissione respinge invece la richie-sta di inasprire la pena per l'aggravante degli atti di violenza21 (Osservazioni, 1833; Risposte, 1833, 355 ss.); la discussione finale in Consiglio di Stato, abbastanza rapida, verte soprattutto sulla miglior redazione da dare agli articoli e gli unici emen-damenti introdotti riguardano un innalzamento del massimo di pena per i vagabondi stranieri espulsi e rientrati (un anno di carcere anziché sei mesi) e per l'aggravante di falsi documenti (aumento della pena di uno o più gradi anziché di uno o due) (Verbali, 1839, 29 aprile). Alcuni anni dopo pero si inizia a introdurre una sorta di doppio binario per questo reato, caratteristica che durerà sino alla fine dell'Ottocento: con la legge di pubblica sicurezza del 1852 si precisa infatti che, mentre gli oziosi saranno condannati secondo le norme il codice penale solo in caso di contravvenzione alla sottomissione di darsi a lavoro stabile, i vagabondi saranno processati direttamente, che a entrambe le categorie si applicherà la pena complementare della sottoposizione alla sorve-glianza della polizia e che i minori di 16 anni saranno rinchiusi in una casa di lavoro sino a imparare un mestiere (l. 26 febbraio 1852, n. 1339; Astengo, Sandri, 1889, 34 s.). Con la legge del 1854 queste disposizioni sono poi confermate, ma la sottomis-sione diventa ammonizione e con quella del 1859 viene introdotta la possibilità 20 La commissione compilatrice, nel presentare la seconda minuta del progetto, scrive in proposito: "Se interessa alla società di punire i veri reati che offendono la pubblica sicurezza, vi ha pure eguale interesse di efficacemente prevenirli. A cio tendono le disposizioni penali che riflettono i reati contro la pubblica tranquillità ... Il vagabondaggio è l'elemento ordinario delle associazioni de' malviventi cosi infeste alla società, come non è meno perniciosa alla pubblica sicurezza la mendicità quando si è la conseguenza della scioperatezza" (Minuta seconda, 1833, 66 ss.). 21 "La pena della catena, come propone il Senato [di Piemonte], sarebbe troppo grave. Gli atti violenza commessi dai vagabondi, e dai mendicanti vogliono al certo essere puniti con pena adeguata. La giustizia pero esige, che la pena sia anche in ragione della gravezza del reato: d'altronde le circostanze personali possono essere prese in considerazione dal Giudice nella latitudine della pena stessa. Sono pure conformi in questa parte i Codici di Parma, e delle Due Sicilie" (Risposte, 1833, 364 s.). 60 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 dell'interdizione di soggiorno (l. 8 luglio 1854, n. 6; l. 13 novembre 1859, n. 3720). Il codice albertino viene quindi sottoposto a revisione da parte del governo nel 1859 (Codice penale, 1859), approfittando dei pieni poteri legislativi ed esecutivi concessi in occasione della guerra, ma, in materia di oziosi e vagabondi, le norme rimangono sostanzialmente le stesse e, dopo la proclamazione del Regno d'Italia, per questo limitato settore si raggiunge la completa unificazione anche in campo penale, poiché le modifiche al codice del '59 per l'Italia meridionale, poi estese anche alla Sicilia, non riguardano gli articoli in questione, che con due decreti dell'11 e del 22 giugno 1865 (nn. 2339 e 2355) vengono pubblicati anche in Toscana (Florian, Cava-glieri, 1897-1900, I, 283 s.), dove per il resto continua invece a rimanere in vigore il codice lorenese del 1853 (Da Passano, 1996, LXIX ss.). Infine, con la legge sull'uni-ficazione amministrativa, nel 1865 viene pubblicata la prima legge unitaria di pub-blica sicurezza, che prevede l'ammonizione anche per i vagabondi e da al prefetto la facolta di assegnare non solo l'interdizione di soggiorno ma anche il domicilio obbligatorio (l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. B; Correa, 1866; Isacco, Salvarezza 1867; Ferretti, 1870); la stessa legge viene poi rivista nel 1871, con l'introduzione della pena accessoria della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (l. 6 luglio 1871, n. 294; Curcio, 1874; Bolis, 1879, 482 ss.; Bufalini, 1880). Il sistema vigente in tutto il Regno e quindi lo stesso: l'ozioso e il vagabondo sono soggetti a essere ammoniti dal pretore "a darsi immediatamente a stabile lavoro e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli al tempo stesso di non allontanarsi dalla localita ove trovasi senza preventiva partecipazione all'autorita di pubblica sicurezza" e a sottostare alle sue ingiunzioni; perché l'ozioso sia imputato del reato previsto dal codice penale, occorre che abbia contravvenuto all'ammonizione, mentre sulla necessita di tale condizione anche per il vagabondo la giurisprudenza rimane oscillante, come del resto su molte delle questioni legate all'istituto dell'ammonizione (Lucchini, 1895, 36 ss.; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 286 ss.; Amato, 1967b, 232 ss.). 3. Queste sono le norme che vengono applicate per un trentennio, poiché tanto du-rano i lavori per dare al regno anche un codice penale unico, anche se "nella vigenza del codice penale sardo del 1859, inizia a manifestarsi una certa difficolta a giu-stificare la legittimita di ipotesi di reato - quali l'oziosita e il vagabondaggio - che, sfornite di qualsiasi tipicita, prevedono e puniscono non un fatto concreto, ma uno status personale o una situazione soggettiva, quali la tendenza a vivere ai margini del contesto economico e sociale, l'incapacita a inserirsi nei percorsi produttivi, la difficolta rientrarvi una volta che se ne fosse stati espulsi, l'aver dato adito a voci e sospetti d'esser dedito alla commissione di determinati delitti": ció porta a ripercorrere a ritroso la strada iniziata con le Leggi e costituzioni sabaude, "abban- 61 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 donando la veste di fattispecie incriminatrice, per tornare a essere oggetto di inter-venti polizieschi di carattere preventivo, modellati únicamente sullo status soggettivo del deviante, marginale, nomade, cioè di chi è pericoloso per la tranquillità altrui, ed è sospettato di essere dedito alla commissione di delitti" (Petrini, 1996, 6 e 1997, 894, 898); e nel corso di quei lunghi lavori preparatori si afferma infatti nettamente una propensione a depenalizzare l'oziosità e il vagabondaggio, cancellandoli almeno dal novero dei delitti previsti dal codice penale per declassarli a contravvenzioni o confinandoli nelle leggi di pubblica sicurezza, secondo "una linea di tendenza che mira non ad eliminare, ma a trasferire sul terreno degli interventi amministrativi di polizia gli istituti in palese contrasto con i principi garantistici e con la purezza del sistema penale dello Stato di diritto" (Neppi Modona, Violante, 1978, 170). In tal senso vanno infatti tutti i numerosi progetti presentati ma mai giunti a concludere il loro iter. Cosí la commissione nominata da De Falco nel 1866 e presieduta da Pisanelli, dopo aver deciso di distinguere i delitti e le contravvenzioni e di compilare un separato codice di polizia punitiva per quei fatti "che non essendo promossi da dolo, né mirando al danno altrui, si puniscono perché offendono la sicurezza, o sono occasione di reati, o, in altre parole, per iscopo di prevenzione più che di repressione", ricomprende fra questi anche l'oziosità e il vagabondaggio, in quanto "fatti che si puniscono perché aprono l'occasione e fan sorgere il timore di reati, piuttosto che per l'indole loro propria" (Progetto, 1870, I, 54 ss., 461 s. e 605 s.); anche la successiva commissione incaricata di rivedere il lavoro della prima sul punto mantiene la stessa linea, poiché, come scrive Ambrosoli nella sua relazione al progetto, "nessuno puo affermare che un mendicante od un ozioso offenda un diritto altrui e lo offenda con animo deliberato e pravo", anche se in alcuni casi introduce poi delle modifiche nelle singole disposizioni. Secondo questo progetto, gli oziosi sono punibili in caso di contravvenzione all'ammonizione dell'autorità di pubblica sicurezza al contrario dei vagabondi, per i quali non è previsto questo requisito, in quanto ritenuti pericolosi di per sé; le pene consistono in entrambi i casi nell'arresto (sino a 3 mesi per l'ozioso e da 1 mese e 10 giorni a 3 mesi per il vagabondo) e nella sottoposizione alla sorveglianza della polizia; è previsto il caso di recidiva; un trattamento speciale è riservato agli oziosi minori di 16 anni (riconsegna ai familiari ed eventualmente collocazione in un istituto di educazione o di lavoro o in una colonia agricola al massimo sino ai 18 anni) (Progetto, 1870, II, 12 ss. e 519 ss.; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 297 s.). Anche se in parte simili, le disposizioni previste nell'abbozzo di progetto di De Falco tendono a una più marcata severità: essere oziosi, vagabondi, mendicanti non autorizzati costituisce un delitto anziché una contravvenzione e la pena è il carcere da 10 giorni a 3 mesi, mentre quella per le persone sospette (sorvegliati e ammoniti che violano i loro obblighi) va da 3 mesi a un anno e ricompaiono poi le aggravanti di origine napoleonica (Progetto, [1873]). 62 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Dalle posizioni del progetto del 1870 non si discosta invece quello presentato al Senato da Vigliani, che nella sua relazione sostiene che oziosità e vagabondaggio, "non racchiudendo le condizioni caratteristiche del dolo e del danno, non potevano, a rigor di principii, ricevere qualificazione di delitti, e (...), come azioni costituenti un pericolo sociale, dovevano entrare nel novero delle contravvenzioni" (Progetto, 1874, 143), anche se qui la "polizia punitiva" costituisce una parte del codice penale. In materia di vagabondaggio le disposizioni del progetto, che sono sostanzialmente le stesse del 1870, sono approvate dalla commissione del Senato incaricata dell'esame, ma alcune vengono poi in parte modificate nella discussione in aula, su proposta del commissario regio Eula: in particolare viene introdotto esplicitamente il requisito dell'intenzionalità; come per l'oziosità, anche per la punibilità del vagabondaggio è richiesta la contravvenzione all'ammonizione; vengono estese ai minori vagabondi le norme su quelli oziosi (Fonti, 1875, I, 937 s.; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 301 s.). Nella fase di preparazione del progetto Mancini non si arriva, come è noto a discutere del secondo libro e quindi neanche della parte relativa alla "polizia punitiva"; si puo pero notare che la commissione accoglie la proposta della prima sotto-commissione (Carrara e Nelli) e di Lucchini di mantenere nel codice le disposizioni di interesse generale e permanente e di togliere quelle già previste in leggi speciali o in progetti di legge o che potrebbero esserlo per il loro carattere specifico e transitorio, mentre la sottocommissione a cui è affidato il titolo specifico (Ellero e Tolomei) non fa alcuna proposta di modifica rispetto al testo già approvato dal Senato (Osservazioni, 1877, 95; Lavori, 1878, 301 s.; Florian, Cavaglieri, 18971900, I, 302; Mele, 2002, 240 s.). Con il primo tentativo operato da Zanardelli si accentua questa impostazione: in materia di "polizia punitiva" il secondo libro del codice contiene solamente "le norme sostanziali e comuni a qualsivoglia specie di contravvenzioni, (. ) lasciando alle leggi speciali il regolare le singole classi di contravvenzioni"; per quanto riguarda il nostro tema, al progetto di codice viene allegato assieme ad altri tre (sulle armi, sulla tutela della pubblica morale e su quella della sicurezza personale e della proprietà pubblica e privata) anche un progetto di legge "per la repressione dell'oziosità, del vagabondaggio e dell'illecita mendicanza",22 in cui le disposizioni sono del tutto 22 II sistema adottato nel progetto e forse stato suggerito da Luigi Lucchini, che comunque lo approva esplicitamente e critica invece il disegno di legge complessiva presentato da Depretis: "V'e (...) un argomento che sconsiglia addirittura dalla codificazione dei precetti di polizia punitiva, e suggerisce di trattarli separatamente in distinte leggi speciali quante sono le materie che li riguardano. Tale argomento deve riporsi nel bisogno di frequenti e larghi rimaneggiamenti dei singoli soggetti della polizia punitiva. Piu la civilta progredisce e si rendono piu intimi e vari e complessi i rapporti sociali, e piu si manifestano nuove e diverse esigenze nella polizia dei medesimi ... A misura che la schiera dei delitti va assottigliandosi, si allarga il campo delle trasgressioni; ma se il Codice di quelli puö e deve agognare ad una certa stabilita e permanenza, la legislazione di queste deve poter offrire una 63 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 simili a quelle del progetto di códice gia approvato dal Senato, ma si prevede che sia uno dei casi in cui, come stabilito nel progetto di codice, il giudice possa far scontare l'arresto in uno stabilimento pubblico di lavoro o nell'esecuzione di opere di pubblica utilita poiché "giustamente e censurato il metodo della legge vigente di applicare agli oziosi e ai vagabondi la pena detentiva pura e semplice, la quale non solo riesce inutile, ma e altresi assurda e dannosa, poiché costringe i contravventori a mantenersi forzatamente in quell'ozio, contro cui il legislatore deve appunto rivolgere la sua azione preventiva piu che repressiva" (Progetto, 1883a, 18 s., 174 ss., 305 s.; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 302 s.). Dei successori di Zanardelli, Savelli, Pessina e Tajani, il primo accoglie il sistema delle leggi speciali (Progetto, 1883b), il secondo elimina dal codice il libro sulla poli-zia punitiva (Crivellari, Suman, 1890-96, I, CXLV s. e 77 ss.) e il terzo lo rein-serisce, ma presenta solo il primo libro (Progetto, 1886); nessuno comunque arriva a occuparsi specificamente del nostro tema (Florian, Cavaglieri, 1897-1900, I, 303 s.). Finalmente con il secondo tentativo di Zanardelli l'obiettivo del codice unico viene raggiunto e il risultato finale e un "codice [che] riflette effettivamente, nella sostanza e nella forma, le aspirazioni scientifiche della penalistica civile di orienta-mento liberale", che entra in vigore "in mezzo alle speranze di pochi e ai timori di molti", poiché si tratta di un complesso normativo "liberale ed aperto, tecnicamente innovatore e culturalmente avanzato, [che] non somigliava granché all'Italia che do-veva osservarlo e applicarlo" (Sbriccoli, 1990, 189 ss.).23 In materia di contrav-venzioni la soluzione che adotta e parzialmente diversa da quella proposta dallo stesso ministro nel suo primo progetto: nel codice trovano posto tanto le disposizioni generali sulle contravvenzioni quanto quelle relative alle singole classi che "hanno il duplice carattere di riguardare un complesso di rapporti e di persone, e di non essere esposte a mutevoli vicende ed a frequenti modificazioni legislative"; leggi speciali devono invece provvedere a quelle "particolari alla polizia di qualche istituto o di qualche ramo determinato di attivita o di persone" o che "non hanno l'impronta di una certa stabilita. Sia per gli argomenti ai quali si riferiscono, sia per il bisogno di recarvi frequenti mutazioni suggerite dal succedersi e dal modificarsi delle circo-stanze". L'oziosita e il vagabondaggio (ma non la mendicita) sono cosi esclusi non solo dai delitti ma anche dalle contravvenzioni sanzionate nel codice, "cosi per la grande elasticità che la renda fácilmente adattabile alle mutabili esigenze del vivere civile ... La materia della polizia punitiva richiede il sistema delle leggi speciali e distinte, in cui possano trattarsi con maggiore ampiezza e più compiutamente i diversi soggetti, che si confanno meglio alla discussione parlamentare e che possono essere singolarmente e facilmente emendate quando il bisogno lo richieda, senza incontrar speciose resistenze e senza turbare l'economia delle altre discipline" (Lucchini, 1883, 14 s.). 23 V. anche Nuvolone, 1985, 163 ss.; Colao, 1986, 111 ss.; Moccia, 1993, 563 ss.; Martone, 1996, Grosso, 1997, 14 s.; 185 ss.; Sbriccoli, 1998, 507 ss.; e, in senso più critico, Neppi Modona, Violante, 1978, 175 ss.; Neppi Modona, 1985, 220. 64 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 difficoltà di definirne con criteri positivi gli elementi, come per il bisogno di subordinare il trattamento degli oziosi e dei vagabondi alle peculiari esigenze dell'am-biente sociale e per la convenienza di coordinarle a quelle stabilite per altri fatti congeneri", lasciandone la previsione alla legge di pubblica sicurezza o ad altra legge speciale, "con quelle norme che i tempi e le circostanze suggeriranno, e che potranno, occorrendo, essere più agevolmente suscettive di riforma" (Relazione, 1887, 416 e 434 s.). E la nuova legge di pubblica sicurezza, presentata da Crispi, ministro dell'Interno e presidente dello stesso Consiglio in cui Zanardelli è ministro di Grazia e Giustizia, pubblicata nel 1888 e poi coordinata con il codice l'anno seguente, è di tutt'altro segno: la legge, "informata ai principi del sospetto, illiberale e classista, sorreggeva l'azione di una polizia abituata alla più grande noncuranza per i diritti dei cittadini" (Sbriccoli, 1990, 194), e nasceva da una "proposta di ampio respiro e di vera e propria legittimazione della scelta amministrativa nella lotta alla criminalità ed all'op-posizione poli tica (...) in linea con il programma di razionalizzazione dell'intero ordinamento dello Stato liberale che Crispi porto avanti durante il suo primo ministero", attuando "una riforma del sistema del sospetto, che legittimava definitivamente le pratiche illiberali" (Martone, 1996, 173 ss.)24; ma la contraddizione è soltanto apparente, poiché quel codice e questa legge costituiscono (e sono già allora chiaramente percepite come) "due parti di un solo sistema legislativo (...) di un unico progetto di politica criminale" (Martone, 1996, 185 ss.). E, come in molti altri casi, anche per gli oziosi e i vagabondi la nuova legge di pubblica sicurezza prevede un trattamento tutt'altro che mite, che pone in essere una "spirale sanzionatoria" diffi-cilmente eludibile e criminogena (Amato, 1967b, 235; Corso, 1979, 264 e 268; Petrini, 1996, 66 ss.): pur se con qualche garanzia maggiore rispetto al passato, la sanzione è ancora una volta l'ammonizione, che comporta, oltre ad alcune incapacità civili, amministrative, politiche e processuali, una serie di obblighi (il lavoro, la dimora stabile, il non associarsi a pregiudicati, l'uscita di casa e il rientro a determinate ore, il divieto di portare armi e di frequentare osterie o case di prostituzione), la cui violazione, quasi inevitabile, puo avere conseguenze anche gravi (arresto sino a un anno, sottoposizione alla vigilanza speciale, invio al domicilio coatto) (l. 30 giugno 1889, n. 6144; Astengo, Sandri, 1889; Giovine, 1890; Puca, 1890; Tarta-glione, 1890; Curcio, 1891; Campese, 1892; Ranelletti, 1908; Perroni, 1910; Rebora, 1915, Guidi, 1925).25 24 V. anche Mereu, 1975, 207 s.; Guarnieri, 1995, 384 s.; Adorni, 2002, 216 ss.; giudizi di segno par-zialmente o nettamente diverso in Amato, 1967a, 123 ss.; Corso, 1979, 261 ss.; Jensen, 1991, 181. 25 Sugli sviluppi della legislazione di pubblica sicurezza daU'Unitá sino alla legge Crispina v. Lucchini, 1881 b, 4 ss.; Lucchini, 1895, 43 ss.; De Rosa, 1895-1902, 360 ss., Amato, 1967b, 223 ss.; Galizia, 1967, 491 ss.; D'Orsi, 1972, 8 ss.; Mereu, 1975, 197 ss.; Neppi Modona, Violante, 1978, 491 ss.; Corso, 1979, 260 ss.; Davis, 1989, 244 ss.; Petrini, 1996, 71 ss.; Petrini, 1997, 898 ss. 65 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 4. Per il periodo che va dall'Unita al códice penale unitario, tenuto conto del doppio livello punitivo attuato nei confronti del vagabondaggio, e possibile, pur con tutte le cautele del caso, utilizzare sia i dati parziali e discontinui sull'ammonizione - san-zione comminata dalle leggi di pubblica sicurezza - sia le statistiche giudiziarie, per disegnare un quadro della diffusione del reato (o meglio della sua repressione) e delle sue caratteristiche in relazione agli altri. Ho detto con tutte le cautele del caso, per ragioni di ordine sia generale, sia particolare: infatti, se da un lato rimangono le note obiezioni di fondo al ricorso a tali fonti per quantificare le reali dimensioni dei fenomeni criminali, dall'altro nel caso specifico vanno tenuti presenti due elementi ulteriori e cioe che per un reato di questo genere la "cifra nera" puo evidentemente raggiungere livelli significativamente elevati e che le statistiche giudiziarie italiane non sono redatte seguendo costantemente criteri univoci e invariabili. Per questi motivi i dati che forniro vanno considerati non come validi in assoluto, ma come puramente indicativi e tuttavia possono a mio avviso essere comunque utili per indicare almeno delle linee di tendenza, che del resto spesso non fanno che con-fermare caratteristiche facilmente intuibili e persino ovvie. Per quanto riguarda l'ammonizione, le informazioni statistiche, quando sono dis-ponibili, sono "oltremodo incerte ed incomplete, e variano saltuariamente secondo i criteri con cui e applicato l'infausto istituto dell'ammonizione. Senza contare, poi, la grave sproporzione tra le denuncie per l'ammonizione e le ammonizioni effettiva-mente pronunciate, dovuta all'abuso che di tali denuncie hanno sempre fatto gli uffici di P. S.". Secondo i calcoli di Lucchini e di Florian e Cavaglieri, il numero di coloro che vengono ammoniti per anno (e non di coloro che si trovano sottoposti all'am-monizione) passerebbe comunque da una media di 6.918 (25,4 per 100.000 abitanti) per il periodo 1872-75 a 2.297 (7,8 per 100.000 abitanti) nel 1883-89 e a 744 (2,4 per 100.000 abitanti) nel 1892-96, cifre da cui rimangono fuori "i minorenni oziosi e vagabondi, pei quali furono presi i speciali provvedimenti del collocamento presso famiglie o del rinvio a istituti di educazione correzionale". Ci sarebbe quindi stato un calo considerevole in cifre sia assolute sia relative, che va riferito pero piu che all'entita del fenomeno, al numero di provvedimenti adottati, in relazione fra l'altro anche alle maggiori garanzie introdotte con la legge di pubblica sicurezza del 1889. Inoltre, questi dati dimostrerebbero che "la vita randagia e in Italia meno praticata che in altri paesi anche vicini" e che "in Italia il fenomeno si manifesta in forma e con gravita diversa dagli altri Stati, ove l'indice del vagabondaggio e molto piu elevato e, per la maggior parte, in continuo aumento". Infine, se per i trienni 188689, 1890-93 e 1894-96 si scompongono i dati per regioni, si dovrebbe avere un quadro della distribuzione geografica del fenomeno, ma occorre tener conto che "diverso significato hanno queste cifre secondo che si riferiscano ad una regione o ad 66 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 un'altra" e inoltre si segnalano spostamenti consistenti nel breve periodo e contiguita fra regioni "che, notoriamente, si trovano in condizioni economiche molto differenti e in cui si manifestano in modo del tutto diverso tutte le forme di criminalita"; percio si puo ritenere che i risultati testimonino piuttosto della saltuarieta e arbitrarieta con cui si applica l'istituto dell'ammonizione, anche se la presenza costante di alcune regioni ai vertici della classifica (Campania e Molise, Lazio, Sicilia, Sardegna) ap-pare comunque significativa (Lucchini, 1881a, 55 ss.; Lucchini, 1881b, 25 ss.; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, II, 96 ss.). Per quanto attiene invece alla repressione giudiziaria del vagabondaggio consi-derato come delitto, un primo elemento che risulta dall'esame dei dati, abbastanza omogenei, relativi all'ultimo decennio di applicazione del codice del 1859, e che a un netto calo del numero assoluto di condannati dai tribunali (che si accompagna a quello piu generale del tasso di criminalita), ancora piu significativo se si tiene conto del costante aumento della popolazione, fa riscontro una diminuzione molto meno sensibile, ma anche piu costante, di quello dei condannati per oziosita e vaga-bondaggio, il che sembrerebbe indicare una (probabile) persistenza del fenomeno in misura molto maggiore rispetto agli altri comportamenti non conformi considerati di media gravita (cfr. tabella 1 e grafico 1) (Statistica, 1883; 1884-1891). Se poi esaminiamo in dettaglio le informazioni relative ai condannati per vaga-bondaggio in un certo anno (tabella 2), confrontandoli con quelli dei condannati per altri delitti, emergono alcuni elementi interessanti. L'anno che ho preso in esame e il 1868 (Curcio, 1871), tenuto conto che, date le premesse sul valore relativo di questi dati, un anno vale l'altro e che col passare del tempo le notizie contenute nelle statistiche giudiziarie diventano sempre piu scarne. La prima considerazione da fare e che, se la percentuale d'imputati prosciolti e vicina a quella complessiva dei reati di competenza dei tribunali, diminuisce invece, anche se non di molto, quella dei condannati, poiché e maggiore quella dei minori di 14 anni privi di discernimento (grafici 2 e 3). La seconda riguarda invece la recidivita dei condannati e in questo caso le differenze sono piu sensibili, poiché la percentuale di recidivi e quasi doppia e la maggior parte di questi sono recidivi nello stesso reato (grafici 4 e 5): per molti di coloro che sono riconosciuti colpevoli e evidente la scarsa propensione a cambiare genere di vita, o forse piuttosto le poche possibilita di farlo.26 Per quanto riguarda l'eta dei condannati, oltre al gia ricordato maggior numero d'imputati minori di 14 anni riconosciuti privi di discernimento, e notevolmente piu elevata anche la percentuale di quelli compresi fra i 14 e i 21 anni, mentre sono piu basse quelle delle fasce d'eta piu alte, toccando quasi la meta per gli ultracinquan-tenni (tabella 3 e grafici 6 e 7): cio, oltre a testimoniare della ovvia maggiore diffi- 26 In proposito v. anche Florian, Cavaglieri, 1897-1900, II, 197 ss. 67 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 colta ad affrontare una vita errabonda col passare degli anni, conferma in qualche mi-sura le denunce sulla gravita del fenomeno del vagabondaggio infantile e giovanile.27 Piu scontati sono altri risultati desumibili dalle statistiche giudiziarie. Cosí, ri-spetto al complesso dei condannati, sono maggiori la quota di uomini28 e, fra questi, dei celibi (tabella 4 e grafici 8 e 9), quella degli analfabeti (tabella 5 e grafici 10 e 11)29 e quella di coloro che risultano privi di un mestiere o di una condizione definiti, mentre calano tutte le altre provenienze sociali, in particolare la categoria degli addetti all'agricoltura, che invece fornisce in generale un buon terzo dei colpevoli di delitti (tabella 7 e grafici 14 e 15);30 sono invece vicinissime le percentuali di cit-tadini rispetto agli stranieri, poiché in entrambi i casi la quasi totalita dei condannati sono regnicoli, ma si puo anche notare che oltre i quattro quinti dei vagabondi hanno commesso il loro delitto all'interno del loro circondario, da cui si puo desumere che gli spazi del girovagare sono in genere abbastanza ristretti (tabella 6 e grafici 12 e 13). Sulla scorta di queste informazioni si puo quindi tracciare una sorta di identikit del condannato per vagabondaggio. Si tratta per lo piu di un maschio giovane, spesso un bambino o un adolescente, che in molti casi ha gia subito altre condanne, privo di legami familiari, senza attivita lavorative ben definite, che si sposta nei dintorni del luogo d'origine. Ma va tenuto presente che le statistiche non rivelano ulteriori elementi. Anzitutto accade spesso, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, che all'ammonizione si faccia ricorso da parte delle autorita di polizia anche contro oppositori politici, e non e affatto escluso che a volte questi si ritrovino fra gli ammoniti per oziosita e vagabondaggio, trasformati con cio stesso in probabili can-didati a una prossima condanna, poiché l'ammonizione e una "triste camicia di Nesso, da cui quasi mai possono spogliarsi" (Florian, Cavaglieri, II, 98). Inoltre le norme, nelle loro astratte e generiche previsioni e nell'arbitrarieta con cui vengono applicate (soprattutto per quel che riguarda il primo passo, quello dell'ammonizione), finiscono col poter colpire tutta una fascia di popolazione che, volontariamente o meno, si trova in una specie di zona grigia fra proletariato e sottoproletariato, in un periodo in cui i confini sono estremamente labili, dai disoccupati agli inabili al 27 Sul tema v. in particolare Curcio, 1874, 14 ss.; Bolis, 1879, 513 ss.; Florian, Cavaglieri, 1897-1900, II, 49 ss., XIII ss., 321 ss.; e per la Francia Rivière, 1902, 104 ss. 28 Cfr. in proposito Florian, Cavaglieri, 1897-1900, II, 54 ss. 29 Secondo Marro, 1887, 319 s., 388 ss., è invece determinante piuttosto "la limitazione delle facoltà intellettuali, [perché,] non permettendo a chi ne soffre facile impiego e togliendo anche l'animazione al lavoro, spinge questi meschini al vagabondaggio, alla questua ed al ladroneccio, e quindi a facili e ripetuti arresti e condanne" e più in generale una complessiva "debolezza psichico-fisica", che spiegherebbe la "svogliatezza generale alle occupazioni, che esigono tensione di mente o applicazione seguitata delle potenze muscolari", e spesso questa "svogliatezza o volubilità", più che "un effetto di depravazione", sarebbe "la conseguenza di uno stato infermiccio congenito, per l'eredità morbosa, per la discendenza da genitori alcoolisti, od alienati, o troppo giovani, od invecchiati". 30 Cfr. in proposito Florian, Cavaglieri, 1897-1900, II, 60 ss. 68 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 lavoro, da chi esercita mestieri ambulanti di incerto rendimento ai fanciulli orfani o abbandonati; basti pensare, per fare un esempio concreto, a quanto siano vicine al vagabondaggio le terribili condizioni in cui vivono i braccianti dell'Agro Romano o a quanto facilmente potrebbe cadere in tale stato un caruso di una zolfara siciliana. Tabella 1: Condannati per oziosita e vagabondaggio (1880-1889). Tabela 1: Obsojeni postopaštva in potepuštva (1880-1889). anni 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 condannati in totale 93170 88196 83131 80860 77916 55352 54479 52565 53438 55391 condannati per oziosita e vagabondaggio 10780 11415 11193 10069 9518 8092 7418 6116 4040 4120 —♦—condannati totali —■—condanati per oziosita e vagabondaggio Grafico 1: Condannati per oziosita e vagabondaggio (1880-1889). Grafikon 1: Obsojeni za lenobo in potepuštvo (1880-1889). 69 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Tabella 2: Processi per oziosita e vagabondaggio per tribunali e Corti d'appello (1869). Tabela 2: Procesi proti postopaštvu in potepuštvu po sodiščih in pritožbenih sodiščih (1869). Tribunali e Corti Numero Numero Non luogo Assolti Minori di Rinviati a Condan- Recidivi Recidivi d'Appello dei reati degli imputati a procedere 14 anni senza discernim. altre giurisdiz. nati nello stesso reato in altri reati Arezzo 8 6 1 1 4 1 2 Firenze 196 189 40 3 1 155 14 Grosseto 18 18 18 3 Montepulciano 7 7 2 5 2 Pistoia 12 12 1 11 8 2 Rocca S. Casciano 3 2 1 1 S. Miniato 7 10 3 7 3 Siena 11 12 1 1 1 9 4 3 Totali Firenze 262 256 46 8 1 1 210 35 7 Livorno 211 215 17 25 3 170 14 53 Lucca 40 46 4 4 38 Pisa 35 36 3 33 23 5 Porto Ferraio Volterra 14 14 2 12 7 5 Totali Lucca 300 311 21 34 3 253 44 63 Aquila 7 7 1 6 3 Avezzano 2 2 2 1 1 Chieti 4 4 2 2 1 Lanciano 5 5 5 2 Sulmona Teramo 8 7 7 3 Totali Aquila 26 25 1 2 22 8 3 Castrovillari Catanzaro 2 2 2 1 Cosenza 2 2 2 1 Gerace Monteleone 3 3 3 2 Nicastro 11 16 16 1 Palmi 2 2 2 1 Reggio Calabria 12 13 3 10 6 Rossano Totali Catanzaro 32 38 3 35 9 3 Ariano 2 2 2 Avellino 12 13 1 12 5 3 Benevento 5 5 1 4 2 2 Campobasso Cassino 4 5 5 Isernia 5 5 1 4 3 Lagonegro Larino 2 2 2 Matera 1 1 1 Melfi 1 1 1 Napoli 915 780 42 319 8 411 11 70 Potenza 13 14 1 1 12 7 1 Sala 4 4 4 2 1 Salerno 25 23 1 22 8 7 S. Angelo dei Lombardi 1 1 1 1 S. Maria 23 23 1 22 5 1 Vallo Totali Napoli 1013 879 43 324 8 1 503 44 85 70 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Bari 26 26 5 1 20 8 2 Lecce 9 10 2 4 4 Lucera 8 9 1 8 1 Taranto 1 Trani 9 10 1 9 7 Totali Trani 53 55 8 6 41 9 9 Caltagirone Catania 65 73 10 42 21 8 3 Nicosia 1 1 1 Totali Catania 66 74 1 10 42 21 8 3 Messina 56 56 5 4 47 8 3 Mistretta Patti Totali Messina 56 56 5 4 47 8 3 Caltanissetta 1 Girgenti 4 7 4 3 Modica Palermo 80 138 4 134 Sciacca Siracusa 4 4 1 3 Termini 8 8 1 7 Trapani 2 2 2 1 1 Totali Palermo 99 159 5 5 134 15 1 1 Ancona 25 23 3 3 17 10 1 Ascoli 1 1 1 Camerino 4 2 2 1 Fermo 4 3 3 1 1 Macerata 9 13 1 1 11 6 4 Orvieto Perugia 17 20 7 1 12 8 4 Pesaro 4 4 1 3 Rieti 2 2 2 Spoleto 7 7 1 1 5 2 Urbino 4 4 1 3 2 1 Totali Ancona 77 79 13 3 3 1 59 30 11 Bologna 33 33 4 6 23 14 9 Ferrara 6 6 2 4 3 Forli 6 6 1 2 3 2 1 Ravenna 12 11 11 5 5 Totali Bologna 57 56 7 8 41 24 15 Bergamo 3 3 2 1 1 Bozzolo 6 6 1 5 4 Breno 1 1 1 Brescia 15 15 1 4 10 5 5 Castiglione delle Stiviere 3 3 3 Crema 17 11 1 10 9 1 Cremona 15 16 3 13 10 3 Salo Totali Brescia 60 55 8 4 1 42 29 9 Cagliari 18 22 22 3 5 Lanusei 1 1 1 Nuoro Oristano 1 1 1 Sassari Tempio Totali Cagliari 20 24 1 23 3 5 71 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Acqui 13 13 13 11 2 Alessandria 4 4 2 2 1 Asti 31 28 2 4 22 11 9 Bobbio 1 1 1 1 Casale 22 27 2 25 18 5 Novi 3 3 3 2 Tortona 5 3 3 3 Vigevano 8 8 1 7 6 Voghera 12 12 12 6 Totali Casale 99 99 7 4 88 58 17 Castelnuovo Garf. Chiavari 6 6 6 4 Finalborgo 1 1 1 1 Genova 54 50 8 6 36 5 17 Massa 2 2 2 1 Oneglia 2 2 2 2 Pontremoli San Remo Sarzana 1 2 2 Savona 10 10 10 6 Totali Genova 76 73 8 6 59 17 19 Busto Arsizio 5 3 3 1 Como 7 7 7 1 2 Lecco 4 4 4 4 Lodi 22 25 6 4 15 13 2 Milano 98 106 17 5 84 29 10 Monza 1 1 1 Pavia 29 28 4 24 11 2 Sondrio 4 4 1 3 1 Varese 13 15 2 1 2 10 4 6 Totali Milano 183 193 30 10 2 151 64 22 Borgotaro 4 2 2 2 Modena 26 26 1 1 24 3 7 Parma 4 4 4 2 1 Pavullo 2 2 1 1 Piacenza 4 6 6 4 1 Reggio 4 4 4 3 Totali Parma 44 44 2 1 41 14 9 Alba 15 14 2 5 7 2 4 Biella 5 5 5 Cuneo 9 5 5 4 Domodossola Ivrea 4 3 3 3 Mondovi 7 7 1 6 5 1 Novara 9 9 1 8 4 3 Pallanza Pinerolo 5 5 5 2 2 Saluzzo 7 6 6 3 3 Susa Torino 61 81 10 17 54 54 Varallo Vercelli 39 53 5 48 22 2 Totali Torino 161 188 17 24 147 99 15 TOTALI REGNO* assoluti 2684 2674 223 456 193 4 1798 504 299 percentuali 8,34 17,05 7,22 0,15 67,24 28,03 16,63 TOTALI GENERALI assoluti 41840 58957 16427 800 41730 7496 percentuali 27,87 1,35 70,78 19,04 Escluse le province venete. 72 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 □ non luogo a procedere, assolti, deceduti ■ minori di 14 anni privi di discernimento, rinviati ad altre giurisdizioni □ condannati Grafico 2: Risultati dei processi agli imputati di oziosita e vagabondaggio (1869). Grafikon 2: Rezultati procesov proti obtoženim postopaštva in potepuštva (1869). □ non luogo a procedere, assolti, deceduti ■ minori di 14 anni privi di discernimento, rinviati ad altre giurisdizioni □ condannati Grafico 3: Risultati dei processi agli imputati di tutti i reati di competenza dei tribunali (1869). Grafikon 3: Rezultati procesov proti obtoženim kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč (1869). □ condannati per la prima volta ■ recidivi neello stesso reato □ recidivi in alto reato Grafico 4: Condannati per oziosita e vagabondaggio recidivi (1869). Grafikon 4: Obsojeni recidivnega postopaštva in potepuštva (1869). 73 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Grafico 5: Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali recidivi (1869). Grafikon 5: Obsojeni vseh recidivnih kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč (1869). Tabella 3: Condannati per vagabondaggio per classi d'etä (1869). Tabela 3: Obsojeni potepuštva po starostnih razredih (1896). Corte d'appello. Minori di 14 Da 14 a 18 Da 18 a 21 Da 21 a 30 Da 30 a 50 Oltre 50 Firenze 1 11 43 66 80 9 Lucca 5 28 64 74 71 11 Aquila 3 4 9 5 Catanzaro 1 3 9 18 4 Napoli 4 72 156 176 84 11 Trani 8 20 9 4 Catania 11 8 2 Messina 2 18 10 14 3 Palermo 1 9 4 1 Ancona 1 1 8 20 26 3 Bologna 4 11 14 11 1 Brescia 2 15 20 5 Cagliari 1 19 3 Casale 6 7 43 31 1 Genova 15 32 10 2 Milano 1 7 38 46 48 11 Parma 1 4 12 20 4 Torino 1 28 40 39 35 5 TOTALI REGNO assoluti 13 175 430 597 505 78 percentuali 0,72 9,73 23,92 33,20 28,09 4,34 TOTALI GENERALI assoluti 244 8410 16773 13077 3226 percentuali 0,57 20,15 40,19 31,38 7,73 M minori di 14 anni □ da 14 a 21 H da 21 a 30 K da 30 a 50 □ oltre 50 Grafico 6: Condannati per oziositä e vagabondaggio per classi d'etä (1869). Grafikon 6: Obsojeni postopaštva in potepuštva po starostnih razredih (1869). 74 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 ■ minori di 14 ani ■ da 14 a 21 S da 21 a 30 0da 30 a 50 □ oltre 50 Grafico 7: Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali per classi d'eta (1869). Grafikon 7: Obsojeni vseh kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč po starostnih razredih (1869). Tabella 4: Condannati suddivisi per sesso e stato civile. Tabela 4: Obsojeni po spolu in zakonskem stanu. Corte d'appello Uomini celibi Uomini coniugati Uomini vedovi Donne nubili Donne coniugate Donne vedove Firenze 164 33 10 1 2 Lucca 205 30 8 6 3 1 Aquila 20 2 Catanzaro 26 6 2 1 Napoli 357 140 5 1 Trani 24 15 2 Catania 21 Messina 42 2 Palermo 12 1 2 Ancona 45 8 1 4 1 Bologna 37 4 Brescia 34 7 1 Cagliari 5 17 1 Casale 81 6 1 Genova 33 10 2 12 2 Milano 107 22 13 4 3 2 Parma 28 3 6 2 2 Torino 111 16 16 1 2 2 TOTALI REGNO assoluti 1352 322 68 32 14 8 percentuali 75,28 17,93 3,78 1,78 0,78 0,45 TOTALI GENERALI assoluti 20599 15603 2174 1061 1832 461 percentuali 49,36 37,39 5,21 2,54 4,39 1,10 75 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Grafico 8: Condannati per oziosita e vagabondaggio per sesso e stato civile (1869). Grafikon 8: Obsojeni postopaštva in potepuštva po spolu in zakonskem stanu. O SI: uomini H S2: donne 1: celibi/nubili 2: coniugati 3: vedovi Grafico 9: Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali per sesso e stato civile (1869). Grafikon 9: Obsojeni vseh kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč po spolu in zakonskem stanu (1869). 76 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Tabella 5: Condannati suddivisi per sesso ed istruzione. Tabela 5: Obsojeni po spolu in izobrazbi. Corti d'Appello Uomini alfabeti Donne alfabete Uomini analfabeti Donne analfabete Firenze 65 1 139 2 Lucca 62 1 181 9 Aquila 6 16 Catanzaro 3 31 1 Napoli 32 470 1 Trani 6 35 Catania 2 19 Messina 4 43 Palermo 15 Ancona 9 45 5 Bologna 8 33 Brescia 17 24 1 Cagliari 23 Casale 45 42 1 Genova 14 3 31 11 Milano 83 2 59 7 Parma 2 35 4 Torino 56 87 5 TOTALI REGNO assoluti 414 7 1328 47 percentuali 23,05 0,39 73,94 2,61 TOTALI GENERALI assoluti 12268 29462 percentuali 29,40 70,60 1 2 Grafico 10: Condannati per oziosita e vagabondaggio per sesso e grado d'istruzione (1869). Grafikon 10: Obsojeni postopaštva in potepuštva po spolu in izobrazbi (1869). 77 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 □ alfabeti n analfabeti Grafico 11: Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali per grado d'istruzione (1869). Grafikon 11: Obsojeni vseh kaznivih dejanj v pristojnosti sodišča po izobrazbi. (1869). Tabella 6: Condannati suddivisi per cittadinanza e domicilio (1869). Tabela 6: Obsojeni po državljanstvu in kraju bivanja (1869). Corti d'Appello Cittadini Stranieri Nel circondario Fuori circondario Firenze 209 1 196 14 Lucca 253 242 11 Aquila 22 22 Catanzaro 35 35 Napoli 500 3 477 26 Trani 40 1 39 2 Catania 21 21 Messina 46 1 45 2 Palermo 15 15 Ancona 59 43 16 Bologna 41 36 5 Brescia 42 34 8 Cagliari 23 21 2 Casale 87 1 29 59 Genova 59 42 17 Milano 148 3 121 30 Parma 41 33 8 Torino 145 3 76 72 TOTALI REGNO assoluti 1786 13 1527 272 percentuali 99,28 0,72 84,88 15,12 TOTALI GENERALI assoluti 41568 162 percentuali 99,61 0,39 78 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 2000 1500 1000 500 EH SI: cittadinanza 1: cittadini 2: stranieri I S2: domicilio 1: nel circondario 2: fuori circondario Gráfico 12: Condannati per oziosita e vagabondaggio per cittadinanza e domicilio (1869). Grafikon 12: Obsojeni postopaštva in potepuštva po državljanstvu in kraju bivanja (1869). 1: cittadini 2: stranieri Grafico 13: Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali per cittadinanza (1869). Grafikon 13: Obsojeni vseh kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč po državljanstvu (1869). 79 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Tabella 7: Condannati suddivisi per condizione o professione (1869). Tabela 7: Obsojeni po položaju in poklicu (1869). Corti d'Appello Propriet., Comm., Ministri Impieg. Altre arti e Contad., Senza benest. profess. culti civ. mil. mestieri agricolt. stato Firenze 64 1 145 Lucca 61 3 189 Aquila 3 2 17 Catanzaro 2 21 12 Napoli 3 2 1 423 10 64 Trani 1 11 11 18 Catania 15 6 Messina 8 39 Palermo 4 4 7 Ancona 28 1 30 Bologna 16 25 Brescia 20 13 9 Cagliari 23 Casale 1 34 19 34 Genova 8 4 47 Milano 30 11 110 Parma 4 13 24 Torino 3 54 10 81 TOTALI assoluti 8 2 1 785 123 880 REGNO percentuali 0,44 0,11 0,05 43,64 6,84 48,92 TOTALI assoluti 2380 1587 139 748 17593 14111 5172 GENERALI percentuali 5,70 3,80 0,33 1,79 42,16 33,81 12,39 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 1: benestanti, proprietari 2: commercianti, professionisti, industriali 3: ministri di culto 4: impiegati civili e militari 5: di altra condizione, arte o mestiere 6: agricoltori, contadini 7: senza possidenza o professione, privi di mezzi di sussistenza Grafico 14: Condannati per oziosita e vagabondaggio per condizione o professione (1869). Grafikon 14: Obsojeni postopaštva in potepuštva po položaju in poklicu (1869). 80 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 5 6 7 1: benestanti, proprietari 2: commercianti, professionisti, industriali 3: ministri di culto 4: impiegati civili e militari 5: di altra condizione, arte o mestiere 6: agricoltori, contadini 7: senza possidenza o professione, privi di mezzi di sussistenza Grafico 15: Condannati per tutti i reati di competenza dei tribunali per condizione o professione (1869). Grafikon 15: Obsojeni vseh kaznivih dejanj v pristojnosti sodišč po položaju in poklicu (1869). POTEPUŠTVO V ITALIJI 19. STOLETJA Mario DA PASSANO Univerza v Sassariju, Oddelek za zgodovino, I-07100 Sassari, Viale Umberto I, 52 e-mail: dap@uniss.it POVZETEK Ce sprejmemo definicijo, kot to predlagajo sociologi, o zločinih (ali v tem primeru kaznivih dejanjih) brez žrtve, skovano za označevanje primerov zakonsko preganjanega obnašanja, pri katerem ni mogoče določiti neposredno prizadete osebe, saj gre za škodo ali grožnjo, prizadeto kolektivnemu interesu ali vrednoti oz. družbi kot celoti (ali domnevno taki), sodi v to kategorijo nedvomno tudi potepuštvo, v primeru, razumljeno kot zločin. Potepuštvo je prisotno v vseh obdobjih, vendar v različnih oblikah in razsežnostih ter z različnimi značilnostmi; od nastanka ustaljene oblike bivanja pa je razumljeno kot odklon, ki ga je treba nadzorovati ali preganjati, čeprav iz različnih vzrokov, odvisno pač od družbeno-ekonomskih razmer. Ze v času pred obravnavanim obdobjem je potepuštvo deležno včasih zelo trdih represivnih posegov, vendar so poskusi, da bi ga zavrli ali vsaj omejili, prepuščeni 81 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 predvsem administrativnim posegom z zelo širokimi mejami diskrecijske pravice ali celo samovolje za to zadolženih oblasti. Šele z začetkom procesa kazenske kodifi-kacije postane tudi ta oblika nekonformističnega obnašanja pravo kaznivo dejanje. Kar zadeva posebej Italijo, sta se pred njeno združitvijo v posameznih državah soočila dva nasprotujoča si modela, francoski in habsburški. Code pénale iz leta 1810 prikazuje potepuštvo kot zločin, medtem ko ga avstrijski kazenski zakonik ne šteje med kazensko obravnavana vedenja (tega vprašanja se loteva samo poseben zakon iz leta 1873, dopolnjen z dodatnimi določili leta 1885). Zakone, podobne francoskim, dobimo tako v neapeljskih (1819), parmskih (1821) in savojskih (1839 in 1859) zakonikih, medtem ko na območju Lombardije in Veneta tovrstnih norm ni. To velja med drugim tudi za gregorijanske predpise ter toskanski (1853) in modenski (1855) kodeks. Medtem ko prihaja po združitvi Italije do doslednega vključevanja jasnih represivnih določil v zakone o javni varnosti, je v številnih osnutkih skupne zakonodaje, ki je nastajala okroglih trideset let, očitna težnja po brisanju določil francoskega izvora, dokler z Zanardellijevim zakonikom (1889) povsem ne izginejo iz kodeksov. S tem preide potepuštvo ponovno v pristojnost policije. Za obdobja od združitve Italije do skupnega kazenskega zakonika je mogoče - z vso previdnostjo, ki jo terja primer - uporabiti tako delne in nepovezane podatke o opominih - kazni, določene z zakoni o javni varnosti - kot tudi sodne statistike ter tako izrisati podobo razširjenosti tega pojava (ali bolje njegovega zatiranja) in njegovih značilnosti glede na druga kazniva dejanja. Ključne besede: potepuštvo, zakonodaja, pravni sistem, pravna zgodovina, Italija, 19. stoletje FONTI E BIBLIOGRAFIA Adorni, D. (2002): L'Italia crispina. Riforme e repressione. 1867-1896. Milano, Šansoni. Allsop, K. (1967): Hard travellin'. The hobo and his history. New York, Hodder and Stoughton. Amato, G. (1967a): La libertà personale. In: Barile, P. (ed.): La pubblica sicurezza. Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, IV-2. Vicenza, N. Pozza. Amato, G. (1967b): Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale. Milano, Giuffré. Anderson, N. (1923): The hobo. The sociology of the homeless man. Chicago, The University of Chicago Press. Anderson, N. (1940): Men on the move. Chicago, The University of Chicago Press. Anderson, N. (1975): The American hobo. An autobiography. Leiden, Brill. 82 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Astengo, C., Sandri, G. (1889): La nuova legge sulla pubblica sicurezza con riferimento anche alle disposizioni in vigore sul personale di p. s. e a quelle di polizia giudiziaria, commentata con la scorta della dottrina, degli atti parlamentari e della giurisprudenza. Roma, Cecchini. Bataillon, M. (1969): Picaros y picaresca. Madrid, Taurus. Beier, A. L. (1985): Masterless men. The vagrancy problem in England. 1560-1640. London - New York, Methuen. Blackburn, A. (1979): The myth of the picaro. Continuity and transformation of the picaresque novel. Chapel Hill, University of North Carolina Press. Bolis, G. (1879): La polizia e le classi pericolose della società. Studi. Bologna, Zanichelli. Braudel, F. (1966): La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris, Colin. Bufalini, F. (1880): La legge di pubblica sicurezza spiegata nella pratica e nella giurisprudenza, ovvero commentario teorico-pratico della legge e del regola-mento di pubblica sicurezza, seguito da un copioso repertorio alfabetico delle più importanti materie. Torino, Unione Tipografico-Editrice. Campese, A. (1892): Ammonizione. In: Enciclopedia giuridica italiana, I/I-2. Milano, L. Vallardi. Camporesi, P. (ed.) (1973): Il libro dei vagabondi. Torino, G. Einaudi. Chandler, F. W. (1907): The literature of roguery. Boston-New York-Houghton, Mifflin and Co. (Rist. anast. 1974. New York, B. Franklin.) Cavanna A., Vanzelli G. (2000): Il primo progetto di codice penale per la Lom-bardia napoleonica (1801-1802). Padova, Cedam. Codice criminale (1855): Codice crimínale e di procedura criminale per gli Stati Estensi. Modena, Eredi Soliani Tipografi Reali. (Rist. anast. 2002. Padova, Ce-dam.) Codice generale (1787): Codice generale sopra i delitti e le pene. Vienna-Rovereto, s. n. Codice de' delitti (1803): Codice de' delitti e delle gravi trasgressioni politiche. Vienna, T. de Trattner. Codice dei delitti (1811): Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia. Milano, Reale Stamperia. (Rist. anast. 2002. Padova, Cedam.) Codice penale (1807): Codice penale per il Principato di Lucca. S. n. t. (Rist. anast. 2000. Padova, Cedam.) Codice penale (1808): Codice penale per il Principato di Piombino. S. n. t. (Rist. anast. 2001. Padova, Cedam.) Codice penale (18132): Codice penale, tradotto d'ordine di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie, per uso de' suoi Stati. Napoli, Fonderia Reale e Stamperia della Segreteria di Stato. 83 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Codice penale (1815): Codice penale universale austríaco. Milano, Imperial Regia Stamperia; Venezia, F. Andreola. (Rist. anast. 1999. Padova, Cedam.) Codice penale (1820): Codice penale per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla. Parma, Ducale Tipografía. (Rist. anast. 1991. Padova, Cedam.) Codice penale (1839): Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale. (Rist. anast. 1993. Padova, Cedam.) Codice penale (1845): Codice penale per il Ducato di Baden. In: Mori, F. A. (ed.) (1846-47): Scritti germanici di diritto criminale, IV. Livorno, s. n. Codice penale (1852): Il codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulle con-travvenzioni. Venezia, G. Cecchini. Codice penale (1853): Codice penale pel Granducato di Toscana. Firenze, Stamperia Granducale. (Rist. anast. 1995. Padova, Cedam.) Codice penale (1859): Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale. Codice per lo Regno (1819): Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte seconda. Leggi penali. Napoli, Real Tipografia del Ministro di Stato della Cancelleria Generale. (Rist. anast. 1996. Padova, Cedam.) Colao, F. (1986): Le ideologie penalistiche fra Ottocento e Novecento. In: Mazza-cane, A. (ed.): I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Nove-cento. Napoli, Liguori. Collezione dei travagli (1807): Collezione dei travagli sul Codice penale pel Regno d'Italia. Brescia, N. Bettoni. Colocci, A. (1889): Gli zingari. Storia di un popolo errante. Torino, Loescher. (Rist. anast. 1971. Bologna, Forni.) Correa, S. (1866): La sicurezza pubblica del Regno d'Italia esposta nelle sue leggi, nella sua organizzazione e nei suoi rapporti col diritto pubblico dello Stato ed internazionale privato. Firenze, Tipografía Cavour. Corso, G. (1979): L'ordine pubblico. Bologna, Il Mulino. Criado de Val, M. (1979): La picaresca. Orígenes, textos y estructura. Actas del I Congreso internacional sobre la picaresca. Madrid, Fundación Universitaria Española. Crivellari, G., Suman, G. (1890-96): Il codice penale per il Regno d'Italia. Torino, Unione Tipografico-Editrice. Cros, E. (1967): Protée et le gueux. Paris, Didier. Curcio, G. (1871): Sopra le statistiche penali del Regno d'Italia dell'anno 1869 confrontate con quelle di varii anni precedenti. Firenze, Stamperia Nazionale. Curcio, G. (1874): Delle persone sospette in Italia. Milano, Tipografía Editrice Lombarda. Curcio, G. (1891): Commentario teorico-pratico della legge di pubblica sicurezza approvata in testo unico e coordinata col codice penale col r. decreto 30 giugno 84 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 1889 n. 6144, n. 3 seguito da un completo repertorio alfabetico-etimologico-giuridico. Torino, Unione Tipografico-Editrice. Da Passano, M. (1984): Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844). Milano, Giuffré. Da Passano, M. (1996): Il problema dell'unificazione legislativa e l'abrogazione del codice napoletano. In: Codice per lo Regno (1819). (Rist. anast. 1996. Padova, Cedam.) Da Passano, M. (2000): Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero. Torino, Giappichelli. Darnaud, E. (1876): Vagabonds et mendiants. Etude de droit pénal. Paris, E. Leroux. Davis, J. A., (1988): Conflict and control. Law and order in Ninetenth-Century Italy. Atlantic Highlands N. J., Humanities Press International. Dawson, W. H. (1910): The vagrancy problem. The case for measures of restraint for tramps, loefers, and unemployables. London, King & Son. Del Monte, A. (1957): Itinerario del romanzo picaresco spagnolo. Firenze, Sansoni. De Rosa, G. (1895-1902): Sicurezza pubblica. In: Il digesto italiano, XXI/III-2. Torino, Unione Tipografico-Editrice. D'Orsi, A. (1972): Il potere repressivo. La polizia. Le forze dell'ordine italiano. Milano, G. Feltrinelli. Dubief, F. (1911): La question du vagabondage. Paris, Fasquelle. Dupont-Bouchat, M.-S. (1992): L'invention de la prison "moderne": les modèles nordiques (XVIe-X VIIIe siècle). In: Garnot, B. (ed.): Histoire et criminalité de l'antiquité au XXe siècle. Nouvelles approches. Dijon, EUD. Dyonet, N. (1997): La maréchaussée et la ville en France au XVIIIe siècle. In: Rousseaux, X., Lévy, R. (eds.): Le pénal dans tous ses états. Justice, Etats et société en Europe (XIIe-XXe siècles). Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint Louis. Etulian, R. W. (ed.) (1979): Jack London on the road. The tramp diary and other hobo writings. Longan, Utah State University Press. Fanfani, A. (1953): Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII. Milano, Giuffré. Ferretti, E. (1890): Commentario teorico-pratico della nuova legge di pubblica sicurezza del Regno d'Italia, con la comparazione dei codici penali, civili e militari d'Italia e dei principali Stati di Europa e con le dilucidazioni desunte dal giure romano, i commenti per ogni articolo, paragrafo per paragrafo, un sunto degli atti ufficiali, le disposizioni del diritto romano, dei codici italiani ed esteri, i principi generali di diritto. Napoli, Tipografia N. Jovene e C. Florian, E., Cavaglieri, G. (1897-1900): I vagabondi. Studio sociologico-giuridico. Torino, F.lli Bocca. 85 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Fonti (1875): Le fonti del códice penale italiano. Roma, Eredi Botta. Galizia, M. (1967): La libertà di circolazione. In: Barile, P. (ed.): La pubblica sicurezza. Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, IV-2. Vicenza, N. Pozza. Geremek, B. (1973): Il pauperismo nell'età preindustriale (secoli XIV-XVIII). In: Storia d'Italia, V-1: I documenti. Torino, G. Einaudi. Geremek, B. (1980): Inutiles au monde. Truands et misérables dans l'Europe moderne (1350-1600). Paris, Gallimard-Julliard. Geremek, B. (1988): I figli di Caino. L'immagine dei poveri e dei vagabondi nella letteratura europea dal XV al XVII secolo. Milano, Il Saggiatore. Gilmore, H. W. (1940): The beggar. Chapell Hill, University North Carolina Press. Giovine, F. (1890): Manuale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ossia precetti legali e pratici per l'ufficiale di polizia giudiziaria (sindaci, assessori municipali, ufficiali di pubblica sicurezza, ufficiali e sott'ufficiali dei carabinieri) e per l'agente di pubblica sicurezza (carabinieri, guardie di città, guardie cam-pestri, di finanza, forestali, carcerarie e daziarie) nell'esercizio delle loro funzioni, rifatto sulla vigente legislazione. Napoli, E. Pietrocola. Gomez Yebra, A. A. (1988): El niño-pícaro literario de los Siglos de Oro. Barcelona, Anthropos. Grosso, C. F. (1997): Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano fra Otto-cento e Novecento. In: Violante, L. (ed.): Storia d'Italia. Annali, 12: La crimi-nalità. Torino, G. Einaudi. Guarnieri, C. (1995): L'ordine pubblico e la giustizia penale. In: Romanelli, R. (ed.): Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi. Roma, Donzelli. Guidi, G. (1925): Sicurezza pubblica. In: Enciclopedia giuridica italiana, XV/II-2. Milano, Società Editrice Libraria. Gutton, J.-P. (1974): La société et les pauvres en Europe (XVIe-XVIIIe siècles). Paris, PUF. Isacco, V., Salvarezza, C. (1867): Commentario alla legge sulla pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 e relativo regolamento. Firenze, Fodratti. Jensen, R. B. (1991). Liberty and order. The theory and practice of Italian public security policy 1848 to the crisis of the 1890. New York, Garland. Kenrick, D. (1995): Zingari. Dall'India al Mediterraneo. La migrazione degli zingari. Roma, Anicia. Kerouac, J. (1950): The Dharma bums. London, Deutsch. Kerouac, J. (1957): On the road. New York, Virgin Press. Lascoumes, P., Poncela, P., Lenoël, P. (1989): Au nom de l'ordre. Une histoire politique du code pénal. Paris, Hachette. Laurenti, J. J. (1968): Ensayo de una bibliografía de la literatura picaresca española (años 1554-1964). Madrid, CSIC. 86 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Laurenti, J. J. (1970): Estudio sobre la novela picaresca española. Madrid, CSIC. Laurenti, J. J. (1997): Catálogo bibliográfico de la literatura picaresca (siglos XVI-XX). Suplemento. Kassel, Reichenberg. Lavori (1878): Progetto del codice penale del Regno d'Italia. Lavori della com-missione istituita con decreto del 18 maggio 1876 dal Ministro Guardasigilli (Mancini). Parte seconda. Processi verbali ed emendamenti relativi al libro se-condo del progetto (novembre-dicembre 1877). Roma, Stamperia Reale. Legge sui delitti (1808): Legge sui delitti e sulle pene (n. 143). Bullettino delle leggi, anno 1808, n. 37. Napoli, Stamperia Simoniana. (Rist. anast. 1998. In: Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808). Padova, Cedam.) Legge sulla giurisdizione (1808): Legge sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale (n. 153). Bullettino delle leggi, anno 1808, n. 41. Napoli, Stamperia Simoniana. (Rist. anast. 1998. In: Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808). Padova, Cedam.) Leggi civili (1827): Leggi civili e criminali pel Regno di Sardegna raccolte e pub-blicate per ordine di S. S. R. M. il Re Carlo Felice. Torino, Alliana. Leggi criminali (1824): Delle leggi criminali e procedura criminale. Archivio di Stato di Torino. Sala 34, guard. 26, Sardegna. Carte relative alla legislazione, cart. 3, reg. 9. Leggi e Costituzioni (1723): Leggi e Costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili e criminali ne' Stati della M. S., tanto di qua che di la de' monti e colli. Torino, Valetta. Leggi e Costituzioni (1729): Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Torino, Academia Reale. Leggi e costituzioni (1770): Leggi e costituzioni di Sua Maestà. Torino, Stamperia Reale. Le Goff, J. (1965): La civilisation de l'Occident mediéval. Paris, Artaud. Lettera (1839): Lettera di S. E. il Guarda-Sigilli di S. M. del 28 marzo 1839 a S. E. il Vice-Presidente del Consiglio di Stato. Archivio di Stato di Torino. Giuridico, sala 14-56, Codice penale e di procedura penale. Progetti e osservazioni, m. 5. Levasseur, E. (1900-012): Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789. Paris, A. Rousseau. Levasseur, E. (1903-042): Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France de 1789 à 1870. Paris, A. Rousseau. Locré, J.-G. (1827-32): La législation civile, commerciale et pénale de la France. Paris, Treuttel et Wurtz. London, J. (1907): The Road. New York, The Macmillan Co. Loretelli, R. (1984): Da picaro a picaro. Le trasformazioni di un genere letterario dalla Spagna all'Inghilterra. Roma, Bulzoni. 87 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Loretelli, R. (1993): Storie di vagabondi. Dai libri del picaro ai romanzi del Set-tecento. Torino, Eurelle. Lorgnier, J. (1995-96): Un officier de robe courte entre justice et injustice: le prévôt des maréchaux. Histoire de la Justice, 8-9. Paris, AFHJ. Lucchini, L. (1881a): Gli istituti di polizia preventiva. In: Atti del secondo con-gresso giuridico italiano internazionale tenuto in Torino l'anno 1880. Torino, Eredi Botta. Lucchini, L. (1881b): Sull'ammonizione e il domicilio coatto secondo la vigente legislazione italiana. Studi statistici e critici. Annali di statistica, s. 2a, XXV. Roma, Eredi Botta. Lucchini, L. (1883): La riforma della legge di pubblica sicurezza. Rivista penale, XVIII. Firenze, Le Monnier. Lucchini (1895): Ammonizione. In: Il digesto italiano, III/I. Torino, Unione Tipo-grafico-Editrice. Maravall, J. A. (1986): La literatura picaresca desde la historia social (siglos XVI y XVII). Madrid, Taurus. Marie, A. A., Meunier, R. (1908): Les vagabonds. Paris, Giard et Brière. Marro, A. (1887): I caratteri dei delinquenti. Studio antropologico-sociologico. Torino, Bocca. Martone, L. (1996): La difesa dell'ordine. Il dibattito parlamentare del 1888 sulla legge di pubblica sicurezza. In: Martone, L. (ed.): Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento. Napoli, Istituto Universitario Orientale. Massidda, G. (1913): Discoli e vagabondi in Sardegna. Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della R. Université di Cagliari, V. Cagliari, G. Dessî. Mele, F. (2002): Un codice unico per un'Italia nuova. Il progetto di codice penale di Pasquale Stanislao Mancini. Roma, Carocci. Meneghetti Casarin, F. (1984): I vagabondi. La società e lo Stato nella Repubblica veneta alla fine del '700. Roma, Jouvence. Mereu, I. (1975): Cenni storici sulle misure di prevenzione nell'Italia "liberale" (1852-1894). In: Centro nazionale di difesa e prevenzione sociale. Convegni di studio "E. De Nicola". Problemi attuali di diritto e procedura penale. Le misure di prevenzione. Atti del convegno. Milano, Giuffré. Minuta seconda (1839): Progetto di codice penale. Minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti. Archivio di Stato di Torino. Giuridico, sala 14-56, Codice penale e di procedura penale. Progetti e osser-vazioni, m. 5. Moccia, S. (1993): Ideologie e diritto nel sistema sanzionatorio del codice Zanardelli. In: Vinciguerra, S. (ed.): Diritto penale dell'Ottocento. I codici pre-unitari e il codice Zanardelli. Padova, Cedam. 88 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Molho, M. (1968): Romans picaresques espagnols. Paris, Gallimard. Molho, M. (1972): Introducción al pensamiento picaresco. Madrid, Anaya. Monkonnen, E. H. (ed.) (1984): Walking to work. Tramps in America. 1790-1935. Lincoln, University of Nebraska Press. Narciso, L. (1990): La maschera e il pregiudizio. Storia degli zingari. Roma, Me-lusina. Neppi Modona, G., Violante, L. (1978): Poteri dello Stato e sistema penale. Torino, Tirrenia. Neppi Modona, G. (1985): Il codice penale italiano del 1889. In: Levra, U. (ed.): La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento. Milano, Electa. Nuvolone, P. (1985): Giuseppe Zanardelli e il codice penale del 1889. In: Chiarini, R. (ed.): Giuseppe Zanardelli. Milano, F. Angeli Observations des Tribunaux criminels (an XIII): Observations des Tribunaux criminels sur le projet de Code criminel. Paris, Imprimérie Imperiale. Observations des Tribunaux d'appel (an XIII): Observations des Tribunaux d'appel sur le projet de Code criminel. Paris, Imprimérie Imperiale. Osservazioni (1825): Osservazioni alle leggi criminali e procedura criminale di Sar-degna. Archivio di Stato di Torino. Sala 34, guard. 26, Sardegna. Carte relative alla legislazione, cart. 3, reg. 7. Osservazioni (1833): Osservazioni del Senato di Genova sul progetto di Codice penale; Id. du Senat de Nice; Id. del Senato di Piemonte; Id. du Senat de Savoie; Id. della Regia Camera de' Conti. Archivio di Stato di Torino. Giuridico, sala 1456, Codice penale e di procedura penale. Progetti e osservazioni, m. 1. Osservazioni (1877): Progetto del Codice penale del Regno d'Italia. Osservazioni e proposte di emendamenti delle sottocommissioni nelle quali fu divisa la Commis-sione governativa istituita dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei culti (Mancini) sul secondo libro del progetto. Roma, Stamperia Reale. Parere (1826): Parere del Supremo Consiglio sulla collezione delle leggi civili e criminali della Sardegna e delle relative procedure. Archivio di Stato di Torino. Sala 34, guard. 26, Sardegna. Carte relative alla legislazione, cart. 3, reg. 10. Parker, A. A. (1967): Literature and the delinquent. The picaresque novel in Spain and Europe. 1599-1753. Edinburgh, Edinburgh University Press. Paulian, L. (1893): Paris qui mendie. Mal et remède. Paris, P. Ollendorff. Paultre, C. (1906): De la répression du vagabondage et de la mendicité en France sous l'Ancien régime. Paris, Larose-Sirey. Perroni, L. (1910). La legge di pubblica sicurezza. In: Pessina, E. (ed.): Enciclopedia del diritto penale, XIII. Milano, Società Editrice Libraria. Petrini, D. (1996): La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum. Napoli, Jovene. 89 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Petrini, D. (1997): Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emar-ginazione. In: Violante, L. (ed.): Storia d'Italia. Annali, 12: La criminalité. Torino, G. Einaudi. Piasenza, P. (1983): Polizia e mendicità a Parigi tra Sei e Settecento. Torino, Tirrenia. Picaresque (1976): Picaresque espagnole. Montpellier, Centre d'études sociocriti-ques. Picaresque (1978): Picaresque européenne. Montpellier, Centre d'études sociocriti-ques. Predari, F. (1841): Origine e vicende degli zingari. Milano, P. Lampato. (Rist. anast. 1997. Bologna, Forni.) Processi (1839): Processi verbali del Consiglio di Stato. Esame del progetto di Codice penale. Archivio di Stato di Torino. Giuridico, sala 14-56, Codice penale e di procedura penale. Progetti e osservazioni, m. 5. Progetto (1833): [Progetto di codice penale]. Biblioteca Reale di Torino. Manoscritti di storia patria, ms. 1036, II. Progetto (1870): Il progetto del Codice penale pel Regno d'Italia coi lavori preparatorj per la sua compilazione raccolti ed ordinati sui documenti ufficiali. Firenze, Stamperia Reale. Progetto [1873]: Progetto del Codice penale pel Regno d'Italia lasciato nel Ministero dal Commendatore G. De Falco Ministro di Gazia e Giustizia. S. n. t. Progetto (1874): Progetto del nuovo Codice penale per il Regno d'Italia presentato al Senato il 24 febbraio 1874 da O. Vigliani, Ministro di Grazia e Giustizia, preceduto dalla relazione del Ministro. Testo Ufficiale. Milano, F.lli Treves. Progetto (1883a): Relazione e progetto lasciato in corso di studio dal Ministro Zanardelli. In: Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Documenti. Legisl. XV, sess. unica, n. 150 A. Allegati al progetto del Codice penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Savelli) nella tornata del 26 novembre 1883. Roma, Stamperia Reale D. Ri-pamonti. Progetto (1883b): Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Documenti. Legisl. XV, sess. unica, n. 150. Progetto del Codice penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Savelli) nella tornata del 26 novembre 1883. Roma, Stamperia Reale D. Ripamonti. Progetto (1886): Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Documenti. Legisl. XVI, sess. 1a, n. 74. Progetto del Codice penale del Regno d'Italia (Libro primo) presentato dal Ministro di grazia e Giustizia (Tajani). Seduta del 23 novembre 1886. Roma, Stamperia Reale D. Ripamonti. Projet (1802): Projet de code criminel, correctionnel et de police, présenté par la commission nommée par le Gouvernement. Paris, Imprimerie de la République. 90 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Puca, A. (1890): Commentario alla legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889. Napoli, E. Pietrocola. Ranelletti, O. (1908): La polizia di sicurezza. In: Orlando, V. E. (ed.): Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, IV-1. Milano, Società editrice Libraria. Rebora, M. (1915): Oziosi e vagabondi. In: Enciclopedia giuridica italiana, XII/II. Milano, Società Editrice Libraria. Recueil [1791]: Recueil des dispositions du code des délits et des peines et des lois sur la police rurale et municipale. S. n. t. Regolamento (1832): Regolamento sui delitti e sulle pene. S. n. t. (Rist. anast. 2000. In: I regolamenti di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832). Padova, Cedam.) Regolamento (1853): Regolamento di polizia punitiva pel Granducato di Toscana. Firenze, Stamperia Granducale. (Rist. anast. 1995. In: Codice penale pel Granducato di Toscana (1853). Padova, Cedam.) Regolamento (1854): Regolamento di polizia per gli Stati estensi. Modena, Tipografia della Regia-Ducal Camera. Relazione (1887): Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Documenti. Legisl. XVI, sess. 2a, n. 28. Progetto del Codice penale del Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli). Seduta del 22 novembre 1887. I, Relazione ministeriale (Libro I). II, Relazione ministeriale (Libri secondo e terzo). Roma, Stamperia Reale D. Ripamonti. Rey Hazas, A. (1990): La novela picaresca. Madrid, Anaya. Ribton-Turner, Ch. J. (1887): A history of vagrants and vagrancy and beggars and begging. London, Chapman and Hall. (Rist. anast. 1972. Montclair, Patterson Smith.) Ricapito, J. V. (1980): Bibliografía razonada y anotada de las obras maestras de la picaresca española. Madrid, Castalia. Rico, F. (2000): La novela picaresca y el punto de vista. Barcelona, Seix Barral. Risposte (1833): Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti sul progetto di Codice penale. Archivio di Stato di Torino. Giuridico, sala 14-56, Codice penale e di procedura penale. Pro-getti e osservazioni, m. 1. Rivière, L. (1902): Mendiants et vagabonds. Paris, V. Decoffre. Royer, J.-P. (1995): Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République. Paris, PUF. Sbriccoli, M. (1990): La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita. In: Schiavone, A. (ed.): Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica. Roma - Bari, Laterza. 91 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Mario DA PASSANO: IL VAGABONDAGGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, 51-92 Sbriccoli, M. (1998): Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990). In: Violante, L., Minervini, L. (eds.): Storia d'Italia. Annali, 14: Legge Diritto Giustizia. Torino, G. Einaudi. Schur, E. M. (1965): Crimes without victims. Deviant behavior and public policy. Abortion, homosexuality, drug addition. Englewood Cliffs N. J., Prentice-Hall. Schur, E. M., Bedau, H. A. (1974): Victimless crimes. Two sides of a controversy. Englewood Cliffs N. J., Prentice-Hall. Starke, B. (1931): Touch and go. The Story of a Girl's Escape. London, J. Cape. Statistica (1883): Statistica giudiziaria degli affari penali per l'anno 1880 confrontata con quelle degli anni precedenti. Roma, Sinimberghi. Statistica (1884-91): Statistica giudiziaria penale per l'anno 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889. Roma, Botta, Bertero, Civelli. Tartaglione, T. (1890): La Legge di pubblica sicurezza esposta con annotazioni, richiami e confronti. Grosseto, Tipografia F. Perozzo. Thompson, B. (1937): Sister of the road. The autobiography of Box-Car Bertha as told Dr. Ben L. Reitman [Ben Lewis]. New York, The Macauley Co. Vaux de Foletier, F. de (1970): Mille ans d'histoire des tsiganes. Paris, P. Fayard. Vexliard, A. (1956): Introduction à la sociologie du vagabondage. Paris, M. Rivière. Viaggio, G. (1997): Storia degli zingari in Italia. Roma, Anicia. Il viaggio (1992): Il viaggio e la sosta. Storia e geografia della marginalità zingara. Padova, Cluep. Wiernicki, K. (1997): Nomadi per forza. Storia degli zingari. Milano, Rusconi. Vigié, M. (1985): Les galériens du Roi. Paris, Fayard. Vilar, P. (1979): Le picarisme espagnol: de l'interférence des marginalités à leur sublimation esthétique. In : Les marginaux et les exclus dans l'histoire. Paris, UGE. Woolf, S. J. (1986): The Poor in Western Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. London - New York, Methuen. Woolf, S. J. (1988): Porca miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna. Roma -Bari, Laterza. Zysberg, A. (1987): Les galériens. Vie et destin de 60.000 forçats sur les galères de France, 1680 - 1748. Paris, Seuil. 92