L' ASS0C1AZI0NE per un anno anticipati f. 4. III. ANNO. Sabato 27 Maggio 1848. M ao-3i. Sul Regolamento per la composizione del Consiglio Municipale di Trieste. V Osservatore Triestino del 20 maggio nella sua parte ufficiale ci reca il Regolamento per la composizione del Consiglio Municipale, opera della Commissione provvi-soria, del quale si stava in aspettazione grandissima per ragioni che ognuno ha sentite e conosciute.' La pubblicazione di esso Regolamento mediante la slampa ebbe certamente in mira di provocare la voce di altri che non quelli chiamati a compilarlo; noi crediamo di soddisfare a debito di cittadino, se manifestiamo qua-Iunquesiasi il nostro pensiero, che questo almeno mostrera come le cose pubbliche di Trieste non ci sono straniere 1 per patrio amore e per civico munere. E prima diremo come il preesistente Regolamento e la preesistente Municipalita andassero sciolti; e questo pure lo riteniamo debito (che altra volta sod-disferemo appieno), imperciocche le circostanze sotto le quah nacque la Commissione valgono a spiegare, a quanto ci pare, il procedere di lei. " Fino al 1809 Trieste godette il governo di se me-desima, con rango e poteri di Stalo o, come si diceva, di Provincia. Venuta in potere di Napoleone, cesso la condizione di Stato, duro quella di Comune; rientrata in sovranita deli'Austria neI18I3 non ebbe esercizio ne di ! Slato, ne di Comune, ma fu data in amministrazione a Magistratura, la quale pensava di tenereisuoj poteri dal , principe, perche non nominata dal popolo. Fu ofTerla in vero a Trieste la Costituzione del Regno Lombardo-Ve-neto; ma quelli che furono chiamati a dire il loro pen-samento, opinarono che non dovesse accettarsi, perche avrebbe tolto a Trieste la condizione di Slato, per fon-derlo quale Comune nella Provincia del Litorale in allora composta; e quella Costituzione non venne data, ne dati ordinamenti di Comune — la condizione di Trieste fu piu umiliante di quella di altro Comune rustico il quale li aveva. Nel 1831 vennero dati al Comune dodici Deputati, scelti dal Governo provinciale, nei quali fu la rappresentanza del Comune, ma erano di nome perche non formavano collegio ne avevano voto, erano persone delle quali potevasi, occorrendo, fare uso per poggiare suile loro spalle quell' odiosita che ad altri spettava • odiosita I che potevasi tanto piu facilmente rovesciare, q'uanto che i il popolo ignorava del tutto chi e come lo amministrasse, tanto era il silenzio, tanto aperta era la via alla facile' . maldicenza, la quale poi non era di impedimento a buoni alfari per quelli che avevano destrezza e volonta. Nel 1'838 1' imperatore Ferdinando con legge spe-ciale creava il Municipio di Trieste con potere di pren-dere ingerenza nell' amministrazione, ed in ogni cosa che interessasse il pubblico benessere; con potere di ri-volgersi direttamente al Principe, sorpassando interamente i dicasteri provinciali ed aulici frappostivi. La creazione della Municipalita mediante legge specialissiina per Trieste (che con cio veniva a fare cosa separata dalla Provincia del Litorale), 1' attribuire al Municipio poteri che riguardano ogni ramo di pubblico benessere, e non limi-tarlo come e dei Comuni alla sola amministrazione deli' e-conomia; il concedere un immediato contatto tra Principe e Municipio, il concedere che il Municipio avesse proprio Preside scelto dal Consiglio medesimo, mostrano come il Principe, il quale fra i suoi tiloli portava al-tresi quello di Signore di Trieste, considerasse Trieste beri pni che semplice Comune, e lo conoscesse per ben divjrso dai Comuni del Litorale, che sono frazioni di provincia, anzi che provincie da se. Con quanta dile-zione fosse veduta questa Municipalita da quelli che erano abituati alle dolcezze del comandare, come accogliessero gli onesti e miti desideri che la legge sovrana fosse mandata ad effetto nello spirito altrettanto come nelle parole, non occorre il dirlo, e noi non assumeremmo questo incarico, perche ben maggiore Iiberta venne data di quello che il Municipio volesse, ne detraremo a chi non ha piu potere. Moti romorosi scoppiarono anche in Trieste nella notte del 16 maržo, un rovesciamento deli' esistente che si vociferava malgradito al popolo, era assai facile, e sembrava volerlosi; in quel primo bollore il Consiglio avrebbe ben potuto dimettersi, per la difficolta della po-sizione che non avrebbe temuta; ma invece ha sentito che la Municipalita era fatta libera dagli inceppi della buro-crazia fosse bassa, fosse media, fosse alta, e corpo com-pleto come era radunossi da se, senza attendere chia- ■ mala del proprio ministero, e delibero unanimamente di non mancare alla sua missione, di attendere con fermezza gli avvenimenti qualunque. Questo proponimento venne anminciato in persona da tutto intero il Collegio nel di 18 maržo a quegli che fra noi rappresenta la persona deli' Imperatore la quale animo il Consiglio a perseverare nel proposito fino a che la legge provvedesse altrimenti. Nel di 20 maržo, dieciotto Consiglieri avevano in-dividualmente data la loro dimissione; e preso da cio argomento che le persone componenti il Consiglio fos- sero malgradite; il Preside del Consiglio Municipale chiese j al Preside del Magistrato che fosse provveduto alla con-vocazione di altro Consiglio. Corse voce che il Preside del Consiglio avesse esso pure dala rinuncia; ma cio fu equivoco, perche desso non rinuncid ne per iscritto, ne a voce, modo questo ultimo che non sarebbe stato am-missibile; altro egli non ebbe a chiedere che la convo-cazione di altro Consiglio, e da cio che ebbe ad avere in risposta non altro poteva attendersi che la convoca-zione di altro Consiglio. II di seguente un Editto del Magistrato Civico an-nunciava lo scioglimento del Consiglio Municipale, e ne adduceva per motivo la rinuncia di un numero tale di membri per cui la convocazione si riteneva impossi-bile. Piu tardi, voci di quei medesimi che volevano tolto il Consiglio, ne davano colpa a quelli che avevano ri-nunciato di piu appartenervi, ed al primo udire queste incolpazioni molti prestavano fede; ma udimmo da altri e non soprafatti dal torrente dei parlari, dirsi che la rinuncia individuale non era nš rinuncia, ne scioglimento del corpo; che il corpo aveva deliberato di obbedire alla legge, dando prova col fatto deli' amore che portava a liberta, e deli' abborrimento ad ogni licenza, e di prestare 1'officio suo; fu notato che il motivo addotto di non po-terlo convocare sembrava apparente, a meno che non si giu-dicassero i rinunciatori come persone che assunto un carico avrebbero mancato al debito che impongono P onesta e la ljgge di attendere il rimpiazzo,. o si giudicasse si pue-rile 1' officio che bastasse il dire — non voglio piu giuo-care per cessare ogni azione. Non giunse a nostra no-tizia che la rinunzia fosse stata accettata e che i membri del Consiglio fossero stati esonerati dal carico loro im-posto; nemmeno il Preside del Consiglio fu avvertito che il corpo cessava e col corpo le funzioni di quello. Non e il Consiglio che sciolse la Municipalita, non i la sciolsero quelli che ehiesero di essere sollevati, non i la sciolsero quelli che non rinunciarono; 1' istitu?ione municipale fu levata dal Magistrato Civico, il quale in cio fare calcolava, come lo disse nell' Editlo, sul leale e concorde appoggio dei Cittadini. II togliere 1' istituzione, il privare di ogni rappresentanza il Municipio di Trieste, 1' affidarne i destini ad una Commissione temporanea, fu cosa che non sembra con-sentanea alla legge, ne conveniente, perche cio fu una degradazione di dignita e rango, certamente non meri-tata ne dal popolo che fu sempre obbediente alle leggi, fedele al Principe; non meritata dali' istituzione, la quale seppe combinare 1' amore delle liberta municipali colla fedelta al Principe. Ai comuni si toglie il governo di loro medesimi allorquando se ne rendono indegni per ribellione o per tumulto; si toglie la rappresentanza allorquando cessano di essere corpo sociale per divenire assembramento ac-cidentale di bipedi sopra terreno segnato da confini. Fu inconveniente perche in nessun tempo ebbe Trieste tanto bisogno di rappresentanza quanto nei due mesi decorsi, nei quali era necessario di far valere la propria condizione ed in Germania ed in Austria, e guarentire la propria esistenza. II Magistralo Civico, il quale per la cessazione della Municipalita andava a ricuperare quei poteri che ebbe quando fu Ievato il Comune, disse di voler ricomporre la Municipalita coll' assistenza di Commissari, il numero dei quali fu fissato a dieciotto (di venti aggiungeudovi un Assessore ed il Preside). Ouesto numero di venti non suona nuovo per noi: se la memoria non ci tradisce, era questo il numero al quale si desiderava ridotto il Consiglio Municipale; la liberla avrebbe fatto cio che non pot£ fare ii desiderio di autocrazia che mal comportava 1' istituzione municipale ne presso di se, ne sopra di se, ne sotto di se con esercizio qualsiasi di poteri. In questa Commissione, che non possiamo riguardare se non per cosa di fatto, non per diritto dettato dalla legge, mantenuta integra per volonta deli' imperante, e per nessuna dimostrazione contraria di popolo; in questa Commissione presero sede persone alle quali la legge interdiva di prendere parte al governo del Comune di Trieste; ne il Magistrato, ne la Commissione, ne i membri potevano assumere tanto potere da derogare al potere della legge, da togliere i motivi pei quali la legge diede 1' inierdetto; se di fatto cio avvenne, potrebbe supporsi che vi fosse una causa, la quale si sarebbe fatta poi conoscere negli effetti. Nessuna mossa fece la Commissione per fare si che la condizione politica di Trieste venisse liberata da quelle nubi che 1' avvolgevano, e che furono onninarnente tolte dalla Costituzione, almeno non e noto che siasi fatto mossa alcuna. Due leggi si videro finora, 1' Atto costi-tuzionale, il quale mentre assicura 1' esistenza dei singoli Stati, equivoca per Trieste la legge elettorale, la quale considera Trieste come seinplice Comune del Litorale, equivoci quesli che scusati per lunga abitudine dei di-casteri, conveniva fossero chiariti al Ministero, e cio sarebbe stato suffioiente, quand' anche si avesse creduto di non importunare 1' Imperatore. Pei Triestini era di grave momento il conservare la condizione di Stato, perche vi sono uniti diritti ai quali se fosse necessita di rinunziare per novelle combinazioni, noi si doveva fare che di nostro consenso e per motivi preponderanti. Un tentativo doveva farsi almeno per venerazione agli avi nostri, per riguardo ai nostri posteri che ci giudicheran-no. La condizione di Stato dura da mille anni, concessa da un re ai vescovi, fu acquistata legittimamente dal Comune, fu mantenuta colle guerre, colle paci, • colle alleanze, colla dedizione; fu comprovata da moneta propria, confermata nelle controversie da sentenze di imperatori, riconosciuta dai principi cominciando da Leopoldo il lo-devole fino a Francesco I, insignita di segni e di onori-ficenze da Maria Teresa e da Francesco I. E quella condizione di Stato che i Triestini confessarono con fedelta di cinque secoli, per la quale fu data testimonianza col sangue degli avi nostri, con quello dei nostri padri nelle guerre del 1797, del 1805, del 1809, del 1813; quella condizione di che i Triestini vanno alteri. Lo straniero ci derida pure; se lo fa per ignoranza delle cose nostre, e a scusarsi; se per dispregio, Iddio lo confonda, e ris— parmi altrettanto ai suoi sentimenti patriottici, se ha una patria, anzi che un luogo di origine o di nascita. La Commissione provvisoria di Trieste (nella quale noi comprendiamo i'Assessore ed il Preside) preparo un progetto di regolainento per la composizione del Consiglio Municipale, pronunciando che la legge attuale do- vera esserne la base. Prima di passare ad esame il progetto ci permelteremo due quesiti; I'uno se la Commissione pensi di essere legislatrice, P altro cosa voglia fare di questa Trieste, se una vicinia, se un comune, se una provincia-stato. Se dessa pensa di essere legislatrice e propriamente per P atto che sarebbe organico del Comune, ricorderemo a lei che a cio occorre legiltima rappresentanza del popolo di Trieste, ed occorre il Principe; e che un atto passato fra Commissione e Governo non sarebbe certamente una Costituzione di qualunque categoria ella si voglia. E se dessa intende di fare da legislatrice, conviene che abbia poteri, e questi essa non li ha che per ristabilire la Municipalita, cioe per richiamare in vita Pistituzione data da Ferdinando I, la quale venne tolta dal Magistrato che non ne aveva i poteri dal Principe, e non ebbe dittatura dal popolo. La delicatezza del Magistrato Civico non consenli che esso cangiasse da se la legge, e mentre desso dichiaro di concentrare in se i poteri del Comune togliendo la Municipalita, e di voler essere assistito nell' esercizio da una Commissione, que-sta Commissione non puo assumere quel potere che non ebbe mai il Magistrato, il quale sebbene si dica Civico in qualche atto, ambi di essere I. R., e dice cosi di se medesimo nel maggior numero degli atti. E quand'anche la Commissione fosse legislatrice dovrebbe usare dei suoi poteri nei modi che si convengono a legislatore, cioe completando o rifacendo tutto lo statuto, anzi che la-sciando la legge vecchia integra, e facendone nuova che dovrebbe valere contemporaneamente la quale non indica ove sia derogato ali' antica, ne quanto deli' antica ri-manga in vigore. Era piuttosto da attendersi che la vecchia legge venisse presa ad esame supplita e modificata in quelle parti che P ordine nuovo di cose richiede, tradotta dal tedesco piu fedelmente di quel!o che lo e, e tolte quelle dubbieta che si presentarono. I lavori del vecchio Consiglio avrebbero fornito assai materiali per quanto ci e noto, non in vero graditi in allora a tutti e percio senza elfetto, pure lavori che almeno erano sinceri. Se la Commissione voleva fare da legislatrice, avrebbe potuto se-guire il sistema dei procedimenti liberali, dare i dibatti-menti e le motivazioni della legge, perche si sappia se prevalse 1'influenza alla ragione; la stessa vecchia buro-crazia voleva dati i motivi. Cosa voglia la Commissione che non sia, e abba-stanza chiaro. II regolamento da lei fatto dovrebbe valere lino a che emanera legge generale sui Municipi. In tutto 1' impero tra i vari Stati vi sono piu Regni, piu Duchee, piu Contee, ma un solo Municipio che abbia rango di Stato, questo e Trieste; per regolare questo come nel passato vi fu una legge speciale, cosi sara anche in futuro: le leggi generali riguarderanno i Municipi che sono frazioni di Stati. Dal che ne viene che oggidi non si pensi nemmeno a condizioni di Provincia o di Stato, ma di semplice Comune, frazione di altra Provincia. Imperciocche sembra pensarsi che Trieste accettera quell' ordinamento che verra applicato a Muggia od a Duino, e con subor-dinazione ad una Municipalita distrettuale, indi a Municipalita circolare, indi a Parlamento provinciale; condizione assai peggiore del passato, quando il Comune con propria rappresentanza non dipendeva dal Magistrato, non aveva Cireolo che le stesse sopra, e desiderava che il Governo esercitasse meno potere. II togliere la condizione di Provincia sara del Parlamento, sara effetto di necessita, ma non ista ne del potere della Commissione, la cui missione e di sostenere le ragioni di Trieste, non di rinunziarle, qualunque sia il motivo che la induca, e che per esser tacruto, e ignoto. Spiace di non sapere quale opinione abbiano avuto i Triestini che siedono nella Commissione in argomento che si davvicino tocca il Comune di Trieste, e quali motivi li abbiano indotti a preferire uno stato di cose che sarebbe tanto inferiore a quello che era; e legittimamente e tuttora. Cosa voglia fare di Trieste la Commissione sembra tralucere abbastanza; imperciocche non volendola Pro-vincia-Stato, non resta che porla in condizione di Vicinia, od in quella di Comune. Ed a quei pochi dei nostri lettori che non hanno pošto mente a siffatte condizioni, diremo come Vicinia sia il provvedere agli interessi materiali che nascono dal vivere che fanno gli uomini 1' uno vicino P altro, senza vincolo alcuno che li unisca in societa, 1' avere la strada, P avere il pozzo, P avere il cimitero; a costituire Vicinia basta la qualita d'uomo, ma appunto perche non forma societa, non ha consigli, non ha magistrature proprie, non ha interessi di ordine superiore ne di civilta. Comune semplice, e gia famiglia unita da patto, che ha propria sostanza comune, che ha amministrazione di se medesima, mediante consigli, me-diante magistrature; che ha propri interessi di civilta, che ha cura di provvedere al benessere materiale e morale della famiglia. L' estensione del governo di quosti interessi e fissata dalla legge secondo le condizioni delle famiglie, imperciocche gli interessi deli'impero vengono fissati ed a questi provvede il Parlamento imperiale; gli interessi di Stato sono fissati pure dalla legge ed a que-sti provvederanno gli Stati o Parlamenti provinciali; l'e-stensione degli interessi di Cireolo, di Distretto, di Comune verra pure fissata con subordinazione degli uni agli altri secondo rango determinato. Trieste non ha o non dovrebbe avere fra se e P impero altro legame sociale; non ha o non dovrebbe avere fra la rappresentanza di se ed il Parlamento imperiale altro corpo in-termedio perche concentra in se gli interessi di Comune, di Distretto, di Cireolo e di Provincia. Ora e della liberta che queste famiglie nei vari loro ranghi si com-pongano e governino se medesime. La grande famiglia deli' impero che abbraccia tutte le altre secondarie, non si forma che per vincolo comune di cittadinanza deli' impero e si regola cojla Costituzione; nessuno deli' impero puo partecipare alla famiglia ed al reggimento se non e cittadino austriaco. Per le famiglie provinciali, per le cir-colari, per le distrettuali, per le comunali, oltre la condizione di cittadino austriaco e indispensabile quella di membro della famiglia provinciale, o comunale. Per le Vicinie non occorrono siffatte condizioni. La Commissione coll' ammettere i non austriaci al sommo dei benetizi, alla partecipazione del reggimento, toglie a Trieste la condizione di Comune per ridurla a condizione di semplice Vicinia; con che viene agito non solo contro le parole della Costituzione, ma contro lo spirito, dacche la Magistratura sola concentrerebbe in sč il potere, cosa che lo stesso Imperatore non volle per se. Non crediaino che la Commissione abbia mandato di to-gliere la legge che non ammette i forestieri al Consiglio di Trieste, ne mandato di togliere o sospendere lino a novella legge la Costituzione che assicura ai cittadini austriaci il potere di prendere essi soli parte al Governo; che garantisce la nazionalita perfino nelle singole provincie, che garantisce 1' amministrazione stessa in mano di nazionali, nell' interno stesso, non volendo che quelli di una stirpe di popolo vadano a governare una stirpe diversa dalla loro. Ci proponiamo di assistere al giura-mento per 1' osservanza esatta della Costituzione che pre-stera la Magistratura di Trieste, ed il Consiglio di forestieri; siamo curiosi di vedere come gli esteri pronuncie-ranno — Giuro fedelta aW Imperatore, obbedienza alte Costituzioni ed alle leggi, o quale altra forinola che verra adottata. La Commissione Municipale non puo privare i cittadini austriaci, i cittadini di Trieste, di quei diritti che loro esclusivamente competono per darli . a forestieri; contro questi provvedimenti e vigente la garanzia che 1'Imperatore ha data, e confidiamo che il Governo sapra mantenerla. La liberta fece fra noi ben pochi progressi, se per goderla si deve ricorrere al Governo deli' Imperatore, il di cui pronunciamento sara cer-tamente conforme a legge naturale, a legge positiva a Costituzione deli' Impero. Ne di questa diminuzione dei diritti di cittadini austriaci e di cittadini di Trieste sapremmo vedere ra-gione alcuna che fosse plausibile. Dalla proclamazione del portofranco fino ali' anno 1816 gli esteri che venivano a Trieste, se si tenevano in condizione di fieranti, rima-nevano forestieri; se aprivano scrittoio o magazzino, di-venivano austriaci triestini dopo cinque anni di domici-lio sposando donna triestina, altrimenti dopo dieci anni, e 1' emporio nacque e crebbe senza ostacolo alcuno da questa parte. Fu appena nel 1816 che si volle eccezione a questa regola, dichiarando che il domicilio per lungo che sia, non da cittadinanza, e questa eccezione non venne gia chiesta dagli Austriaci. Ora non compren-diamo come quelli che vollero assicurarsi contro il peri-colo di divenire austriaci, possano oggi volersi ammet-tere ali' esercizio dei diritti di cittadini austriaci, quando ne ricusano il nome ed i carichi; ne verrebbe cosi che 1' essere Triestino, sarebbe titolo da essere posposlo a quelli di altre provincie, adonta della Costituzione; e 1' essere Austriaco sarebbe titolo a non fruire i diritti cittadini. Ne possiamo comprendere come in Trieste si rimanga cittadino estero quando si ha perduta la cittadinanza nativa per lunga assenza; ne possiamo comprendere come si ricusi di farsi austriaco, mentre e libero di rinunciarvi, ed e garantito contro ogni impedimento. Ad ogni modo per cangiare questa legge che esclude gli esteri da ogni partecipazione alla rappresentanza del Comune, occorrono due cose, motivo di derogazione ed autorita. Quanto al motivo la Commissione disse di ve-derlo in cio, che avendo il domicilio di dieci anni, e presunzione che vi abbiano interessi materiali. Cio sarebbe ottima ragione se Trieste dovesse essere ridot-ta a semplice vicinia, e la rappresentanza incaricata soltanto di provvedere agli interessi materiali; ma vi sono in Trieste interessi di categoria ben piu alta e nobile, dalla quale ne provengono vantaggi morali e finanziari, ai quali non si potrebbe rinunziare senza grave pregiu-dizio; e lasciando il governo di questi interessi alla sola magistratura, o ad autorita senza intervento del popolo, la burocrazia sarebbe non solo mantenuta in vita, ma perpetuata; e quella partecipazione al governo che la Costituzione accorda al popolo, per 1'Impero tutto, come per le provincie e pei Comuni, cesserebbe per Trieste senza demerito alcuno. E se cosi fosse si potrebbe scri-vere sui palazzo del Comune a lettere cubitali — Gli abitanti di Trieste non sono Cittadini. — Questa degradazione non puo venire suggerita da una Commissione il cui mandato fu di ricostruire la Municipalita, non quello di distruggerla, ne di limitarla agli interessi materiali soltanto; di rimettere in esecuzione la legge, non di cangiarla; la degradazione non puo pro-nunciarsi ne dal Governo, ne dal Ministro, ma dal Le-gislatore soltanto; il Legislatore dovra giudicare, e prima di farlo dovra valutare quali motivi persuadano di sottrarre Trieste alla Costituzione deli' Impero. Trieste e una frazione deli' Impero; come per essere rappresen-tante deli' Impero si deve essere Austriaco, altreltanto si deve essere per rappresentare la frazione. Nessuno supponga che noi abbiamo in avversione chi non e austriaco: noi medesimi abbiamo sempre pen-sato che la cittadinanza triestina possa essere conferita per gli onori e pei vantaggi a forestieri distinti per virtu, per ingegno, per amore a questa terra, e ne conosciaino ed estimiamo moltissimi; ma nella causa di liberta pubblica 1'amore di questa e innanzi tutto; pero abbiamo de-siderio di vedere gli esteri che vivono fra noi. profes-sarsi austriaci e triestini almeno fino a che stanno fra noi. Abbiamo detto anche troppo degli effetti che ver-rebbero dal nuovo Statuto; direino qualcosa delle altre dispositive, e prima del numero dei componenti il Consiglio fissato a 48. Ci pare in questo numero di voler evitato il numero quaranta, quasi questa voce suonasse malgradita al Comune, ma non e evitata entrandoci pure il quaranta. Noi siamo del resto convinti che il popolo ben poco seppe di questo Consiglio, il quale venne piuttosto in ug-gia a chi teneva per la burocrazia, od a chi aveva in cuore — alzatevi perche mi ponga a sedere in vostra vece — esprimendo questo pensiero con altre parole. Ne sapremmo vedere motivo perche si abbia a biasimare il Consiglio se tanto si adopero perche le carte mercantili andassero esenti da bollo, che la imposizione sulle čase venisse ridotta alla meta per dieci anni (ed avrebbe forse ottenuto per tempo piu lungo senza 1' arco improvvisato del molo di s. Carlo, e senza la riconoscenza manifestata per non avere termine piu lungo), che la reluizione del dazio consumo non venisse alzata, che il militare pa-gasse affitto per le casarme, che i crediti deli' Erario fossero al punto di fissarsi, che si avesse Ginnasio, che si aumentassero le Scuole in moltissimi rami, che si for-massero Monte di Pieta, Cassa di Risparmio, Cassa di Sconto, che 1' Ospitale venisse riconosciuto istituzione Municipale non soltanto per le spese, che si formassero parocchie, che si facesse acquisto del terreno per due chiese, che il reggimento pubblico fosse piu liberale, che assai cose e bellissime si progettassero, le quali se rion giunsero a maturita non fu per colpa del Consiglio. Oggi che tutto e aderito, facile e il reggere ed il go-vernare. II Resoconto deli' anno decorso del quale par-lamhio nel precedente numero mostra come il Consiglio passasse alla Commissione Municipale, liquidi e sufficienti i redditi anche a sopportare le scosse dei tempi. Si fa colpa al Consiglio che avessero garantito qualche migliaio di fiorini, per caso appena immaginabile, incerlo futuro, a favore di uno Stabiiimento che da da vivere ad un migliaio di persone, e che unisce provincie vicine e lon-tane a Trieste; ma per quante domande avessimo fatto nessuno seppe dirci ove sia depositato quest' atto di garanzia, ne chi 1' avesse rogato o firmato, e nessuno pote dirci di averlo letto, nemmeno quegli che avrebbe dovuto compilarlo. Dal che tiriamo che le voci contro il Consiglio erano vaghe, e che se alla Commissione era abborrito questo nome, poteva sceglierne altro; ma quanto al numero poteva facilmente aumentarlo per ben piu che otto. Allorquando le nomine vengono dal popolo e im-possibile di impedire le influenze; anche quando 1* in— fluenzare sara reato punibile (che reato e sempre) il popolo sentira le antipatie per cose mai comprese, le sim-patie per chi lo adula, per chi grida di piu; quando le elezioni partono dal popolo e necessita che gli eletti sieno molti, affinche non abbiano a mancare o ad essere rare le intelligenze necessarie, perche non tutti conoscono la scienza del governo, sebbene abbiano conoscenza delle cose da governarsi. II numero dei membri di un Consiglio fu argomento in tutti i tempi di ponderazioni; i Romani presero a mi-nimo il numero di ce-nto, quando Trieste aveva 5000 abitanti il numero era di 250; nei .tempi moderni il numero 10 fu 1'unitario pei corpi; non valeva la pena di abolire il vecchio Consiglio per arrolarne otto di piu; 1' unita del progetto sarebbe la dozzina. Valeva meglio il raddoppiarlo o piuttosto prendere sussidio da vecchia esperienza, ed aggiungere al Consiglio oltre il numero fisso, alcuni voti, coine legge non richiamata lo fissava per la rappresentanza del Comune anteriore ali' istitu-zione del Consiglio. La distinzione dei Consiglieri per classi non sembra a dir vero troppo conforme, ne alla Costituzione la quale ammette alle cariche ed alle dignila qualunque Cittadino Austriaco senza distinzione di nascita o titoli, ne conforme alle idee dei tempi, ne conforme alla legge or-ganica del Comune di Trieste. Imperciocche 1' esigere da otto che abbiano una carta pergamena, che attribuisca titolo di dottore e un retrogredire; il popolo sa bene che non e li che stia tutto; e che si puo essere dolti senza essere dottori; la legge organica non parla di doltori, ne esige che quei dieci che essa voleva tolti senza riguardo a possidenza o mercatura, sieno laureati. Nacquero e vero simili equivoci anche pel passato; ma erano equivoci pari a quello che esigendo la legge nei membri del Consiglio la qualificazione di Cittadino, si suppose che in Austria Cittadino, non volesse dire Cittadino Austriaco. Era piuttosto da attendersi che se la legge organica avesse pronunciato dottore, si avrebbe potuto tagliare la re finale. Ed egualmente ci pare contraria alla legge la classe degli aventi pubblica fiducia, perche sembrerebbe che gli altri vengano eletti per broglio, per intrigo, mentre tutti dovrebbero essere eletti siccome godenti pubblica fiducia, sieno negozianti, sieno possidenli. La legge dice per meriti personali. Ed in ambedue queste disposizioni sembra che la | Commissione abbia seguito la volonta deli'Editto dei 24 maržo, il quale creo certe classi per la Commissione medesi-ma; ina cio fu. per la Commissione, che doveva lavorare pel Magistrato,' e non poteva essere pel Consiglio il quale dee operare pel Comune. A dire schiettamente, ci attendevamo nella n.uova legge Municipale un provvediinento il quale valesse a guarentire la liberta delle elezioni, contro pratiche che usate di gia senza espresso consenso della Magistratura, terminarono eol riconoscere di pieno diritto cio che era soltanto di fatto, e di fatto riprovato da legge naturale e positiva. Vi ha legge recentemente emanata per le elezioni al Parlamento imperiale ed in questa la influenza, gia predicata come lecita in crocchi privati, usata in pub-blico con modi che hanno 1' aspetto di piu che influenza, e annoverata non soltanto fra le cose inoneste, al che non era necessaria legge positiva, ma dichiarata punibile. Non potremino persuaderci che la Commissione abbia a considerare questa legge per priva di autorita; che sep-pure si potesse volerla ^sospesa, le rimaneva sempre 1' autorita che proveniva da ragionevolezza, era legge provvisoria bensi, fino a che il Parlamento imperiale avesse stanziato altrimenti, ma era legge che non avrebbe dovuto lasciarsi a parte, per n.on sostituirvi altro sulP esercizio del diritto di costituire il proprio reggimento. E crediamo che se la Commissione fosse partita dal principio di fare di Trieste piu che una vicinia, si sarebbe occupata di siffatle cose; la liberta e viva e gelosa come 1' amore. A malincuore come Austriaci, come Triestini, ci sfug-ge la parola dalle labbra; il progetto pel Municipio non e liberale, non e costituzionale, e piuttosto un desiderio vago, incerto, non calcolato ad effetto di liberta, franca, prudente, imparziale. Assai cose potremmo dire, e sulle qualita che si esigono dagli elettori e per gli eleggibili, e sulla forma-zione di classi di elettori (i quali non avrebbero gia voto, curiato, ma viiile) mentre sono gia compresi in altra serie, e sulla niuna menzione di cittadinanza Triestina, e sulla niuna indicazione del tempo occorrente per parteci-pare al Comune di Trieste passivamente, oppure attiva-mente; sul niun calcolo fatto delle persone benemerite del Comune, mentre poi si vogliono e quelli che ricu-sano di essere Austriaci, e quelli che ricusano di farsi Triestini. • Noi crediamo opera sprecata di soffermarsi su cio; invece daremo ai nostri lettori« la legge Municipale del 1838 che la Commissione intese di riformare; pre-gando 1' i. r. Governo provinciale di tenerla ferma come e volonta deli' Imperatore, di portarvi quelle modificazioni che le leggi costituzionali emanate esigono, di mantenere integri ai Triestini i diritti accordati dalla Costituzione, e che eol nuovo progetto verrebbero tolti, di completare la Statuto organico con quei molti lavori che furono fatti e per la cittadinanza e per la disciplina, e che facilmente possono porsi in armonia coi principi odierni, di togliere al Comune di Trieste 1* umiliazione non me-rltata°e che dura da due mesi, di non avere Municipalita, qaasi fosse infedele al Principe; di allargare se non »ogliere affatto la minuziosa tutela altra volta esercitata, garantendo di falto la liberta e la nazionalita; disponendo Trieste, gracche altri noi fece, ad essere Provincia, sia unitamente aH'Istria, sia da se sola, affinche oltre delle liberta municipali possa godere anche le liberta provinciali, assicurate dalla Costituzione. (ContinueraJ Regolamento organico del Consiglio Municipale per la Citta e Territorio di Trieste. I. DIspositIve g-enerali. § I. L'i. r. Magistrato polifico economico di Trieste avra a lato una rappresentanza Municipale che for-mera Consiglio. § 2. Le incombenze del Consiglio sono di prendere parte: а) ali' economia della citta di Trieste e del suo territorio, che formano un Comune unico indiviso; б) alle proposizioni ed inchieste che riguardano il ben-essere del Comune. § 3. II Magistrato Civico continua ad essere autorita politica, la sua organizzazione per tale servigio, la trattazione degli affari, la relazione e subordinazione verso altri dicasteri, rimangono inalterati, e non sono oggetto di officiosa attivita del Consiglio. II. Composizione del Consiglio. § 4. II Consiglio e duplice; il maggiore ed il minore. § 5. A formare per la prima volta il Consiglio maggiore, che si comporra sempre di quaranta membri o Con-siglieri Municipali, si raduneranno in corpo elettorale, il gremio completo del Magistrato, cioe il Preside coi quat-tro Assessori, non solo il Procuratore Civico, ma anche 1'intera Deputa/.ione provvisoria formata da 12 membri; quindi 1' intero collegio dei rappresentanti finora costi-tuiti in legittima forma, coinposta da 18 individui. Ouesti sceglieranno con tutta coscienza fra i cittadini piu degni di stima, che hanno fisso domicilio nella citta e territorio di Trieste, conosciuti agli elettori, una lista di 80 individui, i quali notoriamente godono la fi-ducia pubblica, sono in farna di onoratezza e di capacita a fungere le mansioni di consiglieri municipali. Tre quarte parti, quindi 60 degli individui da ac-cogliersi in questa distinta devono appartenere ai prin-cipali possidenti di fondi o čase (con una rendita noto-ria almeno di circa 1000 fni. M. di Conv.) ai principali negozianti od industrianti (con un capitale di almeno 20,000 fni.), o che appartengono simultaneamente a tutte e due queste classi. Gli altri venti possono anche prendersi dalla classe di quelle persone, che sono fregiate di gradi academici, o distinti per intelligenza, meriti personali e qualita, nel quale caso non puo ostare aila loro ammissione in que-sta classe la circostanza se contemporaneamente siano possidenti, negozianti, od industrianti con mezzi pecu-niari minori di quelli sopra indicati. Ouesta lista complessiva di 80 individui servira come distinta di doppia proposizione per la prima scelta riservata aH' i. r. Governo nel procedere aila prima ele-zione di 40 individui, il quale avra precipuo riguardo ai proposti in primo rango, cioe proposti in preferenza, quindi anche a quelli fra i proposti che sono membri della Deputazione provvisoria e con corrispondente effetto, ed anche con osservanza della proporzione prescritta per le varie categorie (di tre quarti e di un quarto) come e prescritto per la distinta di doppie. § 6. 1 proposti devono possedere le seguenti qua-lificazioni oltre quelle sopra indicate: «) non appartenere aila stato ecclesiastico od aH' i. r. Militare in servizio attivo, ne aila classe degli impie-gati regi, o civici; 6) non essere caduti in concorso, pel quale i creditori avessero perduto piu del 12 per cento; c) essere maggiori di eta, non sottoposti a tutela o curatela; rf) non essere stati processati criminalmente, se non sia stata pronunciata la loro innocenza; e) non essere stati condannati per grave trasgressione di polizia per avidila di lucro, n.ancamento aila pubblica costumatezza, o per calunnia. § 7. I quaranta membri servono di regola per sei anni, pero in modo che ogni anno sortano sei membri e vengano rimpiazzati da altri sei, i quali il Consiglio maggiore stesso sceglie ogni qual volta fra individui re-gistrati in liste doppie proposti a lui dal Magistrato in unione al Consiglio minore; ed annunzia soltanto gli e-letti ali' i. r. Governo mediante 1' i. r. Magistrato per la conferma. Ouesta conferma potra essere ricusata soltanto al-lora quando aH' eletto, ad onta delle presenti prescrizioni, ostasse una delle cause d' esclusione espressamente men-zionate, od altre eccezioni di irnportanza, note in via officiosa aH'i. r. Governo provinciale od al capo della provincia. I sortiti possono venire rieletti oppure confermati. Oualora peraltro si procedesse a nomina di novelli consiglieri, questi devono appartenere a quella categoria, della quale erano gli usciti, e le liste in doppio di ele-zione dovranno di caso in caso regolarsi secondo cio. § 8. Ogni anno sortono quei membri che hanno piu a lungo sostenuto 1' officio. Nei primi cinque anni la sortita e regolata dalla sorte. § 9. II Consiglio Municipale elegge dal proprio Collegio per maggioranza di voci, e per un anno il Consiglio minore, che si compone di dieci membri. Ouesta elezione seguira in una convocazione del consiglio maggiore, con cio che ogni membro scrive i nomi dei dieci da eleggersi, e la Presidenza Magistratuale prochiama quelli che ebbero il maggiore numero di voti. Se pel decimo membro non vi fosse maggioranza di voti, spetta la scelta aila Presidenza Magistratuale fra quelli che relativamente ebbero maggior numero di voci, Quei dieci membri, sui quali dopo gli eletti eadde il maggior numero di voti sono sostituti di questi nel caso eventuale di impedimento. Inoltre sceglie il Consiglio municipale nello stesso modo, per maggioranza di voti il proprio preside per un anno, per le occasioni quando avra da radunarsi se-paratamente dal Magistrato, di che pivi avanti e fatta parola. § 10. Un membro del Consiglio Municipale perde la qualita; «) per morte; A) per sortita volontaria; c) per la cessazione d'una delle qualificazioni espresse negli art. 6 e 7; d) per trina assenza dal Consiglio non debitamente giustificata, se fu invitato. § 11. Cariche riinaste vacanti prima del tempo di sortita, devono rimpiazzarsi secondo gli articoli 5 e 7. III. Attivita officiosa del Consiglio. § 12. II Consiglio municipale viene ogni anno chia-mato dalla Presidenza del Magistrato a convocazione or-dinaria, e se e necessario a straordinaria che potranno abbracciare piu sedute. § 13. Nella convocazione ordinaria il Consiglio Municipale si unisce col Magistrato Civico sotto la presidenza del Preside del Magistrato o del suo sostituto, e forma un aumento del Collegio del Magistrato. In questa radunanza si trattano i seguenti alfari: h) elezione del Consiglio minore e del Preside, di cui aH' articolo 9 per 1' anno prossimo, il quale comincia col 1.° di novembre; b~) 1' esame del Contoreso della Cassa Civica per 1' anno amministrativo precedente; c) 1' esame del Conto preliminare della Cassa Civica per 1' anno amministrativo prossimo; <0 proposizioni sviluppate di umilissime supplicazioni al Trono Imperiale in oggetti del Comune; e) altri oggetti i quali venne ordinato che siano por-tati al Consiglio Municipale. . § 14. Le esigenze della finanza imperiale sui pa-trimonio del Comune, le spese regolate di servigio per 1' amministrazione deli' autorita di prima istanza e di re-gia; dispendi ordinati per pubblici oggetti, i quali per legge sono posti a carico dei Comuni, devono prima d' ogni altro essere dotati nel Conto di previsione, e non sogiacciono ad eccezioni; ma tutti al pili per riguardo al futuro, ad una rimostranza nel modo indicato nell'articolo d del § 13. § 15. Oualora dedotte le spese necessarie per gli oggetti suddetti, i redditi del Comune non bastassero a porre in elfetto i desideri del Consiglio Municipale, que-sto e obbligato di proporre i mezzi per coprire la defi-cienza che ne risulta. § 16. II Consiglio minore si raduna ogni qualvolta e convocato dal Magistrato, e tratta i seguenti oggetti: а) Intraprese comunali entro i limiti del preventivo, che hanno da essere mandate ad effetto; б) modo di amministrazione di singoli rami dei redditi del Comune; c) se il Comune abbia a trattare lite, ecčettuaio il caso se questa derivasse unicamente da contratto civile pri— vato tuttora in vigore; d) permute ed acquisti meno importanti di fondi per regolazione di vie e piazze. L'alienazione di proprietž stabile e fruttifera del Comune, deve trattarsi dal Consiglio maggiore. e) Proposte ai dicasteri imperiali in oggetti del Comune. § 17. Gli oggetti indicati nell'articolo 16 devono portarsi al Consiglio maggiore, qualora il Consiglio minore fosse di sentimento opposto a quello del Magistrato. Per importanza speciale di qualche oggetto pu6 delibe-rarsi di portarli al Consiglio maggiore, anche se il pen-samento fosse concorde. IV. Trattamento degli affari nel Consiglio municipale. § 18. II Magistrato determina le sedute del Consiglio maggiore e minore, ed invita i membri indicando ora e lungo. § 19. La presidenza del Consiglio Municipale nelle convocazioni ordinarie, di cui aH'art. 13 e poggiata al Preside Magistratuale od al suo sostituto, ogni consi-gliere ha voto decisivo, i Consiglieri Municipali vo-tano dopo gli Assessori, ed il Preside fissa 1' ordine nel quale devono essere trattati gli alfari. Nelle convocazioni straordinarie vale lo stesso ordine, eccettoche 1' i. r. Governo o la Presidenza del Magistrato avesse ordinato che un oggetto venga trattato in seduta da se del Consiglio Municipale, nel quale caso si raduna da se, sotto Preside da esso eletto. § 20. Negli oggetti da proporsi al Consiglio Mu • nicipale riferisce il relatore del Magistrato, oppure altro impiegato incaricato dalla Presidenza, a meno che il Consiglio non si raduni da se, sotto il proprio Preside, nel quale caso elegge anche i propri relatori. § 21. Siccome il Consiglio Municipale non e da se un dicastero, non possono dirigersi a lui immediata-mente progetti esuppliche, ma questi devono presentarsi nella via regolare al Magistrato, il quale trovando qua-lificato il caso, li prende in trattamento, e li porta al Consiglio Municipale secondo le determinazioni piu sopra indicate. § 22. Nelle sedute del Consiglio Municipale viene tenuto protocollo da un impiegato Magistratuale incaricato dalla Presidenza del Magistrato, nel quale protocollo si registrano le proposizioni, poi i voti dei membri presenti i quali dal presidio in carica del Consiglio Municipale vengono invitati alla votazione. Se nella votazione si propongono modificazioni della proposizione primitiva, queste possono essere fatte ar-gomento di speciale votazione. E altresi libero ad ogni membro di ridurre a scritto il suo voto, ed unirlo po-steriormente al protocollo; pero senza sospendere 1'at-titazione. § 23. In chiusa al protocollo, si ridurra a brevi parole il deliberato per maggiorita di voci, coll' annota-zione se sia preso per maggioranza assoluta, relativa, o per parita, nel quale ultimo caso il voto della Presidenza decide. II protocollo viene firmato dalla Presidenza, dai ! Consiglieri Municipali presenti, e dal Protocollista, se com-posto di pii fogli viene unito con filo, munito col sug-gello civico, poi passato al Magistrato per le ulteriori attitazioni. La deliberazione puo venir assegnata ad apposita redazione. § 24. II Consiglio minore, avvenendo il caso di sua eonvocazione, deve essere chiamato di regola alla seduta del Magistrato, i suoi membri votano dopo gli Assessori con voto decisivo, cosi che formano soltanto un aumento del Collegio Magistratuale. § 25. Pero il Magistrato puo rimettere per scritto per deliberazione al Consiglio minore, nel quale caso si raduna questi da se, sotto il Preside eletto dal Consiglio. La votazione e la protocollazione seguono nel modo sopra additato pel Consiglio maggiore. § 26. Oualora un membro senza valido motivo manca alla seduta del Consiglio maggiore, pel primo e pel secondo caso verra ammonito dal Magistrato, nel terzo caso si procedera secondo il § 10 lett. d. Oualora un membro del Consiglio minore mancasse nel modo in-dicato, tre volte alle radunanze di questo, perde soltanto la qualita di membro del Consiglio minore, non gia" di consigliere municipale. § 27. Una convocazione del Consiglio Municipale per essere valida deve contare almeno trenta membri. Nella votazione non si ha riguardo alcuno agli assenti. § 28. Dispositive minori riguardo la manipolazione e trattamento di afFari, dipendono dalla Presidenza; pero il Consiglio nonha propria cancelleria, ne offici ausiliari. Necrologia. II consegnare a' posteri la memoria degli estinti, il tramandare alle tarde eta il nome caro a tutti i cuori, fu sempre opera pietosa e sublime. La lacrima sparsa sulPa-vello di benemerito cittadino, d' afTettuoso genitore, di pio sacerdote, questa lacrima non puo esser negletta ne dal velo coperta deli'oblio. Quando fiera tempesta atterra il tenero štelo del fiorellino di soave fragranza olezzante appena, la sua caduta sfugge quasi inavvertita; ma seda nembo scossa crolla la querce di benigna ornbra dispen-satrice, il viandante non puo non affliggersi e rattristarsi. Cosi quando in fresca etade viene svelto il giovanetto dalle braccia a lui caramente dilette, la speranza che la sventura non potra piu opprimere quel caduto, diminuisce d dolore e ci consola; ma se la ferrea mano colpisce chi ormai giunse a quello stadio di vita in cui la fralezza sorti vittoriosa dalla pugna colle passioni, oh allora quanto amara non riesce perdita si fatale. Pero molto piu do- lorosa diviene questa sciagura, se 1' essere estinto riuni in se tutte quelle qualita che rendono 1' uomo delizia del creato, se in esso grandeggio quell' amor pel prossimo, che grida perduto quel giorno in cui non pote sollevare dali' affanno il misero, se il suo cuore caldo d' amor pa-trio pianse sull' oppressione della terra natia, gioi di santa gioia sulla sua felicita____ah si tal perdita ci rende in- consolabili. Lasciate intanto alla debole mia mano il con-forto di vergare queste poche e dolenti parole; ed ove nell' impresa il mio ingegno vacillasse, spero che \arra a sostenerlo 1' idea, che null' altro a far cio mi mosse, se non vero affetto al cittadino degno d' ogni piu grande lode. II giorno 14 maggio aH' imbrunire della sera esa-lava 1' ultimo respiro il Molto Rev. D r Luigi Canonico de Predonzani per virtu chiarissimo, a tutti diletto per egregie doti. In un corpo curvato dal peso di 17 lustri rinchiudeva un' anima giovanile tutta fuoco per la divina sua missione, ed ancora col piede sulla fossa lasciava travedere un sorriso che infondeva ne' suoi la piu viva speranza di non vederselo si prestamente tolto ai loro alfetti. Testimonio di quelle vicende passate che scon-volsero la societa soffocando ogni idea di liberta, testimonio deli' era presente alla trascorsa ben piu terribile ma desiata rigeneratrice deli' intelligenza e nemica del despotismo, seppe egli ognora adattarsi alla volonta del Cielo e nell'agitarsi delfumane cose altro non vide che un folle gareggiare, una vana ambizione di sorgere per opprimere, di opprimere per sorgere. — Fido sempre alla religione, ancor giovanetto ritirossi nel Convento di s: Bernardino, che poco dopo nell' alternarsi dei governi fu soppresso ed i suoi monaci dispersi. Non divenne meno il suo zelo, costrelto per stringenti oggetti di famiglia ad abbandonare quell' asilo di pace, si diede tutto cuore a sollevare il misero, a convertire il dubbioso, a rassodare > nella fede il credente, e tutto consacro alla sua patria 1' ingegno, la mano, le sostanze, di null' altro avido che di compiere, amato da tutti, benedetto da Dio, il terreno suo pellegrinaggio. In lui mirava la patria il vero cittadino, il sostegno unico d' una religione affidata (f/ ma-noscritto trasmessoci contiene (/ni alcune parole dilavnte che non possiamo leggere ed essendoci ignoto V aulore deli' articolo non possiamo chiedere a lui schiarimento, ne assumere per lui responsabilitd se male leggessimo~)~. Egli coll' esempio poneva loro sotto occhio i doveri e 1' importanza del loro ininistero ..............•'. Tutte le sue sostanze erano del povero, ed ove gemeva un misero, un afflitto, cola volava la sua beneficenza. Morente fu spettacolo di sublime rassegnazione e tutto animato di spirito religioso imparti a suoi cari quella be-nedizione, che la sua anima andava a raccogliere cola, ove cessano tutte le angoscie ove la gregge uguale al pastore Anima benedetta vola al tuo Dio, e dal beato sog-giorno getta su noi di quegli sguardi che c' erano conforto quando t' aggiravi al nostro fianco pudre del povero e dolce amico deli' afflitto. Un riranese.