GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA BRITANNICO-AMERICANA TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE GAZZETTA UFFICIALE VOLUME VII N. 5 - 21 febbraio 1954 Pubblicale dal G. M. A. T. L. T. con l'autorizzazione del Comandante le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste la Editoriale Libraria S. p. A. Trieste • 1954 GAZZETTA UFFICIALE DEL G.M.A PUBBLICAZIONE: il I®, 1’ 11 ed il 21 d’ogni mese. (Nel mese di gennaio solamente 1’ 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31). Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 15 d’ogni mese. PREZZO: un fascicolo L. 60. VENDITA: Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12. ABBONAMENTO: solamente semestrale; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatio Romano N° 17, stanza N° 10, pianoterra. a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme............ L. 3.240 b) per una versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena.... L. 1.080 c) per una copia dei numeri „bis“ (inserzioni civili) sia in italiano, sia in sloveno...................................... L. 720 Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a : „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. INSERZIONI : devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell’esenzione dalla tassa di bollo. Prezzo delle inserzioni : L. 7 per ogni parola o cifra, esclusa la punteggiatura. Pagamento a mezzo assegno bancario intestato : „ Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. Presentazione inserzioni : Direzione degli Affari Legali del GMA, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel.: 83-33, 78-88, int. 76; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mereoledì e sabato. N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di con votazione d’assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta. Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell’ inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata. UFFICIO GAZZETTA: Sede del CMA, stanza N° 196. Telefono: 29701-29794 int. 110; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. CORRISPONDENZA: Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste. GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste Ordine N. 9 CORSO LEGALE DELLE MONETE METALLICHE „ITALMA“ DA LIRE 10 E DA LIRE 5 MODIFICA ALL’ORDINE No. 110/1953 ATTESO che si ritiene opportuno prorogare il termine di cessazione del corso legale delle monete metalliche „Italma" da Lire 10 e da Lire 5 di vecchio conio, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannica-americane (qui di seguito indicata col termine „Zona"), IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I L’Articolo II dell’Ordine No. 110 di data 7 agosto 1953 è modificato come segue: „Le monete metalliche in lega „Italma“ nei tagli da Lire 10 e da Lire 5, la cui fabbricazione ed emissione furono autorizzate nella Repubblica Italiana con il D.L.L. 8 maggio 1946, No. 419, cesseranno di avere corso legale nella Zona col 31 marzo 1954 e saranno cambiate dalla Sezione di Tesoreria fino al 30 giugno 1954.“ ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 11 febbraio 1954 Re/. : LD/A/5413 Ordine N. 10 NORME RIGUARDANTI L’IMPORTAZIONE DI LEPORIDI PER LA PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEL CONIGLIO ATTESO che si ritiene opportuno di adottare provvedimenti atti ad evitare l'introduzione della mixomatcsi del coniglio nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, i:.: > . <.■ ' . IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Magaiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Gene: alo Comandante della Zona ORDINO: ARTICOLO I Salve le disposizioni dell’Articolo II del presente Ordine, sono vietati Timportazione e il transito dei conigli domestici, dei conigli selvatici e delle lepri, delle loro carni, e pelli fresche o secche non conciate, provenienti da qualsiasi paese, che non sia la Repubblica italiana. ARTICOLO II L’Ufficio Sanità del Governo Militare Alleato, può, su richiesta degli interessati, autorizzare l’importazione o il transito dei conigli e dei leporidi in genere, nonché delle loro carni e pelli da paesi la cui situazione sanitaria nei riguardi della mixomatosi del coniglio risulti favorevole. ARTICOLO III La Presidenza di Zona, a mezzo dei veterinari di confine e di porto, è incaricata della esecuzione del presente Ordine, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 11 febbraio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD/A/53,182 Comandante della Zona Ordine N. 11 PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEL CONIGLIO ATTESO che si ritiene necessario ed urgente di adottare idonee misure profilattiche nei riguardi della mixomatosi del coniglio, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I All’elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali considerate nell’art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con R.D. 10 maggio 1954, No. 533 e delle quali è obbligatoria la denuncia viene aggiunta la mixomatosi del coniglio. In caso di manifestazioni della malattia tra i conigli domestici il sindaco adotta le seguenti misure : a) sequestro delle conigliere e degli allevamenti infetti ; b) abbattimento dei conigli infetti ; c) distruzione degli animali morti o abbattuti, mediante il fuoco o l’infossamento alla profondità di almeno un metro ; d) sequestro e numerazione dei conigli apparentemente sani e divieto di immettere conigli di altra provenienza nelle conigliere o negli allevamenti infetti ; e) ripetute disinfezioni delle conigliere infette. ARTICOLO III In caso di manifestazione della malattia tra i conigli selvatici ed eventualmente tra le lepri, il Presidente di Zona con propria Ordinanza dichiara la „zona infetta“ entro la quale devono essere applicate le seguenti misure : a) apposizione di tabelle portanti l’iscrizione „zona infetta da mixomatosi (malattia infettiva diffusiva del coniglio e delle lepri)“, da collocarsi ai limiti della zona dichiarata infetta ; b) divieto di immettere entro la zona infetta o di asportare dalla stessa conigli e lepri vivi o morti ; c) eventuali battute di caccia per la distruzione di detti animali, sentito il Comitato Territoriale della Caccia ; d) distruzione, con le modalità di cui al precedente Articolo II, degli animali infetti, morti o abbattuti. ARTICOLO IV Le misure sanitarie previste nei precedenti Articoli II e III sono revocate dopo trascorsi sei mesi dalla constatazione dell’ultimo caso di malattia. Tuttavia, nel caso che tutti i conigli domestici dell’allevamento infetto vengano abbattuti, le misure di cui all’Articolo II sono revocate dopo trascorsi quindici giorni e dopo eseguite le disinfezioni. ARTICOLO V In caso di manifestazione della malattia il Presidente di Zona, con apposita Ordinanza, rende obbligatoria per la spedizione dei conigli e delle lepri, a mezzo ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi o aeromobili, la dichiarazione di provenienza (mod. 3) prevista dall’art. 21 del sopracitato Regolamento ed integrata dall’ attestazione veterinaria di cui all’ art. 23 del Regolamento medesimo. La Presidenza di Zona è incaricata della esecuzione del presente Ordine che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 11 febbraio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T.J.W. WINTERTON Maggior Generale Re). : LD)A) 53)187 Comandante della Zona Ordine N. 12 NDOVA MODIFICA TEMPORANEA AL REGOLAMENTO PER L’ ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA) ATTESO che si ritiene opportuno di provvedere per una nuova modifica temporanea di Regolamento per Vesecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima) esteso con V Ordine No. 1 di data 5 gennaio 1953 nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze bntannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I L’età massima per l’iscrizione nei registri dei lavoratori portuali di Trieste viene elevata a quarantaquattro anni (cioè per i nati nel 1910) limitatamente al prossimo concorso da tenersi nell’anno 1954, e ciò senza pregiudizio per le particolari agevolazioni previste da leggi speciali. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 13 febbraio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Re). : LD/AI54117 Comandante della Zona Ordine N. 13 LIMITAZIONI ALL’ IMPIEGO DEL NICKEL, DEL RAME, DELLO ZINCO E DELLE RISPETTIVE LEGHE — MODIFICA ALL’ ORDINE No. 170/1951 ATTESO che si ritiene opportuno sospendere a tempo indeterminato Vapplicazione dei divieti di impiego del nickel e sue leghe, e dei divieti di nichelatura, di cui le Tabelle A e B, allegate all'Ordine No. 170 di data 27 ottobre 1951, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I È sospesa a tempo indeterminato l’applicazione dei divieti di impiego del nickel e sue leghe e dei divieti di nichelatura, previsti dalle Tabelle A e B allegate all’ Ordine No. 170 di data 27 ottobre 1951. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 15 febbraio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD/AI54I4: Comandante della Zona Ordine N. 14 UNIFICAZIONE DELLE FREQUENZE ELETTRICHE PER I COMUNI DELLA ZONA ATTESO che si ritiene opportuno addivenire alla unificazione delle frequenze degli impianti elettrici nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, (qui di seguito indicata col termine „Zona“), IO, SIR JOHN WINTERTON, HOMO, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, : j ORDINO: ARTICOLO I Il termine previsto dall’art. 5 della legge 7 dicembre 1942, No. 1745 entro il quale tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione, utilizzazione di energia elettrica, nonché i motori primi e le macchine utilizzatrici ad esso collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 periodi al secondo, a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, è fissato, per i Comuni della Zona, al 12 settembre 1954. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 15 febbraio 1954 Rei. : LD/A/54/2 Ordine N. 15 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ATTESO che si ritiene opportuno concedere ulteriori agevolazioni fiscali per favorire lo sviluppo industriale ed economico, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I In deroga temporanea alle norme dell’articolo 47 del R. D. L. 9 gennaio 1940, No. 2 convertito con modificazioni nella Legge 19 giugno 1940, No. 702 è ammesso il rimborso del-1’ imposta generale sull'entrata che fosse stata, per qualsiasi motivo, corrisposta fino al 31 dicembre 1952, per gli atti economici, dovunque posti in essere, ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali previste negli Ordini No. 206 di data 3 novembre 1950 e No. 66 di data 18 aprile 1953 e successive modificazioni, purché ne sia fatta documentata richiesta alla Sovra-intendenza di Finanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. Contro il rigetto della domanda di rimborso decretato dalla Sovraintendenza di Finanza è ammesso il ricorso al Dipartimento di Finanza del Governo Militare Alleato. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 16 febbraio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Re/. : LDfAf53ll63 Comandante della Zona H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 7 CONFERMA DELL’AVVOCATO RENATO ROSSINI NELLE SUE FUNZIONI D’AVVOCATO DELLO STATO ATTESO che l’avvocato Renato Rossini per il raggiunto limite d'età al 4 marzo 1954 verrà collocato a riposo e cesserà in tale data dalle sue funzioni d’avvocato dello Stato ; ed ATTESO che la mancanza di personale presso VAvvocatura dello Stato di Trieste si ritiene necessario mantenere in servizio provvisoriamente detto avvocato, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. L’ avvocato Renato Rossini dell’Avvocatura dello Stato di Trieste, il quale per raggiunto limite d’età il giorno 4 marzo 1954 verrà, collocato a riposo, viene, a decorrere dal suddetto giorno, provvisoriamente e fino a nuovo ordine mantenuto in servizio presso l’Avvocatura dello Stato di Trieste nella sua qualità d’ avvocato dello Stato con tutti i doveri e diritti ai sensi del Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, approvato con R.D. 30 ottobre 1933, No. 1611 e del R.D. 30 ottobre 1933, No. 1612 che approva il rispettivo Regolamento. 2. A decorrere dal 4 marzo 1954 1’ avvocato Renato Rossini viene assunto al servizio del Governo Militare Alleato con gli emolumenti che verranno stabiliti dal Dipartimento di Finanza. 3. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui verrà da me firmato. TRIESTE, 11 febbraio 1954. H. R. EMERY Colonnello OS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Re/. : LD/B/54/8 Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 8 AUTORIZZAZIONE A CAMBIAMENTO DI COGNOME ATTESO che il sig. Emilio DREOSSI, fu Attilio e fu Melania Vittor, nato a Fiumicello il 19 maggio 1900, residente a Trieste, Via Boccaccio No. 2, ha eseguito le formalità di legge dirette ad ottenere il cambiamento del cognome del minore da lui adottato, Salvatore ANZIL DREOSSI, nato a Roma il 20 giugno 1946, in quello di „DREOSSI“, in base all'autorizzazione concessagli dal Direttore per gli Affari Legali in data 15 settembre 1953, e ATTESO che lo, 'predetta persóna ha ora domandato che il richiesto cambiamento di cognome abbia effetto, ATTESO che sono state osservate le disposizioni previste dal Titolo Vili, Cap. I del R.D. 9 luglio 1939, No. 1238, sull'Ordinamento dello Stato, Civile e non sono state fatte opposizioni, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante 'della Zona, ORDINO: 1. Il cognome del minore Salvatore ANZIL DREOSSI è cambiato in quello di „DREOS- ■ SI“. • ' 2. Il presente Ordine sarà trascritto a cura del richiedente nel pertinente registro di nascita ed annotato in calce all’atto di nascita stesso, ai sensi di Legge. 3. Quest’Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 12 febbraio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generalo Re). : LDIBI54I5 Comandante della Zona INDICE Ordine Pag. No. 9 Corso legale delle monete metalliche „Italma“ da lire 10 e da lire 5. — Modifica all’ Ordine No. 110/1953 ......................................................... 53 No. 10 Norme riguardanti l’importazione di leporidi per la profilassi della mixomatosi del coniglio ................................................................. 53 No. 11 Profilassi della mixomatosi del coniglio...................................... 54 No. 12 Nuova modifica temporanea al regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima) .......................................... 56 No. 13 Limitazione all’ impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe — Modifica all’Ordine N. 170,1951 ..................................... 57 No. 14 Unificazione delle frequerze elettriche per i Comuni della Zona............... 57 No. 15 Agevolazioni fiscali per lo sviluppo industriale ............................. 58 Ordine amministrativo No. 7 Conferma dell’avvocato Renato Rossini nelle sue funzioni d’avvocato dello Stato .................................................................. 59 No. 8 Autorizzazione a cambiamento di cognome ....................................... 59