ACTA 111 STRIAE IV. ricevuto: 1995-09-05 UDK: 347.9{497.4/.5 Istria) " 1797/1805 " L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIAIN ISTRIA NEL PRIMO GOVERNO AUSTRÍACO: 1797-1805. Michete GOTTARDI prof. Filosofía e Storia, 1T-3013Ï Venezia, Cannaregio 3729/a SINTESl Una dette rivoiuzioni pià significative introdotte dall'Austria al sito arriva negli ex-terrítori veneti delVistria fu s ¡enrámente la circolare. del 7 maggio 179.8 che introduceva il regolamento giudiziario provvisorio, sulla scorta di analoghe decisione prese a Venezia, il precedente 31 marzo. II lavoro di razionalizzazione dette corti di giusttzia verme intrapr.eso con grande alacrità dal govematore di Capodistria Franz Philipp von Roth, il quale provvide anche a morulizzare e a definiré la professions forse. La morte del govematore, nel 1804, non interruppe il processo di ammodemamento e distacco dall'antico regime del diritto véneto: a Venezia, dove le resísteme furono ancora superiori, corne in Istria, vennero estesi, tra il 1803 e il 1804, i codici e le procédure gidal govematore di Capodistria Franz Philipp von Roth, il quale provvide anche a moralizzare e a definire la professione forse. La morte del govematore, nel 1804, non interruppe il processo di ammodemamento e distacco dall'antico regime del diritto veneto: a Venezia, dove le resistenze furono ancora superiori, come in Istria, vennero estesi, tra il 1803 e il 1804, i codici e le procédure già m atto nette altre province dell'Impero asburgico. I soldati austriaci che, ne! giugno del 1797, al comando del generale Joliaun Klenau, insediavano in tutta l'Istria i goveini prowisori in nome di Francesco II, erano destinati ad essere Iatori di numerosi e profondi sconvolgimenti nella vita dell'ex-provincia veneta. Ma certámente una delle rivoiuzioni più significative av-venne riel campo deU'amministraziûne délia giustizia, dove l'eraanazione délia cir-colaTe del 7 maggio 1798, che introduceva ii Regolamento giudiziario prowisorio, sulla scorta di analoghe decisioni prese a Venezia il 31 marzo dal generale Wallis e dal commissario Peilegrini, porto ad un radicale rovesciamento delle consuetudini, delle procédure e dell'uso stesso del diritto veneto, in vigore fino ad añora. 111 ACTA 111 STRIAE IV. Míehcle GOTTARDf: fAMMtNlSTRAZJONE DELLA G1USTIZ1A ... 111-119 II governatore prowisorio di Capodistría, Franz Philipp von Rotfa,1 non aveva disposto solo una razionalizzazione delle corti di giustizia, uniformandosi ai criteri. giá in uso nelle province ereditarie: era andato infatti ben piü avanti. A leggere i 18 articoli della Circolare non vi era alcun dubbio sulla reale portata deU'operazione; si tTattava di spazzare via ogni residuo di applicazione del dirítto veneto, ad iniziare dalla disputa órale che aveva fatto la fortuna di id.tere generazioni di awo-cati, e che aveva impressionato i molti viaggiatorí stranierí di passaggio per la Sere-nissiraa, il piü famoso dei quali, Goethe, aveva lasciato traería del proprio stupore in celebri pagine del Viaggio in Italia?- Lo sí leggeva sin dal primo artícolo del nuovo Regolamento prowisorio: "resta, per base di preliminare previdenza, vietato l'uso di disputare a voce le cause civiii, e quello dj pronunziare la sentenza in fine della disputa".3 "In qualunque causa - proseguiva l'artieolo successivo - l'attore produrrá la sua petizione innanzi al Tribunale col mezzo di una scrittura, ossia allegazione, docu-mentata da tutte quelle prove di fatto, di deduzione e di ragione che riputasse le piüproprie per sostenere ed appoggiare la sua doraanda". A queste "allegazioni" dell'attore, le consuete "stampe in causa", immediatamente intímate alia controparte, doveva far eco la risposta di quest'ultima, entro il termine di 14 giorni. Seguivano quindi la replica dell'attore e la cosiddetta "duplica" della controparte, sempie nel termine utile di 14 giorni. A questo punto, concludeva l'artieolo 5, "con questo método facile ed innocente, non soggetto a nessuna cavillosa protrazione e stancheggío, s'intenderá conclusa la. contestazione e perfezionati gli atti per ogni causa". La sentenza era emessa dal canceliiere secondo "l'unanimita o la pluralitá de' voti" del collegio giudicante, spesso composto da tre nominativi, e comunque da un numero assai inferiore di magistrati rispetto alia tradizione aristocratica. 1 II barone Franz Philipp von Roth, viennese di nascita e formav.ione, cresciuto alia scuola del-l'anuninistrazione staiale giuseppina, era giunto a Trieste nel 1782, divenendo consigliere di govemo. Morirá a Capodistria, (I 3 apriie 180=1. Notizie su di luí e piü in genérale sulla prima dominazione austriaca in Istria, in G. Quarantotti, 't'rieste e l'Istria neil'etá napoleónica, Firenze, Le Monnier, 1954, pp. 69-137; U. COVA, La prima annessione dell'Istria ex-veneziana al Litorale austríaco nel 1804 e l'ufficio Circolare dell'Istria in Capodistria, "Acta Histriae", III (1994), "Contributi del convegno internacionals "L'Istria e la Repubblica di Venezia: Istitu-zioni, diritto, amministrazione"", pp. 201-8; P. Dorsi, li Litorale nel processo di moder-nizzazione della monarchio austriaca. Istituzioni e archivi, Udine, Del Bianco, 1994, pp. 15663. 2 J. W. Goethe, Viaggio in Italia (1786-1788), Firenze, Sansoni, 1959, pp. 73-5: la disputa e una "commedia", dove "si sa fin da principio come tutto andra a finiré: i giudici sanno come sen-tenzieranno e le partí queilo che potraiwo aspettarsi". 3 Circolare del cesáreo regio Governo prowisorio dell'Istria, Capodistria, 7 maggto 1798, snl. Cfr. in Ast (Archivio di Stato di Trieste), I R. Governo del Litorale. Atti amministratrivi del-I'Istria, b. 7. 112 ACTA 111 STRIAE IV. Michelc GOTTARDI: LAMMINISTRAZIONE DEU.A GJUSTJZIA ...111-119 Anche l'organizzazione delle corti e dei tribunali subíva sostauziali modifiche: gli organi giudiziari aristocratici venivano sostituiti da otto Tribunali di prima istanza, situati a Capodistria c in ogni altra sede di dipartimento, e da tre Direzioni politiche ed economiche, a Rovigno, Parenzo e Pirano. Queste ultime si occu-pavano di problemi di ordine pubblico, di affari militari e di sanita, di prov-vedimenti urgeoti, dando attuazione alie disposizioni provenienti dalle autoritá superiori, sia nei comuni capoluoghi che nel circondario. Vi erano poi sette Superioritá locali con competenza ristretta a trasgressioni semplici e funzione di contrallo sulle vjlle e sui comuni del territorio, dove operavano gli uífici di Som-marietá, ciascuno con un giudice che interveniva per liti non superiori ai 20 ducati.'1 Al di sopra delle corti periferiche e dei tribunali di prima istanza era istituito un giudizio d'appelio a Capodistria, mentre Venezia restava riferimento per la terza istanza, nel Tribunale revisorio, istituito ancb'esso nei 1798, assieme al Mercantile e al ripristinato Tribunale di sanita. L'intervento austríaco, in particolare quello di Roth non fu teso quindi a tras-porre, di.colpo e in blocco, i'esperienza giudiziaria giuseppina alia quale puré ii govematore di Capodistria si era formato e ispirato. Roth preferí infatti, dopo la circolare del 7 maggio, compiere progressivi interventi di riforma, contribuendo a semplificare la procedura e a moralÍ2zare la professione forense, sia negli avvocati che nei giudíci, destinatari di disposizioni regolative, tendenti a porre un freno agü abusi e alia gestione clientelare della giustizia. Con 1'abolizibae della declamazione veniva ampiamente ridotto il potere dis-crezionale e di immagine su cui facevano leva avvocati e giudici. "Dall'avvocato -scriverá Pietro Kandler attomo alia meta deil'Ottocento5 - si esigeva enciclopedia, si riteneva che dovesse sapere di tutto, che dovesse essere versato in ogni ramo di gius sia pubblico che privato, e ne sapevano. La lógica degli avvocati era in somma riputazione, il popolo' intelligente sapeva giudicarli, il litigare era una mania, si litigava per ogni menoma cosa". La procedura che si seguiva era mista: dopo cioc il rito inquisitorio sí passava ad un contraddítoiio órale con la presenza dei legali: il giudizio quindi díventava, continua Kandler, "il campo glorioso per gli awocati". Con queste premesse era impossibile che gli ordini forensi non opponessero una forte reazione alie disposizioni del nuovo governo austríaco. L'opposizione in realtá si manifestó in modo diverso tra gli avvocati e tra i giudici. I primi si mossero per ribadire l'importanza di una professione; i secondi invece, esponenti del ceto patrizio veneziano evidenziarono, attraverso un colpo di coda, l'incapacitá della vecchia arístocrazia di adeguarsi al nuovo ordinamento istituzionale. II3 setiembre del '98. a quatro mesi dall'emanazione del Regolamento di Roth, 4 Cfr. DORSI,!! l.iloraie nelproccsso di nwdenuzzaziotíe, p. 158. 5 Bct (Biblioteca Civica di Trieste), Archivio Diplomático, b. 10 f. XVIU, "Raccoisa delle Leg-gi del Primo Governo Austríaco in Istria". 113 ACTA mSTRIAErv. Michste GOTTARDI: L'AMMJNISTRAZIONE DIUXA G1USTIZIA ... U1-U9 Francesco Biondi, a capo della Direzione politico-economica di Rovigno, se-goalava alio stesso governatore un esposto, firmato da 107 capifamiglia della cittá, in rappresentanza di una popolazione di diecitnila anime, che esprimeva forti dub-bi sul perraanere delle allegazioni, che di fatto reintroducevano e ribadivano riroportanza del molo degli awocati. Publicato appena il nuovo regolamento del Foro in questa cittá, che ogni piccola questíone cominció ad esser maneggiata non dalle parti avanti la sapienza del giudice, nía dagli awocati col mezzo di rcciproche allegazioni. Da cío r¡c derivo ben presto che le allegazioni stesse portando con loro un particolare e nuovo studio agli awocati che le compongono, pretendono percio, e conseguíscono questi daí particolarí una mercede alie loro fatiche, che oltrepassa qualchc voita il valore dell'oggetto stesso per cuí l'alle-gazione viene prodotta/* I capifamiglia di Rovigno si riferivano ad una disposizione emanata il 20 mag. gio, in attuazione alia ciicolare del 7, daí Tribunale di prima istanza di Capodistria, nella quale "era espressamente ordinato" che le allegazioni dovevano essere "tutte fírmate da un awocaío approvato e riconosciuto onde risporida e sia responsabile in ogni caso dell'ordine". La disposizione comprendeva poi altri due articoli.' ma era contro il primo articolo che si rivolgeva la Direzione di Rovigno, proponendo che... le allegazioni non possano aver luogo se non che nelle questioni in cuí si trattasse del valore di piü di cento ducati, fino alia qual summa possa questo Tribunal Giudi-ciario definiré e giudicare sopra la sola giusta petizione del creditore, principalmente per affitti di case, botteghe, o magazzini, pro' di capitali di livello decorsi, danari dati ad imprestido assicurati con paghero o ricevuta e debiti liquidi o confessatí. Altra esigenza assolutamente imprescíndibile era la determinazione degli ono rari professionali dei legali: la richiesta degli abitanti di Rovigno riecheggiava nel tono e nelle parole di quelh di Mantona, che sul tema si erano giá espressi attraverso la loro Superioritá, sin dal 23 maggio, ricordando come, in alcune cause, "le stime de' danni stessi sono per lo piü di pochissime lire, e talvolta pur di soldi, e potrebbero queste ínvece essere consúmate sulla prima chiamata della citazione", riducendo le spese legali. 6 Ast, l. R. Caverna del Litarais. Atti amministratrivi delVhtria, b. 7 (quando non specificato, ie citazioni sí riferiscono a questa collocazione archívistica). 7 Si auspicava (ma non si disponeva) che venisse fissata una somma massima per le iiti da giudicarsi con rito sommario e si dichiaravano deflnitive le sentenze pronunciate contro una parte contumace. 114 ACTA 111 STRIAE IV. Michele GOTTARDI: L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ... 111-119 Ancora, il 24 maggio, il Tribunale di Dignano inviava analoga richiesta, chie-dendo informazioni sopra dieci punti rimasti oscuri nelTinterpretazione del nuovo Regolamento. Chiedeva, la corte di Dignano, lumi intorno alie tariffe da applicare, alie sentenze coníumaciali e a quelle sommarie, alie espressioni "non decenti" eventualraente inserite neile allegazioni, sottoüneando la necessità di creare uno o due giudici locali di pace. Essendo qui innumerevoli, imbarazzanti e cotidiane le quistioni di danni dati, di accuse aggirantisi quasi tutte sopra petizioni di tenuissime summe e sopra aríicoii che per lo più non sono a portata delie cognizioni del Tribunale, ad oggetto eztandio di non distraerlo inútilmente dalle moltíplici sue inspezioni politiche, economiche, civili e cri-minali, oitre il sopracarico d'infinité summarietà d'altra natura, ottima providenza giu-dicherebbe questo Tribunale che venisse instituito un apposito giudice locale di cono-sciuta probità ed esperienza, colla facoltà di deffinire tutte le relative controversie, a brevità e risparmio delle parti. Non sarebbe pure inopportuno di creare un secondo giudice locale di pace, colla facoltà di ricevere le instanze delle parti per lievi offese, ingiúrie verbali e per le materie riguaTdanti il quieto vivere, argornenti interessantissimi colla vista di prevenire i delitti. Una necessità confermata anche dal rapporto della direzione politica di Pa-renzo, datato 12 giugno, che chiedava l'istituzione di giudici di comune, per intçr-venire anche neíle campagne. Una massa enorme di litiggi ed uno stuolo numeroso di litiganti formatio !i danni inferid nelle campagne. Per ottenere al Tribunal della città il rísarcimento, perdono li contadini il prezioso tempo, non solo, ma colla frequenza alla città perdono la sem-plicità degü agresti costumi e colla intermissione del lavoro contraggono l'abitudine deil'ozio e della ebrietà. ' Si autorizzino dunque i giudici di comune ad estendere la propria competenza oltre i'abituale somma di cinque lire, pur mantenendoli subordinati al Tribunale civile: per non causare ostacoli al lavoro dei campi, le sentenze potrebbero esset pronuncíate "in giorno di fasta, doppo la celebrazione della Santa Messa, col-l'assistenza del párroco". Ad una prima serie di quesiti relativi alie sentenze in contumacia, ü Tribunale revisorio rispóse con un suo responso, il 31 lugíio del 1798, ed emanando poí, il 7 agosto successivo, d'intesa col governo viennese, una Istruzione per ¡a trattazione degli affari civili. in cui si ribadiva che la disputa orale doveva essere abolita e sostituita in ogni grado dalla procedura scritta. Grande attenzione era posta sulla nuova figura chiave del giudice relatore e su come egli dovesse redigere il suo 115 ACTA 111 STRIAE IV. Michoíe GOTTARD1: L'AMM!NISTRAZ1 ONE DEl-LA GiUSTIZiA... í 11-119 referato, utile a informare il collegio giudicante dei termini della questione. Segnale evidente, l'hiruziont del Revisorio, delle resistente che ancora permanevano in giudici e avvocati. I quesiti posti dalle corti giudicanti istriane vennero affrontati dallo stesso Roth che, puntualmente, dopo averli vaghati ad uno ad unov vi dedicó un'esauriente risposta il 30 novembre 1798, ribadendo le istruzioni del Tribunale revisorio, in mérito alie sentenze e agli appelli che riguardavano la parte rea già assente in prima istanza, ma soffermandosi ancora una volta sul passaggio alia procedura scritta, in tema di allegazioni, precisando che le scritture in causa, dovranno essere precise, senza digressioni ed ultroneita o frasi indecenti ed offensive la parte awersaria: chiunque pero delli difensori delle partí collitiganti peccasse di ultroneità e digressioni, dovrà cadaun giudice o Tribunale tino alia teTza volta chiamarlo a sè, rimproverarfo ne' suoi difetti; e quaiora nonostante alia triplícate ammonizioní perseverasse nella confusione ed in vane digressioni, potrà allora esser sospeso nell'esercizio dell'avvocatura.8 Gli interventi successivi di Roth furono voltí a moralizzare e a definire la pratica forense: dapprima, il 15 dicembre 1798, si fissarono le taríffe giudiziali ed extragjudiziah, venendo incontro, come si ricorderà, ad una precisa richiesta dei Tribunali periferici; poi il 3 marzo del 1800 fu regolamentata la professione, alia quale, da allora, sarebbeTo stati ammessi únicamente i laureati nelle Università dello stato asburgico, con la sola eccezione delle Giudicature locali, e Iirai-tatamente aU'esercizio del giudizio sommario, per il quale era suficiente un at-testato di idoneità, rilasciato sempre e solo dagh atenei imperiali. Coloro che volevano iscriversi ai celo degli awocati, dovevano farne richiesta al Tribunale revisorio di Venezia, preposto al controllo sull'ordine. La stessa circolare fissava anche alcune rególe deontoíogiche basilari per l'eser-cizio della professione: all'atto dell'accettazione di una causa, il legale doveva chie-dersi le ragioni e gli obiettivi che si prefiggeva il cliente, valutando i document! prodotti; se reo, "ponderare le eccezioni da sollevare" nella difesa del suo assistito. E quanto alla parcella, "le fatiche dell'awocato non si potranno valutare, né dal numero dei fogli della scrittura, né da quello delle giornate giudiziali, ma se ne dovrà apprezzare il mérito reale, qualunque patto si fosse su di ciô stabihto fra l'avvocato medesimo e la parte". La determinazione degli onorari diventava com-peteaza del giudice, che li definiva in virtù della "singolare diligenza" o della "mediocre attività" della pratica legale, in relazione all'osservanza, o meno, del Rego-lamento. Il Tribunale poteva giungere anche a sospendere dall'esercizio della pro- 8 Bct, Archivio Diplomático, b. 10 f. XV i M cil., Circolare del cesáreo regio govemc provvisorio del'Istria, cc. 37-40. ri,solucione XIV. 116 ACTA 111 STRIAE IV. Michele GOTC'ARDI: t AMMINISTRAZIONK DELL A GIUSTIZIA... 111-119 fessione un awocato reo di manifesta disonestá o macchiatosi di fatti contrari all'etica, come contrarre forti deoiti.9 Sempre il 3 marzo del 1800, Roth emanava analoghe disposizioni riguardanti la figura del giudice, soggetto tuttavia ad una normativa meno rígida per l'esercizio dell'attivitá: all'aspirante magistrato bastava disporre ihfatti di "sufficienti attestati" di idoneitá. mentre i cancellieri sottostavano a un esame sulle Ieggi e l'or-dinamento giudiziario asburgico. Ai giudici era vietato ricevere regali o altri proventi oltre il salario e i rimborsi-spese; non potevano patrocinare o daré con-sulti in cause dello stesso Foro, e venivano considerati responsabili del protrarsi di un processo e dei possibili danni inflitti alie parti. Incessante fu anche l'invito. dapprima dolce poi perentorio, a semplificare il linguaggio delle allegazioni a tutto vantaggio delle classi popolari e del proce-dimento giudiziario: troppe erano ancora quelle "oltremodo stiracchiate, diffuse e rioiose".10 Questi interventi dimostrano come la nuova procedura scritta fosse. stata fatta ormai propria dagli avvocati, con evidente immediato guadagno. E a questo proposito, non t forse azzardato avanzare Pipotesi che, dietro alia forte opposizione contrapposta al barone von Roth da alcuni gruppi politici di ispirazione democrática, si celasse anche la resistenza del ceto forense, capeggiato da un celebérrimo awocato deil'epoca, come l'ex-giacobino Angelo Calafati. Non diversamente si spiegherebbe la reíteraía azione di disturbo nei confronti dei tentativi di nforma di Roth, tesa a metterlo in pessima luce presso la Cancellería viennese, accusandolo di cattiva amministrazione al punto da provocare un'inchiesta impelíale che mino le giá precarie condizioni di salute del governatore, che morí il 3 aprile 1804, poco prima che fosse provata la sua totale estraneitá.11 Ben diversa invece fu l'opposizione dei giudici patrizi veneziani che videro nel nuovo Regolamento un attacco al tradizionale arbitrium del magistrato, nel timore che esso disconoscesse - come in realtá fu - l'ereditá millenaria del diritto véneto.12 II problema della gerarchia delle fonti ed altre non meno pressanti questioni, indussero, l'll ottobre 1799, i governantí asburgici a istituíre a Venezia la Com- 9 Ibidem, cc, 16-20. Anche i riferimenti successivi sonó tratti da questo fondo. 10 Ibidem, Circolare dei 3 aprile 1800, cfr, anche la succcssiva de! 14 agosto 1801. II 12 agosto 1800 venne ¿manato il Regolamento per la tratiazione e spedizione delle cause civili sommarie, mentre il successivo 6 maggio 1801 saranno definite anche le tariffe per questo ordine di giudizio. 11 QUARANTOTO, Trieste e l'Istria, pp. 106-9; cfr. anche ció che scrivc in proposito KANDLGR, nell'Introduzione alia Raccolta delle Leggi del Primo fíoverno Austríaco in ¡siria, in BCT, Arcltivio Diplomático, b. 10, f. .XVÜI cit. . 12 Per una piü ampia trattazíone di questi temi, cfr. M. Gotfardi, L'Austria a Venezia. Societá e istituzioni nella prima dominazione austríaca (1798-1806). Milano, Franco Angelí, 1993, pp. 71-7, e G. C'ozzl, Repubblica di Venezia e Stati italiani. Política e giustizia dal secolo XVI al secoloXVÜl, Torino, Einaudi, 1982, pp. 393-410. 117 ACTA 111 STRIAE IV. Micíiele GOTTARDI: LAMMiNISTRAZtONE DELLA GIUSTIZ1A ... 111-119 / missione straordinaria al Regolamento, composta da rappresentanti di tutti i Tribunali dell'ex-Dominante, i cui giudici erao stati gli evidenti ispiratori della proposta. Ma in questo modo, essa non poteva che rispettare l'anima e ia tra-dizione patrizia degli antichi ordinamenti repubblicani. A fianco del suo presidente, Ottaviano María Zorzi, si trovavano altri quattro patrizi, Girolamo Michiei Moro, Benedetto Antonio Balbi, Alvise-Minio e Marco Zorzí, oltre all'awocato Girolamo Rubelli, presidente del Tribunale mercantile marittimo. Per tenere i verbali delle riunioni, che si sarebbero succedute sino al marzo del 1800, si sentí la necessita di un esperto della legislazione veneta, un uomo come Jacopo Chiodo, "compilatore delle leggi" sotto la Serenissima, sostenitore tra gli altri, di un tentativo, fallito, di riforma del diritto veneto, alia fine della Repubblica.13 All'ordine del giorno delle sedute fu i'analisi e la discussione áeXYOrganiz-zazione Wallia, di quei decreti cioá che, emanati dal generale austríaco il 31 marzo 1798, avevano parzialmente ríformato gli organi giudicanti e le magistrature vene-ziane. Ma il proposito dei giudici patrizi, che si sarebbe manifestato, scoper-tamente, col passare delle sedute, era di ripristinare in qualche modo l'antica tradizione forense. L'ereditá della Repubblica avrebbe dovuto mantenersi forte, non solo nei cuori e nelle menti, piegate alia nostalgia, dei giudici patrizi: l'es-períenza del vecchio método veneto infatti avrebbe dovuto supplire almeno alie carenze dell'attuale. Dietro ad una battaglia che poteva sembrare assai técnica e strettamente procedurale, che investiva cioé allegazioni, dispute, trasferimenti di tribunali e di gTadi di giudizio, si nascondeva in realtá una diversa concezione del magistrato. Nella visione aristrocratica il giudice era soprattutto un político. Viceversa non doveva piü esser cosi per I'Austria, che voleva invece un fuozionario, un técnico sottoposto aH'autoritá sovrana, in vista di queUe maggiori garanzie d'equita. che d'altra parte auspicava anche l'avvocato Rubelü, Iasciato solo al-l'opposizione in seno alia Commissione. A tramontare non era stata solo J'immagine del magistrato patrizio, ma il piü generale ideale del diritto veneto, che, in for2a di una convinzione política prima che giurídica, escludeva il diritto romano e il diritto comune, sinonimo delle ragioni dell'Impero. La gerarchia delle fon ti prevedeva invece, al primo posto, gli statuti veneti, seguiti dalle consuetudini, daU'analogia táall'arbitrium del giudice. Non sembra che le conclusioni della Commissione stilate da Jacopo Chiodo siano divenute oggetto di risoluzioni di Governo/1 Cosi, la coesistenza forzata di norme imperiali e venete continuó ancora, dando luogo ad ulteriori confiitti, pur tra aggiustamenti e modifiche dei decreti Wallis. 13 Verbali ed annotazioni in AkCHIVIO DJ STATO di Venezia (Asv), Compilazioni laggi, serie II, b. 55. 14 Ora in Asv, Compilazioni leggi, s.II, b. 54. 118 ACTA 111 STRIAE IV. Mrchele GOTTARDI. LAMMIN1STRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ... 111-119 Alla progressiva e gradúale normalizzazione attuaía da Roth tra il 1798 e il 1801, fece seguito l'ailargameuto del Regolamento giudiziario austríaco in vigore negli altrí stati ereditari e nelle altre province asburgiche, che giunse, in Isíria come a Venezia, il 16 marzo, per entrare definitivamente in vigore il 1 luglio 1803. Con la cessazione del Revisorio, gli istriani cbe avessero voluto ricorrere al terzo grado della gíustizia avrebbero dovuto rivolgersi al Tribunale d'appello di Klagenfurt, mentre le sette direzioni politiche scendevano a tre (Pola, Parenzo e Rovigno) e gli altri tribunali restavano invariati, compreso l'Appeilo civile e crimínale che restava a Capodistria, única città, oltre a Venezia, ad essere sede di un Tribunale di seconda istanza. A questo proposito va ricordato il progetto di Roth di creare, a Trieste, un Tribunale d'appello comune al Litorale, Gorizia e Gradisca, tutte sog-gette a Klagenfurt, e aU'Istria ex-veneta. Occorrerà invece attendere i tempi di Francesco Giuseppe per completare la razionalizzazáone degli organi giudíziari.15 Ancora qualche mese ed il 1 marzo 1804, proprio mentre Capodistria perdeva la titolarità di governo, diventando una provincia soggetta ail'único governatore di Trieste e dell'Istria, venivano estese alie ex-province venete anche le procédure civili e il códice penale già in uso nel resto dell'Impero. Col trattato di Presburgo e il passaggio ai domini napoleonici, Capodistria torna sede di governo. Qui siedono un magistrato civile, l'intendente di Finanza ed un delegato di Poüzia, qui hanno luogo i Tribunali di prima e seconda istanza, mentre tutti le altri corti, ad esclusione di quello di Parenzo, vengono abolite, e il giudizio definitivo passa a Milano, capitale del Regno d'Italia. Con l'introduzione del Códice Napoleone del 1 maggio 1806 anche le ultima vestigia del diritto veneto venivano spazzate via.16 15 Cova, La prima imnessione delt'lstria, pp. 204-5; cfr. anche Dorsi, II Litorale, pp. 146-7. Quarantotti, Trieste e i'Istria, pp. 108-9. 16 Quarantotti, Trieste e I'Istria, pp. 143-4. 119