GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA BRITANNICO - AMERICANA TERRITORIO UBERO DI TRIESTE O GAZZETTA UFFICIALE VOLUME VII N. 6 - 1 marzo 1954 Pubblicata dal G. M. A. T. I. T. con l'autorizzazione del Comandante le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste la Editoriale libraria S. p. A. Trieste • 1954 GAZZETTA UFFICIALE DEL G.M.A PUBBLICAZIONE : il 1®, 1* 11 ed il 21 d’ogni mese. (Nel mese di gennaio solamente 1’ 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31). Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 15 d’ogni mese. PREZZO: un fascicolo L. 60. VENDITA : Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12. ABBONAMENTO : solamente semestrale ; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali,, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, stanza N° 10 pianoterra. a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme....... L. 3.240 6j per una versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena.... L. 1.080 INSERZIONI : c) per ima copia dei numeri „bis“ (inserzioni civili) sia in italiano, sia in sloveno L. 720 Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a : „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell’esenzione dalla tassa di bollo. Prezzo delle inserzioni : L. 7 per ogni parola o cifra, esclusa la punteggiatura. Pagamento a mezzo assegno bancario intestato : „ Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. Presentazione inserzioni : Direzione degli Affari Legali del GMA, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel. : 83-33, 78-88, int. 76 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d’assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta. Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell’ inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata. UFFICIO GAZZETTA: Sede del GMA, stanza N° 196. Telefono: 29701-29794 int. 110; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. CORRISPONDENZA : Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste. GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste Ordine N. 16 SPECIALI REGIMI D’IMPOSIZIONE UNA VOLTA TANTO DELL’ IMPOSTA GENERALE SULL’ ENTRATA PER L’ANNO 1954, PER ALCUNE CATEGORIE DI ENTRATE ATTESO che si ritiene opportuno emanare delle norme relative alle modalità di pagamento dell’ imposta generale sull’entrata per Vanno 1954 per alcune categorie di entrate nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane (qui di seguito indicata col termine „Zona“), IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona ORDINO: PARTE PRIMA MODIFICHE ALL’ORDINE No. 52/1953 ARTICOLO I « Le disposizioni dei Titoli dal III al XVIII dell’ Ordine No. 52 di data 23 marzo 1953 si applicano anche per l’anno 1954 con le modifiche di cui agli Articoli seguenti. ARTICOLO II L’ultimo comma dell’Articolo XXV è sostituito dal seguente : „Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca e di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l’imposta è dovuta a norma delle disposizioni in vigore indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime di imposizione stabilito dal presente titolo.“ ARTICOLO III L’Articolo XXVI è sostituito dal seguente : „Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell’anno 1954 l’imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno. L’imposta si corrisponde in modo virtuale all’ Ufficio del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1955.“ Il secondo comma della lettera a) dell’Articolo XXXV è sostituito dal seguente: „Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione del-l’imposta di fabbricazione) l’aliquota d’imposta si liquida sul prezzo di listino per „merce agevolata“ od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito dell’ imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell’ imposta sull’entrata a questa afferente ARTICOLO V Le lettere a) e b) dell’Articolo XL sono sostituite dalle seguenti: „a) Combustibili fossili d’importazione: 5,50% carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati ; carbone coke ; b) Combustibili fossili nazionali: 4% carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.“ ARTICOLO VI Il Titolo XI è sostituito dal seguente : „TITOLO XI BACCALÀ’, STOCCAFISSO ED ARINGHE' * „ARTICOLO XLIX L’imposta sull’entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà, e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e di preparazione a fianco di ciascun prodotto indicato, è dovuta ima volta tanto in base alle seguenti aliquote, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all’atto dello sdoganamento, sul valore d’importazione dei prodotti stessi calcolato a norma dell’art. 18 della legge 19 giugno 1940, No. 762: Voce doganale ex-24 — statistica 38 — Aringhe salate, secche o affumicate : 7% Voce doganale ex-24 — statistica 39 — Baccalà secco o salinato: 7% Voce doganale ex-24 — statistica 40 — Stoccafisso : 9%. „ARTICOLO L L’ imposta assolta a norma del precedente Articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di aringhe (secche, salate o affumicate), di baccalà (secco o salinato) e di stoccafisso successivi all’ importazione, esclusa la vendita al minuto, e, per le aringhe, assorbe altresì il tributo relativo agli ulteriori scambi (esclusa la vendita al minuto) delle giacenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente Ordine presso gli importatori ed i grossisti ; peraltro 1’ imposta assolta per gli ulteriori passaggi di dette giacenze non è rimborsabile. Lo speciale regime d’ imposizione di cui al precedente Articolo non trova applicazione per le aringhe, il baccalà e lo stoccafisso preparati o messi in commercio in particolari confezioni.“ ARTICOLO VII Tra il secondo e il terzo comma dell’Articolo LVII è aggiunto il seguente nuovo comma : „Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad altro produttore che acquista per la rivendita, T imposta di cui al precedente primo comma si corrisponde a cura del produttore acquirente all’atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette all’imposta di bollo di cui all’art. 24 della legge 19 giugno 1940, No. 762, e successive modificazioni, e devono contenere l’indicazione che trattasi di vendita tra produttori.“ ARTICOLO Vili Sezione 1. — Il termine „gennaio 1953“ di cui al secondo comma dell’Articolo LXV è sostituito dal termine „gennaio 1954“. Sezione 2. — 11 terzo comma dell’Articolo LXV è abrogato. ARTICOLO IX L’Articolo LXVII è sostituito dal seguente : „Per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera T imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 6% per le acque e bevande gassate e del 4% per il ghiaccio, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all’atto dello sdoganamento, in base al valore d’importazione del prodotto calcolato a norma dell’art. 18 della legge 19 giugno 1940, No. 762.“ PARTE SECONDA MODIFICHE ALL’ORDINE No. 40/1953 ARTICOLO X Le disposizioni dell’ Ordine No. 40 di data 9 marzo 1953 si applicano anche per Tanno 1954 con le modifiche di cui agli Articoli seguenti. ARTICOLO XI All’Articolo I è aggiunto il seguente comma : ,,L’ imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti ai seguenti Articoli.“ Il paragrafo 2) dell’Articolo II è sostituito dal seguente : „2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati“. ARTICOLO XIII La lettera b) dell’Articolo III è sostituita dalla seguente : ,,b) ai lavori e manufatti ottenuti con 1’ impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nella Zona, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonché gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, eco.“ ARTICOLO XIV Tra l’Articolo X e l’Articolo XI è aggiunto il seguente: „ARTICOLO X bis „1 proprietari di boschi, non tenuti, a norma del precedente Articolo I, lettera b) al pagamento dell’ imposta, perchè autorizzati dalla competente autorità ad effettuare il taglio per destinarne il ricavato ai propri usi diretti, i quali successivamente al taglio stesso destinano parte del legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente Articolo II alla vendita, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita. La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti dei Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di „usi civici“, i quali, successivamente alla distribuzione per gli „usi“ suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente Articolo II.“ ARTICOLO XV L’Articolo XI è sostituito dal seguente : „Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l’imposta sull’entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all’atto dello sdoganamento in base al valore d’importazione dei prodotti calcolato a norma dell’art. 18 della legge 19 giugno 1940, No. 762 : A) travature e tavolame di qualunque lunghezza : 7 % ; B) travi semplicemente squadrate con l’ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati : 8% ; G) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l’ascia suscettibile di ulteriori lavorazioni : 10%. L’ imposta assolta a norma del presente Articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nella Zona relativi al commercio del suddetto legname. Per legname resinoso da opera deve intendersi : il larice, il pino, l’abete, il pitch pine (pino resinoso d’America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il Silver spruce (abete del Pacifico), 1’ Oregon pine o Douglas Fir (pino dell’ Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino Moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari. Per l’importazione di legname resinoso in esenzione da dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica, 1’ imposta sull’entrata è dovuta nella misura del 3%. Per il legname e per i lavori di cui alle lettere a) e b) del precedente Articolo III, di provenienza estera, 1’ imposta sull’entrata è dovuta nella misura normale del 3%.“ ARTICOLO XVI L’Articolo XII è abrogato. ARTICOLO XVII Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed a seguito delle istruzioni amministrative già impartite, ha effetto dal 1° gennaio 1954. TRIESTE, 1 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LDjAj5il 11 Comandante della Zona Ordine N. 17 SPECIALI MODALITÀ’ DI PAGAMENTO DELL’ IMPOSTA GENERALE SULL’ ENTRATA PER ALCUNE CATEGORIE DI ENTRATE ATTESO che si ritiene opportuno stabilire le modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di entrate nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: TITOLO PRIMO PAGAMENTO DELL’ IMPOSTA IN ABBONAMENTO MEDIANTE CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI ARTICOLO I Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati l’imposta si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento all’ Ufficio del registro di canoni ragguagliati all’ entrata lorda conseguita dal soggetto nell’anno precedente a quello di competenza e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dagli Articoli seguenti : 1 ) esercenti pubblici esercizi ; 2) artigiani ambulanti ; 3) esercenti prestazioni al dettaglio ; 4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole ; 5) professionisti ; 6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiovalute ; 7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco ; 8) commercianti esercenti la vendita a! pubblico ; 9) venditori ambulanti. PUBBLICI ESERCIZI ARTICOLO II Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d’ imposizione stabilito dall’Articolo I, sono i seguenti : alberghi, locande e pensioni per tutte le somministrazioni effettuate, escluse le somministrazioni di alloggio e di vitto da parte di privati ; caffè e bar anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, eoe.) ; birrerie, bottiglierie, gelaterie ; rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza ; locali aperti al pubblico, nei quali si provveda alla somministrazione di vino da parte dei diretti produttori, comunque autorizzati ; rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili ; ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione ; pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano ; latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare ; chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari ; sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili ; stabilimenti balneari ; case di meretricio. Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al pubblico di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l’imposta è dovuta in base al detto regime d’ imposizione per tutte le entrate conseguite dall’esercente in dipendenza deE’attività aziendale, da denunciarsi aE’ Ufficio del registro a norma del successivo Articolo XV con unica dichiarazione. Parimenti il suddetto regime d’ imposizione si rende applieabEe nei confronti dei ristoranti, caffè e bar situati nell’ interno dei circoli, luoghi di pubbEco spettacolo, campi di corse e simEi, ferma restando la corresponsione deE’ imposta nei modi normali stabbiti per le altre entrate conseguite daE’esereizio. Per gli esercizi nei quaH vengono dati spettacoli, concerti, ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, E canone di imposta è liquidato, a norma deEe disposizioni contenute nel presente titolo, suEa base deE’entrata lorda conseguita dall’esercente, diminuita degU introiti relativi ai detti spettacoli, concerti e trattenimenti, per i quali il tributo è stato corrisposto unitamente ai diritti erariali ai sensi degE articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l’esecuzione deEa legge 19 giugno 1940, n. 762. ARTIGIANI AMBULANTI ARTICOLO III Sono tenuti al pagamento deE’ imposta suE’entrata in base al regime d’ imposizione stabiEto daE’Articolo I gE artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed E mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavaEo, bicicletta, a braccio a spalla, ecc.), od aEa prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombreEai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.). Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata. presso terzi, debbono corrispondere l’imposta nei modi stabbiti dal presente titolo per tutte le entrate conseguite in dipendenza della loro attività, da dichiararsi ab’ Ufficio del registro a norma del successivo Articolo XV con unica dichiarazione. PRESTAZIONI AL DETTAGLIO ARTICOLO IV Sono tenuti al pagamento dell’ imposta sull’entrata giusta le modalità stabiEte dall’Articolo I negli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettagEo, qualunque sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell’ imposta di ricchezza mobbe (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure ; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; carrettieri ; falegnami ; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione ; esercenti tintorie, lavanderie, stiratone ; meccanici e gestori di officine meccaniche ; autorimesse, per le sole riparazioni e manutenzione degli autoveicoE ; fotografi ; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione ; molini per la moEtura dei cereaE per conto di terzi ; frantoi per la spremitura deEe oEve per conto di terzi ; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi ; industriali esercenti la trebbiatura, 1’ essicazione dei cereaE, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi ; tipografie a carattere artigiano ; ecc.), tanto se la prestazione è costituita dall’ impiego disempEce mano d’opera, quanto se costituita dall’ impiego ad un tempo di mano d’opera e materiali. Quando negli stessi locali in cui si esercita l’attività artigiana, si provvede anche alla vendita di merci al pubbEco* T imposta si corrisponde in base al regime stabilito, dal presente Titolo per tutte le entrate conseguite dall’azienda, da dichiararsi all’ Ufficio del registro con unica dichiarazione, salvo quanto disposto dai successivi ArticoE XI, ultimo comma, e XIII. Sono escluse dall’abbonamento e quindi soggette all’ imposta nei modi normali : a) le prestazioni al dettaglio effettuate in dipendenza di convenzione scritta ; b) le prestazioni al dettaglio derivanti da convenzione verbale soggetta a denunzia, ai fini dell’ imposta di registro, a norma dell’art. 2, allegato B, al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, e successive modificazioni e integrazioni ; c) le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci o prodotti effettuate nei confronti di esercenti attività similari o relative a merci o prodotti che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione ; in tali casi l’imposta si rende dovuta in base alla fattura di lavorazione con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10. PROFESSIONISTI ARTICOLO V Il regime d’imposizione stabilito dall’Articolo I si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti ima qualsiasi professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell’ imposta di ricchezza mobile in categoria C-l, anche se l’attività professionale sia esercitata congiuntamente ad una attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti, industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, eco.). TRASPORTO DI PERSONE CON AUTOVETTURE DA PIAZZA 0 DA NOLEGGIO DI RIMESSA ARTICOLO VI Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall’Articolo I, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall’esercente con automezzi di ogni genere anche se con gli stessi mezzi in. via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L’ imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato Articolo I per tutte le entrate conseguite dall’esercente in dipendenza dell’attività svolta. Ove invece l’esercente provveda con i propri automezzi, in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l’obbligo della corresponsione d'èl tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l’imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev’essere in ogni caso assolta in base al regime d’imposizione stabilito dall’Articolo I. Sono escluse dall’abbonamento e quindi soggette all’ imposta nei modi normali : a) le entrate conseguite in dipendenza di trasporti effettuati in base a convenzione scritta ; b) le entrate conseguite in dipendenza di trasporti derivanti da convenzione verbale soggette a denunzia, ai fini dell’ imposta di registro, a norma dell’art. 2, allegato B, al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, e successive modificazioni e integrazioni ; c) le entrate conseguite in dipendenza del noleggio di autoveicoli effettuato nei confronti di ditte che esercitano a loro volta un’ attività di trasporto o di noleggio. Resta ferma la disposizione dell’art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento dell’imposta, nella misura normale, per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate. SPEDIZIONIERI, AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO, ECC. ARTICOLO VII . Il sistema di corresponsione dell’ imposta stabilito dall’Articolo I per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso Articolo non si estende alle entrate relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri da detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito. ARTICOLO Vili Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all’ Ufficio del registro a norma del successivo Articolo XV, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione, agenzie marittime e agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le dette case o agenzie e le ditte a cui favore si è verificata l’entrata, al pagamento dell’ imposta, le case o a-genzie medesime sono tenute a provare con 1’ esibizione di idonei documenti di aver regolarmente assolto il tributo per l’atto economico compiuto per conto del committente. Lo speciale trattamento di cui al precedente comma non compete quando le case di spedizione, agenzie marittime e agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, esercitano il diritto di rivalsa dell’ imposta sull’ammontare complessivo addebitato al cliente. ARTICOLO IX Salvo quanto disposto dall’ultimo comma del presente Articolo, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo, che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo Articolo XV, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggeri. Il pagamento da parte di detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile ; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito registro, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere cronologicamente annotati i singoli versamenti, con ' l’indicazione, per ogni operazione di versamento, della data del versamento stesso, del numero complessivo dei biglietti venduti e del relativo importo versato alle ditte esercenti il trasporto. Per i biglietti di viaggio rilasciati per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo debbono denunziare nella dichiarazione prescritta dal successivo Articolo XV, i soli proventi conseguiti in dipendenza di tale loro specifica attività, fermo l’obbligo per le ditte esercenti i detti trasporti di corrispondere 1’ imposta sull’entrata nei modi previsti dal-l’art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, anche per gli introiti realizzati dalla vendita di biglietti di viaggio a mezzo di terzi. ARTICOLO X Gli uffici e le agenzie di viaggio che organizzano in proprio viaggi e gite, siano semplici che combinati con vitto, soggiorno od altro, sono tenuti per le entrate lorde conseguite in dipendenza di tale loro attività a corrispondere T imposta sull’entrata in base al regime di imposizione stabilito dall’Articolo 1, indipendentemente dal tributo dovuto per gli atti economici posti in essere per 1’ esecuzione dei detti viaggi e gite. VENDITE AL PUBBLICO ARTICOLO XI Sono soggette al regime d’imposizione stabilito dall’Articolo I le vendite al diretto consumatore da chiunque effettuate, compresi i produttori agricoli, in negozi aperti al pubblico, muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente. Lo stesso regime d’ imposizione si applica per le vendite al pubblico di vino da asporto effettuate dai diretti produttori in locali aperti al pubblico. Sono escluse dall’abbonamento le vendite, forniture e somministrazioni effettuate in dipendenza di convenzione scritta per le quali T imposta è dovuta nei modi normali. ARTICOLO XII I commercianti che, oltre alla vendita al pubblico di generi vari, svolgono una o più delle altre attività contemplate dall’Articolo I (gestione di bar, caffè e simili, prestazioni al dettaglio, eee.) sono tenuti a dichiarare con unica dichiarazione al competente Ufficio del registro a norma del successivo Articolo XV le entrate conseguite dalla loro globale attività a-ziendaie. ARTICOLO XIII Sono escluse dalTabbonamento e devono assolvere l’imposta nei modi normali in base al prescritto documento, le vendite effettuate in negozi aperti al pubblico nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali ed artigiani che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti devono obbligatoriamente richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta, a cura del venditore stesso, nei modi normali. Rientrano peraltro nell’abbonamento le vendite di generi alimentari effettuate dai detti negozi, muniti esclusivamente di licenza per la vendita al pubblico, a pubblici esercizi, ospedali, mense aziendali e di fabbrica, convivenze, convitti, ecc. ARTICOLO XIV I commercianti che vendono al pubblico anche prodotti comunque esenti da imposta, debbono indicare nella dichiarazione da presentarsi all’ Ufficio del registro a norma del successivo Articolo XV soltanto le entrate conseguite in dipendenza della vendita di prodotti soggetti al tributo. Nel caso di vendita al pubblico di prodotti soggetti all’ imposta in base ad aliquote diverse, nella dichiarazione di cui sopra le entrate conseguite dal soggetto debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti. DICHIARAZIONE - LIQUIDAZIONE DELL’ IMPOSTA - PAGAMENTO ARTICOLO XV Gli esercenti, tenuti a norma del presente Ordine a corrispondere 1’ imposta in base a canoni annui ragguagliati al volume degli affari, debbono, ai fini della determinazione nei loro confronti del canone dovuto per l’anno di competenza, presentare all’ Ufficio del registro entro il mese di febbraio dello stesso anno, una dichiarazione contenente l’indicazione della sede dell’esercizio, della natura dell’attività svolta e dell’ammontare dell’entrata lorda conseguita nell’anno precedente. Per gli esercenti che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell’anno precedente a quello di competenza o che comunque non abbiano svolto la loro attività per tutta la durata dell’anno stesso, le entrate conseguite nel periodo di effettiva attività svolta saranno tenute a base per l’assestamento del canone dovuto per l’anno precedente a quello di competenza, mentre le stesse entrate dovranno essere rapportate all’anno intero ai fini della determinazione del canone dovuto per l’anno di competenza. Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corso dell’anno di competenza, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall’ inizio dell’attività stessa, indicando l’ammontare presunto dell’entrata conseguibile nel restante periodo dell’anno, sulla quale 1’ Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone di imposta. Entro il febbraio dell’anno successivo a quello di competenza i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettive conseguite nell’anno in cui hanno iniziato la loro attività, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest’ultimo anno. Gli esercenti attività stagionali (industriali, esercenti la trebbiatura, la essicazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi, stabilimenti balneari, frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, ecc., nonché i pubblici esercizi in genere che svolgono la loro attività in base a licenza temporanea di pubblico esercizio) debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall’ inizio della loro attività, indicando l’ammontare presunto dell’ entrata conseguibile nella stagione, sulla quale 1’ Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d’ imposta. Entro un mese dalla cessazione dell’ attività stagionale i detti esercenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite nell’ultima stagione, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo di imposta. ARTICOLO XVI L’ Ufficio del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente Articolo XV, determina ai sensi del primo comma dell’Articolo X dell’ Ordine Generale n. 90, di data 24 gennaio 1947, il canone per l’anno di competenza, lo assume in carico nelle proprie scritture e lo notifica al contribuente con invito ad effettuare il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo Articolo XVII. Per i contribuenti, tenuti a corrispondere 1’ imposta a norma del presente Ordine, che non abbiano presentato la detta dichiarazione, 1’ Ufficio del registro accerta e liquida d’ufficio il canone d’ imposta e lo notifica all’ interessato, ferma l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. ARTICOLO XVII Il pagamento dei canoni d’ imposta liquidati a norma del precedente Articolo è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale dell’ Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l’ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dell’anno di competenza. Peraltro, è in facoltà dei contribuenti che siano correntisti postali di effettuare il pagamento dei detti canoni, alle scadenze relative, anche a mezzo di postagiro tratto sul proprio conto corrente postale a favore del conto corrente postale dell’ Ufficio del registro. Quando il canone non superi le L. 2000. — , esso deve essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo dell’anno di competenza. Il pagamento del supplemento di canone dovuto per la sistemazione della vertenza in seguito a rettifica da parte del contribuente accettata dall’ Ufficio del registro, deve essere effettuato entro il termine massimo di due anni a rate bimestrali posticipate, decorrenti dal mese successivo a quello in cui risulta accettata la rettifica da parte dell’ Ufficio. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento del maggior canone dovuto in dipendenza di accertamento divenuto definitivo per mancata o tardiva opposizione. L’imposta e la sopratassa eventualmente dovuta in dipendenza della decisione emanata dalle competenti Commissioni delle imposte, devono essere corrisposte nei modi e termini prescritti dall’Articolo XIII dell’ Ordine Generale n. 90 di data 24 gennaio ,1947. L’ imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente ai fini dell’assestamento del canone dovuto per l’anno precedente a quello di competenza nei casi previsti dal secondo comma dell’Articolo XV, deve essere corrisposta in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno dell’anno di competenza ; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a rettifica accettata deve essere corrisposta nei modi e termini stabiliti dal precedente terzo comma. L’imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente presentata nel febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, ai fini dell’assestamento del canone dovuto per l’anno di competenza, nel caso previsto nel penultimo comma dell’Articolo XV, si corrisponde in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza ; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo a rettifica accettata, deve essere corrisposta nei modi e termini di cui al .precedente terzo comma. Il canone provvisorio d’imposta dovuto dagli esercenti attività stagionali, a norma dell’ultimo comma dell’Articolo XV, si corrisponde in due rate mensili uguali, scadenti l’ultimo giorno del mese ih cui è stata presentata la dichiarazione e di quello successivo. Ugualmente in due rate mensili uguali, scadenti l’ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite, e del mese successivo, si corrisponde 1’ imposta suppletiva liquidata sulle entrate denunciate dal contribuente a fine stagione ; la differenza d’imposta dovuta invece dal contribuente in seguito a rettifica accettata, deve essere corrisposta nei modi e termini di cui al precedente terzo comma. Quando i termini di pagamento fissati dai precedenti commi vengono a scadere in giorno festivo, i medesimi devono intendersi prorogati al giorno successivo, non festivo. TITOLO SECONDO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA IN ABBONAMENTO MEDIANTE CANONI FISSI - MENSE E SPACCI DELLA POLIZIA, AZIENDALI E DI FABBRICA ARTICOLO XVIII Per le somministrazioni effettuate nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l’imposta sull’entrata per ciascuna cucina è dovuta in base ai seguenti canoni fissi : per le mense gestite in Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti. ... L. 1.000 da 5.001 a 50.000 ............................................................... n 3.000 da 50.001 a 500.000 ............................................................. „ 6.000 Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall’azienda o dalla fabbrica, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti gestiti da uffici e da enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l’imposta sull’entrata per ciascuna mensa, refettorio o ristorante è dovuta in base ai seguenti canoni : Per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc. con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.) : fino a 50............................................................................. L. 1.000 da 51 a 100 .................................................................... „ 2.000 da 101 a 500 .................................................................... „ 4.000 da 501 a 1.000 .................................................................... „ 8.000 da 1.001 a 5.000 ................................................................... „ 12.000 da 5.001 a 10.000 ................................................................... „ 16.000 oltre i 10.000 ....................................................................... „ 20.000 Per le somministrazioni effettuate nelle mense gestite direttamente dai Comandi di Corpi di Polizia l’imposta sull’entrata per ciascuna mensa è dovuta in base ai seguenti canoni fissi, in rapporto al numero medio dei partecipanti : fino a lo.......................................................................... L. 800 da 16 a 50................................................................... „ 2.000 da 51 a 100 .............................................................................. 5.000 da 101 a 500 ................................................................... „ 8.000 da 501 a 1.000 ................................................................... „ 12.000 oltre i 1.000 ....................................................................... „ 15.000 ARTICOLO XIX Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci gestiti direttamente dai Comandi di Corpi di Polizia 1’ imposta sull’entrata per ciascuno spaccio, anziché in base alle norme e modalità stabilite nel Titolo I del presente Ordine può essere corrisposta mediante il pagamento dei seguenti canoni fissi in rapporto al numero medio degli agenti in forza ai singoli Comandi : fino a 15...........................................*........................... L. 7.000 da 16 a 50......................,............................................... „ 15.000 da 51 a 100..................................................................... „ 25.000 da 101 a 500 ...................................................................... 35.000 da 501 a 1.000 ...................................................................... 50.000 oltre i 1.000 .................................................................. „ 60.000 Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall’azienda o dalla fabbrica, nonché dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l’imposta per ciascuno spaccio, anziché in base alle norme e modalità stabilite dal Titolo I del presente Ordine, può essere corrisposta mediante il pagamento dei seguenti canoni : per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc. con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.) : fino a 50....................................................................... L. 20.000 da 51 a 100 ............................................................. „ 40.000 da 101 a 500 ............................................................. „ 70.000 da 501 a 1.000 ............................................................. „ 120.000 da 1.001 a 5.000 ............................................................. „ 160.000 da 5.001 a 10.000 ............................................................. „ 200.000 oltre i 10.000 ................................................................. „ 250.000 ARTICOLO XX Ai fini della liquidazione dei canoni d’ imposta di cui agli Articoli XVIII e XIX gli interessati devono presentare all’ Ufficio del registro, entro il mese di febbraio dell’anno di competenza, una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (denominazione dell’ente o dell’azienda, popolazione del Comune in cui è situato l’esercizio, numero dei dipendenti dell’azienda o della fabbrica, eec.). Il pagamento del canone dev’essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente dell’ Ufficio del registro, od anche — quando il contribuente sia correntista postale — a mezzo di postagiro tratto sul proprio conto corrente postale a favore del conto corrente dell’ Ufficio del registro, in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio dell’anno di competenza. Quando i detti termini cadono in giorno festivo, i medesimi devono intendersi prorogati al giorno successivo, non festivo. ARTICOLO XXI Quando la gestione delle mense, cucine e spacci di cui ai precedenti Articoli XVIII e XIX sia data in appalto, ovvero quando le dette mense, cucine e spacci, pur essendo gestiti direttamente dalle ditte, uffici ed enti a cui appartengono, effettuino somministrazioni, vendite e distribuzioni anche a persone non dipendenti dagli accennati organismi, 1’ imposta, per tutte le entrate conseguite dalla mensa, cucina o spaccio, si corrisponde in base al regime di imposizione stabilito dal precedente Titolo I. Le disposizioni di cui ai predetti Articoli XVIII e XIX non trovano altresì applicazione per le mense, cucine e spacci gestiti da enti od organismi sotto qualisivoglia forma costituiti dalle persone che fruiscono della mensa, della cucina o dello spaccio ; in' tal caso 1’ imposta si corrisponde in base al regime di imposizione stabilito dal precedente Titolo I. TITOLO TERZO DISPOSIZIONI COMUNI ARTICOLO XXII Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali 1’ imposta a norma delle disposizioni contenute nel presente Ordine si corrisponde in abbonamento, sono soggette all’imposta di bollo di cui all’art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modifi- cazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l’imposta sull’entrata nella misura e nei modi normali. ARTICOLO XXIII Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed a seguito delle istruzioni amministrative già impartite ha effetto dal 1° gennaio 1954. TRIESTE, 1 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T.J.W. WINTERTON Maggior Generale Ref. ; LDjAI5éll5 Comandante della Zona Ordine N. 18 MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE ATTESO che si ritiene necessario apportare delle modifiche alle disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrato dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KGMG, GB, GBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I 11 termine previsto dalla Sezione 5, ultimo comma, dell’Articolo II e dall’Articolo III, lettere a) e c) dell’ Ordine No. 180 di data 28 maggio 1948, come modificati rispettivamente dagli Articoli III e IV dell’ Ordine No. 134 di data 27 novembre 1953, è prorogato al 31 marzo 1954. ARTICOLO II L’ ultimo comma dell’Articolo III dell’ Ordine No. 180/1948 come modificato dall’Articolo IV dell’ Ordine No. 143/1953 è abrogato e sostituito dal seguente : „La revisione di cui alle lettere ajecjè subordinata alla dichiarazione di consenso all’estensione agli altri contratti prevista nel comma secondo della Sezione 5 dell’Articolo II del presente Ordine. “ 11 presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato e le disposizioni in esso contenute avranno la medesima decorrenza di quelle dell’ Ordine No. 134/1953. TRIESTE, 1 marzo 1954 Bef. •• LD/A/54/25 Avviso N. 13 RILEVAZIONE PER CAMPIONE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE L’ Ufficio Censimenti e Rilevazioni della Direzione degli Affari Interni informa che, in conformità alle attribuzioni allo stesso conferite con T Ordine No. 12, di data 12 febbraio 1953, ha autorizzato una rilevazione per campione sulle condizioni di vita di circa il 5 % delle famiglie residenti nei Comuni della Zona britannico-amerieana del Territorio Libero di Trieste. A tale rilevazione sarà proceduto intorno al 15 marzo 1954. Le famiglie che potranno essere chiamate a fornire i dati necessari sono invitate a dare la loro collaborazione. TRIESTE, 23 febbraio 1954. Dott. ADOLFO MEMMO Bef. : LD/CI54I7 Direttore degli Affari Interni Errata corrige Avviso No. 81 pubblicato a pag. 489 della Gazzetta No. 35 dd. 21 dicembre 1953. 1 numeri „16.445“ e „17.770“ menzionati alla quarta e sesta riga della Tabella nell’Articolo I, vanno cancellati e sostituiti come segue : „J6.939“ e „16.770“. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona INDICE Ordine Pag. No. 16 Speciali regimi d’imposizione una volta tanto dell’imposta generale sull’entrata per l’anno 1954, per alcune categorie di entrate ......................... 63 No. 17 Speciali modalità di pagamento dell’imposta generale sull’entrata per alcune categorie di entrate ...................................................... 67 No. 18 Modifiche alle disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche ...................................................... 77 Avviso No. 13 Rilevazione per campione sulle condizioni di vita delle famiglie.......... 78 Errata corrige...................................................................... 78 Gazzetta G.M.A. - T.L.T. — Voi. VII, No. 6 — 1 marzo 1954 79