M ACTA HISTRIAE III. UDK/UDC 94(05) ISSN 1318-0185 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko se vse bolj opazno uveljavlja v strokovni javnosti kot izdajatelj znanstvene revije ter dveh zbirk s privlačno in aktualno tematiko, ter kot uspešen prireditelj strokovnih predavanj, a tudi mednarodno odmevnih znanstvenih posvetovanj. Med 10. in 12. junijem 1993 je organiziralo v koprskem muzeju mednarodno znanstveno srečanje, ki je bilo namenjeno razpravam o ustanovah, pravu in upravi v obdobju, ko je bila Istra pod Beneško republiko. Bil je to čas, ki je v kulturi, v načinu življenja in v običajih, še zlasti pa v arhitekturi in jeziku pustil izredno globoke sledi, ki se kažejo še danes. Vsebina referatov je bila zanimiva in premišljeno izbrana, ter predstavlja pomemben prispevek k proučevanju istrske zgodovine. Simpozij in objavljeni prispevki kažejo, kako velik pomen ima sodelovanje znanstvenikov iz treh sosednjih držav (Slovenija, Italija, Hrvaška), ki so se na ta način seznanili z raziskovalnimi projekti v teh državah. S tem se odpirajo možnosti nadaljnjega plodnega znanstvenega sodelovanja. Takšna srečanja dajejo tudi spodbudo, da se zainteresira večje število strokovnjakov, ki bi se v bodoče ukvarjali z istrsko problematiko in zgodovinskimi raziskavami. Iz recenzij prof. dr. Darje Mihelič in prof. dr. Ignacija Vojeta La Societá Storica del Litorale si va viepiü affermando tra gli esperti del ramo quale editore di riviste scientifiche e di due raccolte dai contenuti attuali e interessanti e quale ottimo organizzatore di seminari e convegni scientifici di respiro internazionale. Dal 10 al 12 giugno del 1993 ha organizzato al Museo di Capodistria un incontro scientifíco sulle istituzioni, il diritto e Pamministrazione in Istria sotto la dominazione della Repubblica di Venezia. Un periodo che ha lasciato tracce molto profonde nella - cultura, negli usi enei costumi, e soprattutto nell'architettura e nellaIingua, tracce tuttora evidenti. Gli interventi erano ponderati ed interessanti e rappresentano un importante contributo alio studio della storia istriana. II simposio ed i contributi che sono stati pubblicati stanno a dimostrare la grande importanza che riveste la collaborazione tra gli esperti dei tre paesi vicini (Slovenia, Italia, Croazia), studiosi che in tal modo hanno avuto l'occasione di conoscere i progetti di ricerca in corso in questi paesi. Con ció si aprono ulteriori possibilitá di collaborazione in questo campo. Incontri del genere stimolano inoltre l'interesse di una piü vasta cerchia di studiosi, che in futuro potrebbero affrontare la problemática istriana e condurre ricerche storiche in mérito. Dalla recensione della prof. dr. Dar ja Mihelic e del prof. dr. Ignacij Voje ISSN 131ñ-01ñS 9 9771318018018 UDK/UDC 95(05) ISSN 1318-0185 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko -Koper Societa storica del Litorale - Capodistria ACTA HISTRIAE III. PRISPEVKI Z MEDNARODNEGA SIMPOZIJA ISTRA IN BENEŠKA REPUBLIKA: USTANOVE, PRAVO, UPRAVA CONTRIBUTI DAL CONVEGNOINTERNAZIONALE L' ISTRIA E LA REPUBBLICA DIVENEZIA: ISTITUZIONI, DIRITTO, AMMINISTRAZIONE KOPER 10.-12. junij 1993 CAPODISTRIA 10-12 giugno 1993 KOPER - CAPODISTRIA 1994 ACTA HISTRIAEIII. ACTA HISTRIAE KB. Odgovorna aradnika/ftedattori responsabili: mag. Darko Darovcc, Saivator Žitko Izdajateljski svetlComitato di redazione: prof. dott. Furio Bianco, mag. Darko Darovec, dott. Rolan Marino, prof. dott. Ciaudio Povojo, Vida Rožac-Darovec, Saivator Žitko Reccmenta/Recetisori: prof. dr. Darja Mi he lic, prof. dr. Ignacij Vaje PrevodiITraduzioni: dr. Goran Filipi (slov.), Sergio Settomini (ital.), Mirko Zorraan (angl./ingl. -nem ./fed.) Oblikovalec/Progetfo grafico: Dušan. Podgomik StaveU/Composizione: DTP Mladina - Grega Kropi vn.ik Izdajatel^/Editore: Zgodovinsko društvo za južno P rimo rsko/Societa storica delLitorale Sudei/Sede; Pokrajinski arhiv Kopet/Archivb regumale di Capodistria, 66000 Koper - Capodistria (SLO), Goriška/Via Gorizia 6, tel.: 00-386-66-21824; 23965; Muggia-Milje, P. O. box 2480, 34015 Muggia, iT, tel., fax:++40 947833 TiskIStampa: PZI - DAN, Ljubljana/iubiarca (SLO), 1994 -Naklada/7'i'ra/ura.- 700 izvodo v/copie Znanstvenipokrovitelj/Patrocmioscientifico: Oddelek za zgodovino - Univerza v Tr&ialDipartimento di Storiz - Universita degli Studi di Trieste Finančno podprli/'Siip/wrfo fmun-iario: Ministrstvo za znanost in tehnologijo R. Sio vtiaje/Ministero per le scienze e la tecnoiogia dellaRcpubblica di Slovenia, Občina Milje/Comune di Muggia, Skupščina občine Kovcr/Assemblea comunale di Capodistria, Skupnost obalnih občin/Cornunita dei comuni costieri, Adriatic zavarovalna družba d.d. assicuiazioni s.p.a. Slika na naslovnici: Fragment leva na Pretor ski palači v Kopru (Foto: D. Podgomik, 1994) Poto di copertina: Particolarc del Leone sul Palazzo Pretorio di Capodistria (Foto: D. Podgomik, 1994) Po mnenju Urada vlade za informiranje Republike Slovenije St. 23/34-93 z dne 29. januarja 1993 Šteje periodični časopis Acta Histriae za proizvod informativnega značaj a iz 13. točke tarifne številke 3 tarife prometnega davka, po kateri se plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji 5 %. ACTA HISTRIAE III. VSEBINA/INDICE GENERALE Alfredo Vi ggia no: Note sull'amniiiustrazione veaeziana in Istria nd secolo XV ...... 5 0 beneški upravi v Istri v 15. stoletju Ciandio Povolo: Particolarismo istituzionale e pluralism© giuridico nella Repubbiica di Venezia: ii Friuli e 1'Istria nel '6~'7Q0 ............................. 21 Partikularizem ustanov in pravni pluralizem v Beneški republiki: Furlanija in Istra v 17. in 18. stoletju Darko Darovec: Vicedomini, notarji in kanclerji med poklicem in oblastjo v severni lstri . . 37 Vicedomini, notai e cancellieri tra professione e po t ere nell'Istria settentrionale Peter Stih: Goriški grofje ia geneza pazinske grofije ...........................55 1 Conti di Gorizia e la genes i della Corttea di Pisino Sergio Zamperetti: Investiture feudali e conflitti locali nell'Istria del '700: il caso dei conti Becich e delia cittši di Parenzo..................................71 Fevdalne investiture in lokalni konflikti v Istri v 18. stoletju: primer grofov Becich in mesta Pot eča Darinko Munič: Skica za portret istočnoistarskih kvamerskih srednjovjekovnih komuna od XV. do XVII. stolječa ............................83 Studio per un profila dei comuni medievali quarnerini della cos ta orientale deli'Istria dal XV al XVII secolo Vaško Simon iti: Statut Mošženic iz leta 1617 ... ..................... . 97 Lo statuta del comune di Moschiena del 1617 Augelo Ciuffardi: Sul ritrovamento dello Statute di Sanvinceuti..............113 O najdbi svetvinčentskega statuta Roian Marino: L'istituzione dei Magistrate di Capodistria nel 1584. Contribute alio studio dei rapportj tra risiriae la Repubbiica diVenezianei secoli XVI e XVII...............117 Ustanovitev koprskega Magistrata leta 1584, Prispevek k preučevanju odnosov med Istro in Beneško republiko v 16. in 17. stoletju Salvator Žitko: Pomen in vloga Collegia dei Nobili v Kopni................123 Importanza e ruolo del Collegia dei Nobili di Capodistria Marino Budicm: La Deputazione Provinciate di Orsera (1778-1794): istituzkme peculiare dei crepuscolo veneziano Ln Istria . . ........................ 133 Vrsarskopokrajinsko poverjeništvo (1778-1794): institucija posebnega pomena ob zatonu beneške oblasti v Istri Furio Bianco: Ribellismi, ri volte antifiscali e repressions della criminalita neiristriadel '700 ....................................... 149 Upori, antifiskalne vstaje in kriminalna represija v Istri v 18. stoletju 3 ACTA HISTRIAEIII. Luciano Pezzolo: Problemi fiscali in fatria (secoli XVI-XVIII)...............165 Fiskalni problemi v Istri (16.-18, stoletje) Darja Mihelič; Vsakdanje življenje istrskih prebivalcev, kot jih odsevajo objavljeni mestni statuti . ...................................173 Vita quotidiana degli abitanti de 11'Istria, alla lucedegli statuti municipali sinorapubblicad Giuliano Veroncsc: Uimmigrazione aelTIstria veneta tra '500 e '600: problemi giuiisdizionali, contese tra comunita, coriflitti etnici traoriginari e forestieri........181 Priseljevanje v beneško Istro v 16. in 17. st.:problemi jurisdikcije, spori med skupnostmi, etnični konflikti med domačini in priseljenci Mauro Gaddi: Per uno studio delTemigrazionecamica in Istria (sec. XVIII) ....... 193 Prispevek k preučevanju migracij iz Karnije v Istro v 18. stoletju Ugo Cova: La prima annessione delPIstria ex veneziana al Litorale austriaco nel 1804 e PUfficio circolare delPIstria in Capodistria .........................201 Prva priključitev bivše beneške Istre k Avstrijskemu Primorju leta 1804 in Istrski okrožni urad v Kopru Pierpaolo Dorsi: La prima fase di ripristino delPordinamento austriaco nelPIstria gia veneziana: i decreti Nugent del settembre 1813 .......................209 Prva faza ponovne vzpostavitve avstrijske uprave v bivši beneški Istri' Nugentovi dekreti septembra 1813 Sinopsisi/Sinossi................................231 4 ACTA HISTRIAEIII. ricevuto: 1993-12-15 UDK/UDC: 35.07:949.713 Istria "14" NOTE SULL'AMMINISTRAZIONE VENEZIANA IN ISTTUA NEL SECOLO XV Alfreda VJGGIANO dott., Universita degli Studi di Venezia, Veaezia, IT mag., Univerza v Benetkah, Benetke, IT SINTESi In questo saggio si cerca di comprendere la natura della política del diritto veneziana netta penisola isiriana del Quattrocento. Si è cercato di comprendere quali siano stati gli strumenti at traverso i quali Venezia ha cercato di legittimare la propria funzione di governo, con quale cultura política. Alio stesso modo si è cercato di interpretare il ruolo dei rettori inviati dalla capitale, il loro rapporta, spesso improntato ad una notevole conflittualità, con lepopolaziûni soggette edil loro rapporta con la dominante. L 'analisi di una certa casistica giudiziaria ha consentito di comprendere l'intreccio tra diritto veneziano e diritto locale. La storiografia più recente tende a sottolineare, nel definiré i caratteri salienti della politica del diritto delía Serenissima, 1'estrema duttilità, la grande élasticité nella conce-zione del rapporto di govemo con le popolazioni soggette, la pluralité, in sostanza, delle forme dell'esercizio del potere1. Diverse funzioni di una politica che si doveva di fatto adattare alla varietà delle conñgurazioni di potere e delle tradizioni politiche e giuridiche dei territori soggetti, e che comincia ad emergere, secondo le caratteristiche che si sono indícate, nel corso del Quattrocento. Altro carattere peculiare della politica veneziana -e distintivo rispetto alPesperienza degii altri stati italíani coevi in via di formazione -risulta essere la notevole ampiezza, la difforme dislocazione geográfica dei territori che, già a partiré dal XIII secolo, vengono a cadere sotto la sua egida: ü dominio cosiddetto da Mar con Candía e Cipro, le coste delía Daimazia e le isole lonie, ed il Dominio da Terra, che pariendo dalla precoce annessione deíía Marca Trevigiana nel corso del '300, si estende facilítalo dalla crisi irreversibile dei regimi signorili, verso Vicenza, Padova, Verona e la Patria del Friuli, fino ad investire le province lombarde di Bergamo e di O Brescia, di Crema e di Cremona . 1 C ir. a tale proposito i saggi di G. Cozzi conter.uti in RepuiMica di Venezía c Stati italumi... T orino, 1982, Mi permette di rinviare per il Quattrocento a A.Viggiarto, Goivrnarilie guverati. Legiltimità del potere ed eserázio deU'autorità sovrana nello Stato veneta della prima etó moderna, Treviso 1983. 2 Per una ricosíruzione esauriente degli awenimenti politici e militari che harmo portato alia 5 ACTA IÜSTRIAEIII. Alfredo VIGGIANQ; NOTESULL'AMMJNISTRAZiONE VENEZIANAIN1STRIANKLSKCOIX)XV.,5-20 In un contesto cosí diversifícalo risulta sicuramente origínale la posizione occupata dalla peiiisola istríana, quasi simbólicamente situata tra Stato da Terra e Stato da Mar. 11 controllo della Serenissima sopra le terre di cui si vuole trattare si era giá venuto configurando nel corso del '200 e del '300. Non si deve certo pensare ad un dominio esercitato in modo pieno ed uniforme, dotato di ampi poteri e di apparati di controllo. Un'autoritá dai colori un pó stinti, quindi, una sovranitá applicata con intermittenza. Piuttosto l'esercizio di un potere costruito sopra dirítti e gíurisdizioni, attorno ad avamposti e luoglii fortificad che potessero garantiré lo svolgersi ordinato dei commerci levantini3. Queste, in modo molto schematico, le caratteristiche che emergono dalla lettura dei Pacta stipulati tra Venezia e le coniunitá istriane nel corso del Medioevo4. Sopra ampie zone della penisola, lungo il XIII e parte del XIV secolo, la fonte primaria, iegitlima-mente riconosciuta, dell'autorita sovrana era costituita comunque daH'Imperatore. L'a-nalisi dell'intensa contrattazione tra Venezia da una parte e, dall'altra, l'autoritá impe-riale, i conti di Gorizia ed il patriarcato aquileiese cí consente di percepire le modalita deiracquisizione progressiva della penisola da parte della repubbíica marciana, del sostanziale svincolarsi del marchesato d'Istria dalla tutela dell'Impero. É nel corso del secondo e del terzo decennio del Trecento che l'autoritá veneziana comincerebbe a farsi awertire e ad imporsi in modo meno intermitiente e discontinuo che in passato5. E' opportuno chiedersi a questo punto su quali fattori Venezia fondasse la legíttimitá della propria autoritá, attraverso quali strumenti di governo cercasse di ínfondereun sia pur primitivo sentimento di obbedienza alie le popolazioni soggette. Non poteva valere - proprio a causa delle modalita attraverso cui si era costituita la presenza veneziana in Istria - il criterio dello jus belli, del diriíto di conquista, e quindi di una netta affermazione di sovranitá, né quello, piü paternalisticamente oriéntalo della spontanea deditio delle comunitá assoggettate, come sarü per la Terraferma veneta6. E neppure, a mió awiso, una forza cogente era attribuita alie pattuizioni stipolate tra la Dominante e i cenfrí istriani, prive per la gran parte, di una precisa definizione degli ambiti giurisdizionali. formazione deiJo Stato territoriate cfr, G. Cozzi, Sloria di Venezia 3 Sulla complessa costituzione del controllo veneziano sulla penisola istríana cfr. G, De Vergottini, Lineamenti storiü della costituzione política delJ'lstria duranteil Medio Evo, Trieste 1974, 4 Cfr Archivio di Stato, Venezia (d'ora in avanti ASV), Pacta, passim 5 Per questa periodizzazione cfr. Cozzi, La política de! dintto della Repubbiica di Venezia, in Repubbiica di Venezia e Sfaíi tíaliani. Política e giusítzm dal secolo XVI al secolo XViíl Torino, 1982, pp. 236-238. 6 Sulla complessa questione di ordine político, costituzionale e giuridico cfr. J. Grubb, Pírstborn ofVenice:VicenzainlkeEarlyRenai$sanceStaler'Bsi\tixnoTel.98&-, A.Mazzaeane,I<¡ Stato e tí Dominio nei ¡puristi veneti durante Ü "secolo della Terraferma", in Storia della cultura veneta.Dal primo Qualtrocento a! concilio di Trenlo, a cura di G. Arnaldi e M. Pastare Stocchi, Vicenza 198Ó, pp. 577-650; A. Menmtíippoiito, Le ñedmmie lo Stato regional?: osseruazioni sul caso véneto," Archivio veneto", CXVII (1986), pp. 5-30. 6 ACTA HISTKIAEIII. Alfredo V1GGIANO: NOTE SULL'AMMINJSTRAZiONE VKNKZfANA INISTH1A NEL SECOLO XV., 5-20 Uno degli stramenti grazie al quale Venezia aveva cercato di far passare la prapria idea del diritto e deil'autoritá era costituito da quella che potremo definiré "política statutaria": dalla volontá cíoé di ríformare gli statuti delle cittá soggette o di farne redigere di ntiovi, riservandosi, tuttavia, sempre il potere di convalidare le norme ► 7 • x riformate o di respíngerle perché coníraddittorie con la sua intenzione di governo . Si é assai dibattuto sulla reale efficacia política di tale strumento per l'affermazione della superioritá del Commune Veneciarum, se si sia trattato cioe di una diretta espressíone della volontá del centro dominante di contrallare e di unificare íe raccolte normative locali, o se si sia trattato piuttosto di una intersezione tra le ragioni del Príncipe e l'emersione di un processo di autoidentificazione delle cornunitá soggette, che appare particolarmente intenso all'interno dei dommii della Repubblica nel corso del XIV e del XV secolo. Redazione ed edizione di statuti che conosce una certa fortuna anche nella penisola istriana, analogamente a quanto si verifica in altre zone della terraferma veneta. Montona, ísola, Pola avranno i loro statuti, rispettivamente, nel 1300,1360, e tra il 1330 e 1367; Capodistria e Pirano, che giá 11 possedevano, ne conosceranno una nuova edizione nel 1307 e nel 1367. Grande importanza era attribuita alia gerarchia delle fonti di diritto comprese negli statuti cui i rappresentanti veneziani nel dominio ed i sudditi, nel loro quotídiano operare, si dovevaao attenere, Puó essere interessante notare come, analogamente a quanto si era verificato per le comunitá piü prossime alia capitale (pensiamo a Torcello, Chioggia, Butano o Mazzorbo) facentí parte del cosiddettoDogaffo - l'insieme delle terre comprese tra Grado e Cavarzere - Venezia aveva operato in modo che nella gerarchia delle fonti degli statuti istriani non si facesse menzione del diritto imperiale. E se tale atteggiamento rísulla essere quasi un'ovvia conseguenza del faticoso tentativo di sottrarre la penisola al controüo e all'influenza política e culturale dell'Impero, assume una diversa valenza se confrontato alia política piü permissiva ed accondiscendente adottata dalla Serenissi-ma nei confronti delle cittá maggiori del Dominio da Terra. Difficíle valutare il grado di affiniíá e di distanza tra diritto veneto e diritto delle comunitá istriane, soprattutto nelle sue ripercussioni pratielie. Pier Silverio Leicht ha dimostrato l'esistenza di analogie e consonanze tra alcune norme del diritto di famiglia vigente nella cittá marciana e altre norme iscrítte nelle raccolte statutarie di talune localitá 8 , s della zona di cui ci stiamo occupando . Ed ancora, gli statuti di alcune comunitá- pensiamo, ad esempio, a Pola e a ísola - ríproducono nella loro gerarchia delle fonti la scansione degli staíuta veneziani di Jacopo Tiepolo: statuti locali, analogía, consuetudi- ni, e, in mancanza di tali elementi, Varbitrium del giudice9. Tuttavia, pur non mínimiz- zando 1'importanza di tali elementi, e possibile notare come, ín settorí fondamentali, non 7 Fondamentali su questo aspetto le pagine di Cozzi, La política del diritto. 8 P.S. Leicht, Note sugli statuti istriani con particalare ríguarda al diritto diprelazione," Atti e Memoríe della societa istriana di archeologia e storia patria , n. s., 1,1929, p,80 9 Cozzi, La política del diritto, p. 238 7 ACTA HISTRIAEIII. Alfredo VÍGGÍANO-. NOTE SULL'AMMINISTKA7JONE VENEZIANAINISTRIA NEL SECOLO XV., 5-20 sussistesse alcuna integrazíone tra i due dirittí. Pensiamo alia giustizia penale: in questo campo solo lo statuto di Capodistria richiama esplicitamente il diritto delía Dominante in funzione di fonte da applicare: che la comunita ed il suo castello, vi si Iegge, si reggano "secundum statuta et ordines communis Venetoram" . Uno degli elementi che connota in modo origínale ed unitario le fonti di diritto comprese nelle redazioni statutarie istriane é rappresentato dall'ampiezza del potere discrezionale - quello che le caite archivistiche definiscono con il termine di arbitrium 11 - attribuito ai rappresentanti della Serenissima inviati a reggere le diverse comunita . Elemento certo sussidiario nel complesso reticolo di jura su cui ci siamo brevemente soffermati, e che, tuttavia, doveva rappresentare agli occhi dei detentori delTautoritá ií momento della trasmissione in sede lócale di un modo peculiare di intendere la giustizia ed il diritto, di concepire la sovranita. Investiti di tale basilare e delicato compito di mediazíone erano appunto i Rettori inviati in Istria. Questi presidiavano un territorio che rappresenta un unicum nel panorama coevo delle diverse province sottoposte a Venezia sia nel dominio da Terra che in quello da Mar, e che potrebbe awicinarsi, per qualche aspetto alia conformazioné istituzionale della Marca Trevigiana. Risulta evidente, per tutto il período di cui ci stiamo occupando, la mancanza di un centro unificante forte, di una sede di podesteria cospicua, gerarchicamente superiore alie altre. Nel corso del XIV secolo si era registrato il tentativo di attribuire determinati poteri di coordinamento delle istanze giurisdizionali - soprat-tutto in campo militare, ma anche nella soluzione di controversie giudiziarie tra comunita - al Capitano di San Lorenzo al Paisenatico, ma il tentativo, con l'allargarsi ed il progressivo articolarsi del potere di contrallo veneziano, non aveva avuto seguito. La scarsezza di notizie attorno a conflitti di natura giurisdizionale (almeno a quello che risulta da un esame condotto sui registri del Senato e del Consiglio dei Dieci redattí nel '400) stanno a testimoniare di un evidente stato delle cose, ma soprattutto della mancata percezione, o della volonta di non recepire il problema da parte della Dominante. II governo deU'Istria non richiedeva, nel corso della prima etá moderna, la creazione di un elemento strutturante, di un'aütoritá capace di subordinare le diverse forme di potere diffuse a livello lócale. Difficíle comprendere se la costituzione di un sistema siffatto sia da attribuire ad una ben determínala scelta política, oppure sia da interpretare come segno di una debolezza costitutiva, o di un sostanziale disinteresse veneziano neí confronti delle realtá soggette. Sta di fatto che all'elemento della pluralita giuridica - inteso nell'accezione attribui-tagii da álcuni sociologi del diritto - si viene a giustapporre il tratto caratterizzante di una notevole fluiditá istituzionale. Faticosa da parte dei governanti la messa a fuoco delle 10 Ibid. 11 Ibid., 239-240. ACTA HISTRIAE III. Alfredo ViGGIANO: NOTE SUlA'AMMINiSTRAZIONE VENBZ1ANA IN ISTRIA NEL SECOLO XV„ 5-2Û delimitazioni di un territorio che si potesse definire come Istria, e deila sua appartencnza ad una ben definíta parte del Dominio. Ne lie serie archivistiche del Senato che si vengono formando a partiré dal 1440, provvedimenti che riguardano la zona di cui ci stiamo occupando appaiono sia nei registri da Terra che in quelli da Mar, anche se con una chiara preponderanza di documenti nei secondi. L'attività di sindacamento dell'attività degli uffíciali veneziani era svolta da patrizi mviati occasionalmente con il titolo di Sindaci e dotati di ampi poten nelle due parti del Dominio12. I Sindaci mviati nei Dominio da Terra nei 1461 visiteranno la penisola istriana dopo aver giudicato i rappresentanti della Repubblica nella Patria del Friuli. Della medesíma consuehidine istituzionale testimonia Marin Sañudo per ií 1483, al seguito di un parente investito di quella impegnativa incombenza. In questo caso, quindi, l'area di cui ci stiamo occupando sembra piuttosto gravitare verso la terraferma veneta che essere collegata alio stato da Mar. Motivi di natura giuridica ed istituzionale si venivano cosí a frammíschiare all'opera di razionalizzazione degli apparati di potere ed al lento emergere di una più chiara, sebbene ancora sperimentale, intuizione delle prérogative sovrane, o almeno di comando, da parte delîa classe dirigente della Serenissima. Tutto ció rendeva estremamente difficile l'opera dei rappresentanti veneziani incaricati del governo delle piccole sedi di podesteria della penisola. Cotisideriamol'elemento dell'arbitrium. Se questo, come si è potuto vedere, appariva in posizioite subordinata aH'intenio della gerarchia delle fon ti statutarie, assumeva una veste ben diversa nella redazione delle cosiddette Comraissioni - brevi istruzioni o formulan che la Serenissima Signaría consegnava ai Rettori dopo la loro nomina, comprendenti i criteri cui essi si sarebbero dovutí strettamente attenere al momento di emanare una sentenza, nei rivoígersi ai loro subordinad, nei rego la re in sostanza i vari momentí della loro attivifà. Le Commission! costituívano, quindi, un importante elemento integraíivo degli statuti già approvati; una loro interpretazione, ma anche, il possibile motivodi manifestazíonedi un'alterità, dell'innescarsi di una frizione tra il diritto veneto ed il diritto locale. Le Commisioni del podestà di Isola, redatte nei corso del secondo decennio del Trecento, assomigliano alia formula di un giuramento: "omni autem a me quaerenti racionera facere secundum consuetudinem dicte terre, et ubi us us a mihi 13 defecerit secundum bonam coscientiam dicam et iudicabo" . Emerge in tai modo con grande evidenza il momento equitativo proprio del giudice sovrano, tratto peculiare del diritto veneto insofferente verso ogni tentativo di formalizzazíone e di teenieizzazione del diritto. Una formula analoga a quella citata ricorre nei giuramenti dei rappresentanti 12 SulTattività dei Sindadrfr. Viggiano, Governance govemati, 13 Sulle commissioni dei rappresentanti veneziani in Istria cfr. L. Pansoîli, La gerarchia dette fonti di àiritto nella ¡egislazione medievale veneziana, Milano 1970, pp. 248-255. 9 ACTA IÜSTRIAEIII. Alfredo VIGG1AK0: NOTE SULL'AJMMINISTRAZIONE VENEZ! ANA JNISTRIA NEL SECOLO XV., 5-20 veneziani al Paisenatico, Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Montona, inuna raccolta di Commissioni redatte ai íempi del Doge Antonio Venier alla fine del XIV secolo. In queste Commissioni sussistevano certamente, determínate dalia congiuntura poli-tico-diplomatíca e modellate dalla diverse situazioni locali, forti differenziazioni nel tono e nell'enunciazione. Le Commissioni del Paisenatico, ad esempio, inizialmente riduttive del potere del rappresentante veneziano - dovrai amministrare la giustizia in civile e in penale, vi si leggeva, assieme a quattro giudicitratti dal consigliodella comunità secondo gli statuti locali -, attribuivano, tuttavia, ampie possibilité al dispiegamento deí suoi poteri discrezionali ed equitativi, Le limiíazioni all'intervento del rettore da parte del locali non potevano esercitarsi quando un certo caso investiva l'onore del Commune Veneciarum; al rappresentante della Serenissima era inoítre consentita l'applicazione del-suo "merum et liberum arbitríum" nel reprimere i comportamenti criminosi di maggior gravita: i furti nelle strade, gil omicidi, le violenze sulíe donne, gli incendi dolosi. Era la stessa libertà atíribuita, in un caso di poco successivo, al rettore inviato a Isola. Da queste si differenziavano le Commissioni, sempre redatte al tempo del doge Venier, consegnate ai podestà di Capodistria e Pirano.Quelle della prima localité erano improntate ad un tono di chin s a diffidenza verso la realtà locale: il rettore avrebbe dovuto giudicare, sia in civile che in penale, secondo la sua "bonam coscientiam". La non menzione della normativa sfatutaria giustinopolitana era da atíribuirsi al fatto che la comunità si era ribellata a Venezia nel 1348, e che, di conseguenza, era stata prívate del diritto di possedere le proprie leggi fino al 1394. Successive aggiunte e postilla avevano, tuttavia, modifícalo la nettezza di tale dettato, awicinando la Commissione del reggente di Capodistria a quella dei rappresentanti inviati negli altri centri della penisola. A Pirano, invece, sebbene negli statuti mancasse la gerarchia delle fonti, si ingiungeva al podestà di nominare "judices sive officiales" tra i locali secondo le loro consuetudíní e di awalersene nei casi in cu i a lui sarebbe sembrato opportuno. Un'analoga assistenza di elementi locali all'attività del rappresentante veneziano era prevista dalle Commissioni di Valle e da quelle di Albona. Nel sistema giuridico veneziano una importanza fondamentale nelle modalità di intermediazione tra la capitaleed i centri soggetti era attribuita alia struttura degli appelli. Attraverso la formalizzazione ed il contrallo sullo strumento dell'appello si rendeva possibile disciplinare dal centro sia l'attività dei rappresentanti veneziani in loco, che gli atteggiamenti dei governati; giudicare la legalità degli atti degli uni e degli altri; proclamare la vigenza, di fatto, di una fonte di diritto rispetto ad un'altra; modulare le ragioni dell'accentramento con le necessità della delega e dell'intervento e con il rispetto deí privilegi parlicolari. Due ie magistrature che rappresentavano, per l'Istria, come per il resto del Dominio, questa peculiare ñmzione: gli Auditor! novi e I'Avogaria di común. Ai primi era 10 ACTA HISTRIAEIII. Alfredo VIGOÎANO: NOTE SULL'AMMtNISTRAZIONE VENEZIANAIN ÍSTRIA NEL SECOLO XV., 5-20 attríbuito il compito di recepire, nel corso della loro carica ordinaria di sedici mesi, gli appelli rivolti alia Serenissima in materia civile da ogoi angolo del Dominio. Al termine del loro mandato gli Auditori erano tenuti a svolgere quel!'opera di sindacamento degli atti dei rettori, cui abbiamo già accennato. L!único resoconto, risalente al 1461, di tale opera di sindacamento perveoutoci per il Quattrocento, riporta, per la provincia istríana, una miriade di istanze interposte da villici e rurales riguardanti lesioni di diritti di propriété della terra, contratti stipulati irregolarmente, pignoramenti di beni comitatini14. Oltre a questi, autori individui che ricoprivano una posizione di maggior fortuna nella gerarchia sociale, proteste per 1'usurpo di possessioni, e per danneggiamenti alie pro-prieta (i cosiddetti "danni dati") attraversavano varíe denunce. L'aspetto da metiere in evidenza, in quesía selva di microconflittuaSità e di piccole violenze fortemente connotative di una società, 5 la notevole incidenza di una richiesta di intervento da parte dei suddití di unagiustizia fortemente orientata in senso equitativo. E' a tale livello di prafiche giudiziarie (pessiamo, ad esempio, a quelle istanze che configurano la presenza dei giudici itineranti veneziani quali arbitri mediatori ed amichevoli compositori di liti) e di prassi amministratíve, che il problema della convi-venza tra dirítto veneto e diritti locali si avverte in tutta la sua evidenza. Analogfee considerazioni si possono svolgere rivolgendo l'attenzione all'altra magistratura d'appello cui abbiamo fatto cenno: l'Avogaria di común15. Agli Avogadori era demandaío il giudizio di ïegittimità sugli appelli in materia penale. Tuttavia, grazie alia facoltà loro concessa per gran parte del Quattrocento (sebbene progressivamente esau-torata dal Consiglio dei Dieci) di garantiré l'osservanza delle pattuizioni stipulate tra Venezia e le comunità appena assoggettate, la giurisdizione degli Avogadori aveva avuto modo di allargarsi sopra una molteplicità di materie. Si potrebbe dire che nel corso del XV secolo l'Avogaria íncarni, megíio di ogni altra magistratura della Dominante, alcuni caratteri peculiari della política del diritto veneziana: esigenza diffusa di legalità, controllo deirattività dei rappresentaníi inviati iiel Dominio, saggia benevolenza nei confronti delle popolazioni soggette. Appaiono come esemplari di quest'esigenza di contemperare pluralità di dirittti e diverse funzioni poliíiclie numerosi appelli inteiposti all'Avogaria da sudditi isíriani nel corso del secolo. In un'area i.n cui risulíava particoîarmente diffusa la presenza di rappresentanti veneziani anche in centri di scarsa consistenza demográfica, rivestiva un'importanza fondamentale, alio scopo di trasmettere un'immagíne corretta della giustizia veneziana, il saper cogliere la linea discriminante tra arbitriwn potestatis e arbitrarietà, alio scopo di salvaguadare il primo e di stigmatizzare la seconda. Dall'esame degli interventi avogareschi emergono casi clamorosi dov'è fin troppo facile percepire l'intenzione dolosa da parte del rappresentante del potere pubblico, accanto ad altri 14 ASV, Auditori novi, b.184 15 Per una dettagliata analisi delle funziom e delle attribuzioni dell'Avogaria nel corso d.eî '400, cfr. Viggiano, Governanti e governati.. 11 ACTA HISTRIAE III. Alfredo VIGGÏANO; NOTE SULL'AMMINISTRAZfONE VENEZ ¡ A NA IN ISTRIA NEL SECOLO XV., 5-20 episodi, in cuí î'opera interpretativa dei giudici d'appelío richiedeva una maggior duttilità, presupponeva una capacita di discemimento degli effetti politici di una deci-sione. Tra i casi più eclatanti si poírebbe citare il processo inténtalo dagli Avogadori nei confronti di Nicoló Rimondo, coate di Pola, il quale, nel corso del 1429, era stato accusato di aver contraffatto "unum capiíulum sibi oppositum" alio scopo di far assolvere un suo cancelliere accusato di violenze contro un cittadino eminente36. Con laraedesima severità gli Avogadori si esprimevano, sempre nel 1429, nei confronti del podesîà di Umago Taddeo da Ponte, accusandolo di aver agito "contra honorent dominationis nostre et regiminis sibi commissi, in damnum maximum, iacturam, munnur et scandalum omnium subditorum sibi commissorum et etiam periculum manifestura status dominii 17 nostri". Numeróse le imputazioni a carico del rappresentante veaeziano . Contravve-nendo alie "antique consuetudines" délia città aveva preteso che un mercante di vino gli pagasse una certa cifra per 1 'ormeggio della nave di sua proprietà al molo délia comunità. Ad alcuni eminenti cives che avevano minacciato di denunciare ai tribunal! della capitale talune delle sue scorrettezze amministrative, aveva risposto con arroganza, mostrando una scarsissima adesione alio spirito della sua carica ed alia fideütas, che ogni rappresentante nel Dominio doveva dimostrare nei confronti della sua Patria: "che me farà la Signoria? E se non haverô né offitio né benefitio - anticipando con tali parole lo sprezzo per una eventuale futura condanna - andero a star cum qualche Signor". Ad xmforensis, amico di altri abitanti della comunità assai in vista, che incrociandolo non lo aveva omaggiato della rituale "reverentia", aveva rivolto la rabbiosa domanda: "non cognoscí el podestà de Humago?". Ed alia risposta negativa di quello aveva soggiunío: "ío tel farô ben cognoscer", facendo incarcerare il malcapitato. Aveva infîne usato arbitrariamente, contro ogni legge, la tortura nei confronti di minori, soprattutto nei confronti del fíglio del cancelliere della comunità; aveva offeso un tale Guelfo, "nobilis judex" della comunità che gli si era rivolto chiedendogli di astenersi da tali gesti, con parole irripetibiii, tra le quali "pravus homo et proditor et usurarius et castronarius". Più che la distorta percezione della propria ñinzione da parte dei rappresentanti veneziani - che conosce coeve analogie con altre aree del Dominio da Terra e da Mar -quello che mi sembra opportune metiere in evidenza, a partiré dai casi che sono stati qui analizzati, è lo stato di tensione tra i ceti di potere delle comunità soggette e i rappresentanti veneziani. L'atteggiamento spregiudicato dei Rettori - probabilmente altéralo dalla retorica della denuncia, e dagli stereotipi ad effetto del "cattivo officiale" - poteva apportare ad una delegittimazione delPautorità della Serenissima. Erano le punte di questa frizione che gli interventi avogareschi cercavano di smussare, ripristinando una corretta immagiiie della sovranità marciana, Quella stessa immagine che campeggiava 16 ASV, Avogaria di común, reg. 3648,1, c. 28r. 3.X.1429 17 Fmd., c. 31v. 16.XII.1429. 12 ACTA HISTKÍAEIU. Alfredo VIGGIANO: NOTE SULL'AMMINISTRAZiONE VENEZÍANA [N ¡STR!A NEL SECOLO XV., 5-20 simbólicamente sui vessillí e sulle logge podestarili visítate da Sañudo nel 1483: ieoni alati che proteggeva.no il libro della legge. Indicativo di tale stato di cose risulta l'annullamento, realizzato nel 1432, di una sentenza emanata dal podestá di Isola, Marco Badoer, con la quale si era decretato che il civis Giorgio Parvenzano, in quanto "persona infame", non sarebbe piíi stato ammesso ad una seduta giudiziaria per aver íestimoniato il falso nel corso di una certa causa, II Parvenzano era stato condannato alia privazione in perpetuo di tutte le canche e gli offici del comune, ed inoltre, ad esemplare lezione per l'infrazione compiuta, ad essere condotto per le strade della comunita seduto a rovescio sopra un asino, con la testa cinta da una corona sulla quale erano dipinti piccoli diavoli. Secondo gli avogadori l'atto del Badoer era contrario a ció che un rettore poteva fare: la testimonianza non era stata deposta "in scriptis" e non era stata "authenticata" secondo le procedure previste: perianto non poteva rappresentare una prova a carico. Anaíoghi criteri ed analoghe motivazioni sembrano sottendere all'annullamento * i o operato dagli avogadori di una sentenza del podestá di Buie Alessandro Bon . Questi aveva condannato un civis giustinopolitaao, Giovanni da Costa, alia pena pecuniaria di cinquanta lire ed affüttiva di un mese di carcere, perche aveva ottenuto dal cancelliere pretorio la copia di un testamento - necessario per dirimere a suo favore una causa successoria che lo vedeva invischiato - e si era rifiutato di consegnarlo. L'elemento arbitrario addebitato dagli avogadori al rappresentante veneziano consisteva nel non aver recepito "alíquam tesíificationem" a carico dell'accusato, e di una sanzione pecuniaria non correspondente alia colpa. Alia medesima lógica políticapossono essere ricondotte altre iatromissioni realizzate da magisírati veneziani negli armí centrali del secolo. Nel 1445 l'avogadore Cristoforo Moro gíudicava legalmente infondata una "pronuncia" di cui sí era reso autore il rettore di Umago Domenico Dolfin, grazie alia quale un tale era stato condannato al bando dalla citíá e dístretto per un certo periodo di tempo, e ad essere frustrato "circumcirca castri Humagi", e quítidi condotto "ad locum stendardi", ad essere marchiato d'infamia "tribus 19 bullis" . A gíudizio del Moro il procedimento giudiziario doveva essere riformato, in •quanto l'accusato "non citatus nec defensus fuit per ipsum potestatem". Análogamente, di li a qualche mese, veniva giudicata legittima l'istanza interposía da Nicolü Pilipari di Umago condannato dal rappresentante veneziano a Buie, alia privazione "de cancellaria et arte notarie" della comunita per aver redatto, secondo quanto asserivano i capiíoli d'accusa, "certum istmmentum donationis contra veritatem": "non fuit de hoc in aliqua 20 culpa", avevano decretato gli avogadori . 18 Ibid.,c. 84v, 11.VII. 1433. 19 Ibid., reg. 3649 (I), c^r-v, 7.IX.1445. 20 Ibid., c,105r, 12.11.1446. 13 ACTA HISTKIAEIII. Alfredo VIGGÍANO: NOTE SUIX'AMMÏNISTRAZIONE VENEZIANA [NISTRIA NEL SECOLO XV., 5-20 L'ancora rudimentale flusso di informazioni tra centro e periferia veniva cosí a creare i presupposti per una sort a di primitivo regolamento di dirítto amministrativo, che ora si integrava, ora si sovrapponeva, ora coníraddiceva statuti locali e commissioni, venendo a costituire un elemento di ulteriore complicazióne al quadro che stiamo delineando. In tale contesto concetti quali equitas ed arbitrium assumevano una molteplicità di sfac-cettature, rimandavano a diverse modalità di applicazione, risultavano adattabili e modifícabili secondo le diverse congiunture politiche, le situazioni locali, i soggetti sociali ed istituzionali, che interponevano appello. Di fatto l'insieme delle istanze che stiamo analizzando e la loro riceztone da parte deU'autorità sovrana viene a configurare queíla crescente foitnaltzzazíone ed istituzio-nalizzazione delle conflittualiíá che altre province venete, ed altre realtà regional! coeve - pensiamo a Firenze e a Milano - sembrano conoscere proprio a partiré dagíi annicentrali del Quattrocento, e che pare particolarniente intéressante soprattutto quando dal settore délia giustizia penale si passi a quello délia giustizia civile, più fortemente mcardiiiata nella stnittura sociale, maggiormente permeata dalle consuetudini,, dalle culture, dalle mentalità. Ancora più ardue risultavano a questo livello le possibilité di integrazîone tra diritto del Principe e jura locali, maggiore la resistenza opposía da ceíi e da faraiglie. In taluni casi le ragioni di una resistenza o di un'opposizione da parte dei suddiii sortivano dalla stessa confusione giurisdizionale in cui i rappresentanti veneziani erano invischiati. Pensiamo ad esempio al conflitto in corso durante il 1448 tra glí Auditori novi ed il rappresentante veneziano a Capodistria, Davide Contarini . Quest'ultimo asseriva che gli appelli interposti dagli nomini délia comunità di Buie dovevano essere recepiti dal suo foro, e fondava tale diritto sul contenuto di una lettera ducale invocata dal suo predecessore Omobono Gritti, con la quale si era decretato che Buie "gubernabatur per potestatein et capitaneum Justinopolis". Gli auditori, invece, affermavano che quella delicata materia doveva ricadere sotto il loro contrallo, in quanto a loro spettava la giurisdizione d'appello su tutti gli atti emanati da patrizi eletti dal Maggior Con.sigl.io. Incertezza del diritto e incapacita di interpretare correttamente le norme da adottare che si possono scorgere in altri interventi degli auditori dello stesso periodo riguardanti questioni inerenti al diritto di famiglia. Nell'agosto del 1448 i giudici veneziani comu- nicavano al podestà di Pirano Francesco Gradenigo il "taglio" di una sentenza del suo predecessore, che aveva stabilito che un testamento di tale Nicolô da Pirano "fuisse et esse legitime factum et suum debitum sortiri effecíum", come pretendeva Caíerina, 22 madre del defunto . Diversamente la pensava il padre di Nicolô, ed era per tale motivo che si era appel lato agli auditori, i quali avevano concluso l'es ame delF appello loro 21 Auditori novi, b, 185, c. 108r, 5.VÍIM48. 22 Md„ c. 131,8.VIH.1448. 14 ACTA HISTRIAE III. Alfredo VIGGIANO: NOTE SULL'AMMINISTRAZIONE VENEZIANA IN ISTRIA NEL SECOLO XV., 5-20 interposto decretando che la sentenza di primo grado era "maie et indebite lactam, contra jus et justiciam" e a danno dell'appellante. Molto difficile da dirimere era risultaía anche la "differentia" sorta a Parenzo nel corso dello stesso anno e risolía iiiizialmente da una sentenza del rappresentante veneziano, attorno alia divisione del!'eredita di NicolàdeBulléis2^. Da una parte di erano schierati i fratelli e le sorelle di quest'uliimo, ai quali era stato deciso dovessero andaré tre quote ereditarie, "habito respectu ad octo partes bonorum" di cui faceva menzione l'invcntario. Dall'altra parte si era schierata Bartolomea vedova di Nicolô, accusata di aver dilapídate una parte della ricchezza sulla quale era ancora aperto il contenzioso attomo a chi questa doveva spettare. Gli auditori avevano accolto le ragioni di Bartolo-mea, i procurator! delle parti si erano deíti soddisfatti della risoluzione; è certo, tuttavia, che la risoluzione dei giudici d'appello veneziani lasciasse apertí larghi spiragli al riaffiorare della conflittualità intrafamiliare. ínquietudini e tensiooi profondamente radicate alPinterno della struttura sociale e di potere della penisola; problem i e controversie che con grande difficoltà potevano essere iieutralizzaíi da un intervento estenio, quale quello veneziano, non sempre percepito ed ioterpretato come legittimamente fondato. Pensiamo alie lamentazioni rivolte agli auditori nel corso del 1448 da tale Nicolô di Simone di Buie, il quale chiedeva che fosse regoíarizzata la sua posízione di fronte all'autorità pubblica24. L'appellante affermava di aver vérsate al camerlengo del rettore (responsabile della gestione locale del fisco) una "certam pecuniarum quaníiíatem" per la tassa dell' "erbatico", che non era stata defalcaía da un certo crédito che doveva alia Serenissima. Nello stesso período Davide Contarini, podestà e capiíano di Capodistria, veniva avvisato che Pufficio degli auditori aveva approvato l'appello rivolto dalla comunítá di Pinguente contro una "proclamatio-rtem et prohibitionem" cui stesso pronuncia ta in favore di Andrea Bon, nobile veneziano e "conductor juris" del castello di Pietrapelosa, il quale rivendicava la sua giurisdizione su certi pascoli e boschi, assieme al diritto di "meidere ligna"25. Già nel corso del 1445 gli avogadorí avevano avuto modo di mettere alia prova le loro capacita interpretative in una questione in cui risvolti civilistici e penalistici si mescolavano, ed in cui il senso dell'onore e della ricchezza della famiglia si confrontava con quello della intangibilità ed immutabilità delle consuetudini, e con quello della dignità e delPautorità dello Stato, della certezza del diritto. Un caso intéressante, anche per la molteplicità dei risvolti procedural! che ebbe modo di conoscere e per la controversia che si venne ad aprire tra magistrature centrali e rappresentante locale. A rivoígersi ai giudici d'appello venezianí erano stati i fígli ed eredi di Giovanni Viola di Capodistria, il quale, poco prima di moriré, era stato condannato aËa pena pecuniaria di qu aranta lire, a causa di alcunepercusiones che aveva inferto ad un civis del luogo. I discendeníi del 23 Z!Brf.,cc.l35v-6r,14VII1.1448. 24 lbid.,c.69r, 21.V.1448. 25 Ibid., c. 84r, 5.V.1448. 15 ACTA HISTRIAEIII. Alfredo VIGOIANO: NOTE SULL'AMMINISTRAZIONE VENEZIANA ÍNISTRIA NEL SECOÍX)XV., 5-20 Viola, venuti a sapere che secondo quanto "semper observatum fuit" - e qui sarebbe interessante capire chi abbia fatto da mediatore di cultura giuridica tra questi e l'antico strato di norme consuetudinarie, forse neppure tanto provate - che non poteva essere eseguita ed esigíta dai successori la condanna di un reo che fosse mancato di vita26. Immediato il ricorso det familiari del Viola al podestá giustinopolitano Andrea León, ma questi non aveva preso in considerazione la loro istanza. A questo punto si erano interpellaíi agli avogadori che avevano riteouto di redargüiré con una solenne lettera il rappresentante veneziano, ma questi aveva risposto orgogliosamente con una missiva in cui si chiedeva se dirimere questioni di quel tipo fosse "de foro ipsorum Dominorum Advocatorum", senza che vi potessero intervenire tribunali o consigli dove avrebbbe potuto far sentire le propríe ragioni. A questo punto gli avogadori Andrea Mocenigo e Matteo Vitturi avevano introdotto, "pro o ni ni honestate servanda", la questione alia Quarantia, dove le loro istanze e quelle della parte che si era loro rívolta erano state accolte. Interessante notare come una simile facoltá esercitata dal centro di un intervento correttivo, fortemente oriéntalo da un calcolo di opportumta política, si possa awertire anche in questioni apparentemente di minor imporíanza, a testimonianza del costituirsí di canali di collegamento tra capitale e province soggette. Sempre nel 1445 il podesta di Cittanova Paolo Bonci aveva dovuto subiré rintervento censorio dell'avogadore Andrea Don^'. II rappresentante veneziano nella piccola comunitá aveva condaooato due uomini ad essere frustati e marchiati d'infamia per il furto di due buoi ad un tale Tommaso de Verteneglo. Un esame delle scritture processuali e degli allégati condotto a Venezia dagli avogadori aveva invece dimostato che I'illecita sottrazione moa sussi-steva, in quanto i condannati avevano prodotto un contralto d'acquisto degli animali che li scagionava da ogni colpa. Un documento assai interessante su come un patrizio veneziano poteva percepire le diverse realtá economiche e sociali, di potere e culturali, dislócate aH'intemo della penisola istriana, é costituito dnW Itinerario nella Terraferma veneta compiuto nel corso del 1483 dal futuro diarista Marín Sañudo al seguito dello zio paterno Marco, nominato nell'occasione Sindaco28, Un documento straordinario, questo, sotto il profilo psicolo-gico ed antropologico. Xa esso curiosita erudita e passione per la riscoperta classicitá si affiancano ad annotazioni architettoniche e naturalistiche, si mescolano a secche preci-sazioni sulle rendite delle camera fiscalí, sulPautorita detenuta dai rappresentanti vene-ziani, sulla peculiare connotazione economica delle diverse localitá. La descrizione dell'Istria compiuta da Sañudo & ricca di rimíniscenze classlche: pu6 essere interessante 26 ' Ibíd., reg. 3649 (I), c. 79v, 3.IH.1443. 27 Ibíd., c.84r, 20.V.144S. 28 M. Sañudo, Itinerario di Marín Sañudo per la terraferma veneziaw tteü'anrto 1483, a cura di R. Brown, Padova 1847.. 16 ACTA HISTRIAE III. Alfredo VIGGIANO; NOTE SULL'AMMINISTRAZtONE VENEZIANAINISTRÍA NEL SECOLO XV., 5-20 sottolincare come il nostro autore considerava - secondo i'implanto geográfico degli autori classici, Plinio inprimis - la penisola come un íutto unitario, una realtá che recava le orme di un passato glorioso, che defluiva, nella sostanza, in un altrettanto prestigioso 29 presente sotto il vessillo marciano . Pensiamo, ad esempio, a quanto Sañudo scrive di Capodistria "citá prima de l'ístria, dimandata Justinopoli perche Justino, íiglio di Justiniano Imperador, et successor ne I'imperio paterno, in quest'insula alora Capraria, et era chiamata Pullara, edifico una cita". Rivestite di splendore, nella stessa localitá, le sedi del potere e del culto ecclesiastico: notevoíe il vescovado e dotato di cospicue entrate, straordinario l'altare dedicato a S. Nazaro. Diversa fortuna per le istituzioni civili: il palazzo del podestá e capitano veneziano non risultava in buono stato, tuttavia, e questo era un segno dei tempi - infatti l'erezione o ií restauro di sedi dei rappresentanti del potere veneziano era diffusa, nello stesso periodo, in numeróse altre localitá sotto-poste alia Serenissima - era in corso di avanzato restauro. Sañudo, infine, si soffermava, su un particolare modo di sovrainte dere alia coltura della vite che differenziava la zona di cui ci síiamo occupando dalle altre della Terraferma veneta: "le vigne basse in térra non chome altrove averno visto"30. Pirano, agli occhi del viaggiatore veneziano, rappresentava una realta di ancora maggior interesse, per una conclamata propensión« verso la cittá di San Marco31. Sebbene l'architettura civile e difensiva lasciava alquanto a desiderare ("Pyram é circondaío di mure lícet sieno debele, anno alcune muralgie, sopra ei monte signoriza la térra, et al mezo é uno castello chiamato san Zorzi, et e forte, ma non 6 tegnudo con nuina díligentia"), altri segni testimonia vano con eloquenza di una fidelitas fortemente radi-cata; sopra la piazza campeggiavano diversi stendardi, e Sañudo si era meravigliato di due di questi. Alcuni abitanti del íuogo gli avevauo comunicato di essere "voluntarle venuti sotto S.Marco" e ne avevano intessuto "tute sue lode". Sopra uno degli stendardi era scolpita a chiare Íeítere un'iscrizione dall'indubbia valenza simbolico-politica: "Aliger ecce leo; ierras, mares, sydera carpo". A testimonianza di una peculiare recezione della cultura classica, nel loggiato della chiesa di S. Giorgio patrono della localitá era stata apposta un'altra scritta significativa: "Nostris tuta manes precibus, Pyranea tellus". Infine, sulle mura dell'abitazione che aveva visto risiedere uno degli ultimi rappresentanti venezianí compariva un encomio a fiitura memoria: "Sagredo Ludovice, decus tibí tutor honesti". Parenzo non possedeva per Marino Sañudo una forza di suggestione paragonabile a quella di Pirano, apparendo semplicemente come una "citade anticha situada sul mar", con una piazza di ridotte proporzioni, come poco consona alia funzione che doveva incarnare doveva giudicarsi la sede pubbüca del Rettore veneziano 29 Itinerario, t>. 147 30 M.,p.l48' 31 ídib., pp. 150-151 32 Ibid., p.152. 17 ACTA HISTRIAE III. Alfreda V1GGIANO: NOTE SULL'AMMINJSTKAZIONE VENEZIANA1NISTRIA NEL SECOLO XV., 5-20 Di Pola veniva infine ricordata la perenne classicità: "cita antiquissima et fu colonia de Romani, de l'Histria et tuta Italia ultima cità", anche se gli abitanti sembravano non •as dedicare troppa cura a tal! straordinaríe memorie . I problemi di giurisdizione sui quali ci siamo già brevemente soffermati - dal conflitto di competenze tra rappresenlanti nel Dominio e giudici dei tribunal! della capitale, alio scontro ora larvato, ora conclamato, tra gli stessi Rettori e individui appartenenti ai ceti eminenti locali - avevano dunque conosciüto una notevole intensificazione quastitava nella prima meta del Quattrocento. Non si trattava, tuttavia, di una mera questions quantitativa. In Istria, come nelle altre parti del Dominio, gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo rappresentano un momento di svoita: il compito precipuo dei governanü rimaneva quello di garantiré la "pacem et quietem" dei sudditi, ma, per realizzarsi, quella funzione, di fronte al diverso contenuto delle istanze interposte ed alla pluralità delle forme giuridiche che le contenevano, doveva assumere vesti nao ve. Per contrallare l'eterogeneo mosaico composto dai Dominii da Terra e da Mar, intessuto di iura i più disparati, da quelli di origine romano-imperiale a queüi consueta din ari, a quelli derivati dal diritto canonico a quelli inerenti le giurisdizioni signorili e feiidalí, era necessario che si formasse un'istanza coordinatrice, che fosse in grado di scansare íe tradizionali lungaggini, di evitare confusion! e sovrapposizioni tali da far smarrire, nella labirintica tessitura del sistema polismodale veneziano, il senso delía giustízia. Un'istanza capace di affermare istanze autoritative - soprattutto grazie ad un rapporta di segno diverso rispetto al passato con i Rettori - coordinándole con la necessaria salvaguardia delle prérogative locali. L'istituzione nella quale, negli anni centrali del secolo, tali eterogenee incombenze trovarono modo di sintetizzarsi è costituita dal Consiglio dei Dieci34. Particolarmenti significativi del complesso delle realtà che stiamo indagando risul- tano alcuni interven ti del "supremo tribunale", nei quali l'avocazione alla capitale dell'esame delle controversie locali è indirizzata a diminuiré - grazie alla possibilità di adottare la procedura "inquisitoria", rispetto a quella "accusatoria" propria dell'Avoga- ria di común e delle Quarantie - i tempi processuali, inquadrando la questions all'interno della produzione normativa stataíe, o cercando di adattare a quella una conclusione di ordine più generale. Nel 1461, con la motivazione che per una parte del Consiglio dei Dieci non potevano essere alienate "possessiones, livella, pheuda, aut alia bona commu- nis" senza espressalicenza dei Capi dello stesso Consiglio, veniva risolta in via definitiva 35 una mtricata questione giunsdiztonale . Alcune famiglie istriane pretendevano di 33 ïbiâ., pp. 153-154. 34 Su] Consigno dei Dieci nel '400 cfr. M Knapton, SI Consiglio dei Dieci nel governo della Terraferma: un'ipoíest interpretativa ne! seconda Quattrocento, in Atti del Convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori, Milano 1983, pp. 235-260. 35 ASV, Consiglio dei Dieci, reg. 16, c.38v, 23.IX.1461. 18 ACTA HISTRIAEIII. Alfredo VIGGIANO: NOTE SULL'AMMJNISTRAZIONE VENEZIANA IN ISTRIA NEL. SECOLO XV., 5-20 vantare diritti giurisdizionali sopra alcuni "livella" dislocati nel territorio di Pirano. Da una parte affermavano ie loro prérogative i componenti delia famiglia Del Bello di Pirano, dall'altra i Malaspina, originan di Montona. In un primo momento il giudiáo era stato sottratto al rappresentanti veneziaai in Istiia - forse sospettando coilusioni con una delle parti - ed era stato delegato al Luogotenente della Patria deí Friuli residente ad Udine. In tale decisione entrava anche un motivo di natura giurisdizionale: infatti quelle terre facevano parte "ab antiquo" del patrimonio del Patriarca aquileiese, Erano stati gli stessi procuratori delle parti in causa a rivolgersi alla capitale. Immediala la risposta dei Capi del Consiglio dei Died: data la compîessità degli interessi in gioco, e la valenza chiaramente politica che attraversava la questions, i diritti di Dal Bello e Malaspina sarebbero stati valutati entro il mese di ottobre dai presidenti del tribunale secondo "id quod sit juris et justicie". Era prevalentemente il Consiglio dei Dieci, nella seconda metà del Quattrocento, e non piii l'Avogaria ad esercitare il contrallo di legalità sugli atti dei Rettori. Nel 1460, ad esempio, veniva rammentata al rappresentante veneziano a Montona una clausola délia sua Commissione che recitava "quod toto tempore sui regiminis dormiré nec exire debeat de nocte extra dictam terram"36. Tutti possono immaginare, concludevano i Dieci, l'importanza strategica délia comunità nella difficile congiuntura politico-militare, e non era certaraente ammissibile il rischio di perderla per la leggerezza o per 1'improntitudine di un rettore. Per tale motivo, se il destinatario del prowedimento insistera nel trascurare la disciplina connaturata alla sua carica, verrà privato in perpetuo della possibilità di esercitare la fimzione rettoriale a Montona, e di concorrere per due anni all'attribuzione di "officia et beneficia" per la città capitale e per il Dominio. Si ingiungeva inoltre al podestà e capitano di Giustinopoli, e al podestà di Raspo, oltre che a quello residente a Montona, di recepire la deliberazione, con le connesse pene, "in eoram commissione, ut predicta observent et faciant observare". Anche per quello che riguardava la risposta a suppliche interposte dai sudditi riguardo a question! nelle quali l'elemento politico e l'affermazione di sovranità e di tutela della sxcurezza dello Stato rivestiva, almeno apparentements, un minor peso politico la funzione di controllo e coordhiamento esercitata dal Consiglio dei Dieci cominciava a farsi awertire. Cosi, nel 1463, veniva accolta l'istanza impetrata da Rovigno che appariva "redacta ad maximam penuriam et extremitatem frumenti" a causa delia guerra appena trascorsa37. Gli uomini di quella comunità affermavano di aver aiutato le genti d'arme veneziane, foraggiandole "tam de frumento quam de pane et omnibus aliis opportunis", soprattutto forgiando "lapides per bombardis nostris", sostenendo gravi spese. Chiedevano perianto - incontrando piena accoglienza - che Venezia concedesse loro duecento staia di frumento da condurre a Rovigno. 36 Ibid., c. ilv, 13.VIII.1460. 37 lbid.,c. 107r/22.XÎ/1463. 19 ACTA HISTRÍAE ni. Alfredo VIGGIANO: NOTE SULL'AMMINiSTRAZK)NE VENEZIANA IN ISTMA NH, SECOLO XV., 5-20 Notevoíe fia dai primi arrai del secolo la tendenza da parte degli avogadori ad accogliere, secondo criteri equiiativi o soltanto molto lontanamente determinati da consideraziohi giurididico-formali, istanze di revisione di sentenze provenienti da sud-diti delíTstria anche su questioni di importanza apparentemente assai Iimitata. Nel 1417 tale Almerigo da Pola protestava di fronte ai giudici d'appello veneziani per l'illegittí-mitá di un mandato del podestá di Grisignana Maffeo Foscarioi, il quale gli aveva imposto "quod iret vel mitteret ad Iaborandum ad qtiandam calcariam". In seguito al rifiuto opposto da Almerigo, che affermava di non essere e di non voler considéralo "in numero convicinorum", il rettore l'aveva condannato a non percepire per dieci aimi uno "stipendium" che la comunitá gli doveva e ad una consistente pena pecuniaria. In seguito al volontario allontanamento deH'inquisito, evidentemente mosso dalla volorttá di evitare il pagamento della penale, il rappresentante veneziano aveva addizionato alia sentenza duecento lire e un anno di carcere. Gli atti emanad clal Foscarini dovevano ritenersi, a detta degli avogadori, contro cío che quello "fieri poterat ed debebat et contra iuris debitum'" . Nel 1420, con analoghe motivazioni, venivano invalídate due condanne pecuniarie di lieve entitá decretate dal podestá di Isola contro abitanti della comunitá che avevano dimostrato una qualche "inhobedientia" nei suoi confronti . "Indebite et iniuste lata" era stata considérala dai giudici veneziani una sentenza proiui adata dai podestá di Umago Taddeo da Ponte, riguardante una rissa scatenata nella comunitá da lui dipendente40 "sententia late excessive" e bando non conforme alia colpa 19.Vi.1432 dal Podestá di Umago, "occasione certe percussionis facte" da un certo Domenico m un rissa. Bando dalla comunitá e dal dislretto, pecuniaria all'offeso, pagamento anche del medico, annullata solo per quello che concern,e il bando, c. 98v, 15.IX.1433.. POVZETEK V prispevku avtor skuša doumeti beneško pravno politiko na istrskem polotoku v XV. stoletju. Analizira beneško politično kulturo in sredstva, s pomočjo katerih je Serenísima vsiljevala lastno vladavino. Na isti način obravnava vlogo rektorjev, ki so prihajali iz centra, in njihovpogosto zelo konflikten Odnos do podvrženega ljudstva kakor tudi odnos podloznikov do gospodarjev. Analiza določene sodne kazuistike je avtorju omogočila dojeti zapleteno prepletanje beneškega in lokalnega prava. 38 ASV, Avogaria di comun, 3647 (I), c. 35v, 14. VI, 1417. 39 Id,, cc. 84v e 85r, 14.X.142G. 40 Id., reg. 3648, (I), c. 25r, 22.VI.1429. Analoghe a queste le due intrornissioni realizzate dagli Avogadori c. 55v., 27.VIII.1431. Contro condanna pod. giust. oni ob on o gritti: Sari te Gavardo "occasione excessuíü et psrcusionem" : 1 anno di carcere e rinquecento lire...anche qui considerazíoni non legate a motivi giuxidici ma a criteri di equitá. 20 ACTA HI STRIAE III. ricevuto: 1994-01-27 UDK/UDC: 340:949.713 Istria "16/17" 340:945.036 "16/17" PARTICOLARISMOISTÍTUZIONALE E PLURALISMO GIURIDICO NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA: ILFRIULIE L'ISTRIA NEL '6 -'700. Claudio POYOLO prof., Diparíimento di studi storíci, Universita degit Studí di Venezia, Vcnezia, IT prof. dr,, Oddelek za zgodovino, Univerza v Benetkah, Benetke, IT ■ SJNTESÎ Nella seconda metà del '600 in Friuli e in Istria vennero edite due raccolte di leggi aventi una connotazione marcatamente regionale. Per la loro complessità e caratteristiche queste due edizioni si distinguono notevolmente dalla pur abbondante produzione coeva che si registra nella Terraferma venela. Il saggio si soffertna sulle peculiarità delle due edizioni evidenziandone lo sfondo sociale e político in cui essero presero forma, alla luce in particolare del rapporta centro - periferia. Nei variegato e parîicolarisiico sistema di diritto comune, in cui predominavano un approccío di tipo giurisprudenziale e una qualificata presenza di giuristi di formazione dotta, l'innovazione normativa assumeva inevitabilmente significati e riferimenti sim-bolici, il cui rilievo superava assai spesso i contenuti e la sostanza regolamentati dalla norma stessa. La nuova normativa, infatti, si calava per lo più in contesti istituzionali e politici che godevano di notevole autonomía e la cui legittimità traeva origine da statuizioni e patti saldamente ancorati al rispetto délia loro integrità ed immutabilité.1 Era tale rispetto, pur dí fronte agli innegabili mutamenti che la prassi giudiziaria e processuale registrava sotto la spinta délia ridefinizione dei rappoiti economici e politici, 9 a sancire la validità e la continuité di una società suddivisa per ceti e stati. L:immutabilità degli assetti istituzionali e delle statuizioni e patti che ne costituivano l'irrinuncia- 1 Interno a questi probkmi, anche per riíerimenti bíbliografici pitt approfonditi e specifici, cfr. M. Sbriccoli, L'interpretazione Óello statulo. Contribuía año studio délla funziane deigiurísli neü'ettt comunale, Milano 1969; A. Watson, Lnformazione del diritto cívílc, Bologna 1981; A Cavanna, Storia del diritto moderno ín Europa. Le fonti e il pensierogiuridico, Milano 1982; R. Orestano, Introduziane alio siudio del diritto romano, Bologna 1987; M. Áscheri, Tribttnaü, giuristi e istituzwni dal medioevo att'eta moderna, Bologna 1989; R. C. Van Caenegem, l signori del diritto, Milano 1991; Idem, An hístorícal introduction lo prívate lato, Cambridge 1992. 2 J.A. MaravaU, Poiere, onore, élites nella Spagna delsecolo d'oro, Bologna 1984; Idem, Stato moderno e mentalitá sacíale, voíl. 2, Bologna 1991. 21 ACTA HISTKIAEHL Claudio povolo: particolarismo ¡stttozionale e pluralismo giuridico..., 21-36 bile corollario, doveva innanzítutto garantiré la sostanziale continuitá dei valori aristo-cratici che in quella soeietS si ponevano al suo vertice. Nonostante, dunque, l'iníensa conflittualitá sociale e i mutamenti politicí che essa inevítabilmente produceva confluendo nelle aule dei tribunali, manifestandosi in una prassi giudiziaria rivelatrice in piü di un'occasione di nuovi equilibri e di nuovi rapporti di forza, la societá di antico regime riveló scarsa attitudine a modificare i suoi assetti formali ed istituzionali, La costante riedizione dell'antica normativa stava ad attestare i punti irrinunciabili di equilibrio e la sostanziale validitü degli assetti istituzionali precostituiti. Le nuove organizzazioni staíuali, come é noto, non vennero meno a questo principio, preferendo lasciare quasi inalterate le antiche strutture formali e la loro coníigu razio ne pluralistica. Ancora a '700 inoltrato le iimovazioni ñirono assai íievi e caratterizzate per lo piü dal fenomeno delle consolidazioni, che comunque non misero in discussione il diffuso pluralismo giuridico esistente in tutti i livelli della societá.3 In talune occasioni le profonde modificazioni che erano fíltrate dalla prassi giudiziaria furono cosí rilevanti e consistenti da giustificare l'emergere di nuovi complessi normativi, che seppure non misero apertamente in discussione gli aníichi assetti giuridici, affiancandosi ad essi sí posero inevítabilmente in maniera alternativa o confíittuale nei loro confronti, assumendo significati simbolici d'indubbia novitá. Si trattava di raccolte di leggi emanate nel corso del tempo dagli organi politici e giudiziari del centro dominante; di precedenti dei grandi tribunali ivi operanti, oppure di vari provvedimenti e deliberazioni assunti dagli organi periferia di riflesso alia piü recente legislazione delle istituzioni centrali.4 Nell'ambito penale il fenomeno si puo individuare precocemente, sin dagli inizi del '600, in quelle pratiche criminali che riflettevano i profondi rivolghnenti che erano avvenuti di seguito all'incisiva política crimínale avviata dai centri dominan ti a partiré dalla seconda meta del '500. Ma il settore penale, per la sua stessa natura e specificitii, rispecchiava evidentemente con minore ambiguiíü gli esiti raggiunti da rapporti di forza apertamente confiittuaii e daH'irrinunciabile principio di sovranita su cui si reggeva l'autoritá dei ceti dirigenti che si identificavano nel centro dominante.5 3 Sül.le consolidazioni, oltre alia bibliografía giàcitata efe. M. E. Viora, Consolidazioni ecodificazioni. Contribuía alta storia delta codifiaizione, Tormo 1967; C. Ghisalberíi, Unità naztonalee unificazione giuridica in Italia. La codifiatzionedeldirilto ne! Kisorgimento, Bari 1988; R. Feola, Islituzioníe cultura giuridica. Aspetti e probíemi, Napoli 1993. 4 Ilruolosvoltodai grandi tribunali degli antichi staü italiani è statooggetío di un ampio intéressé da parte di studiosi atteníi a deímire il rapporte tra istítuzioni giudiziarie central e ruolo delle nascenti organizzazioni statuali; cfr. oltre al lavoro di G. Corla, ! iríbunalí suprenií degli stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali faltori delta unificazione del diritto nello Stato s della sua ttw/ormzráne/raSfafün Idem, Dírftfocom^ di interventi Grandi tribunali e rote neü'Itália di antico regime. Milano 1993. 5 Cfr. B. Lenman - G. Parker, The state, Ihe community and the criminal law ín early modem Europe in Crime andlhehw.Thesociaihîstonjqfcrimeinwestern Europe sincel500, acura di V.A.C. Gatrcll, B. Lenman and G. Parker, London 1980, pp. 1148; M. Weisser, Cri?ninalilâ e répression? 22 ACTA HI STRIAE III. Claudio POVOLO: PARTICOLARISMOISTITUZtONALE E PLURALISMO GIURIDICO ...,21-36 Molto diversa e dotata certámente di maggiore complessitá era lasituazione nell'ámbito civile, amministrativo e giurisdizionale. L'affermazione di quella stessa sovranitá trovava resistenze e opposizioni difícilmente incrinabili in un settore che racchiudeva interessi e prerogative d'indubbia rilevanza. Una aperta ridefinizione degli assetti preesistenti si sarebbe scontrata con forze ben decise a mantenere il loro molo privilegíalo e sarebbe apparsa politicamente assai pericolosa.6 La scelta di affidare alia prassi giudiziaria fíltrala dai grandi íribunali il compito di favorire se non di incentivare i mutamenti economici e sociali che si svolgevano nella societá era senza dubbio uno degli strumenti piü incisivi per intaccare le strutture giuridiche esistenti, che si fondavano molto spesso su privilegi e prerogative giurisdi-zionali consolidati. Laddove quei mutamenti sociali ed economici erano stati piü consistenti o avevano apertamente manifestato un notevole distacco dalle strutture giuridiche preesistenti, le nuove forze sociali che spingevano per una ridefinizione degli antichi equilibri ricorsero con un certo successo ai grandi Iribunali del centro dominante. II mantenimento degli assetti giurisdizionali ed amministrativi precostituiti stava pero ad attestare l'impossibilitá di una decisiva ridefinizione dei rapporti di forza. L'organízzazione della societá per ceti e stati favoriva d'altronde l'assorbimento dei ceti emergenti neglí strati sociali piü elevati.7 Tale processo, fisiologico si puo diré nella societá d'antico regime, fu pero assai piü complesso in situazioni in cui le strutture istituzionali e sociali riflettevano fisionomie e caratteristiche che altrove erano state superate di seguito al prevalere político di grandi ú centrí urbani. L'emergere di forze nuove, costantemente legittimate dalla prassi giudiziaria dei tribunal! centiali, si spinse qtiindi anche nella direzione di ridiscutere costantemente l'assetto político esístente Oppure di dotarsi di un complesso normativo che traeva origine dalPattivM delle istituziom e degli organi giudíziari del centro dominante. In tali situazioni le nuove raccolte normative si affíancarono a quelle giá esistenti che sancivano la legittimítá deli'antico assetto istituzionale, assumendo un rilievo político e un signifícalo simbolico del tutto inediti.9 neiTEuropa moderna, Bologna 1989; E. Dezza, Accusa e inquishione dal dírillo comune ai codici moderni, Milano 1989; M. Sbriceoli, "Tarmentum idest túrqucrc mentem". Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nelVllalia comunale, in La parola ail'accusalo, a cura di J.C. Maire VigueurA. ParaviciniBagUani, Paleraio 1991. 6 P. Ungari, Storia del diritto di famigík in Italia (1796-1942), Bologna 1974; M, Taruffo, La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi, Bologna 1980; J. Casey, Lafamiglía nella sloria, Bari 1991. 7 Maravall, Sta toe mentalitá.., II, pp. 20 e sgg. 8 Su questi problemi cfr. Statuti, cittí, territori in Italia e Germania ira medioevo ed etá moderna, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna 1991. 9 In questo senso appaiono piü che fondate le osservazioní di R. Rouland in mérito all'opportunitá di studi che coniughino l'analisi normativa con quella processuale: "Lo studio delle norme non éinutile: non solo quellodel loro conf emito, ma soprattutto queilo del modo in cui le partid ella controversia le eoncepiseono ele negozia no nel corso del conffitto,.Sídevono 23 ACTA HISTRIAEIII. Claudio POYOLO: PARTICCILARISMO ÍSTITUZSONALE E PLURALISMO GIURIDICO..., 21-36 A partiré dallaprima metá del '600, ma il fenomeno é giá ben ravvisabile nel secondo decennio del secolo, nella Terraferma veneta apparve una cospicua serie di edizioni a stampa di leggi riguardanü le singóle province. Si trattava per lo piü di complessi normativi la cui impostazione era essenzialmente frammentaria e disorganica. La loro dizione era variamente intitolata Proclami, Ordini, TerminazionL10 Ad emanarli erano per lo piü i singoli rettori. Assai spesso inoitre il loro referente diretto erano i diversi territori, che giá da secoli facevano capo alie citta cui appartenevano giurisdizionalmen-te ed amministrativamente.11 Questo fenomeno si accentud nella seconda metá del secolo. Ai provvedimenti di ordine amministrativo emanati dai singoli rettori si aggiunsero, vía via, gli Ordini e Proclami che i Sindaci ed Inquisitorí ínviati periódicamente in Terraferma avevano deliberato su una quantitá svariata di materie concementi il buon funzionamento delle slesse istituzioni cittadine ed in particolare dei fori giudizíari. Ad iniziatíva di privati, l'insieme di queste regolamentazioni venne riunita secondo criteri di tipo compilativo ed edito con titoli che davano l'idea di un loro specifico carattere normativo per ciascuna singóla podesteria.12Nel '700, infine, queste edizioni tesero ad ampliarsi, abbracciando ugualmente s tu día re le ragionipercui esse sono applicate, ignórate o viólate.,", cfr. N, Rouland, Antropología giurídiat, Milano 1992, pp. 66-67. 10 Ad esempio Raccolte di diverso partí, ordeni etgiudiái afanare et sotenamente delfedelissímo territorio piidoano..fi¡ttn d'ordine dell'illustrissimo signar Pietro Diwdo cavalier capitanía meritíssimo di Padca, Padova 1609; Staluti, ordini e parti con altre publiche scritture e terminationi concernenti il beneficio e buon governo dello sp. territorio veronese, Verona 1613; Capitoli diretti alia miglioramministraziane e regola del dispendio del denaro et interessi dé territorio di Belluno et al sollievo de' dislrettualL, Belluno 1641; Ordini dell'illustrissimo signar Alvise Bragadin capitanía di Vicenta e suo distrelto íntorno al btion governo de' sette comuni, Vicenza 1642; Ordini et provtsioni deU'illustríssimo sig. Girolamo Cornaro capitanía di Verona. ciraj il bmngoverno del speí. territorio veronese.., Verona 1644. 11 Per una delineazione di carattere generaíe cfr. G. Cozzi,M. Krtspton, G. Scarabello,Ia RepabbliciJ di Vernzia nell 'etü moderna. Dal 1517 alia fi ne del la Repubblica, Torino 1992. 12 Ad esempio Terminationi dell'illustrissimo signar Giacomo Ñani capitanía di Vicenza interno alia giurísdittionc de i fori de gli illustrissími sígnori rettori di essa cittít, Vicenza 1660; Raccolta di diverse parti prese nel Consiglio della magnífica cittá di Padova in diversi tempi etconfermaíenell'eccelentissimo Senatopertínentia!foro di essa cittá di Padova con leregole da ossemarsi neü'assícuraziometpagamento delle doti et non molestetur et interno allí requisiti de' nodari et tariffe dell'ülustrissimiet eccelentissimi sígnori sindici in Terra Ferma, Padova 1663; Ordini di diversi illustrissimi rappresentanli staNliti per il buon governo de' communi del spet. territorio di Brescia.., Bresda 1669; Ordini in diversi tempi stabiliti per il buon governo dello sp. territorio vicentino, communtíi. e communi.., Vicenza 1673. L'arrivo dei Sin dad Inquisitorí in Terraferma produsse negíi anní '70 una vera e propria proliferazione di edizioni, in particolare nei certtrí minori: Ordini et rególe fatte dall'iÚiistriss. signor Maratníonio lustinian, Míchel Poscarini e Gerolamo-Córner per la Ser. República di Venetia Sindici Inquisitorí in T.F.per il territorio di Brescia, Brescia 1674; Ordini et terminationi stabilite per il ben governo di tutto il Poksene ¡íagli ülustriss. ecceleníiss. signori Sindici et Inquisitorí.., Padova 1674; Ordini stabiliti dagli illustrissími et eccelentissimi sígnori Sindici et ínquisítori in Terraferma per la tricaría di Teolo.., Padova 1674; Terminatiom stabilita dagli.Síndici et Inquisitorí in Terraferma concemente ü buon governo del commun di Sommacampagna, Verona 1674; Ordini e tariffe stabilite dagli ülustriss. Signori Sindici et Inquisitorí in Terraferma per la Ierra di Portogruaro l'anno 1676, Udine 1676. Si veda comunque anche per la successiva visita dei Sindaci Inquisitorí a fine secolo laBiblíografia delieedhionigiuridicheantichein lingua italiana, I, Firenze 1978, p. 574 e sgg. 24 ACTA HISTRIAEIII. Claudio POYOLO: PARTICOLARISMO ISTITUZIONALE E PLURALISMO GÍURIDICO .,.,21-36 in particolar modo gli interventi che via via i Sindaci Inquisitori avevano sino ad allora intrapreso per regolare sul piano amministrativo molte istituzioni ed organi locali.13 II fenomeno appare assai rílevante soprattutto se solo lo si raffronía con la situazione cinquecentesca, in cui gli interventi di carattere normativo inerenti sia il territorio che le istituzioni cittadine erano stati di quasi esclusiva competenza degíi organi consiliari locali ed in quanto tali soggetti e vincolati aU'autorita che promanava dagli statuti cittadini. Le edizioni statutarie erano evidentemente proseguite in tutte le podesterie nel corso del 400 e '500. E sarebbero state riprese anche nei due secoli successivi a scadenze irregolari. Erano edizioni di quegli statuti riformati quattrocenteschi, che servivano innanzitutto a ricordare il patto di fedeltá che era stato stabilito con Venezia e l'intangi-bilita delle concessioni ricevute dalle singóle cittá. In realtá, giá nel corso del '500, queste edizioni, in maniera sempre piü intensa, avevano iniziato ad accogliere al loro interno, seppure come appendice separata (che sarebbe divenuta sempre piü ampia) una legislazione emanata dagli organi centrali su materie che molto spesso erano contémplate gia negli stessi statuti e che indirettamente finivano per prospettare un pluralismo giuridico che l'edizione statutaria faceva fatica a nascondere.14 II loro inserimento negli statuti serviva probabilmente a ribadire il carattere non univoco dei provvedimenti emanati dagli organi centrali e la loro funzione di raccordo con gli antichi ordinamenti municipal!. A difendere l'intangibilita di questi ultimi stava comunque queíla gerarchia delle fonti che ribadiva la preminenza del diritto comune.15 Sta dicerto, in ogni caso, che nel corso del '600, alie edizioni statutariesi affíancarono in maniera sempre piü marcata ed evidente quelle raccolte di leggi di cui ora si diceva. Se il loro carattere eminentemente amministrativo, teso a regolamentare il buon íunzio-namente di organi cittadini e territoríali, li poneva in una chiara posizione di subordina-zione alie ristampe statutarie cittadine, di certo queste edizioni rifiettevano il profondo rivolgimento dei rapporti di forza che si erano venuti ad instaurare, soprattutto sul piano della prassi giudiziaria, tra centri suddíti e centro dominante. Un rivolgimento che si era 13 Adesempio Ordíníeterminationidegli ill ed ecc. sig. SindíciedInquisitori in Terraferma-.perla cittá e territorio di Padova, Padova 1767; Raccolte di leggi sindiadi edallri decretí e proclami promulgad per la cittá t territorio di Vicenza.., Vieertza 1762. 14 Statuta ávilalis Brixie cum reformaticnibiis alias «fifís nec non cum aliqmbus decretis du. Do. Vene, superaddilis, Brixie 1557; Statuta avítatis Verane additis eiusdem dvitatis privílegiis partibus et decretis Dominü Venetiarum, Venefiis 1561; lus municipale vicentinum cum additione partium illustrissimi dominü, Venetíis 1567, 15 Una gera rchia che almeno in alcune d ttá di Terraferma mostra va di essere messa in discussione da taiuni di quei giuristi che puré disponevano di una cultura romanistica e giurisprudenziale. Tant'e che nella seronda meta del '600 cittá come Verona e Udüie non avranno esitazioni ad inseriré come fon te sussi diaria ai loro s tatú ti lo stesso diritto veneto (cfr. G. Cozzi. Repubbliat di Veneziaestali italianí. Política egíusHziadalsecolo XV! al secóla XVIU,To¡mo 1982, pp. 337-338). Unriflesso probabilmente deila specifica situazione poiitica edistituzionale delle due cittá, ma , che mdubbiamente indieava la forte influenza esercitata dal diritto veneto tramite la prassi giudiziaria fiitrata dai grandi tribunal! deila Dominante. 25 ACTA II i SIRIA £ MI. Claudio POYOLO: PARTTCOLARiSMO ISTTTUZIONALE E PLURALISMO GIURfDICO..., 21-36 avvíato neí corso del '500 ed aveva súbito un'accelerazione tra la fine di quel secolo e gli inizi del successivó, segnándo innanzitutto la perdita di potere di quei ceti nobiliari che per secoli si erano quasi esclusivamente identificad con gli assetti politici locali.16 Tra le varíe raccolte di leggi apparse nella Terraferma tra '600 c '700, quella friulana ed istdana, seppure con caratteristiche e toni diversi, emergono peró su tutte te altre per la loro impronta istituzionale maggiormente defínita e per taluni loro accenti che segnalano indubbiamente come i fenomeni di trasformazione avvenuti nel corso di quel periodo fossero statí piü vistost. Per lo piii nelle altre zone della terraferma il tono eminentemente amministrativo e regolamentativo delle edizioní normativeseicentesche suggerivano all'incontrario il loro accento súbordínativo o comunque integrativo agli statuti cittadiní» i quali del resto avrebbero ancora conservato a lurtgo l'esclusivitá di accogliere al loro interno la normativa emanaía dal centro dominante. Nel 1612 apparve alie stampe la raccolta di Partí, decreti, ducali, ordini et regolationi concementi il beneficio et il buon governo de la Contadínanza de la Patria del Friuli. L'edizione, che verme ristampata a cadenze quasi regolari nel 1625, 1633 e 1638, si collocava pero solo in parte nell'ormai diffuso fenomeno che in quel periodo stava praticamente caratterizzando quasi tutta la Terraferma. Aventiinnazitutto, come alírove, l'obbiettivo di accogliere i provvedimenti che erano statí emanati nei confronti delle nuove istituzioni territorial}, le varié ristampe delle Partí friulane manifestarono quasi da súbito di essere mosse da un progetto piü ambizioso. Accanto ai provvedimenti ínerentí la Contadínanza cominciarono infatti ad apparire leggi e decisioiti delle supreme magistrature venezíane su questioni evidentemente affini, ma che esulavano da un 17 preciso riferimento al contesto friulano. Ma la prima significativa edizione delle leggi friulane, veraie edita nel 1658 e si intitolava /.eg^i, decreti, provisioni che concernono il beneficio universate della Patria del Friuli et in particolare della Contadínanza. Un'edizione stampata durante il governo del Luogotenente Antonio Grimani, ma che in realtá era stata curata ed 16 Una perdita dipotere che si era accompagnafa nel corso del '600ad una profonda modificazione antropológica dei ceti aristocratici dttadmi, asserviti in cMave clientelare alie preminenti logiche politiche assunte nella Dominante (cfr. C. Povolo, La conflithialitá nobiliare in Italia nella seconda mctA del Cinquecento. II caso della KcpiibbUai di Venezia. Alcune ipotesi e possibili iníerpretazioni, in "Atii dell'Istituto véneto di scienze, lettere ed arti", CLI (1992-93), pp. 89-139. Fu tale processo che probabümeníe permise ií maníenimento di queila separatezza fórmale tra Venezia e i centri sudditi, sconsigliando l'aperta imposi/.ione di leggi e del diritto stesso della Dominante, "che ñnivano ad essere vincolanti ed imbarazzanü non solo per i sudditi, ma per lo stesso potere da cui derivavano", cfr, Cozzi, Repubblica di Venezia.., p. 339. 17 Ad esempio nell'edizione del 1633 si riportava la legge del 27 giugno 1578 sulle sentenze arbitrarle, accompagttandola con la dicitura: "Copia Ira!ta dal capitolare essistente ne l'ufficio de li clarissimi signori Conservatori de le leggi a carta 27 in materia de le sentenze arbitraria". Oppure tutta una serie di leggi concementi ie istituzioni territoriali di Padova, Brescia e Vfcenza,cfr. Partí,decreti..,pp. Í79,289-317. 18 Leggi, decreti, provisioni cke concernono il beneficio universale delta Patria del Friuli et in particolare della Coniadinanza, raccolte e ristampate sotto il felicissimo Reggimento deU'ülustrissimo et eccelentissimo Sig. Antonio Grimani Luogotenente generala della Patria, Udine 1658. 26 ACTA HISTRIAEIII. Qaudio POYOLO: PARTICOLARISMOISTÍTUZIONALE E PLURALISMO GIURIDICO..., 2Î-3S intrapresa dall'awocato Celso di Prampero, che aveva a tungo svolto la funzione di patrocinatore degli interessi della Contadinanza friulana.19 Questa raccolta, sulla scia di quelle che l'avevano preceduta, veniva ad affiancarsi alie antiche Costituzioni friulane ed indicava chiaramente da un lato il raolo di un nuovo comprimario come la Contadinanza e dall'altro l'autonorao definirsi, rispetto all'antico Parlamento Mulano, della città di Udine. L'edizione si prospettava, come vedremo tra poco, assai dirompente, tant'è che i deputati della Patria si affrettavano a richiedere e ad ottenere a due anni di distanza l'inserimento di unaparfe del Senato, emanata dopo una delibera assunta nei Parlamento in quello stesso anno, in materia di Scuole e Confraternité. Quanto era stato edito dal Grimani, si osservava, veniva ad intaccare in profondità 20 le giudicature di prima istanza dei feudatari. Inrealtà era l'edizione nel suo complesso aprospettare le profonde traformazioni che si erano venute a creare nei rapporti di forza a partiré dalla seconda metà del 5500.21 Se ií carattere semiufficiale dell'edizione non poneva evidentemente fuori gioco la legitti- mità delle Costituzioni del Parlamento,22 essa in realtà offriva alie forze sociali in grado di metterne in discussione Yauctoritas, un punto di riferimento legislativo di carattere 23 generale cui rifertrsi nel condurre la conflittualità giudiziaria. Hueste caratteristiche erano ancora più evidenti nella successiva edizione del 1686, significativamente preceduta da una Relations della Patria del Friuli e altrettanto 19 P.S, Leicht, La rappresentanza dei cóntadini pressa il veneto Luogolenente della Patria del Friuli, in Studieframmenti, Udine 1903; ídem, Un movimctiio agrario nel Cinquccento, in Scritti vari di storia del diritto italiano, I, Milano 1943; A.Stefanuttí, Udirteek Contadinanza. Solidarietàetensioni sociali nel Friuli del '500 e '600, in Udin, Udine 1983; S. Gobet, La rivolta contadina in Friuli: le cause egli awemmnîi, in Sccidà e cultura del Cinquecento nel Friuli Occidentale, Pordenone 1984. 20 "..quando che vedendosi continuad gravami e mottiplicar i pregiudid non solo a privati, ma a medesimi sígno.ri giusdicenti, inferiti medianil i capitoli in tal materia publicad sotto l'illustrissimo et eccelentissimo sig. Laogotenente Grimani precessore nell'ultimo periodo deí suo reggímenfo, coi qualúvíene unidamente levata a giusdicenti ogni giudicatura in prima irtstanza riguardante esse chiese e fraterne et altó luoghi pii..", Leggi, decreti..: Parle presa nel magnifico general Parlamento convccato l'ultimo maggio 1658. 21 Come istituzione recente e priva di un autonome referente giuridico in grado di contrapporsi aíle antiche Costituzioni, ïa Contadinanza friuïana si mosse in più occasioni presso le auíoritá veneziíme per ottenere la cu «ferma di prowedimenti e disposizioni già approvati in precedenza. Un esempio tra i molti in Archivio di stato di Venezia, Collegia, Rispaste di fuori, filza 344,27 agosto 1591 e 3 febbraio 1591 m.v. 22 E' forse significativo che in occasions délia ristampa delle Costituzioni, edite in voigare nel 1673, il Parlamento avesse provveduto ad aggiungere e modificare alcuni capitoli in favore dei giusdicenti. II Senato venez.ia.no ordinavaperô di voler che essifossero "ridotii alia vera essenza loro senza altra aggiunta e spedalmente di pene". Inoííre predsava che intendeva "permettere fa stampa nelTidionia voigare de capitoli del vecchio statuto et aitre cosütutionLaüa sola parte che conteneva ii latino", cfr. Archivio dí stato di Venezia, Compilszione leggi, serie seconda, busta 212,20 maggio 1673. 23 HDiPramperonell'iníroduzione sottolineava: "Ma malpotevano esser essequite le ieggi se mal cojiosciute tra ¡e fenebre dell'oblio si giacevmo...serviranna d'un tordo acceso per iscopríre la venta nella dedsione delle contese e d'un certíssimo patrocinio alia Contadinanza di questa provincia, che favorita e protetta dall'auttorevole sua benignità «in questa raccolfa particolarmente si conobbe, comprendendo questo volume prînrîpalmente le dedsioni a publico vantaggio e beneficio de' cóntadini..", Leggi, dccréti.. 27 ACTA HISTRIAEIII. Claudio POVOLO: PART1COLARJSMOISTÍTUZIONALE E PLURALISMO GIÜRIDICO..., 21-36 significativamente intitoíata Leggi per la Patria e Contadinanza del Friuli.24 Acl avallarle era il luogotenente Pietro Grimani, che in un decreto posto all'inizio deli'edi- zione osservava come la precedente del 1658 non si ritrovasse ormai più in circolazio- 25 ne. A curante l'edizione era comunque un altro avvocato friulano, Giovan Battista di Prampero, difensore della Contadinanza. 11 carattere più esplicitamente generale di questa edizione era rafforzato, a diversità della precedente, da una suddivisione in tito ti che dovevano, a giudizto dello stampatore, prestarsi a "chiarezza e facilita maggiore de' giudici, de' litíganti e di chi puô haverne bísogno di valersi".26 Se sarebbe assai compíesso soffermarsi minutamente sul contenuto di queste leggi, considerata la vastità delle materie trattate, si possono pero delineare alcune loro caratteristiche di fondo che ne evidenziano la pectiliarità nel più generale panorama entro cui esse venivano ad inserirsi. Lo stesso titolo iniziale Del Parlamento è significativo degli ambiziosi obbiettivi che i promotori delle Leggi si ponevano, con il fine alquanto esplicito di metiere in sordina il richiamo tradizionaíe alie Costituzioni patrie. L'íitseri-mento di una cospicua serie di ducali seicentesche intendeva probabílmente metiere in rilievo la legislazione emanata dalle magistrature del centro dominante su una quantità di materie che pure in parte erano già contémplate nelle più antiche Costituzioni della Patria. E' alquanto intéressante, ad esempio, la dncale che confermava I'accordo irttervenuto negli anni '70 del '600 tra il Parlamento friulano e la città di Udme, a proposito della denominazione che quest'ultima avrebbe poluto assumere all'interno del!'organo parlamentare. In quell'occasione i feudatari avevano ottenuto che Udine figurasse come comunità e non come città alPinterno del Parlamento, impedendo in tal modo che sí configurasse una netta divaricazione istituzionale tra il centro urbano politicamente più rilevante e il rimanente della régions, che altrimenti avrebbe corso il rischio di essere considerata come un grande contado sottoposto all'influenza cittadiiia. Ma nella stessa 24 Leggi per ¡a Patria e Contadinanza de! Friuli compílate nuevamente e stampate, casi commarídanda l'illusirissinio et eccelenttssimo Sig. Pietro Grimani, Luogotenente generale diessa Patria, Udine 1686. 25 "..L'illustrissimo et eccelerttissimo sig. Pie tro Grimani Luogotenente generale della Patria del Friuli nel corso del suo reggrmento tra le molte premure del suo infinito zeío al beneficio universale di questa provincia, ha con singolar attenüone applicato a sollevar la Contadinanza, che essendo la più numerosa, ma la più povera université del paese, tiene maggior bisogno della custodia e vigüanza del publico rapppre sentante per lo suo buon govemo. Ma perché ogni buon govemo dipende dalla facile intelligent et essecntione di ben regolate leggi et osservando S.E. che non si trovano più quei líbri che furono stampati l'anno 1658 sotto l'eccelentissimo sigrtor Antonio Grimani suo precessor, onde l'anno 1672 l'eccelentissimo Senato comand ô la ris tampa, ha perciô T B. S. commandato al conte G iovan Battista di Prampero, già diffensor della Contadinanza, che riferisca candidamente lo stato della Provincia et in aggiunta di quanto fu allhora stampato raccolga ogni altra ducale e decreto uscíto in varie occasioni dall'oracolo delta publica sapienza e dalla virtu degli eccelentissimi precessori..", Leggi per la Pal ría.decreto del primo luglio 1658. 26 leggi per ¡a Patria.., presentazione dei írateSl.i Schiratíi di Udine. 28 ACTA HISTRIAEIII. Claudio POVOI.O: PARTICOIARISMOÍSTITUZIONALE E PLURAUSMO GIURIDICO..., 21-36 occasione gli udinesi avevano ribadito pero che con la parola comunità "mai possa il revocarsi in dubio che Udine non sia città capitale e metropoli del Friuii". Una serie di diatribe, dunque, che le Leggi riportano e sottoiineano per evidenziare, come già si è detto, il ruolo determinante asstmto da Udine e dalla Contadinanza. Un ruolo che nei falti aveva finito per mutare il concetto stesso di Patria e il suo fondamento politico, che aveva trovato piena legittimazione nei secoli precedenti nel Parlamento friulano. Si potrebbe osservare come questa edizione, più ancora delle precedenti, simboliza lo scollamento vistoso che si era venuto a creare tra Tantico assetto ístituzionale e la nuova realtà sociale e política, Difatti le Leggi sembrano costituirsi come il necessario ríferimento giuridico, in grado di rifletíere i nuovi equilibri politici, che evidentemente le antiche Costituzioni non solo non pote van o prevedere o comunque inglobare, ma che pure attraverso la loro reiterazione sembravano negare, sottolineando l'immutabilità deíl'assetto ístituzionale che da secoli reggeva la Patria del friuii. Non a caso 1eLeggi del 1686 riportavano con intensità maggiore i provvedimenti che nel corso del '500 e '600 erano stati emanad dagli organi centralí veneziani in una quantíta dimateriefíscaii, armainistrative egiudizíarie. Sono significative, ad esempio, talune delle delíberazioni che iniportanti magistrature veneziane come il Senato e i Proweditori sopra feudi avevano assunto nei confronti di casi alquanto specifici, ma che selle intenzioni dei curaton delie leggi dovevano offxire quello sfondo giuridico entro cui inscrire una conflittualità gíudiziaria arricchita di nuovi contenuti. La Junga controversia tra í giusdicenti di Brazzaco e la città di Udine sulle giudicature di prima istanza è a tal proposito emblemática. Lo Leggi non avevano esitazione a riportarne le tappe più 28 significative e l'esito finale, sostanziaimente favorevole ad Udine. Le Leggi del 1686 inglobavano inoltre una varietà di provvedimenti delle più important! magistrature central! il cui ríferimento era per lo più di carattere generale, 29 volto a tutta laTerraferma. Anche sotto queslo aspetto 1 & Leggi avevano evidentemente 27 leggi per la Patria.., pp. 28-30,31 agosto 1679. Udine aveva ríchiesto di figurare come "quarto membre" ail'interno del Parlamento friulano, distinguendosi cosí sia dai feudatari e dagli ecclesiasticiche dalle altre comunità. 28 Leggi per la patria.., pp. 105-Î14, L'episodio aveva inizialmente opposto i giusdicenti di Brazzaco ad un awocato udtnese, ü quale aveva adita il foro cíttadino per costringere la comunità alla costruzione di un fosso. La contesa si era infine allargata sino a coinvolgere da un lato il Parlamentoe dalT alteo Udine. I giusdicenti sostenevano evidentemente illoro esclusivodiritto di giudicare in prima istanza, mentre la città rívendicava la liberta di ogní litigante di poter ricorrcreaisuoi tribunali. II CoEegia veaeziano nel 1636 deliberó difatto aía vore delta con) unifà di Brazzaco, ma introdusse pure 0 principio che il rtcorso al tribunale dei Luogotenente era legittimo "quando l'attore e il reo saranno d'accordo..come non accordandosi ie partí, vadino le giudicature alli loro giusdicenti..". 29 Ad esempio si veda ¡a leçge sui fidecominissi emanata dal Senato nel 1637 o quetla del 1495 del Consiglio dei dieei suibeni comunali, cfr. Leggi perla Patria.., pp. 52-8-529; ma per aítri casi important! cír. anche p. 653 sulle legiitimazioni dei ñgti natural i (a. 1612} o p. 695 sulle eredità con beneficio di inventario (a. 1656) 29 ACTAHISTRIAEffl. Claudio POVOLO: PARHCOLA.R1 SMO ISTÍTUZIONALE E PLURALISMO GIURIDICO..., 21-36 l'obbiettivo di prosperare unaiüpio quadro giuridico di riferimento entro cuilaconflit-tualitá giudiziaria avrebbe potuto legítimamente inserirsi. Ma l'aspetto forse piü interessante di questeLeggi per la Patria 5 costituito dalla fitta casistica giudiziaria che esse avevano abbondantemente inserito, quasi a prospettare una sorta di legame coerente tra norma e prassi dei tribunali locali.3 E' insomma il molo del precedente giudiziarío, piü ancora forse che i provvedimenti e le leggi emanati dagli organi veneziani, a porsi come elemento importante e decisivo, in grado di riflettere i reali mutamenti social! ed economíci che gíi antichi assetti istitozionali ovviamente non contemplavano. In tal senso il precedente giudiziarío cuí le Leggi.úcouono in mísura notevole, si prospetta come riferimento giuridico in grado di legittímare un certo orientamento conflittuale. II ruolo del precedente giudiziarío é inoltre direttamente avvalorato e rafforzato, seppure in un'ottica diversa, daíl'ampio quadro giuridico entro cuí le Leggi tendono manifestamente a collocarsi. Accanto ai riferimenti legislativi e giudiziari che proven-gono dal contesto friulano le Leggi riportano infatti una conflittualitá giudiziaria rísolta dalle piü importanti magistrature véneziane in mérito a contese insorte nelle piü disparate localitá della Terraferma.32 Se le decisioni dei tribunali centrali costituivano, come e stato osservato, piü una pronuncia dell'autoritá superiore in grado di fungere da norma, che vero e proprio precedente cui il giudice avrebbe potuto rifarsi per risolvere una reale situazione giudiziaria , 1'ampia casistica non friulana che le Leggi per la Patria intercalano nell' ámbito della normativa piü propriamente lócale, indica innanzitutto il ruolo determinante assunto dagli organi e dalle magistrature del centro dominante e la funzíone integrativa che la loro attivitá avrebbe dovuto svolgere pur in un contesto político formalmente e giuridicamente assai peculiare.34 30 OlIxeainumerosiprecedentigmdizjaxifacenticapoall.uogotenentedeñaPatrialele^ioffrono anche un intéressante caso di arbitrato risolto rteí 1565 dal gíurista Giorgio Frartceschini in materia di doti contadine, cfr. Leggi per la Patria.., pp. 652-653. 31 Ecco ad esempio un caso in cui la décisions assunta si configura come precedente giudiziarío vero e proprio, soprattutto in quanto svincolata, almeno direttamente, da precisi riferimenti normativi o legisla ti vi: "L'illustrissimo et eccelentissimo signor Luogoteneníe, sentita l'opositione falta per missiér Giacínto Feruglio sindico della Contadinanza a misser Vicenzo Bertoldo, che non possi esser admesso a ballottar neîla creatione de' sindiei, stante ch'egli è della villa del Roiale, che sono essenti dalle íattioni rurali, in conformita di quanto fu termínate l'anno 1645 dall'ülustríssimo et eccelentissimo signor Luogotenente di quel tempo e sentito anco detto misser Vicenzo dicente delle sue ragioni, ha termínate che non possi esso Bertoldo esser admesso a ballottare e che in avenire per la contea di Reana debbano concorrer a crear ü soggetto che deve comparir alia creatione de' sindiei gerterali quelle sole ville che non sorio comprese nè oblígate al roiale. Udine 27 maggio 1657", cfr. Leggi per la Patria.., p. 238. 32 Ecco alcuni casi «portati dalle leggi per la Patria..: città di Padova e suo Territorio nel 1502 (p. 307); cittadini e distrettuali di ÎVlestre nel 15Ï7 (p. 309); Cittadella e Padova nel 1526 (p. 312); cotture e Territorio di Vicenza nel 1606 (p.343). 33 M.R. Damascka, 1 vûlti della giustizia e ddpotere. Arnlisi comparatistíaz del processo, Bologna 1991, pp. 75-76. 34 E da considerare inoltre come il precedente giudiziarío fosse assai diífuso nell'ámbito delle magistrature della Dominante, ct'c. Qv/.y.i, Repufebíicaáí Venezia.., p. 327. 30 ACTA HI STRIAE III. Claudio POVOLO: PART1COLARISMO IST!TlJZIONALE E FLURAUSMO GIURiDlCO ..„ 21-36 Gli obbiettivi delle Leggi del 1686 erano dunque assai ambiziosi e miravano proba-bilmente ad adeguare la complessa situazione política friulana a queíla alquanto diversa delle altre province della Terraferma, Obbiettivi che si erano configurât!, come già si è detto, sin dai primi decenni del '600 sotto la spinta di forze sociali che miravano ad assegnare un ruolo più incisivo alla città di Udine e alia relativamente recente istituzione della Contadinanza, unite nel comune sforzo volto a ridimensionare gil antichi privilegi dei giusdicenti friulani e del Parlamento m cus quest'ultimi occupavano un ruolo predominante. Tale spiegazione non appare pero del tutto esaustiva se solo si considera la comples-sità e- la peculiarità giuridiche delle Leggi, che, come abbiamo poluto sommariamente constatare, erano chiaramente prowiste di aspetti notevolmente innovalivi. II progetto che stava alla base delle reiterate raccolte normative, iu particoiare di quella del 1686, non avrebbe potuto difatti essere aîtuato ed assumere íafisionomía che lo contraddistinse ín maniera originale, se non alia luce della crescita di un ceto forense che se si alimentó del!'intensa conflittualità locale, ancor più elaboré e sviluppô una propria pecuíiare ideología alia luce di un rapporto privilegíalo con íl centro dominante.35 NeíPespansione dell'influenza del centro dominante, delle sue magistrature e del suo diritto il ceto di giuristi friulani individuó i'obbiettivo primario ed irrinunciabile, distinguendos.i indubbiamente nel variegato panorama político ed istituzionale délia Terraferma veneta in cui a partiré dalla seconda metà del '600 è pure rawisabile una notevoie influenza della cultura e del diritto veneziani.36 Le Leggi per la Patria delFriuli furono essenzïalmenie il frutto assai elaborato ed ambizioso delle loro aspirazioni e dei loro obbiettivi, difícilmente conteníbíli aU'interno del tradizionale assetto giuridico ed istituzionale offerto dalle antíche Costítuzioni della Patria. Un diverso rilievo hanno invece le leggi edite per l'Isiria nel 1683, apparse con 1'altisonante titolo âiLeggi, decreti e terminazioni del Serenissimo Maggior Consiglio, dell'Ecc. Pregadi, dell'Ecc. Consiglio dei dieci e dei pubblici rappresentanti con la pubblica approvazione concernenti il buon governo dell'Istria37 Raccolte e stampate per ordine del podestà e capitana di Capodistria Valerio da Riva esse erano in realtà il frutto di una edizione curata, come nel caso friulano, da due dottori in legge, Olimpo Guardo e Santo Grisonío. Il piano dell'opera prevedeva ben tre libri, ma nel 1683 si decidevalastampadel solo primo volume in attesa che í rímanenti fossero perfezionati e conclus!, 35 Non a caso molti consultori in ture al servizio della Repubblica furono di origine friulana, cfr. A, Barzazi, I consultori in iure, in Storia délia cultura veneta, 5/il, Il Settecento, a cura di G. Amaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1986, pp. 179-199, 36 Per questo aspetto cfr. G. Cozzi, Ambiente venezíano, ambiente vendo. Covermnti e governati nel DominiodiquadaiMimionetsecoliXVXVni,in Storiadellacukura veneta,4/ïl,ncnrd.diG. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, pp. 495-539. 37 Stampate a Capodistria nel 1683, come si évincé dalla presentazione. 31 ACTA HISTRIAEIII. Claudio POVQLO: PARHCOLAR1SMO i STtTUZIONALE E PLURALISMO GIUR1DICO..., 21-36 L E G G I' D E C R E T I. E TERMI N A TIO NI SER." ° MAGG- CONS. DHLLBCC PREGAD! DELLECC'° CONS° DI X E DE PVB." RAPPRESENTANTI, CON LA PVBC1 APPROYATIONE Concemenr.i il buon gouerno deíl'-1 S T R 1 A RACCOLTÍ, E .STAMPA H . .. PER CQMMAND O PtiviuMín&tum ecceiuurtstiMo s¡cfmi¿¿i¿i.'" VALERIO DA RIVA POD-" E CAR0 Ijí 'CAPO KISIRIA, CON IL BENEPLACITO "DELL'ECCr SENATO.. . Frontespkio. Biblioteca Cívica di Trieste. I due giuristi avrebbero dovuto esaminare, su ordine del Sen ato, quanto di superfluo o di contradditorio era da eliminare nel complesso deíle leggi e decreti esisíenti -jo riguardanti l'Istria. Nella scrittura rivolta al podestá di Capodistria e presentata al Senato i due giuristi avevano previsto tre vplumi. II primo concemente Fautoriía concessa dal Senato veneziano al magistrato di Capodistria; il secondo tutto cío che riguardava Pamministrazione della provincia; il tereo, infíne, comprendente "le obbli-gationi c i privilegi di cadaun luoco della provincia". 38 Nel dispaccío del Senato veneziano deí 28 marzo 1682 l'iniziatíva era chiaramente attribuita al podestá Valerio da Riva, cui si scríveva: "Non puó che riuscir conferente la raccolta irt ua solo libro in stampa delle terminazionie decreti stabiliii da rappresentantinostri abuona regola dei maneggi, delle rendite e govemo insieme delle communitá, fondachi e luodii pii di cotesta provincia. Si gradisceperó quantoconváeneia rissoliitíoiievostra di farintraprender cioé quest' opera molto profficua e di dame la sopraintendenza alli Dottori cavaljer Olimpio Guardo e Santo Grisonío, da quali farete, prima che vengarlo postialla stampa, essaminar detti ordini e decreti diligentemente, per osservare quali fossero superitó o contradi ton o non necessari..", leggí decreti.decre to posto all'mizio del primo libro. 39 Ecco il testo completo della scrittura che i due giuristi rivolsero al podestá di Capodistria: " Humillan do si noi cav. Olimpio Guardo e Santo Grisonio ai riveriti commandi deil'eccelentissimo Senato e agli ordini di V. E. sopra la raccolta e stampa de' publki decreti riguardanti ia buona direttiorie di questa provincia, esponemo i nostri sentimenti con tutta bu mil ta nel modo che siegue. Che sia fatto un solo volume diviso in tie libri. 11 primo contenga l'auttorita contenta a queslo eccelentissimo magistrato nel civile e crimínale e insieme la facoltá dell'eccelentissimo reggimento nelle materie specialmente destínate alia sua soprintendenza. II secondo tutto ció che concerne al governo delle communitá, fontaci e confraterne e buon 32 ACTA HISTRIAEIII. Claudio POVOLO: PARTiCOLARISMO ISTITUZIONALE E PLURALISMO GIURIDICO21-36 In real ta vennero stampati solamente i due primi volurai. II terzo libro previsto, piü direttamente vincolato al tradizionale assetto istituzionale sucui i'Istria si reggeva ormai da secoli, non apparve mai alie stampe. Forse perché in contrasto con lo spirito che animava l'edizione nel suo complesso o, molto probabilmente, perché esso avrebbe toccato un terreno assai delicato come quello delle giurisdizioni locali, difese dagli antichi statuti e privilegi che Venezia aveva formalmente approvato. Si diceva deü'accostamenío di queste leggi a quelle friulane. Un accostamento che appare quasi owio se ci si sofferma sull'ímpostazione geaeraíe che puré l'edizione di Leggi e decreti del 1683 rnanifestava chiaramente nei confronti di tutta la penisola istriana sottoposta al dominio veneto. In questo senso, difatti, entrambe le raccolte si individuano per una vastitá di intenti che non sono fácilmente rawisabili nelle altre localítá della Repubbiica, in cui semmai, come si é visto, le edizioni sono marcatamente contrassegnate da un diffuso particolarismo giurisdizionale e normativo. Ma al di la della loro ampia caratlerizzazione politico-geografica le edizioni friulana ed istriana manifestano piü visibilmente profonde e signifícative diversitá. Nélla raccolta di Leggi e decreti del 1683 il secondo libro era piü prosaicamente dedieato, come si 6 visto, ai decreti e provvedimenti emanati nel corso del tempo non solo dai vari podestá di Capodistria, ma anche dai provveditori inví ati in via straordmaria in Istna. In tal senso le Leggi e decreti non si discostavano in realtá dalle numeróse ed analoghe raccolte che un po5 ovunque nella Terraferma véneta si erano via via edítate nel corso del'600.40 Ma era in realtá la primaparíe che distingueva nettamente l'edizione del 1683 da tutte quelle coeve, compresa quella friulana. II primo libro era infatti dedicato, come si é detto, aE'atitonta del magistrato di Capodistria. Non a caso esso iniziava con la legge del 5 agosto 1584, che conferiva al podestá di Capodistria e alia nuova figura istituzionale dei due consiglieri patrizi eletti dai Maggior Consiglio della Dominante la funzione di magistrato supremo per gli appeüi dalle cause provenienti da tutta la penisola.41 Con la legge del 1584 si era sancüá di diriíto un'indiscussa autoritá del centro di &D Capodistria su tutti i rettori deií'Istria, stabilendo una scala giudiziaria gerarchica, che govemo e sollievo de' sudditi della Provincia. Il terzo le obligation! e privilegi di cadaun luoco della stessa provincia, con qualche aííxo particolare fruttuoso ail'intéressé publico e prívalo. Che trovandosi già urdía, disposta, ben esaminata i a materia aspettante al primo libro d'esso volume, si deva principiare la stamna e in tal mentre si proseguisca all'unione e essamme di quanto ríguarda alla penettíone del restante deli'opera. Che il volume porti. ii frontispicio o ti tolo regístralo qui sotto: Leggi, decreti e termina tioni del serenissimo Maggior Conseglio, deil'eccelentissimo Pregadi, deá'eccelso Consiglio de X e de publia rappresentant! con la publica approvatione concernent! al buon govemo deií'Istria, raccoíti e stampati per commando dell'illustrissimo, eceelentissimo signor Valerio da Riva podestà e capitanio di Capodistria con il beneplácito dell'eccelentíssimo Señalo", Leggi e decreti.scrittura posta di seguito al decreto delSenaío citato nella nota precedente. 40 Leggiedecreti.., libro D inátolato Ordiniedecreti tmioersalia conservatíone de'publiai iuochie buon govemo e sollievo de'sudditi della Provincia d'lstria. 41 Leggi e decreti.., c. 1 e sgg.t Instiiutione del Magistrato di Capodistria. 42 Lariforma del 1584 siinserí in una serie diiniziative che, traía fine deí'500 egíümzi del secolo 33 ACTA HISTRÏAE HI. Claudio POVOLO: PARTÎCOLARISMO ¡STÍTUZIONAU6 S PLURALISMO GIÜRIDICO.... 21-36 ne! tempo contribuí ad imprimere alla penisola sottoposta alla giurisdizione veneta una vera e propria configurazione provinciale che aveva il suo fulcro nel centro capoluogo.43 Questa legge avrebbe avuto profonde ripercussioni sulla vita politica istriana, segn an- do un momento istituzionale assai significativo le cui cause, molto probabilmente, sono da ricercarsi nel complesso panorama político europeo del periodo e nell'esigenza da parte veneziana di rafforzare territori strategicamente assai iraportanti come l'Istria e la Dalmazia sottoposti alla pressione turca.44 Se le sue ripercussioni sul contesto sociale ed economico sono in gran parte da esaminare e valutare, ía riforma del 1584 sanci senza dubbio la netta preminenza di un centro, quello di Capodistria, che si vide assegnare una funziorte di íxaino e di contrallo. Di certo il prowedimento del 1584 favori nel capoluogo istriano la crescita di un ceto forense i cui interessi ed obbiettivi si legarono strettamente alie direttive e alie scelte della Dominante. Lo stesso ceto dirigente capodistriano dovette probabilmente rnodel- larsi e ridefinirsi sul nuovo ruolo che Venezia attribui al centro capoluogo. Non diversamente, l'autonomia dei centri minori della penisola, in cui i rettori veneziani avevano da sempre goduto di aropi margini d'azione, venne netíamente ridimensionata e sottoposta ad un certo contrallo, di seguito al loro iitserimeato in una scala gerarchica che li poneva in posizione nettamente subordínala. In questi stessi centri la legge favori probabilmente una maggiore mobilità sociale e politica, attenuando quelle forme di coilusione e di corruzione che si raanifestavano assai di frequente all'ombra del ruolo indiscusso del rappresentante veneziano e dei legami che questi veniva a tessere con le ristrette élites locali. Le Leggi e decreti del 1683 attestavano comunque il ruolo prominente as suato daí centro di Capodistria e la forte tensione politica che si era venuîa a creare di seguito alia 45 riforma istituzionale awiata nel secolo precedente. successive, Venezia assuxise in alcuni dei teniíori del Dominio da mar per conferiré maggiore incisività alla propria azione di govemo, cfr. Cozzi, Knapton, Scarabelto, la Repubbíica di Venezia neîl'étà moderna, pp. 376-390. 43 Per un sintético quadro generate sull'Istria del periodo cfr. M. Beriosa, L'Istria veneta nel Cinquecento e Seicento, in. Atti del centro di ritórcte gtoriche di Rovigno, VII (1976 - 77), pp. 137 -160. 44 Per questi problem! linvio a Cozzi - Knapton - Scarabello, cit., pp. 60 e sgg. 45 Le tensioni sono chiaramente palesi nell'iitsofferenza che niolti rettori delle piccole città istriane manifestarono ripetutamente nei confront! dell'autorità del nuovo magistrate di Capodistria. Ad esempio nei 1618 ii Senato interverme ñell'aperta msubordinazione dei rettori di Rovigno e Isola, scrivendo al rappresentante di Capodistria: "..habbiamo con dispiaœre m tes o la poca obedienza che vi prest ano que! rettori di Rovigno e Isola, sottoposti alia vostra giurisdittione e all'autorità d» quel Reggimento, poco curando gil vostri ordirti f suffragi a poveri suddifi. Stimando noi quartto si deve questo negotio, ch'è in tutto contrario alla mente e intenfione publica, vi commettiamo coi Senato d'essercitare vivamente l'autorita commessavi, facendo ogn'opera per soiíevar quei popoli e per render li nelle cose ragionevoli contend e consolad. In occasion! di estorsiorü o altxe cose rilevanti che fossero commesse da quei rettori, doverete o venire alla formations del processo per inviarlo poi qui o pure sccivere alii Capi del Conseglio nos tro di dieci, acciô ne faccino quel riflesso che loro parerà conveniente..", c£r. Leggi e decreli.., libro ï, p. 14. 34 ACTA HISTR1AEIII. Claudio POYOLO: PARTICOLASISMO ÏS'nTUZÎONALE E PLURALISMO GIUKÍDICO..., 21-36 Jn una societa coiné quella istriana, económicamente e demográficamente molto instabile e non dotata di centri di potere fortemente precostituiti, Venezia aveva dunque scelto una soluzione irmovativa, che mirava alia netta prevalenza di un centro cittadino, ir¡ grado di esercítare un forte controJlo su tutta la provincia. E' indubbio che questa scelta finí per influiré sulla conformazione culturale e política di tutta l'Istria veneta, caratterizzandola in maniera indelebile e dotandola di una fisionomía che le successive vicende storiche non avrebbero sostanzialmente modificato/'6 A meta del secolo successivo il processo di definizione política ed istituzionale della penisola veneta é piü nettamente awertibile. Nel 1757, difatti, venivano edite le Leggi statutarie per il buon governo della provincia dell'Istria Patrocínala dal podestá Lorenzo Paruta, che ne era lo stesso curatore ufficiale, la raccolta doveva apparentemente rifarsi all'edizione precedente del 1683. Infatti, come osservava lo stesso Paruta in un dispaccio rívolto al Senato veneziano e significativamente posto alí'inizio dell'edizione, 48 della raccolta del 1683 non era rimasta che una sola copia, in mano a privata persona. I! podestá aggiungeva poi prosaicamente che aveva quindi sentito la necessitá di rístampare le leggi del 1683, unendovi inoltre tutte le successive terminazioni che erano state emanate nelfrattempo dai pubblici rappresentantí. I quattro libri in cui era suddivisa lanuova edizione, saacivano in realtá la maturazione del processo di cui si sono descritti i íratti essenziali. Pkttosto che una semplice riedizione della raccolta del 1683, le Leggi statutarie sottolineavano infatti quegli aspetti formali e normativi che rinviavano piü direttamente alia riforma istituzionale operata a fine '500. II primo dei due libri era significativamente dedícalo alVAutoritá del podestá e capitanio di Capodistria, mentre il secondo si soffermava specificamente Sull'istituzione del magistrato di Capodistria che, come abbiamo visto, aveva aperto l'edizione precedente. E se il terzo libro accoglieva i numerosi decreti emanate per l'Istria-nel corso del tempo, l'ultimo si occupava deíle cause cívili e criminali.49 II carattere piü marcatamente político di questa edizione era del resto awalorato dall'inserimento di numeróse leggi di carattere generale emanate dagli organi centrali veneziani.50 46 E' significativo, tra l'altio, che nell'approntare í'edmorte delíe Leggi e decreti, il Senato mirasse non tanto a riunire í'insieme disordinato e ripetitivo delle leggi emanate in precedenza, ma prevedesse pure í'elímirsazíorte dei decreti "superflu» o contraditorii o non necessari..", cfr. il decreto del 28 marzo 1682, dtato poco sopra e riportato aU'inizio del volume. 47 Leggi statutarie per il buon governo della Provincia dell'Istria, delle communità, fontici, monti di pietà, scuole edaltri luochi pii ed offízi della medesima, Capodistria 1757. 48 "..Anco una tale raccolta, benché venisse essequiía, comparisce neile città e terre deli'mtiera Provincia il di lui nome incognito, attesochè non si vede che restasse aüora diffusa ed una sola stampa d'essa v'esiste in questa città in mano dî privata persona, che altro non serve che atl'inutile íristruzione di questa, quandochè sarebbe necessaiia allí direttori dei pubbüri luoghi", Leggi statutarie.., p. 4. 49 Libro quarto in mr.leria di cause cívili e criminali e per il buon governo e privilegi della Provincia in Leggi statutarie.. 35 ACTA HISTRIAEIII. Claudio POVQLO: PARTICOLARÍSMOISTITUZIONALE E PLURALISMO GIURIDICO..., 21-36 Indubbiamente I'edizione del 1757 sotíolineava esplicitamente il carattere regionale o se vogliamo provinciale omiaí assunto dall'lstria e il ruolo guida ricoperío dal suo capoluogo." Le edizioni delle leggi friulane ed istríane sancivano innanzitutto le profonde trasfor-mazioni sociali che erano awenute a partiré dalla seconda metá del '500 nei due contesti regional!, nonchš la marcata influenza che su di essi il centro dominante aveva esercitato tramite le sue istituzioni e la sua azione di governo. Entrambe Iasciavano inoltre trasparire il peso determinante assunto dalla prassi giudiziaria nei confronti della concreta vita delle istituzioni iocali. Tale prassi aveva indubbiamente un punto di riferimento costante ne¡IFazione esercitata dalle magistrature centrali veneziane o, comunque indirettamente, dal loro possíbíle intervento su una quantitá di materie non piíi gelosamente difese dagíi statuti locali. Di certo, queste raccolte non eiiminarono il diffuso particolarismo giuridico asistente nei due contesti sociali, evidenziandone setnmai le articolazioni e la complessitá. Sí potrebbe aggiungere che esse furono il rifíesso di un pluralismo giuridico che traeva la 52 sua ragion d'essere dall'indebolimento degli antichi assetti normativi ed istituzionali. II loro emergere, inoltre, atiesta significativamente il peso determinante ormai assunto nella societá seicentesca da un ceto di ghmsti provvisto di una nuova fisionomía sociale e política e veicolo di pressioní e richieste non piú fácilmente conteníbili in contesti locali ormai inseriti in una lógica istituzionale piü ampia e complessa come quella statuale. POVZETEK V drugi polovici XVII. stoletja sta bila v Furlaniji in Istri objavljena dva izrazito regionalno obarvana zakonika. Po težavnosti in določenih značilnostih se močno razlikujeta od, resda zelo plodne, sodobne produkcije v notranjosti Beneške republike (Terraferma). Prispevek podrobneje obravnava posebnosti dveh izdaj in določa družbeno in politično ozadje, v katerem sta se oblikovali, še posebej pa se ukvarja z nasprotjem center periferija. 50 In particolare riel libro quarto; ad esempio sono inserte, sulla falsariga delle stesse raccolte friulane, le note leggi sulle legittimaziom del figli naiurali (5 ottobre 1612} e sulla "creazione de' nodari" (12 gennaio 1612 m.v.), cfr. Leggi statutaric.., pp. 32-36. 51 Si vedano i numerosi decretí pubblicati nei primí due libri delle Leggi stalutarie, in cui viene ribaditá la for!e autoritá del magiitrato di Capodistria su iuite le altre podesterie della penisola. 52 Come éstate osservato, il pluralismo giuridico pift che indicare una pluralitá di diritti esistenti neü'ambito di un territorio, consiste "nella moltep licita dei diritti presentí, all'intemo di uno stesso campo sociale", c£r. Rouland, Antropología giuridíca, p. 72 e sgg. In contesti sociali, che puré preservatono gil assetti istituzionali e la normativa piu tradizionaü, Tinserimcnto di un diriíto estemo politicamente superiore diede ai governati la possihilitá di ricorrere, a seconda delle situaziorá e degli interessi spedfici, a una pluralita di fonti normative talvoita assai contrastanti tra loro. ^ 36 ACTA HISTRIAEIII. prejeto: 1993-12-14 UDK/UDC: 347.96-051:949.712/.713H 12/17" VICEDOMINI, NOTARJI IN KANCELARJI MED POKLICEM IN OBLASTJO V SEVERNI ISTRI Darko DAROVEC mag,, arhivisi. Pokrajinski arhiv Koper, 66000 Koper, Goriška 6, SLO MD, arcfeivisia, Archivio regjonale di Capodistria, Via Gorizia 6, SLO IZVLEČEK V prispevku je podan razvoj in delovanje civilno-pravne ustanove notariata ter z njo povezanih drugih komunskih oziroma državnih ustanov v severni Istri v obdobju Beneške republike. Poleg vicedominarije, kot edinstvene istrske ustanove, ki ni bila zadolžena zgolj za overovljanje notarskih spisov, temveč tudi za nadzor nad delovanjem vseh drugih pisarniških uradov, so opisani Še drugi uradi, uradniki na teh funkcijah pa so morali imeti dovoljenje (privilegij) za opravljanje notariatskeprakse. Potreba po ohranitvi lastninskih in drugih pravnih pravic, da bi se te ohranile v spominu in veljavi, je posameznikom pa tudi pravnim osebam narekovala, da so dajali nekatera dejanja zapisovati za to poklicanim osebam - notaijem. Ker so se listine o pravnih dogodkih - ki so jih sicer jamčile številne priče (od 3 -15; Pratesi, 1983: 764) in dmgi ugledniki, tako s svojimi pečati kot podpisi - rade izgubljale, je prišlo do navade in obenem potrebe, da so notarji bistvo (izvleček - imbrevatura) pravne vsebine listine začeli zapisovati v posebne knjige. Navajali so čas, priče, kraj (če ni bil domaČ) in jedro (pravnega) dejanja. Take so tudi najstarejše ohranjene notarske knjige na Slovenskem izpod peresa piranskega notarjaDominica iz konca 13. in začetka 14. stoletja; prvi dve sta v transkripciji s potrebnim kritičnim aparatom tudi izdani (Mihelič, 1984,1986). Vpis v notarski knjigi je imel enak pomen kot pristna javna listina in je užival javno zaupanje. Bil je osnova s pomočjo katere je lahko notar vsak hip izdelal novo veljavno listino. Kar je postalo v Italiji običaj od konca 12. so od 13. stoletja dalje začeli mestni statuti - tudi tostran Jadrana - postavljati za dolžnost notaijem. Zaradi pomena zapisov v notarskih knjigah so statuti vsebovali zahtevo, naj se notarske knjige shranijo tudi po notaijevi smrti. To dolžnost si je notar, in s tem institucija notariata, pridobil kot posledico zmeraj bolj razšigene trgovine, ki je narekovala ustaljene in zlasti zajamčene pogodbene oblike. Uveljavitev lastnine pa tudi možnosti prenosa premoženja tako na dediče kot druge 37 ACTA HI STRIAE III. Darko DAROVEC: VICEDOMINI, NOTARJI IN KANCELAIUI MED POKLICEM IN OBLASTJO..., 37-54 fizične in pravne osebe, je spodbudilo dodatno zavarovanje civilno-pravnih pogodb in "poslednjih želja". Družbeno uveljavljeno jamstvo notarskih spisov Obdobje 12. in 13. stoletja je v omenjenih deželah tudi obdobje naglega razmaha mestnih avtonomnih oblasti, kisov vsej svoji veljavi zaživele po odločilni bitki in zmagi mestne zveze (Liga) proti cesarju Frideriku Barbarossi pri Legnami leta 1177. Te okoliščine so notariatu, ki ga na tem območju poznamo v raznih pojavnih oblikah vsaj od rimskega časa dalje1, dale nove pristojnosti in še večjo družbeno veljavo. Notarjeve naloge in dolžnosti so zapisali v mestne statute in statute korporacij (Colleggio) notarjev, ki so obstajale že od 13. stoletja dalje v mnogih sevemoitalskih mestih (Bologna, Verona, Trevis. Betto, 1981; Tamba, 1977). V severnoistrskih mestih, ki jih bomo v tem prispevku vzeli v pretres, kljub zgodnjemu in razmeroma uveljavljenemu notariatu2, kolegije notarjev ustanovijo - in sicer za vso beneško Istro - šele leta 1598 v Kopru; zato pa v tem obdobju do ustanovitve kolegija ni manjkalo drugih pojavnih oblik, ki so notariatu v Istri dajali povsem enakovredno pravno veljavo kot v drugih bližnjih italijanskih deželah. Čeprav so bili notarji običajno potrjeni in s tem pravno odgovorni lokalnim dvornim odličnikom, palatinom Svetega rimskega cesarstva ali papeške kurije, so nemalokrat svoja široka pooblastila, ki so si jih mnogoteri pridobili tudi na podlagi sorodstvenih in drugih vezi, začeli izkoriščati v svoje namene aii, kar je bilo še najhuje, so razne vsebine začeli ponarejati ali sploh na novo lažno zapisovati po svoji volji ali še pogosteje na zahtevo svojih nadrejenih. Zato so mesta v času naglega vzpona koraunskega življenja, kot prvo fazo nadzora ter omejevanja števila privilegiranih notarjev, začela uvajati šole in izpite za notarje (Anselmi, 1926), ki so se prej "izšolali" pri "mojstrih" notarjih. Ena prvih in najuglednejših notarskih šol, ki ji je vsekakor dalo poleta tudi univerzitetno gibanje, je nastala v Bologni (Ferrara, 1977). S tem mestom je povezana še druga mestna institucija, ustanovljena leta 1265; ta je imela sicer različne pojavne oblike delovanja v drugih zgornje-italskih mestih, bila pa je namenjena zlasti jamstvu pristnosti in ohranjanju javne vere (fides puhlica) notarskim spisom. Ti, od mesta izvoljeni in plačani uradniki, so se v Bologni imenovali notarji urada meinorialov, poimenovani po knjigah Liber memo-rialium ali Memorialia communis3. 1 Prehod od antičnega "tabdliona" do notarskega akta in spremljajoče formalnosti overjanja teh dokumentov so v ustrezni italijanski literaturi že razmeroma dobro opisani (Amelotti -Costamagna, 1975; Cencetti, 1966; Costamagna, 1977; Durando, 1897; PertiSe, 1902; Pratesi, 1983), zato se s to problematiko na tem mestu ne bomo posebej ukvarjali. 2 Leta 932 koprski notar in diakon Gregorius, 1030 v Poreču prvi istrski laični notar iohannes, 1072 prvi koprski laični notar Basiiiusj CDI in De Vergottini, 1924:77. 3 S tem uradom se je ukvarjalo razmeroma precej raziskovalcev, najkompleksnejše pa je delo Tambe, 1987; drugi omembe vredni so: Cencetti, 1943; Cesarini-Storža, 1914; Franchini, 1914; Orlandelli, 1966. 38 ACTA HISTRIAEIII. Darko DAROVEC: VICBDOMINI, NOTARJI IN KANCELARJI MED POKLICEM ÍPÍ OBLASTJO..., 37-54 Njihova skrb je biîa predvsem nadzor proti poneverjanju listin, saj so vsak zapis, ki ga je notar sestavil in ki je po splošnem mnenju po svoji vsebini in vrednosti sodil za vpis v knjige memorialov, eden od notaijev tega urada (sprva 2, nato tudi 8) pred uradnim vpisom prebral vpričo notarja, ki je listino napisal, pogodbeniki in pričami, ter je šele tako preverjeno dejanje postalo veljavno. Vsak zahtevan izpis iz teh knjig je užival vso pravno veljavo. Razen v bližnji Modeni in Ferrari, pa tudi v Ravenni in Mantovi (Tamba, 1987:284), v drugih krajih take ustanove niso poznali. V Benetkah, kjer so kakor v Genovi zaradi razmaha trgovskih poslov kaj kmalu ustanovili državnim arhivom podobne institucije, so na primer hranjenje spisov umrlih notarjev in izdajanje zahtevanih prepisov zaupali kancelarjem "spodnje pisarne" (Cancellería inferior) (Da Mosto, 1937: 219, 245; Tamba, 1987: 251), javno vero predvsem za promet z nepremičninami, pa so s svojim podpisom na listini zagotavljali sodniki urada "Curia delVEsaminador" (Da Mosto, 1937: 92; Antoni, 1989: 325). Medtem ko je v Mantovi že sredi 14. stoletja prešlo v navado vpisovanje pogodb, so v beneški državi ponekod ustanovili memorialom podobne urade, imenovane "Ufficio del Registro", le v Veroni (1407), Vicenzi (1416), Padovi (1420) in v Cologni Veneti. Od urada memorialov seje ta razlikoval predvsem po tem, da so zanj izbrani notarji prepisovali celoten tekst pravnih aktov, tako privatnih kot uradnih oseb, v posebne knjige - registre (Sancassani, 1958). Kljub temu, da so morali našteti komuni doseči določeno stopnjo upravnega razvoja za ustanovitev obravnavanih uradov, so le-ti nastali šele po beneški osvojitvi teh krajev, Toda že sam obstoj registratumega urada, ki je doživljal precejšnja nihanja v svojem delovanju, pogojena s številnimi notranjimi mestnimi in zunanjimi političnimi krizami ter tudi z zapletenim m dolgotrajnim načinom dela, je zagotavljal mestu večjo avtonomijo v primerjavi z drugimi beneškimi mesti, kar morda še najbolje dokazuje obstoj arada" Uffic.io del Registro ' v Cologni Veneti, mestecu, kije po beneški osvojitvi (1404) verjetno užival največjo avtonomijo na beneški "Terrafermi". V Hrvaškem primorju in v Dalmacijiso se ravno tako v 13. stoletju ponekod uveljavili podobni komunski uradi, ki so jim načelovali tako imenovani eksaminatorji (examina-tores) (Krk, Rab, Senj, Zader, Trogir, Split, Hvar, BraČ) ali auditorji (auditores) v Črnogorskem primorju (Kotor, Budva); ti so bili po Številu različni po posameznih komunih, od enega (Rab) do petih (Split). Praviloma so bili izvoljeni v mestnem svetu za določeno dobo, njihova naloga paje bila pregledovanje in overjanje notarskih spisov pa tudi nadzor nad delovanjem nekaterih komunskih uradov. Razen v Splitu, kjer je eksaminator vpisoval beležke o sklenjenih pravnih poslih v komunski dnevnik, niso vodili posebnih komunskih knjig imbreviatur sklenjenih pravnih poslov, kot so se uveljavile v nekaterih omenjenih mestih (Margetič, 1971:194,200). 39 ACTA HISTRIAEIII. Darko DAROVEC: VICEDOMINI, NOTARJI IN KANCELARJI MED POKLICEM IN OBLASTJO..., 37-54 Istrski urad "javne vere" Kako pa je bilo v Istri? Tu se že zgodaj v dragi polovici 13. stoletja pojavijo t.i. vicedommi4, ki, kot nam je po ohranjenih istrskih mestnih statutih iz 14. in 15. stoletja znano, opravljajo v mestih - in sicer vselej dva kot izvoljena in plačana mestna uradnika - precej podobne dolžnosti kot bolonjski notarji urada memorialov. Če se ozremo po Širših političnih dogodkih, ki so botrovali oblikovanju obravnavanih uradov, ravno tako ugotovimo nekatere podobnosti. V drugi polovici 13. stoletja je Romagna prešla izpod cesarske pod papeško oblast 5, Istro pa v tem času pretresajo številni notranji boji, ki so bili posledica nemoči oglejskih patriarhov, poskusa globlje penetracije nemških fevdalcev, vzpona nekaterih istrskih mest - na prvem mestu Kopra - in nenazadnje odločilno vmešavanje Beneške republike, medtem ko je bila Dalmacija med kladivom in nakovalom Benečanov, Hrvatov, Madžarov in Bizantincev. Tako v Bologni kot v Istri in Dalmaciji so v teh kaotičnih razmerah potrebovali oziroma so mestne oblasti te okoliščine izkoristile za to, da so čim širšemu spektru družbenega življenja vtisnili pečat komunske, tedaj še vsaj formalno "skupne" oblasti. Že po imenu sodeč, je vicedomin (= pod-gospod, gospodov namestnik) v mestih oglejskega patriarha v Furlaniji in Istri sprva opravljal namestniške dolžnosti svojega gospoda, predvsem v zvezi z nadzorom nad finančnim poslovanjem. Za primerjavo: kot nadzorna finančna služba se visdomini pojavijo v 13. stoletju v Benetkah na čelu " osrednjih gospodarskih institucij; trije visdomini so bili do konca 14. stoletja na čelu urada Fondaco dei Tedeschi, z imenom visdomin so se ponašali tudi uradniki na čelu urada Temaria Vecchia in Temaria Nuova ter Visdomini alVintrada e alVimida, ki so skrbeli predvsem za pomorsko carino, na čelu enega od oddelkov pomorske milice pa so bili t.i. Visdomini alta Tana. (Prim. Da Mosto, 1937: 147/8, 160, 189; Cappelletti, 1992:105-7,116,121/2; Zordan, 1971). Povsem specifično funkcijo pa je imel kranjski vicedom, ki je na Kranjskem, kjer so skoraj vsa mesta postaia deželnoknežja, v 14. in 15. stoletju upravljal zasebno lastnino deželnega kneza. V njem so se mešale prvine oskrbnika in javnega organa, predvsem pa nadzornega organa {Vilfan, 1961: 156). Navedeni primeri lahko kažejo rta skupni prvotni izvor funkcije vicedominov, ki so se tekom časa v različnih geografskih in političnih prostorih oblikovali v svojske urade, kot kaže vselej z nekimi nadzorno-upravnimi dolžnostmi. Toda z razvojem mestne avtonomije in vztrajnim upiranjem osrednj i oblasti oglejskih patriarhov (Prim. Greco. 1939), se za uspešno odvijanje tega procesa v istrskih mestih še pred beneško zasedbo pojavi potreba po samostojnem uradu, ki bo v imenu komuna jamčil in ohranjal sklenjene pravne akte. Šele tako je bila omogočena nemotena uvelja- 4 Težko bi rekli, da se s tem uradom raziskovala upravne zgodovine ne bi ukvarjali (Antoni, 1989 in 1991; Bloise, 1982; Degrassi, 1969; Kandler 1846 in 1861; Iona, 1988), kljub temu pa lahko ugotovimo, da instituciji niso prišli "do dna", zato bomo poskušaii v tem in naslednjih deiih podrobneje osvetliti delovanje te svojevrstne istrske ustanove. 5 Prim. J. Koening: Il"popoIo' delFItalia del Nordnel XIII secolo, Bologna 1986 40 ACTAHISTRIAEffl. Darko DAROVEC: VICEDOMiNl, NOTARJI IN KANCELASUI MED POKLICEM IN OBLASTJO..37-54 vitev običajnega prava ("consuetudines") ter že zapisanih pa nam žal neohranjenih mestnih statutov (Koprski statut se omenja že leta 1239; M. Kos, 1928). Po znanih podatkih se v Istri pojavita najprej piranska vicedomina Nicolaj Petrogna in Anoe ApoUonio leta 1258, ko pobotnico, sestavljeno v Ogleju, za Waltrama in Absalona iz Pirana izda Bocca Senese (Chart./L, dok. 101). Ta dva vicedomina sta nato pogostoma prisotna pri raznovrstnih piranskih pravnih aktih vse do leta 1280. Javno vero (fides publica) sta dajala zadolžnicam za večje vsote (ibid., dok. 115), pritožbam za nasledstvene pravice (ibid., dok. 127), potrditvam posesti na Piranskem in dovoljenjem za izgradnjo solin (ibid., 129,155), kupoprodajnim pogodbam (ibid., 130 in 131), celo na aktu o omejevanju višjih sodnih pravic oglejskega patriarha sta podpisana (ibid., dok. 133), na komunskih sklepih o nadomestilu stroškov komunskim poslancem (ambasado-res) (ibid., 135 in 148) in izplačilih mojstrom za dela na komunskih objektih (ioža) (ibid., 140), pri najemanju posojil komuna in vračanju le-teh (ibid., 150, 156), poviševanju plače kapitanu (ibid., 144), najemanju komunskih uradnikov (ibid., 147), pri sklepanju miru med razboritimi Pirančani in sosednjimi prebivalci (ibid., 142), darovanjih samostanom (ibid., 152), na testamentih (ibid,, 137) in drugod, skratka na vseh pomembnejših komunskih aktih, ki so z njunim podpisom pridobili na veljavi tako v mestu kot izven njega. Med piranskimi listinami zasledimo tudi prve koprske vicedomine, in sicer leta 1261, ko si Pirančani sposojajo v Kopru pri Zorzetu iz Padove, sta za jamstvo sklenjenega podpisana kot vicedomina Wecelus, ki je potrjeval namesto obolelega Almerica, in Iohanoes (De Diethalmo)f'(Chart./I, dok. 105). V naslednjih letih sta tudi v Kopru redno prisotna le dva vicedomina: Almerico in lohannes, vse do leta 1279, ko prvega nadomesti Odolricus, drugega pa leta 1287 Benedictus. Koprska vicedomina sta očitno imela podobne zadolžitve kot piranska, le da jim v Kopru lahko sledimo še vsa prva leta beneškega dominija, ko že poleg navedenih kot vicedomina zasledimo leta 1314 Domenica Lugnanija (De Totto. 1937:118) in Ambro-gia Mettono leta 1318 (ibid.: 119). Njihove dolžnosti že precej spominajo na kasneje zapisane v statutih, vključno z navedbo vzroka morebitne odsotnosti, razen v trajanju njihovega mandata; kot sledi iz zapisanega, sta vicedomina tako v Piranu kot v Kopru svojo dolžnost opravljala dosmrtno. Morda je ravno ta okoliščina v Piranu Še pred beneško zasedbo (ta se je zgodila 1283) privedla do prenehanja delovanja urada, potem ko sta redna vicedomina, Annoe in Nicolaus, verjetno umrla, kajti med piranskimi listinami se omenjata kot notarja že mnogo pred prevzemom funkcije vicedominov in leta 1280 dosegata že spoštljivo starost. Ker prva redakcija piranskih statutov pod beneško oblastjo iz leta 1307 ne omenja urada vicedominov, dasi ti že skoraj 50 let prej obstajajo, nekateri domnevajo, da so 6 De Totto, 1937:102, lohaimesa de Diethalmo omenja kot vicedomina Šele v le lu 1264 41 ACTA iliSTRIAEIII. Darko DAROVEC: ViCEDOMINI, NOTARJI IN KANCELARJI MED POKLICEM IN OBLASTJO..., 37-54 vicedomine ob svoji zasedbi severaoisirskih mest Benečani sprva ukinili (Pahor, 1958: 124), kar bi bilo razumljivo glede na njihove pristojnosti nekakšnih glavnih overoviteljev in nadzornikov nad celotnim mestnim poslovanjem, kajti novi gospodarji naj te funkcije ne bi prepustili v izbor lokalnim veljakom. Beneški vrhovni mestni načelniki, imenovani v beneškem Velikem svetu s titulami podestatov, grofov (Pulj) ali podestatov in kapitanov (Koper), so s seboj pripeljali svoje uradnike, kot so bili vikar (ponavadi imenovan tudi socius, v Kopru sta bila sprva celo dva), sodniki, podestatov kancelar, in drugi, ki so tudi skrbeli za pravilno poslovanje in upravljanje mestnih zadev (Benussi, 1887:39). Domneva, da je urad vicedommarije v Piranu prenehal že tri leta pred beneško zasedbo, v Kopru pa kljub pomanjkanju dokumentov v redkih na to mesto nanašajočih listinah zasledimo omembe vicedominov še vse v obdobje do uzakonitve tega urada v statutih , nam lahko potrjuje, da Benečani ob podreditvi istrskih mest urada vicedominov niso ukinjali, če so ti obstajali, temveč nasprotno, v Pulju so po letu 1332, ko so mesto Benečani osvojili, urad šele ustanovili, saj so do tedaj javno vero pravnim spisom lahko podeljevali le tamkajšnji mestni veljaki iz družine Casttopola (Benussi, 1923:340). Benečanom naj bi razvoj tega urada ob osvojitvi nekaterih istrskih mest (Poreč 1267, Koper in Izola 1279, Piran 1283) pravzaprav ustrezal, če upoštevamo, da so si tudi sami prizadevali na ozemlju svoje države osvojenim mestom podeliti upravo ter tako prekiniti oblastprejšnjih gospodarjev, kar pravzaprav najbolje dokazujejo tudi ustanovitve uradov za registracijo v Veroni, Vicenzi, Padovi in Cologni Veneti po beneški osvojitvi. Povrhu tega moramo imeti pred očmi dejstvo, da so se Benečani v upravnih zadevah na istrskih tleh šele "urili" za kasnejše ozemeljske pridobitve, ki so nastopile po osvojitvi ozemlja "Terraferme" v začetku 15. stoletja, ter so v predhodnem času bolj stremeli za nadzorom nad posameznimi poglavitnimi pomorskimi točkami vzdolž jadranskega morja kot pa za osvojitvami ozemelj, kar nam ponazarja tudi tesen izid volitev v beneškem Velikem svetu glede sprejema želje Porečanov leta 1267, da bi prišli pod okrilje Beneške republike (De Vergottini, 11/1924: 21). Benečani so podobno kot na zasedenih ozemljih "Terraferme" (prim, Povolo, 1980) še prej v Istri v notranji mestni upravi dopuščali razmeroma široka pooblastila običajnemu pravu in mestnim statutom, ki so si jih le-ta zagotovila in oblikovala v teku dogodkov pred beneško nadoblastjo. Tudi začetek vodenja vicedominskih knjig dobrih 7 let pred zapisom njihovih o dolžnosti v drugo redakcijo piranskih statutov leta 1332 lahko dokazuje, da so vicedo- 7 Vicedomlni so bili uzakonjeni najprej leta 1322 v Trstu in nato leta 1332 v Piranu (prim. Iona, 1988; Antoni, 1989 in 1991). 8 Prim. PAK. PA. Inventar Občine Piran (1173-1945), tipkopis v PAK. 42 ACTA HiSTRiAE III. Darko DAROVEC VICEDOMtNI, NOTARJI IN KANCELARJI MED POKLICEM IN OBLASTJO..., 37-S4 mini s širšimi ali ožj imi pooblastili v začetku beneškega obdobja obstajali še pred vpisom v nam znane statute. Ker pa so vicedominske knjige ali, bolje, "Libri (rerum) mobilium et immobilium", kot se te knjige imenujejo v Piranu, ker so vanje vpisovali praviloma le izvlečke pogodb9, ohranjene šele iz prve polovice 14. stoletja in ker nam tudi drugi dokumenti ne pričajo o obstoju teh knjig v predhodnem obdobju, lahko upravičeno domnevamo, da so vicedomini v spletu doslej še neznanih okoliščin prevzeli vodenje registrov šele v času beneškega vladanja v Istri, kar je nato postala ena njihovih osrednjih nalog, v tem pogledu identična z dolžnostmi bolonjskih notarjev urada memorialov. Dolžnost vpisovanja izvlečkov kupoprodajnih pogodb v posebne knjige, hranjene v uradu vicedomina-rije, se je ohranila še vse v sredo 17. stoletja; tako v Piranu zasledimo zadnje knjige vicedominov za leto 1656 oziroma 1661, v Kopru pa je zadnja knjiga vicedominov za leta od 1650-1659 (Majer, 1910, št. 137). Zanimivo pa je, da so vicedominske knjige v vsem času, ko so jih vodili pri tem uradu, pravnoveljavno nadomestile vodenje notarskih knjig, tako da notarjem ni bilo predpisano svojih knjig voditi niti jih shranjevati po svoji smrti, kot je to bila skoraj splošna obveza notariatske prakse. O tem nam še najbolje priča določba piranskega statuta iz leta 1428 in zlasti 1429 (Stat. Pir.: 269-271) pa tudi neobstoj notarskih knjig za obdobje od sredine 14. do konca 16. stoletja (prim. PAK. PA. Inventar; Majer, 1910), Druge dolžnosti vicedominov, nastale v predbeneškem obdobju, to je podpisovanje in s tem overjanje ter nadzorovanje vsakokratnih notarskih aktov in spisov drugih komunskih uradov, pa so ostale v navadi vse do konca Beneške republike. Zato pa so s terminacijo Francesca Minotta z dne 12. julija 1745 uvedli novo dolžnost za vicedomine, 10 ki je precej spominjala na v beneški Istri usahlo navado vodenja vicedominskih knjig , in sicer vodenje tako imenovanih Notifikacijskih knjig (Libro di notificazioni) (Leggi Stat., IV/93-97), nekakšne zemljiške knjige, v katero pa so vpisovali tudi izvlečke privatnih aktov, od denarnih posojil, dolgov, zamenjav do seveda odtujitev nepremičnin in premičnin (PAK, 83). Zato se nam upravičeno zastavlja vprašanje, ali morda ne gre v zahodnoistrskih mestih za dve obliki delovanja vicedominov, in sicer one iz predbeneškega obdobja, ki povsem spominja na delovanje dalmatinskih eksammatorjev, ter one iz beneškega obdobja, ko so prevzeli tudi nekatere navade bolonjskih memorialov, saj je znano, da se je bolonjska notarska šola zelo uveljavila tudi v Benetkah. S posredovanjem Benečanov in z njihovo težnjo po ureditvi in obenem nadzoru s pomočjo komuna, se je urad vicedominov preoblikoval do te mere, da je pomenil enega od osrednjih komunskih 9 Nemalokrat namreč med izvlečki pogodb zasledimo prepise drugih za komun pomembnih odlokov ali sklepov beneške oblasti ali drugih uradov, ki so se nanašali na delovanje in življenje v mestu. Prim. PAK PA. V.k. 10 V Trstu je ohranjenih 99 vicedominskih knjig za obdobje od leta 1322 do leta 1731 (Iona, 1988: 97), v Piranu pa 170 knjig za leta od 1325 do 1661 (PAK. PA. Inventar), medtem ko jim v Kopru zaradi opisanega požiga leta 1380 lahko sledimo šele po tem k tu do 1659 (Majer, 1910, št. 1-526.) 43 ACTA HI STRIAE III. Darko DAROVEC; VICEDOMINI, NOTARJI IN KANCELARJI MED POKLICEM IN OBLASTJO..., 37-54 uradov ne le za vse civilno-pravne zadeve, temveč tudi za kontrolo nad uradovanjem tako komunskih kot beneških uradnikov v teh mestih. Naša ocena je, da so imeli našteti overovitveni uradi izredno pomembno vlogo pri organizaciji samouprave v tedanjih komunih, oziroma so nastali ravno zaradi potrebe avtonomnega mestnega uradovanja, saj so mesta s tem, ko so samostojno potrjevala pravne akte, nastopala kot enakopravni politični subjekti v razmerju do tedanjih poglavitnih suverenov, cesarja in papeža. Pričujoči uradi so sicer notarjem odvzeli poglavitno overoviteljsko moč nad sklenjenimi pravnimi akti, toda ti so s tem še pridobili na verodostojnosti, ki je bila potrebna v primerih sodnih sporov, saj je zanje jamčila še druga ali druge zaupanja vredne osebe. Zato ne bi mogli trditi, da so jih ustanovili zaradi nezaupanja do notarjev in njihovega poklicnega izvrševanja, kajti večina uradnikov se je napajala ravno izmed lokalnih notarjev, ki so že tako sodelovali pri oblasti, temveč gre pri temu pojavu prej za težnjo po dinamičnem razvoju pravnih tehnik zaščite pogodbenih odnosov. V primerjavi z uradom bolonjskih memorialov, kjer jih je že sredi 15. stoletja zamenjal Urad za registraturo, podoben uradu v navedenih beneških mestih "Terrafer-me", pa je v pogledu vodenja imbreviatur privatno in civilno-pravnih aktov urad istrskih vicedominov že precej zaostajal, dasi je Še vedno ohranjal pomembnejši položaj v primerjavi z dalmatinskimi eksaminatorji, kar se je kazalo tudi v pridobivanju razmeroma visokega družbenega položaja v istrskih mestih. Družbena vloga vicedominov Vzponu vicedominov na lestvici komunskih uradniških dolžnosti v 14. in 15, stoletju lahko sledimo po ohranjenih severozahodnih istrskih mestnih statutih, zlasti piranskih in tržaških; slednji zaradi svoje politične posebnosti v tem prostoru zahtevajo v primerjavi z drugimi mesti še posebno pozornost. Kot primerjava za določeno obdobje v razvoju funkcije pa nam služijo izolski in predvsem koprski statuti, ki so nam znani v končni obliki iz leta 1423 in tako nekako združujejo ter zaključujejo fazo razvoja komunskega statutarnega prava v severozahodni Istri. Zanimivo je, da so Benečani temu mestu zaradi upora leta 1348 (Cesca, 1882; Pahor, 1953) popolnoma odtegnili vso kazensko pravo, tudi za najnižje kazenske prekrške, in jih podelili v pristojnost vsakokratnemu beneškemu podestatu in kapitanu, ki se je v razsojanju moral držati izključno beneškega kazenskega zakonika (Stat. Kop., 1/2), ne da bi pri tem upošteval že izoblikovano domače pravo, kot je to možnost zakonodajalec dopustil v drugih Serenissimi podrejenih mestih Istre (Stat. Pir., II in III; Isola, I). Zato pa lahko sledimo že natančno izoblikovanemu vrstnemu redu posameznih uradnikov, ki so v Kopru imeli odločilno vlogo in vpliv: 4 sodnikom (iudices), izbranim v mestnem Veiiku svetu za 4 mesece, vsakemu s po 6 librami mesečne plače, sta že sledila 2 vicedomina, izbrana za eno leto, s plačo 50 liber na mandat, nato 2 cenilca (extimatores) brez plače, komunski kancelar s 4 librami in pol na mesec, 4 iustitiarji s 44 ACTA HISTRIAEIII. Darko DAROVEC: VtCEDOMINI, NOTARJf IN KANCELARJI MED POKLICEM IN OBLASTJO..., 37-54' 40 solidi na mesec, 6 advokatov brez redne plače ter en mestni (superstans interior) in en podeželski (superstans exterior) nadzornik, prvi s 2?, drugi s 50 solidi plače namesec(Stat. Kop., M/2)11. Omenjene organe v strukturi mestne oblasti lahko štejemo za poglavitne komun-ske uradnike. Vzpon vicedominov na uradniški lestvici ni značilen le za Koper, saj so tudi v Piranu leta 1593 (Stat. Fir.: 226), ko so povišali plače vsem komunskim uradnikom, na plačilnem spisku takoj za sodniki s 25 librami na mesec in sindiki s 15 vicedomini z 10 librami mesečne plače; nekoliko višjo plačo od viccdomi-nov so imeli na spisku piranskih koraun-skih uradnikov le kancelarji kataverov (186 liber na leto), ki so bili nekakšni komuñski ekonomi, in, kar je primer le za Piran, računovodja soli {rasonato de salí) (250 liber na leto), kajti kot vemo, je bila proizvodnja soli v Piranu, kakor tudi v Chioggi, pod monopolnim nadzorom Beneške republike (Hocqueí, 1990: 98). Za finančne uradnike je razumljivo, da so morali imeti nekoliko višje plače, da ne bi prihajalo do poneverb in podkupovanj, zato pa so vicedomini dobivali dohodke še za vsak posamezen vpis v svoje knjige ali za overovitve, natančen cenik njihovih uslug pa so zapisali v mestne statute. Med naloge vicedominov je spadalo tudi overjanje vseh podestatovih sodb in ukazov, ki pa jih niso smeli prepisovati oziroma povzemati v svoje knjige. Ravno tako so morali komunski in državni komorniki v Kopru ob izteku dolžnosti vse obračunske knjige predložiti v pregled, overitev in zabeležbo v posebne knjige, ki so jih v ia namen hranili v vicedominariji, kar so morali storiti tudi v Izoli in Piranu podestatovi kancelarji in kancelarji urada cenilcev (extimatorí) in iustitiarjev. Tudi kancelarji urada za škode (damni dati) in kancelarji urada kataverov so bili podvrženi nadzoru vicedominov, kasneje kancelarjem sindikata in komunskim računovodjem Vicedomin iz tržaškega statuta (1350) 11 Za razmerja med denarnimi enotami in vrednostmi posameznih produktov v prvi polovici 14. stoletja prim. Mihelič, 1985:28 sq. 45 ACTA HISTRIAEIII. Darko DAROVEC: VICEDOMINI, NOTARJI IN KANCELARJI MED POKLICEM IN OBLASTJO..., 37-54 {rasonati, raggionati), toda svoje knjige so še naprej dajali v hrambo in varstvo vicedorainom, ki so sprejemali tudi knjige drugih komunskih. uradov, kot so bili fontiki, zastavljalnice, imenovane Monte di Pieta, cerkveni oskrbniki (procuratori) idr., nenazadnje so bili tem ukrepom podvrženi tudi koniunski kancelarji. Vicedomina sta morala biti prisotna še pri vseh volitvah v mestnem Velikem svetu ter skrbeti za pravilen potek ie-teh, hraniti sezname vseh podestatov in komunskih uradnikov ter skrbeti za enega od treh (ali dveh) ključev komunske blagajne in fontika. Za opravljanje dolžnosti pa sta morala vicedomina v istrskih komunih poleg pripadnosti mestnemu svetu imeti še predpisano starost: v Kopru in Piranu 25 let, v Izoli 20 (tu so lahko postali člani Velikega sveta že 15-letniki, drugod le 20-letniki), v Trstu pa so nekaj časa smeli zasesti vicedominsko dolžnost le 30-letniki (Stat. Kop., 111/1.7; Isola, 11/78-80; Stat. Pir.: 156-160). Če svojih dolžnosti vicedomini niso redno opravljali, so bili podvrženi denarnim kaznim, lahko pa tudi izgubi službe. Tako sta na primer izolska vicedomina morala plačati kazen 20 soldov, če sta koga brez dovoljenja podestata spustila v vicedonimarijo, ravno toliko na dan, če sta brez podestatovega dovoljenja zapustila komunsko ozemlje, v Piranu 10 soldov kazni, če nista v roku 30 (v Kopru 60) dni vicedominirala pravnega akta, v Kopru pa 25 liber, če nista pravočasno obvestila cerkvenega skrbnika o cerkvi dodeljenem premoženju. Zanimivo se za vicedomine ne pojavlja nikakršna zapisana kazen v primeru poneverbe, kot to velja za notarje, ki so bili v teh primerih ob desno roko in ob službo. Ali so vicedominom tako zaupali ali si zakonodajalci niso upali priznati te možnosti oziroma ali je verjetno, da je sam sistem poslovanja vicedominov onemogočal poneverbe? Ugotavljamo, da so imeli vicedomini v svojih rokah poleg civilno-in privatnopravnih zadev pregled nad popolnoma vsem poslovanjem komuna, tako v zvezi s političnimi odločitvami kot sodnimi procesi, finančnim poslovanjem komuna na vseh področjih, od državnega (beneškega) do komunskega, pristojnosti v zvezi z davčno politiko kakor delovanjem drugih ustanov, vpogled nad delovanjem tržnih ustanov in upravljanjem cerkvenega premoženja itd. Svojo dolžnost vrhovnih mestnih garantov pravnih spisov so izpolnjevali še tako, da so jih hranili in urejaii, bili so torej nekakšni komunski arhivarji, kar nazorno pričajo ohranjeni inventarji piranskega arhiva ali, bolje, vicedo-minarije, kakor jih imenujejo sestavljaici iz let 1771,1791 in 1814 (PAK. PA. Inventar: 23). Koprski kolegij notarjev Kljub razmeroma konstantno delujočem izobraževanju mladine v istrskih mestih, kjer beležimo razne rektorje šol in javne učitelje (precetori), ki jih je plačeval in vsako leto potrjeval mestni svet plemenitašev, in številnim "uvoženim" notarjem, se v teh mestih dokonča 16. stoletja ni razvilo združenje notarjev (Collegio dei notai), kot je bil pogost pojav v sosednjih italijanskih mestih, kar je bila nedvomno tudi posledica 46 ACTA HISTRIAEIII. Darko DAROVEC: VICEDOMINI, NOTARJI IN KANCELARJI MED POKLICEM IN OBLASTJO..., 37-54 razvitega «rada vicedominov, ki so poleg mestnih statutov bedeli nad delovanjem teh "obrtnikov". V Istri opažamo še druge posebnosti, ki so za to pokrajino značilne že zaradi njene geografske lege na prehodu iz germanskega, romanskega in slovanskega sveta. Ne le v arhitekturi, ki kaže pretežno beneško obličje, temveč tudi v običajih, pravu in ne le v dejstvu, da med notarji nastopajo pripadniki romanskega, grškega, germanskega in 12 slovanskega porekla, ampak se tudi v praktičnem izvajanju oblasti kaže ta prehodnost kultur. Ob ustanavljanju kolegija notarjev v Kopru leta 1598 so se mestni svetniki tožili nad nepravilnostmi v delovanju notariata, ki naj bi prinašal ogromno škodo vsemu prebivalstvu pri izvrševanju civilno-pravnih zadev (Stat. Kop, V/158). Vendar v ospredje sili ugotovitev istih svetnikov, da v tem mestu še vedno izdajajo notarske privilegije grofje, in sicer je s tem mišljeno na palatinske grofe Svetega rimskega cesarstva, ki so jih v Kopru predstavljale družine Carli (od 1348), Sabini (od 1423), Verzi (od 1457), Tarsia (od 1478), Petronio (v 15. stoletju) in Scampicchio (od 1563) (Poli, 1968). Zato naj bi Collegio delleBiave (nekakšen koprski mali svet) skupaj z doktorji ustanovil kotegij 12 notarjev, v katerega bi bili vključeni že delujoči in preizkušeni koprski notarji, člani mestnega Velikega sveta. Odtlej je le kolegij notarjev smel izdajati notarske privilegije, toda še vedno le po poprejšnjem predlogu grofov. Čeprav so kasneje zaprosili, da bi smel kolegij notarjev v Kopru šteti 20 notaijev (Stat, Kop. V/159, in so jim sprva to beneške oblasti dovolile13, je leta 1758 štela koprska korporacija notarjev - ki se je s svojimi pristojnostmi raztegnila po vsem beneškem istrskem polotoku in ji je načeloval podestat s svetovalcema (consiglieri) koprskega apelacijskega sodišča, ustanovljenega leta 1584 (prim. Leggi, 1/1) - ponovno le 12 članov, medtem ko sta bila v Umagu s teritorijem 2 notarja, v Novigradu so bili 3, v Dvigradu 2, v Bujah 3, v Momjanu 2, Motovunu 4, Balah 2, Oprtalju 2, v Rovinju jih je bilo 8, v Izoli 2, Miljah 4, Piranu 4, Labinu 6, Vodnjauu 6, Pulju 6, Poreču 4, Vižinadi 2, Sv, Lovrencu 2 in RaŠpoiju oziroma Buzetu 414. Preostali notarji so, po besedah ustanovitvenega dekreta iz leta 1598, lahko opravljali dolžnosti vicedominov, kancelar-jev komuna, kancelarjev sindikov in kancelarjev urada za škode [danni dati). S temi ukrepi so nedvomno zaprli krog uradno delujočih notarjev, kajti le tako potrjeni notarji so smeli opravljati svoj poklic, in sicer v vsakem kraju beneškega dominija, če so le pred vsakokratnim podestatom namembnega mesta predstavili svoje privilegije. V primeru istrskih mest pa opažamo, da gre predvsem za prekinitev tradicije, 12 Že v 13. stoletju so v Istri notarji slovanskega porekla, tako Sdavonis de Pirano in Vitalis filius Menesclavi Justinopolitanus (Chart./L, 123 in 118) 13 Giacomo Zane, Proveditor General, 1609, Stat. Kop., V/160 14 AST. AAM.C, bob. 669; Majer, 528 47 ACTA HI STRIAE III. Darko DAROVEC: VICEDOMiNI, NOTARJI IN KANCEf.ARJI MED POKLICEM IN OBLASTJO..., 37-54 Romunska kancclarija vMotorunu (Foto: D.Darovec, 1994). da bi "tuji" grofi podeljevali notarske privilegije, kar si je beneška oblast vztrajno 15 prizadevala vsaj od leta 1567 , ko so izdali dekret, da nihče ne sme opravljati notarskega poklica brez potrditve beneškega senata in Velikega kancelarja (Cancelliere Grande) ter da se morajo vsi na Beneškem delujoči notarji podpisovati v imenu beneške avtoritete (Veneta auctoritate Notarius1 (f). Očitno pa so istrski notarji in z njimi povezana vsa mestna oblastna struktura še vse do ustanovitve kolegija 24. februarja 1598 vztrajali na privilegijih "tujih" vladarjev; in še več: notar koprske starodavne plemiške družine Octavianus Gavardo, sin pokojnega Allexandra, koprskega meščana, kije bil 26. marca 1598 sprejet med 20 članski koprski 1 7 kolegij notarjev , se je 11. junija 1597, torej slabe pol leta pred ustanovitvijo kolegija notarjev, na listino ob svojem notarskem znaku podpisal kot "Publicus Imperiali AuctoritateNotarius", kar je tedaj še razumljivo. Toda še leta 1601 in vse do leta 1615 je sklepal nekakšen kompromis, s sabo ali z beneško oblastjo {?), ko seje podpisoval kot "Publicus Imperiali Collegijs spectabilis Civitatis Justinopolis Authoritatibus Nota- 15 Leggi:138,1612.5. okt. 16 Leggi: 138,1612.12. jan. m.v. 17 ASI". AAMC,bob. 709; Majer, 567 48 ACTA HISTR1AEIII. Darko DAROVEC: VECEDOMINI, NOTARJI IN KANCELARJI MED POKLICEM IN OBLASTJO..., 37-54 rius", in šele na listini z dne 19. novembra 1.620 se je očitno "uklonil", ko se je podpisal 18 "Publicus Veneta, Collegijs huius spectabilis Civitatis Authoritatibus Notarius" . Ali bi lahko rekli, da je kljub beneški prepovedi priznavanja tujih avtoritet pri overjanju notarskih listin iz leta 1567 in ponovni prepovedi iz leta 1612, primer Octaviana Gavarda zgolj igra naključja? Ali gre za nemoč beneške oblasti? Ali prej odkrito iskanje možnosti naslonitve na drugo avtoriteto in s tem odklon do obstoječe oblasti, pa čeprav je ta tu zasidrana že dobra tri stoletja? Ali le istrska trmoglavost? Notarski privilegij pogoj za opravljanje uradniških služb Poleg vicedominov so izredno pomembno birokratsko funkcijo v teh mestih opravljali še komunski kancelarji. Nastanek tega urada ni tako zapletene narave, saj je obstajal vsaj že za časa oglejskih gastaldov v 12. stoletju. Kancelaiji so bili najbližji svetovalci in tajniki komunskim konzulom in nato sodnikom, velik vpliv pa so imeli tudi na beneške podestate, d asi se niso mogli meriti s podestatovimi kancelarji, ki so jih v mesto pripeljali ob izvolitvi v beneškem Velikem svetu sami podestati, Komimski kancelaiji so bili zadolženi predvsem za redno spremljanje vseh sej mestnih Velikih svetov, aktivno so sodelovali pri volitvah uradnikov v njih ter skrbeli za redno evidenco izvoljenih. Na dolžnost so bili v glavnem izvoljeni za eno leto izmed članov posameznega mestnega Velikega sveta; kot so sami morali vsak mesec v njem brati svoj kapitularij, nekakšno zaprisego, ki je vsebovala njihove dolžnosti, so morali skrbeti, da so to počeli tudi drugi komunski uradniki, in sicer tako, da so jim na pergamelnih listih priskrbeli za posamezen urad zapisane kapitularje. Med določili kapitularja piranskih kancelarjev zasledimo naslednje dolžnosti, ki so veljale tudi v drugih obravnavanih komunih. Vsako jutro so se morali javiti pri podestatu in brez njegovega dovoljenja ni smela iz pisarne nobena listina ali pismo. Vestno so morali prebrati vsako pismo, jainšeine in pogodbe, ki so prišle v njihovo pisarno. Po svoji vesti in po določbah statutov so bili dolžni svetovati podestatu in sodnikom o vsem, kar je bilo potrebno. Spoštovati so morali tajnost vseh izpovedi prič in vseh sodb, dokler niso bile objavljene. Vse dohodke in izdatke komuna so morali pravilno vpisovati v knjigo, ki je bila enaka knjigi, ki jo je v ta namen vodil podestatov kancelar. Ponavadi so v posebno knjigo vpisovali vse premično in nepremično premoženje, ki so ga predložili komunski cenilci. S slednjimi in s kataverji so morali prisostvovati vsem izplačilom komunskih komomikov, ob koncu svoje dolžnosti pa predati vse knjige vicedominom. Kot drugi komunski uradniki tudi kancelarji niso smeli brez podestatovega dovoljenja zapustiti komunskega ozemlja, sicer so morali plačati globo. Imeti so morali predpisano najnižjo starost za opravljanje dolžnosti (20-25 let), od 15. stoletja dalje pa so jim mestni statuti naložili še dolžnost rednega vodenja knjig sklepov mestnih Velikih svetov (npr. 18 AST. AAMC, bob. 125; Majer, 84 49 ACTA HISTRIAEIII. Darko DAEOVEC; VICEDOMtNI, NOTARJI IN KANCELARJI MED POKLICEM iN OBLASTJO..., 37-54 Piran leta 3,475; Stat. Pir.: 49); ti pozni odloki sicer presenečajo, toda v Istri v raznih aktih in ukazih pogosto zasledimo ravno pri opravljanju raznovrstnih pisarniških opravil mnoge nedoslednosti, kljub razmeroma urejeni zakonodaji na tem področju, tako da tudi ti ukrepi niso nevsakdanji. Ravno v zvezi s pogoji opravljanja funkcije komunskih kancelarjev pa naletimo v koprskih statutih na zanimivo določbo, ki je pravzaprav nekako v ozadju že vseskozi spremljala naše razglabljanje, in ki odgovarja na zastavljen odnos v naslovu. Takole pravi 37. poglavje IV. knjige: "Kdorkoli bo izvoljen za komunskega kance-larja mora dokazati, da ima notarski privilegij ali da je vešč te obrti", ter dodaja, da "morajo odslej vsi komunski uradniki imeti notarski privilegij in ne le komunski kancelar". In če izvoljeni na uradniško dolžnost ne bi imel notarskega privilegija, "ga naj podestat, potem ko zaprisežena dolžnosti, kaznuje z 10 Hbrami in odvzemom urada". S tem poglavjem koprskih statutov vsekakor stopa v ospredje pri obravnavanju lokalnih oblastnih organov notarski poklic. Čeprav je sčasoma njihova vloga kopnela, saj so na primer od 13. do 15. stoletja ravno notarji nemalokrat imenovani za nosilce poslanstva Beneške republike pri razreševanju vprašanj meja v Istri, pri sklepanju meddržavnih pogodb, pri razreševanju sporov med komuni in v drugih primerih. S porastom pripadnikov te, kakor sojo tedaj imenovali obrti (artenotarile) in z dokončnim oblikovanjem zaprtih oblastniških krogov, notarji sicer izgubljajo svojo osrednjo vlogo, toda mnogi med njimi so si ravno s priučitvijo te obrti pridobili položaj na hierarhični družbeni lestvici. Če upoštevamo, da je že pri izbiri načelnika določene mestne četrti v Velikem svetu posameznega mesta imel prednost "navaden" prebivalec mesta, ki je obvladal notarsko obrt pred onim, ki je ni, si je prvi tem lažje z večkratnim opravljanjem dolžnosti priboril mesto med mestnimi odličniki. Ustanova notariata je bila vsaj sprva odprte narave, tako da so si izobraževanje za notarski poklic lahko privoščili vsi družbeni sloji, seveda v okviru svojih finančnih zmožnosti, ali, kar je bilo pri revnejših plasteh Še pogosteje, so jim izobraževanje omogočali razni samostanski redovi ali bratovščine. In ravno zato je opravljanje tega poklica na prehodu v novoveško dobo omogočalo vzpon na družbeni hierarhični lestvici bolj kot opravljanje kateregakoli drugega poklica v tedaj razmeroma že izoblikovani družbeni slojevitosti. Mnogi notarski privilegiji pa so bili pridobljeni oziroma izdani ne le za izvajanje notarskega poklica, temveč so si z njim Člani mestnega sveta zagotovili zasedanje pomembnih komunskih (ali državnih) služb, ki so prinašale razmeroma visoke zaslužke, tako da seje tudi v tem pogledu izplačalo biti notar. 50 ACTA HISTRIAEIII. Darko DAROVEC: VICEDOMINI, NOTARJI IN KANCELAiUI MED POKLICEM !N OBLASTJO..., 37-54 R1ASSUNTO II contributo affronta lo sviluppo e l'attivitá delUistituto giuridico-civile del notariato nonché delle altre istituzioni comunali e statali ad esso collegate nell'Istria settentrionale nel periodo della Repubblica di Venezia. Accanto alia Vicedominaria, incomparabile istituzione istriana incaricata di autenticare i documenti notarili e di controllare l'attivitá delle altre cancellerie, sono descritti pure altri uffici, i cui funzionari, perpoterpraticare il notariato, dovevano possederne il privilegio. Moltiprivilegi notarili venivano cosl assegnati non solo per lo svolgimento della professione, ma pure per occupare importanti incarichi comunali (o statali), che comportavano profitti relativamente alti. Daü'altra parte, il privilegio notarile permetteva anche ai ceti inferiori di salire lungo la scala sociale. LITERATURA Amelottí, M. - Costamagna, G.: Alie origíni del Notariato Italiano, Consiglio nazio- nale del Notariato, Rim, 1975. Anselmi, A.: Le scuole di Notariato in Italia, Viterbo, 1926. Antoni, F.: Documentazione notarile deí contratti e tutela dei diritti: note sui vice- domini di Trieste (3322-1732). V: Clio, let. XXV - št. 2,1989, s. 319-335. 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Bianchi, Videm, 1847 54 ACTA HISTRIAEIII. prejeto: 1993-07-28 UDK/UDC: 35.07:949.713 Pazin "12/13" GORIŠKI GROFJE IN GENEZA PAZÍNSKE GROFIJE Peter ŠTIH doc. dr., Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 61000 Ljubljana, Aškerčeva 2, SLO doc. dr., Dipariimento di Storia, Facolta di Lettere e Filosofía, 61000 Lubiana, Aškerčeva 2, SLO IZVLEČEK Pod Habsburžani - od konca 14. do 16. stoletja - eksistira Pazinslca grofija kot posebna dežela. Avtor ugotavlja, da je bilo odločilnega pomena za razvoj v tej smeri približno poldrugo stoletje dolgo obdobje gospostva goriških grofov v notranji Istri, ki je, tako v pravno-institucionalnem kot tudi v posestnem smislu, pripeljalo do nastanka Pazinske grofije. Ko so Habsburžani leta 1374 po smrti goriškega grofa Alberta IV. dedovali obsežen kompleks goriške posesti v notranji Istri, je bil ta prostor že izoblikovan v deželo, se pravi v ustavno-pravnem, ne pa nujno tudi v teritorialnem oziru zaokroženo celoto. Ta pomembna ugotovitev sloni na dejstvu, da je plemstvo na goriških istrskih posestih, to je v Pazinski grofiji (Grafschaftze Mittcrburg), kot se je uradno, prvič 13791, imenovala ta deželica, 1365 prejelo poseben privilegij, kije potrjeval njihove pravice in ki je, kot nam dokazujejo kasnejše vladarske potrditve Friderika III., Maksimiljana I. in Karla V.2 spadal med osnovne dokumente deželne ustave. Nadalje, da je plemstvo iz Pazinske grofije imelo svoje lastno ograjno sodišče in nenazadnje, da je imelo tudi svojega 1 Listina 1379, XII. 30., Gradec, Leopolda lil objavljena kot priloga št. 8 v Camillo de FRANCESCHI, Storia docuaientaia della Contea di Pismo (a cura di figlio Cario), Venezia 1964 , V privilegiju Alberta IV, za plemstvo na goriških posestih v Istri je govora še o Grafschafft zu YsterreichmodasLctndundHerrschafft Ysterreich (PíetroKANDLER,Códice diplomático Istriano {= CDI) 1365 aprfle 25. (po tisku iz leta 1687)), v dedni pogodbi med Albertom IV. in Rudolfom IV. iz leta prej pa o día marichgraffschaft zc híerreich (Haas-, Ho£- und Staatsarchiv Wien, Splošna serija listin (=HHStAW, SSL), 1364, VI. 6., Dunaj), V delilnih pogodbah znotraj goriške hiše iz 1307 in 1342 pa je govora le o goriški posesti in ¡sterreich (Monumenta histórica ducatus Carinthie {= MDC), ed. Hermanu WIESSNER, Vil, št. 394,438;X, št 161),V internih dokumentih beneškega senata se leta 1344 goriški grof Albert IV. omenja kot come» de Pisino (Senato Misti (Cose dell'lstria), Atti e Memorie della Societa Istriana di Archeologia e Storia Patria (= AMS1) 4 (1888), 34; glej tudi Giovanni de VERGOTTINI, La Costituzione provindale dell'lstria nel tardo medio evo, AMSI39 (1927) 33 si), vendar je bila njegova uradna titulatura, tako v listinah goriške, kot druge proveniente vedno le comes Goritiae et Tirolis oziroma odgovarjajoča nemška oblika, 2 CDI kot zgoraj in Wladimir LEVEČ, Die krairtischen Landhandíesíen. Ein Beitrag zu osterreichíschen Rechtsgeschichte, Mitteilungen des Institute s für ósteneicíiische Geschichtsforschung (= MfÓG) 19 (1898) 285 si, št. 5,10,15,26,30. 55 ACTA HI STRIAE III. Peter ŠT1H: GORIŠKI GROFJE IN GENEZA PAZiNSKE GROFIJE, 55-70 a glavarja kot namestnika in zastopnika deželnega kneza. Habsburžani so kot novi deželni knezi z vrsto pravnih aktov priznali in potrdili to ustavno - pravno samostojnost, kar je imelo za posledico, da je Pazinska grofija zadržala svoj poseben položaj glede na Kranjsko, ki je bila v Habsburških rokah dejansko od 1335, formalno pa že od 1282. Priznanje pravne samostojnosti Pazinske grofije je pomenilo, da ta deželica, ne glede na to, da je bil njen deželni knez hkrati tudi kranjski, v Kranjsko še v 16. stoletju ni bila vključena ampak k njej le "pritaknjena" (angefügte). Njeno plemstvo se je sicer pojavljalo na zasedanjih kranjskih deželnih stanov, vendar je tudi tu poudarjalo svoj poseben položaj4. Serija habsburških dokumentov, ki so potrjevali pod goriškimi grofi dosežen status, se začenja že januarja 1365. Takrat, torej še preden je goriški grof Albert IV. izstavil privilegija za svoje plemstvo v Slovenski marki in Istri, a že potem ko je sklenil dedno pogodbo s Habsburžani, se je mladi vojvoda Rudolf IV. obvezal, da bo spoštoval vse pravice in svoboščine tamkajšnjega goriškega plemstva5. In ko je nato pozimi 1374 umrl stari deželni knez, goriški grof Albert IV., sta nova deželna kneza, habsburška brata Albert in Leopold, takoj potrdila privilegija goriškega grofa iz 13656, ki pa jima je bi! že pridan karakter deželnega in ne samo plemiškega ročina . Poleg tega je vojvoda Albert potrdil plemstvu iz goriških posesti v Slovenski marki in Beli krajini eksempcijo iz ljubljanskega ograjnega sodišča8, podobno potrditev pa moremo pričakovati tudi za Pazinsko grofijo, čeprav se dokument sam ni ohranil. Kranjsko plemstvo je namreč še v 16. stoletju zahtevalo od vladarja, da podredi istrske plemiče ljubljanskemu ograjnemu Metlika 3 Obstoj ograjnega sodišča je razviden že iz privilegja iz 1365 (CDI kot v op. 1); glej tudi Hans PIRCHEGGER, Überblick über diè territoriale Entwicklung Isträens, Erläuterungen zum historischen Atlas derösterreichi sehen Alpenländer I/ 4 (Wien 1929) 496. Prvičse goriška glavar omenja v Fazi na že 1294 (CDI 1294,1.1.1., Poreč) in nato kontinuirano skozi vso goriško obdobje. Podrobneje o tem Peter šTIH, Ministeriali goriških grofov do prve tretjine 14. stoletja (v Istri in na Kranjskem), Ljubljana 1992, doktorska disertacija, tipkopis, 132 si. 4 Otto BRUNNER, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter (Wien 5. izdaja, 1965) 216. 5 Privilegija za goriško plemstvo v Slovenski marki in Beli krajini ter v Istri: 1365, IV. 29., Metlika (Ernst SCHWIND-Alphons D OPSCH, Aus gewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der deutsch - Österreichischen Erblande im Mittelalter (Innsbruck 1895) št. 120; CDI kot v op. 1); dedna pogodba med goriškim grofom Albertom IV. in Habsburžani: 1364, VI. 6., Dunaj (gl. zg. op. 1); obveza Rudolfa IV. o spoštovanju pravic in svoboščin goriškega plemstva: 1365,1.16., Dunaj (W.LEVEC, Die krainisehen, 298 št. 2). 6 W, LEVEČ, Die krainisehen, 285 št. 5. 7 ...a!iriüerundknechtund(iUicastdleu)t,eddiindunedd,annu>7ä reich und land und lernt daselbst zu Ystcrrsich...; W. LEVEC, Die krainisehen, 266; Sergij VILFAN, Deželni ročini kot vir naše ustavne zgodovine, Glasnik muzejskega društva za Slovenijo (- GMDS) 25/26 (1944/1945) 76. 8 W. LEVEC, Die krainisehen, 30Ü 5t. 4. 56 ACTA BISTRIAE III. Peter ŠTIH: GORIŠKI GROFJE !N GENEZA PAZINSKE GROFIJE, 55-70 sodišču9. Za zgodovino notranje Istre v prvih stoletjih habsburške oblasti je bil torej odločilen razvoj, ki je bil dosežen že pod goriškimi grofi. Za istrsko zgodovino samo pa je morda še pomembnejše, da je prav oblikovanje posebne dežele v notranjosti polotoka, ki je šlo nekako v korak z beneškim pridobivanjem obalnega pasu Istre - oboje pač na račun oglejskega patriarhata kot prvotno največjega zemljiškega posestnika in hkrati nosilca javne oblasti v istrski marki -povzročilo razcepljenost, ki je skoraj pol tisočletja markirala politično zgodovino Istre in ki je bila prvič presežena šele konec 18. stoletja z ukinitvijo Beneške republike in prihodom obalnega pasu v avstrijske roke. Prav iz tega vidika bipolarnosti istrske zgodovine in vseh posledic, ki jih je prinesla s seboj, je za zgodovinarja še kako pomembno vprašanje geneze enega od teh dveh polov. Temu vprašanju, za katerega menim, da doslej ni bilo zadovoljujoče prezentirano, je namenjen ta prispevek. Rezultate, predvsem glede teritorialnega razvoja Pazinske grofije do 1374 in s tem zvezanimi mehanizmi prehajanja oglejskih posesti v goriške roke, pa je omogočil Šele obširen in intenziven študij, ki je bil opravljen v okviru znatno širše raziskave o ministerialih in militih goriških grofov v Istri in na Kranjskem10. Izvor, začetki in rast Pazinske grofije so že dolgo časa predmet zanimanja številnih zgodovinarjev. Starejša liistoriografija od Kandlerja, preko Czoerniga do Carla de Franceschija11 je nastanek grofije interpretirala kot rezultat dinastičnih sporov med Henrikom in Engelbertom Eppensteinskim, ko naj bi slednji v nemoči, da bi si priboril celo istrsko mejno grofijo, odtrgal v njenem severovzhodnem delu del ozemlja kot posebno grofijo. Šele Benussi je v svojih, v marsikaterem pogledu temeljnih raziskavah o istrski srednjeveški zgodovini, pokazal, da podlaga nastanku Pazinske grofije ni bila nobena delitev ltrajišniške oblasti ampak eksempcija izpod oblasti istrskega mejnega grofa , Center Pazinske grofije - pazinski grad in cela vrsta krajev v njegovi okolici - 13 je bil namreč fevd poreške škofije, kateri je že cesar Oton II. 983 podelil imuniteto , 9 Sergij VILFAN, Valvasorjevo poročilo o županskih sodiščih, GMDS 24 (1943) 84 si. Razlog za pritožbe je bil predvsem v tem, da se je istrsko plemstvo zaradi pomanjkanja prisednikov za to sodišče rajši dalo tožiti pred domačimi županskimi sodišči, kot pa pred ljubljanskim ograjnim sodiščem. To, da so v plemiških pravdah sodila županska sodišča, pa je seveda še prav posebej motilo kranjske plemiče, ki so zato zahtevali podreditev istrskega plemstva ljubljanskemu ograjnemusodišču. Gl. tudi Sergij VILFAN, Pravna 2godovinaSlovencev od naselitve do zloma stare Jugoslavije (Ljubljana 1961} 206 si. 10 P. ŠTIH, Ministeriali goriških grofov. 11 P. KANDLER, opomba pod CDI1195, 5. X.; Carl CZGERN1G, Das Land Görz und Gradišča (mit Einschluss von Aquileja) (Wien 1873) 384; Carlo de FRANCESCHI, L'Istria. Note storiche (Parenzo 1879) 100 sl. 12 Bernardo BENUSSI, Nel medio evo. Pagine di storia Isixiana (Parenzo 1897) 424 sl.; Giovanni de VERGOTTINI, Lineamen ti s torid dellacostituzione politfca deH'istria durante 11 medio evo (Roma 1924) 60; ISTI, La Costituzione provinziale dell'Tstria, 31; ISTI, Per la revisione delle liste cronologiche per l'Istria medievale, AMSI49 (1937), 63; Heinrich SCHMIDINGER, Patriarch und Landesherr. Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aquileja bis zum Ende der Staufer (Graz - Köln 1954) 71,145. 13 DieUrkundenOttodesIL(ed.T.SICKEL)MGHDiplomataregumetimperatorumGermarüae II/1 (1888) št. 301. {Preeipientes denique iubemus ut nullus. dux patriarcha archiepiscopus epücopus 57 ACTA BISTRIAE III. Peter ŠTIH: GORIŠKI GROFJE IN GENEZA PAZINSKE GROFIJE, 55-70 potrdil pa 1077 Henrik IV.14. To je torej bil pravni temelj, ki je omogočal, da so ob oblasti 15 in pravicah istrskega mejnega grofa obstojale paralelne strukture. Poleg tega pa je goriškim grofom, ki so se proti koncu 12. stoletja s pridobitvijo odvetništva nad poreško škofijo in z njim zvezanega pazinskega fevda trdno vsidrali v Istri, šlo na roko tudi dejstvo, da so bili dedni odvetniki oglejskih patriarhov, ki so 1209 s privilegijem Otona IV. ponovno postali nosilci javne oblasti v istrski marki. To jim je namreč omogočalo, da so zlorabljali sodstvo, ki je patriarhu pripadalo kot krajišniku in si tako prisvajali pravice glede sodstva, ki jim kot zemljiškim gospodom niso šle. V tem početju so šli tako daleč, da je oglejski patriarh Bertold izposloval leta 1238 od cesarja Friderika H. razsodbo, da se patriarhov! vazali v Istri in Furlaniji ne smejo pod pretvezo odvetništva vmešavati v zadeve visokega sodstva brez dovoljenja ali ukaza patriarha16. Nedvomno je bila ta razsodba naperjena predvsem proti goriškim grofom, vendar veijetno brez pravega učinka, saj cesar Friderik II. ni podpiral samo Bertolda Andeškega ampak tudi goriškega grofa Majnharda III., ki je bil prav tako zvest pristaš krone in štaufovske dinastije in ki je po izumrtju Babenberžanov 1246 kot glavar nekaj časa v cesarjevem 17 imenu celo upravljal najprej Štajersko in nato še Avstrijo . Drag temelj je bila posest. Jedro svojih posesti v Istri s pazinskim gradom, so goriški grofje imeli v fevdu od poreške cerkve, ki je bil kot tak še 1368 potrjen s strani škofije lO 1Q Albertu IV. in nato 1381 tudi njegovemu dediču, avstrijskemu vojvodi Leopoldu.Te marchio comes vicecomes nuliaque regni nostri magna vel parva persona pretaxatum presulem suosque successores de Omnibus predictis rebus molestare tempfcet nec ad ulla placita homirübus supra terram sancte Parentine ecclesie residentibus qui ab episcopo redamationem habent, sine advocalo episcopi nullam contrarietatem fadant nec invite ducantur ras i ante presentiam presulis sine legali iuditio, sed liceat eidera presuli suisque successoribus quiete et pacifice cuncta sua predia tenere et firmiter possidere, omnium hominum contradictione penätus remota). 14 DieUrkunden Heinrichs IV., Bd. J (ed. D. v. GLADIŠ und A. GA WL1K) MGH Diplomataregum et imperatorum Germaniae VI/ 1 (1941 -1978) št, 290. 15 Podrobneje o tem glej za čas po 1209, ko je bila oglejskemu patriarhatu drugič (prvič 1077) podeljena Istra (nos [Otto quarlm] eam [marchiam Ystrie] ...Aqvikgensi ecclesie cum amnihonoreet universi spertitienciis cum omni iure imperial! Obere et absolute possidendam in perpetuum donamus et tradimus atque concessimus: Franz SCHUMI, Urkunden zur Geschichte Krains, Archiv für Heimatkunde I (1882/1883) 41, ŠU7) H. SCHMIDINGER, Patriarch und Landesherr, 90 s3. 16 Hermann WIESFLECKER, Die Regesten der Grafen von Görz und Tirol, Pfalzgrafen in Kärnten, L Band: 957-1271 (Innsbruck 1949) (= WI) št. 473. 17 V letih 1248 -1250: W I, št. 526,532,541,542, 544,546,547; Andreas VEIDER, Die politischen Beziehungen der Grafen von Görz zu den deutschen Herrschern und den Landesftirsten von Österreich, Prüfungsarbeit am Institut für österreichische Geschichte (Wien 1940), tipkopis, 30 -32. 18 CDI 1368, VI. 3. Poleg gradu v Pa2inu še Žminj, Tinjan, Trviž, "Vastignan", Padova, Mondellbotte, Vižnjan, Rosario, Vižinada, pol vasi Tar, desetine gradu v Motovunu, več mlinov in desetine v Lovreču. B. BENUSSI, Nel medio evo, 429 ima Vastignan za Kožljak (Wachsenstein), kar pa ne bo držalo, saj je bil Kožljak preden je prišel v posest goriških grofov v oglejsM lasti (Franz SCHUMI, Urkunden- and Regestenbuch des Herzogtums Krain (= KUB) I (Laibach 1882/1883) Št. 67; gl. tudi B. BENUSSI, Nel medio evo, 481) in še v 14. stoletju se je oglejski patriarh prepiral z goriško grofico Beatrikso ad quem de jure spectat Castrum Coslachi (A. S. MINOTTO, SenatoMisti, AMSMI (1887) 220); pa tudi geografsko leži Kožljak (s. od Plomina) na področju, kjer poreška cerkev ni imela svojih posesti, ampak predvsem oglejska (Kršan, ki je nastal v okviru gospostva Kožljak, so oglejski patriarhi še v 14. stoletju podeljevali v fevd 58 ACTA HISTRIAE Iii. Peter S TIH: GORIŠKI GROFJE IN GENEZA PAZINSKE GROFJE, 55-70 posesti so goriški grofje, kot je razvidno iz listine iz 1194 , imeii kot odvetniki poreške škofije, saj je bil Pazin službeni fevd poreškega odvetnika.Vprašanje je le-kdaj in kako so do njih prišli? Benussija, ki je menil, da je bil že goriški grof Engelbert H. okrog 1150 odvetnik 21 poreške škofijein da so torej goriški grofje prisotni v Istri najkasneje od tega časa , je 22 23 že 1924 popravil de Vergottini . Zatem sta izšli razpravi Hauptmanna in de France- schija24, ki sta vsaka na svoj način pokazali, da' odvetnik poreške škofije comes Meynardus de Hystria, ki je od taiste škofije imel v fevdu castrum Pisinum in se pod tem imenom pojavlja v virih med 1158 in 118325 ni bil pripadnik goriške dinastije ampak je identičen z Majnhardom iz Črnega gradu - Šumberka26, Kljub temu pa je Wiesflecker še 1955 menil, da so si goriški grofje že v začetku 12. stoletja, torej istočasno s pojavitvijo na Soči, pridobili tudi že prva gospostva v Istri, ki so si jih okrog 1170 s poroko Engelberta HI. z Matildo Andeško, hčerko istrskega mejnega grofa Bertolda še povečali, tako, da jim je ta posest pripomogla k pridobitvi odvetščine nad poreško škofijo; zgoraj 27 omenjeni Majnhard pa naj bi bil Engelbertov brat ali stric . Toda s tem ko je bilo goriškim minister Salom iz Pa2ina: CD1 1338, VIII. 23.). Že 1292 je bil Albert H. investiran v poreške fevde quod idem comes et sui progenitores habuerunt ab cpiscopis Parentinis, ki pa niso našteti (z izjemo mlina v Gradolah, ki je bil izvzet iz investiture). Glej Vincenzo JOPPI, Appendice aiDooimenti Goriziani, Archeografo Triestino (= AT) N.S. 19 (1893) št. 12. 19" CDI1381, X. 8. 20 CDI 1194, X. 5. Glej Ljudmil HAUPTMANN, Krain, Erläuterungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer 1/4 (Wien 1929) 400; G. de VERGOTINI, Lineamenti storici, 60, öiinop. 1; Camillo de FRANCESCHI, Mainardoconte d'Istriaeleorigini della Contea diPisino, AMSI28 (1926) 52. 21 B. BENUSSI, Nel media evo, 432. 22 G. de VERGOTTINI, Lineamenti storici, 62. 23 L. HAUPTMANN, Krain, 399 sl. Gl. tudi ISTI, Grofovi Višnjegorski, Rad J AZU, knj. 250 (1935) 223. 24 C. de FRANCBSCHi, Mainardo conte d'Istria, 41 sl. 25 W ¡, Št. 239,262,268,269,276,277. 26 Podrobneje o tem nazadnje P. ŠTIH, Ministeriali goriških grofov, 57,92 sl. 2-7 Hermann VWESFLECKER, Meinhard der Zweite. Tirol, Kärnten und ihre Nachbarländer am Ende des 13.Jahrhunderts, Schiern Schriften 124 (Innsbruck 1955) 9; ISTI, Die politische Entwicklung der Grafschaft Görz und ihr Erbfall an Österreich, MIÖG 54 (1948) 336. Za tako zgodnji čas pledira tudi H. PIRCHEGGER, Überblick über die territoriale Entwicklung, 491. Večina strokovne literature je Še do pred kratkim menila, da je bil z Matildo, hčerko mejnega grofa istrskega Bertolda IL Andeškega, za katero je rečeno samo, daje bila poročena z enim od Goriških (Franc KOS, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku IV (Ljubljana 1915) št. 752), poročen goriški grof Engelbert JO. L. HAUPTMANN, Krain, 401 je nato na zelo prepričljiv način pokazal, da žena Engelberta III. ni bila Matilda Andeška, ampak Matilda Črnograjska, saj nam to dokazuje posest, ki sojo nekdaj imeli Crnograjski, nato pa Goriški. Proti temuje vstal H. WIESELECKER, Meinhard der Zweite, 307 op. 5 in v dokaz, daje Engelbertova žena morala biti Matilda Andeška, navedel dokument (W I, št. 474) v katerem izvoljeni bamberški škof Poppo, brat Matilde An deske, označuje goriškega grofaMajnharda IG., sina Engelberta ID., za svojega nečaka. Problem, v katerem imata obe mnenji dobro podlago v virih, je rešil šele Artur Maria SCHEIBER, Zur Genealogie der Grafen von Görz, Adler (Monatsblatt)! (XV) Bd. (1947 -1949) 58 sl., kije ugotovil, da jebil goriški grof Engelbert III. dvakrat poročen. Najprej zMaiil do Andeško, ki mu je tudi rodila sina Majnharda lil., a je umrla že okrog 1192-1194 (morda prav ob rojstvu Maj nharda) in drugič z Matildo Črnogr ajsko, kipa Engelbürtu ni rodila (vsaj preživel ni nihče) nobenega otroka, a je Goriškim odločilno odprla vrata v Istro. 59 ACTA HI STRIAE III. Peter ŠT1H: GORIŠKI GROFJE IN GENEZA PAZINSKE GROFIJE, 55-70 ugotovljeno, da istrski grof Majnhard ni bil Goriški o goriških grofih v Istri pred koncem 12. stoletja tako rekoč nimamo nobenih pravih vesti. Res so ti v Izoli imeli od tržaških škofov v fevdu desetino, toda že 1166 so jo podarili samostanu Sv. Marije v Ogleju28 in proti koncu 12. stoletja so si pridobili del tki. "fevda sv.Apoli.narija", ki ga je na jugu 29 Istre imela nadškofija iz Ravenne , vendar je v pazinskem gradu - centru goriških istrskih posesti, kjer so goriški grofje kasneje imeli svoj palatium30, kjer so bivali njihovi najmočnejši istrski ministeriali in kjer je bil tudi sedež njihove istrske uprave (glavarstvo in ograjno sodišče)31 - še 1183 sedel Majnhard Črnograjski -Šumberški32. In prav preko njega so goriški grofje v prvi polovici devetdesetih let 12. stoletja prišli do poreške odvetščine in z njo zvezanega fevda v Pazinu, kakor nekoliko kasneje tudi do velikega šumberškega gospostva v Slovenski marki na Kranjskem. Kajti Matilda Comitissa de Pisino, druga žena goriškega grofa Engelberta III., je bila namreč Majnhardova hčerka in dedinja3 . In Engelbert, ki je 1194 kot poreški odvetnik že bil v posesti pazinskega gradu, je vanj postavil svoje ministeriale, kijih je pripeljal v deželo34, kar hkrati pomeni," da je Engelbert prejel pazinski grad v fevd od poreške škofije brez mimsterialov. Svoj odločilni korak v Istro - tako glede posesti, kot glede pravic, ki so si jih kot poreški odvetniki pridobili - so goriški grofje naredili šele konec 12. stoletja. Primer Gorice, kjer imamo takorekoč identično situacijo, pa priča, da je bila pot, ki je goriške grofe v Istri pripeljala do posesti bolj pravilo kot naključje v njihovi politiki 35 širjenja. Grofovski rod, ki je imel svoja najstarejša posestva na zgornjem Koroškem , se začne v začetku 12. stoletja imenovati po Gorici ob Soči in njegovi pripadniki 36 pojavljati kot odvetniki oglejske cerkve . Na vprašanje kako so prišli do posesti v Gorici pa je historiografija ponudila v odgovor predvsem dve možnosti: preko dedovanja ali kot izhod boja za investituro na tem prostoru37. Gorica je v večih dokumentih (okrog 1135, 1150, 1202, 1339)38 označena kot oglejski fevd v goriških rokah, leta 1202 izrecno, da imata goriška grofa Majnhard II. in Engelbert III. (ki je kot poreški odvetnik 28 WI, št. 250. 29 Glej B. BENUSS1, Nel medšo evo, 443 si; G. de VBRGOTT1M, Lineamenti storid, 60. 30 CDJ1277, IX. 20. (in Castro Pisini in sala Palatii d. comitis). 31 Glej zgoraj op. 3 32 CDI1183, Vin. 12. 33 Glej zgoraj op. 26. 34 CDI 1194, X. 5. 35 Glej H. WJESFLECKER, Die politische Entwicklung, 331; Ernst KLE8EL, Die Ahnen der Herzoge von Kärnten aus der Hause der Spanheimer, Archiv für vaterländische Geschichte und Topografie 24 - 25 (1936) 52 - 58; ISTI, Die Grafen von Gör/ als Landesherren in Öberkämten, Carinthial 125 (1935) 242 si. 36 Glej W I, št. 176 -196. 37 Milico KOS, Urbarji slovenskega Primerjali, Viri za zgodovino Slovencev, knj. III., Srednjeveški urbarji za Slovenijo Iii (Ljubljana 1954) 20 si.; H. WIE5FLECKER, Die politische Entwicklung, 331 si. 38 W I, Št. 192,193 (cca. 1135), 230 (1150), 317 (1202) in Vicenzo JOPPI, Documenti Goriziani (= DG), AT N. S. XIV, št. 147 (1339). 1339 je oglejski patriarh investiral goriške brate v oglejske fevde per banderi amarmaturam comitalus Goritie, videlicet rubel et albi coloris kar nedvomno pomeni, da je Gorica se sredi 14. stol. veljala kot oglejski fevd. 60 ACTA HISTRIAE Iii. Peter ŠTIH: GORIŠKI GROFJE IN GENEZA PAZINSKE GROFIJE, 55-70 39 imel tudi Pazin!) v fevdu od oglejske cerkve grad v Gorici ministerialibus exceptis . Torej so imeli goriški grofje od oglejske cerkve goriški grad v fevdu na povsem enak način kot pazinskega od poreške. Po analogiji s Pazinom, ki je bil službeni fevd poreškega odvetnika, pa je to verjetno bila tudi Gorica40. Vidimo, da je bilo predvsem odvetništvo tisti ključ, kije grofovskemu rodu iz zgornje Koroške odpiral vrata na jugu. Drugače pa je bil največji zemljiški posestnik v Istri oglejski patriarhat. Z darovnico Ulrika lil, sina istrskega mejnega grofa Ulrika II. Weimar -Orlaraünde iz leta 1102 si je oglejska cerkev pridobila veČino svoje posesti v Istri. Resnično bogata donacija ji je prinesla ozemlje med Dragonjo in Mirno v severni Istri, prostor okrog Buzeta in z izjemo širše okolice RoČa tudi vse ozemlje na poti od Buzeta do zgornjega toka RaŠe vzhodno od Učke; tako rekoč vso severno in severovzhodno Istro41. Tudi seznam pravic in Pazirt (fffi^, 39 MDC IV (ed. August JAKSCH, Klagenfurt 1906} št. 1524 (= W I, št. 317): Comités siquidem de Goritia cornes Meinhardus et fralereius cornes Engilpertus de Gerietet] debent habere Castrum de Goricia cum omni proprielate serais et ancillis et omni iure ad ipsum pertinente ministerialibus exceptis ... ab ecclesm Aquilegensi in feudum ila, quod tam masculi quam femtne in idem feudume qualiter succédant, 40 Tako je menil že Pietro 5ilverio LBÏCHT, Le costituzione provinziale goriziana al tempo dei conti, Memorie Storiche Forogiuliesi 18.(1922) 140 si. Glej tudi G. de VERGOTTINI, La costituzione provinziale, 31 op. 3 in Peter ŠTIH, Goriški grofje in oblikovanje pokrajine ob Soči wt na Krasu v deželo, Zgodovinski časopis (= ZČ) (1987) 43. 41 F. SCHUM, KUB I, št. 67 (= CDI1102; F. KOS, Gradivo IV, št. 5): Kašteli: Kastel [nad Dragonjo] (Castrum Veneris), Buje (Uuege), Košljun [nekoč med Bujami in Grožnjanom] (Castillione), Grožnjan? (Brisintina), Buzet (Pinquent), Hum (Cholm), Vranje (Vrane), Boljun (Baniol), 5v. Martin pri Belara (castrum sancli Martini), Letaj (Letai), Kožljak (Josilach) in vasi: Belaj [ali Brdo prt ČepicuJ (vitla, ubi dicitur Cortalba rnter Latinos), Monte Cucco pri Bujah (ali Zucculli pri Kästeln) (Cuculi), Momjan (Mimillani), Sferna (Cisterne), Beli kamen pri Kubedu (Petre albe), Draguč [ali Triban] (Dmuine), Marčenigla (Maticenigla), Kubed (Gmedel), Kostanjica (Castan), St. Peter sz. od Btij (vtllam saneti Petri cum monasterio sancli Petri et sancli Michaelis). Glede lokalizacije glej F. KOS (zgoraj); B. BENUSSI, Nel medio evo, 304 in H. PIRCHEGGER, Überblick über die territoriale Entwicklung, 490, K tej darovnici je treba dodati še kaštel v Oprfalju med Bujami in Buzetom, ki ga je še istega leta podari! Ulriklll. (Odoricus de SUSANIS, Thesaurus Ecctesiae Aquilejensis (= Thesaurus). Opus saeculi XIV. (ed. Josephus BIANCHI, Civitas Utirn 1847) št. 516: Instrumentum donationis fctck de Castro Portulensi Aquilegensi Eccksie per D. Vodorlicum, filium Vorlici Marchwms, anno MC1J). Glede posameznih krajev glej H. PIRCHEGGER, Überblick über die territoriale Entwicklung, 519 si. Poleg tega je bilo oglejsko tudi področje vzhodne istrske obale od Lovrana do Labina: F. KOS, Gradivo III, št. 31; opis arabskega geografa Idrisija iz 1153 (L. HAUPTMANN, Krain, 383), CDI 1208 (s popravkom datacije v cca. 1270: glej spodaj op. 42) in A, JGPPI, DiritÜ di Aquilcia nel Marchesato d'Istria Anno Domini MCCCLXXXI, AT N. S. 9 (1882) 195 si.; ter mesti 1'ičan in Pazin (F.KOS, Gradivo HI, št. 31). Posebno poglavje so istrska obalna mesta, ki so več ali manj do druge polovice 13. stoletja bila pod oglejsko oblastjo: glej Walter LENEL, Venezianisch - Istrische Studien (Sirassburg 1911) 157 si. 61 ACTA HISTRIAE Iii. Peter ŠT1H: GORIŠKI GROFJE IN GENEZA PAZINSKE GROFIJE, 55-70 Hartvik_ ' Atibo. Boto ! 2, žena Uutkarda, vdova po Majnhardu, grofu v Luraski grofiji 1 Hartvik, Poto, Engdber i, Majnhard,1 u, mlad u. mlad paiatinski grof grof Goriški 1107-22 1124—39 'Engelbert II.. Henrik, Beatriks, 1132-91 a. pred 1150 nuna v Ogleju ^Engelbert m., Majnhard IB., ' 1197-1221. 1133-1232. Žena Matilda, Žena Adelajda, hči Bertolds AndeSkega h5i tirolskega grofa I Alberta [. Majnhard IV., u. 1258; od 1253 Tirolski I. Žena Adeiajda, hii tirolskega grofa Alberta II. i Uîrik, Majnhard Ii., híi N- 1 5tof v Trevisu grof iz Schönberga 1147-70 1 Majnhard V., Adelajda. Albert I., ' Tirolski H., Mož Friderik, u. 1269 koroški vojvoda in tirolski grof grof Ortenburški f i Albert II., Henrik, u. 1304 u. 1335; I koroSki vojvoda, ieš. kralj, ________—...............J---, tirolski grof. Henrik II., Albert HI., ' Žena Ana, hii ic5. kralja u. 1323 u. 1385 Vaclavs JI. Pfemysla ......> _________ ISajnhardvl, Ivan Henrik, 1 o. 1323 u. 1338 ^Albertiv., Majnhard VII., ». 1374, u. 13S5 Žena Katarina I Celjska Henrik (V., Ženi: Í. ESizabeta Celjska, 2. Katarina Oorjanska 1 i^nart, u. 1500 Rodovnik Goriških grofov (P. Štih) dohodkov oglejskih patriarhov v Istri iz okrog 127042, ki našteva okrog štirideset krajev Istre, ki so na kakršenkoli način zavezani patriarhu, v grobem ne kaže sprememb. Toda prav v tem času, tretji četrtini 13.stoletja, se začno na nekaterih posestvih, ki so prvotno pripadala oglejski cerkvi, pojavljati ministeriali goriških grofov. Tako srečamo v Završju na desnem bregu Mirne 1270 goriškega ministeriala UIrika iz Rihemberka, po 42 CDI 1208. Joseph CHMEL, Urkunden zur Geschichte von Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Göre, Triest, Istrien, Tirol aus den Jahren 1246 -1300, Fontes rerum Austriacarum II 1 (Wien 1849) 289, št. 122 je ta dokument datiral v čas okrog 1300, po njem je datacija prevzeta tudi v E. SCHWIND - A. DOPSCH, Ausgewählte Urkunden, št 80 (objavljeno le približno pol teksta).W. LENEL, Venezianisch, 191 si, ga je z utemeljenimi razlogi datiral v čas 1260 -1267, verjetno 1261 (enako nato H. PIRCHEGGER, Überblick über die territorialeEntwicklung, 487). G. de VERGOTTINI, La costituzione, 102 op. 3, pa je nato še izboljšal Lenlovo datacijo v 1267 -1271. 62 ACTA HJSTRIAE III. Peter ŠTIH; GORIŠ K! GROFJE IN GENEZA PA2INSKE GROFIJE, 55-70 Sovinjaku kraju, na levem bregu iste reke v smeri proti Buzetu, se 1277 prvič imenuje goriški ministerial Oton in tudi gospodje iz Momjana nad Dragonjo, ki je kot oglejski fevd šele 1312 prišel v posest goriških grofov, se prav v tem času močno eksponirajo na goriški strani, prav proti patriarhu. Že 1264 je oglejski patriarh podelil goriškemu ministerialu Henriku iz Pazina v fevd grad v Lupoglav u na poti med Buzetom in vzhodnimi obronki Učke; po oglejskem Kožljaku pa se že 1234 imenuje goriški ministerial Filip. VeČina teh gospostev je dvegeneraciji kasneje, 1342, našteta med posestjo, ki so si jo goriški grofje razdelili med seboj43. Po kakšni poti - o čemer se je pred skoraj sto leti brezuspešno spraševal že Werunsky44 - je ta oglejska posest postala goriška, pa hočem pokazati v naslednjih vrsticah. Načina, kako so si goriški grofje pridobivali to posest sta bila predvsem dva. Po enem je oglejski patriarh podelil goriškemu grofu določeno posest v fevd, ta pa jo je nato svojim ministerialom podeljeval naprej v podfevd ali pa jo je obdržal neposredno pod svojo kontrolo, s tem, daje na tamkajšnje gradove postavljal svoje ministeriale oziroma miiite kot kastelane. Završje severno od reke Mirneje lep primer takšne prakse: prvotno nedvomno oglejska posest je za časa Alberta H. že goriški fevd, ki ga imajo njegovi ministeriali iz Riliemberka. Njegov sin Henrik II. pa ga že ni več podeljeval v fevd ampak je nanj postavil posebnega glavarja, ki ga je poklical iz Pustertala na današnjem Tirolskem45. Podobno je oglejski patriarh 1312 podelil Henriku II. v fevd gospostvo Momjan, ta pa je nanj za kastelana postavil svojega zvestega viteza iz Novega gradu na Krasu. Da si je goriški grof - verjetno ne poredkoma - pridobil oglejske fevde mimo patriarh« ve volje, to je s silo, pa nam prav tako ilustrira Momjan, ko je patriarh 1312 s podelitvijo le-tega v fevd grofu le sankcionirat že obstoječe stanje46. Drug način pridobivanja oglejskih fevdov pa je bil, da je oglejski patriarh podelil določen fevd direktno goriškemu ministerialu, kije tako postal hkrati tudi oglejski vazal. Toda očitno je bila osebna odvisnost, ki je ministeriala vezala na goriškega grofa močnejša od fevdne, ki ga je vezala na patriarha (in seveda tudi na drage fevdne gospode - tudi goriške grofe - od katerih so imeli fevde), saj nastopa v naslednjem obdobju kot fevdni gospod (za prvotno oglejski fevd) že goriški grof in ne več oglejski patriarh, kateremu je torej fevd bil odtujen. Najlepši primer za zgoraj prikazan model je gospostvo Lupoglav. 1264 ga je patriarh, kot je bilo že zgoraj povedano, podelil v fevd goriškemu ministerialu Henriku iz Pazina, ki je bil poročen z hčerko oglejskega ministeriala iz 47 v Pietrapelose . Se leta 1300 je njegov istoimeni sin potrdil, da ima Lupoglav v fevdu od 43 MDC X, št. 161 (Lupoglav, Kožljak, Završje, Momjart). 44 Emil WERUNSKY, Österreichische Reichs- inci Rechts-geschichte (Wien 1894) 445. 45 Podrobno dokumentacijo glede prikazanega razvoja Završja glej v Peter ŠTIH, K zgodovini nižjega plemstva na Krasu in v Istri, ZČ 45 (1991) 555 si. 46 Podrobneje glej P. ŠTIH, K zgodovini nižjega plemstva, 550' si. 47 F. SCHUMI, KUBII, št. 334. 63 ACTA HISTRIAE Iii. Peter ŠT1H: GORIŠKI GROFJE IN GENEZA PAZZN5KE GROFIJE, 55-70 oglejskega patriarha48,1342 paje že naštet med goriško posestjo49 in se smatra za goriški fevd, saj 1362 goriški grof Albert IV. že nastopa kot fevdni gospod, in sam podeli Lupoglav v fevd50. Podoben primer je Kožljak. Bil je oglejska posest51 in na njemu je od 1234 sedel goriški ministerial . Goriški grofje so si zato začeli lastiti pravice nad njim in že 1325 ga je goriška grofica Beatriksa zastavila svojemu glavagu Hugu iz Devina . Vendar se patriarh ni dal in v tridesetih letih 14. stoletja sta obe strani trdih, da pripada gospostvo njima54. 1342 so ga goriški grofje našteli v seznamu svojih posesti55, patriarh pa ga je v odgovor podelil v fevd56. Vendar je na koncu obveljala goriška in 1367 gaje Albert IV. podelil v fevd članu stare goriške ministerialske družine iz Golnika57 (ki je izvirala iz Pazina!). Tudi KrŠan ima v glavnem enako zgodovino. Bil CO * t je oglejski fevd, ki se je izločil iz gospostva Kožljak . Na njem je sedel goriški ministerial iz Pazina in še 1338 ga oglejski patriarh podeli v fevd njegovemu sorodniku, prav tako iz Pazina60. Petdeset let kasneje pa ga dedič goriških grofov, avstrijski vojvoda, podeljuje kot svoj fevd61. Navedimo še primer Vikumberga62 v tržaškem 48 Monumenta Patriae Fori Julii, Archiv» di Stato Trieste, sig. 1/3, íol. 73 (Dominus Hmriais quondam domini Henrici de Manmels recognovit habere in feudum ab eccksia Aquileiensi Castrum, quoä dicitur Lupoglaua cum viik supposita ipsi castro); O. de SUSANIS, Thesaurus, it. 283. 49 MDCX,ät. 161. 50 Hl-IStAW, SSL, 1362, VI. 22., Metlika. Reverz Erharda iz Eberstema s katerim obljublja goriškemu grofu Albertu IV. mit der Vest Märmueh, die wir von tren gnaden ze lehen haben, zvesto služiti. 51 Že v dsrovnici s kaiero je Ulxik HI. Weimar -Orlanuinde 1102 daroval oglejski cerkvi večino svoje alodilane posesti v Istri se omenja kot Castrum Josibch (F. SCHUMI, KUB I, št. 67). 52 Filip iz Kožljaka se v listinah goriške provenience in pertínence pojavlja v seznamih prič med gonákimi ministerial! med leti 1234 in 1264: A. S. MINOTTO, Documenta ad Forumjuliš, patriarchatum Aquileiensem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectantia(Venetiis 1870) 19; W I, št. 507, 561, 617,629, 716. 53 C. de FRANCESCHI, 1 Castelli della val d'Arsa. Richerche storice con documenti e alberi genealogici (Parenzo 1900) 209, priloga št. 2. 54 A. S. MINOTTO, Documenta ad Forumjulii, 116 si. Patriarh je trdil quod pleno iure ad AqttiL Ecclesknn pertinebat, goriška grofica Beatriksa, kot skrbnica mladoletnega goriškega grofa Ivana Henrikapa da ad cuius comibitum dictum Castrum Coflachi—speciat et pcrlinet pleno iure. 55 MDC X, St. 161. 56 HHSt AW, SSL, 1342, VI. 25., Čedad. Oglejski patriarh Bertrand je Castrum de Cos lach, ei turris que diciiur Cholmitz sita prope dictum Castrum, kije fedutn anticum podelil de vinskim bratom. 57 C. de FRANCESCHI, Storía documéntala, 389 si, priloga št. 6. 58 Milko KOS, D une ski k zgodovini Istre v srednjem veku, Vjesnik kr. hrv. -slav, -dalm. zemaljskog arkiva 18 (1916) št. 6. 59 M. KOS, Doneski, «t. 6,14,17. 60 CDI1338, vm. 23. 61 C. de FRANCES CHI, I castelli della val d'Arsa, priloga št. 5. 62 Nemška oblika imena je Fimfenberg, Osnovne informacije: M. KOS, Urbarji slovenskega Primorja IT, 41; Luigi FOSCAN - Erwin VECCHIET, I Castelli del Carso Medioeval (Trieste 1985) 20 (vendar za zgodnje obdobje zaradi preštevilnih napak praktično neuporabno!); B. RENUSSI, Nel medio evo, 377 op. 158 (po Benussiju naj bi se gospod iz Vikumberga že 1224 {14. avgust) nahajal v spremstvu goriškega grofa Alberta. To ne bo držalo: v tistem času sta živela goriška grofa Majrthard II. (+1232) in njegov nečak Majnhard III. (+ 1258), Vikumberg paje šele leta 1249 zgradil goriški ministerial iz Karsperga (gl. opombo 64). Verjetno je mišljeno leto 1274 (CDI 1274, die XIV exeunte Augusto), takrat se je v številnem spremstvu goriškega grofa Alberta I!. v Čedadu nahajal tudi Ravvinus de Winchimberch). 64 ACTA HISTRJAE DJ. Peter ŠTIH: GORIŠKI GROFJE iN GENEZA PAZINSKE GROFIJE, 55-70 zaledju, ki dokazuje, da je bila to tudi drugod običajna praksa s katero so goriški grofje pridobivali posest. 1249 je tržaški škof Ulrik dovolil goriškemu ministerialu iz Karspe-rga63 (poročen z ministerialko tržaškega škofa; glej določbe notarske listine iz op. 64), da je zgradil na področju tržaške dijeceze grad, M mu ga je tudi podelil v dedni fevd64. Cez debelo stoletje, leta 1367, pa se kot prejemnik fevda že pojavlja goriški grof Majnhard VIL, ki je zaprosil tržaškega škofa za investituro v vikumberški grad in vinograde v Lonjeru quae [fevde] domus nostra et nos ab antiquo habuimus et tenuimus et ad presens habemus65. Zlasti ta, drugi način, s katerim so goriški grofje pridobivali oglejske (in druge) fevde, kaže na velik pomen, ki so ga v tem procesu imeli njihovi ministerial!. Poroke goriških ministerialov z ministerial! drugih gospodov (Lupoglav, Vikumberg, verjetno tudi Kožljak), o katerih je seveda odločal goriški grof in se z nasprotno stranjo tudi dogovoril o delitvi otrok iz teh zakonov in premoženja66, lepo kažejo, da so prav ministerial! bili tisto orodje oziroma instrumentarij goriške politike, s katerim so prevzemali tuje fevde in povečevali svojo posest. Tako so jedru svoje istrske posesti v Pazinu in okolici, M so si jo konec 12. stoletja pridobili od poreške škofije, v drugi polovici 13. in delno tudi še v začetku 14. stoletja dodali še posest, kj je izvirala od oglejskega patriarhata. V prvi vrsti je šlo za posest severno od Mirne (Završje, Momjan), Sovinjak jz. od Buzeta, ki se je verjetno preko Vrha67, Mrčenigle (oglejski fevd, ki so ga v 14. stol. imeli pripadniki goriškega ministerialskega rodu iz Ebersteina na Koroškem68) in Grdega Sela, kjer so sedeli goriški ministeriali, navezoval na goriško posest okrog Pazma, nato za Lupoglav, kije skupaj z Rašpoijem povezoval goriško posest v Istri z ono na Krasu in za kompleks posesti vzhodno od Učke in ob zgornjem toku Raše (Kožljak, Kršan). Temu je bila približno v istem času dodana tudi posest ob spodnjem toku Raše in Raškem zalivu, gospostvi 63 O rodu goriških ministerialov iz Karsperga glej P. ŠTIH, Ministeriali goriških grofov, 72. 64 Registraturbuch der Grafen von Gorz, HHStAW, sig. W 594, iol. 111,112 (1249, V. 2-5., Tistj: Dominus Ulricus Deigratia episcopus Tergestinus... consesu et volúntate capituli tergestim deditafque tradidit domino Almerico filio quondam domini Rauini de Oiarsperch licenciam et potestatem faciendi ' et edificandi quoddam castrum in districtu episcopatus Tergesli in monte quodam pasito supra Dinga, quod quiáem abeodem domino episcopo áktusAlmmcus infeudum legale accepithoc modo, quod dtchis Almericu s habere tenere etpossidere debeaiadhotioretn Deietdicti domini episcopi Tergestiniet suomm successorum et dictum castrum habere et tenere semper et quolibet tempere paratum et apertum ad voluntatem domini episcopi... Insuper promisit predictum castrum persuccessionem hereditariam daré illis suis filiis, qiá ministeriales erunt causa Dei et beati Justi, decedere sine heredibus et castrum peruenirei ad abas suosfilios, qui ministeriales essent alferius domini, quod tenebantur ad supradictas obligaciones et infrascriptas et Iwbebunt castrum suprascrípto et infrascripto pacto et tenore. 65 CDI1367, X. 15. 66 Sporazume med goriškimi grofi in drugimi gospodi o porokah njihovih ministerialov in delitvi otrok iz teh zakonov lahko v virih sledimo vse do 1314 (MDC VIH, št. 196), kar je glede na sosednje teritorije, kjer so ministeriali že prej dosegli osebno svobodo, vsekakor zelo pozno. 67 V Istarskem razvodu se Majnhard iz goriškega Eožeka-Gradeea v Slovenski marki imenuje Menart (sluga) Sovtnski i Vrh i Semič i Gole Gorice i Krbun: Milko KOS, Študija o Istarskom razvodu, Rad JAZU, kuj. 240 (193!) 158. 68 Francesco di MANZANO, Annati del Friali vol. 1V (Udine 1861) 435; Camillo de FRANCESCHI, I Castellidella val d' Arsa, 32 66 ACTA HISTRÏAE III. Peter ŠTIH: GORIŠKI GROFJE iN GENEZA PAZINSKE GROFIJE, 55-70 Barbana in Rakalj, ki sta še konec 12. stoletja spadali v okvir puljskega mestnega agra69. S tem je bil teritorialni razvoj goriških posesti v Istri konec 13. in v začetku 14. stoletja v glavnih potezah zaključen in zaokrožen, kar se na določen način odraža tudi v dejstvu, da se v tem času začno pojavljati tudi prvi nastavki posebne uprave za goriška posestva v Istri. Tako se že 1294 prvič omenja glavar v Pazinu in 1321 tudi v Završju za goriško posest severno od Mirne. Goriška Istra je v tem času predstavljala še del enotnega goriškega dominiuma, kar se je odražalo tudi v močno centralizirani upravi goriških grofov. Šele po nenadni smrti goriškega grofa Henrika II. leta 1323, ko je zapustil le leto dni starega naslednika in je v dolgem obdobju skrbništva moč goriške hiše silovito padla, je dokončno propadel poskus združitve vseh goriških posesti v eno deželo. Centrifugalne sile so bile premočne in ob delitvi goriških posesti leta 1342 med tri brate, je najstarejši Albert IV. dobil posest v Slovenski marki in Beli krajini ter v Istri. Tako se je izoblikoval nov, od ostalih goriških posesti ločen domitiij. Ta je sicer nato pod goriškimi grofi eksistiral le eno generacijo - do Albertove smrti 1374 - kar pa je bilo očitno dovolj za razvoj nekaterih institucij, ki so značilne za posamezno deželo in ki smo jih predstavili na začetku tega prispevka. In Če se sedaj vprašamo še po vzrokih, zakaj je ravno v drugi polovici 13. stoletja prišlo do teritorialne Širitve goriških grofov (in na drugi strani tudi Beneške republike) na račun Patriharata v Istri, potem je treba ugotoviti, da so bili ti zelo globalni. Kot je 70 zelo točno zapisal Lenel je bila bit moči kneževine patriarhov pogojena z idejo cesarstva, ki obvladuje tako Italijo kot Nemčijo. S svojo lego na stičišču obeh delov je bil Patriarhat kot prehodno področje, katerega pomen je še posebno narasel v trenutkih, ko je opozicija v lombardski nižini zaprla prehode preko Alp, za cesarstvo izjemne važnosti. Vse do vključno Bertolda Andeškega, ki je umrl sredi 13. stoletja (1251) so naslov oglejskega patriarha skozi dolga stoletja nosili predstavniki visokega nemškega plemstva in zlasti poslednja dva patriarha iz tega kroga, Wolfger (1204 - 1218) in Bertold (1218 - 1251) sta v tesnem sodelovanju s krono najprej ponovno pridobila za Patriarhat marki Istro in Kranjsko (1209) in nato predvsem v Istri utrdila svojo oblast72. S koncem šfanfovske dinastije in propadom cesarske ideje sredi stoletja je bil spodma-knjentudi glavni temelj ekstistence Patriarhata. Z Gregorjem de Montelongom, nečakom papeža Gregorja IX. je 1251 patriarhov prestol po dolgem Času zasedel Italijan in hkrati vodja guelfske stranke v severni Italiji. Nasproti njemu so stali goriški grofje, zvesti pristaši gibelinske stranke in nemške krone; Majnhard IV. je bil celo poročen z Elizabeto von Wittelsbach, materjo zadnjega Staufovca, nesrečnega Konradina, ki pa v tistem času 69 Ca. de FRANCBSCHI, Storia documentata, 38. 70 W. LENEL, Venezianisch, 196. 71 W. LENEL, Venezianisch, i52; H. SCHMIDINGER, Patriarch und Landesherr, 96. 72 L. HAUPTMANN, Krain, 390 si.; Milko KOS, Postanek in razvoj Kranjske. Srednjeveška kulturna, družbena in politična zgodovina Slovencev. Izbrane razprave (Ljubljana 1985) 248; Pio PASCHINI, Storia del Friuiiit (Udine 1935) 73 si.; H. SCHMIDINGER, Patriarch und Landesherr, 88 si. 67 ACTA HISTRIAE Iii. Peter ŠTIH: GORIŠKI GROFJE IN GENEZA PAZINSKE GROFIJE, 55-70 ni imel prave zaslombe v šibki kroni . Toda tudi s Patriarhatom je šlo v tistem času ekonomsko in politično strmo navzdol in v neprestanih bojih, ki so si v Furlaniji in Istri nepretrgoma sledili nasproti Benetkam in goriškim grofom je Patriarhat v Istri na račun Republike sv. Marka izgubil skoraj vsa obalna mesta, v notranjosti polotoka pa so si goriški grofje, kot smo videli, iz istega naslova pridobili pomemben kos Pazinske grofije74. Povzetek, ki ga sedaj lahko potegnemo na podlagi gornjih izvajanj je, da je bilo za genezo Pazinske grofije, tako v institucionalno-pravnem, kot teritorialnem pogledu, najodločilnejše prav približno poldrugo stoletje dolgo obdobje goriške prisotnosti v Istri. Tako je nastal en pol, ki je Istro skoraj za pol tisočletj a politično razklal na dvoje. Enega od vzrokov te bipolarne razdelitve polotoka pa je gotovo potrebno iskati tudi v notranjem razvoju Istre same od frankovskih časov naprej, ko sta se na tem prostoru srečevala dva različna tipa fevdalnega reda: na eni strani mesto (komuna) in na drugi zemljiško gospostvo kot poglavitna organizatojja in nosilca javne oblasti75. V notranjosti Istre se je tako uveljavil tip kmečke občine z županom kot predstavnikom zemljiškega gospoda in srenjo, to je zborom vseh polnopravnih članov občine, v širšem obalnem pasu z dolino Mirne pa tip mestne občine s podestajem in mestnim svetom; politična mej a med beneško in goriško (habsburško) Istro pa je v grobem sledila prav meji med tema dvema tipoma organizacije oblasti76. 73 A. VEIDER, Die politischen Beziehungen, 6 si. 74 W. LENEL, Venezianisch, 152 si.; Meirnad PIZZIN IN), Die Grafen von Görz und die Terra-ferma-Politik der republik Venedig in Istrien in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts, Veröffentlichungen des TirolerLandesmuseums Ferdinandeum 54 (1974) 186 st. 75 Bogo GRAFENAUER, Miti o "Istri" in resnica istrskega polotoka. Acta Histriae I (1993) 9 si.; ISTI, Istra, Enciklopedija Slovenije 4,180. Že sodni zbor v Rižani 804 (latinski original z hkratnim italijanskim in slovenskim prevodom; Anamari PSTRANOVÍC, Anneiise MARGETIČ, Rajko BRATOŽ, Rižanski zbor, Prispevki k zgodovini Kopra (Ljubljana 1989} 81 si.) je v veliki meri posledica nasprotij, bi so nastala zaradi Širjenja frankovskega fevdalizma na račun mest in njihovih pravic. O rižanskem placitu nazadnje zelo poglobljeno Harald KRAHWINFCLER, Friaui im Frühmittelalter. Geschichte einer Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts (Wien-Köln-Wei.mar 1992) X99 - 243. 76 Jo si p ŽONT AR, Kastavščina in njeni statuti do konca 16. stoletja, Zbornik znanstvenih razprav juiidtčne fakultete 21 (1945/46) 153 si. in zlasti karta na str.158; VjekoslavBRATULIČ, Funkcije župana u opčinskim zajednicama na području Pazinske grofovije (XVI - XVII stoljeca), Jadranski zbornik 7 (1969) 147 si.; Sergij VILFAN, Soseske in druge podeželske skupnosti, Gospodarska in družbena zgo dovirta Slo vencev II (Ljubljana 1980) 44 si. 68 ACTAHISTRIAEin. Peter STíH: GÛPJSKI GROFJE IN GENEZ A PAZINSKE GROFIJE, 55-70 RIASSUNTO Seconda la storiografía piùantica, lanascita delîa Cantea di Pisino nel cuore dell'Istria - all'epoca deiconti diGorizia era diventata unaprovincia specifica (nelsenso istituzbnale) e mantenne questo status giuridico anche sotto gli Asburgo, ai quali andô nèl 1374, sino al XVI secolo, quando venne annessa alla Carniola - era colle gata aile dispute interne délia dinastía degli Eppenstein. Engelbert degli Eppenstein infatti, nell'impossibilité di avere l'intero margraviato dell'Istria, vi avrebbestrappato xmaparticolare Contea di Pisino. Perô soltanto le ricerche del Benussi dimostrarono successivamente che alla base délia nascita délia Contea di Pisino non c'era stata alcuna divisione del poteri da parte del margravio istriano, maproprio una sottrazione di possedimenti alla sua giurisdiztone diretta. Il centro délia Contea di Pisino infatti era un feudo délia Diócesi di Párenlo alla quale Ottone II aveva accordato l'immunità già nel 983. Era questo ilfondamento giuridico cite permise lo sviluppo di strutture parallele al potere eai diritti del mangravio. Il seconda fondamento era rappresentato dalla propriété. Alla fine del XII secolo il feudo pisinese era un possedimento dei conti di Gorizia, che l'ave.vano ottenuto in gestione in qualità di awocati délia Diócesi di Parenzo. Pisino infatti era un feudo in beneficio dell'avvocato di Parenzo. il pià grande proprietario terriero dell'Istria era aliara il Patriarcato diAquileia, che aveva acquisito la maggtor parte dei suoi possedimenti nel 1102 con la donazione di Ulrico III di Weimar -Orlamünde. La donazione, in veritàmolto generosa, comprendeva le terre che si estendevano tra ifiumiDragogna e Quieto, l'area intorno a Pinguente e, con l'esclusione del circondario di Rozzo, l'intero territorio che va da Pinguente al corso superiore del fiume Arsa, complessivamente l'intera Istria settentrionale e nord - orientale. Alla fine del XIII secolo in alcuni feudi del Patriarcato diAquileia iniziano ad operare i ministeríali dei conti di Gorizia. Nel lasso di tempo di due generazioni la maggior parte di questi possedimenti passa ai conti di Gorizia, che se ne impadroniscono soprattutto in due modi, Il primo consisteva nell'assegnazione di un determinato possedimento ail'interno del feudo daparte del Patriarcato diAquileia al conte di Gorizia. Questi a sita volta lo infeudava ai propri ministeriali oppure lo controllava direttamente insediando nei castelli locali i propri castellani. Il seconda modo consisteva invece nella concessione diretta da parte del Patriarcato diAquileia di determinad feudi ai ministeriali goriziani, che cosí diventavano anche vassalli délia Chiesa di Aqulleia, Ma la dipendenza persónate che legava il ministeriale al conte di Gorizia era più forte di quella di vassallo nei confrontl del patriarca. Nel periodo successivo infatti il signare feudale viene individuato nel conte di Gorizia e non più nelpatriarca diAquileia, al quale viene cosïsottratto il feudo. Unesempio esemplificativo di quanto affermato ci viene dal caso délia Signarla di Lupogliano. Nel 1264 il patriarca la infeuda al ministeriale goriziano di Pisino che era sposato con la figlia del ministeriale aquileiese di Pietrapelosa. Nel 1300 ilfiglio del ministeriale goriziano affermava ancora di avere avuto Lupogliano in feudo da parte délia Chiesa diAquileia, ma già nel 1342 il feudo fa parte dei possedimenti goriziani, viene considéralo un feudo dei conti di Gorizia che, came testimonia un documento del 1362, si comportano già come proprietari feudali, infeudando essi stessi Lupogliano ad altri. Questo secondo modo con cui i conti di Gorizia si impadronirono dei feudi diAquileia dimostra il grande molo svolto in questo procedimento dai loro ministeriali; erano proprio questi ultimi infatti lo strumento délia política che avrebbe port ato ad accrescere in maniera determinante le loro propriété. In questa maniera, al loro possedimenti istriani di Pisino e dintorni, ottenuti alla fine del XII secolo dalla Diócesi di Parenzo, vanno ad aggiungersi, nella seconda metà delXIII e in parte all'inizio del XIV secolo, pure quelli che in origine erano del Patriarcato diAquileia. 69 ACTA HJSTRIAE III. Peter ÍTIH: GORISKI GROFJE IN GENEZA PAZINSKE GROFIJE, 55-70 Si trattava inprimo luogo delle terre a nord del Quieto (Piemonte, Momiano), di Sovignacco a sud - est di Pinguente, di Lupogliano, che assieme con Raspo collegava i possedimenti goriziani in Istria con quelli sul Car so, e dei territori da loro posseduti ad est del Monte Maggiore e lungo il corso superiore del fiume Arsa (Cosliaco, Cher sano). A tutto cid si aggiunsero, all'incirca nello stesso periodo, anche i possedimenti lungo il corso inferiore dell'Arsa (Rachel, Barbana), che alla fine del XII secolo facevanó ancora parte deU'agro delta città di Pola. Lo sviluppo territoriale dei possedimenti goriziani in Istria era cosí fundamentalmente concluso. In questo periodo inizia a delinearsi pure l'amministrazione particolare deli'Istria sotto i conti di Gorizia. Moho trasparente in questo senso èl'istituzione di un capitano a Pisino, citato per la prima volta alia ftne del XIII secolo. Lo sviluppo successivo porta, già nelXIVsecolo, alia nascita di alcune istituzioni che sono tipiche della provincia (il privilegió dei nobili, che assume il carattere di privilegio provinciale, il tribunale dei nobili, il capitano che operava in nome del sovrano), cosicché la contea di Pisino si sviluppa in una provincia specifica. Per la genesi della contea di Pisino, sia sotto l'as petto giuridico - istituzionale sia sotto quello territoriale, è dunque decisivo proprio quel periodo di un secolo e mezzo legato alia Signoria dei conti di Gorizia nell'Istria interna. Lafbrmazíone della contea di Pisino durante la contemporáneo decadenza del patriarca diAquileia e l'affermazione della Repubblica di Venezia nella fascia costiera deli'Istria causó, sotto l'aspettopolítico, una spaccatum in due parti della penisola istriana che si protrasseper quasi mezzo millennio. 70 ACTA HJSTRIAE III. ricevuto: 1993-06-21 UDK/ÜDC: 323.38:949.713 Parenzo "17" 929 Becich Z. INVESTITURE FEUDALIE CONFLITTILOCALI NELL' ISTRIA DEL '700: IL CASO DEI CONTI BECICH E DELLA CITTÀ DI PARENZO. Sergio ZAMPERETTI doc. dott., Dipartimento di Storia, Universiià degli Studi di Venezia, Venezia, IT doc. dr., Oddelek za zgodovino, Univerza v Benetkah, Benetke, IT SINTESI Pariendo dallo studio di unprocesso che verso la metà del '700 vide contrapporsi il conte Zorzi Becich e il cütadino di Parenzo Gabriele Zuccato, questo saggio intende affrontare il p iàgénérale problema délia presenza edella r llevanza delle giwisdizioni prívate nell 'Istria delXVIH secóla. A ttravérso le ferme e sovente tuit 'altro che inutili opposizioni che, a Parenzo come altrove, iprincipali centri urbanifin dalla metà del '600 manifestarono neiconfronti dei progeítí statali di assecondare le richieste di aspiranti feudatari, risulta possibile tratteggiare un quadro político ormai avviato verso una preponderarla delle città e un progressivo svuotamento del ruolo e delle prérogative delle istituzioni signorilL In, una fredda mattina di gennaio del 1753, poco prima di mezzogiorno, i non numerosi passanti che ancora si attardavano nella piazza principale di Parenzo parevano interessati ad un único argomento di conversazione. Pochi minuti prima, leggermente discosti in una viuzza latérale, tra il civis del luogo Gabriele Zuccato e il conte Zorzi Becich era evidentemente successo qualcosa; sicché Giovanni Bertoli, contadino di Dracevaz e testimone diretto del fatto, non appena ritornato dalla meritoria incombenza di accom-pagnare a casa un conte Becich alquanto scosso era stato circondato dai presentí e invítato a raccoutare l'accaduto, Ciarliero per natura, o forse solo Iusingato dall'insolita atten-zione accordatagli dagli astanti, quasi tutti membri di spicco del locale ceto dirigente, Giovanni Bertoli non si era fatto pregare troppo, riferendo fin nei minímí particolari, addirittura epíteto per epíteto, la ñiribonda lite cui gli era capitato di assistere. Venuti a contatto per la vía, tra i due contendenti, tra i quali Gabriele Zuccato si era senz'altro distinto per impeto ed inventiva, erano corse le ¡ngiurie più terribili, e solo la sua vigorosa frapposizione aveva impedito che dalle mal e parole si passasse ineluttabílmente ai fatti. Tutto quel trambusto non aveva comunque prodottonulla di írreparabile. E i presentí, sciamando infíne verso le proprie abitazioni, erano sicuramente lontani dall'immaginare che quel racconto, da ciascuno nel frattempo plasmato dai proprí ioteressi o più 71 ACTA HISTRIAE Iii. Sergio ZAMPERETTI: INVESTITURE FEUDAL! E CONFUTO L0CALINELL' ISTRIA DEL '700..., 71« semplicemente dalle proprie passioni, avrebbe ia seguito costítuito la base delle deposi-zioni che in qualità di testimoni sarebbero stati chiamati a rendere in sede processuale. Accordatosi un paio di settimane per riñettere, il conte Becich, che nello scontro si era dimostrato assai piu freddo e pacato del suo giovane e focoso rivale, aveva infatti deciso che la cosa non doveva finiré li; e il 26 geimaio successivo aveva inolírato al podesîà di Capodistria, e per suo tramite al Consiglio dei Dieci veneciano, una denuncia i cui toni la rendessero il più pos sibil e difficile da sotto valu tare. Lo spiacevolissimo episodio occorsogli, sottolineava Zorzi Becich nel suo memoria-le, non era che l'ultimo di una serie di persecuzioní e oltraggi di cui da qualche tempo lui e la sua famiglia erano vittime. Accerchiati dalî'ostilità e dall'invidioso malanimo dei più influent! di quei cittadini, egli e i suoi congiunti vive vano ormai nel costante timoré non solo per i propri béni, ma anche per la loro vita, preoccupazione la cui fondatezza era del resto dimostrata dalla vera e propria aggressione perpetrata ai suoi danni da Emanuele Zuccato, il più facinoroso, benché non proprio il più insidioso, tra i suoi "capitali inimici". Per questo motivo, concludeva il supplicante, egli si rivolgeva alla benevola attenzione del "Serenissimo Principe*', sovrano giusto e imparziaïe, garante di pace e riparatore dei torti che certo non avrebbe negato, in primo luogo con la formazione di un processo "con rito et secretezza", protezione e sollievo ad un suddiio benemerito il cui único torio era di essere in quei luoghi "totalmente spoglio, come foresto, di parentelle e aderenze"1. Assunte le usuaîi informazioni circa la fondatezza délia denuncia, Nicold Bembo, per la Serenissima Repubblica di Venezia podestà e capitano di Capodistria, aveva infine trasmesso il caso ail' "Eccelso Tribunale" délia capitale. E poco più di due mesi dopo, il 6 aprile di quello stesso 1753, dal Consiglio dei Dieci era giunta una fórmale delegazione affinché da quel rettore si provvedesse senz'altro, con "rito et secretezza" propri di quelîa magistratura, alla formazione di un rápido ed imparziaïe processo2. Senza affannarsi troppo, la normale attività giudiziaria prima e i mesi estivi poi certo osteggiando un'eccessiva precipitazione, Nicolô Bembo non avevain ogni caso mancato di prestare obbedienza all'ordine con tanta autorevolezza impartitogli, ingiungendo infine al proprio cancelliere pretorio, quantunque non prima del 12 setiembre successivo, di recarsi a Parenzo per dar inizio ai lavori3. O cancelliere pretorio di Capodistria, in compagnia del "publico comandadore", giunse a destínazione la sera del 3 ottobre 1753, prendendo alloggio in casa dei 1 Arch i vio di Stato di Venecia (ASV), Consiglio dei Dieci, Process! crimimh dekgati, Qipodíúria, busts 3, fase. 1, cc. lr.-3v. 2 Ibidem, cc. ?r.-8r. Per quanto riguarda ü Consiglio dei Dieci e la sua procedure "con rito" d'obbligo it rinvio a GAETANG CQZZÍ, La difesa degli imputati nei process i celebrati col rito del Consiglio dei X, in La "Leopoldina". Crimimlitá e giustizia crimínale nelle rifarme del '700 europeo, ricerche coordínate da LU1GIBERLINGÜER, IX, Crimine, giustizia e sacietá veneta in etá moderna, a cura di LUIGI BERLINGÜER e FLOR! ANA COLA O, Milano 1989, pp. 1-87. 3 ASV, Consiglio dei Dieci, Processi crimimii dekgati, Capodistria, busfa3, fase. 1, cc. 8r. e v. 72 ACTA HISTRTAE Ul. Sergio ZAMPERETTI: INVESTITURE FEUDAL! E CONFLITT! LOCAL! NELL' ISTRÍA DEL '700..., 71-82 provvediíore Marco de Rossi. E il mattino seguente, presentate al locale podestà le "Iettere requisitoriali", diede subito inizio ad un'escussione dei testi che, dal punto di vista strettamente processuale, doveva rivelarsi alla fine vana. Dal 4 ottobre, quando per primo venne chiamato a deporre Zorzi Becich per confer-mare le accuse contenute nel suo esposto, fino al giorno 15 dello stesso mese, quando sconsolato, "non resíandomi che più sperare a questa parte", egli decise di imbarcarsi alia volta di Rovigno "per supplire ad ait ra pubblica commis sio ne", sfilarono davanti al solerte ed indaffarato cancelliere «na quarantina di testimoni e quasi altrettanti document! prodotti da Zorzi Becich e dallo zío Camillo. Gli unici testimoni "de visu", Giovanni Bertoli e Stefano Chiurco, contadino di Monsalise, con le loro deposizioni non erano tutiavia stati in grado di puntellare in maniera decisiva le accuse del querelante, Quanto agli altri, le loro ricostruzioni dell'accaduto, basate sul sentito dire e comunque fin troppo probabilmente viziate da seníimenti ed interessí di parte, non potevano certo apportare al processo quelle prove di cui appariva serapre più chiara la totale mancanza. Certo, la maledizione del Becich e la raffica di irripetibili ingturie con cui lo Zuccato si erasbizzarrito a "strapazzare" l!avversario erano state confermate da tutti e puntualmente riferite. Cosí come la spinta con la quale quest'ultinio aveva in un certo senso dato inizio alPindegna gazzarra, benché proprio il Bertoli non se la fosse poi sentita di certificarla, poteva in fondo considerarsi appùrata. Il tentativo di Gabriele Zuccato di porre fine alia contesa metiendo mano ad un'arma, vero e proprio caposaido delle accuse del conte Becich, non era comunque stato possibile provarlo: pistola o stilo che fosse, i più occhiuti tra gli esaminati, oltre tutto anche i piu devoti all'accusatore, erano giunti al massimo ad affermare di averne mtravisto il calcio o il manico. E questo per il coscienzioso cancelliere pretorio non era evidentemente sufficiente per irasformare quel! a che alia prova dei fattí rimaneva una semplice rissa verbale in qualcosa di più4. Ció che in quelle due settimane era stato invece possibile appurare con assoluta précisions, quantunque dal punto di vista delle risultanze processuali e delle conseguenze penali quelle informazioni si fossero alia ñn fine riveláte insufficienti, era piuttosto il clima assai torbido che ormai daqualche tempo ammorbava la realtà sociale e istituzio-nale di Parenzo, Reticenti o nel migliore dei casi assai vaghi sul fatto specifico su cui era stato loro richiesto di fomire lumi alla giustizia, tutti i testimoni, chi accrescendone la rilevanza e chi invece sminuendone la portata, nel loro fiíto succedersi avevano comunque finito per rívelare la dimensione tu tt'al tro che casuale dell'episodio in questione, l'esistenza in definitiva di uno scontro aperto tra il "Corpo no bile di quella città" e la famiglia dei conti Becich alia cui origine la stessa Dominante, avendo in fondo 4 ibidem, ce. 8v.-45v., 62r.-9Sv. e HOr, e v. per quanto riguarda gli interrogatori dei testimoni chiamati a deporre; cc. 46r.-ólv. e 99r.-109v. per quanto concerne invece í document i prodotti in quei giomi da Zorzi Becich e dallo zio Camillo per dimostrare la loro specchiata virtù e l'mgmstificato e quiiidi ancor più deplorevole rancore dei cittadiní di Parenzo nei loro confronti. 73 ACTA HISTRIAE Iii. Sergio ZAJvfPERETTÍ: INVESTÍTURE FEUDAL! E CONFUTO LOCAL! NELL' ¡STRIA DEL '700..., 71-82 contribuito alia rottara dei precedenti equilibri di potere, non poteva certo ritenersi estranea, e sulle coi caratteristiche precipue é ora tempo di concentrare la nostra attenzione. Originaria deila Dalmazia méridionale, e più precisamente di quell'ultima propaggi-ne posta a ridosso dei Montenegro e dell'AIbania, la famiglia Becich solo da una ventina d' anni, verso il 1727, era garata stabiímente in Istria. Discendenti di una schiatta di nobiii origini, i cui esponenti da secoli si erano distiníi armi alia mano ai servizio della Repubblica, i tre frateili Stefano, Camiilo e Marco Becich, rispettivameníe sergente generale, colonnello e capitano deil'esercito veneziano e a loro volta particolarmente ínsígnitisi di benemerenze nelle vicende belliche degli anni a cavallo tra '600 e '700, si erano proprio in queîl'anno risolti di vendere le proprietà avíte di Pastrovichi, Budua e Castelnuovo e di acquisirne di nueve nel territorio di Parenzo, località in cui avevano deciso di stabilire la loro residenza5. La conviveirza tra g!i antichi guerrieri ormai sui punto di convertira al rango di ricchi proprietari fondiari e il patriziato locale, pur tra rítrosie e reciproci sospetti iniziali, non aveva comportato particolari problemi. Certo, fin dai 29 settembre del 1727 ia famigHa aveva ottenuto dal Senato veneziano, "marchio d'honore" in quei ftangeníi assai ámbito, il titolo di conte e la conseguente iscrizione al "Libro d'oro della vera Nobütá"6 Enessim su o esponente d'aitro canto era stato gratificato, com'era invece awenuto a Pastrovichi e poi a Budua7, con l'ammissione al Consiglio nobile di Parenzo. Nonostante questa scarsa integrazione, le parti, ciascuna tutelando i propri e badando di non pregmdicare gli altrui interessi, non erano tuttavia mai entrate in aperto conflitto per oltre un ventennio, fino a quando, il 14 gennaio del 1750, un fatto nuovo e senz'altro decisivo era intervenuto ad infrangere gli equilibri esistenti e a pregmdicare in maniera difficíí-mente sanabile la reciproca concordia. Quel giorno, in esecuzione di un a Parie del Senato del 3 gennaio precedente, i conti Becich avevano infatti ottenuto a Venezia, in virtù dei loro molti meriti e dell'esborso di 1000 ducati, un riconoscimento la cui incerta importanza economica scompariva quasi di fronte alla sua fulgida rilevanza sociale: una investitura feudale che acconsentiva che sui loro beni allodiali siti neí territorio di Parenzo fossero costituiti due feudí, l'uno con successione estesa ad entrambi i sessi e l'altro soggetto ad una rígida primogenitura maschile, e soprattutta che su di essi, e sui contadini e coloni ivi residenti, fosse loro delegato l'esercizio della giurisdizione civile c crimínale minore8. 5 Sulle vicende plurisecoiari della familia, con armessi gli aíberi genealogía, si veda P. ANTONIO SARTORI, / Becich. Studio storico-biografico, Venezia 1963, particolarmente pp. 104-122 e 135447. 6 ASV, Provveditori soprafeuâitbusta.U47, c. 454. 7 SARTORI, i" Becich, p. 136. 8 Una copia del decreto d'mvesHtura é owiamente presente tra i document! prodotti dai Becich durante il processo: cfr. ASV, Consiglio dei Dietí, Processi criminali delegati, Capodistria, busta 3, fase. 1, cc. 47r.-49v. 74 ACTA HISTRIAE Iii. Sergio ZAMPERETTI: INVESTITURE FEUDALI E CONFLnTÍ LOCAL! NELL' ISTRÍA DEL '700,.,, 71-82 Benché a Venezia, stato cittadino divenuto Dominium territoriale mantenendo ben viví i propri ordinamenti repubblicani, sia a lungo invaLsa 1'abitadme di attribuire, anche sulla scorta di commentatori quaíi Machiavelli o Guicciardini9, una radicata e quasí pregiudiziale awersione per le istituzioni signorili e feudali, é orrnai noto che essa, fin dalla sua espansione territoriale, non ebbe mai problemi di sorta a concedere loro, come del resto a cittá, borghi o comuniti rurali, ampio e indiscusso diritto di cittadinanza nei propri ordinamenti statuali. Non era dunque ¡a cessione a privati deü'esercizio di diritti pubblici, da Venezia fin da principio ampiamente praticata con ii quasí totale riconosci-mento delle giurisdizioni prívate preesistenti e con la creazione di nuove, il fenomeno di per sé in grado di determinare soinmovimenti e destabilizzanti conflitti, quanto piuttosto il ricorso ad essa in situazioni e realtá locali poco adatte ad assorbirla. Piü che un'esplicita e programmatica opzione statale per gli uni o per gli altri dei suoi referenti politici, fu infatti il cosíante rispetto nei confronti dei rapporti di forza e delle realtá socio-istituzionali dei territori sudditi che determino, fin dal primo Quattrocento e ancor píii nei periodi successivi, la preponderante presenza o la scarsa rilevanza di 10 istituzioni signorili e feudali nelle varíe province dello stato regionale veneto . E 1' Istria, da questo punto di vista, si era venuta vía vía caratterízzando come una zona scarsamente propizia all'agevole inserimento al suo interno di giurisdizioni private. Non che nella regione tali istituzioni fossero del tutto assenti: 8 in un elenco del 1591 probabilmente incompleto, nei 1646 erano anzi piü di una decina le giurisdizioni ad ammmistrazione privata, per lo piü detenute da inñuenti famiglie del patriziato venezia-no, che apparivaso presentí e ormai stabilmente radícate nella realtá istituzionale di quei territori1 . Se la situazione riscontrabile in Istria non era insomma assimilabile a quella 9 Entrambi, com'è noto, sottolineavano l'importanza di signorí e castella nella cosütuzione dei principad, e ne negavano di contro qualsiasi possibilité d'inserimento nella struttura poli tica ed istituzionale dette repubblkhe. Cfr. NÏCCOLÔ MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in ID., ü Príncipe e Discorsi..., ed. a cura di S. BERTELLI, MUano 1981, p. 256 (libro [, capitolo 55), a FRANCESCO GUICCIARDINI, Discorsi inlorno alia riforma dello Stato di Firenze (1522-1532), ed. a cura di G. CAPPONI, in "Archivio Storíco Italiano", I (1842), p. 456. 10 Su questi temi si veda ora SERGIO ZAMPERETTI, I Piccoli principi. Signarle locali, fetidi e comuniíñ soggetie nella Stato regionale veneto dall'espansíone territoriale ai primi decenni del '600 Venezia 1991, in particolare le pp. 15-222. 11 Già nei 1561, con un cenno peraltro assai rápido, il sindaco inquisitore Al vise Mocenigo riferíva nella sua relacione I'esístenza in Istria di 8 giurisdizioni private. Nei 1591 i suoi coileghiPiero Zen, Francesco Palier e Fitippo Molin le descrivevano invece più dettagliatamente, identificándole in quelle di San Vincenti (dei Grimani), Castelnuovo (dei Loredan), Barbana (ancora dei Loredan), Piemonte (dei Conte rini}, Lésina (dei Grimani), Momiano (degli Zen e poi dei Rota), Pietrapeîosa (dei Gravisi) e Racizze (dei Boltestan): ASV, Collegio, Secreta, Rdciziotii, busta54, rispettívamentefasc, 2, c. Ir, e fase, 3, C. 47r. In questo elenco non figura va no 1 tuítavia alcune giurisdizioni, S. Andrea di Calicetto detto la Giroldia (dei Capello e dal 1672 dei Califfi), Orsera (del vescovo di Parenzo) e S. Zuanne d ella Cometta (dei Verzi) all'epoca sicuramente presentí, e comunque documéntate in periodi successivi; cfr. ad esettipto Ivi, Pravveditori sopra fetidi, busta 996, cc. lr.-6v.per descrizioni dei giusdicenti istriarú approntate a fini fiscaíi nei 1646. A questé occorre poi aggiungere la giurisdízione della tontea di Leme, nei '700 dei Coletü. Non si trattava perô di una nuova infeudazione, quanto piuttosto di una parte 75 ACIA HISTRIAE m. Sergio ZAMFERE1TI: INVESTETURE FEUDALIE CONFUTITÍ LOCAU NELL' ISTREA DEL '700..., 71-82 dei contadi di Padova o Vicenza, dove l'espansione delle cittá capoluogo aveva fin da principio ridotto ai minimi termini la presenza signorile e feudale, e neppure a quella del Veronese, del Bergamasco o del Bresciano, dove comuni urbani potenti ed aggressivi ne avevano dapprima contenuto e poi via via compresso consistenza e importanza política, fin dalla prima metá del Seicento avevano futtavia preso a manifestarsi segnali che inducono a diversificarla anche da quella della vicina Patria del Friuii, dove l'insufficiente potere contraítuale delle controparti locali aveva consérvalo nel loro incontaminato vigore le prerogative di domini e feudatari, ponendo anzi le basi per una loro ulteriore dilatazione quant ilativa e quaiitativa1". Dal 1645, con la guerra di Candía, le urgenze finanziarie della Repubblica confina-rono sullo sfondo ogni altro problema; e la vendita di giurisdizioni feudali, prima praticata occasionalmente e quasi sempre in caso di devoluzione delle stesse per l'estmzione della famiglia beneficiaría, divenne addirittura oggetto di un provvedimento legislativo. Estesa nel settembre del 1647 a tutto il Dominio, la generalizzata alienazione a privad di ville e circoscrizioni, con la possibilita per gli acquirenti di erigerle in contea, era stata significativamente decretata sin dal 1645 per il solo Friuii13. Ebbene, se farono numerosissimi gli aspiranti giusdicenti in tutte le province dello stato regionale veneto, tutti decisi a pretendere in primo luogo l'esercizio del merum et mixtum imperium, fu infatti soprattutto in Friuii che molti ottennero quanto perseguivano, giacché a Udine non riusci di evitare quanto Brescia, Bergamo o proprio i centri urbani deH'Istria, i cui nunzi in quegli anni dovettero peraltro impegnarsi molto, ebbero per lo piü modo di eludere14. Come accadde un po' ovunque, tranne appunto in Friuii, in Istria le giurisdizioni effettivamente concesse furono infatti numéricamente assai inferior! a queíle richíeste, rivelando anche in quella regione la presenza di istituzioni e forze sociali in grado di eserciíare nei confronti della Dominante istanze e pressioni di assoluto rilievo, tali da indurla a non anteporre sempre i propri interessi economici all'altrettanto importante necessitá di non alterare e pregiudicare gli equilibri locali. Di fronte ai molti meriti del colonnello Marco Sinovich, e alia suá ostinazione nel pretendere che per rinnovare la sua "ferma" gli fosse concesso un tangibile "decoro d'honore", nel la primavera del 1650 il Senato veneziano, addirittura sottolineando la non onerosita dell'investitura feudale, non ebbe bensi cuore di negargli quanto chiedeva, della preesistentegiurisdixioRe della Giraldia scorporata e in precederla posseduta daimonaci camaîdolesi di S. Mattia di Murano: cfr. per un resoconto del 7 marzo 1774 ibidem, busta 912, alla data, m en tie per un altro ancor piü completo ibidem, busta 1073, c. 6. 12 ZAMPERETTl, IPiccoli principi, pp. 283 e sgg. 13 Entrambe le Parí; sono state pubbficate nel Cod i ce Feudale della Serenissima Repubblica di Venezia, Venezia 1780, rist. a ñas t, Bologna 1970, rispettivarnente pp. 110-111 (12 settembre 1647) ep. 106 (31 ottobre 1645). 14 Ho anticipate alctjm risultati di queste ricerche ormai in fase di stesura in SERGIO ZAMPERE'l'l'i, Siato regionale e autonomie locali: signoriee feudi nel dominio veneziano diterraferma in elà moderna, m "Studi Veneziani", n. s., XXI. (1991), pp. 111-136'. 76 ACTA HJSTRIAE III. Sergio ZAMPERETTi: INVESTITURE FEUDAL! E CONFLITTÍ LOCALINELL' ISTRIA DEL '700..., 71-82 cioé il titolo comitale e la plenaria giurisdizione sulla piccola villa di Novach, nel 15 territorio di Montona . Né di minor benevolenza statale ebbero a beneficiare te quel torno di tempo i marchesi Gravisi, che in cambio di 1200 ducati ottennero di estendere anche al penale le loro facoltá giurisdizionali a Pietrapelosa, oppure nuovi e meritevoli vassalli come il cittadiflo di Pirano Giovanni Furegon, per 1000 ducati dal luglio del 1649 gíusdicente in civile e crimínale di Castelvenere, o Pietro Bovisi, la cui possibilitá di disporre al massímo di 1000 ducati lo cosírinse a limitare le proprie ambizioni all'infeudazione della sola Fontane, rinunciando a malincuore proprio a quelle ville del territorio di Parenzo, Monghebbo e Foscolin, nelle cui pertinenze un secolo dopo si sarebbe costituita la giurisdizione dei conti Becich'6. Rilevato che puré alia citta di Capodistria furono sufficienti 1000 ducati per acquistare neiragosto dei 1651 quelía facoltá di amministrare giustizia in civile e penale a Due Casteüi fino ad allora prerogativa del lócale podestá veneziano17, occorre tuttavia ribadire che furono piü numerosi gli aspiranti giusdicenti alia fine costretti a riporre le loro ambizioni c a dirottare altrove i loro investimenti di fronte alie opposizioni e alie rimostranze suscítate dai loro progetti. I Del giudice, clie nel 1649 da Conegliano avevano offerío 1600 ducati per diventare i feudatari di Torre, Abrega e Villanova di Rovigno, i Vecchi, nel 1665 a loro volta interessati alie medesime ville, il potente civis vicentiiio Vincenzo Negri, che per Visignana di Montona ne aveva destinati 2000, i Sabini, pertinaci dapprima ad offrire per quasi tre anni, dal 1648 al 1651,1000 ducati per esercitare plenaria giustizia a Veternaggio di Cittanova, e poi invano disposti a dirottare le loro attenzioni su Sorbar e Dalia, o gli stessi Gravisi, che iiwece avrebbero desiderato estendere le loro prerogatíve giudíziarie a Petragna e Cassagnole, nel territorio di Umago, provocarono tutti tali e tante petizioni e proteste ufficiali da dover rassegnarsi al quasi inevitabile diniego statale18. Né meglio era andata a Marco Sinovich quando nel 1651, baldanzoso per il precedente successo, aveva tentato di aggiungere alia sua giurisdizione di Novach anche i casali di San Domenico e Caldiera, o a Pietro Bovisi, 15 ASV, Praovediton soprafeudi, basta 776, cc, 1 lOr.-lllv., 2 apríle 1650. 16 Ibidem, cc. 41v.-44r. (11 apríte 1648) per I'investiiura a beneficio dei Gravisi, cc. 84r.-87r. (10 iuglio 1649) per quella ottemita da Giovanni Furegon e cc. 39r.-41r. (4 aprile 1648) per ia concessions deila plenaria giurisdizione di Fontane a He tro Bovisi. 17 Ibidem, cc. 128v.-130r. (17 agosto 1651 ). 18 Ibidem, busta 754, cc. 129r.-134r. per la richiesta dei Del giudice in data 26 agosto 1649; la pratíca, peraltro appoggíata anche dal podestá di Capodistria, si intemippe nel settembre del 1650. Ibidem, cc. 743r.-745r. perl'offerta di 1000 ducati dei Vecchi îl28 novembre del 1665. Ibidem, cc. 488r.-491r. per l'esíbizione del 26 settembre 1651 di Vincenzo Negri e per l'arenarsi della sua iráziativa nel febbraio dell'armo successive. Ibidem, cc. 697r.-721r. per le varíe ed inutili contrattazioni dei Sabini dalla richiesta uffida le del3 setiembre 1648 aldefirtiüvodiniego statale del 27 marzo 1651; e cc. 762r.-764v. per il tenta rivo degli stessi, 2 9 marzo 1671, di ottenere l'infeudazione delle ville di Sorbar, sotto Capodistria, e Dalia, nei pressi di Cittanova. Infine ibidem, cc. 619r.-625r. per quanto concerne la proposta dei Gravisi dei 29 luglio 1648, già apparsa destínala al fallimento nel novembre successivo, prima ancora che i marchesi di Pietrapelosa avessero avuío il tempo di quantificare la somma che intendevano investire alio scopo. Tutti questi aspiranti vassalli, occorre sottolineare, pretende vano di poter esercitare la giurisdizione civile e crimínale minore e maggiore. 77 ACTA HISTRIAE Iii. Sergio ZAMPESEITI; ÍNVEST1TURB FEUDALIE CONfUTH LOCAL! NHX' ISTRtA DEL '700..., 71 -82 che procuratisi altri 1500 ducati, e preoccupato per la concorrenza di un altro pretendente come Ascánio Fortis, nelT agosto del 1648 era tornato alia carica per Monghebbo e Foscolin, aggiungendovi giá che c'era anche Giasanovizza e Dracevaz. Le sdegnate reazioni di Montona e Parenzo erano state fali da indurre il Senato veneziano a non prestare ascolto nemmeno ad un consultare in iure e feudista autorevole e prestigioso come Gasparo Lonigo, che sulla richiesta del Sinovich aveva espresso parere senz'altro favorevole39. Qualora a questi dati si aggiraiga poi il fatto che nel 1666 e nel 1697, estinte le famiglie Sinovich e Furegon, sia Novach che Castelvenere, accantonata l'usuale pratica di in rimetterle in vendita, dtornarono "alia pubblica potesta" , sicché delle nuove giurisdi-zioni concesse a privati solo quella des Bovisi a Fontane ebbe modo di consolidarsi e via via radicarsi, si comprende assai bene come fin dai decenni central! del Seicento la situazione sub speciefeudi dell'Istria fosse andata evolvendosi e sempre piü stabilizzan-dosi in un senso tutt'altro che favorevole a nuove infeudazioni. Piü che le opposizioni delle popolazioni direttamente interessate, le viiíe oggetto di transazione tra lo stato e gli aspirantí giusdicenti erano tutte composte da coloni e braccianti di recente e sovente nuovissíma immigrazione, ancora iontam dal poter costituire una stabile e radicata controparte lócale, furono i comuni urbani principali a proporsi come i piü fieri ed irriducibüi avversari airinfeudazione di parte dei loro territori. Capodistria, raa anche Montona, Rovigno, Cittanova, Umago, Pirano o appunto Parenzo, pur non essendo certo paragonabili per dimensioni ed ímportanza a quelli della terrafenna veneta, rappresentavano infatti fin d'allora centri di ere se ente rílevanza, ín grado di esprimere ceti dirigenti localí, per lo piü composti da gmristi e ricchi proprietarí fondiari, ormai giunti a costituirsi in veri e propri patriziati, e soprattutto erano riuscíte ad estendere nelle campagne circostanti un solido controlio, economico e giurisdiziona-le, che non avevano alcuna intenzione di veder pregmdicare. L'investitura del gennaio 1750 a favore dei contí Becich, relativa al loro patrimonio fondiario sito proprio nelle ville di Monghebbo, Foscolin e San Servolo e única nuova infeudazione nellTstria del Settecento, aveva dunque suscitato, dopo un lungo periodo durante il quale queste dinamiche si erano via via accenüiate, proteste immediate e ancor piü violente di quelle di un secolo prima. Da teropo immemorabile praticamente in possesso, il loro Consiglio eleggendo ogni quattro mesi due giudici con prerogativa di affiancare con voto deliberativo il lócale podestá neU'espletamento delle sue funzioni giurisdizionali, della facoltá di amministrare giustizia nella citta e nel suo territorio, a 19 Ibidem, cc. 417r.-435r. (21 maržo 1651) per I'offerta di 300 ducaii del Sinovich e per le decisive repliche di Montona. Èidem, cc. 632-634 per I'inascoltata richiesta del conte Bovisi de! 14agosto 1648. Pocopiù di un mese prima, il 9 luglio 1648, le ville di Monghebbo e Foscolin erano state oggetto delle ambizioni signorili di Ascanio Fortis, la cui esibizione di 1500 ducati, unita al merito dl avere im figlio, Pietro, dragomanno a Costantinopoli, non valse a convincere il go verno centrale a sottovalutare le immediate e pressant! proteste locali: ibidem, cc. 596r.-609r. 20 Ibidem, rispetüvamente busta 747,12 giugrto 1666, alia data e bus ta 1073, c. 7r. 78 ACTA HISTRIAE Iii. Sergio ZAMPERETTÍ: IN VESTITURE FfiUDAU B CONFL['[TÍ LOCAL! NELL' ISTRIA DEL '700..., 71-82 quello "smembramento" e a queíla sottrazione di prerogative e poteri i cives di Parenzo mostrarono súbito di non volersi proprio rassegnare. La strada sceíta da quei cittadini, queila deü' intromissione dell'Avogaria per Moceare ed invalidare la delibera del Senato, non si rivelo tutíavia particolarmente felice, Coll' inoppugnabile motivazione che Túnico giudice competente in materia feudale era il magistrato dei Provveditori sopra Feudi, e che perianto solo ad esso, e non giá insinuándose a creare confusione e conflitti di competenze tra le magistrature statali, andavano rivolte le doglianze e le richieste dei govemati, fín dall'ottobre del 1751 il governo veneziano aveva infatti stabilito che suü'argomento non c'era proprio píii nulla da diré21. La ferma presa di posizione della Dominante, se aveva proweduto ad interrompere il continuo invio di nunzi e recriminazioni alia volta della capitak, non aveva pero mancato di esacerbare ancor piü gli animi. Un gruppo di quei cives, capeggiato dagli avvocati Zorzi Minotto e Giacomo Mademi, dai possidenti Alvise Sincich e Francesco Benleva e appunto da Gabriele Zuccato, esuberante e focoso rampollo di una delle raigííon famiglie deüa citta, ai nuovi giusdicenti l'aveva proprio gíurata22. E d'altra parte anche l'atteggiamento che era andato assumendo Zorzi Becich, fíglio maggiore di Stefano e ormai vero e proprio capocasata, pareva perseguire Púnico fine di confermare le piü fimeree previsioni dei "gentilhomini" di Parenzo e di spingere al parossismo ¡I loro lívore. Resosi vacante per la dipartita del canonico Pietro Briante, e per la decisione degli eredi di disfarsene, il banco in chiesa giá di sua competenza, nella primavera del 1751 il conté Becich aveva súbito proweduto ad acquistarlo per la cifra di sei zecchini. Si trattava dei banco piü prestigioso della cattedrale, a ridosso di quello riservato al podestá veneziano. Sicché la reazione dei notabiü del luogo, che invece pretendevano l'indiscus-sa disponibilitá di quei simbolo di preminenza per i rappresentanti cittadini di volta in voita in carica, avevaben presto assunto i toni di una vera e propria crociata antisignorile. E se alia fine,mobilitate tuíte le alleanze e le solidad etá di casta ed esercitati pesantissimi ricatti sociali siii venditori, io stesso Zorzi Becich sí adattó a rimuoversi da tale 23 enormitá , la disputa tra le parti sembró nondimeno trarre dali'episodio nuovi stimoli e ultedore vigore, arricchendosi ora di significad che andavano ben oltre la semplice questione dell'infeudazione ed avviandosí quasi ineluttabilmente verso altre occasioni discontro. Lamentando le ritorsioní degli avversarí in sede giudizíaria, in virtü deí loro privilegi i cives di Parenzo parevano aver deliberato di far perdere ai conti Becich tutte le cause che li conducevano al tribunale cittadíno, il 7 setiembre del 1752 i neogiusdicentí feudali avevano infatti ottenuto da Venezia che per un qoinquennio tutte le loro cause, attive e 21 Ivi, Consiglio dei Dieá, Processi critninali delegati, Cawdistría, busta 3, fase. L cc. 53r. e v. 22 Per una suppiica di quei ches si veda ad esempio ibtdan, cc. 51r. e v. 23 ibidem, cc. éir. e v. 79 ACTA HJSTRIAE III. Sergio ZAMPERETTI: INVESTITURE FEUDALIE CONFLITIILOCALINELL' ESTRIA DKL '700..., 71-82 passive, fossero sottratte a quello di Parenzo e delegate invece al tribunale di Capodistria"4. E a questo, con i coníendenti ormai giunti al reciproco e dichiarato rancore, agli 25 insulii sussurraíi e ai saluti sprezzantemersíe negatí, aítri contrasti erano seguiti , fino aU'inevitabile epilogo da cui ha preso le mosse la nostra narrazione. Imbarcandosi alia volta di Rovigno dopo i suoi infruítuosi iníerrogatori, il cancelliere pretorio di Capodistria si era insomma íascíato alie spalle una siíuazione addirittura piu pregiudicata di prima. La formazione del processo, anche per il fafcto che i testimoni erano quasi tutti cittadini del locale Consiglio imparentati ira di loro e con l'accusato, nonostante la "secretezza" con cui avrebbe dovuto essere condotta era stata in quelle due settimane l'argomento del giorno a Parenzo. Il conte Becich, cui senza alcun dubbio si doveva la novità, non aveva propriamente visto accrescersi presso i suoi più ostinati nemici la suagià dubbiapopolarità.E laprevisione che di lí anón molto sarebbe di nuevo successo qualcosa non richiedeva dunque particolari doti divinatorie. Ncmmeno quattro mesi dopo, il 5 marzo 1754, un nuovo memoriale di Zorzi Becich giungeva infatti ai capi del Consiglio dei dieci. Fuori di sé per il rifiuto dallo stesso opposto a condividere il viaggio per mare fino a Venezia con un suo fratello sacerdote, il solito Gabriele Zuccato aveva dato in escandescenze proprio al cospetto del locale podestà, pretendendo che il bagaglio del nemico fosse gettato a mare e assicurando a chiunque gli capitava davanti che con quel "baron" era proprio giurtto il momento di farla finita. Le minacce e le ennesime offese arrecategli, confessava pertaoto il preoccu- patissimo feudatario, lo inducevano ormai alia sconsolata risoluzione di abbandonare Parenzo, tristissima eventualità che solo il completamente del precedente processo, e magari la formazione di uno nuovo, avrebbe a quel punto potuto eludere26. II 30 marzo successivo, e perianto a stretto giro di posta, al nuovo podestà di Capodistria Pietro Dolfin era percio giunta una ducale in cui lo si informava che era stato deciso di attribuirgli la delega/,ione in precedenza concessa al suo predecessore, afñnché con essa, estesa a comprendere anche i fatíi esposíi nell'ultima denuncia, egli formasse 27 un nuovo e questa volta completo procedimento . Le cose per i'accusato sembraron o allora precipitare. Ascoltati in tutto sei testimoni, le autorité competenti avevano ritenuto di saperne abbasíanza; e il 29 apriíe del 1754 Gabriele.Zuccato era stato ufficialmente proclamato ed invitato entro il limite massimo di otto giomi a comparire davanti alia giustizia "rassegnandosi alie carceri" . 24 Ibidem, ce. 57r. e v. per la supplfca in materia deí Bedch del 2-3 agosto 1752, e cc. 58r. e v. per l'accoglimento della richiesta da parte statale. 25 Ad esempio aícune liti concernent» il diritío di esazione delle somme corrisposte dai pastor) per farpascolarele greggi neicampi. Prima dipertmenza del comune, ora i Becich ne rivendicavano ¿I diritto per qnanto concerneva i terreni siti nella toro giurisdizione; cfr. ibidem, cc. 54r.-55v. 26 Ibidem, cc. lllr. ev. 27 Ibidem, c. II2r. 28 Ibidem, cc. Ií6r.-Í20r. per gli interrogatori dei testimoni, cc. 120v.l21v. per la proclamazione dell'imputato. 80 ACTA HISTRÍAEIII. Sergio ZAMPERETTi: INVESTITURE FEUDALÍ B CONFLÍTTÍ LOCALí NELL' ISTRIA DEL 700..,, 71-82 Non é dato sapere, le fonti mantenendo al proposito il più stretto riserbo, cosa fosse realmente successo a Parenzo in quei circa due mesi trascorsi tra la proclamations e l'efíettiva incarcerazione di Gabriele Zuccato, avvenuta a Capodistria non prima del 20 giugno successivo. Certo si alteraarono abboccamenti e contrattazioni serrate, probabil-mente trattarive al fine di pervenire a risultati di reciproca soddisfazione. Sta di fatto che le parti, di fronte alia gravita dell' accaduto, parvero in ogni caso giungere ad una rapida tregua, i cui tennini ci é invece possibile appurare con buon fondamento. II 3 giugno, íiientre l'acaisato ancora beneficiava di un rinvio della data per la sua presentazione, Zorzi Becich aveva ufficialmente dichiarato che tra egli e lo Zuccato, deposto il precedente "disgusto", si era ormai arrivati a "perfetta reconciliazione". Mentre il giovane civis, nel suo cosíituto del 23 giugno, parlando del suo fino a pochi giorni prima acérrimo netnico si era affretíate a ricordare "le sincere testimonianze d'amore che da mé=e da tutti gli altri cittadini in questi ultimi tempi gli furono date colla da lui tanto desiderata cittadinanza" . 1128 giugno del 1754, dopo otto giorni di prígione, Gabriele Zuccato veniva perianto assolío da ogni accusa e subito libéralo. E se dalla sua pur controllatissima arringa difensiva traspariva qua e là un rancore verso il titolato rivale piuttosto represso che superato, a quetla sorta di implícito accordo patriziato urbano e giusdicentí feudal! ebbero futtavia ad attenersi fino alia caduta della Repubblica, o perlomeno si limitarono a dar vita a conflitti non più tali da giungere ad ínteressare i tribunali della capitale . Nel 1581, nel tentativo di prospettare una possibile soluzione alie furibonde vertenze che vedevano contrapporsi al suo cospetto la città di Udine e i casteüani friulani, il Consigîio deî Dieci venezíano aveva esortato i nunzi cittadini a mitigare la loro eccessiva e controproducente rigidezza, iniziando magari col concedere ai rivali onori e prérogative in ambiente urbano31. Absolutamente impraticabiîe in quel contesto, quello stesso abbozzo di accomodamento si era a qvtanío pare rivelato proficuo nella particolare realtà deli'Istria e della città di Parenzo alla metà del Settecento. 29 Per il rmovo e assai piü concillante memo ríale del cortte Becich cfr. Ibidetn, c. 125r.; mentre la deposizione di Gabriele Zuccato é alie cc. 126v,~131 v.; c 13 Ir. per la frase día ta, 30 Impegnati invece a dirímete direttarrtente, o a delegare ai rappresentanti locali, vertenze e coxiflitti riguardanti altre gmrisdizioni prívate istriane. Cfr. ad esempio íbidem, busta 3, fase. 6 e busta 13, fase. 3 per cause riguardanti nel 1755 e 1775 i conti Rota giusdícenti di Momiano; Ibidem, busta 8, fase. 7 per un processo inténtate nel 1768 dai marches! Gravisi, giusdicentí di Pietrapelosa, contro alcum sudditi a loro diré alquanto protervi e írrispettosí. 31 ZAMPERETTI l Piccotí principi, pp. 330-331. 81 ACTA HISTRIAE Iii. Scrgio ZAMPERETO: IKVESTITURE FEUDALIE CONELITOLOCALINELL' ISTRIA DEL '700..., 71-82 POVZETEK Sodni spor med grofom Zorzijem Becichem in Porečanom Gabrielom Zuccatom predstavlja izhodišče za prispevek, ki obravnava problem pomena privatnih jurisdikcijvlstri v 18. stoletju. Napodlagivečkratnihpogostih invztrajnih ter vsekakor uspešnih nasprotovanj Porečanov (kakor tudiprebivalcev drugih glavnih istrskih središč) proti državnimprojektom, ki so od srede 17. stoletja dalje omogočali prilaščanje fevdov, so orisane politične razmere, za katere je bila značilna premoč mest nad zemljiškogosposkimi institucijami, ki so bile v procesu nenehnega upadanja svoje vloge in pomena. 82 ACTA HISTRIAJS III. primljeno: 1994-04-29 UDK/UDC: 35.07:949.713 Istra "15/17" SKICA ZA PORTRET ISTOČNOISTARSKIH KVARNERSKIH SREDNJOVJEKOVNIH KOMUNA OD XV. DO XVII. STOLJEČA Darinko MUNIČ mag., upraviteij Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 51000 Rijeka, Ružičeva 5, CRO MD, direttore deiristituto d) scienze sioriche e sociali HAZU, 51000 Fiume, Ružičeva 5, CRO SAŽETAK Članak je posvečen povijesnim odrednicama istočnoistarskih kvarnerskih komuna u razvijenom srednjem vijeku, Riječ je tzv. Kvarnerskom posjedu, kojeg su činili Rijeka na Rječini, Kastav (s lukama u Preluku i Voloskom), Veprinac, Lovran (do sredine XV. st.), Moščenice i Brseč (takoder do sredine XV. st.). Taj posjed na istočnoj obali Istre su od XII. do razmedeXIV. u XV. st, držali Devinski grofovi, a zatim ga preuzimaju gospoda Walsee, da bi nakon 1465. godine, Kvarnerskiposjed definitivno došao u ruke Habsburške kuče (u čijem če okrilju ostati sve do 1918. godine). Od Piominskog zaljeva na jugu, uz istočnu obalu Istre i strme padine Čičarij e s Učkom do Preluke na sjeveru - gdje Riječki zaljev najdublje zadire u kopno - te dalje morskom obaiom do Rječine, oblikovale su se u okviru zajedničkog Devinskog posjeda istočnois-tarske kvamerske komune i njima pripadajuči kašteli. Taj se Kvarnerski posjed društve-no-politički oblikovao od sredine XIL do početka XIV. stolječa. A prema Urbaru Kvarnerskih imanja Devinaca i Walseeovaca iz oko 1400. godine1 ili jednostavnije Riječkom urbaru2, dakle na razmedi XIV. u XV, stolječe, Kvamerska su imanja od Devinaca na obitelj Walsee prenijeta u ovome sastavu: Brseč/Berschetz, Moščeni-ce/Moschanitz, Lovran! Lauran, Veprinac/Veprinez, Kastav!Chestaw i grad i opčina Rijeka! Sant Veit in dersta?, na desnoj obali Rječine. 1 Milko KOS, "Jedan urbar iz vremena oko 1400. o imanjima Devinskih i VValseeovaca na Kvarnem", VjesnikDržavnogarhiva u Rijeci, sv.nr, Rijeka 1955-1956, str, 1-20/345-364/. 2 Danilo KI,EN objavijuje novi izvornik Riječkoga urbara, u kome ne nalazi Opczach/Japtiišče na jugu od Gorice, Podgred/Podgrad i Orechoiach/Orehovi je kod Mirna na jugu od Gorice (Vidi: M. Kos, "Jedan urbar...", n. dj., str. 18/362). Isto tako, vrlo je oprezan u dataciji izvomika, pa več u naslovu širi opseg godina, od kada do kada, je izvornik mogaobiti sastavljen. Vidi: D. KLEN, "Riječki urbar (1390-1405)", Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pflzi?!«(Dalje: VHASiP), sv. XX, Rijeka 1975-1976, str. 151-163. 3 Njemački nazivi citiraju se prema M. Kosu, "Jedan urbar...", n. dj., str. 359-361. Medutim, izvornici/urbari se razlikuju u grdfiji, pa u n. dj. D. KI e n a "Riječki urbar" nalaziino:" Veprincz ", "Moshanicz" i "Bershecz"; a ime Rijeke je u naslovu "Sand Veyt", a u tekstu "sant Veit in derStat" (str. I56).Unjemačkimizvorm\azatičemojoši"St, Veit am Pjlaum". Latinski naziv Flumensancti 83 ACTA HISTRIAE Iii. Darinko MDNIČ: SKICA ZA PORTRET1STOČN01STARSK3H KVARNERSKIH..., 83-96 Geografskim smješiajem sva su mjesta, osim Lovrana i Rijeke na prirodnim uzviše-njima i podalje od morske obale» ali vrlo pogodna za stanovanje. Odabir mjesta prebivanja, dakle nije slučajan. Dapače, stanovništvo srednjovjekovnih komuna nastavlja dugotrajni kontinuitet nastanjivanja i života na tome području, od najstarijih vreme- 4 na . FiziČki Istri - doslovno - ne pripadaju Rijeka i Kastav, te dobar dio Kastavštine. Ipak veči dio kastavske srednjovjekovne komune, tj. Kastavštine (gotovo do najnovijih dana)5 - od Preluke preko Voloskog do opatije Sv. Jakova i Slatine (u centru današnje Opatije), pa zatim na sjeverozapad podno padina Veprinca, prema Rukavcu, Brgudu i Kastavskoj šumi - je na području Istre. Kastavska je komuna zapravo, stolječima črnila ne samo upravno-administrativno-političku vezu, nego i snažan etnički, jezični, crkveni (to područje je od najranijih vremena potpadalo u nadležnost puljskih biskupa) i kulturološ-ko - tradicijski most izmedu istočnog dijela istarskog poluotoka i kopnenog zaleda. To ujedno potvrduje činjenicu, da fizičko-geografske granice - u našem slučaju udolina izmedu Cičarije i kastavske zaravni - ne moraju biti i političko-upravno-administratjvne granice pojedinih područja. Dapače, umjesto zapreke one ponekad omogučavaju vrlo uspješnu razmjenu ijudskoga rada i misli. Urbar Kvarnerskih imanja iz oko 1400. svojevrstan je inventar zatečenog draštveno-političkog stanja na području istočnoistarskih komuna, pa nam tako uz imenovanje mjesta donosi i popis zajedničkih i pojedinačnih obveza podložnika Rijeke, Kastva, Veprinca, Lovrana, Moščenica i Brseča. Zajedničku obvezu u novcu i mladim životinja-ma od koje je riječka komuna oslobodena, Kastav, Veprinac, Moščenice, Lovran i Brseč plačaju dva puta godišnje i to: o Mesopustu svi zajedno, i drugi put na Miholju - Kastav, Veprinac i Moščenice, a Lovran i Brseč tu obvezu poravnavaju na Martinovo. Osim toga svaka je komuna plačala "štivrufstewer"i to: Lovran 28 maraka, Brseč 20 maraka, a Kastav, Veprinac, Moščenice i Rijeka "nach des Herrn Gnade", tj, po milosti Gospodi-na ', što nije ni olakšavalo ni otežavalo položaj komuna, kako bi se to na prvi pogled Vid, takoder je prijevod hrvatskog imena Sv,. Vid na Ki)'«:!.Naravno i ostala mjesta imaju latinske, odnosno talijanske inačice imena: Castua, Apriano, Laurana, Moschienizze i Bersecto. 4 O najstarijim tragovima života rta području oko Kvarnerskog zaljeva vidi: Mirko MALEZ, "Istraživanje paleolitika i mezdi tika na području Libumije", Liburnijske teme, knj. I, Opatija 1974, str. 17-49 + slikovni priloži. A o kontinuiteto života na tome području do sredrsjeg vijeka vidi: *** - Povijcst Rijeke, Skupštiita opcine Rijeka iIzdavačkicentar Rijeka, Rijeka 1988, str. 19-79. i Darinko MUNIČ, Kastav u srednjem vijaku. Društveni odnosi u kastavskoj opčini u razvijenom srednjem vijeku, Biblioteka Dokumenti, sv. 10, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1986, str. 9-34, te priložene popise "Literature". 5 " Ugovortma u Kapallu 1920. i Rimu 1924, god. skhpljenim izmedu Kraljevine Italije i Kraljevine SHS, dio Kastavštine, tj. županije; Bregi, Breza, BrgudMalt, Brgud Veli, ¡vrdani,}ušiči, Klana, Kučeli,Lisac, Mflfai/e, Perinici, Pobri, Ritkavac Donji, Rukavac Gornji, Zvoneča, dio Skuriiije(Dunja Skurinja),južni dio Zametu saželjeznickom prugom (Donji Zamet) te dio Drenove (Donja Drenova) ustupljenisu Italiji. Preostalih 16 županija ostalo je u granicama Jugoslavije i od njih je izmedu dvaju ralova formirana administrativna jedinica - Kotar Kastav." Antun GIRON, "Izvještaji Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Kastav 1944. godine", P. O. VH/iRiP, sv. XXX, Pazin - Rijeka 1988, str. 101. 6 D. K1 e n, Riječki. urbar, n. dj., str. 156-161. 84 ACTA HISTRIAE Iii. Darinko MUNiČ: SKICA ZA PORTRET IST0ČN01STARSKIH KVARNERSKIH..., 83-96 moglo pomisliti, jer je ta obveza ipak bila ustanovljena, kao na primjer u Kastvu -100 maraka. Pojedinačne su pak obveze plačali podložnici svome gospodam desetkom od žita, vina i mladih životinja, te novčanim šznosima obračurtatim u šilinzima. Ta obveza nije 4 7 za sve bila ista. Na kraju kapetan riječki ima prihode od "zwo mäl an dem phlawn" , za čuvanje tvrdave, tj. grada. Medutim, rijec je ipak o paušalnim pojedinačnim obvezama podložnika, a tek če ö Moščenički urbar iz 1622, godine donijeti popis poimeničnih obveznika moščeničke komune. Cjelovitost Kvarnerskih imanja donekle je narušena sredinom XV. stolječa (svakako i za l443.godine) kada je kralj Fridrih in. dao u zakup Febu delta Torre Pazinsku grofoviju/knežiju zajedno s kaštelima Brsečom, Lovranom i Vranjom (u središnjoj Istri podno zapadnih padina Učke) "sa svim svojimprikodima, koristimo, dohochna iprinad-ležnostima ...na neodredeno vrijeme"^ a to je značilo zauvijek. Naravno, ta je transakcija obavljena uz obvezu plačanja godisnjeg novčanog najma10. Isiovremeno, grad i područje Rijeke - Terra Fluminis S. Viti con suo distretto postaju najznačajnijim dijelom Kvarnerskih imanja, obitelji Walsee. Rijeka tada doživljava snažan portiak svog gospodarstva, a posebice kao trgovačko-pomorski grad. Rijeka je svoje poslovne veze razgranak duboko u unutrašnjost kopna: na sjever prema Kranjskoj i Austriji, te Hrvatsko] i Ugarskoj prema sjeveroistoku i dalje; na zapad prema Apenin-skom poluotoku, s kojim preko Venecije, Ankone, Riminij a, Firma, Barle te i drugih luka ima i stalne brodarske veze. Brodovi dolaze i odlaze prema dalmatinskim i istočnojad-ranskim lukama (Zadar, Šibenik, Split, Korčula, Dubrovnik, Kotor), sve do Grčke (Patras) i Španjolske (Barcelona), U Rijeci se trguje proizvodima mora i kopna: solju, uljem, ribom, vinom, voeem, odnosno žitaricama, drvom, drvnim i žcljeznim prerade-virtama, vunom, tkaninama, kožom i dr. Rijeka je u XV. stolječu razvijeno obrtničko središteu kome se spominju: postolari, krojači, kožari, klobučari, mesari, brijači, mlinari, 7 Isti, str. 157. 8 Danilo KLEN, "Urbar Mošcenica iz 1622.", Liburnijske teme, kuj. I, Opatija 1974, str. 117-127 + slike. 9 Gamillo de FRANCESCHS, Storia documeniata delte Cantea di Pinino (a cura del figlio Cario), Atti e memorie della Societa Istriana di Archeologia e Storia Patria (dalje: AMSI), vol. X-XI-XO N.S.(LXII-LXin-LXIV della Racolta), Venezia 1963, str. 52. Darinka MUNIC, "P-rseč na počeíku XVII. stolječa", Liburrtijske lerne, sv. 8, Opatija 1993, (U tiksu). 10 LujoMARGETIC/'Povijesno-pravniaspektistarogaLovrana", Liburníjske teme, knj. 6, Opatija 1987, str. 56. smatra da se ne može točno utvrditi godina prelaska Lovrana u posjed Pazinske grofovije. Ipak mišljenja je da se to desilo u drugoj polovici XV, stolječa. 85 ACTA HI.STRIAE III. Dariuko MUNIC: SK3CA ZA PORTRET 1STOCNOISTARSKIH KVARNERSK1H .., 83-96 • ^'f**. vi? MLETACKI ? POSJED Stfni djrinvl Kvarnunftcg fjo^wJa Podrydja ukijuiens od {adln« « Faiiivsiu grgfov iju SBiSflB Dräivna •«»»,•■<«■*■« Gunk* po^vdA >simi«*»tv*B MtrrfuQpciiukc gfanice Kvarnenki posjed Devtnaca i Walseeovaca odXIIL do XV. stoljeca. ft; />, MUNIÖ, Kastav u srednjem vijeku, sir. 40. 86 ACTAHISTRIAEIH. Darinko MUN1Č: SKICA ZA PORTRET ISTOČNOISTARSKIH KVARNERSKIH..., 83-96 krčmari, mornari, brodograditelji, tesari, kovači, zlatari, rezači drva i drugi ■ Sve je to imalo odraza i na obližnje komune Kvarnerskog posjeda, ali je gospodarsko snaženje Rijeke, utjecalo pozitivno i na obližnja mjesta u okviru hrvatsko-ugarske države, odnosno frankopanskog posjeda na Krka, Vinodoiskoj knežiji i Senju. U meduvremenu dolazi do promjena u vrhovniŠtvu nad imanjima. Naime, slijedom srednjovjekovnog nasljednog prava Kvarnerskaimanja dolaze u ruke nadvojvoda austri-jsk.ih. Godine 1465. posljednji Walseeovac Volfgang V. pismenim je putem svoje posjede ostavio habsburškom nadvojvodi Fridrihu III. (kasnije čaru Fridrihu).Tako je austrijska kuča 1466. svoj.u vlast i dragim krakom protegnula na obalu sjevernog ladrana, buduči je gotovo sto godina ranije, još 1382. uspjela zadobiti Trst. Tome valja pridodati i ranije stečene posjede u središnjoj Istri - Pazinsku grofoviju. Tako je austrijska vladarska kuča postala još neposrednijim susjedom i suparnikom Mletačke Republike, a na Rječini ugarsko-hrvatskoj državi. No, uporedo s političko-administrativiiim tekle su i gospodarsko-društvene promje- ne. Te promjene imaju ustaljeni ritam, a njihov najbolji odraz su statuti pojedinih komuna. Najstariji i najznačajniji je "Zakon Grada Castua od Letta 1400" 2, koji je 13 nas ta o barem u svom prvom dijelu u isto vrijeme kada i RijeČki urbar . Zatim je 1507. godine zabilježen Veprmački statut™, a 1637. "Zakon Kaštela Moščenic1'15. Sva su tri statuta zapisana hrvatskim jezikom, a u čakavskom govoru. Samo je Riječki statut16 iz 1530. godine zapisan latinskim jezikom. lako su Veprinački i Moščenički statut nastali nešto kasnije od Kastavskog statuta, oni svojim odredbama i spominjanjem "naše gospode Walsee", odražavaju vrijeme kada je u Kastavskoj gospoštiji ili kapetaniji 11 Zarazdoblje riječke svakodnevfceXV, stolječa, posebno od 1436-1461. godine najpouzdaniji je izvomik "Knjiga riječkog kancelara i notara Antuna de Renno de Mutina (1436-1461)" Mirka ZJACIČA « Vjesnik Držamogarhiva, sv. Hi. (I. dio), Rijeka 1955-1956, str. 5-343; sv. IV. (fl. dio), Rijeka 1957, str, 85-225; sv. V, (m, dio), Rijeka 1959, str. 225-459. Najstarije dijelove izvornika objavio je pocetkom stoljeea Silvmo GIGANTE pod naslovom I Libri del canceliere, Vol. I, "Monumenti di storia fiumana", Hume 1912, apotom i nastavke u Rivistasemesirale delta Societti di studi fiumani e Fiuine. (dalje: Rtvista Fiume). 12 Matko LAGINJA, "Kastavski ustav (1400-1461)", Pravo, god. I, Zadar 1873/74, br. 4, str. 120-126; 5,156-161; 6,188-192; 7,218-224; 8,251-256; 9,281-288; 10,295-302 i 11,334-340. i Franjo RAČKI, "Statut kastavski" u: Statuta lingua croatica conscripta. Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski i donekle svega krčkoga otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski, Monumenta hktorka-juridica Slavorum meridionalium, vol, IV, JAZU, Zagreb 1890, str, 179-207. Izvodi iz statuta donose se prema "Staiut Kaslavskij Letta 1400", Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, VO-4 "Isusovacki samostani Rijeka" (Dalje: HDA, VO-4, ISR), Doda tak sv. L VII, fasc. 20. (str. 52-73). 13 Mihael NIKETIC JASINSKI, "Kada i na koji način je bio sastavljen Kastavski statut?", Zbornik znanstvenih razprav juridične fakultete v Ljubljani, let. ITI/1923-1924, Ljubljana 1924, str. 119-137. M. N. Jasinski je zaključio da se radi o tri redakcije statuta, pri čemu je prvih 25 "kapitala"/ftanzka. nastalo 1400, godine. Vidi takoder: Darinko MITNIC, "Prilog datadji Kastavskog statuta", Problemi sjevemogJadrana, sv. 5, Zavod za povijesne i društvene znanosti IC JAZU, Rijeka 1985, str. 171-195. 14 Oleg MANDIČ, "Zakon Veprinaczki Milezin let Gospodgnih 1500", U: "Osnove pravnog uredenja veprinačke opdne u XVIII. stolječu", Rad JAZU, ktvj, 306, Zagreb 1955, str. 108-114. 15 Ante ŠEPIČ, "Zak6n Kaštela Moščenic", Rad JAZU, knj. 315, Zagreb 1957, str. 233-258. 16 Zlatko HERKOV, Statut grada Rijeke. iz godine 1530., Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 1948, str. 326-535 (II. dio). 87 ACTA HISTRIAE Iii. Darinko MUN1Č: SKICA 7A PORTRETJSTOČNOISTARSKIH KVARNERSK3II..., 83-96 kodificirano običajno pravo. Kastavska gospoštija (Herrschaft Khestau ili Signoria di Castua) se kao cjelovit posjed istočnoistarskih kvarnerskili komuna spominje od druge polovice XV. st., a po svemu sudeči ona je izravna posljedica Maksimilijanovih reformi iz 1483. godtne. Gospostiju čine MoSčeničH, Veprinački iKastavski komun, a sj edište joj je u Kastvu, što je izravna posljedica Kastavskog statuta17. U Kastvu je zajedničko sudiste "od kriminala" za Kastavce, Veprinčane i Moščeničane, a u njemu prebiva i njen vrhovni upravitelj i vojni zapovjednik -"Capitan Castauske Capitanije". On ima široka ovlaš-tenja u upravnoj i vojnoj vlasti, a u ime feudalnog gospodam. Njegova se nadležnost proteze na ubiranje godišnjih obveznih podavanja podložnika u novcu (100 maraka u Kastvu) i naturalija (desetak od "suakogaxita", vina, mladih životinja - kozličajanjaca). Kapetan je prisutan u radu "dva suca od leta", radii i djelatnostšKsvetnika"senika u gradskim viječima, nadzire službu satnika i njegovih stražara, dvornika, pa čak i kancelara, odnosno župana u Veprincu i Moščenicama. Največi dio podložnika koji su gotovo svi pripadnici hrvatskog etnosa - čine "kmeti", zajedno s pučaniroa, te povreme-nim "gostima" (pridošlicama, koji su u početku lišeni komunalnih prava).18 Za razliku od Riječana, večina gospoštijskog pučanstva bavila se poljoprivredom i uzgojem sitne stoke, koju napasaju na zajedničkim opčinskim p as iš tirna, sjenokošama, livadama i u šumama. Tek se manji broj podložnika bavi obrtom i trgovinom - mlinari, pekari, mesari, kožari, drvodjelci, "toveraa/fVgostioniČari, a tek poneki u Voloskom i Preluku ribarstvom19. U hrvatsko stanovništvo Gospoštije stapali su se po vremeni doseljenici iz Furlanije i Kranjske. Uz njih u Kastvu i obalne gradove nailazimo na obitelji talijanskog, odnosno germanskog podrijetla, što ne začuduje s obzirom na geografski položaj tih kvarnerskih komuna. Inače kapetani kastavski gotovo su redovito bili tudinci. Sve to potvrduju prezimena koja zatičemo u Kastavskom statutu, a pogotovo u dokumentima nakon njega - različite isprave, testamenti, potvrde, trgovački ugovori, darovnice i dr. Uz statute i urbare (kao več spomenuti Moščenički iz 1622.) najprimjerenije su "Quaderne" o dužnicima u novcu, vinu, mladim životinjama, te obvezi obavljanja - za Kastavce čini se najteže - "stražarske službe"20. 17 HDA, VO-4, ¡SR, "Statut Kastavskij...", n. izvor, Kapital 48. 18 O životnoj sva ko dne vid istočnoistarskih kvainerslcih komuna vidi: Lujo MARGETIČ, "Neka pitanjarazvitkasrednjovjekovnihiiburRijskihopctna", Uburmjske t srne, knj. I, Opatija 1974, str. 95-115. i D. M u n i č, Kastav u srednjem vijeku, n. dj., III. "Društveni odnosi u Kastavskoj opdini u razvijenom srednjem vijeku", str. 89-144. 19 Oribarenju npr:JKaptžwI53, "Statut Kastavskij...", n. izvor. 20 Darinko MUNIČ, "Grada arhivskog fonda Isusovački samostani - Rijeka u Arhivu Hrvatske u Zagrebu", VHARiP, sv. XXV, Rijeka 1982, str. 435-442. 88 ACTA HISTRIAE Iii. Darinko MU NIČ: SKICA ZA PORTRET ISTOČNOISTARSfviH KVARNERSKIH83-96 U tom smislu najreprezentativniji je popis prezimena kastavskih obitelji i pojedinaca 21 22 iz 1723. godine. Komparativno popis ima poseban značaj i za ostale komune u Kvarnerskom zaljevu. Primjera radi, navodimo tek neka karakteristična prezimena koja zatičemo još i danas, a neka od njih prisutna su i kao toponimi: "Affrich"/Afrič, "Bacich" ¡Bačič, Ban/Bani, "Blecich"/Blečič, "Chickouich"¡Čikoviči, "Giurchich "¡Jurčiči, "luanusich ", "Lucich "¡Lučiči, "Matettich ", "Michelchich ", "Pileppich"/Pilepiči, "Slauich"iSlaviči, "Sepich"/Šepiči, "Spincich"/Spinčiči, "Tri-naistich" /Trinajstiči, i dr. Nadalje tu su prezimena "Ferlan "/Frlani, "Cragnaz"¡Kranjci, "Crancich", "Maro t, Mauar, Miran", "Peteri "jPctrci, "Piuk"¡Pivki, "Sche-rgVlŠkrlji, "Sterch"!Šterki; "Sterzhai", čijisunosiocipo svemu sudečidošli izobližnje Kranjske, Furlanije i drugih krajeva Austrije. U popisu nalazimo i prezimena talijanske provinijencije: "Benzoni, Casari, Celebrini, Corsi, De Rouere, Salle, Sandri, Zanchi pa i germanske: "Hauch, D' Oberburg, Ottmar, Sttemberg", a nešto ranije zatičemo kapetane V, Hohenecker, H. Genman. U izvornik je unijeto ukupno 960 kučedomačina, a 210 različitih prezimena (dakle 21,875%), što bi moglo dati broj od oko 3.500 do 4.500 sfanovnika. S obzirom na Rijeku koja u XVII. stolječu ima oko 6.500-7.000 stanovni-ka23, koncentracija stanovnika na području komune, a taj se zaključak može provuči i na cijelu Gospo štiju, nije bila osobito velika, več dapače cijelo je područje bilo vrlo rijetko naseljeno, Posljedaja dva desetlječa XVI. i prva tri desetlječa XVII. st. bila su najteža za kastavskn komunu i Gospoštiju u cjelini. To je vrijeme opadanja njenog gospodarstva, koje je n aru seno pritiskom bliskih turških napada u kopnenom zaledu (prisutnih još od kraja XV. st.), ali daleko snažnije sve jačom uskočkom prisutnošču, pa prikupljanjem i kretanjima soldateske na području Kvarnera i Istre. IJz uskoke, soldateska se prije i u vrijeme Uskočkoga rata ili rata za Gradišku (1615-1617/1618.)24, okupljala na području Gospoštije (Čičarija, Klana). Ratu su prethodili posebni radovi na popravcima i izradi fortifikacija, a ta je obveza radne tlake pučaninia bila najteža, teža i od omrznute stražarske službe. Odnosi izmedu Austrije i Serenissime stalno su se zaoštravali, pa je prirodni slijed dogadaja bio jedino rat. A rat je stanovništvo bacio u još veču bijedu. Naposlijetku, osiromašeni su podložnici Gospoštije zajed no sa uskocima krenuli (1615) u pljačkaške pohode preko Učke. Udruženi sa stanovnicima Boljuna i Kožljaka pljačkali 21 I s t i, Prezimena kastavskih obitelji ipojedinaca iz 1723. godine, Turističko društvo Kastav, Kastav 1990,56 str. 22 Uporedi na prinijer, za Rijeku članak i s t o g autora "Riječki vinogradi 1775. godine", P. O. iz VHARiP, sv. XXIX, Rijeka 1987, str. 235-272. 23 Giuseppe POGLAJEN, "Memorie eronoiogiche relativa alie ehiese e al Capitolo di Fiurne", Rivisía Ftume, A. I-H semestre 1930, Fiume 1930. Mikola STRAŽIČIC, "Prilog poznavanju demografskog razvoja grada Rijeke tijekom posljednja tri stoljeca", Rukopis usfupijen na uvid dobrotom autora. U tisku Časopis "Rijeka". 24 Miroslav BERTOŠA, "Uskočki rat i slom istarskog gospodarstva", Jadranski zbornik, sv. IV/1973-1975, Pula, Rijeka 1975, str. 239-286. 89 ACTA HI.STRIAE III. Darinko MONIČ: SKD CA ZA PORTRET ISTOČNOISTARSKJH KVARNERSKIH..., 83-96 SREDNJOVJEKOVNA RIKA..FLVMEN ITD. (Na planit -SMWg g rada iz druge polovice 18. stolječa označeni su važni ji objekti.) 1. Kaite.l, sjediite kaplana; stalno dogradit an i obnavljan, spominje se od 15. stolječa. A!a lome nijesin danas■ sit ¡ud i zatvor. 2. Slogin-kula (zapadna kulaj, spominje se od 15. it.; od ¡646. barntana, sruieha 1927. 3. Utvrda sr. Jeronima. Dio izvaii gradskih zidova dodan 1593, fi srtiSen 1775.Kroz itjega .«' iiio na sprud pred gradom. 4. Sokol-hda. 5. Bedem sv. Marije, sagraden 1664, demoliran 1790. Vrata na tome mjestn otvorena zjn promet it 17. stolječu, 6. Kula Lešnjak. 7. Kirin-kula, spominje se 1638. Po nekima, >Ij;l' bila uz gitidski zid. Nedaleko od -«/V, it grudskom bedemu otvvrena vrata (tek 17571. S. Juina gtitdska vrata. Vz sjavnta vrala (sv. Vida, 9/. 11 najslarije doba ¡edina. 9. Sjei vrata kroz ktiht čttvancti; kula je srniena 1778. 10. Sa svih gradskih vratijit skinttle sn vraitucc 1775. 11. God. 1760. preslaje potreba za gradskim bedemima. Kttče se grade na samom bedenut. 12. V gradski opkop uvedena je voda i; polokit Leinjaka i kanalom iz Rječhte. 13. Uzuni prostor izjmdu gmdskog bedenta i opkopa smo se rano koristiti kao povrtnjak. Zow se »Barbacan«. 14. Crkva sv. Vida. Isnsovci srn Sili starti crkvku s ¡opiconi i preslicont, le 163$. počeli gradiri no\'tt. Na.Ranija crkvica sv. Vida s «lopicont« i »preslk-om« (na prikazu /. Klobučariča iz 1578, kito i ona .su. Jtnja na Trsaluf. 15. Crkva Marijina Uznesenja, najstriju žapna cktva (iz 11. si. ?}; pred trkvom odvojeti loranj. GlagaljaSka crkva s kaptolom. 16. Crkva sr. Roka (¿avjet za kttgit, ¡599). Uz nju stt 1663. izrasli ženski benediktinski samostan i Skokt. 17. Crkva sv. Jeronima Deviitskih ¡ettdalaca. sitgradena 1315; gospodska crkva atigustinskog reda bila je hram gospode. IS. Crkva sv. Fabijarta i Sebaslijana, zavjetna crkva za kuga; sagradena 1291. i?), (ini se ita rimskim temeljima. 19. Crkva sv. Mihovila; spominje se 1441, a sntSeiut 1833. 20. Crkvica si1. Barbare, kasnije sv. Nikole; spominje si' it 15. si. U nju se 1689. s Rečice preselila bratovilitia tesara i ntomara; srttiena 1787, a zvona prenesena u crkvn Sebastijaita. Srednjovjekovna Rika, Flttmen... Iz: *** Povijest R{jeke, str. 76. 90 ACTA HISTRIAJS III. Darinko MUNIČ: SBCA ZA PORTRET ISTOČNOISTARSKJH KVARNERSKIH..., 83-96 25 su mletačke posjede u središnjoj Istri (Humštinu, Griraaldu, Roč i Draguč) . Za uzvrat mletačkaje vojska te iste godine pod komandom kapetana Kulfa Antonia Civrana spalila Lovran i Voiosko, a nakon duge opsade, pod kraj rata, Mlečani su uspjeli zauzeti Moščenice. Ali nakon rata morali su Mlečani, prema opčšm odredbama Madridskog mira, Moščenice 1618. godine vratiti Austrijancima26. Medutim, bilo bi sasvim pogrešno propadanje gospodarstva Kastavske gospoštije knjižiti samo na račun Uskočkog rata. Večje mnogo ranije njena ukupna vrijednost opala: zbog slabijih prinosa privrede, a zatim nesposobnih ili za sebe bezdušno probi-tačnih kapetana. Gospodarstvo je ostajalo na istoj razmi, pa je vrijednost Gospoštije "na rasprodajnom bubnju" stalno ista i nije se mijenjala gotovo punih pola stolječa - 20.000 forinti. Iako je Signoria di Castuafflerrschaft Khestau od 1582. do 1625. godine27 promijenila nekoliko zakupnika, nitko od njih nije uspio udahnuti svježu snagu njenom gospodarstvu. Sve se to okončalo činom prodaje riječkom isusovačkom kolegiju (1625-1630.)28. U kupnji je riječkim isusovcima s obilnom novčanom pomoči priskočila banmica Uršula von Thonhausen, rodena Holleneck/Holleneg, čiji je suprug Balthasar i sam prethodno bio, zakupnikom Gospoštije (1610. godine). Uršula je iz dubokih religioznih pobuda bila pravi mecena rijeckih isusovaca, a posebno je obilnim novčanim obrocima pomagala riječki isusovački seminar i gimnazij u (kojajekao druga napodručju Hrvatske osnovana 1627. godine29). Nakon svih obavljenih transakcija Kastavska je gospoštija napokon 1630. godine došla u rake riječkog isusovačkog kolegija. I tako če ostati gotovo stoljece i pol - točnije do 1773. godine, kadaje isusovački red ukinut. Kolegij če značajnu ulogu odigrati !ie samo naRijeci, nego i dalekošire. Naravno, krenulo se prvo u ozdravljenje i oživljavanje gospodarstva, Stoje teklo vrlo mukotrpno, pa je največi uspjeh postigniit tek pred kraj postajanja reda - u vrijeme "domačega kapitana" Jurja Vlaha (1738-1772), no to je več predmet j edne druge rasprave. Kao i raniji zakupnici, i isusovci su preko svojih kapetana doživljavali "stresove i traume" pri upravljanju Kapetanijom. Još prije njihovog službenog nastupa bune se 1629. Moščeničani. a več slijedeče 1630.godine pri prvom nastupu Komisije, koja je trebala donijeti reformirani statut i urbar, bune se svi kastavski podložnici. Uzaludno je 25 D. M u n i č, Kaslav u srednjem vijeku..., n. dj. 60-61. 26 HDA, VO-4, ISR, Akt o restitutijiMoščeniea "dat VeneziaiiiaiAustriaci deAnnoUlSsvež. XUX (LX), iasc. 11-12, br. spisa 7, od 25. srpnja 1618. 27 D. M u n i i,fcstav itsrednjcmvijeku..., n. dj., str. 61-63. Viditakoder: Giovanni KOBLER, Memorie per ta storia del k liburnica cittä di Fiume, vol. I, E, E, Fiume 1896, Prima ristampa: Trieste 1978. 28 Giuseppe VIEZZOLI, "La Compagnia di Gesit a Fiume (1627-1773), Rivista Fiume, IX, Fiume 1931, str. 192-230. 29 Vesna MUNIČ, "Riječka gimnazija (1627-1992.). Kratki povijesni pregled", GodišnjeizvješčePrve riječke hrvatske gimnazije u Rtjeci, Rijeka 1993, str. 10-18. 91 ACTA HI.STRIAE III. Darinko MUNIČ; SKiCA ZA PORTRET JST0ČN01STARSKJH KVARNERSK3H..., 83-96 bilo njihovo podastiranje "starih pisanih zakona" članovima Komisije . Novi, reformirani statut pisan latinskim jezikom, a potvrden od kralja Ferdinada, Kastavci su dobili 1635. godine. Taj statut, medutim, nije od strane puka bio prihvačen. Dapače, i dalje se u životu primjenjivao "Stari kastavski zakon". A samo tri godine kasnije (1638.) pobuna podložnika bila je uperena protiv Jurja Barba Kožljačkog, carskog komesara. Več kod prvih pobuna zapaženo je da su one započinjale u nedjelju nakon velike mise u župnoj crkvi Sv. Jelene, a potom se zajedno s lj ud trn a koji su izlazili iz crkve i svjetinom prenosile na gradski trg Lokvinu, ispred crkvice Sv. Trojice. Tako, primjerice, kapetan kastavski Agostino Belli izvještava isusovački kolegij 28. srpnja 1709, da je prošle nedjelje nakon mise a u vrijeme račka "insorse nuovo tumulto delpopolo Castuano"31 Vode ustanka su bili: Tomazo Tomičič, viječnik, neki Pobar s bratom, Ivo Grbac, Mate Frlan, kovač, Anton Matešič, Matija Blečič, Sebo Trmajstič i Giuseppe Hauch. Kapetan je posebice bio prestrašen prijetnjom, da <5e s njima ustanici obnoviti Sragediju Franje Morellija. Pobunjenici su tako kapetana A. Bellija potsjetili na zlu kob jednog od njegovih prethodnika, kojega su kastavski podložnici pedesetak godina ranije utopili "u komun-skoj šterni na Lokvine" (1666.); u onom istom zdertcu čiju su izgradnju započeli temeljem odluke opčinskih vijeca iz 1647. godine, i opčinskim novcem.32 F. Moreili je stradao zahvaljujuči nepravdama koje je činio, ali i zbog precjenjivanja svojih upraviteljskih sposobnosti. U nastojaeju da se dodvori isusovačkom kolegiju u Rijeci, a posebno visim upravama u Kranjskoj i Gracu, pokušao je Čvrstom rukom sprovesti gradačke odluke iz 1661. godine. Uz ostalo na velike ga je muke stavljalo utjerivanje novog, povečanog godišnjeg nameta Gospoštije od 500 maraka, prema slijedečem: Kastavska opčina 200, Veprinačka 125, a isto toliko i Moščenička. Preostalih 50 maraka trebao je dometnutt isusovački kolegij u Rijeci. Moreili se osilio pa je prekoračivaoi neka druga ovlaštenja, Zbog toga se, primjerice, 1664. godine "A nna Cattarina comitissa de Zrini nataFrangepan" pismom žali riječkom rektoru Levačiču. Ona piše rektoru daje dobila pismenu obavijest"odnikoga kapitana iz Castua, nikoga MoreUia", koji "i nasse podlosnike /grobniČke - D.M./ u Castau na praudu izoue". Uvrijedena i ozlojedena Ana Frankopan nastavlja: "Akoie komu kriuo uchinieno znasse kadi je nassen Poslanikom prauize tribi izkati, u Grobniku Gradu pod krunom Vugerskom..." i dalje pozivajuči se "na nasse szlobode ka nam je od Boga i od Kraglieue izuvitlosti dana" grofica ostro zahtijeva od riječkog isusovačkog rektora da 30 O buni 1630. godine postoji pozamašna dokumentacija u gradačkom Steiermarkischen Landesarchivu, MeiUerakten, Einzehre Stadte und M&rkte - Casiua, koju bi valjalo presnimiti a potom i znanstvenokritički obraditi.Ipakono stoje čini se najnužnije, a čemu se u nas nikada nije posvečivala dužna pažnja, su inventari i regesta o arhivsko) gradi, posebice o onoj koja se čuva u inozemnim arhivima.U Stajerskom pokrajinskem arhivu pohranjen je i Kastavski statut iz 1635. godine. 31 HDA, VO-4, ISR, Izvještaj rektoru isuovačkog kolegij a u Rijeci od 28. sipnjal709. 32 Darinko MUNIC, "Gradnja opčjnske šterne u Kastvu", Frauitia ijurim 1955, god. LXFH, knj. 41, ¡starska naklada Puia, Pula 1985, str. 181-182, 92 ACTA HISTRIAJS III. Darinko MUNIČ: SKICA ZA PORTRET ISTOČNOISTARSKIH KVARNERSKIH83-96 svojim autoritetom obuzda samovolju svoga "kapitana u Castuu" . To i slični detalji upučuju na pretpostavke o Morellijevom pretjerano revnosnom obavljanju kapetanske dužnosti, što je na kraju piatio životom. S druge pak strane, Katarinina pisma makar "in margine", ali vrlo rječito govore o njenom državno-političkom stajalištu. Premda je davno minula godina cetinskog sabora (1526/1527.) kada su Hrvati sebi za kralja izabrali Ferdinanda Habsburškog, Katarina to zaboravlja pozivajuči se na "pravdu Vugerskii". Spomenute bune nisu bile jedine u Kastavskoj gospoštiji. Njeni su se podložnici još bunili 1664,1684,1695,1723,1738, pa Čak i u vrijeme svoga "dobroga i poštovanoga kapitana Jurja Vlaha" 1756. godine. Tužnu seriju zahtjeva za ishodenjc svojih prava zaključili su 1772. godine Veprinčani, samo godinu dana prije dokinuča isusovačkog reda.34 Sve to ukazuje na nestabilnost prilika u životu kvarnerske svakodnevice. Tome valja pridodati i akte o meduopčinskimrazmedivanjima/razvodenjima/razgraničenjima. Riječ je o očuvanju opčitiskih zajedničkih dobara, ali i individualnih: o pasištima, livadama, sjenokošama, gajevima, Šumama, vinogradima, posebice izvorima pitke i tekuče vode, potocima i komunalnim p u tov ima, te lovu i ribolovu. Sve su to značajni činioci života primoraca koji žive na škrtoj zemlji, koju treba dobro obraditi, da bi se na njoj moglo preživjeti. Primjera radi, spomenimo samo neprestani manjak krupne stoke u kastavskoj komuni, pa onda i ne začuduje 12. kapitul "Zakona grada Castua odLetta 1400" koji or izrijekom kaže: "iu bi ukral nakontrade Kognia illi Volla gremu sa xiuof' . Za razliku od tog statuta, naobližnjem Krku36 za kradustoke ili peradi, predvidena je samo novčana kazna. Iz toga se može sasvim nedvojbeno zaključiti o stanju stočarstva u kastavskoj, odnosu o krčkoj srednjovjekovnoj komuni. Meduopčmska razmedivanja započela su vrlo rano. Još 1395. godine razmeduju se Kožljak i Moščenice , a tom je prigodom djelomično odredena i granica sa BrseČom (kod Jasenovika). Izvori govore da se godine 1468. poravnavaju mederkunfini" izmedu Lovrana i Moščenica, a Veprinac i Vranja to čine 1531. godine. Več 1539. godine Veprinčani su uredili svoje granice s Lovranom. Kastav se neprestano razmedivao s Rijekom oko istočoih, tj. zapadnih granica riječke komune. Sporovi su počeli još u XV. 33 HDA, VO-4, ISR, Pisma Katarine Zrinske rodene Prankopan iz 1664. godine. 34 Darinko MUNIC, "Današnje područje Opatije u okviru nekadasnje Kastavske gospoštije", Dometi, god. XVIII, br. 1-2-3, Rijeka 1985, str. 89-93. 35 HDA, VO-4, ISR, "Statut Kastavskii...", n. izvor, str. 55. 36 Lujo MARGETIČ i Petar STRČiC, "Krčki (Vrbanski) statut iz 1388.", Kreki, zbornik, sv. 10, Posebno izdanje 12, Krk 1988. Uporedi: "Prijepis KrČkoga (Vrbanskoga) statuta i prenos na suvremeni jezik", str. 98-101. 37 "Razvodmedamoščeničkihikožljaekih" u:T3uroŠUKMIN,Hrwtskisp TKüZfONE i :PER J/Ikg»ESSO P£f CoMviTTOftí NEL COL LEG 10 DI CAPODiST£IA j. 11 ¡scta«^,?^ üfttldpaUi si nao" vi Conviiiori si carapu<á doi^iorao del loro uigrereoí alCoovir tor», che _pee- larVacuSzs: Áuiuasaií sobo stóU'.a ;Casa prirtcipi* Va coBipuííSsi dagli 11, di Novembra in poi o ei ,aianu, o nó re*, stkuiti sí Colicúo per í'apcrlura dcüe S-Cuoíey'cht- ¿ U giorrto dopo S. Martina . • 1 ^' 6. Cbi vorfk ytendet lezvon« di cjualche Lingua sirauiera, di Bailo. di SeLefraa, di Violino, o dV ati¿£g ptt i¡ blsogni occorreirtr'al'%ltuoio, o^garo po bhJjek»~5cwlc fifajtttle-ftciic: - fjiisli jpfio flmroaestr-aii ii Carra,'Fcn»e, Iiicíiiostro j Lihrí, Scarpc, Slivali, riauaturc, e-Rasiooe da* prjmj' ciiriiniíQÚ di provvts!? personal^ fatiure nuove. Mesata al CohvíttóKS jpropor-{cSS^^-ícw^.-^a-Jm^ ve-tetó*-gradea ref AytTÍl^tl ' Pfl (nhfe í>A ny i»'»» secado osREfj'o ' ; 2} M REV. PADKl D ELLE ¿> CU O LE FIE, ji Íji^^giwsf-^'rof^&t^-e^lríiípri virji ^eíí'uUétnp- DE-//f^? t Pi O^ofai'ü C R-¿ vi ü^Lftí i^ift in nottifr-di- S .M> i'í ra p - diAtyrtrla irsttere-rcgtfie- íuití JiCo^VclHpíi -AeHc AUwni.r. cómodo, '.Her CcRyiitore aduaque ricíüed^S;! <]uanfa i, Éti uoü minore di aetic né -di mvfidlci, anal," . . s- Lo. flbc/50 per stimeiili di aovanta í,kyisiore La anni, e di L. 6 ricr le «pese deüe jíire£>rríitiaríe che sono si di un i'refeílíno alísteme nolie t glotis o &lla, Camcratav «Jelkt Serviíü^ deí FítrfucíiKttírc, t3 site ííciüinaitíc! a peitine Ssflo, c per il c-cuiutna deglt UtensiÜ, eMo!>1ti, chc m tutlo znorcianoi a L-. pÍ o cuesto áncicifoto-in due.íale di ¿ in ¿ Mcsi, se^i.vuole a Pasa il íí pssssfví I¡ Jue frle&i dcUe víicafiíe'Áuiunitaii, di,6,in 6 fileii guando íl Convittoxe non sichiami aCasapsr íedfiíte.Vacanzc^ .. ^S. PeryoA Vokíi soU ísí pciroo ingeesap deiGyftvUiyrsíaCoi-, jegb si'pfigfiat) L. & j o pee jnsncíft alia ed Wftoci^ «guale si pflgft o^m anntí U. 54 Deceutbí^- ' - • ^af^n^ us CoBviitoíe dsl. Culote» a nou consu-tíiatá',1 essa tfan st gU to^^A qiumdc iífa ii«t psrtíio per raoli* va inferínili,. Lewo co! necessario *dÍ;iCüperi6, 'Lertzüoh.'ed ínü» ínolíe» di uu Tavtplino "e Cjr^fa; di ütx*^^Caása, 'B^uié. ó Comd, di una Cornada fc Vasl óccbVrwitíV^é? Pcilint flsaot e chíaro, CaiUuwv Dv^dtíi; c psi" i ac^üaj 1 ov/rgftuol»,- Go«o, e fosatíi pus taíoia. d¡ OtroUe detfa Florentina e de[j?Ogfío-permití ileaaa.'1 ' .- : * jot 'Dentro U Co51ogltí il ConvUtore v^e corne crádono K Genitofi. Por fbori d«vc ceacte vestilo col «no Unifo?me b!«u d¡ Panno» o Londrín» c«n" Bál^aoe di Veíiuto ñero al eolio e mn. rócüe» cioé Velada; Gfl¿v Brag.i c«rU fi tutto con Üodoni'gíílli di metaiio ílscj,' Oorraita e C^íífc nerc- con Fíbbie d'argenté alie Scarpc d'eetaíc, c con Sliv'ali/ e-Tabarro bieu alf liiverno; ÑtsU* £iUíe le CragÍ3 da stavbo Collegia vzdržujejo in z njo upravljajo redovniki ubožnih šol. Toda celotna zadeva se je vlekla vse tja do leta 1734, ko je dož Carlo Ruzzini z dekretom potrdil zahteve koprske komune in pet let kasneje je lahko koprski podestat in kapitan Paolo Condulmier z zadovoljstvom ugotovil, da v istrski prestolnici "cvetka 29 poezija in leposlovje". Koprski "Collegio dei PP. delle Scuole Pie" je dejansko v literaturo vnesel ne le nov okus, temveč tudi primerne študijske metode in razpoloženje, da se je mladež, ki se je šolala v njem, z vnemo poglabljala v znanstvene panoge. Po drugi strani je Collegio, kot navajajo nekateri avtorji, postal "preddverje in vivarij" koprske Accademie dei Risorti. Tu in tam so vladali isti humanistični ideali, množica učenih citatov v razpravah in diskusijah, spretnost v sestavljanju verzov in pesnikovanju ter nagnjenja k duhovni tematiki. Kot rečeno, je bilo koprsko plemstvo vse do dukala beneškega senata leta 1734, dobrotnik in ustanovitelj te šolske ustanove. Izvrševanje svojega patronata je poverilo že leta 1708 dvem sindikom, ki sta postala "Deputati del Collegio". Po padcu Beneške republike, leta 1797, oziroma z avstrijsko dominacijo do leta 1805, so ob številnih upravoo-političnih spremembah, le-te sledile tudi na šolskem področju. Kljub temu so novi oblastniki obdržali koprski Collegio, s tem, da je postala to javna šola v katero je bil prost vpis tako za domačine kot tujce. Ker nekdanji dohodki semenišča niso več ustrezali novim časom in razmeram, so sedmim duhovnikom in njihovim trem laičnim družabnikom nakazovali 3 beneške lire na dan, kar je znašalo 915 lir na mesec, oziroma 10.980 lir na leto. Glede na tolikšne stroške je bilo dogovorjeno, da za plače prispevajo: koprski fontiko 1126 lir, iz državne blagajne 912:18 soldov, od prodanih ali zaseženih posesti posvetnih Šol v provinci 816 lir, od blagajne Monte di Pieti pa preostalih 238:2 solda, kar je skupaj znašalo 3093 lir. Do salda 10980 lir je torej ostalo za doplačilo še 7887 lir, to vsoto pa so očetom piaristom nakazovale naslednje tri blagajne: fontiko, mestna in državna blagajna, vsaka po 1/3 ali 2629 lir.31 Vzgojitelji so se v javnosti lahko prikazali le v svoji uniformi, ki je bila modre barve z obrobo v rdečem žametu na ovratniku in zavihkih rokavov. Šolsko leto je traj alo od 11. novembra do 11. septembra, toda običajno se je zaključilo že 27. avgusta ob prazniku sv. Jožefa Calasanzia (S. Giuseppe Calasanzio), ki je bil ustanovitelj reda ubožnih šol. Pouk je trajal 5 ur dnevno; dve in pol dopoldne in ravno toliko popoldne. Učenci so lahko imeli tudi učitelje drugih jezikov, razen italijanščine in latinščine torej tudi francoščine in nemščine, pa tudi lepih umetnosti kot npr. plesa, glasbe in gledališča, vendar le pod nadzorstvom piaristov. 29 G.Vidossich, o. c„ str. 275 30 B. Ziliotto, Accademie, str. 153 31 P. Kandler, o. c., str. 107 131 ACTA HISTRIAE III. Salválor ŽITK0: VLOGA IN POMEN COLLEGIA DEINOBILl V KOPRU, 123-132 Na teh temeljih je Collegio deloval do nastopa francoske oblastileta 1805. Francoske reforme so segale tudi na šolsko področje in odpravile nekdanje ekonomske temelje koprskega Collegia, spremenile pa so tudi njegov verski značaj s tem, da v njem niso mogli več poučevati redovniki. Nekdanji Collegio se je spremenil v licej, ki so mu ob nekdanjem predmetniku dodali v letih 1807/8 še risanje in pravo. Ko je Istra ob koncu leta 1813 ponovno prišla pod Avstrijo, je provincialna komisija ponovno vzpostavila koprski Collegio kakšen je bil pred letom 1805 in vanj so se vrnili PP. delle Scuole Pie, toda število profesorjev iz njihovega reda je postajalo čedalje manjše. Pomanjkanje učiteljev so morali nadomeščati z osebjem, ki so ga odvzeli rodovniškemu kleru in svetni duhovščini. Licej je bil v celoti ločen od Collegia, čeprav so mnogi profesorji poučevali v obeh šolskih ustanovah hkrati. Z letom 1817 seje skoraj 150 letno življenje te pomembne šolske ustanove v Kopra dokončno izteklo. RIASSUNTO Le origini delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti a Capodistria risalgono al periodopreveneziano, mentre sotto 1'amministrazione della Serenissima la cittü riceveva m contributo annuale per il mantenimento delle scuole ed il compenso degli insegnanti, AU'epoca dell'Umanesimo, quando Capodistria divenne un importante centro culturale dell'Istria, vi operava una scuola umanistica con insegnanti prestigiosi, tra i quali primeggiavano in particolare Raffaele Zovenzoni di Trieste e Palladlo Fosco di Padova. Con l'avvento della Controriforma il settore dell'educazione e dell'istruzione venne investito da uno spirito nuovo e le scuole passarono alia Chiesa, che nelle sedi vescovili fondo dei Seminari. Nel 1612 sorse anche a Capodistria una scuola regalare, ovvero un Seminario per l'educazione della gioventu nobile, chiamata "Collegio dei Nobiti", ma la sua attivita venne interrotta dapprima dalla Guerra degli Uscocchi (1615 ~ 1617) e quittdt dalla tremenda peste del 1630/31. Soltanto nel 1674 il doge Domenico Contarini accolse la richiesta del comune di Capodistria riaprendo il Seminario, che inizid ufficialmente ad operare U29 setiembre1675. Tre anni piu tardi il podestá di Capodistria Angelo Morosini die.de il via ai lavori di costruzione dell'edificio scolastico che oltre al Seminario avrebbe ospitato pure l"'Accademia deiRisorti". 1 primi insegnanti del Seminario furono i Somaschi, rimpiazzati nel 1699/1700 daipadri Scolopi, ovvero dai Piaristi. Con loro il Collegio acquistó tanto prestigio da essere frequentato dai giovani nobili dell'Istria intera e anche delle regioni limítrofe. Nel 1708 l'insegnamentopassó nelle mani dei "PP. Chierici regolari delle Scuole Pie", che diressero la scuola smo alia cachi ta della Repubblica di Venezia. Nel primo periodo delle sua amministrazione, VAustria mantenne il Seminario, che venne peró trasformato in una scuolapubblica, mentre nel 1806, sotto 1'amministrazione francese, il Collegio perse il suo carattere religioso. Con la restaurazione del potere austríaco il Collegio continuo ad operare soltanto fino al 1817, quando cessó definitivamente la propria attivita. 132 ACTA HISTR1AE M. ricevuto: 1994-01-20 UDK/UDC: 35.07:947.713 Orsera"17" LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DIORSERA, 1778-1794: ISTITUZIONE PECULIARE DEL CREPUSCOLO VENEZIANO IN ISTRIA Marina BUDICIN prof., Ceniro dt riœrche storicîie - Rovigao, Piazza Matteotti 13, CRO prof., Ceiîterza zgodovinske raziskave Rovïnj, Matteottijev trg 13, CRO SINTESI L'autore in questo contributo rivolgeparticoiare attenzione al decreto di incarnerazione del feudo di Orsera, deliberato dalSenato veneto nei 1778, e al quindicennio successivo. Con l'atto di secolarizazione aveva termine il governo dei vescovi parentini e iniziava il periodo délia cosidetta amministrazione délia Deputazione provinciale e dell'Economato che si protrasse fino al 1794 e che vide l'avvicertdarsi di 4 Deputati, di nomina provinciale e con competenze straordinarie m sede locale. La Deputazione e l'Economato orseresi degli anni 1778-1794 costituirono una intéressante particolarità dell'assetto amministrativo dell'Istria veneta. Essi a livello provinciale istriano rappresentarono uno degli effetti e degli echi più sintomatici dell'età crepuscolareveneziana difine Settecento. Il decreto di secolarizzazione dei feudo di Orsera, deliberato dal Senato veneto nel 1778, ed il quindicennio successivo rappresentano due dei momenti salienti délia sua storia settecentesca. Il distretto di Orsera, al contrario delîe altre città, terre e castella dell'Istria veneta, non sottostava direttamente all'organizzazione provinciale ordinaria, m a alla giurisdi-zione ecclesiastica e cioè all'autorità ed al governo del vescovo di Parenzo. Per la fruizione dei suoi vari diritti su tale feudo egli, in qualità di "conte e signore di Orsera", si richiamava costantemente ad alcune donazîoni imperiali clie avrebbe ricevuto fin dall'epoca carolingia. Il diritto giurisdizionale délia diócesi di Parenzo ci appare in piena luce a partiré dal 1609 allorquando il vescovo Leonardo Tritonio pubblicô a stampa gli Statuti di Orsera, sottolineando che gli spettava "pleno iure la Signoriaet Dominio di Orsera", corroborava ed assicurava con i vari capitoli del suo códice la base giuridica dei possessi, diritti e privilegi goduti fino allora su quel territorio. Nel secolo XVIII Venezia vide scemare gradatamente la sua importanza política, cosicchè su! piano economico fu costretta ad intraprendere determinad prowedimenti e 133 ACTA HISTRIAE III. Marino BU»ICIN:LADEPUTAZIONP,PROVINOME DIORSERA, 1778-1794:..., 133-148 riforme onde riassestare l'attività mercantile. Con lo slancio giurisdizionalistico degli anni sessanta e con il sorgere e I'affermazione di nuovi movimenti storico-sociali e di un pensiero scienfifíco-fílosofico in contrasto con il potere temporale dellachiesa anche il sistema politico-sociale di Venezia fupervaso daprecetti di impronta semprepiù laica. La riforma portata a termine con le secolarizzazioni e con i tentativi di spoliazione dei priviîegi delle province, sostenuti in prima persona dai Cbnsuitori in iure, interessarono direttamente il feudo di Orsera la cui condizione peculiar© nel contesto deíl'Istria veneta veniva ad assumere una certa rilevanza negli anni in cui si intensifícarono gli sforzi-per il rilancio del!'economía veneziàna, inparticolare dei settori marittimo e físcale-daziale. Ecco perché agli inizi degli anni settanta la questione giurisdizionale di questo feudo in mano ecclesiastica ed il nesso socio-economico tra il vescovo ed i suoi suddití orseresi incominciarono ad interessare ed a preoccupare sempre più il governo veneto. Oltre alia situazione délia giustizia civile e crimínale ad esso importava, principalmente, il porto di Orsera, che sottostándo alia giurisdizione vescovile procurava non pochi ostacoli e Moniona ! Molovun (Foto: D. Darovec, 1994) 134 ACTA HISTRIAE III. Marino BUDICLN: LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ORSERA, 1778-1794:..., Í33-148 problemi al commercio ed alia navigazione lungo la costa occidentale delTIstria, nonché le rendite riscosse dagli orseresi. II problema di Orsera venne posto pubblicamentc all'ordine del giorno per la prima volta nel 1772 quando il Senato suggeri al Collegio dei Savj di preparare un'informa-zione preliminare sulle condizioni dei castelli di S. Vincenti e di Orsera. Nello stesso periodo, poi, la Depuíazione ad Pías Causas chiese al Consultare in iure Trifone Vracchien un parère sulla giurisdizione ecclesiastica di Orsera e, naturalmente, sui diritti di sovranità spettanti alia Repubblica, onde trarre adeguate conclusioni nella prospettiva di un prossimo intervento governativo in quel castello. Difendendo, owiamente, il diritto veneto il Vracchien non tralasciô di rimarcare la necessità di porre il porto di Orsera sotto il diretto contrallo veneto per impedire qualsiasi attività atta a favorire i commerci ed i porti concorrenti di Venezia neirAdriatico. Riteneva, comunque, inopportuno, per il momento, sottrarre alia mensa parentina il feudo di Orsera; vista l'età ormai ottuage-naria del vescovo Negri suggeriva di incaricare il Capitano di Raspo ad intervenir« ad Orsera appena si fosse avuta notizia del decesso del sudetto prelato. La morte del Negri, awenuta il 10 gennaio 1778 fornî alie autorità venete il pretesto per intervenire direttamente nell'assetto giuridico-amministrativo di Orsera seguendo i suggerimenti del Consultore in iure Vracchien. L'iniziativa partí nuovamente dalla Deputazione ad Pias Causas la quale in data 20 febbraio 1778 indirizzava al Senato una dettaglíata relazione sull'argomento. Due erano, secondo il parère délia Deputazione, i prowedimenti da adottare: il primo, di carattere prowisorio, proponeva di affidare, sino ad altre sovrane deliberazioni, l'esercizio délia giustizia civile e crimínale al Podestà e Capitanio di Capodistria in qualità di Capo di Provincia, coll'incarico di deputarvi intanto un giurista laico e di ripristinar in quel porto e castello le sole insegne della Repubblica; il secondo, che avrebbe assicurato un cambiamento più radicale e duraturo, rimarcava la necessità di tramandare l'esercizio di quella giurisidizione a quel pubblico rappresentante a cui meglio convenisse, assicurando al vescovo un'equa ricompensa di quanto realmente fosse diminuita l'entrata della sua Mensa. Avute cosí le necessarie informazioni e suggerimenti il Senato, richiamandosi ai diritti territoriali della Repubblica veneta, l'll marzo 1778 con decreto d'incamerazione delibero di íogliere la giurisdizione "sul castello; porto et acque di Orsera" ai vescovi e di assegnarla alie autorità provincial! laicfae, accordando nello stesso tempo alla mensá parentina una ricompensa annua di 2000 ducati. Nella stessa data veniva inviata una ducale al Podestà e Capitanio di Capodistria con I'incarico di inviare quanto prima e "prowisoriamente" ad Orsera un giurista laico con il titolo di Deputato provinciale per rimpiazzare le autorità ecclesiastiche nel governó di quel ex feudo. In armonia con tale delibera la suddetta Rappresentanza di Capodistria ÍI 21 marzo elesse alia carica di Deputato l'awocato Zorzi Minoíto che si mise immedíatamente a disposizione ad Orsera. Uno dei primi passi compiuti dal Minotto fu quello di eleggere Domenico 135 ACTA HISTRÍAEII!. Malino BODICíN: LADEPUTAZIONEPROVINCIALE DI ORSERA, 1778-1794:..., 133-148 Milocanovich nell'incarico di Economo delle pubbliche rendite, che rappresentavano I'aspetto piii importante della problemática socio-economica orserese. Con l'atto di incamerazione del feudo di Orsera e con le nomine del Deputato e deU'Ecortomo avevà termine il governo dei vescovi e íniziava il periodo della cosiddetta arnministrazione della Deputazione provinciale e deU'Economato. Benché fosse nata quale struttura prowisoria la Deputazione orserese si protrasse fino al 1794 e vide l'awicendarsi di quattro Deputati. A questa istituzione di nomina provinciale e con competenze straordinarie in sede locale vennero affidate particolari incombenze pubbliche. Al Deputato vennero subordinad tutti gli ufficí pubblici e conferiti pieni poten ed arbitrio nelle funzioni giuridico-amministrative e negli affari socio-economici. Gli vennero affídati anche compiti concret! da portar a termine quanto prima: la compulsa-zione di tutta la documentazione esistente nell'archivío episcopale aguardante Orsera, la stesura di una dettagliata relazione sulle condizioni della borgata e dei suoi con fini e l'avanzamento di proposte concrete circa laposizioite amministrativa del castello e del suo distretto. II controllo della gestione economica della Deputazione fu affidato al Magistrato dei Deputati edAggiunti alla provision del dan aro pubblico, m assima carica veneta nel ramo dell'economia pubblica. Si pui> affermare, perianto, che durante il qumdieennio della Deputazione ben tre strutture distinte avevano il controllo su Orsera: una prima locale, diremo esecutiva, e cioé il Deputato coadiuvato in primo luogo daíi'economo; una seconda provinciale, di raccordo tra Orsera e le competenti autorità venete, ovvero il Podestà e Capitanio di Capodistria: una terza, infine, di controllo e con poten decisionali, i Deputati ed Aggjunti alla provison del danaro pubblico, direttamente incaricati da! Senato. Varicordato che un simile assetto giuridico-amministrativo locale non èriscontrabile, almeno per qitell'época, in nessun altra cittadina istrianá anche perché esso fu la risultanza di particolari condizioni in cui venne a trovarsi la borgata di Orsera dopo la secolarizzazione, priva di alcun ordinamento interno che corrispondesse alie norme della legislazione veneta e nell'impossibilità di un immediato e soddisfacente inserimento nell'ambito amministrativo provinciale. Le podesterie vicine non si fecero avanti, né d'altronde la materia era di loro competenza, mentre il governo veoeto prima di intraprendere alcun passo itt questo senso volle sincerarsi del peso economico di una simile incamerazione. Verosímilmente ad esso, piü che la soluzione dell'ordinario problema della política e deH'amministrazione interessava la componente economica, in particolare il controllo del porto e la gestione delle rendite, visto che non mancarono allora le iniziative per il rilancio di questi settori e che, di conseguenza, non venivano írascurate nemmeno le comunità più piccole se c'era sentore che potessero offrire interessanti profitti. Sta di fatto che subito dopo 1'incamerazione si registró una particolare attenzione dei Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblico ne i confronti di Orsera. 136 ACTA HISTRIAE III. Marino BÜDLCIN: LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ORSERA, 17784794;,,133-148 L'attività iniziale della Deputazione, in particoíare quella del Minotto, fu fervente soprattutto nella fase preparatoria e di anatisi; segnó una stasi ed incontrô notevoli difficoltà alíorquando si trattô di applicare e di reaîizzare le modifíche ed i prowedimenti ideati e proposti. Vennero poste le insegne venete, restaurad il palazzo vescovile, le mura, il forno, il torchio, regolata l'attività e gli affari ecclesiastici, emesse nuove disposizioni sull'ufficio di sanità e sulla vigilanza del porto, controllate íuíte le vacchette, i mensuali ed i catastici riguardanti la riscossione delle rendite, che riníasero praticamen-te taii e quali quelle che gli orseresi avevano pagato fíno al 1778 alia mensa parentina. Per quanto concerne la materia giuridico-amminisírativa l'avvocato Minotto avanzó íre proposte: la prima prospettava la necessità di copiare l'esempio della podesteria di Dueeastelli; la seconda proponeva di affidare la giurisdizione ed il titolo feudale di Orsera con tutti gli utili economici a qualche famiglia nobile; la terza, infine, voleva l'assoggettamento del governo di Orsera ad una delle Rappresentanze vicine, in primo îuogo Rovigno o Parenzo, Fin dall'inizio prevalse comunque la terza proposta e si pensó, in un primo momento, di assoggettare Orsera, con il suo distretto, alia Rappresentanza di Parenzo, tanto piü poí che il Minotto cercó di trovare la soluzione del problema relativo alia compilazione di una raccolta di leggi nello statuto di quella città. Il suo abbozzo di códice, infatti, prese in considerazione i capitoli che gli sembrarono adattabili alie condíziom particolari di Orsera, Questo tentativo, come del resto la proposta di assoggettare Orsera al podestà di Párenlo, non trovó favorevoli consensi presso le competenti autorità venete cosicché anche codesta importante questione venne ben presto accanto-nata. Sul piano preítamente socio-économico l'operato del Deputato incontrô l'opposizio-ne della popolazione che presentava un profilo sociologico complesso reso tale anche dalle particolari condizioni economiche che avevano caratterizzato la giurisdizione acclesiastica e, naturalmente, dal brusco cambiamento imposto sul piano amministrativo e socio-economico dall'incamerazione. Dopo il primo quadríennio di attività si poterono già intravedere i limiti della Deputazione provinciale di Orsera che trovava sempre maggtori ostacoli nell5 avversione della popolazione, nella lentezza e nell'incapacità delle strutture amministrative provincial e venete alie quali il Deputato era costretto di sovente a rivolgersi. II loro interesse eraandato gradatamente scemando alíorquando si accorsero, che il contributo economi-co di Orsera non corrispondeva alie attese. Infatti il bilancio delle rendite e degli aggravi del castello di Orsera compútalo per il periodo 20 gennaio 1778 - 8 ottobre 1782 segnava una rendita utile di 12.000 lire circa ed era perfino inferiore alie entrate annue realizzate nell 'ultimo decennio di governo vescovile. Dopo il 1778 le leggi di mercato venete non permisero agli orseresidicommerciareliberamenteconiíoroprodotti come era awenuto sotto i vescovi e di alleviare, di conseguenza, il peso della política fiscale-daziale. II Deputato e le autorità venete accolsero solo parzíalmente e con moho ríserbo le istanze degli orseresi costringendoli cosí a cercare qualsiasi modo ed espediente atto ad eiudere 137 ACTA liISTRÍAE ni. Marino BUDICIN: LADEPUTAZIONE PROVINGALfiM ORSERA, 1773-1794:...,.133-148 il sistema fiscale. Il bilancio suddetto fu non solo la conferma della delicata situazione in cui venne a trovarsi la Deputazione, ma rappresentô sicuramente «na delusione per il goverao provinciale e per il Senato. Verso la fine del 1783 Zorzi Minotto, limitato nel proprio operato dall'età avanzata, oberato daincarichí che andavano oltre le sue competenze e accoríosi che le sue ríchieste venivano recepite male sia a Capodístria che a Venezia, lasciô l'incarico viste le difficoltà insoxte. La consegna arbitraria della Deputazione al figlio Andrea e la succes-siva nomina di un nüovo Deputato, il conte Bernardo Borísi giurisdicente del feudo di Fontane, che comunque non soddisfaceva minimanente íe condizioni poste al momento della costituzione della Deputazione orserese, confermano in parte il disinteresse sempre più latente delie competenti autorità veriete. La Deputazione, che avrebbe dovuto avere carattere prowisorio, divenne effetfivamente un istítuto ordinario, sempre meno efficace, tanto che nel 1786 il Senato, avuto ¡a visione un'estesa e dettagliata informazione del regionato Girolarao Erizzo sulla situazione crítica di Orsera (16 gennaio 1786), credette opportuno intervenire direüámente nella quesíione richiedendo l'inter vento straordinario del Proweditore Generale di Palma Zangiacomo Zambelli (27 aprile 1786). Compulsata 1 a documentazione esistente presso l'ufficio della Deputazione ed analizzata la relazione Erizzo, lo Zambelli stese tre terminazioní ; una sul sistema del feudo di Orsera (15 setiembre 1787), una sul fontico e sulle biade e la terza sulle scuole e luoghi pii (26 luglio 1787). Con Papprovazione successiva di questi fre atti da parte del Senato, nel governo di Orsera subentrô un nuovo fattore: la direzione di Orsera, pur sempre riconfermata al pubblico Deputato, veniva ora subordínala alia sovraintendenza della carica generalizia di Palma. II governo civile di prima istanza e quello crimínale di ordinaria autorité spettava al Deputato, con le appeîlazioni delle sue sentenze in prima istanza ail a m agistratura di Capodistria, come aweniva negli altri luoghi della Provincia. Per quanto concerne le leggi, in parí icol axe il diritto civile, venivano lasciatï in vigore gli statuii ciel 1609, nonché le altre consuetudini locali, mentre per i casi dubbi e non contemplati nel códice Tritonio si prescriveva il ricorso aile leggi venete. Nonostante futto, le teraiinazioni Zambelli iasciarono in vigore una situazione di compromesso sul piano gïuridieo-amministrativo, mantenendo invita un assetto ritenuto pur sempre "momentáneo", sebbene fossero passati quasi dieci anni, e che risultava in effetti contrario aile massime della costituzione veneta. Questa forma di governo esercitata da un giuristapiuttosto di titolo ched'istituzione, poco gradito alla popolazione e, dopo il 1787, limitato neîle sue competenze, si d ¿mostró íncapace di sopperire al gravoso carico della ricompensa al vescovo e soprattutlo inefficace nel garantiré la riscossione delle rendite, punto fondamentale del progetto di incamerazione e della costituzione della Deputazione e che anche lo Zambelli lasciô praticamente inalterato. Visto che il degrado di Orsera continuava e che l'incamerazione e la Deputazione erano divenute oneroso al bilancio statale il Senato intervenne un'altra volta e nel 1792 incaricô i Depuiati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblico a sistemare la 138 ACTA HISTRIAE III. Marino BUDICIN: LA DEPUTAZÍONEPROVINCIALE DI ORSERA, 1778-1794:..., 133-148 Montana ¡Matovun (Foto: D. Daravec, 1994) situazione di Orsera. Questi, con l'apporto dell'operato dell'awocáto físcale delta provincia dell'Istria Francesco Del Tacco , presentarono al Senato una dettagliata relazione metiendo a fuoco i principali problemi del castello di Orsera e della sua Deputazione, prospettando per la prima volta la sua incorporazione nella podesteria di S. Lorenzo. II Senato preso atto dei suggerimenti del Magistrato suddetto con decreto 16 gennaío 1793 demandava nuovamente l'íncaríco di regó lamentare la materia al Provveditore Generale di Palma Alvise Contarini. Dopo quattro mesi di lavoro egli presentava i frutti del suo operato: la confínazione del distretto orserese, la stesura di un nuovo catastico delle soe rendite e di un'ampia Terminazione sul sistema di Orsera, datata 5 luglio, ínviata dapprima al magistrato per la revisione e, successivamente, al Senato per l'approvazíone. Orsera ed il suo distretto venivano assoggettati alia giudicatura in prima istanza delta vicina podesteria di S. Lorenzo colPappellabiliía alia Magistratura di Capodistría. Nel civile venivano lasciati in vigore gli antichi statuti orseresi, mentre per i casi da essi non preveduti sí dovevaricorrere agli statuti veneti, i quali erano valevoli anche nel crimínale. II Contarini, risalendo verosímilmente alia primitiva costituzione del castello di Orsera, previde puré la sua erezione a Comunitá, nonché la rícostítuzione e riconvoca- 139 ACTA IMSTRIAE ill. Marino BUDICÏN: LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ORSERA 1778-1794:..., 133-148 zíone del suo organo principale, l'antica Vicinia composta da tutti i capi famigîia e da coloro che possedevano fondi o animait e con la facoltà di eleggere tutti gli uffici pubblici locali, in primo luogo le canche principali: i Tre giudici, gli Aggiunti Forestieri, il Contradditore ed il Cassiere di Comunità che veniva a sostituire l'economo délia Deputazione. Gli ultimi annidel governo veneto dimostrarono che anche i cambiamneti del 1793-4 non avevano portato alcun miglioramento; anzi una volta assoggettata la comunità di Orsera alla podesteria di S. Lorenzo aumentó l'aggravio economico per la popolazione orserese in quanto essa, oltre al congruo per il vescovo, era ora tenuta a versare alla Camera fiscale di Capodistria un esborso forfettario di 3100 lire venete che andavano detratte owiamente dagli introiti delle rendite alie quali gli orseresi, firmatari per il tramite dei propri rappresentanti di un'apposita postilla in aliegato alla Terminazione Contarini del 1793, erano stati costretti ad impegnarsi. Con r approvazione del Senato del 25 gennaio 1794 délia Terminazione Contarini vennero definitivamente soppressi gli uffici délia Deputazione provinciale e dell'Eco-nomato orseresi; alla Rappresentanza pubblica di S. Lorenzo ven ne confermata î'inve-stitura sulla giudicatura civile in prima istanza e su quella crimínale minore ne! feudo incamerato di Orsera. Concepiti quali organi di governo prowisorio, affidaíí a persone non sempre all'altezza e spesso tacciate di ammanchi, defraudi e malversazioni, e mal appoggiati dalle massime magistrature provinciali e venete, essi non apportarono grossi miglioramenti alla situazione socio-economica di Orsera, né riuscirono a contribuiré alla soluzione délia problemática giuridico-amrainistrativa del dopo incamerazione. Se per il periodo relativo alla giurisdizione ecclesiastica del feudo orserese gli statut! del vescovo Tritonio avevano aggiunto qualcosa di specifico al quadro del diritto statutario istriano, la Deputazione e Peconomato del quindicennio 1778-1794 rappre-sentarono una intéressante particolarità dell'assetto araministrativo dellTstria veneta délia seconda metà del secolo XVIII. Il governo délia Deputazione orserese, cosí come venne concepito e nel modo nel quale opero, costitui a livello provinciale istriano uno degli effetti e degli echi più sintomatid deiPetà crepuscolare veneta di fine Settecento. 140 ACTAHISTRIAEin. Marino BUDICIN: LA DErUTAZIONE PROVINCIALE DI ORSERA, 1778-1794;..., 133-148 ALLEGATO - /.; REGES TI DIALCUNIDOCUMENTI RE LA TTVI ALLA DEPUTAZIONEMINOTTO (1778-1783) Decreto d'incamerazione 177811 marzo - Procf N:° 1 Dalla Serie de' passaíi moles ti avveniments rimarcasi la necessita di render legittimo e collocato sopra un permanente e regolato sistema anche nel Castello di Orsara l'esercizio della Giustizia Civile e Crimínale colla norma delle pub:e Leggi coll'egua-glianza degíi altH sudditi, e colla guida delle massime addottate in soroiglianti occasioni percio delibera che per intiero il Regale Diritto íl Civile e Crimínale Governo, e la teraporale Gurisdizione del Castello, Porto, ed acque di Orsara e loro adjacenze siano in awenire, e per sempre sostenute ed amministrate in pub:° nome da persone Laiche si reserva il Senato di appoggiare le rispettive incombenze alie pub:e Rappresentanze acció quel stid:°Teir:0 sia posto nella subordinazione, dipendenza, e disciplina degli altri della Prov,a DucalialN: V: di Capodistria della stessa. ' Prescrivono di destinar prowisionalm:e un Giuristasudd.0 Laico per l'Esercizio della Giustizia Civile e Crimínale salve le solite appellazioni commettendo di transmetter lumi dettaglíanti íl Castello, la Cancellería, li Corpi di Com: ta, li Boschi, l'estensione e Confíni della Giurisdizione per riconosce-re a quali dei vicini Rapp:u potrebbe esser appoggiata. Lete del Dep.i0 al N.V. Rapp}" 1778 primo Aprile marcata B Ragguaglíadi aver fatto rilevare in dis-segno il Castello, e lo spedisee il quale ha bisogno di molti risíauri, che considerati a peso del defonto Vescovo, ne ha avvertito íl suo erede da cui ebbe docile risposta restandoli solo di far eseguire la perizia, sulla quale esso erede fará seguire il ristau-ro. La qual perizia esso Deputato non ha fatto eseguire senza previa pub.a intelli-genza. Acclude nota dovuta dagli abitanti natural} di tabacchi, acquavite, polvere, o bosolj che si írovane avere, i quali dice che guastarono il progetto da esso Dep.t0 rag- • c. - | V. .. . V.. y- - ¿./-1'ié^y&sc* rWíC^. Copia del decreto di incamerazione del Senato, 11 marzo 1778 (pagina inizíale) 141 ACTA HISTRIAE III. Marino BUDIC1N: LA DEPUTAZJONE PROVINOALE DI ORSERA, 1778-1794:..., 133-148 guagliato alia Carica nella citata Relazione. (N.B. Non si sa' cosa sia questo progetto), Spiega íl buon effetio di disciplina íntrodotto nella facitura e nella vendita delí'oglio sul che assoggetterá nuovi ragguagli. Fa noto di aver avuto dal Capitolo di Parenzo molte carte ch'esistevano nell'Officio Vescovile e Vacchette economiche delle quali ragguaglierá il risultato dopo averie esaminate. Supplica di Rocco Sottolicchio per nome suo e degli abitanti di Orsara. accettata dal Rapp.ie 177814Novembre - C. 85. Espone che vedendo gli Orsaresi di non poter reggere ai pesi regali, oracché per le leggi veneíe non hanno piit la liberta primiera di comraercio pensano di ricorrere alia auíoritá sovrana, al quale oggetto impetrara no la tanto combattuta Vicinia, ed opposta licenza di radunarla. Quindi accennano (oscuramente) che nel momento di vede? realizzati i loro desiderij rimarcano le cose nel piü barbaro stato d'inerzia e di indolenza. Supplicano percife perché siano loro aperte le strade col mezzo della Rappresenfanza di produr legalm.!e le loro istanze alia pi¡b.a autoriía. (N.B. II contras.10 Sottolicchio é uno de'Capi principal! della Fazione tumultuante. Sembra che vi sia stata della facilité nell'accettare questa supplica non essendo autorizato il med.mo da alcun pub.° off.°, enon essendo vestito di legal aziooe per ricorrere, massime ancora per esser uno de'principali tumultuanti noto per tale alia Rappresentanza). Decreto dell'Eccellentissimo Senato . 1779 24 Marzo. Sopra Scrittura della Deputazione Estraordinaria ad pias cansas 1778 18 Setiembre. Assegna per congrua al Vescovo di Parenzo D.u 2000 V.P. all'anno dalla cassa del cons/ del Dep.t0. Raccomanda vivam.e al Mag.t0 Dep.° di prestar la miglior vigilanza e cura economica alie Rendite Giurisdizionali di Orsara, in ora appartenenti al pub.° diriggendo le relative istruzioni al pub.° Rapp.tc di Capod.a accio di esseper quel tempo ch'esso Mag.to trovera opportuno. Se ne faccia per ora dar quella Camera l'affitfanza con li solíti metodi ed estenderá poi i proprj esarai per riconoscere se per il tempo avvenire possa farsene un uso piü udle producendo al Senato íl suo sentimento. Rimette alio stesso Mag}° la supplica delPopolo di Orsara per sollievo d'imposta. Lettera delDeputato Minotto 17 Setiembre 1781 Risponde allí quesíti della Leíí.a 21. Aug.t0 preced.6 p.m0 intorno la collezione delli Statuti dice spera alia metá del vent.0 Ottobre di dar l'opera completa; secondo intorno la vendita delí'oglio colá esistente dice che ha fatti li stridori d'invito per gl'Incanti ma che non vi fu alcuna offerta aggiungendo che teme anzi di non aver Pofferta de' primi Incanti per esser ribassato di prezzo in Venezia Foglio e dice che decidera trovando 142 ACTA HISTRIAE III. MarinoBUDICÍN: LADEPUTAZIONE PROVÍNCIALEDIORSERA, 1778-1794:,.,, 133-148 acquirente di L. 5 meno la barila, dice che cola non vi son borse capaci né navigaz.6 per non esservi Barche cid sembrando incredibile per esser Paese che ha Porto. Li negozianti vicini si farebbero pregare perché sanno che in Orsara non vi son Pille per í'annata ventura. Vede un solo ripiego cioé di spedir l'oglio a Venezia per il minor discapito. Terzo: per ií pagara.10 agli eredi del ñi Mons.r Vescovo Negri delle L. 356 V.P. importar degli utensilij lasciati a pub.a disposiz.6 per l'uso del Torchio. Dice che fin dalli 17. Feb,° p.p. furono da quell'Economo contate alli med.mi in esecuzione delle Lett.e dell'BccelIentissimo Mag.t0 8 Genn.0 preced.® come da ricevuta che conserva. Quarto: Che ricerca li mensual! dello scosso e speso 5i spedisce daU'Ottobre per t.° Ag.t0 p.° p.°. Enuncia che avearichiesto permissione di vendere in credenza le misure e Formentoni per la diffícoltá di venderle atteso l'abbondante raccolto e ció onde non venissero divorate o distrutte dai Topi ma non fu onorato di comando. Ripete lanecessitádi erigere due nuovi forni uno per cuocere il pan di mistura di due stara e mezzo, aitro per il pan di Form,to di tre quarte di tenuta a tenor degli accordi antichi ira que! Popolo e li Vescovi attesa la vicina caduta delli vecchj con lamento della Fornara e del popolo per riuscire il pan rovinato. Chiama la Rappresentanza a provvedere a scanso di inconvenienti t accompagna attestato del Proto Venerandi che quel Forno e incapace di ristauro minacciando da tutte le parti rovina. II Biiancio dello scosso e speso spedito comprende mesi 10 da Novembre 1780 a t.° Agosto 1781: lo scosso fu diL. 1767:18 lo speso L. 2898:2 speso di píü L. 1130:4 Lettera del N:VRapp}" di Capod."a 1782 20 Genn:0 Prac:° N:° 3 al N:° XXVII. Enuncia al Mag:to di aver ricevuta la sud:3 Lett:a 27 Novembre e di non aver potuto ritrovar un Giurista Laureato per sostiíuirlo al Dep:t0 Minotto in Orsara. Spiega che prevalendosi della facoltá comessagli gli sarebbe riuscito di trovar persona idónea e capace a fungere quella deputazione se vi fossc un congruo fisso assegnam :10; in tale diffícoltá e resistenza ií Co: Bernardo Borisi soggetto riguardevole per famiglia ■e molto accreditato per onoratezza e probita si aírese alie istanze del popolo di Orsara, desideroso di veder il cambiam:ío di chi attualm:te lo governava si é offerta di addattarsi a questo incarico per breve tempo e senza pub:° aggravio. Ragguaglía che si é esso Co: Borisi írasferito sul luogo, avendolo munito delle oppurtune Comm:111 Riflette che a tali condizioni possa acercar in breve tempó il di lui sollievo da colá, percio ricerca il Mag:to a determinare un congruo assegnam:'0 a chi fosse sostituito senza il quale sará difficile 143 ACTA H i STRIAE III. Marino BUDICÍN: LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ORSERA, í 778-1794;..., 133-148 il ritrovai soggetto che sia veram:le di fede, e idoneo a quella ispezione sinocché venghi perfezionato íl sistema di quel paese. Enuncia e ragguaglia che gli riuscirono vane tutte le ricerche per ritrovare ed indicare al Mag.í0 la Persona da sostituire all'Economo Miíocanovich derivando gli ostacoli del motivo della mancan za di uno stipendie ñsso. Spedisce la Copia della Terminaz.® con eut ñt destinato esso Miíocanovich in Economo delle pub,e Rendite. Accenna che subito fatto il saldo di cassa spedi in OrsaTa lo Sconíro camerale per far la revisione al maneggio sin'ora tenuto dalla cui provetta e fedeie abilità è attendibîle il più ftuttuoso servizio. ALLEGATO - IL: LETTERA DEL MA GIS TRA TO BEI DEPUTA TI ED A GGIUNTI ALLA PROVISION DEL DANARO PUBBLICOAL POD. E CAP. DI CAPODISTRIA (12 FEBB. 1793, M.V.) CIRCA LA FINE DELLA DEP UTA ZIONE E L'INVESTITURA ALLA RAPPRE SENTAN7A DI CAPODISTRIA. (ARCHIVO DI S TA TO - VENEZIA, DEPUTATI ED AGGIUNTI ALLA PROVISION DEL DANARO PUBBLICO, BUSTA, 710) Ilîustrissimo Sig.r Colendissimo Con Decreto dell'Eccellentissimo Senato 25 Genn:0 decorso, preso sopra i corvsigli del nostro Mag:fo, è stata approvata la fórmale investitura data dal N:V; Prov.r Generale di Palma K:r Contarini alla pubblica Rappresentanza di San Lorenzo dietro le Sovrane deliberazioni precedenti, sulla giudicatura Civile in prima istanza, e Crimínale minore d'ordinaria autorità nel Feudo ora incamerato e Giurisdizione di Orsara; e fu approvata del pari laTerminaz:ne segnata dal sudetto N: V: Prov:r Generale previe perô le regoîaz:m fattevi dal nostro Mag:î0, per le necessarie provvidenze e discipline negli articoli di Governo e di Economia costituenti la sistemazione di quel luogo fínora sempre passivo al pubblico Erario. Mentre perô del sud:t0 decreto ne accompagniamo una Copia a V:S: Illustrissima cui per la Primaria sua Rappresentanza appartiene la delegaz:ne neile materie devolute di tutta la Provincia, e cui assieme appartener deve unita alla Mag:ra anche I'appellazione nelle materie appellabili dell'una, e dell'altra classe in Orsara; cioè d'uopo diffonderci sopra alcuni articoli del decreto med:mo per render intieram:re eseguito il Sovrano comando. Restaño adunque in copia accompagnate a V:S: Illustrissima non solo la sud:ta Terminaz:ne Contarini colle regolaz:"1 fatte dal nostro Mag:tû, ma quelle ancora a stampa de! N:V: P:rGenerale Precess:r Zambelli, accio siano dalla di Iei esatezza trasmesse con pubb:e Lett:e al N:V: Pod:ta di S: Lorenzo perché riportino in ogni tempo la loro 144 ACTA IMSTRIAE ill. Marino BUDICIN: LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE D! ORSERA, 1778-1794:..., 133-148 immancabile esecuzione: ed assieme ancora le restaño accompagnai! due libri, uno de' quali sarà il Catastico de' possedimenti e corrisponsioni di tutti gîi abitanti e possidenti di Orsara formanti a tenore delle Term:111 quella Comunità, e l'altro sarà il registro delle Parti per la Comunità med:ma in cui per ordine del nostro Mag:í0 vi si trova trascritta la Terminazione Contarini sudetta: li quali due libri saranno egualmente tresmessi da V: S : Illustrissima alN:V: Pod:ta di S: Lorenzo perché li faccia tenere alli capi délia Comunità di Orsara, ritraendone ricevuta in iscritto, ed accompagnandola ai nostro Mag:t0 per documento délia seguita consegna, per sicura norma delle esazioni avvenire e per toglimento di quegli arbitri che si potrebbero per awentura introdurre, Concessa per pubb:ca clemenza in ümitaz:ne alla nuova Comunità di Orsara, tutta la porzione di quelle rendite che appartiene ail'Alto Dominio, e che doveva esser ritenuta per pubblico conto; e stabilitane dal zelo del N:V: Prov:r Generale di Palma l'annua somma pagabile daEa Comunità in codesta Camera di L. 3100: V:P: in due eguali rate primo Marzo, e p:mo Setiembre di ciascun'anno in monete di Veneto impronto e nette da qualunque dettra-zione, si accompagna in Copia V: S: Illustrissima il costituto firmato da' Corpi délia Comunità med:ma per l'obbîigaz:*1®, garantía, e responsabilité de' pagamenti: il quale dovendo per comando deirEccellentissimo Senato esser riformato colla sostituzione délia perpetuità al solo periodo di anni quindici come nel decreto: sarà cura perciù délia di lei esattezza il far ratificare esso Costi- . tuto colla sostituzione, délia nuova con-diz:ne deglî anni quindeci, col mezzo di quelli stessi individui che lo hanno firmato, e che forono daîla Comunità eletti a tal fine, facendolo quindi registrare in codesta Camera, ed accompagnandolo nel suo originale al nostro Mag:10 per documento délia pattuita condizione. Seguito il registro del Costituto nella Fiscal Camera, farà V:S Illustrissima ese-guire anche l'impianto relativo ne' pubb:cl Quad:m délia med:ma ed ovunque occor-resse per regola deiï'incombeiite Ministe-ro, e per fondamento délia pubblica esazio-ne delle annue L. 3100 V: P: per un Quin-dennio da intendersi cominciato a primo Iuglio 1793, e colla divisione nelle due rate, e col pagamento netto, ed in Monete di Veneto impronto come sopra; avverten-do a lume deirincombente Ministère délia Camera med:ma che concessa essendosi dal decreto anche la consegna alla Comu- ¿i.,.*- * «vf t' f .......í. ■ .:> < V át —i. A-*"' .„„„r.V:f'-'r-—^ —-¿'f"'" ., - - tl -J..JÍI-S.I- o.c.v..* n.yA- rtv'fp-í..., :.,. r;.............. 146 ACTA H i STRIAE III. Marino BUDICIN: LA DEPUTAZIONE PRQVINCTALEDIORSERA, 1778-1794:..133-148 J^/'O/pv/to Prospetto delle retulite di Orsera, compílalo dal Ragionalo Rcvizore Gcneralkio di Palma, Pietro Antonio Bureo, 26 agosto 1793. POVZETEK V prispevku avtor s posebno pozornostjo obravnava dekret o podržavljanju vrsarskega fevda, ki ga je beneški senat izdal leta 1778, ter petnajstletno obdobje po njem. S sekularizacijo cerkvenih posesti seje zaključilo obdobje vladavine po reških škofov in začela seje takoimenovana uprava pokrajinskega Poverjeništva in Ekonomata, ki je trajala do leta 1794. Na čelu tega deželnega urada so se menjali štirje odposlanci, ki so na lokalni ravni imeli izredne pristojnosti. Vrsarsko Poverjeništvo in Ekonomat od leta 1778 do 1794 predstavljata posebnost upravnega ustroja beneške Istre. Ustanovi ponazarjata značilno obdobje beneškega zatona ob koncu 18. stoletja. 147 ACTA H i STRIAE III. Marino BUDÍCIN; LADEPUTAZÍONE PROVINCIALS DI ORSERA, 17784794:..., 133-148 FONTIE BIBLIOGRAFIA Archivio di Stato, Trieste: C.R. Governo di Trieste - Istrianer Gemeinde, busta 604. Archivio di Stato, Venezia: Deputati ed Aggiunti alia provision del danaro pubblico, buste 707-711, che infere ssano inter ámente il feudo di Or ser a nei secoli XVI-XVUI; Deputazione ad Pías Causas, busta 81, fase. 1 e 2; Provvediiori alia Camera dei Confini, busta 235, fasc. 2. Babudri, F., "Parenzo nella storia eedesiastica", in Parenzo, Parenzo 1910, p. 81-148. Budicin, M., "Statuti et Ordirá da osseraarsi nel Castello di Orsera et suo Contado", At ti del Centro di rícerche storiche di Rovigno, Trieste-Rovigno, vol. XIII (1982-83), p. 237-271. Budidn, M., "Governo civile e crimínale -Ius regale Economía Orsera (1778-1783), Regesti", Atli, dt., vol XV (1984-85), p. 109-152. Budicin, M., "Ius Regale - Economía Orsera (1778-1783) - Governo dvile e criminate, Regesti (II parte)", AHi, dt., vol. XVI (1985-86), p. 303-343. Vergottini, B., Delpiú vero primo títologiurisdizionale dei Vescovi di Parenzo neldistretto di Osera - Dissertazione critica, Venezia, 1801. Zjacié, M., "Posjedovni odnosi porecke crkve od VI do XVI stoljeca", Jadranski zbornik, Pula-Rijeka, vol. VIII (1970-72), p. 33-103. 148 ACTA HISTKIAE Hi. ricevuto: 1994-05-07 UDK/UDC: 323.38:949.713 Istria "17" RIBELLISMI, RIVOLTE ANTIFISCALIE REPRESSIONE DELLA CRIMINALIXA NELL'ISTRIA DEL '700 Fur io BIANCO prof., Dipartimento di Studi Storici, Uaiversita degli Studi di Trieste, 34100 Trieste, iT prof, dr., Oddelek ¡¡a zgodoviao, Univerza v Trstu, Trst, IT SINTESI Nel corso della seconda meta del '700 la provincia istriana fu interessata da numerosi episodi di insubordinazione collettiva. Ponendo ai centro del suo studio alcune rivolte, analizzatte sulla base di un vasto materiale documentarlo eallargando la prospetiva d'indagine alie varié forme di criminaütá organizzala (contrabbando, bande armale, ecc.) diffuse in quei decenni nella penisola, l'autore ha cercato di individuare e interpretare le cause, le modalitá e i contenuti delle proteste, comparando la situazione istriana con i disordini e le agitazioni che scoppiavano un po' dappertutto nei domini veneziani. Nell3 agosto del 176111 governatore dell'Universitá dei salumieri fece pervenire ai proweditori alie Rasan vecchie un lungo memoríale in cui denunciava la progressiva espansione del contrabbando di pesce saíato proveniente dallTstria e dalla Dalmazia, 1 con pesanti perdite per i bilanci della corporazione . Secondo la tradiziónale política di concentrazione monopolistica dei traffici, tuíto il pesce, come gran parte degli alimenti dí massa e dei prodotti di consumo voluttuari2, doveva fare scalo a Venezia dove era sottqposto a un duplice dazio, di entrata e di uscita, prima di essere smerciato nella terraferma. Salvaguardad í dirittí dello Stato, la riscossione dei dazi di importazione, di transito e di consumo eraappaltata aprivati chegaratitivano, oltrel'approvvigionamento della dominante e delle provincie suddite, un'entrata monetaria, non soggetta a fluttua-zioni, valutata periódicamente al momento della concessione, per lo piü sulla base di misuratori grossolani che tenevano conto della popoíazione e del consumo globale 1 ASV, Capi del CX, Dhpaccidei ration, Capodistría, b. 261,6/8/1763. 2 Cfr., A. STEL1 A, II dazio sid vino e sull'tiva nella Dominante, Torino 1891; G: ZALIN, Economía e produzíone olearia nell'lsíria del Settecento, in "Economía e Storia, XXIÍ (1976), pp. 177-220; U. TUCCÍ, Cotnmercioe consumo del vino a Veíieziainelá moderna, in "Quadenii della rivísía di Storia dell'agricoitura", 1 (1989), pp. 185-202. 149 ACTA H i STRIAE III. Furio Bl.ANCÜ: RIBELLJSMI, RIVOLTE ANTIFISCALI E REPRESSIONE DELIA CRIMINAUTÄ..., 149-164 presunto . Gliappaltatori, permantenere remunerativa un'impresacheirnponevaesborsi e anticipi crescenti giá ai momento delle gare d'asta, erano costretti ad imporre prezzi relativamente alti per i prodotti in vendita, in modo da compensare la riduzione dei loro profitti, fisiológicamente intaccati dal commercio di frodo e dalle spese sostenute per il mantenimento di un efficiente apparaío di prevenzione e di repressione del contrabban-do. I rivenditori di pesce salato, riuniti in corporazione, sí erano aggiudicati anche nel 1761 la condotta per sei anni pagando ía ragguardevole somma di 256,530 ducati, oltre 42.000 ducati all'anno, una cifra superiore del 25% a quanto sborsato nel precedente contratto4. Si era trattato di un incremento notcvole, attribuibile a una domanda in continua espansione in quanto il consumo della sardella e dello sgombro saíati aveva trovato sempre piü ampia diffusione, sia tra la popolazione nirale -a integrazione di una dieta quasi esclusivamente maidica- sia tra ía popolazione urbana, favorito probabilmen-te anche dalle prescrizoni religiose che limítavano Puso di carni, uova e latticini. La denuncia del governatore del sodalizio veneziano e le conclusioni dell'ínchiesta avviata dai magistrati delle rason vecchie indussero il sen ato ad aprire un procedimenfo giudi-ziario, delegato al podestá di Capodistria. Se potevano sussistere ancora riserve e perplessitá sulla veridiciiá di quanto esposto dalla corporazione che - secóndo uno schema abbastanza consueto tra gli appalíatori dei dazi- amplificando strumentalmente le perdiíe cercava di ottenere storni e riduzioni del canone pattuito o la promulgazione di provvedimenti piü severi in materia di repressione del con trabbando, tuttavia il traffico di frodo aveva ormai raggiunto tali dimensioni da convincere le autoriti della necessítá di agiré con íempestivitá e fermezza. Si era calcolato che in un anno nella sola Senigallia erano stati esportati clandestinamente oltre 12.000 barili di sardelle in saíamoia, con un danno per l'erario e per YUniversiíá dei salumieri valutato in 15.000 ducati, quasi 2/5 delFintero dazio e poco meno di 1/4 degli utili ricavati della pesca5. Conclusi gli atti istruttori, nell5 agosto del 1763 il reliare di Capodistria invió ai Capí del Consiglio deiDieci una lunga relazione da cui emergeva l'ampiezza delle "scanda-lose contraffazioni", meticolosameníe anno t ate dal nobile veneziano. II tono del memo-ríale era volutamente burocratico-cancelleresco anche se talvolta l'espressione tradiva una malcelaía insofferenza e amarezzaperqueü'inerzia dei poteri pubblici che sembra-vano offendere e mortificare la sovranitá e il prestigio veneziani. II centro del traffico di frodo era localizzato a Rovigno, dove operavano mercanti e innumerevoli compagnie di pescatori i cui interessi si irradiavano verso tutti i mercati dell'Italia settentrionale, dalle lene imperiali alio stato pontificio, al milanese. Barche rovignesi si spingevano lungo tutta la costa istriana. Una parte del pescato veniva lavorato per alcune settimane su 3 II gettito de! Partita del tabacco, ad esempio, passö dai 9.200 ducati arsnui dal 5657 ai 116.240 ducati del 1717, a pocci meno di 600.000 ducati verso la fine deila Repubblica (F. BIANCO, Contadini, sbirrieconlrabbandierinelFriuHdei Seltecenlo, Pordenone 1990, p. 99). 4 AS V, capi del CX, Dispacd dei rettori, Capodistria, b. 261, n. 1. 5 Ibid., 22/8/1761. 150 ACTA H i STRIAE III. Furio BLANCO: RIBELUSMI, RÍV0LTE ANTIFISCALIE REPRESSIONE DELLA CRJMINALITÀ..,, 149-164 spiagge e scogli, ufcilizzando per lo più il sale di contrabbando trasportato da battelli con bandiere ragusea, pontificia e austríaca, su cui venivano trasbordati i barili di pesce salato, al largo di Veruda, Brioni e Fasana. Un'altra parte del pesce veniva salata e consérvala nella stessa Rovigno, poi imbarcata sul Mandracchio o, più al largo, presso lo scoglio di Santa Caterina, con destinazione Trieste, Ancona, Senigallia e la foce dei fiumi lungo la costa adriatica, verso i centri di consumo délia terraferma veneta e verso i mercati del milanese e del mantovano, attraverso il fîtto reticolo dei canali e dei corsi d'acqua. La sorveglianza e i controlli erano difficili sia per Finadeguatezza degli strumenti di contrallo e per i'inefficienza dell'apparato repressivo, sia per l'omertà e l'ostilità di quasi lutta la popolazione, pescatori, marinai, negozianti, artigiani, uomini e donne che salavano il pesce e lo conservavano un po' dappertutto, anche in casa , rendendo praticamente impossibile una "universale perquisiziotte" e impedendo l'aggiornamento del libro dette notificazioni su cui il cancelliere avrebbe dovuto trascrivere periódicamente le denunce dei privati e il numero dei barili confezionati e imbarcati per i magazziní di Rialto. I provvedimenti straordinari adottati dal goverao nei decenni precedenti, l'intensiñ-cazione delía sorveglianza lungo il litorale friulano, l'allestimento di barche armate di bales f re e di bombardelle, il pattugliamento delle coste, la mobilitazione di spie e confidenti, non avevano ottenuto risultati significativi. La costa istriana, per lunghi tratti frastagliata e ricca di insenature, di cale e di facili approdi, offriva sicuri nascondigli da cui prendevano il largo di notte brazzere e piccole imbarcazioni, eludendo agevolmente la vigilanza delle feluche e dei battelli veneziani in perlustrazione. II potenziamento dei presidí militari lungo le spiagge friulane e vene te e la dislocazione in punti strategici di distaccamenti di sbirri alle dipendenze degli impresari dei vari dazi, avevano favorito {'arresto di qualche trafficanfe, per lo più privo di appoggi, trovato a scaricare merci in nascondigli occasionali, in prossímitá delle paludi di Lignano o alia foce dellTsonzo. Ma si trattava di episodi isolati e sporadici che interferivano soltaato sullo smistamento delle merci in terraferma. In ogni caso non intaccavano il volume e la portata del contrabbando di pesce. Una fortúnala campagna repressiva e il séquestra di qualche battello al largo di Monfalcoite e alia foce del Tagliamento, non potevano cerío circo-scrivere le dimensión i di un traffico di frodo che ormai operava su vasto raggio, mobilitando ingenti risorse e organizzando a vari lívelli innumerevoli famiglie. Del resto alie inefficienze delle strutture físcali, logore e farraginose, corrispondeva la scarsa affidabilita dei piccoli distaccamenti di armígeri e di spadaccini che, asssieme ai bas si minisiri di giustizia e ai cavalieri di corte alie dipendenze dei rettori veneziani, costituivano l'assetto fondamentale di tutto l'apparato repressivo. Un po' dappertutto il pattugliamento delle coste e il presidio dei litorali erano afíidati ad una eiurma raccogli-ticcia e malfida, formata da "persone le più scandalose, un miscugíio pericoloso di varie nazioni (...) cormttibile da' contrabbandieri", che moho spesso nei podestà e nei 151 ACTA HTSTR1AE UI. Furio BiANCO: RiBELLISMÍ, RIVOl.TE ANTIFISCALIE ÍÍEPRESSIONEDELLA CRiMINALITÁ..,, 149-164 magistraíi veneziani durante le ispezicmi suscitavano un senso di repulsione davanti alie condizioni di abbandono in cui si trovavano marinai, sbirri e bassi officiali, sfaccendati, sempre trasandati, malvestiti, "laceri, e quasí nudi"6. La relazione del podestá di Capodistria sul commercio clandestino di pesce salato coglieva solamente un aspetto del pió vasto fenomeno del contrabbando dall'Istria che nel secondo Settecento aveva raggiunto ormaí proporzioni considerevoli, in continua espansione. Interessava ogni settore produítivo. Dalle "marine istriane" facevano vela imbarcazioni di ogni tipo, cariche e ingombre di ogni genere di mercanzie . Compagnie di pescatori, equipaggi di bastimenti, marinai, barcaiolí e contadiní trasbordavano al largo su imbarcazioni imperial! e pontificie vino, olio, sale, quando non li sbareavarto direttamente a Trieste, nei porti dell'alto Adriático o nei magazztni clandesüni predispo-sti lungo le lagune della terraferma. Complici e compriman, riimiti in grosse bande, prowedevano a rifornire intermedíari e trafficanti di rilevanti partite di tabacco, di sale e di olio, o le smerciavano direttamente nei villaggi del Friuli e anche nei borghi pií¡ grandi, dopo aver occupato armi alia mano le piazze, i ponti e le strade di accesso, potendo contare sulPaccondiscendenza delle popolazioni rurali che non solo non li perseguivano, come imposto dalla legge, ma"davanoloro ricetto, assistenza, e spalegkr, anche perché potevano procurarsi a prezzi bassi tutíi quei prodottti di prima neeessitá che venivano distribuiti dal monopolio a prezzi piü alti e spesso in quantitativi limitad. II tabacco veniva introdotto clandestinamente in Istria dai dominí austriaci. Una parte, trasportata sulla costa, veniva imbarcata peressere traghettata nottetempoverso il litorale friulano. Un'altra parte, assieme alie quantitá di "erba regina" coltivata illegalmente in campagna, veniva smerciata nei distretti istriani da una folla variegaía di piccoli contrabbandieri, trafficanti, malviventi, mendicanti, vagabondi, ma anche da lavoratori agricoli, pescatori e boscaioli, tutti contrabbandieri occasionali che coltivavano piccole partite di tabacco nel proprio orto o si dedicavano al "dannatissimo traffico" per integrare il bilancio familia re nei momenti di difficoltá, rienírando generalmente alie occupazioni abituali quando il periodo di depressione economica era superato. D'altra parte il trasporto di tabacco non richiedeva particolari accorgimenti. Poche libbre, in grado di assicurare un rilevante guadagno netío, potevano essere agevolmente nascoste tra indumenti e mercanzie e traspórtate a spalla senza destare sospetti. Ció spiega in parte il netto contrasto tra la vasta diffusione del commercio clandestino di tabacco in Istria, ripetutamente denunciata dai magistraíi veneziani, e la scarsa 6 ASV, Provvedilüri da ierra e da mar, b. 325,13/12/1739. 7 Peraíctmicennisiilcontrabbandodainstria, cfr. L.MO^ e Istria mi secob XVííi studiate dalle refozioni de' podeslá-capitani di Capodistria, Trieste 1888; B. ZÍLIOTTO, Aspetti di vita politica ed economica ndl'Istria del Settecento, in PI, quaderno II (1965), pp. 7-59. 152 ACTA H i STRIAE III. Furio BIANCO: RiflELLISMI, RIVOLTE ANTIFISCAU E REPRESSIONS DELLA CRIMINA LITA..., 149-164 rilevanza degli arresti e dei processi istruiti, come emerge dallo spoglio degli incarta- o mentí processuali e dalle raccolte di sentenze críminali , Si trattava, per altro, di un fenomeno generalizzabíle a tutto il contrabbando. Le "spaventevoli furtive isíruzioni", ricorrentemente denuncíate dai rettori, ora con acco-rata enfasi ora con più sbrigativa e sfanca Iaconicità, trovavano raramente imputati, colpevoli e condannati. D'alíra parte in terra istriana, come in Friuli, il contrabbando di tabacco era favorito dalla configurazione del territorio e dalla struttura política e istituzionale della penisola. La vicinanza dei confini austriaci, l'intricata mappa delle giurisdizioni feudali, il frazionamento dei poteri e dei governi locali, le prérogative di viliaggi e città, la struttura e Porganizzazione delle forze militari, la presenza di diverse etnie, non potevano non avere pesanti contraccolpi sulla repressione delle frodi físcaíi e su tutto il settore dell'ordine pubblico. Eludendo fácilmente la sorveglianza delle due "inerti feluche" che perlustravano i golfi, una parte consistente dei prodotti di esporfazione istriani -in particolare olio, vino e pesce salato- venne assorbita progressivamente dal mercato di Trieste, in grado di offrire prezzi di gran 1 unga più remunerativi, senza alcuna trattenuta fiscale. "Passano per detta piazza -scriveva un rettore- ove allettati da breve viaggio, dalla pronta vendita, e dal ritratto dell'mtiero importare in effettivo, a prezzi moito più vantaggiosi che a Venezia, senza venin aggravio o gabella, e senza discapito nell'aggio delle valute"9. In alcune circostanze, soprattuíto in occasione di una sensibile lievitazione dei prezzi, il volume di questo traffico diveniva eccezionale. Bastí pensare, per avere qualche orien-tamento di tipo contabile, che verso la fine del secolo solamente il 16% deíl'intera produzione olearia, notifícala dai proprietari di torchi e destinata per legge a far scalo a Rialto, raggiunse effettivamente Venezia, mentre l'84% trovo altre desfinazioni, soprattuíto Trieste e Senigallia10. .Ma tutto falto Adriático era percorso da battelli provenienti dall'ístria carichi di merci clandestine anche di grande ingombro e di notevoli dimensíoni, senza che ¡1 govemo marciano, che aveva deiegato ampi poteri alie squadre al soldo dei Partiti, potesse argínare in qualche modo 'Tinsistente irruzione dei contrabandi". Legnami venivano imbarcatí sui porti istriani, in aperta violazione delle norme che regolavano lo sfruttamento dei boschi e la commercialízzazione della legna da opera, spesso approfítando di ñinzionari compiacenti e collusi. Carichi di pietrame, "massi e scaglie", provenienti da varie cave istriane, prendevano il largo, in direzione di Trieste 11 e dello Stato pontificio . Le diramazioni e i terminali di questo traffico di frodo giungevano un po' dappertutto, attraverso canali imprevedibili e coinvolgendo persone 8 G. VE8.0NESE, Uamministrazione della giustizia nelVlstria veneta durar.te Veta. modema ed i! funzionamento del Tribunale di Capodistrit (1750-i 796), teši di laurea, Facolta di Lettere e Filosolia, a.a. 1989-90. 9 Relazione dei Podesta D. Balbi, in G. ZALIN, Economia, cit. p. 208. 10 Ibidem. 11 ASV, inquisitori di Stato, bb. 256 e 325. 153 ACTA H i STRIAE III. Furia B1ANC0: RIBBLLESMI, RIVOLTE ANTIFISCALf E REPRESSIONE ÜEI-LA CRIMINAL.ITÁ..., 149-164 insospettabili. Grazie alia complicita di funzionari, guardiani, conladini e contrabban- dierí, ingenti quantita di legnami, tagliaíi abusivamente a Montona e negli altri boschi della provincia, venivano esportati clandestinamente verso Trieste e gli Statí esteri. Nel 1754, nel processo istruito dal Provveditore di Palma per un grosso traffíco clandestino di legna, tra gli indagati, accanto a mercanti, armatorí, boscaioli e contadini, appaiono personaggi eminenti dell'amministrazione forestale veneta, quale Stefano Carli sovrain- tendente ai boschi dell'Istria, capitani e personale speciaíizzato12. La proliferazione dello "scandaloso abuso de' contrabatid!" agiva anche come elemento perturbatore e moltiplicatore di una situazione dell'ordme pubblico, resa per molti aspetti precaria e pericolosa nel corso del secondo '700, come segnalavano allarmati i rettorí veneti e i giusdicenti locali. II loro prestigio e la loro autoritá sempre pió di frequente erano messi in discussione da tumulti, da rivolte e da episodi di insubordinazione che in modo spasmodico si irradiavano per villaggi, cittá e campagne, a siento arginati e repressi a causa del farraginoso sistema di sorveglianza, dalia dispersione di minuscoli presidí militari e dalle inadempienze delle comunitü cui erano stati delegati precisi compifi in materia di repressione del brigantaggio e del coatrabbando, oltre che premi e taglie per la cattura dei malviventi. In numerosi distretti la stessa sovranitá dei rappresentanti veneziani risultava incerta e malsicura, indebolita dal desolante disordine del sistema amministrativo, dalla corruzione degli uffici e dal ripetersi di episodi di malgoverno. Le intonazioni ora amareggiate, ora risentite ed esacerbate che affiorano nella corrispon- denza privata e nelle relazioni ufficiali di reítori veneziani, richiarnano un quadro fosco, dominato dalla violenza e da una crescente turbolenza di massa. Impossibilitati ad agiré con tempestivitá e risolutezza per mancanza di contingentó militan, sempre piii spesso i magistrati rimanevano in balia di "popoli indisciplinati e feroci", aíl'interno di un microcosmo dove " ogni uno ardisce di fare ció che vuole senza rispetto o veruna immagine pubblica", come denunciava con accenti corrivi e rancorosi il podestá di 13 Parenzo Spiridione Balbi in un memoriale del 1778 . Di fronte alie crescenti violenze dei sudditi, alie dispute municipali e alie accese contestazioni, insultati e intimiditi nel "timore di piü funeste conseguenze", molto spesso i rettori dovevano cedere ai patteg-giamenti, omettendo di perseguire i colpevoli o, talvolta, nel timore di rappresaglie, limitandosi ad informare in modo laconico e reticente il podesta di Capodistria e le magistrature della dominante. D'altra parte il prestigio della Serenissima, giá incrinato dalla debolezza dell'appa-rato pubblico, risultava ulteriormente compromesso dal ripetersi di episodi di corruzione 12 II voluminoso incartamento del processo in ASV, CX, Procíssí criminaii, Palmanova, bb. 3-4. Aicuni, come il Carli, furono prosciolti, in qu arito le accuse si basavano su testimoniante discordant!, su con get ture e su prove non certe; altri vennero condannati, in partí colare mercanti e armatori che, approfittando della pace con i pira ti barbareschi e della rinnovata domanda di legnami per costruzioní navaü, erano riusciti a stringere patti con boscaioli e funzionari. 13 ASV, CX, Processi. criminaii, Capodistria, b. 14, fase. 5. 154 ACTA H i STRIAE III. Furia BLANCO: RIBELUSMi, RIVOLTE ANTiFÍSCAU E REPKESSIONE DE LEA CRIMlNALiTÁ..., 149-164 e di inefficienza in cuí erano convoltipodestá e capitani. Ció era inparíe attribuibile alie condizioni sociali e alia formazione del persónate político mandato a dirigere le pode-sterie istriarte e i piccoli centri della terraferma. Come é noto nel '700 un soleo ormai profondo divideva 1' aristocrazia veneziana, la cui unitá spravviveva in una vuota formula costituzionale come un mito, trasfiguraíada una tradizione che ideal izza va ancora I'unita e la solidarietá dell'aristocrazia cittadina nella gestione dello Stato 14. Al progressivo impoverimento di sempre piü vasti strati della nobiltá si era accompagnata la concentra-zione della ricchezza in un numero ristretto di famiglie, cui spettava l'effettivo esercizio del potere, le rappresentanze diplomatiche, i reggimenti selle principal! ciltá, che comportavano la disponibilitá di ingenti risorse fmanziarie. II patriziato povero era stato costretto ad accettare i reggimenti senzapena insedi disagiate e periferiche, consapevole che quei modesti incaríchi non avrebbero mai rappresentato il trampolino di lancio per una piü importante e ambita camera política, quanto piuttosto un ufficio retribuito in grado di garantiré di che vivere e un mínimo di prestigio. Si trattava di una vita grama e opaca, un soggiorno in terre inospiíali e isolate, trascorso in un ozio sonnolento, tra fastidióse incombenze e un meschino quotidiano. Da un lato ció spiega l'indolenza e l'apatia con cui questo patriziato povero svolse anche in térra istriana compiti di governo; dall'altro spiega come talvolta podestá e capitani riversassero sui sudditi i propri sentimenti di frustrazione o rimanessero coinvolti in episodi poco edificanti, piegandosi a compromessi e commettendo abusi e malversazioni non sempre perseguiti e condan-nati15. "Lo scandalo veramente e la licenziositü invalsa da molto tempo (abbandono della podestaria) é avanzato oltre modo -segnalava nel 1783 il rettore di Capodistria, in un puntiglioso e polémico díspaccio inviato agli Jnquisitori di Stato, denunciando le mancanze e la colpevole poltronería dei suoi colleghí- ed ogni rettor di questa Provincia liberamente, ed a suo capriccio allontanandosi dalla sede destinata alia sua rappresen-tanza, mette quella in balia del suo Ministro CancelHer, affidandogli fogli non scritti, marcati solamente con la propria sottoscrizione; vaga a suo talento per la Provincia medesima, esce da questa per portarsi in altra suddita convicina; sí parte a Trieste quante volte gli piace per cola fermarsi a sua píena volonta, owero per transitar in alcun luogo dello Stato ed anche in cotesta Dominante. Di tale disordine non si fanno le debite partecipazioni per causa di privati personal! riguardi"16. Tutto ció contribuiva ad allargare il soleo tra istituzioni e sudditi, accentuando il clima di sfíducia e di malcontento, esasperando tensión! e confliíü. 14 Sullastrutturacostituzionale della Repubfalicanel'/QO,cfr. M. BERENGO, Lasocietü venetaalla fine del 700, Firenze, pp. 5-11. 15 ASV, Inquisitori di ¡tato, bb. 623 e 1128. 16 Ibid., b. 256,23/3/1783. 155 ACTA HISTRIAEIII. Furio BIANCO: RIBELLISMI, RJVOLTE ANTIF3SCALIE REPRESSION« DEÍXA CR1MÏNALITÀ..., ¡49-164 Un po' dappertutto la rivaliîà tra le fazioni o le contese tra villaggi degeneravano in una lunga catena di scontri sanguinos! e di vendette, con lo stillicidio degli incendi di fienili e di casolari e la distruzione di viti, olivi e piantagioni. In campagna o in prossiraità dei grossi borghi operavano anche grosse bande di briganti o di contrabbandieri i cui ranghi erano ingrossatí da banditi con pena capitale, fuggitivi dalle galere, disertori, da contadini e pescatori irnpoveriti e da quella variegata folla di emarginatí che si annidava ne! sottobosco délia società di antico regime -vagabondi, "birbanti", borsaioli- che tra le "truppe di malfattori" operanti sul territorio trovavano un sicuro asilo. Alcune tra le più agguerrite di queste bande, come quella che operava nel territorio di Dignano agli inizi degli anni '8017, in particolari circostanze riuscirono a rendere a lungo malsicure e "più përigliose delle selve" le strade del distretto, taglieggiando passeggeri e popolazione, commettendo forti e omicidi, prima di essere disperse dopo la cattura e l'esecuzione dei capi, l'esposizione dei cadaveri fuori la porta "fino alia loro consumazione". Ma erano soprattutto i tumulti e le rivolte a tenere in continua apprensione le autorità centrali e ad intimorire podestà, biiri e cancellieri, incapaci di porre un freno alie violenze. Scoppiavano all'improwiso a volte per futili motivi, a volte per ragioní più complesse, spesso come liberazione di un sordo malcontento che serpeggiava da tempo. Bastino alcuni tra gli innumerevoli esempi. Nel marzo del 1768 l'aumento del prezzo del vino -da 4 a 6 soldi il boccale- çhe il podestà Angelo Córner aveva messo in vendita al minuto, dopo aver raccolto le onoranze dei sudditi, suscitó le proteste degli abitanti di AJbona. Ottenuto un diiiiego a ribassare il prezzo da parte del nobile veneziano, la delegazione di popolani venuta a parlamentare chiamô alia mobilitazione la popolazione di tutto il distretto, convocata dai capi víllag-gio. Oltre ottocento villici armati, strmsero d'assedio il palazzo, minacciando di geítare fuori dal balcone il podestà e sua moglie, di spaccare tutte le boni, prima di vedere accolte le proprie richieste 8. A Isola, gli armigeri del podestà, rinforzati da alcuni sbirri del capitano di Capodistria, vennero messi in fuga dalla popolazione mentre si apprestavano a perquisire le abitazioni di alcuni presunti contrabbandieri. Arréstalo il giorno dopo un abitante, furono assaltati nuovamente da una folla inferocita che a sassate e a viva forza riuscî a liberarlo 19. A Visinada la comunità insorse contra i nuovi provvedimenti in materia di circola-zione del tabacco introdotti dal giusdicente20. A San Lorenzo e a Villanova gli sbirri vennero ripetutamente messi in fuga da pastori inferociti accorsi per impediré sequestri 17 II proeesso è conservato in ASV, CX, Processi criminali, Palrniinova, bb. 7-8. 18 ASV, CX, Process i criminali,. Capodistria, b. 9, feisc. 4. 19 ASV, Inquisitori di Stato, h. 1128, fasc. 810. 20 Ibid.,b. 1120, fasc. 738. 156 ACTA H i STRIAE III. Furio BIANCO: RIBELLISMf, R IVO LTE ANTIFISCALIE REFRESSIONE DEtXA CRIMINAUTÀ..., 149-164 Montona (Folo: D.Darovec, 1994). 157 ACTA HISTRIAEIII. Furio 8IANC0: RÎBEUJSMI, RIVOLTE ANTIFISCALIE REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ..., 149-164 21 e pignoramenti . A Novacco e a Caldier, nella giurisdizione di Montona, gli abitanti si rifiutarono di corrispondere un accrescimento di non poco conto delle regalie in granaglie preteso dal podesíá. Gli sbírri inviati a riscuotere le taglie furono accolti dalle fuciíate délia popolazione e inseguiti fin sotto il casíello, costringendo il rettore veneziano a patteggiare una tregua per non essere travolto dalla violenza della folla in tumulto, 22 accorsa da tutti i comuni del comprensorio . Nella gran parte dei casi la trama di questa lunga catena di ittsurrezioni si snoda in sequenze ripetitive, quasi che ipersonaggi, pur operando per ragioni e in cotóesti diversi, agissero sulla base di un rnedesimo canovaccio. All'avvicinarsi della sbirraglia e al suono della campana a martello, tutta la popolazione -uomini, donne, bambini- abbandonava le case, lasciava i campi, il porto e il iavoro precipitandosi in piazza, armata di archibugi, di coltelli, di marmaie, dibastoni e di sassi, Dopo brevi schermaglie, in un crescendo di fischi, di plateali proteste e di grida di scherno, si arrivava alio scontro, e la truppa, dopo aver fronteggiato inútilmente ía folla, abbandonava precipitosamente il campo cercando riftigio aH'interno del "palazzo pub-blico" o nelle campagne. D'altra parte la "sediziosa tumultuaria violenza" non si limitava solamente ad attt dimostrativi ed a quelle forme di ostilità ritualizzaía, che, enfatizzate dalla ferocia dellè minacce, ci possono ricondurre in qualche modo ad una sorta di teatro di strada, aíle forme rituali dello charivari e delle manifestazioni di disapprovazione colleítiva diffuse tra le comunità rurali dell'Europa preindustriale. Le sollevazioni sfociavano molto spesso ingravi fatti di sangue, in spietate esecuzioni e in feroci rappresaglie. Esemplari, al riguardo, i tumultidi Rovigno, contrassegnati nel corso della seconda metà del '700 da una íunga sequela di bruîalità e di episodi raccapriccianti. A metà del secolo la giurisdizione, una ventina tra borghi e villaggi, rappresentava una circoscrizione ampia e popolata, con quasi ventimila abitanti -circa un quarto dell'intera popolazione della provincia- dediti in gran parte alPagricoltura, alia pesca, ad attività mercantil! e artigianali23. La produzione olearia24, la pesca, l'esportazione di pesce salato, la costruzione di imbarcazioni di piccolo cabotaggio, il commercio marit-timo e il contrabbando costituivano le voci di entrata più importanti nei bilanci familiari della popolazione di Rovigno, contrassegnata al proprio interno da stratificazioni sociali anche accentuate, attraversata dalle retí complesse dei Iegami di fazione e di clientela e da vincoli di solidarietà che aggregavano, sulla base dei comuni interessi della vita quotidiana, pescatori, facchini, carpentieri, trafficanti e contadini. 21 ASV, CX, Processicrímitmli, Capodistrin, b. 11, fase. 7. 22 Ibid., fascl. 23 Anagrafi della Repubbliw vetieta, 1776. 24 Per i valori deila produzione olearia, cfr. G. ZALÏN, Economía cit., pp. 203-4. 158 ACTA HISTRIAEIII. Furio BLANCO: RIBELtISMI, RJVOLTE ANT1F5SCALIE REPRESSIONE DE LIA CRJMiNALÍTÁ,.., 149464 NeU'agosto del 1767 un drappello di sbirri sbarcati in cittá per eseguire dei controlli sul commercio delle sardelle salate con un ordine dei raagistrati alie Rason vecchie, venne massacrato dalla folla in tumulto. Giunti in piazza, accolti prima da isoiatibrontolii ostili, poi da provocazioni e in seguito pressati da una folla che sempre piü minacciosa li circondava, cercarono di farsi largo dando mano ad arctiibugi e pistóle. Uno di essi, colpito da una sassata e tramortito, venne finito con una coltellata. Altri due, inseguiti per caili e orti, furonoben presto raggiunti e trucidati senza pieta. Altri ancora trovarono scampo nella fiiga, mentre Timbarcazione da cui erano sbarcati venne sequestrata e data alie fiamme33. Nel 1774 alcuni condannati inattesadi essere imbarcati vennero liberati da un gruppo di dornte spalleggiate da una folla di uomini armati che costrinsero la scorta di armigeri ad allontanarsi precipitosamente. La delibera, non unánime, del Consiglio dei cittadini di richiedere un intervento risoluto del governo a tutela di una situazione dell'ordine pubbüco, giudicata sempre piü precaria e pericolosa, incontró il veto dei Deputati del popo/o e venne cassata. Alpodestá che aveva dovuto assistere quasi impotente non restó altro che denunciare con enfasi e sferzante acrimonia "la facilita delle sollevazioni (di quel) popolo d'índole violenta e scorretta, e per la maggior parte composto da malviventi quali sprezzano le leggi di Dio Signore e del Principe"26. Una fine ancora piü tragica venne riservata, nel maggio del 1781, ad un altro gruppo di sbirri, appena giunti a Rovigno in qualítá di bassi ministri, alie dipendenze del podestá. Avendo sequestrato gl¡ animali ad un mercante di cavalli che si era rifiutato di corrispon-dere loro una mancia, vennero ben presto circondati da un numero crescente di pescatori e popolani accorsi alie grida del mercante, Incalzati da una folla sempre piü numerosa, si rifugiarono nel palazzo del podestá da cui fecero fuoco con le pistóle, uccidendo un abitante e ferendone altri due. II podestá intervenne ripetutamente per sedare in qualche modo il tumulto dopo che, abbattute le porte e liberati i cavalli, la popolazione aveva iniziato una fitta sassaiola. I disordini ripresero con maggior violenza il giorno seguente con la partecipazione anche delle milizie popolari. I rivoltosi, penetrati nel palazzo, lo perquisirono da cima a fondo alia ricerca degli sbirri, mentre il podestá si barrica va con lafamiglianelle sue stanze. Perlustrate soffitte e cantine, scoperchiati i tetti, venne infine stanato uno sbirro, trascinato fuori dal palazzo, massacrato e, secondo alcuni testimoni, evirato. Stessa sorte tocco ad altri due sbirri. Uno di essi "squalido, tutto tremante richiedeva con le piü sommesse voci o detentori la vita, e supplicava, che almeno accordata fosse la confessione", fu torturato con la punta dei coltelli, ucciso, mutilato e gettato fuori da un balcone in mezzo alia folla. Armi, vestiti e le code dei capelli delle vittime vennero inalberati come trofei27. Passata 1" euforia, nei giorni segueníi, durante la Iogorante atiesa della repressione militare, alcuni dei rivoltosi, nonostante la presenza 25 ASV, CX, Processi criminali, Capodistria, b. 8, fase. 8. 26 ASV, Inquisitwi di Stato,b. 325, Rclazíone del capitana di Raspo, 9/9/1774. 17 ASV, CX, Processi criminali, Capodistria, b. 17 (gli atti del proeessonelle bb. 17-18). 159 ACTA H i STRIAE III. Fu rio BIANCO: RIBELUSMl, RIVOÏ.TE ANTÏFISCAU E REPRESSIONS DELIA CR1MINAUTÀ..,, 149-Í64 di contingent! militari e di una squadra navale al comando del Capitano del golfo, continua roño ad intimídire podestà, parrucchini (benestanti) e testimoni minacciandoli di morte; altrí -secondo alcuni più di duecento persone- cercarono di espatriare imbar-candosi su vascelli diretti verso gli síati italiani o verso ie Americhe; altri, infíne, giudicati e condannati, ñirono strozzati nei camerotti delle carceri di Venezia e appesi alie colonne di S.Marco28. Ma quali possono essere state le ragioni di questa violenza che ricompare durante i tumulti in città e nei villaggi rurali con la coreografía sanguinaria dei linciaggi? Indubbíamente le cause possono essere complesse e molteplici, non riconducibili sol- tanto a momenti di follia collettiva, ad una società in baba della violenza o a quella "malizia violenta e feroce" su cui msistonocon compiaciuta asprezza nelíe loro relazioni podestà e inquisitori. Innanzitutto esistevano risentimenti antichi nei confiront! di sbirrí e spadaccini. Nell'immagmario collettivo la figura dello sbirro aveva acquisito i píü spregevoli connotati. Era considéralo un personaggio abietto, una canaglia della peggior specie che, operando nelle zone piu ambiguë e malfamate dellanobiltà, aveva scelto una professions indegna per procacciarsi di che vivere, complice nell'esazione di imposte e di balzelli iilegittimi, disposto ad ogni impresa. ï pregiudizi nei suoi confronti erano alimentad dai ripetuti abusi e dalle continue prevaricazioni commessi, che lasciavano una lunga coda di lacerazioni e di rancori. Sbirri sfaccendati erano spesso colpevoli di ribalderie e soprusi, estorcendo denaro ai passant! o deiubando viaggiatori ísolati nelíe osterie, come 29 emerge in un processo istruito dal capitano di Raspo ; altri erano disposti a metiere in subbuglio un villaggio ed a minacciare il rettore venezianopur di ottenere armi alla mano 30 * * il soldo richiesto ; altri, come nei caso dei fatti di Rovigno del 1781, su piazze e mercati imponevano balzelli e chiedevano con provocaioria insistenza manee e regali, ostentando pistóle e archibugi; altri, ancora, trasformavano le perquisizioni in veri e propri saccheggi, malmenavano i piccoli trafficanti e ricorrevano aile armi al minimo accenno di resistenza. Tutto ciô aveva larga presa sulle popolazionidelle città e delle campagne, contribuen-do ad enfatizzare pregiudizi e credenze, consolidando nelPopinione pubblica lo stereo-tipo dello sbirro sanguinario e violento, irriducibiîe avversario dei deboli e délia povera gente, sempre "baldanzoso" e disposto "a qualunque eccesso". Agli antichi rancori colleítivi radicati neíla memoria collettiva e destinad a lasciare una coda di lacerazioni profonde, si univane i risentimenti contro sbirri e spadaçcini, ritenuti compriman nell'esazione di imposte ingiuste ed illegittime, responsabili delle perquisizioni, dei pîgnoramenti e dell'arresto dei piccoli trafficanti locali. 28 ASV, Inquhitori di Stato, b. 1130, fasc. 814. 29 ASV, CX, Processi cñminstí, Raspo,b. 11, fasc. 1. 30 ASV, CX, Processi criminah, Capodistria, b. 14. 160 ACTA HISTRIAEIII. Furia B ZANCO; R1BELLISML RtVOLTE ANTiFISCALI E REPRESSIQNE DE LÍA CRIMINALÍTÁ..., 149-164 Durante i tu mu i ti, la partecipazione della popolazione del villaggio e dei borghi cittadins fu quasi sempre compatta, solídale, plebiscitaria. Ogni defezione era condan-nata. Se un abitante avesse manifestato una eccessiva prudenza, trasgredendo in tal modo ai modelli solidaristici della comunita o dei gruppi sociali in rivolta, avrebbe súbito ben presto i risentimenti degli altri abitaníi sulla base di principi di reprocitá e di solidarietá che costituivano gli elementi preponderanti nelle reJazioni di vicinanza. A Rovigno, nelle fasí piü concítate del tumulto, pescatori, zappatori, popolane sollecitavano continuamente i piü titubanti ad assalire il palazzo, mentre la scelta della rivolta faceva sempre piü breccia anche tra i notabili ed il ceto dirigente lócale tra gli "uomini non solo di fortune, ma di crédito puré, e d'influenza" obbligati ad avere una parte altiva nell'organizzazione della protesta per consolidare i legami con le loro clientele e continuare a mantenere prestigio, potere ed un ruolo eminente tra le fazioni cittadme. A Novacco e Caldier coloro che cercarono una mediazione tra sbirri e popolazione o iiivitarono alia cautela ed alia moderazione vennero emarginati, trattati alia stregua di spie e minacciati di morte. E' importante ricordare ancora come il piü delle volte la compattezza e la solidarietá si manifestassero nei momenti piü difficili, soprattutto durante le fasi successive alia rivolta quando, superata reuforia per la vittoria, seguiva la sneivante attesa che I'inevi-tabile occupazione militare e le inchieste del Governo individuassero e perseguissero i capi del tumulto ed i piü esagitati. Cid presupponeva un restringimento ed un rafforzamento delle reti di mutuo soccor-so, soprattutto tra i gruppi che avevano maggior coesione sociale, comuni interessi materia Si e codici morali piü omogenei, con l'emarginazione degli estranei in particolare det "pairucchini e benestanti", strutturalmente collusi -a loro diré- col potere pubblico e con gli avversari. In questo caso -come emerge dalle carte processuali- potevano serpeggiare ed acquistare vasta risonanza anche quelle parole d'ordine di protesta sociale, e di eontestazione política, giá affíorate durante i disordini e che nell'esaltazione del momento sembrarlo evocare nei toni e nelle loro connotazioni emozionali intenti eversivi, o, comunque, un netto dissidio tra gruppi sociali ormai contrapposti. Deposero alcuni testimoni che all'indomani dei disordini di Rovigno del 1781 i rivoitosi erano " preparatí, e dispostí a resistere, e respi ngere quahmque forza che fosse per arrívare"(-..). "Se vegnerá qualche maianno per parte della giustizia, cospetto de Dio - ríbadirono alcuni di loro - che se volteremo con tro questi parrucchini, e li scaneremo tutti insieme 31 al podestá" , Ma é ancora piü significativo sottolineare come molto spesso anche durante gli iníerrogatori gli imputati ed i testimoni continuassero ad ostentare sícurezza, esibendo la loro forza e rispondendo con beffardi e sferzanti commenti alie domande del gíudice, 31 ASV, CX, Processi criminedi, Capedistria, b. 16, relazione de! 4/6 /1782. 161 ACTA HISTRIAEIII. FurioBIANCO: RIBELLÍSMI, RIVOLTE ANTÍFISCALI E REFRESSIONE DELLA CRIMINALITÁ..., ¡49-164 consapevoli dell'appoggio e deil'omertá di tutta la popolazione. Annotava il Capitano di Raspo, Domenico Marcello, nclla sua relazione sui disordini del 1774 che gli abitanti di Rovigno ritenevano impunibili i delitti commessi durante i tumulti. Infatti tra loro "vige la massima di non scoprirsi vicendevolmente (...) -e quindi- alia Giustizia atieso un tale principio si difficulta lo scoprimento della veritá, perché li testimoni assunti cercano di occultarla". Inoltre, riconfermano aicune donne durante ií processo, la giustizia non le poteva perseguire. Sia perché non meritavano una condanna sia perché "quando i fatti succedono a furor di popolo niente pu6 succedere, come era awenuto nelle occasioni di taíi successi (...) e che se il podesta ie avesse cítate avevano tra loro stabiiito di andaré tutte iti truppa e vedere che cosa fosse buono di fare" anche perché loro "a disperto dei magnoni,baroni, del podesta, cancelliere e awocati avevano liberato i condannati (...). Se il podesta facesse qualche passo contro di loro avrebbero fatto quello che fu praticato altra volta, individuando esser in altro tempo gittato giü dal popolo il Pubblico rappresentante, e che esse sarebbero capaci di fare lo stesso con l'attuale"32. L'orgogliosa ostentazione di forza e sicurezza dimostrata da queste donne nel corso di un processo che le vedeva impútate di gravi imputazioni, e quindi punibilí con pesaníi condanne, offre un primo indizio perorientarci nel ricostruire il carattere e la dimensione dei tumulti. Le ricorrenti e logore contumelie di inquisitori e giudiciche, lamentando la debolezza dei poteri pubblici e "l'ordinaria impotenza" dei loro rappresentanti, denunciavano con petulante insistenza "l'indole facinorosa e prepotente" e "la facilité delle sollevazioni" individuavano confusamente un elemento di fondo per comprendere i comportamenti della folla in tumulto. Fanno intravederc una realta piü coraplessa ed articolata, che affiora dall'analisi di un piü vasto materiale documentarlo, tra Sa reticenza deiie carte giudíziarie e degli atti processuali. Esíste, in altre parole, una stretta correlazione tra l'ostilitá ritualizzata, 1 'esibizione di potere, il ricorso indiscriminato alia violenza da una parte e le ragioni delle proteste dall'altra. La propensione alia rivolta, di cui parlano i rettori, la rapiditá con cui si organizzava la sommossa e si susseguivano "gli atti criminali" piü che rimandare ad una sorta di emotivitá collettiva, connaturata ail'"índole feroce" di uomini e donne intolleranti e forsennati, sombra no essere piuttosto parti integranti di un sistema di norme e di comportamenti rituali, legati ad una concezione della giustizia e delle relaziotii sociali, condivisa dalle popolazioni urbane e rurali. Lo stillicidio delle feroci esecuzioni non e imputabile soltanío a momenti di follia, alia esasperazione del momento o al precipitare di eventi occasionali e ormai incontrol-lati. La rivendicazione di un diritto alia violenza ed il ricorso a tattiche brutali costitui-scono la reazione ai la violazione di norme di vita fondate sulla tradizione e radícate nella memoria collettiva. 32 ASV, Inquisitari di Siato, b. 325, relazione del capitano di Raspo, 9/9/1774. 162 ACTA H i STRIAE III. Furio BLANCO: RIBELLISMI, RIVOLTC ANT1FISCALIE REPRESSiONE DKÍ..LA CRIMÎNALITÀ..., U9-1S4 Tumultuare e insorgere sígnificava molto spesso restaurare e difendere í'ordine tradizíonale, minacciato da prowedímenti, che sí ritenevano vessatori ed iniqui. I nuovi balzelli, le gabelle esatte al di fuori delta consuetudine, le misure restrittive al pascolo, l'imposizione di nuovi pesí e misure, il divieto alia circolazione di alcune merci, la trasformazione di un tributo straordinario in tassa ordinaria, l'aboiizione deile antiche concessioni nella coltivazione del tabacco, vcnivano awertiti come atti illegittími, destinati a peggiorare le condizioni di vita. Non si trattava quindi di una dura risposta a pressanti bisogni economici e a impellenti necessità alimentan, aggravati da una con-giuntura negativa o dalla progressiva trasformazione strutturale dell'econotnia e dell'or-ganizzazione produttiva con íl conseguente abbassamento della soglia di sussistenza. La crisi economica poteva, tutt'al più, esasperare tension! e conflitti già presentí ed operanti, senza tuttavia portare al saccheggio dei granai, ai furti o alia devastazione deí palazzi dei líotabili. L'atteggiamento insurrezionale si inseriva piuttosto su una tradizione popolare, su codicl ed aspettative rnorali condivisi dalia maggioranza che, riafi'ermando il valore degli equiübri economici e sociali tradizionali, si opponevano a tutte quelle novità in materia fiscale, istituzionale e legislativa che sembravano minacciare consuetudini stabilizzatesi da secoli, violando o limitando norme sociali compensatrici che avevano permesso alia popolazione più povera l'accesso a risorse indispensabili33. Si trattava di uno stato d'animo che pot remo considerare come una sorta di ideología antifiscale che considerava ogni cambíamelo illegittimo, destinato a peggiorare le condizioni materiali di vita netle campagne e nelle città. A Vísinada la popolazione insorse contro i giusdicenti locali quando, contravvenendo agli antichi privilegi, vennero emanati prowedímenti che limitavano la coltura e la libera circolazione del tabacco. A San Lorenzo, a Villanova, a Novacco, a Caldíer, ad Albona contro le malversazioni dei rettori veneziani che avevano auméntalo arbitrariamente l'entità delle loro onoranze a canco delle famiglie contadíne: íniziative che, tra l'altro, avevano provócate un po' dappertutto la líevitazione dei prezzi deí prodotti agricoli. Alcuni rettori, ad esenipío, avevano fissato a dieci, o a quindici soldi la regalía dovuta alia rappresentanza per ogni partíta di frumento entrata nel fontico di Parenzo, contro ai quattro soldi stabilíti dalla tradizione normativa. La nuova imposizione -osservava un raagistrato veneziano- cadeva esclusivamente "a carico della povertà, che deve pagare la farina più cara, a misura che il mercante soffre più aggraví nella vendita"34. Nella terra di Pirano una parte della popolazione sí mobílíto contro 33 Suíl a rivendicazion e di una giustí/ia p opolare legate a nozioni di legittimitá e vo! ta a difendere diriítí e norme consuetudinarie, indipendentemente da motivazioni esclusivamente economiche, cfr. E. P. THOMPSON, Sociela patrtzia, cultura plebrn, Otlo saggí antropología storica nell'Inghilterra del Settecento,Torino 1981, pp. 57-136. J. C. SCOTT, Icoatadini tra sopmvznvenza e riwlta, Napoli 1976. Per una recente critica al concetto di "economía morale" come reazione ai process! di trasformazione economica, cfr.}. BOHSTEDT, The mora! Economy and discipline of Historical contest, in "Journal of social history, 1992. 34 ASV> Inquisitari di Stato, fe. 623, dicembre 1784. 163 ACTA HISTRIAEIII. Furio BIANCO: RIBELUSMi, RIVOLTE ANTCFÍSCALIE REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÁ..., 149-164 35 I'applicazione dei nuovi regolamenti in materia di pascolo . A Valle le proteste riguardaroito ia istituzíonalizzazione di nuove strutture assembíeari, decisa dal podestá, che avrebbero coraportato un ridimensionamento della partecipazione popolare, limitando l'elezione al Consiglio ai solí capifamígiia che sapessero ieggere e scrivere, sowertendo intal modogli antichi ordinamenti e itradizionali rapporti sociali-Pescatori, marinai e contadini non percepivano per quali ragioni lo sfalcio dei fieni nei pascoli demaniaü, il taglio dei legnami, la lavorazione del pesce o il commercio di piccole quantitá di tabacco, di olio, di sale, di vino - che garantivano redditi integrativi di non poco conto ai bilanci familiari - dovessero essere considerati reati, e i responsabili perseguiti, arrestati e condannati. Questa tradizione antifiscale, profondamente radicata nelle mentalitá collettiva, venne acutamente percepita da un rettore di Capodistria, a conclusione di una lunga inchiesta sul traffico di frodo nelía provincia. La roccaforte del contrabbando venne individúala a Rovigno. Neíia cittá agivano pochi mercanti, in grado di mobilitare nel commercio di frodo ingenti risorse, ma - sottolineava il patrizio veneziano - "tutta la popolazione vi coopera, per la massima parte fra di essi invalso, che li contrabbandi di qualunque genere altro non sia che un industria di commercio tanto piü lecita nel foro di coscienza a costo di violare li sovrani diritti, e le pubbliche leggi, quánto utile per accrescere a comune suo vantaggio il commercio medesimo". Ne conseguivano insuperabili difficoM nel circoscrivere Tampiezza del contrabbando nel distretto in quanto "sebbene sia umversalmente noto in paese - concludeva con ras se -gnazione il rettore - non estante credendo tutti che sia causa comune íí diffendere li contrabbandi e li contrabbandieri, mai si indurra chi che sia a deponere alia giustizia cosa alcuna che possa o immediatamente o mediamente pregiudicare alia massima loro, e dal costume" . POVZETEK V drugi polovici XVIII. stoletja so se v Istri zvrstili mnogi organizirani upori prebivalstva. Zaradi izoliranih, iznenadnih in nekontroliranih uporov ter večjih vstaj, ki so se druga za drugo vrstile v istem okrožju, so se življenjske razmere v obalnih mestih in po vaseh na podeželju krčevito spreminjale. Ti dogodki so močno ogrožali avtoriteto predstavnikov beneških oblasti, ki so v posameznih primerih, zaradi ponavljajočih se nasprotovanj, že bili ob dober glas. Avtor s pomočjo obsežnega pisnega gradiva (sodni akti in pravdne listine) obravnava več uporov, ukvarja pa se tudi z različnimi oblikami organiziranega hudodelstva (tihotapstvo, oborožene bande itd.), ki je bilo razširjeno 18. stoletju na polotoku. S pomočjo v virih pridobljenih podatkov avtor skuša določiti in razložiti vzroke, načine in vsebine uporov ter cilje in "ideologijo" uporniških meščanov in podeželanov. Istrske upore primerja z nemiri in neredi drugod po benečanskem svetu. 35 ASV, CX, Processi crimínaii, Raspo, b. 16, lase. 2. 36 ASV, hiquisiíori di Stüio, b. 261, Relazione del capitana di Raspo, 6/8/1762. 164 ACTA H i STRIAE III. ricevuto: 1993-12-07 UDK/UDC: 336.2:949.712/,713 Istria "15/17" PROBLEMI FISCALI IN ISTRIA (secoli XVI-XVIII) Luciano PEZZOLO do«., Istituto di storia economica "Gtao Luzzatto" Universita degli Studi di Venezia, Venezia, IT dr., Inštitut za gospodarsko zgodovino "Gina Luzzatto", Univerza v Benetkah, Benetke, IT SINTESI IIproblema della política fiscale veneziana nei confrontidell'Istria ha rappresentato uno dei nodi interpretativi circa la dommazione délia Serenissima sulla penisola istriana. L'autore, attraverso l'analisi di alcuni aspetti della finanzapubblica locale, afferma che il peso contributivo fu relativamente sopportabile e che alie radici del mancato sviluppo istriano stanno motivi più profondi legati alla struttura politica, economica e sociale del paese. '' Da sempre il fisco è considérate uno dei principali indicatori del grado di sviluppo delîo Stato, delle dinamiche fra goverao e sudditi, della complessità di un sistema economico e politico e dei rapporîi di potere al suo interno. Da sempre, dunque, il fisco è stato uno dei campi privilégiât! di scontro fra le diverse opinioni storíografíche, e quindi politic-be, ira i fautori - nel nostro caso specifïco - della dominazione veneziana e tra coloro che invece hanno visto proprio in Venézia la causa della stagnazione e de! ritardo dello svolgiinento economico e sociale dell'Istria. Verso la metà del '600 Giacomo Filippo Tomasini imputava agli eccessivi dazi gravanti sulle esportazioni l'estrema povertà dei contadini del territorio di Pinguente1. Critiche queste del vescovo padovano che possiamo ritrovare, con tompiù o meno accesi, anche in studi recenti: "Un fiscalismo eccessivo ed un vero e proprio colonialismo economico veneziano - si legge ad esempio in un intéressante saggio di Cervani e De Frartceschi - contribuirono ad affrettare la decadenza dell'economia istriana, lasciando la provincia senza possibilité di ripresa"2. Ció che sorprende, tutíavia, di queste schermaglie tra i critici ed i sostenitori del dominio di S. Marco k Istria è che le medesinie fonti vengono letîe ed interpretate a sostegno dei due opposti partid. Si ha l'impressione, insomma, che - e forse non potrebbe essere altrímenti - i giudizi sulla fiscalité veneziana e più in générale su! govemo della 1 Cfr. G. TREBRÏ, La chiesa e le campagne deli'Istria riegli scritti di G. F. Tomasini (1595-1655), vescovo di Cittanova e corografo, in "Quaderni giulianî di storia", I (1980), p. 21. 2 G. CERVANI - E. DE FRANCESCHI, Fattori di spopolamento nell'Istria veneta nei secoli XV! e XVII, in "Atti del Centro di Ricerche Storiche Rovigno", IV (1973), p. 71. 165 ACTA H i STRIAE III. Luciana PEZZOLO: PROBLEMÍ FISCAL! IN ISTRIA (secoti XVl-XVIII), 165-172 Serenissima si síano ínseriti nel vasto dibattito storiografico e neli'acceso scontro ideologico che ha accompagnato le alterne vicende dell'Istria dalla dominazione austríaca sino ad arrivare ai giorni a aoi più vicini Certo, il sistema tributario non puô essere considerato argomento neutro; esso induce ad avanzare legittimi giudizi sulla capacité di un ceto dirigente di amministrare. 0 fisco e la política fínanziaria m genere rappresentano il principale strumento di prelievo e di redistríbuzione delle risorse interne di un Paese; la scelta di una determinata imposta e la política del debito pubblico, ad esempio, guidano consistent! Aussi di ricchezza fra i diversí gruppi sociali, con le relative conseguenze. OItre alia política entra in campo l'economia: il fisco è un congegno político che si colloca in una struttura economica in un rapporto di strette connessioni e di reciproche influenze. Ed è proprio tenendo presente questi rapporti che vorrei presentare alome question! riguardantí il problema fiscale nell'Istria veneta nel quadro - per la verítá ancora assai impreciso - délia sua struttura economica e sociale. Il mío sarà un tímido tentativo di affiancare ai dati finanziari già noti qualche elemento che possa aiutare a comprendere l'incidenza délia fiscalità veneziana nel sistema economico-sociale istriano. E' necessario anzitutto presentare alcuni dati sommari relativi alia Camera fiscale di Capodistría, vale a dire la tesorería che raccoglieva il gettito delle varie imposte della provincia. Fra gli anni '50 e '80 del XVI secolo le entrate anmiaii della Camera si aggirano fra i 1800 e i 2200 ducati; nel periodo tra l'ultimo decennio del Cinque e il primo trentennio del Seicento le rendite raddoppiano, collocandosi ad un livello fra i 4200-4500 ducati annui. A cavallo del '600, in connessione con la grande peste e la guerra di Candía, il gettito registra un calo sino a 3000 ducati, per poi crescere in misura considerevole dagli ultimi decenni del secolo sino alia caduta della Repubblica, oscíl-lando in media fra gli 11 e 14.000 ducati annui3. Occorre awertire, comunque, che queste cifre presentano sensibili scarti in relacione alie fonti esaminate. 11 bilancio statale del 1579, tanto per fare un esempio, assegna alia Camera di Capodistría rendite per 1260 ducati, mentre l'ex podestà e capitano Alessan-dro Zorzi afferma nel 1581 che la locale tesorería poteva contare su un cespite di circa 2400 ducati4. Si tratta di due dati diversi che riflettono differenti ottiche: il bilancio centrale infatti prevede le somme che possono giungere dalle Camere dello Stato a Venezia, al netto delle spese locali, mentre le informazioni del rettore si basa no sulla documentazione prodotta in loco, che dovrebbe attestare l'effettivo ammontare del 3 Cfr. i dati delle relazioni dei rettori pubblícate ín "Atti e Memorie della Sorietá Istriana di Arcbeologia e Storta Patria" (d'ora in avanti "Atti"), VI (1890), pp. 57, 61-2,68,70, 81,85,99, 384,398,400,401,411,417,421,433; VII, (1891), pp. 98,106,124,139,285,293,300,310,339,346; Vil (1892), pp. 97,105,115; Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia, Ms. it., VII, 1187 (8971), cc, 20v, 24r; Archivio di Stato, Venezia (in seguito ASV), Collegio, Relazioni, busta 54, fase. 3 (3 aprile 1591); ivi, Senato, Dispacci rettori, Istria, filza 44 (bilancio del 1650); ibid., filza 50 (2 setiembre 1660); Bilanci generali della Repubblica di Venezia, ser. II, JU, Venezia 1903, pp. 152 sgg.; ibid., IV, a cura di A. Ventura, Padova 1972, pp. 166 sgg. 4 Bilanci cit., I, a cura di F. Besta, Venezia 1912, p. 274; "Atti", VI (1890), p. 99. 166 ACTA H i STRIAE III. Luciano PEZZOLO: PROBLBMÍ FISCAL! LN ISTRIA (secoli XVf-XVffl}, 165-172 gettito tributario. Ii medesimo problema si ripresenta per il 1670, alîorché di fronte ad una rendita camerale di ben 27.800 ducati, quale viene segnata nel bilancio statale di quell'anno, le relazioni dei rettori deí periodo indicano un gettito che si aggira attorno ai 12-13.000 ducati. Esempi, questi, che devono indurre a maneggiare con estrema cautela le fonti centrali veneziane c,he riguardano l'attività delle tesorerie periferiche. Una seconda questions concerne l'entità del denaro che prese la via dei forzieri deila Camera di Capodistria, Cosa rappresentano i 4-5000 ducati che tra '5 e '600 riscosse il camerlengo veneziano, vale a dire il tesoriere a Capodistria? Tentiamo di offrire qualche elemento di confronto. Verso gli ultimi anni del '500 un armatore tedesco vendette la sua nave per 4400 ducati', una somma tra le piu elevate per una nave straniera nella Venezia di fine secolo5. Una rendita fiscale di 4500 ducati avrebbe permesso di mantenere circa 700 persone per un anno, vale a dire circa un sesto deila popotazione di Capodistria, Tale somma, pot, rappresentava appena il triplo delle éntrate medie annuali di Leonardo Donà, che certo non spiccava fra i nobili veneziani più agiati6. Si ha la netta impressione, insomma, che il denaro raccollo dalla Camera istriaaa fra Cinque e Sei-cento non costituisse proprio una somma rilevante. A titolo di confronto è bene notare che le entrate deila comimita. di Muggia nel 1591 raggiungevano la cifra di 2000 ducati; e un'analoga rendita era assi-curata dal vescovado di Cittanova; mentre la comunita di Isola poteva contare su cespiti per 800 ducati annui. I comuni di Muggia, Isola e il vescovo di Cittanova, dunque, uniti assieme godevano di introiti superior} alia Camera fiscale vene-ziana7. 5 A. TlîNENTI, Naufrages, corsaires et assurances maritimes à Venise, 1592-1609, Paris 1959, p. 20 6 J. C. DAVIS, Una £amiglia veneziana e la conservazione délia riceher/a. I Donà dal '500 al '900, Roma 1980 (Philadelphie 1975), p. 88; F. LANE, Sforia di Venezia, Torinoî978 (Baltimore 1973), pp. 385-86 7 ASV, Collegio, Relazioni, bu s ta 54, fasc. 3, cc. 42r-43v (3 aprile 1591) Mantona (Foto: D. Darovec, 1994). 167 ACTA HISTRIAEIII. Luciano PEZZOLO; PROBLEMI FISCAL! IN ISTRIA (seco! ¡ XVI-X VIII), 165472 Sí potrebbe propone un ulteriore confronto con le entrate di altre Camere dello Stato - le informazioni a questo riguardo non ci mancano -, tuttavia credo opportuno resistere, almeno alio stato attuale degli studi, a questa facile tentazione. in effetti, la provincia istriana, per i caratteri economici e sociali che la contraddistinguono, presenta rilevanti differenze con le aree del dominio di terra e con i possedimenti veneziani nel Levante. Quale valore avrebbe paragonare le rendite di Camere come Padova, Crema, Candía, con quelle di Capodistria, sapendo che il fisco s'inserisce in un sistema economico e sociale assai diverso8? Per tentare d'individuare Pincidenza del prelievo fiscale operato attraverso la Camera fiscale di Capodistria abbiamo a disposizionealcune stíme, in verítapiuttostogrossolane, su! valore di alcuni compartí economici del territorio di Pirano. Questi dati sono forniti dai Sindaci inquisitori in Terraferma, che presentarono la relazione di fine mandato nell'aprile del 1591. I Sindaci stimarono in 15.000 ducati ií valore della produzione annua di vino, in 20,000 quella dell'olio, la medesima somma per í'attivitá della pesca, in 10.000 ducati la produzione delle "biave" per animalí, il comrnercio marittimo e il settore del legno portavano ad un totale di 100.000 ducati. A voler prestar fede a taü stime, dunque, le rendite tributarie dell'intera provincia istriana corrisponderebbero all'incirca ai 4 per cento del prodotto delle attività limítate a Pirano. Una percentuale che in effetti appare assai scarsa: inoltre credo che le cifre fornite dai Sindaci sottostimino il reale valore dei settori economici esaminati, e non prendaoo nelía dovuta considera- zione il feo o ni en o del contrab-bando, assai diffuso nella provincia. II dazio suíi'olio, ad esempio, che in base alla produzione locale avrebbe dovuto rendare 30.000 ducati, nel 1650, a causa dell'e-steso contrabbando, assícurava un gettito di appena 5-6000 ducati9. Un'ulteriore questione concerne la quota del prodotto fiscale che rimane in loco e, viceversa, la percentuale che prende la via d'oitreconfine, in particolare verso Venezia. Sempre leggendo la relazione dei Sindaci del 1591, dei 4400 ducati riscossi dalla Camera solo 400 (cioè il 9 per cento) 8 Cfrv ad esempio, J. GEORGELÍN, Venise au siècle des lumières, Paris-La Haye 1978, p. 543 9 ASV, CoUegio, Relaarfoni, buste 54, fesc. 3; "Atti", VII (1891), p. 335 (7 febbraio 1650 m.v.) San Lorenzo (Foto: D. Darovec, 1994). 168 ACTA IIISTRIAE III. Luciano Ff-XZOLO: PROBLEMIRSCALIINI5TRIA (sccoii XVI-XVIH), 165-172 venivano inviaíi nella capitale10. Sembra percio che una consistente parte del denaro prelevato in Istria rimanesse a nutriré i cir-cuiti fmanziari interni. E5 una si-tuazione che perdura anche nel '700; anzi, con un tendenziale déficit che deve essere coperto con invii dalia capitale. In base ai dati fmanziari di 12anni racchiu-si fra il 1736 e P83 le Camere di Capodistria e Pinguente regisíra-rono un saldo passivo medio an-nuo di poco meno di 3000 ducati, con punte che giunsero ad un disavanzo di 12.571 ducati nel 1783, Ció significa che, in base ai bilanci fmanziari, la provincia sborsó in media 0,15 ducati per abitante contro un riíorno, atira-verso la spesa statale, di 0,18 ducati. Una spesa che era determínala per oltre la meta da salan erogati a officiali, ministri e sol-dati che generalmente spendeva-no sul luogo, Quest'aspetto della spesa pubblica cí conduce ad"esaminare il fisco come strumento di partecipazione e di comvolgimento delle élites locali. Purtroppo occorre ammettere che disponiamo ancora di poche e frammentarie notizie sui rapporti fra i maggiorenti locali e le istituzioni tributarle dello Stato: alcuni indizi, comunque, ci permetteranno almeno di porre il problema. Anziíutto vediamo alcuni appaltatori dei vari dazi camerali nel 1547-48, Taiuni nomi denunciano la loro provenienza esterna, Piero da Legnago, o Zuan Antonio da Saló. Questo propone almeno due considerazioni: la prima riguarda la mobilitá all'interno della Repubblica di questi operatori che si prendono carico dell'af-fitto dei dazi, con i vantaggi ed i rischi connessi. La seconda questione é strettamente legata alia presenzadi questi forestieri: e lecito chiedersi infaíti se costoro rappresentino una spia dell' incapacitó - o meglio della difficoltá - di reperire in loco un numero sufficiente di operatori dotati di capital! da investiré negli appalti. Ma su questo 10 ASV, Coltegio, Reiazioni, busta 54, fase. 3; "Aíti", VII (1891), p. 124 (28 lugHo 1603) Grisignana (Foto: D. Darovec, 1994). 169 ACTA HISTRIAEIII. Luciano PEZZQLO: PROBLEMt FISCALIIN ÍSTRÍA (secoli XVI-XVIIÏ), 165-172 torneremo in seguito. Passiamo ora al 1584. Tra i vari personaggi che prendono in affito la gestione dei dazi risalta il nome assai noto a Capodistria di Francesco María del Bello. I del Bello sono tra le famiglie di spicco della città che operario anche a livello istituzionale: Ambrogio, ad esempio, è titolare negli ultimi anni del '500 dell'ufficio di "scontio" (contabile) della Camera fiscale, e nel 1593 chiederà che la carica passi a suo figlio11. Troviamo poi un Ottonello del Bello che nel 1609 è sindaco della città12. Naturalmente è assai prematuro trarre delle conclusion! su queste rístrette basi; ad ogni modo mi sembra periomeno intéressante notare gli intreccí fra una delle famiglie piü importanti di Capodistria, le cariche pubbliche e la gestione delle riscossioni daziarie13. Intreccí, questi, che perlatro si possono individuare in altre città della Repubblica veneta. Vorrei concludere riprendehdo il problema da cui ero partito, vale a dire dal ruoío che il fisco esercitô nel mantenere depressa 1'economía istriana. Scorrendo le relazioni dei reítori veneziani emerge la netta sensazione che i freni alio sviluppo si debbano in gran parte alie tare strutturali della società. Nei centri urbani né la nobiltà locale né tantomeno gli allri gruppi sociali paiono in grado di assumersí la responsabilité d'inve-stimenti che stimolino la pigra economía provinciale. Un'incapacita, questa, che s'asso- Sanvincenti (Foto: D. Darovec, 1994). 11 ASV, CoHegio, Relazioni, busta 62, reg. II (1581); busta 65 (7 luglio 1593) 12 Bpistolaeet comrnunicationes rector«mhistrianorum,I,1607-1616,acuradiM.Bertosa,Zagreb 1979, p. 146. 13 Cfr. ia reîazione di Alvise Morosini del 17 marzo 1583 in " Atti", VI (1890), pp. 385-86. 170 ACTA teSTKIAE III. Luciano PEZZOLO: PROBLEMIFISCAL! ¡NISTRIA (secoli XVI-XVII1), 165-173 cía - mi sembra - ad oggettive difficoltà di carattere finanziario. I redditi dei privati osserva il nobile veneziano Nicolô Grímani nel 1603 - "si restringono in poca cosa, e in poclii di loro", e si limitan o quasi únicamente al commercio dei prodotti, poiché l'agricoltura non offre ailettanti prospettive. Un'alteriore indizio dellascarsitádi capital! è offerta dalle ripetute denunce contro 0 tasso d'interesse praticato dagli ebrei, accusati - come ovunque - di trarre te loro ricchezze "dal sangue e dalle viscere di quei meschini". Anche se non è il caso di prestar fede al capitano di Raspo Piero Bondumier, aüorché denuncia usure sino al 100 per cento14, è tuttavia indicativo che il tasso d'interesse praticato dal Monte di pietàdt Capodistrîa fra il 1620 e '70 osciîîi fra il 5 e il 1%, mentre negli analoghi istituti délia terraferma il denaro era offerto ad un prezzo inferiore15. Un interesse, quello del Monte istriano, che si awicinava piuttosto al livello del crédito privato, come ad esempio si riscontra a Cividale. Ad ogni modo il Monte, nonostante ció, svolse coraunque un ruolo importante, se si considera che Pusura praticava tassi fra Í112eil30%16. Se neile città si registra uno scarso dinamismo economico-sociale, nei poveri villaggi delle campagne il quadro è ancora piu fosco. Ampie aree di incolto e una scarsa densità 11 di popoiamento caratterizzano il paesaggio rurale di buona parte délia penisola ; e i tentativi delle autorîtà veneziane di richiamare famiglie straniere non sortirono rilevanti effetti. I debiti attanagliano i contadini18, iquali sono sottoposti a corvées à i varia natura; lo stato quasi endemíco di tensione con i vicini d'oltreconfine fomenta ruberie e saccheggi. La prodnzione cerealicola, poi„non è in grado di far fronte al fabbisogno délia popolazione, provocando cosí un déficit commerciale che forse solo in parte viene coperto dalle esportazioni di sale, olio, vino e legname. Si ha l'impressione, inoltre, che i circuiti délia commercializzazione di questi prodotti non coinvolgano in maniera significativa gli abitantï delle campagne. Occorre chiedersi allora se il fisco veneziano possa essere considéralo l'imputato principale di questa situazione. Attribuire la colpa aile tasse è assai comodo: basta cogliere a caso una delle mille lame niele che i contribuent! - siano essi cittadini, mercanti, nobili, contadini - alzano contro il governo per suffragare la tesi délia rapacità del fisco. I suoi effetti rovinosi troppo spesso sono assunti come un assioma che pesa sull'analisi di una strutîura economica e sociale. Certo, con questo non voglio affatto affermare che i prelievi tributari non abbiano contribuho ad aggravare una condizione già di per sè 14 Bpistolae et communícationes cit., p. 119. 15 ASV, Senate, Dispaed rettori, Istria, filza 50 (29 agosto 1660); "Atti", VII (1891), pp. 293, 325, 337, 339; VIII (1892), p. 105; B. PULLAN, La politica sociale della Repubblica di Venezia, II, Roma 1982 (oxford 1971), pp. 641,643,647; A. TAGLIAFERRI, Problemi dell'attivitá di crédito in Terraferma tra XV e XVin secolo, in "Studi Storid Luigi Simeoni", XXXIIÍ (1983), p. 57 16 CERVANI-DE FRANCESCHI, Fattori di spopolamento cit., p. 79 17 M. KNAPTON, Tra Dominante e Dominio (1517-1630), in G. COZZÍ, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, I.,a Repubblica d i Venezia nell'etä moderna. Dal 1517 alia fine della Repubblica, Torino 1992, p. 357 18 Epistolae et communicationes cit., p. 26 171 ACIA lilSTRÏAfi m. Luciano PEZZOLO: PROBLEME FISCAL! IN ISTRÍA (sccoli XVT-XVm), 165-172 difficile. Vorrei suggerire, tuttavia, di atíendere di acensare colui che appare il sicuro colpevoíe; di arricchire insomma l'analisi délia scena deí delitto, di complicarla E forse si scoprirà che esiste un concorso in colpa, magari tra i parenti délia vittima - la quale già non godeva di salute eccezionale - e il presunto assassino. POVZETEK Problematika beneške fiskalnepolitike v Istri nam lahkopove marsikaj o beneški vladavini na istrskem polotoku. Za gospodarsko zaostajanje pokrajine je večina zgodovinopiscev obdolžila roparsko fiskalno politiko Serenissime. Avtor pa je ob preučevanju nekaterih vidikov lokalne finančne uprave ugotovil, da so bile dajatve relativno znosne in da je treba vzroke za stagniranje istrskega razvoja iskati mnogo globlje, v političnem, gospodarskem in socialnem ustroju dežele. 172 ACTAHISTRIAEM. prejeto: 1994-02-04 UDK/UDC: 394:949.712/.713 Istra "13/14" 352.071(497.13 Istra)" 13/14" VSAKDANJE ŽIVLJENJE ISTRSKIH PREBIVALCEV, KOT GA ODSEVAJO NEKATERI OBJAVLJENI MESTNI STATUTI Darja MlllELIČ dr., izredni profesor Univeree v Ljubljani, znanstveni svetnik SAZU, Ljubljana, Novi trg 4, SLO dott., professore straordinario deH'Uoiversita di Lubiana, 61000 Lubiana, Novi trg 4, SLO IZVLEČEK Prispevek posega v dve glavni temi: skuša najprej predstaviti pomen srednjeveških statutarnih zapisov kot vira za vsakdanje življenje v preteklosti, nato pa osvetliti nekatere plati vsakdanjika istrskih mest Trsta, Kopra, Izole in Pirana, kot ga slikajo njihovi statuti. Prva glavna tema je razgrajena v opis statutov zahodnoistrskih mest, njihovih formalnih in vsebinskih značilnosti, dalje v kratko osvetlitev pojma vsakdanjik in tovrstnih raziskav za preteklost Istre, končno pa omenja konkretne statute, kijih prispevek priteguje. Druga glavna tema opisuje splošne značilnosti vsakdanjika, kot jih določajo statuti, in se podrobneje pomudi pri posameznih konkretnih vprašanjih vsakdanjega življenja v obravnavanih istrskih mestih. Kot zaključek se ponuja drzna domneva, da statutarni podatki o vsakdanjem življenju mesta omogočajo tudi sklepanje na poslovno pomembnost, odprtost in velikost mesta. Tu so nakazane tudi možnosti raziskav, kijih nudijo mestni statuti. Najprej torej k statutom: to so bili zakoniki, po katerih so zahodnoistrska mesta v preteklosti uravnavala svoje življenje. Statuti so bili sešitki, v katerih so bila zapisana sistematično razvrščena določila mestnega prava. Mesto je z njimi v okviru svoje avtonomije urejalo svoj lastni družbeni ustroj in notranjo organizacijo. Predpisi v statutarnem kodeksu so bili običajno razdeljeni v več tematskih sklopov, imenovanih knjiga (liber). Obravnavali so oblastno-upravne in gospodarske zadeve, zasebno pravo (stvarno, družinsko, dedno itd.), kazensko pravo ipd. Tovrstni predpisi so pri mestih na vzhodni obali Jadrana izhajali iz rimskega prava, iz srednjeveških cerkvenih predpisov ali iz običanjega prava. Pri istrskih mestih pa je pri nastajanju statutov prišlo močno do izraza tudi fevdalno pravo1. 1 M. Pahor, Zgodovine ki časopis 29, Ljubljana 1975,77-88; Zgod o vinski uvod srednjeveški statut Pirana, v: M. Pahor-}. Šumrada, SAZU, Viri za zgodovino Slovencev 10, Ljubl;anaW87, XV-LXX bi s. 173 ACTA H i STRIAE III. Diiija MIHEUČ: VSAKDANJE ŽIVLJENJE ISTRSKIH PREBIVALCEV, KOT GA ODSEVAJO..., 173-! SO Preden ocenimo pomen statutov za raziskavo vsakdanjika, moramo opredeliti tudi pojem vsakdanje življenje. Vsekakor vsakdanje življenje ne zajema le družbenih procesov in institucij, ampak eksistenčne okoliščine v življenju ljudi, posebej povprečnih, tim. malih ljudi. Sem spadajo dnevna prehrana, obleka, bivališče, poklicna dejavnost, prosti čas, vsakdanji življenjski pogoji žena, otrok, družine, razmerja med generacijami. V konkretnem vsakdanjiku, ki ga živi in katerega del je, vsak človek najde in prejme svojo identiteto, ki jo s svojim ravnanjem zrcali navzven2. K tem oznakam vsakdanjika pa bi - ko gre za statute - prištela še eno, ki ji statuti nedvomno posvečajo največ prostora: namreč človeške slabosti, ki so nedvomno značilne vsakdanje spremljevalke človekovega bitja. Statuti skušajo obvarovati red in preprečiti grdo vedenje, različne grobosti, nepoštenosti, materialna okoriščanja, razne delikte (tudi najhujše) zoper imetje ali osebo. S tem, ko omenjajo, kaj je prepovedano, predstavljajo zrcalni odsev dejansko obstoječih človeških slabosti, ki so v družbi še kako prisotne, Z raziskavami vsakdanjega življenja v Istri se je ukvarjalo že kar nekaj avtorjev, čeprav je bera tovrstnih objav za zdaj še zmerna. Omenimo le opaznejše avtorje; Že v prejšnjem stoletju sta se vprašanj vsakdanjika dotaknila B. Benussi in B. Schiavuzzi, po sredi tega stoletja pa F. Gestrin in M. Pahor, ki se jima je nekoliko kasneje pridružil zlasti M.Bertoša3. Številne raziskovalce, Id jih tudi priteguje ta problematika, in ki jih ne nameravam posebej imenovati, pa srečamo zlasti med sopotniki in avtoiji revij Vjesnik Hrvatskih arhiva u Rijeci i Pazinu oz. zdaj Vjesnik Hrvatskog arhiva u Rijeci, revije Dometi, Časopis za kulturu i društvena pitanja z Reke, revije Collana degli atti del Centro di ricerche storiche - Rovigno, v najnovejšem času pa je v tem pogledu posebej opazna revija Annales iz Kopra, ki je v svojih težnjah nasledila revijo Slovensko morje in zaledje, Zbornik za humanistične, družboslovne in naravoslovne raziskave (tudi iz Kopra). Konkretni statuti, ki so pritegnjeni v ta razmislek, so tržaški (1421), koprski (1423), izolski (1360) in piranski (1307-1384) iz 14. in 15. stol4. Prispevek se osredotoča na nekatere vidike vsakdanjika, kijih predstavlja le v bistvenih črtah. Vsakdanje življenje, kot ga odsevajo statuti, ima več nivojev. Na eni strani gre za vsakdanjik mesta kot celote, na drugi pa za posameznike, ki v mestu živijo. Mesto kot celota je skrbelo za svoj bivalni prostor. Tovrstno skrb izražajo vsi od obravnavanih statutov. V srednjeveških mestih je bila velika nevarnost požarov, ki jih ni bilo lahko 2 H. j. Teuteberg, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Kommission für Wirtschafts-, Sozial- und Stadtgeschichte 5, Wien 1992,11-42. 3 Literatura o teh vprašanjih je razvidna iz poglavja Literatura, v: D.Ddrovee, Koper 1992,79-84. 4 M. de Szombathely, Archeografo Triesfino 20 (3. vrsta), Trieste 1935, pri sklicevanju v nadaljevanju: statut TS; L. Margetič, Koper-Rovinj 1993, pri sklicevanju v nadaljevanju: statut KP; L. Morfearii, Atti. ememorie della Societä istriana di Archeologia e Storia patria4, Parenzo 1888,349-421, prav tam 5, Parenzo 1889,155-193, pri sklicevanju v nadaljevanju: statut IZ I, II; M. Pahor-J. Sumrada, SAZU, Viri za zgodovino Slovencev 1Ü, Ljubljana 1987, pri sklicevanju v nadaljevanju: statut PI. 174 ACTA HTSTR1AE UI. Darja MIHEUČ: VSAKDANJE Ž.tVUENJE ISTRSKIH PREBIVALCEV, KOT GA ODSEVAJO..., 173-180 udušiti. Tudi istrska pomorska mesta tu niso predstavljala izjeme. Njihovi statuti so skušali poskrbeti za požarno varnost: določali so material za gradnjo in kritje hiš v mestu, zlasti tistih s pečmi, včasih so prepovedovali hranjenje lahko gorljivih stvari v bližini kurišč. Omenjajo kazni za načrtne požigalce hiš. Medtem ko koprski in izolski statut v tej zvezi navajata le denarno kazen in nadoknaditev škode, predpisuje tržaški statut, da je treba piromana, ki je zažgal hišo, vrednejšo od 50 iiber, zažgati. Prepovedano je bilo tudi kurjenje v primestnem okolišu. Po številnosti teh določil predjnači piranski statut5. Statuti so skrbeli za urejeno in čisto mestno okolje. Zagotavljali so prehodnost javnih površin, cest in trgov ter skušali preprečiti onesnaževanje mestnega prostora, zlasti njegovih vodnjakov. Predvidevali so čiščenje javnih prostorov. V Trstu je javna komunala na lastne stroške skrbela za vzdrževanje in čiščenje dveh velikih vodnjakov. Vsi obravnavani statuti omenjajo prepoved zlivanja odpadne vode z viška (z oken, balkonov ali teras) na cesto ali na sosedovo dvorišče. Tržaški kot edini od navedenih statutov predpisuje konkretno kazen za tistega, ki bi (z okna) zlil umazanijo nekomu za vrat: znašala je 10 Iiber, tretjino od te vsote pa je prejel (verjetno prizadeti) tožitelj. Statuti so prepovedovali odlagati odpadke in gnoj na cestah, mestnih trgih, pred cerkvijo, na pokopališčih, v pristanišču in ponekod drugod. Zlasti tržaški statut je pri naštevanju onesnaževanja precej podroben, kar veijetno pomeni, da se je mesto zelo konkretno srečavalo s problemom onesnaževanja. Za odmetavanje domačih odpadkov za prebivalce Eiborga je predpisal izgraditev dveh mostičkov, ki sta se vzpenjala nad morje, enako pa je bilo poskrbljeno za "urejeno odlagališče odpadkov" v contrada diMercato. Ta statut tudi edini med pregledanimi omenja ureditev stranišč v hišah: izrecno jih dovoljuje, če niso v nadlogo sosedom6. Statuti omejujejo okolja, kjer je imela dostop živina, zlasti prašiči in koze. Ti so se smeli v mestu zadrževati le znotraj hiš in v hlevih; nekaj več pravic glede vzdrževanja živine v mestu so imeli mesaiji in hišni lastniki (patrom). Pač pa je očitno perutnina (konkretno kure in gosi) pogosto delala škodo po vrtovih, saj si statutarni ukrepi redno prizadevajo £o preprečiti'. Vsi ti namigi so dovolj jasni in kažejo, da mestno okolje verjetno ni bilo preveč snažno. Nedvomno je zlasti poleti oddajalo precej neprijeten vonj, najbrž pa je bilo tudi zatočišče mrčesa in malih ogabnih glodalcev. Skrb, s katero seje soočalo vsako srednjeveško mesto, je bila, kako mestu zagotoviti potrebno prehrano. Zato ne preseneča, da se statuti vseh mest intenzivno ukvarjajo z nosilci poklicev, ki so povezani s prehrano. Pod budnim nadzorom so opravljali svojo dejavnost tako skladiščniki žita (fonticarius), kot mesarji (beccarius), peki (furnarius, pancogolus, pistor), pa tudi mlinarji (molinarius), ribiči (piscator), številni prodajalci 5 Prim, statut TS, U, 259-261,332-333, statut KP, 22, statut IZ 1,375,377, U, 177, statut PI, 315-316, 318-320,330-331,586-587. 6 Prim, statut TS, XXII-XXIII, XXV, XLIX, LVf, 295-299, statut KP, 29-31,141-145,185, statut IZ I, 376, II, 172-176,178, statut PI, 144-148,289,707-710,716-717,737. 7 Prim, statut TS, XX1X,311-312,334, statut KP, 32,174-175, statut IZ 11,169-171, statut Pi, 331-332, 563-566. 175 ACTA HfSTRlAE III. Darja MIHELIČ; VSAKDANJE ŽIVLJENJE ISTRSKIH PREBIVALCEV, KOT GA ODSEVAJO..., 173-180 živil (grozdja in drugega sadjaipd.)in krčmarji (tabernarius). Tržaški statut omenja celo ponarejanje vina in njegovo prodajo8. Podrobna so zlasti navodila glede mesarjev: omenjajo globo, ob večkratnem prekršku pa odvzem pravice do opravljanja poklica za mesarja, ki bi prodal meso "slabe vage" ali ki bi prodal meso ene živali in jo proglasil za drugo ali ki bi ceno "začinil" nad dovoljeno. Mar smemo iz tega sklepati, da so mesarji že tedaj kaj radi pri prodaji mesa tu in tam namerili kak dekagram več in si zaračunali nekoliko več, kot jim je šlo? K nepoštenemu pridobitništvu pa seveda niso bili nagnjeni le mesarji. Tudi pri plačanih občinskih uradnikih se pogosto pojavljajo določila, da morajo poslovati vestno in brez goljufije (bonafide sinefraude) in da za svoje storitve ne smejo zaračunati ultra suum salariutn, več od svojega (predpisanega) plačila. V njihovem poslovanju se korupcija bodisi le predvideva, včasih pa odloki skušajo preprečiti dejansko obstoječo goljufivo prakso. Očitno so ljudje že tedaj imeli večje apetite kot dohodke: v taki zvezi se omenja celo mestni podestat. Sicer pa so bile plače občinskih uslužbencev in cene različnih storitev - v razliko od današnjih - natančno določene za daljše časovno razdobje. Skupna družinska in prijateljska pregrešna poslovna "podjetja" naj bi preprečili predpisi, da sorodniki ne smejo biti skupaj v istih službah; tisti, ki gaje nekdo volil, ni imel pravice, da bi se oddolžil za uslugo in volivca volil nazaj9. Predpisi o kaznivosti dejanj, ki so ogrožala varnost, in o vedenju v javnosti, so si prizadevali za javni red, mir in moralo. Mnogi so skušali zavarovati nedotakljivost premoženja. Glede nedovoljenega obnašanja omenjajo statuti preklinjanje božjih oseb, klevetanje, žalitve, prepire, tepež, lasanje, a tudi ostrejše spopade, ki so se lahko končali celo tragično. Tržaški statut posebej omenja pretep duhovnika z laikom10. Pod budnim očesom oblasti je bilo tudi zapravljanje in družabno življenje v gostilnah, ki je bilo omejeno le na dnevni čas in ni smelo prerasti v razbijaško objestnost ali v zabavo s prepovedanimi igrami. Tudi opravljanje "najstarejše obrti" je bilo v gostilnah 11 prepovedano . Ukrepi, ki naj bi zagotovili javno moralo, omenjajo prostitucijo in posilstvo. Tržaški statut pri posilstvu pozna prvo, drugo in tretjerazredne ženske žrtve. Tržaške meščanke so imele za prijavo posilstva teden dni Časa, kazen za storilca pa je bila smrtna; za neuspeli poskus posilstva meščanke je bila kazen 200 liber ali odsekanje desne roke. Dekla je morala posilstvo prijaviti še istega dne, kazen za tovrstni prekršek nad njo je 8 Prim, statut TS,XXIX-XXXI, XXXVIII, 56,264-267,283-284,292-295,311-3I2> 314,347-348, statut KP,14-16, 31-32, 146,150-156, statut 12!, 370-371,413-414, II, 165-169, 173,187-189, statut PI, 61-122,569-572,584-585,588-595,637-640,660-663,720-736. 9 Prim, statut TS, XXII-XX1II, XXVIII, XLI, statut KP, 114-116,121-125,146-149, statut IZ 1,413, II, 161-163,165,167,178-179,182-184,191, statut PI, 5-11,25-26,34-37,40-44,49-58,61-67,76-81, 83-85,87-90,94-95,108,113-120,122-129,133-138,150-170,172-174,177-185,390-200,208-217. 10 Prim, statut T3,179-209,232-235,238-239, statut KP, 12-13, statut IZ 1,360-366, statut Pl, 247-261, 265,301-302. 11 Prim, statut TS, XXXI, 303-305,314, statut KI5,30,147, statut IZ I, 369-371, 413-414, statut PI, ■ 290-293,568-573,594,602-609,614,627-632,641-643. 176 ACTA HISTRIAEIII. Darja MIHELIČ: VSAKDANJE ŽIVLJENJE ISTRSKIH PREBIVALCEV, KOT GA ODSEVAJO..., 173-180 znašala 200 liber; vse to ni veljalo, če je bila prizadeta žrtev prostitutka: kazen za tak 12 primer ni bila predvidena . Že iz omenjenega je razvidno, da je zlasti tržaški statut glede nravstvenih prekrškov precej nazoren. Omenja celo zvodništvo. Bilo je prepovedano biti zvodnik "javnih ljubic" (meretrbcpuhlica) in imeti bordel drugod kot na predpisanem prostoru, ta pa je bil - kje drugje kot za tržaško komunalno palačo! Moški niso smeli v bordel ponoči po tretjem večernem z vonjenju do jutranjega zvonjenja. Medtem ko drugi pregledani statuti izražajo skrb, da se ne bi spremenila v javne hiše gostišča, pa tržaški statut namiguje na to, da so bila legla prostitucije kopališča. Lastniki kopališč namreč ponoči niso smeli nuditi gostoljubja dekletom "na poziv". Tudi pri svoji noši so bila ta dekleta omejena13. Tržaški statut pozna še drugačne prekrške: fant nad petnajstimi leti ni smel povabiti dekleta ali žene na javni ples. Ta statut omenja še krajo dekleta, skrivne poroke (te pozna tudi koprski statut), prešuštvo, posebej prepoveduje prešuštvovanje Tržačank s kleriki in zapeljevanje Tržačank s strani klerikov, pozna bigamijo in sodomijo. Za zadnji je bila predpisana smrtna kazen, za prvo obglavljenje (za moške) in sežig (za ženske), za drugo javni sežig. Tudi izolski statut omenja bigamijo, a kazen zanjo je bila denarna (200 liber). Tržaški statut omenja celo nočne travestite, ki so sc bodisi našemili tako, da jih ni bilo mogoče prepoznati, ali pa so se preoblekli v ženske. Nekateri statuti omenjajo tudi pravice nezakonskih otrok - bastardi14. Statuti so posegali tudi v poslovno področje. Zavarovati so skušali tako delavca, kot delodajalca. Prvi naj bi za opravljeno delo prejel zasluženo plačilo. Delodajalec, ki se je z delavcem dogovoril in ga plačal vnaprej, pa je imel pravico računati nanj in pričakovati pošteno opravljeno delo. Statuti so tudi prepovedovali delodajalcem, da bi si konkurenčno odtegovali zaposlene delavce. Delovni dan je trajal od jutra do večera. Ponočevanje po gostilnah (med tretjim večernim in jutranjim zvonjenjem) je bilo prepovedano. Statuti naštevajo praznične dneve, ki jih je bilo treba spoštovati: ob praznikih so morale obrtne 15 delavnice in prodajalne (stationes) ostati zaprte . Mesta so imela organiziranih več javnih služb in socialo. Mestni klicar (preco) je skrbel za obveščanje mestnih prebivalcev o pomembnejših dogodkih. Poštno povezavo z drugimi kraji so imeli na skrbi poslanci (ambaslcijator, amhaxiator). Mestni špitali so nudili zatočišče bolnikom in revežem. Ustanova varuhov (tutor) in advokatov (advoca- 16 tus) je skrbela za nedoletne sirote in za duhovno in telesno prizadete . 12 Prim. statut TS, 271-274, statut IZ 1,369, statut PI, 274. 13 Prim. statut TS, 313-314, statut PI, 641-643. 14 Prim. statut TS, 107-111,215,238-239,271-279,303, statut KP, 21, statut IZ 1,378,399-400. 15 Prim. statut TS, LIII, statut KP, 16-18,106-107,147, statut IZ 1,370-371,416, statut PI, 405-411, 464-465. 16 Prim- statut TS, XXVI-XXVJ!, XXXIV, 32-35,48-49,99-101,114,116-121,204-208,343, statut KP, 10-12,20-21,76-83,114-118,123-124, statut IZ 1,393-395, ii„ 183,185, statut PI, 138-143,148-150, 470-471,521-526,530-531,575-579. 177 ACTA H i STRIAE III. Darja MIBELiČ; VSAKDANJE ŽIVLJENJE ISTRSKIH PREBIVALCEV, KOT GA ODSEVAJO..., 173-180 Statuti so vzeli v pretres tudi intimno sfero človeškega življenja, namreč njegovo družinsko življenje. Obravnavali so ga s poudarkom na premoženjski plati. V vseh 17 omenjenih mestih je bila v navadi skupnost imetja med zakoncema sicut frater et soror . Številni statutarni predpisi se posvečajo testamentom in dedovanju, plačilu dot, zadolževanju zakoncev. V njih so opredeljene tudi poslovne in premoženjske pravice, žena in otrok. Izolski statut je zagotavljal pravico do dedovanja tudi nezakonskim otrokom. Možu je nalagal dolžnost, da mora skrbeti za bolno ženo. Legittima aetas v Trstu je bila za fanta pri štirinajstih oz. petnajstih letih, za dekle pri dvanajstih. Podobno je bilo tudi v Piranu. V Kopra je dekle potrebovalo za poroko dovoljenje staršev. Na stara leta so ig otroci morali staršem omogočiti dostojno življenje . Od pritegnjenih štirih statutov je najbolj bogat s podatki za študij vsakdanjika tržaški statut. Trst daje po svojem statutu vtis svetovljanskega mesta. Pozna bistveno več fines družabnih in moralnih sprevrženosti, kot pa ostali trije statuti, ki v primerjavi s tržaškim statutom dajejo vtis "zaplankane" podeželskosti Ce sodimo po tej plati, je videti, da se je v Trst stekalo precej več različno usmerjenih ljudi kot npr. v Koper. To bi do neke mere opravičevalo tudi domnevo o tem, da je bil Trst pomembnejše, poslovno privlačnejše in bolj obljudeno mesto od Kopra19. Po drugi plati pa bi v poslovnem središču pričakovali tolerantno kaznovalno politiko. Pretres pa pokaže, da od pregledanih statutov prav tržaški največkrat poseže po krutih telesnih kaznih od mučenja, prek sekanja desnice do obglavljanja, obešanja m sežiga. 17 Prim. statut KP, 88-89, statut IZ I, 386-387, statut PI, 491-495; L. Margetic, Vjesnik Hrvatskih arhiva u Rijeci i Pazinu 15, Rijeka 1970,279-308; isti, Trieste 1983,11-38; isti, Koper-Rovinj 1993, XXXVHI-XLI1. 18 Prim. statut TS, UI, 67-69, 103-1 U, 123-135, 274-275, statut KP, 20-22, 44,48-51,55-56, 7Î-77, 79-82,89-92, statut IZ1,387-392,395-396,413, II, 162, statut PI, 412-414,465-470,485-521,526-530, 587. 19 Za čas objave primerjanih statutov Trsta in Kopra nimamo konkretnih zanesljivih podatkov o številu prebivalstva v obeh mestih. Tabelarična sintetična študija o evropskem prebivalstvu P. Bairoch - J. Batou - Pierre Chèvre, Génève 1988, v tabelaričnem pregledu za leto 1600 ocenjuje število Koprčanov na 4000, Tržačanov pa na 5000. Podrobnejši študiji B. Benussi, Trieste 1910 in P. Montanelli, Trieste 1905, pa navajata številne podatke, ki jih moremo pritegniti v oceno števila prebivalstva obeh mest v 16. stoletju. Koper z okolišem vred naj bi 1533 štel med 7000 in 8000 prebivalcev, 1548 pa kar 9000 do 10 000.1554 ga je prizadela kužna bolezen, ki jo je po enem poročilu preživelo 3500, po drugem pa le 2300 ljudi. Benussi zaključuje, da ožje mesto, ko se je bolezen polegla, ni štelo več kot 3000, okoliš pa 5000 prebivalcev: v okolišu naj bi torej živelo več kot dve petini skupnega Števila Koprčanov, Če smemo razmerje med številom prebivalcev ožjega mesta in številom naseljencev mestu pripadajočega podeželja privzeti tudi za leto 1548, se ponuja zaključek, da je ožja mestna naselbina Koper tedaj štela 3375 do 3750 ljudi. - Trst naj bi v tridesetih letih 15. stoletja štel 9000 duš, od srede stoletja pa gaje prizadelo več katastrof, med njimi kar nekaj kužnih epidemij. Po uskošMh vojnah se je stanje popravljalo in na pragu tretjega desetletja 16. stoletja bi naj imel Trst 6000 do 7000 prebivalcev, šele v drugi polovici sedemdesetih let naj bi njihovo število naraslo na 8000. Pač paje pri Trstu (po podatkih o številu krščenih za drugo polovico 17. stoletja) na podeželski okoSš odpadla le petina do četrtine vseh krščencev (delež podeželja postopoma narašča). Če si dovolimo to razmerje posplošiti na vse težaško prebivalstvo in ga prenesti v zgodnejši čas, bi to pomenilo, da je sredi 16, stoletja v ožji mestni naselbini Trst živelo 5250 do 6400 ljudi. Ta nekoliko tendenciozni zaključek bi pomenil, da je Trst po številu pravega meščanskega prebivalstva dejansko prekašal Koper, 178 ACTA lUSTRlAli lil. Darja MfflELIČ: VSAKDANJE ŽIVIJENJE ISTRSKIH PREBIVALCEV, KOT GA ODSEVAJO..,, 173-180 Posebej naj opozorim, da tudi Benetke kot svetovljansko mesto niso bile niti najmanj tolerantne do delinkventov. Primerjava zakonodaje teh mest s stališča strpnosti bi glede tega nedvomno prispevala nova spoznanja. Iz povedanega je očitno, da so statuti "zlata žila" za raziskavo obeh aspektov, tako javnega kot zasebnega vsakdanjega življenja v istrskih mestih. Odprte so možnosti tako za vsestransko raziskavo življenja v posameznem mestu, kot za raziskavo posameznega vprašanja v večjem številu mest. Podjetnejši, dolgoročnejši projekt pa si bo vzel za cilj * 20 sintetično študijo vsakdanjika po statutih vseh istrskih mest . RIASSUNTO II contributo affronta due temi centrali; cerca innanzitutto di evidenziare l'importanza delle norme statutarie quale fondamento della vita quotidiana, e poi di chiarire alcuni suoi aspetti nelle città istriane di Trieste, Capodistria, Isola e Pira no, come risulta da i loro statuti. Il primo tema si articola nella descrizione degli statuti delle città istriane occidentali, delle loro caratteristiche formait e significative, in una breve illustrazione della nozione di quotidianità e del signifícalo di simili ricerche per il passato dell'Istria, per menzionare infine gli statuti ad il contributo fa riferimento. II secondo tema illustra le caratteristiche generali della vita quotidiana, cosí com'è regolata dagli statuti, soffermandosi più inparlícolare su alcuni aspetti concreti della vita nelle località menzionate. La conclusions e un'ardita congettura secondo la quale le norme statutarie riguardanti la vita quotidiana della città permettono anche di stabilirne l'importanza economica, Vapertura e la grandezza. In quest'ámbito vengono indícate pure le possibilità di ricerca offerte dagli statuti comunalL LITERATURA: P, Bairoch - J. Batou - Pierre Chèvre, La population des villes européennes de 800 à 1850, Genève 1988 B. Bemissi, Frammento demográfico (Capodistria), Trieste 1910 Fr. Colombo, Osservazioni sugli statuti istriani dell'Archivío diplomático di Trieste e sulprogetto per unnuovo "Códice", Dometi, Časopis za kulturu i društvena pitanja 26, Rijeka 1993,67-72 D. Daroveç Pregled zgodovine Istre, Knjižnica Armales 1, Koper 1992 L. Margetič, Brak na istarski način, Vjesnik Hrvatskih arhiva u Rijeci i Pazinu 15, Rijeka 1970 L. Margetic, Histrica et Adriattca. Raccolta di saggi storico-giuridici e storici, Trieste 1983,11-38 20 Najnovejšo bibliografijo njihovih objav je priobčil Fr. Colombo, Dometi, Časopis zakulturu i društvena pitanja 26, Rijeka 1993,67-72. 179 ACTA H i STRIAE III. öaija MIHELIČ: VSAKDANJE ŽIVLJENJE ISTRSKIH PREBIVALCEV, KOT GA ODSEVAJO..., 173480 L. Margetič, Statut koprskega komuna izleta 1423 z dodatki do leta 1668, Koper-Ro-vin| 1993 P. Montanelli, II movimento storico della popolazione di Trieste, Trieste 1905 L. Morteani, Isola ed i suoi statuti, Gli statuti d'Isola, Atti e memorie della Societä istriana di Archeologia e Storia patria 4, Parenzo 1888,349-421, prav tam 5, Parenzo 1889,155-193 M. Pahor, Statut občine Piran iz leta 1274, Zgodovinski časopis 29/1975,77-88 M. Pahor - J. Šumrada, Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja, SAZU, Viri za zgodovino Slovencev 10, Ljubljana 1987 M. de Szombathely, Statuti di Trieste del 1421, Archeografo Triestino 20 (3. vrsta), Trieste 1935 H. J. Teuteberg, "Alles das - was dem Dasein Farbe gegeben hat". Zur Ortsbestimmung der Alltagsgeschichte, Methode und Probleme der Alltagsförschung im Zeitalter des Barock, Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Kommission für Wirtschafts-, Sozial- und Stadtgeschichte 5, Wien 1992,11-42 Mlinar, zidar in mizar upodobljeni v tržaškem statutu iz 1350. 180 ACTA MSTKIAE III. ricevuto: 1994-04-29 UDK/UDC: 323.38:949.713 Istria "15/16" L'IMMIGRAZIONE NELL'ISTRIA VENETA TRA '500 E '600: PROBLEMIGIURISDIZIONALI, CONTESE TRA COMUNITÀ, CONFLITTIETNICI TRA ORIGINARIE FORESTIERI Giuliano VERONESE laureato in sSoria, 33078 S. Viso ai Tagiiamenio (PN), Via La Marmota 26, IT dipi, zgod,, 33078 S. Vito ai Tagiiamenio (PN), Via La Marmors 26, IT: SINTESI A partiré dal '500 la Repuhblica di Venezia sostenne una política tesa a favorire l'immigrazione in Istria difamiglie di coloni albanesi, monténégrine e cipriote, intendendo in tal modo sopperire allo spopolamento progressiva delle campagne istriane. Le profonde différente culturaü e religiöse tra i nuovi abitanti e gli "originari"portarono ad una forte conflittualitâ, che nonos tante gli interventi del governo veneziano ed i correttivi apportati aile leggi (intorno alla meta del '600) si mantenne sul lungo periodo. "Sarebbe un'aïtra Puglia la Istria se fusse tutta coltivata, sarebbe un granaro di Venezia, tanto più comodo et utile quanto più vicino" . La mattina del 26 dicembre 1792, mentre erano intenti a raccogliere legna nel bosco chiarnato "de' Manzi", quattordici abitanti délia villa di Peroi, nel Polesano, furono assaliti da una folla inferocita di più di cento "persone añílate quali di Schioppi, quali di Pistola, quali di Palosci"2 Erano gli abitanti di Dignano da tempo acerrimi nemici dei villici di Peroi de' Greci, luogo cosí chiarnato percliè abitato sin dal 1657 da una colonia di montenegrini di rito greco-ortodosso. Quella mattina molti dei "greghi", come con disprezzo venivano chiamati dai dignanesi gli abitanti di Peroi, riuscirono a porsi in salvo dalla furia degli assalitori fuggendo attraverso ü bosco. Solo tre caddero nelle mani dei tumultuanti che li portarono a Dignano dove la folla festante li accolse aggredendoli con "varij vilipendí et percos-se"3. 1 Areiiivso di Stato di Venezia (ASV), Collegio, Relazioní, b. 63, reiazione di Marín Malipiero, Pwjvcdilûre in Istria, al Collegio, 1583. ¿ 2 ASV, Consiglio dei Dieci, Processi criininali, Palma, b.12. 3 Ibidem. 181 ACTA HISTRIAEIII. Gíulíano VBRONESE: L'IMMIGRAZiONENELL'íSTRIA VENETATRA '500 B '600:..., 181-192 II giorno dopo, con un atto di aperta sfída, i greci si portarono nuovamente nel bosco a raccoglíere quella legna che i fuggifivi erano stati costretti a lasciare sul posto per salvare se stessi e gli animali dall'ira dei vicini. Un nuovo tumulto dei dignanesi li mise in fuga e un altro "grego" fini nelle prigioni di Dignano. I dignanesi mal sopportavano che a servirsi di que! bosco, dato in gestione dalla Repubblica ad entrambe le comunitá, fossero anche queüi di Peroi. Da tempo ormai tra i due villaggi erano in corso cause civili e nemmeno una sentenza arbítrale emessa nel 1767 che stabiliva con chiarezza la ripartizíone del bosco, era servita a pacificare i contendenti. Dignano, infatti, non aveva accettato la confinazione ed aveva fatto ricorso alie magistrature veneziane L'intolleranza che quelli di Dignano mostravano nei confronti dei peroiesi non aveva solo una connotazíone economica e di semplice misoneísmo. Gli abitanti di Peroi erano odiati, in particolare, perché professavano una religione diversa. Gli interrogatori del processo istruíto sui fatti accaduti in quei giorai, evidenziano chiaramente questo aspetto. "E' benissimo insorta una sollevazione popolare - rispóse Piero Del Zotto di Dignano al giudice - nel giorao di Santo Stefano ultimo passato. Tutto il popolo si ammutinó per andaré contra alcuni Greci nostri confinanti mal creduti nel nostro Paese e per essere di un Rito dífferente dal nostro e per esserci anche sovente c molesti colle loro violenze" . Nei 140 anni di permanenza in quei luoghi i'peroiesi non giunsero a nessuna forma di integrazione con i loro vicini, anzi, dalla meta del Settecento pare verificarsi una recrudescenza dei conflitti. Non si tratta semplicemente della non accettazione del forestiero che interviene in senso destabilizzante all'interno di una comunitá da un punto di vista economico (gestione delle rísorse collettíve) e da un punto di vista sociale (gestione del potere, presenza nelle assemblee). Si tratta delPintoIIeranza nei confronti di intere comunita che praticano riti diversi. II caso di cui si é parlato é limitato al territorio polesano ma non si puó escludere che a caratterizzare episodi di conflitti tra vecehi e nuovi abitanti anche in altre zone delPI'stria sia stata la matríce religiosa. La presenza neíla penisola, infatti, di coloni provenienti da regioni di religione non cattolica é molto elevata. E' ancora nel territorio polesano che troviamo episodí di scontri tra vecchi e nuovi abitanti ormai a '700 inoítrato. Nel 1755 il Podestá e Capitano di Capodistria ístrui un processo con "autoritá e rito" del Consiglio dei Dieci su una sollevazione degli abitanti della villa Monsalese contro gli abitanti della villa di Monghebbo, discendenti di alcune famiglie di albanesi giunti in quella térra nel 1611 e nel 1622. "Tra i beni Communali, che dalla Publica Munificenza furono assegnati con Investiture 1611,13 Marzo, e 1622, 4 íbidem. 5 Ibidem. 182 ACTA HISTRIAEIII. Giuiiano VERONESE: L'IMMIGRAZíONE NELL'ISTRtA VENETA TRA '500 E 'fflO:.,., 181-192 8 Marzo segnate dalla Carica di Raspo a quel! i di Monghebbo in numero di dieci otto famiglie di Albanesi come nuovi abitanti su! disíretto di Parenzo si annoverano il Monte S. Angelo, e í'altro denominato Crepa, sopra de quali professando azione li confinanti di Monsalise, furono nell'anco 1678 a9 Aprile incontraditorio Giudizio, e con la visione locale del fu Inquisitor in Istria Francesco Diedo confermati quelli di Monghebbo nel godimento etpossesso de Comunal! medesimi". Con queste parole iXPodestà e Capitano di Capodistria apriva la sua relazione del processo istniito coí rito del Consiglio dei Dieci sull'insurrezione accaduta nel 1755. "Contuttociô - continuava il rectore con toni di disapprovazione, sottolineando strumentalmente la pretesa malvagità dei vecchi abitanti - essendo li Monsalesaní assai più numerosi, e più arditi, non cessarono dalle molestie, inferendo di tratto in tratto danni ne beni medesimi col pascolo de propij animali, col taglio di Legne, eolio spianto de Zocchi, e eolio svegro de' Monti anco ne' tempi recenti"6. Il rettore entrava, quindi, nel vivo della narrazione dei fatti accaduti nel tardo pomeriggio del primo setiembre 1755. Portatisi i "Saltari di Monghebbo per scorrer la Fineda nei due monti S. Angelo e Crepa ritrovarono in essi grosso numero di animali Bovini, Pecorini e Caprini di ragione de' Villici di Monsalise custoditi da tre Pastori"7. Uno dei saltari imbracciato lo schioppo fece fuoco su uno degli animali che restó ucciso, La reazioue fu immediata. "Appena cid seguito si videro soprafatti da una sollevazione d'Uomini, e Donne della Villa stessa di Mosalise - scriveva il rettore di Capodistria, con qualche prababile esagerazione, nella sua descrizione dei fatti - al numero di 50 in 50 persone, armati gli Uomini quasi tutti di Schioppi con gli azzalini tesi, che alia lor volta s'infuriavano occupando parte d'essi sulle strade il passaggio alia lor Villa, per lo che si diedero ad una precipitosa fuga, riducendosi cinque d'essi ad una possessíone de Padri di S.Fraocesco di Parenzo, ove da due Famigli dello stesso convento furono quatro de medesimi ricovrati e chiusi nella propria Casa Campestre a preservazione della vita loro". Un altrosa/farosi nascose in una foiba dalla quale, scoperto, fu costretto ad uscite a sassate8. La violenza dei monsalesaní non si esaurî qui e molti di questi andarono fino a Monghebbo dove, non trovad gli uomini, presero a insultare e minacciare le donne9. A caratterizzare la confüttualitá tra vecchi e nuovi abitanti intervenivano molteplici fattori: differenze di religione (come nel caso degli abitanti di Peroi), problemi attinenti la ripartizione dei beni sfruttati collettivamente, il problema delle esenzioni fiscali e dei privilegi giudiziari di cui godevano i coionizzatori. Altri problemi ancora riguardavano i confiiíti di giurisdizione tra i vari rettori deüa Provincia. Altri ancora insorsero in conseguenza della stessa legislazione che Venezia emanó per favorire l'immigrazione di coloni nell'Istria. 6 ASV, Consiglio dei Dieci, Processi crímimli, Capodistria, b.3. 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem. 183 ACTA H i STRIAE III. Gíuliano VERONESE; L'IMMIGRAZIONE NELL'ISTRIA VENETA TRA '500 E '600:..., 181-192 lí territorio di Pola fu, a meta '500, quello che suscitó il maggior interesse del go verno veneziano, Nell'intento di ripopolare questo territorio, Venezia emanó una legislazione che poi fu estesa al resto deU'Istria, ed é in base a questa legislazione che possiamo individuare la figura graridica del "novo habitante". Prima di allora era nei Consigli comunali che sí votava la concessione o meno dei terreni richiesti dai coloni provenienti da altre zone deU'Istria o da paesi stranieri10. Zuan Antonio dall'Oca "inzegner, dessegnator et perticator publico" inviato dal governo veneziano con Bernardíno Mantoan e Sebastiano Bravi a rilevare, nel 1563, la consistenza dei fondi non coltivati nel Polesano, era stupito della desolazione di quel territorio: ben 72 ville erano abbandonate mentre solo 16 erano abítate, circa il 93% (135.632 campi) dei campi coltivabili era "inculto" e solo il 7% (10.513 campi) era il arato . Ai dati forniti dal perito si aggiungevano le consíderazioni deO'avvocato fiscale Sebastiano Bravi che trovava "nel detto paese tre veramente segnalate miserie. La prima che la maggior parte delle chiese Fabrícate et lasciate dalli antichi devoti progenitor! per memoria della lor osservata religione, sono adesso fatte stalle di animali che vivono alia campagna. La seconda che esso paese di tanta circonferenza, et cosi bello, et cosí fertile, viene habitato da cosi poche persone, et resta in cosi poca quantitá di terreni arato, et coltivato. La terza che in nisun luocho dove si camina per la strada, o per le campagtte, " 12 si vede arbori, terre o Coppare da potersi riparar dal caldo o dal fredo" . L'elemento che aveva spinto i Proweditori sopra beni inculti ad interessarsi del problema della "ricoltivazione" del Polesano era stato offerto certámente dalle continué descrizioni desolanti di questo territorio che periódicamente i reitori inviavano al Senato sotto forma di dispacci o contenute nelle relazioni di fine mandato al Colíegio13, ma anche dalla proposta concreta venuta da quelli che furono definiti "capi et inventori di far habitar la Cittá di Pola et metter ilsuo territorio a cultura", ossia Leonardo Fioravanti, Sabba di Franceschi e Vincenzo daH'Acqua14. Questi avevano rivolto una supplica ai Proweditori nel 1561 per la concessione di terreni incolti nel Polesano a loro e a 124 famiglie di "Cipriotti", "Malvasiotti" e "Napolitani". Questo "paese di Pola, é inculto, et inhabitato - scrissero nella supplica i tre capi - per la intemperantia dell'aere, per la sicitá dell'aqua, per la non intera agricoltura, et perché non possono lí habiíanti di esso luocho viver da se stessi". I supplicanti si impegnavano quindi a "purificare raeré", a "scaturir delle acque", a "dar in luce nuovi modi utilí, et 10 ASV, Senato, Secreta, Dispacci det rettorí in ¡stria, ffl.50, cfr. lettera da Dignarlo del 29 setiembre 1660 e da Rovigno del 5 luglio 1660.. 11 Biblioteca del Museo Correr di Venezia (BMCV), Cicogna, 2547, memoriate di Zuan Antonio dall'Oca. 12 Ibidem. 13 ASV, Senato, Secreta, Diapacci dei retlori in ¡stria, e Coiiegio, Relazioni. 14 BMCV, Cicogna, 2547. 184 ACTA HISTRIÀE Iii. Giuliano VER0NESE: L'LMMIGRAZÍONE NELL'¡STRIA VENETATRA '500E '600:,.,, 185-192 necessarí all'agricoltura et far che molti arteft'ci et agríctiítorí andararmo ad habitar con somma contcntezza in quel luocho, dove prevalendosi l'uno dell'altro, si viverà uberto-samente, et in pochissimo tempo si caverà tanta quantité di formenti, mercedi, vini et altro, quanta habbia da render grandissimo utile al Serenissimo Dominio"15. Le facilitazioni che questi richiesero per affront are "le spese, gli interessi, le fatiche et li pericoli grandissimi", furono parcialmente acemite e l'esenzione da ogni f'azione reale e personaje per20 aruii divennepoi il privilegio concesso a tutti i "novi habitan ti"16. Già in precedenza, comunque, il Senato aveva disposto con le parti del 10 ottobre 1556 e del 14 agosto 1560 che tutti i territori incolti di Pola fossero ridotti a coltura. I coloni non ebbero vita facile e dovettero affroniare la violenta ostilità dei ceti dominanti locali che mal tolleravano la loro presenza. Lo stesso Vincenzo dall'Acqua venne assassinato nel 1565 e la vedova, in una supplicarivoltaal governo veneziano perché fosse fatta giustizia de 11 ' uccisione, scriveva che pochi potenii délia città "facendosi tra loro assoluti patroni del paese, voriano poterlo tenir tutto (si come îo tengono) per pascolo et in preda" 17. Vi era infatíi î'usanza di affittare i terreni incolti a pascolo anche a sudditi arciducali; un'usanza che, come dirá Marin Malipiero nella sua relazione al Collegio di ritorno dal "carteo" di Prowedïtore in tetria circa 20 anni dopo, offriva "ogni anno, una buona 18 entrata, senza spesa, fatîca ne pur pensiero alcuno" . E' ovvio che in una situazione di questo genere la presenza massiccia di coloni non poteva essère vista con favore; l'imposizione, inoltre, délia colonizzazione da parte di Venezia, che toglieva agli organi di potere locali la gestione del problema (come, invece, era accaduto fino alla metà del secolo), eliminava ogni possibilità di tnediazione tra le esígenze dei coloni e le esigenze dei gruppi di potere locali (probabilmente non esistevano in Istría dei ceti dirigent! forti in grado di far pesare i propri interessi e quindi Venezia poté imporre le proprie scelte). Se ía concessione di terreni a pascolo era tradizíonalmente diffusa nel Polesano e quindi rítenuta legittima, ben diversa era l'oüica di Venezia che riteneva fondamentale per la crescita economica e demográfica dell'Istria la sua coltivazione. II pascolo delle capre, tra l'altro, era distrattivo per i boschi, materia della quale Venezia era sempre stata molto gelosa. Particolarmente grave, poi, doveva essere la situazione delle colture arboree nel drstretío di Pola come risulta anche dalla relazione, già considérala, di Sebastian Bravi . 15 Ibidem. 16 Nella stipplica oltre l'esenzione reale e personale per venti anni, si ehiedeva di poter sfmttare laghi e pascoli comuru, di poter tenere due fiere "iranche" aB'atmo per accrescere il commercio e che qualsiasi incolto potesse essere messo a coltura ad esclusione dei boschi (ibidem). 17 Ibidem. 18 ASV, CoUegio, Rekzioni,b.63. 19 BMCV, Ckogna, 2547. 185 ACTA H i STRIAE III. Gkiliano VERONESE: I.'IMMICRAZiONE NELL'(STRIA VENETA TRA '500 E '600:..., 181-192 Tredici anni dopo, Venezia intervenue in modo più incisivo nel problema délia colonizzazione dell'Istria con una legge del Sen ato del 20. dicembre 1578 in materia "delli Cipriotfi, Napolitani, Malvasiotti et altri circa l'habitar et coltivar l'isola d'Istria 20 e Territorio di Puola" . Dopo aver ribadita la necessità di ripopolare quel distretto ed estendendola a tutta la Provincia, la parte stabiliva l'istituzione di un Proweditore in Istria che, risiedendo nella penisola, fosse preposto alia concessione dei terreni agli immigrati e prowedesse a tutto quanto fosse necessario ai nuovi abitanti per la coltiva-zione. Doveva essere nobiie, appartenere al Maggior Consiglio, aveva un mandato di due anni e doveva essere coadiuvato da un cancelliere. Inoltxe era giudice inappellabile in tutte le cause civili ove fossero coinvolti "novi habitanti". Era, infine, incarícato di prowedere alia custodia dei boschi. La parte proibiva assolutamente il pascolo se non custodito e solo ne lie ore diurne. Il contrawenire a questa regola poteva legittimare il danneggiato ad uccídere gli animali sorpresi sulle proprie coltivazioni. Fu espressamente vietato l'affitto di pascoli a "sudditi de alieni Principi". Sí íntendeva quindi porre fine a quella pratica molto diffusa nel polesano dalla quale, conte ho già accennato, molti proprietari ricavavano parte delle loro entrate. La casita a Zgrabuci pressa A ntignana tPísino) (Foto: D. Darovec, 1994). 20 ASV, Compilations leggi, b.232. 186 ACTA HISTJEUAEIII. Giuüaiso VERONESE: L'¡MMIGRAZiONE NELL'ISTRIA VENETA TRA '500 E '600:..., 1S1-192 Da un punto di vista economico i pro wediraenti adotta ti parvero sortire buoni risultati tanto da far diré al Provveditore in Istria, Ludovico Memo, nel 1590, che "ü negozio della coltivazione e, a giudizio mió, ridotto in buonissimo stato, poiche si cava tanta quantita di biade dalla Polesana, che non solamente fa a bastanza per il bisogno della Cittá et Territorio ma anco ne viene estratto quantita grande, cosi per Rovigno, Pirano et altri luochi deí Golfo" . Lo stesso, pero, aggiungeva che Panno precedente un "tumulto grande" era sorto tra i ciprioti e i polesani e che questi ultimi si erano serviti di bravi e spadaccini per attaccare la popolazione greca. Se quindi, per certi aspetti, i prowedimenti paiono funzionare, nel contempo la conflittualitá non si placa, anzi, le motivazioni che spingono il Senato a intervenire nuovamente con la parte del 18 gtogno 1592 sono proprio queíle di porre un freno alie continué molestie che i vecchi abitanti recano agli immigrati. "Dalla supplicazione de poveri Morlacchi novi habitanti nel Territorio di Parenzo, et da quanto, ha scritto il Capitano nostro di Raspo - recita la parte - si intendono le varié oppressioni a loro fatte dalli Vecchi habitanti et Cittadini di quel loco, con li quali inventando denontie et calunnie contra di loro, procurano con varj modi turbare le loro habitazioni, et coltívazíoni; onde essendo a proposito di essa coltivazione sollivarli, et darli modo, che possano davanti Giudice et in loco sicuro difendersi, (se ben delle cause Civili li era dato per Giudice esso Capitano per parte di questo Consiglio) con darli 22 giudice neüe cause Criminali ancora" .11 Senato, quindi, concesse al Capitano diRaspo la giurisdizione sui "novi habitanti" stabilendo che "tutte le difficulta cosi Civili, come Criminali tanto principíate a trattare fín hora davanti li Podesta nostri di Parenzo, Cittá Nuova, et altri luochi nell'Istria, quanto queile, che nell'awenire potessero principiare; et cosi ogni difficulta vertente sopra dispensazioni di Terreni, o qual si voglia altro atto cosí di cognizíoni, come di essecuzione, dove si tratti l'interesse de Morlacchi et loro fameglie, siano commesse et deíegate tutte al Capitano di Raspo, et successori le quaií servatís servandis, habbino secondo che occorrerá a diffinirle et terminarle per giustizia, con la medesima autoritá, che havevano li Proweditori nostri nellTstria"23. II reggimento che aveva sede a Pinguente era tra i maggiori della Provincia. Venivano sólitamente investiti della carica di Capitano nobüi veneziani forníti di grande esperien-za nel campo giudizíario. Questo, probabiimente, serviva a mitigare 1'ampio potere discrezionale di questo rettore che non era affiancato, nel giudizio, da alcun assessore. U Capitano di Raspo aveva funzioni militari, doveva organizzare la difesa della Provincia e, olíre alia giurisdizione sui "novi habitanti", aveva anche 1'incaríco di tutelare i boschi con particolare riguardo a quello "riservato" deiia Valle di Montona. 21 ASV, Colkgio, Rehziani, b.61. 22 ASV, Señalo, Mar, reg. 53, c.34. 23 Ibidem. 187 ACTA H i STRIAE III. Gíiiltano VHRONESE: L'IMMEGRAZIONE NELL'ISTRIA VENETA TRA '500 E '600;.,., 1S1-192 íl Capitano trovandosi generalmente lontano dai luoghi di residenza dei nuovi abitanti avrebbe dovuto essere pin "obbiettivo" dei rettori locali che, sebbene veneziani, erano probabilmente piü "sensibili" alie esigenze di chi localmente deteneva il potere. E' intéressante, peró, valutare gli effetti di questa scelta anche dal punto di vista dei veccbi abitanti. Questi si lamentaron© non solo dei privilegi físcali di cui godevano i nuovi coloni ma anche del fatto che la lontananza del tribunale e le conseguenti maggiori spese avrebbero favorito l'abbandono delle cause. Le continué ¡ámentele degli "originar!" nascondevano pero altri problemi le cui articolazion! risultavano abbastanza chiare se prendiamo in considerazione quanto scrissero alcuni rettori nel 1660 al Senato in mérito alia questione della presenza di "novi habitant!" nel loro territorio. Il Podestà di Rovigno spiegô in un dispaccio24 che i coloni giunsero in quella terra nel 1526 e ricevettero il permesso di risiedervi dal Consiglio cittadino. Furono loro concessi dei terreni e un luogo ove costruire le loro case che prese il nome di Villa di Rovigno. Non nacque mai tra loro alcuna forma di contrasto "vivendo pacificamente, 25 come fossero stati nati et allevati sempre come originarij habitatori" . La legge del 1592 ruppe, pero, la quiete perché diede occasione agli abitanti della Villa di farsi riconoscere dal Capitano di Raspo quali "novi habit an ti" dell'lstria con tutti i privilegi connessi a tale status. Della stessa opinione era anche il Podestà di Dignano. Nel 1539 cominciarono a giungere i primi "Morlacchi". Da allora fino al 1635, affermava il rettore, questi erano vissuti erano vissuti sempre "obligati, et pronti come gl'altri a fattioni et gravezze ne per immaginatione preteso mai titolo di Novi Habitanti", sebbene da tempo, bisogna aggiungere, avessero in corso un contraddittorio (i cui precedenti risalivano al 1572) con la Comunità di Dignano sulle contribuzioni da versare26. Nel 1635 i "Morlacchi", servendosi deiia legge del 1592, "per sottrarsi dalle mede-sime gravezze contro la forma delle leggi in tal materia disponenti si fecero artificiosamente investire Novi Habitatori et nel Regimentó del già Eccellentissimo Signor GioBatta Basadonna Capitanio di Raspo ottennero, appreso oculatamente a lor modo, un Catastico di tutti Ii beni che da questa Comunità li furono assignat!, per i quali 27 annualmente li corrispondevano per manti gl'uttili delle daziom et terratici" . Anche se non è, forse, del tutto credibile che prima di allora tutto fosse pacifico tra gli originari e i forestier!, tuttavia con la legge del 1592 si verifica una recrudescenza dei conflitti. Questo, a mió parere, è dovuto al fatto che l'intervento veneziano tolse ulíeriori spazi di mediazione tra le parti in causa (dopo averio già fatto imponendo la colonizza- 24 ASV, Semto, Secreta, Dispacci dei rettori in Istria, fü.50,5 lugÜo 1660. 25 Ibidem. 26 Ibidem. 27 Ibidem. 188 ACTA ÍÜSTRÍAE111. iiiiniMPfi » ■■'irl-Si li Giuliano VERONESE: I.'lMMíGRAZIONE NEl.L'ISTRIA VENETA TRA '500 E '600;.,., 181-192 zione) visto che ai tribunal! locali, probabilmente propen-si a favorire i vecchi abitanti rispetto ai nuovi, fu tolta la giurisdizione civile e penale sugli immigrati. La stessa legge porto anche al sorgere di conflitíi fra retto-ri nelíe cui giurisdizioni vive-vano nuovi abitanti e il Capi-tano di Raspo. La sottrazione di attività giudiziaria olf re agli effetti di cui s'è detto in termini di eonfiittuaiità fra originan e forestieri determinó anche una forte dmiinuzione di pote-re deí rettori delie podesterie irsmori. Foríi erario, infatti, le resi-stenze da parte dei Podestà quand o Ü Capiíano di Pin-gimite invíava í propri funzio-nari a richiedexe loro gli incar-tamentí di quel process! che, dopo una prima informazione, avevano messo in evidenza la presenza, come víttime o come colpevolí, di nuovi abitanti. Si tratíó di una renitenza sulla quale il Senato dovette intervenire piíi volte inviando ordini sempre più minacciosi ai vari "rappresenfanti" geíosi della loro autonomía. Decreto del Capitana di Raspo a 1'ortoU (Loggia) (Foto: Ü.Darovee, 1994) Cosí in una letters del 13 maggio 1595 il Senato aveva ordinato al Podestà di Parenzo che in nessuna "di quelle cose che da esso capitano per tal occasione de no vi habitanti vi sarà ricercato, sia fatta resistenza, o fatta difficoltà verana nelia essecutione"28. 28 ASV, Senato, Mar, reg.55, c.134. 189 ACTA H i STRIAE III. Giuüano VERONESE: L1MMGRAZI0NE NELL'ISTRIA VENETATRA'500E'600:..., 181-192 Un mese dopo venae redarguito anche il Conte e Provveditore di Pola: "Con molta nostra maravigíia habbiamo inteso che nonostante l'ordine efficacissimamente da noi dato, et al precessor vostro, et a voi medesimo col Senato sotto li 13 del mese di Maggio prossimo passato di dover essequir quanto vi viene rícercato dal Capitanio nostro di Raspo, per l'auttorità che tiene in materia de novi habitanti nella Provincia dell'Histria, non havete voluto permettere, che li curiali di esso Capitanio essercitino l'officio loro nella materia sopradetta anzi havete loro intimato un mandato penale, con pena di bando, et altro"29. E, ancora, al Podestà di Rovigno fu intimato più volte di prestare la "dovuta obbedienza" al Capitano di Raspo nei casi attinenti i "novi habitanti". Quanto era accaduto per gli abitanti di Rovigno dopo la promulgazione della legge del 1592, fatti cui abbiamo accennato in precedenza, era conseguenza della scarsa chiarezza della stessa parte. Non veniva, infatti, specificato se a godere del privilegio di essere sottoposti al rettore di Pinguente fossero solamente i nuovi abitanti recentemente arrivati in Istría, o anche quelli qu i residenti da molti anni, néera chiaro per quanto tempo un nuovo abitante dovesse considerarsi dipendente dal Capitano. Questa mancanza di chiarezza aveva fatto si che anche abitanti ormai considérât! "vecchi", con la semplice investitura di altri terreni incolti avevano assunto lo status di 30 "novi habitanti" . Fu quindi per porre riparo a questi disordini che il Senato promulgó una nuova legge il 3 novembre 1601 con l'intento di chiarire questi aspetti. "SÍ sono indiversi tempi molte volte intesi dispareri seguiti per occasione di Giurisdittióne in casi cosi civil i come criminali - si legge nell'introduzione alia legge del 1601 - ira alcuni Rettori nostri deiristria, et il Capitanio di Raspo al quale principalmente è commessa la cura, et auttorità sopra li Nuovi habitanti nel modo, che havevano già li Proweditori che per l'innanzi, solevano esser eletti neiristria; et l'esperienza fa conoscer - si scttolineava con preoccupazione - quanto simili accidenti di competenza di foro siano pregiudiziali alia quiete di essi Novi habitanti, et dannosi allí beneficij che il publico et li popoli istessi 31 deveno ricever dalla iihabitazione et cultivazione di quei Terreni" . II Capitano di Raspo rimaneva giudice civile e crimínale per i nuovi abitanti ma solo 32 per li tempo "delle loro concessiooi" . Cío significava che passati i venti anni a disposizione per ridurre a coltura le terre, i forestieri sarebbero decaduti da ogni privilegio compreso quello di essere sottoposti al Capitano. Nel caso che un immigrato divenuto "vecchio habitante" si fosse fatto investire di altri beni incolti godeva delle esenzioni solo per quanto riguardava i nuovi terreni e non 29 ■ Ibid., c. 142. 30 Ibid., reg.56, ce. 44 e 49. 31 Ibid., reg.61. 32 Ibidem. 190 ACTA 1ÜSTRIAEIII. Giuliano VERONESE: L'IMMIGRAZIONE NELL'ISTRIA VENETA TRA '500 E '600:..., 181-192 poíeva, come era accaduto spesso, considerarsi esente da ogni "gravezza" per ogni sua proprietà. Inoltre, in tali casi íl Capitana diRaspo manteneva ancora la giurisdizione ma limitatamente ai soli nuovi beni, diversamente restavano gíudici gli altri rettori della Provincia. Questo prowedimento írovava difficoltà ad attuarsi per la mancanza di una precisa catasticazione dei terrcni incolti da destinare ai coloni che si recavano in ístria. Gli stessi Consultori in jure, Treo e Sarpi, in una relazione su tale problema insistettero sul fatto che era necessario conoscere i beni "con distinzione senza la quale ogni rimedio è vano"33. Finíante che non fosse stato chiaro quali fossero i beni demanîali (magari "usurpati" dai Comuni) né quali fossero con precisione iconfini tra quei terrent dati ai nuovi abitanti e quelli rimasti incolti le cause e le discordie sarebbero durate a lungo. Fu, probabilmente, in seguito a tali pareri che il Senato proprio in quel período (1611) diede incarico a Piero Bondumier, allora Capitana di Raspo, di "descrivere" tutti i terreni incolti dell'Istria34. Pare che l'impresa non abbia avuto seguito almeno fino alla metà del seco lo quando ritrovíamo ancora intatti i problemi sulla distinzione tra vecchi e nuovi abitanti. La parte del Senato, infatti, del 4 aprile 1654 premeíteva che "confondendosi li vecchi con li nuovi habitantí, siriconosce di Pubblico essentialissimo servido rüiovarli Decretti e aggionger quelle provision! d'avantaggio che conferir possano all'oggetto medesi-mo"35, Perciô veniva assolutamente proibito "il rinovar l'investiture ad alcuno di quei beat, ne quali sij stato investíto precedentemente, mentre a solo fine d'esimersi dalle graVezze, et dai Fori, vengono teníate le nuove investiture per prorogar il tempo a Publico pregiudízio". La legge stabiliva che non dovessero essere concessí terreni "ad esteri che non vengano ad habitare a luoco et ftioco con le Famiglie" e, soprattutto, che "prima d'investir alcuno siano prese esatte irtformazioni se vi sij chi habbi possesso sopra li beni, che si concedono; di cheragione; se obbligati ad aggravij o decime; se possessi da Pupilli o da Communità; non si possano msommafar concession! senza l'informazione di quei Rappresentanti, dove sono li beni supplicatî, ne senza le stride, acciô gl'aggravati possino usar le ragioni loro". Si trattava di una apertura senza altri precedenti nei confronti delle ragioni dei vecchi abitanti tesa a «equilibrare la bilancia che, per una serie di motivi, pendeva for.se eccessivamente dalla parte dei nuovi coloni. Infine, doveva essere chiaramente espressa "la quantità dei beni investí ti. et si chiamino li confini, intendendosi decaduti dai beneficio, e dai possesso quelli che nel termine statuito dalle leggi, non haveranno riddotto a coltura quella porzione de beni, a che restassero obbligati"36. 33 ASV, Consultori injure, fil. 21, c.174. 34 ASV, Senato, Secreta, Dispacci dei rettori in ístria, fit. 6. 35 ASV, MisceHanea Soranzo, b.30, aliegato alla lettera del 30 lugüo 1657. 36 Ibidem. 191 ACTA mSTíUAE III. Gíutíano VBEONESE: L'IMMIGRAZIONENELL'ISTRIA VENETA TKA '500 E '600:.,., 181-192 II17 gennaio 1658 il govemo veneziano mtervenne nuovamente sulla questione con una legge che avrebbe dovuto fare definitivamente chiarezza: "E' considerabile la confusione, e scontentezza dell'lstria per l'abuso d'esser goduta dai Novi habitanti l'essentioni, e privileggi piü oltre de vinti anni prescritti, a segno che coü'introduttione di rinovar investiture de beni, o di qualche piccolo novo possesso, conservano sempre il títolo e le immunitá de novi habitanti, dove legítimamente da piü anni ín qua doveriano esser molti di loro diventati vecchí habitanti, compartecipi delle gravezze de gli altri, e sottopostí ai fori, a quali competiscono per ragioni di domicilio'" , Per questo e per far fronte alia difficoltá deíía lontananza del tribunale veniva confermata la parte át\ 1654ma si aggiungeva che la concessíone di nuoví terreni íncolti dava diritto al rinnovo dei privilegi solo per quanto riguardava le esenzioni físcali, mentre "l'esentíone" dai tribunal! Iocaií terminava dopo i primi venti anni dall'arrivo in Istría38, A meta del secóla XVII si verifico una mversione di tendenza. I molti privilegi concessi per stimolare quanto possibile í'arrívo di coloni in Istria, alia Iunga e in mancanza di strumenti adeguati, quale poteva essere una precisa catasticazione dei terreni, avevano portato a notevoü abusi e ad una accesa conflittualitá chc rimase tale ancora a '700 inoltrato quando la mattina del 26 dicembre 1792 tre "greghí" di Peroi furono portati dalla folla tumultuante nelle carceri di Dignano. Conflittualitá di Jungo se non di lunghissimo periodo, che contrasta sorprendentemente con i! clima di tolíeranza che caratterizza invece i rapporti tra le popolazioni originarle e í nuovi coloni di lingua greca e di religione greco-ortodossa stabilitisi nelle terre bonifícate dei comprensor! lagunari del Friuli. POVZETEK Od 16. stoletja je Beneška republika, da bi preprečila naraščajočo depopulacijo istrskih posestev, spodbujala priseljevanje albanskih, črnogorskih in ciprskih kolonov. Globoke verske in kulturološke razlike med priseljenci in "domačini" so vzrok, da je prišlo do hudih sporov, ki niso pojenjali kljub posredovanjem beneških oblasti, nadaljevali pa so se tudi dolgo po tem, ko so Benečani sredi 17. stoletja sporne zakone dopolnili in korigirali. 37 Ibid., allegato alia ¡ettera del 28 germaio 1658. 38 Ibidem. 192 ACTA H i STRIAE III. ricevuto: 1994-01-20 UDK/UDC: 325.2(=863):949.712/.713 Istria "16/17" PER UNO STUDIO DELL'EMIGRAZIONE CARNICA IN ISTRIA (SEC. XVIII) Mauro GADDI d««., Universita degii Studi 'm"MerriOTÍeStoriche Forogiuliesi", vo!. XXXIX, (1951), pp.73-84. 198 ACTA HISTRIAEIII. Mauro CADDI: PER UNO STUDIO DELL'EMIGRAZIONE CARNICA INISTRIA (SEC. XVI13), 193-201 sitá di questo intervento non me lo consente. Ciónonostante, vi sono ancora alcune brevi considerazioni fínali che, a mió avviso, meritano di essere fatte. Innanzitutto ritengo vada risconírato come, anche nei caso dellTstria, i'emigrazione carnica si qualificasse sopraítutto per il suo carattere prevalente temporáneo o stagionale. Scorrendo i rogiti notarili non si puó infatti fare a meno di awertire il profondo attaccamento dimosírato da ogni testatore verso la propria térra natale, ia propria famiglia ed i beni posseduti in patria Nondimeno, deve essere tenuto presente il fatto che i toponimi indicatí nelle carte testameníarie evidenziano chiaramente come il flusso migratorio si indirizzasse non tanto verso le cittá ma prevalentemente verso i piccoli centri deE'interno31. La massiccia presenza nelle campagne dell'Istria di un gruppo fortemente attivo, teso all' imprenditoriali tá e portatore di nuovi valori, deve essere considéralo come un elemento di grande rilevanza. In una regione in cui"... pochi sono i falegnami, muratori, e fabbri, non trovandosi alcun pittore, né chi sappia accomodar glí orologi, o wer qualche ingegnoso artefíce ..,"32, i carni svolsero certamente una funzione essenziale tanto nel processo di popolamento di queste terre, quanto nella diffusione di nuove e piü evolute tecniche di produzione. Sisuita difficiie, quindi, non ipotizzare un progressivo fenomeno di evoluzione e stratificazione anche relativamente alie zone ruraii dell'entroterra istriano; ii che induce a ritenere come la vecchia concezione storiografíca, secondo cui alie progredite cittá della costa abítate in massima parte da popolazione italiana si sarebbe contrapposto un contado étnicamente slavo e profondamente involuto, sia destinata ad essere messa profondamente in discussione. Tale ipotesi, infatti, si configura come una visione dicotomica decísamente semplifícatoria di una reató invece ben piü articolata. In concluskme potremmo diré che il testamento rappresenta la spia33 di un fenomeno siil quale sara opportuno indagare a fondo in futuro, e ció a tutto vantaggio di una mígliore conoscenza delle dínamiche storiche della tetra d'Istria. 30 Un sentimento che emerge ancora piu chiaramente dalla letiura della corrispondenza che gli emigranti tenevano con le loro famiglie rimaste in patria, come appare, ad esempío, dalle lettere inviate daLuca Agorints di O varo alia moglie Catarina. Cfr.: Archivio della Biblioteca Gortani di Toknezzo, Archivio Roja, b.121. 31 I nonii delle iocalitá che piü spesso ricorrono nei documenti sono quelli di Sanvincenti, Villanova di Parenzo, Pinguente, Castellier presso Visínada, Buie, Visignano. Cfr.: ASU, not, buste: 1891,2861,2878,2980,3129,3307,3308. 32 Cfr.: G-RTommasíni, op.dt., pag.58. 33 Cfr.: C.Ginzburg, "Spie. Radie i di un paradigma indizíario", in "Miti Emblemt Spie", Tormo, 1986, pp. 158-209. 199 ACTA HISTIUAE HI. Masira GADDI: PER UNO STUDIO DELL'EMIGRAZIONE CARNICA IN ISTR7A (SEC. XVIII), 293-201 POVZETEK S preučitvijo nekaterih oporok karnijskih hribovcev, ki so se v 18. stoletju naseljevali na oddaljenem istrskem polotoku, želi avtor opozoriti zgodovinarje na še vedno manj znan vidik zapletenih migracij iz obdobja ancien regima. Preučevanje teh dragocenih oporočnih virov omogoča odgovore na nekatera historiografska vprašanja, ki jih bo treba s ciljem boljšega poznavanja zgodovinske dinamike istrskega ozemlja v bodočnosti temeljito pretehtati. 200 ricevuto: 1993-06-12 ACTA HISTRIAEIII. UDK/UDC: 35.07:949.713 Isíria "18" LA PRIMA ANNESSIONE DELL'ISTRIA EX VENEZIANA AL LITORALE AUSTRIACO NEL1804 E L'UFFICIO CIRCOLARE DELL'ISTRIA IN CAPODISTRIA Ugo COVA direltore deH'Archivio di Siato di Trieste, 34139 Trieste, Via La Marmora 17, rr ravnatelj Državnega arhiva v Trstu, 34139 Tist, Via La Marmora 17, IT SINTESI Nell'ámbito dei mutamentí territoriali e istituzionali che interessarono, tra la fine del XVH1 secóla e iprimi anni di quello successivo, i territori limitrofi a Trieste, va ricordata, in particolare, l'annessione al Governo del Litorale in Trieste dell'lstria ex veneziana, acquisita alVAustria nel 1797 e nella quale era stato installato fin da quell 'anno un Governo prowisorio. L'annessione al Litorale, realizzatafra il 1803 e il 1804, comportó la creazione di un Uffieio circolare dell'lstria ex veneziana, con sede a Capodisíria, dipendente dalcitato Governo triestino. Dall'Ufficio circolare dipendevano a loro volta 7 Direzioni politiche dipartimentali, alie quali erano sottoposte Superioritá politiche locali o Giurisdizioni prívate. L'Uffieio circolare dell'lstria cesso la sua attivitá nel 1805 in seguito alia conquista frúncese dell'lstria ex veneziana. II periodo che comprende l'ultimo decennio del '700 ed i primissimi arrni dell' 800 é caratterizzato, per quanto riguarda i territori piu vicini a Trieste, appartenenti al nesso statale asburgico, da eontinui mutamenti di carattere istítuzíonale, diretti ad una ridefi-nizione delle circoscrizioni amministrative al fine di semplificarne la struttura di governo mediante l'eliminazione di preesistenti frazionamenti territoriali. Le cause di queste operazioni, volute dai dícasteri aulíci di Vienna, erano molteph'ci. Da una parte, con il subentrare al trono del Sacro Romano Impero di Francesco II, si volle, almeno in parte, riprendere la política di razionalizzazione delle strutture amministrative e giudiziarie intrapresa da Giuseppe II e bruscamente interrotta e spesso annullata, dopo la morte di quest'ultimo, dal fratello Leopoldo II. Dall'aítra, fu necessario daré una sistemazione, che si voleva fosse definitiva, ai territori di recente annessione in seguito allastipulazione della pace di Campoformio del 1797. 201 ACTA HISTRIAEIII. Vga COVA: LA PRIMA ANNESSIONE DELL'ISTRIA EX VENEZIANA AL LITORALE AUSTRIACO..., 201-209 Nel 1791 era rinato a Gorizia il Consiglio capitaniale delle unite contee di Gorizia e Gradisca che Giuseppe II aveva abolito nel 1782 con l'annessíone di quella provincia al Litorale austríaco sottoposto al c.r. Govemo operante a Trieste1. Ancora pero nei primissimi anni dell'800 il c.r. Governo di Trieste, ínvitato da Vienna a proporre una sistemazione definitiva dei territori limítroñ alla sua piccola provincia, non- aveva nascosto le sue ambizioní per la riacquisízione delle contee di Gorizia e Gradisca, cui veniva aggiunta la richiesta per l'accorpamento al Litorale austríaco deirístria ex veneziana2. Già prima della pace di Campoformio le truppe austriache avevano occupáto 1'Istria veneta, sovrapponendosi alie autorità della vecchia Repubblíca e metiendo a tacere qualsiasi opposizione popolare3. L'Istria costiera vence cosí a costituire una provincia austríaca, staccata perô dal Veneto, assegnato, pure dalla pace di Campoformio, aÜ'Au-stria. Venne quindi impiantato a Capodistria un Governo prowisorio deHTstría ex veneziana, dipendente dalla Cancellería aulica italiana di Vienna4. La dichiarata provvisorietà di questa situazione destô l'interesse delle limítrofe province: il litorale austríaco (come già ricordato) e la Carniola, con capoluogo Lubiana, che da secoli estendeva la sua competenza territoriale sulla contea di Pisino. Per rnotivi di razionalizzazione delTapparato amministrativo, ma sopiattutto per ragioni di riduzione delle spese di funzionamento di tale apparato, tenacemente sostemite daU'imperatore, le contee di Gorizia e Gradisca persero la loro autonomía provinciale e furono aggregate alia Carniola. Fu cosí costítuito a Gorizia un Capitanato circolare, dipendente dal Capitanato provinciale caniiolico-goriziano insediato nella città di Lubiana (decreto áulico 30 setiembre 1803)5. Non deve quindi meravigliare se Vienna, con decreto 5 aprile 1803 della Cancellería aulica unifícala, dette notizia alie autorità interessate della decisione impériale di annettere 1'Istria ex veneziana al Litorale austríaco6. Con lo stesso decreto venne di conseguenza affidata ad un apprezzato e fidato funzionario, il consigliere governiale Franz Philipp von Roth , che ricopriva a Capodistria, fin dal 1797, la carica di ammini-stratore provinciale deirístria ex veneziana, l'inearico di sostituire mtermalmente nelle 1 M.L. IONA, R c.r. Consiglio capitaniale delle unite contee di Gorizia e Gradisca, in Rassegna degli Archivi di Siato, XXIII, n, 3, settembre-dicembre 1963, p.395. 2 U. COVA, L'amministrazione austríaca a Trieste agü inizi dell'SOO, Várese 1971, pp. 9-10. Le aspirazioni del Govemo del Litorale erano state espresse nel rapporto de] 20 agosto 1802 del conté Pompeo Brigido, govematore del Litorale. Anche le signorie di Duino e di San Servolo, apparter.enti alia Carniola, sarebbero state voleníieri amiesse da quel Governo provincáale. 3 G. QUARANTOTTI, Trieste e l'Jstria nell'eta napoleónica, Firenze 1954, p. 28 segg. 4 Op. cit., p. 77. 5 COVA, p. 27. 6 Archivio di Stato di Trieste (AST), C.R. Governo del Litorale in Trieste, busta 1125, copia del decreto della Cancellería aulica unificata n. 5804/609, diretto a Franz Philipp von Roth a Capodistria. 7 Per una breve biografía dei Roth, cfr. QUARANTOTTI, p.77. 202 ACTA H i STRIAE III. UgoCOVA: LA PRIMA AHNESSIONE DELL'ISTRIA EX VENEZIANA ALUTORALE AUSTRIACO..., 201-209 sue funzioni il governatore dei Litorale in Trieste, in attesa dell'arrivo del nuovo governatore, il conte Sigismund von Lovasz, dopo il pensionamento del precedente, il conté Pompeo Brigido8. A questa momentánea unione personale dovevano aggiungersi altre importanti cariche, specie di carattere giudiziario, collegate alia direzione degli affari provincial! triestini e istriani. Inoltre il Roth fu allora incaricato di redigere una dettagliata relazione sullo stato dell 'organizzazione amministrativa dell'Istria ex vene-ziana, con consigli per la definizione di una struttura amministrativa e giudiziaria confacente ad un'unione istituzionale col Litorale austríaco9. L'assommarsi di tanti incariclii di grande importanza su di un'unica persona, per di piü malferma di salute, anche se piena di buona volontä e di grande esperienza, produsse effetti non certo confacenti alle attese degli organi aulici di Vienna. II Roth non fu in grado di inviare alia Cancellería aulica unificata di Vienna le estese e succose relazioni a lui richieste, ritenute indispensabili per riorgaoizzare, nell'ambito del Litorale austríaco, l'amministrazione della nuova provincia. Da Trieste, neüa quale egli si era trasferito per ricoprire interinalmente le funzioni di governatore del Litorale, il Roth dovette continuare ad interessarsi dell'amministrazione dell'Istria ex veneziana. Ben poco tempo gli restava per compiere indaginí di largo respiro e soprattutto per stendere per iscritto la richiesta, dettagliata relazione, nonostante un'attivitä svolta ininterrottamente, in modo quasi frenetico. E' significativa, a questo proposito, la lunga lettera rivolta dal Roth il 3 novembre 1803 al conte di Ugarte, cancelliere áulico, per scusarsi del mancato ínvio della relazione entro il 15 setiembre dello stesso anno, come precedentemente assicurato10. Irapressiona qui non tanto la mole di lavoro svolta per anni, spesso sfruttatido anche ie ore notturne, dal Roth a Capodistria, quanto la sincera e totale sua dedizione ai compiti affidatigli, da luí affrontati nonostante la mancanza di un qualsiasi aiuto da parte di altri funzionari, se sí eccettua un paio di impiegati di basso livello. In una tale situazione egli era riuscito a sollevare, in sei anni di lavoro, l'Istria ex veneziana dallo stato di anarchia nel quale essa gli era stata affidata nel 1797, nonostante avesse avuto a che fare (sono le sue parole) con un territorio rinselvatichito negli ultimi anni della precedente amministrazione veneta e con una popolazione inquieta, sospettosa, di rozzi costumi e priva di istruzione ("unter einem unruhigen, mißtrauischen, rohen, ungebildeten Volk"). Solo lentamente, dando anche udienza a qualsiasi petente, anche di umili condizioni, era riuscito a sciogliere i nodi di leggi e costumanze intricate e confuse e spesso fra loro contraddittorie, introducendo fra la gente pace, ordine e ubbidienza ai pubblici poteri. Di particolare difficolta, dopo il venir meno dei podesta veneti sparsi sul territorio, era stato ricostituire un coipo di autoritä Iocali, sempre bisognose di istruzioni e di guida, dirimendo pure i contrasti che insorgevano fra esse e 8 COVA, p. 13-14. 9 AST, C.R. Goveroo, decreto cit. m nota 6. 10 AST, C.R. Govemo, b. 1125, Lettera di F.P. von Roth a! cancelliere áulico conte di Ugarte, del 3 novembre 1803. 203 ACTA H i STRIAE III. ügoCOVA: LA PRIMA ANNISSiONEDELL'ISTRIAEX VENEZIANAALLITORALE AUSTRIACO..., 201-209 1 1 l'esercito austríaco di oecupazionc . Nel corso del 1803 il Roth aveva puré dovuto affrontareuna situazione di grave crisi annonaria della provincia istriana, raziooalizzan-do la distribuzione dei viven e soccorrendo una popolazione affaraata, in pericolo di vita. Nonpstante la presa di possesso delle proprie funzioni da parte del nuovo governatore del Litorale, conté Lovasz, giá alia ñne'del 1803, e del conseguente ritorno del Roth a Capodistria, quale amimnistratore dell'ístria ex veneziana, la relazione del medesimo alia Cancellería aulica non poté sortire nelle forme richieste. Ce ne da testimonianza il Roth stesso con un rapporto da Capodistria diretto al Governo del Litorale in Trieste del 26 febbraio 180412. In questo egli afferma alcurá puntí fondamentali che avrebbero dovuto caratterizzare la nuova organizzazione amministrativa e giudiziaria del Litorale austriaco, ampliato con i territori dellTstria ex veneziana. Si trattavaperó, semplícemen-te, di un'esplicazione piü particolareggiata di principi gia precedentemente espressi dalla Cancellería aulica viennese o esposti dal Roth stesso. In pardeoíare, per quanto riguar-dava l'amministrazione politica dellTstria ex veneta, veniva confermata dal Roth I'idea degli organi centrali di Vienna, di stabilire a Capodistria un Uffício circolare, dipendente gerarchicamente da un Governo di Trieste e dellTstria in Trieste. Organo ausiliario finanziario dell'Ufficio circolare dellTstria in Capodistria, avrebbe dovuto essere una Filial-Kasse. Per quanto riguardava I'ammimstrazione della giustizia, il Roth, pariendo dall'esperienza del Giudizio d'appello civile e crimínale installato dall'Austria a Capodistria per tutta ITstria, sosteneva un progetto che, se attuato, avrebbe anticípalo di cinquant'anni una razionale strattura degli organi giudiziari del Litorale austríaco 13 realizzata, molto piü tardi, appena ai tempi dell'imperatore Francesco Giuseppe . Rilevando che presso i vari organi giudiziari sia triestini, che istriani, che goriziani, sparsi in un territorio abbastanza vasto, la lingua d'uso nei procedimenti giudiziari e nelle cancellerie dei tribunali di ogni grado, era quella italiana, il Roth sosteneva l'opportunitá di istituire a Trieste un Tribunale d'appello comune peT Trieste, per Gomia e Gradisca e per l'Istria ex veneziana. Tale tribunale avrebbe dovuto inoltre costituire la seconda istanza del Tribunale mercanttle e di cambio giá esistente a Trieste. 11 Roth non poté pero adempiere fino in fondo a tutti i molteplici impegni assunti nei confronti della Cancellería aulica. Accusato ingiustamente, da nemici personali di irregolaritá amminisírative, fu sottoposto fra il 1803 e i primi mesí del 1804 ad un'inchiesta ufficiale, dalla quale usci profondamente scosso nel corpo e nello spirito14. 11 Su episodi di violenza con tro sokiali neliTstria ex veneziana, vedi puré QUARANTOTTl, pp. 91-92. 12 AST, C.R. Governo, b. 678. Cfr. puré COVA, pp. 15-16. 13 Una Corte superiore di giustizia (tribunale d'appello) per il Litorale comindo a futizionaxe a Trieste il 1 luglio 1850. Per Sungo tempo il Litorale austriaco con Trieste erarse dipesi dal Tribunale d'appelio per 1'Austria Interiore in Kiagenfurt. 14 QUARANTOTTl, p. 106. 204 ACTA H i STRIAE III. Ugo COVA: LA PRIMA ANNESSIONE DELLTSTRIA EX VENEZIANA AL UTORALE AUSTRIACO..., 201-209 Prima che la sua ittnocenza venisse ufñcialmente riconosciuta, il Roth mori il 3 aprile 180415.. Ma non era possibile protrarre ulteriormente I'operazione di ñisione del piccolo Litorale austríaco con l'Istria ex veneziana. La Zirkularverordnung del 6 marzo 1804 del Governo di Trieste e dell'ístria ex veneziana rendeva nota la decisione imperiale di aggregare quella parte dellTstria al Governo di Trieste16, Poiché un piano dettagliato ed orgánico di riforma della struttura amministrativa e giudiziaria dellTstria ex veneta non era stato portato a pieno compimento, tutto venne lasciato nella situazione fino a quel momento esistente: Roth restava amministratore prowisorio a Capodistria, perdendo pero l'originaria autonomía e divenendo quíndi dipeodente gerarchicamente, nelle sue funzioni, dal Governo di Trieste. L'organizzazione giudiziaria continuava puré nelíe stesse forme e strutture precedentemente esistenti, col Tribunale d'appello di Capodistria presieduto dal Roth. Al momento della morte di quest'ultimo17 la sua carica venne conferita al Mittelsrat del Governo di Trieste, Alexander von Nemeth. Tutto sembrava ormai instradato verso una sistemazione progressiva dellTstria ex veneziana in seno al Governo di Trieste. Vi fu bensi un tentativo del Capitanato provinciale camiolico-goriziano, nella primavera-éstate del 1804, di sowertire quanto onnai defmito dagli organi centrali viennesi. Verme, infatti, da esso prospettata l'oppor- tamta di nuciré fra di loro l'Istria ex veneziana con quella anticamente austríaca, e cioé 1 fi con quella contea di Pisino che da secoli dipendeva da Lubiana . La difesa degli ínteres si del Governo di Trieste fu sostenuta in modo ferino ed efficace dal govematore conté Lovasz, che ricordó le ragioni di contrarietá alia fusione dell'ístria 19 interna con quella cosíie ra gtá affermate dal suo predecessore, conté Brigido . Importante a tal fine fii puré la descrizione delle peculiar!ta dellTstria ex veneziana, giá rilevate dal Roth in una "Statistische Beschreibung" dei vari settori organizzativi ed economici di quei terrítori20. 15 Op. cit., p, 109. Vedi pure îoc. cit. in ñola 17. 16 AST, C.R. Governo, b. 678, ZirlaUiruarordnungä stampa n. 1409. 17 Ibidem, relazäone del c.r. Govemo di Trieste e deli'Istria al cancelliere áulico, conte di Ugarte in Vienna, 3 aprile 1804, n. 2012/970. 18 COVA, pp. 30-32. 19 Op. cit., pp. 9-10, . • 20 Prima della sua morte il Roth era riuscito a rédigera una "Statistische Beschreibung des Ex Venezianischen Istriens". Negli atti da noi consultât! non è pero presente il testo di tale lavoro. Ci restaño soltanto deüe osservazioni su alcutie parti di esso restituite il 2 agosto 1804 dai govematore Lovasz alia Cancellería aulica di Vienna e da questa rispedite a Trieste perché queL Governo potesse farne uso. Ii lavoro doveva essere piuttosto esteso e diviso in numerosi paragrafi. Ne ¡le ci täte osservazioni perô si parîava solo a grandi linee e in modo piuttosto vago di una nuova possibile struttura dell'apparato amministrativo dellTstria ex veneziana. Si da va, invece, soprattutto, un quadro della situazione fino a quel momento esistente. Queste osservazioni si trovano in AST, C.R. Governo,bustaîl24,adn. 5908/550, "Anmerkungen uiber die vom Herrn Gubemialrathe von Roth abgefaßte Statistische Beschreibung des ex venezianischen Istriens, welche dem k.k. Gubeniium in Triest zum Leitfaden bei Regulîrung des Landes mitzutheilen seyn werden", di data Vienna, 9maggiol804. La trascrizione completa 205 ACTA HISTRIAE LEI. Ugo COVA: LA PRIMA ANNESSIONE DELLTSTRIA EX VENEZIANA AL L1TORALE AUSTRIACO..201-209 Già nell'agosto del 1804 la Cancellería aulica mostró di considerare chiusa la disputa, mantenendo la scelta a favore di Trieste . Forse anche l'aggregazione alia Carmola delle contee di Gorizia e Gradisca nell'estáte del 1803 avrà avuto il suo peso. L'attribuzione deH'ístria costiera a Trieste restituiva un certo equilibrio distributivo e di autorità fra la provincia della Carniola e quella del Litorale. Perquanto riguarda l'amministrazione política dellTstria ex veneziana, è del 27 aprile 1804 la comunicazione del consigliere governiale von Nemeth che I'Ufficio circolare deH'ístria era stato costifuito ia quei giorni a Capodistria e che si vicecapitano circolare 22 conte Franz von Hohenwart era stato presentato in quel giorno ai maggiorenti locaîi . L'Uffício circolare cominciava ufficialmertte la propria attività il giorno 28, sotto la direzione del vicecapitano circolare, che assicurava l'istitnzione di veri e propri corsi dî istruzione sul lavoro amministrativo da svolgere, sia agli impiegati dell'Ufficio circolare di nuova assunzione, sia aile autorità politiche inferiori esistenti nel territorio del nuovo Circolo23. Quali autorità politiche inferiori, dipendevanogerarcWcamentedall'Uffîcio circolare dell'Istria delle Direzioni politiche dipartimentali. Queste erano 7 in tutto e avevarto sede a Capodistria, Pirano, Parenzo, Rovigno, Pola, Pinguente e Albona. Dalla Direzione di Capodistria dipendevano le Superiorità politiche locali di Muggia, Isola, Portole e Grisignana, oltre alla Giurisdizione privata di Piemonte. Da quella di Pirano dipendevano le Superiorità politiche locali di Buie e Umago, oltre alie Giurisdizioni prívate di Momiano e di San Giovanni délia Cornetta. Da quella di Parenzo dipendevano le Superiorità di Montons, Cittanova ed Orsera, oltre aile Giurisdizioni prívate di Lerae, Fontane e Visinada. Da quella di Rovigno dipendevano, rispettivamente, San Lorenzo e Valle e le Giurisdizioni di Canfanaro, Geroldia e San Vincenti. Da Pola dipendevano, rispettivamente, Dignano e la Giurisdizione di Barbana. Da Pinguente dipendevano solo le Giurisdizioni di Pietrapelosa e di Racizze. Da Albona infine, non dipendeva alcun ufficio, pubblico o privato24. Considerando l'attivitàpiù strettamenteburocráticaintercorrente fra le autorità stataîi triestine e capodistriane nel corso del 1804, sembra doveroso qui ricordare il trasferi-mento di due casse ed un pacco di atti d'archivio da Capodistria al Govemo di Trieste, riguardanti la cessata opera di organizzazione dell'Istria ex veneziana da parte del Roth e la corrispondenza in materia del medesimo con le autorità aulicfee di Vienna. Taie délie dtate "Anmerkungen" si trova in I. BRCEG, Dokument o stanju i mjeramaza uredmje Istre 1804. godine, in Vj&nikhistürijskih arhim u Rijecí i Pazinu, XXVil (1986), pp. 107-121. 21 COVA, p. 32. AST, C.R. Govemo, bus ta 1134, iettera del cancelliere áulico conte di ligarte ai governatore Lovasz 11 agosto 1804, n. 14268/1265. 22 Ibidem, b. 678, Iettera 8 maggio 1804 det Govemo di Trieste e delHstria ai consigliere von Nemetli,n. 2556/1249. 23 Ibidm, iettera del conte Hohenwart da Capodistria, 27 apriíe 1804, al c.r. Govemo di Trieste e dellTstria in Triaste. 24 Ibidem, fogiio allégate alla nota n. 2960/1016 del 22 maggio 1804 dei Govemo di Trieste e deH'ístria al Capitajiato camioîica-goriziano in Lubiana. 206 ACTABJSTRIAEIÜ. Ugo COVA: LA PRIMA ANNESSJONE DEU.'ISTRIA EX VENEZIANA AL UTORALE AUSTRIACO..., 201-209 materiale d'archivio, riordinato, era stato spedito dal consigliere Alexartder von Nemeth al Govemo di Trieste conlettera 10 giugno 1804. Di tale operazione venne puré awertito il cancelliere áulico von Ugárte, in Vienna, con la speciflcazione che tale materiale d'archivio era stato inviato a Trieste "zu dem dieSortigen Aoitsgebrauch"25, cioé per la contkiuazionc presso il Govemo di Trieste e dellTstria, degíi affari relativi aU'organiz-zazione provinciale istriana istruiti dai Roth. Nel Iuglio successivo, invece, per venire incontro ad una esplicita, urgente richiesta dcll'Ufficio circolare dell'Istría del 16 maggio, era stata autorizzata dalla Cancellería aulica la fornitura a quell'Ufficio delle raccolte di leggi "in político et judiciali" di cui esso, fino a quel momento, era, incredibilmente, del tutto sprowisto26. Tale situazione aveva creato non poche diffícoltá aü'attivitá ammistrativa che esso doveva svolgere. All'inizio dell'estate del 1804 a Capodistria fu insediato un vero e proprio capitano circolare, nella persona del conté Giuseppe Castigliom,percui vennero meno le funzioni interinali di capo di Circolo esercitate fino allora dal vicecapitano Hohenwart27. Fu in quella drcostanza che venne progettato un riadattamento del Palazzo (pretorio) di Capodistria, dove avevano avuto sede prima i proweditori veneti, pot ü Roth quale amministratore provinciale prowisorio austríaco, ed infine l'Ufficio circolare dellTstria. Si trattava di rendere piü razionale la sistemazione degli ambienti a fini d'ufñcio e per Pabitazione del capitano circolare28. La vita dell'Ufficio circolare di Capodistria, dopo il primo awio della propria attivitá istitozionale, fluiva ormai nella normalita dei rapporti col Govemo di Trieste e dellTstria in Trieste, con il quale esso corrispondeva per la comunicazione dei bisogni e delle istanze delle autoritá locali, che, attraverso appunto il citato Govemo, giungevano, talvolta, fino agli organí aulici di Vienna. La documentazione in possesso lascia trasparire pero la crisi generale che interessava anche il Circolo dellTstria, assieme a tutte le altre province austriache, che preamnunciava il ritorno alia guerra fra austriaci e francesi. Nel novembre 1805 le truppe aapoleoniche vittoriose entravano a Trieste e occupavano l'Istria. La pace di Presburgo, del 26 dicembre 1805, sanci la cessione alia Francia di tutti i territori ex veneziani, compresa, quindi, l'Istria costíera. Ebbe cosi fine la breve vita dell'Ufficio circolare dellTstria in Capodistria, effimera crearura nata e scomparsa nel turbine delle guerre napoleoniche. 25 íbidem, relazione del Govemo di Trieste e dell'Istria al cancelliere áulico, conté di Ugarte n. 3531/1745 del 19 giugno 1804. 26 Ibidem, nota del Go verno di Trieste e dell'Istria a U' Uffido rircolare dell'Istri a iri Capodis tria n. 4541/2-265 dei 31 luglio 1804. 27 Ibidem, documenti vari. 28 Ibidem, reta zione de! Go verno di Trieste e dell' Istri a alia Cancellería áulica boemo-austriaca del 24 setiembre 1804, n. 5453/2722. Vedi puré ibidem, nota del Govemo dt. all'TJfficio drcolare dellTstria dei 28 ottobre 1804, n. 6726/2250. 207 ACTA HISTRIAE LEI. Ugo COVA; LA PRIMA ANNESSIONE DELLTSTRIA EX VENEZIANA AL UTORALE AUSTRIACA..201-209 POVZETEK V zadnjem desetletju 18. in v prvih letih naslednjega stoletja, so ozemlja pod avstrijsko oblastjo v okolici Trsta doživljala pogoste spremembe upravnega ustroja. Vzroke za to je treba iskati v racionalizaciji upravnih struktur ter v pripojitvi novih ozemelj. Spremembe zadevajo predvsem Gorico in Gradiško ter bivšo beneško Istro, ki jo je Avstrija pripojila leta 1797. Tega leta je Avstrija za bivšo beneško Istro ustanovila posebno začasno pokrajinsko vlado v Kopru, Id so jo poverili Franzu Philippu von Rothu kot pokrajinskemu upravitelju. Ko so leta 1803 hoteli Istro pridružiti Trstu, je Roth celo odstavil novoimenovanega guvernerja Lovasza, še preden je le-ta prišel v Trst. Vendar je Rothu, kljub neutrudni dejavnosti, le delno uspelo s predlogi vplivati na upravne spremembe bivše beneške Istre, ki jih je zahteval dunajski Dvor. Ko so ga po nedolžnem obdolžili za administrativne nepravilnosti, je 3. aprila 1804 umrl. Po neuspelem poskusu kranjsko-goriškega deželnega glavarstva, da bi pridružil bivšo beneško Istro notranji Istri, kije bila avstrijska že od pradavnih časov, so marca 1804 v Trstu uradno ustanovili nov gubemij za mesto Trst in bivšo beneško Istre. V Kopru pa so ustanovili Istrski okrožni urad, ki je bil podrejen guberniju v Trstu. Razdeljen je bil na sedem območnih političnih direkcij, ki so jim bila podrejena lokalna avtonomna oblastva oziroma zemljiška gospostva. V začetku je Okrožni urad vodil okrožni vicekapetan Franz von Hohenwart, poleti leta 1804pa ga je prevzel okrožni kapetan, grof Giuseppe Castiglioni. Delovanje Istrskega okrožnega urada je jeseni leta 1805 grobo prekinila nova francoska invazija; Francozi so bivšo beneško Istro priključili Napoleonovi državi. To je bil konec kratkotrajnega obstoja Istrskega okrožnega urada v Kopru. 208 ACTA HISTRIAE LEI. ricevuto: 1993-06-12 UDK/UDC: 35.07(439-89):949.713 Istria "18 LA PRIMA FASE DI RIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO NELL'ISTRIA GIA VENEZIANA: IDECRETINUGENT DEL SETTEMBRE 1813 Pierpaoío DORSI doít., archivista dell'Archivio di Stato di Trieste, 34139 Trieste, Via La Marmora 17, IT arhivist Državnega arhiva v Trstu, 34139 Trst, Via La Mannora 17, IT SINTESI Dopo aver analizzato i testi deíle ordinanze del 22 e 23 setiembre 1813, che con cffetto immediato ripristinarono nell'Istria ex-veneta Vordinamento in vigore alia vigilia dell'occupazione frúncese, l'auíore cerca di ricostruire le ragioni che consigliarono Vadozione per l'Istria di un orientamento politico-amministrativo tanto diverso da quello contemporáneamente adottato per gli altri territori illirici riconquistati dall 'Austria, Sin dai snoi primi numeri "L'Istria", il foglio fondato e redatto da Pietro Kandler, tenne fede all'impegno di pubblicare materiali dei caraííere piú vario - geográfico, storico, economico, giurídico, statisíico - che fossero utili a una migliore conoscenza dei problemi locali e potessero cosí contribuiré al diffondersi tra le ciassi colté della provincia di una coscienza della propria identita culturale. Frequenti sono suU'"Islna" le edizioni di documentó di storia regional e, frutto di scavo erudito ma sempre selezionati con J'attenzioae rivolta alie condizioní presentí, che proprio grazie al documento possono trovare una loro chiarifícazione per essere quindi affrontate con atteggiamento p ropos itivo. i E' appunto nella prima annata del foglio kandleriano che si trova data alie stampe Fordinanza emanata a Capodistria il 22 settembre 1813 con la quale ií generale Nugent, restituita l'Istria al dominio austríaco, riprisíinava, per quelia parte della provincia che fino al 1797 era appartenuta alio Stato veneto, gli ordínamentí in vigore alia vigilia della conquista napoleónica e indicava contemporáneamente le dírettíve che avrebbero gui-datoramministrazionedi questí territori nella prima fase della Restaurazione. Ali'epoca il documento era assai poco noto dal momento che - come osservera piü tardi lo stesso editore - si trattava di un "decreto a penna, che non comparve in collezione alcuna di 1 "L'Istria", I (1846), n. 43-44, pp. 173-174; ristampa in P. KANDLER, L'Istria 1846-1852, Trieste 1983, pp. VI/90-91. 209 ACTA HISTÎUAE III. Pieïpaolo DORS!: LA PRIMA FASE DI RIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 legge, né mai ñi dato aile stampe (...) né sappiamo se l'originale esista ancora"2. L'edizione del 1846 era dunque fondata sa una copia de] provvedimento, come fu per l'edizione successiva - e ultima - che apparve anch'essa su un organo di stampa, "La Provincia dell'Istria" del 18883. L'esame delle modeste tracce che dello stesso atto si rirtvengono oggi negli archivi4 non pito che confermare il giudizio di scarsa affidabilità testuale che emerge dal confronto tra le due edizioni. Considerazioni simili possono valere per la tradizione cui è affidata la conoscenza dell'altra ordinanza, emanata dallo stesso Nugenî il 23 settembre 1813, con la quale fu applicato all'amministrazione délia giustizia nell'Istria già veneziana il medesimo principio di integróle restaurazione che aveva trovato espressione nel provvedimento del giorno precedente. Di questo secondo atto Kandler ebbe semplicemente notizia, ma non fu in grado di rintracciare il testo5. Se ne ebbe un'única edizione, quella pubbiicata nel 1888 dalla "Provincia dell'Istria"6. Il confronto ira' quésta stampa e le copie dell'atto reperibili nella documentazione d'archivio7 rende evidente la necessità di stabilire, anche per questo documento, un testo criticamente corretto. Ecco il motivo per cui i decreti NugeníS del 22 e 23 settembre 1813, che pure si trovano menzionati di frequente nella produzione storiografíca sull'Istria, non hanno goduto fínora di un'adeguata considerazione, tanto che l'effettiva conoscenza dei due documenti, nel loro tenore letterale e nelle loro implicazioni, non si puô certo dire che sia migliorata oggi rispetto alie acquisizioni del]'época di Kandler, Eppvre si traita di atti costitutivi d'eccezionale importanza, che vennero a condizionare lo sviluppo dell'Istria già veneziana anche oltre Panno del loro pieno vigore e crearono in queste terre uno spazio giuridico distinto, sia rispetto agli altri íerritori illirici che rispetto alie province dell'Austria che non erano state toccate dalle conquiste napoleoniche. Mi è sembrato perciô utile fomire innanzitutto una versions criticamente affidabile dei due documenti9, per poter poi passare all ' analisi di alcuni elementi che mi sembrano notevoli. I due provvedimenti, entrambi redatti fin dall'origine in lingua italiana, hanno la forma délia Organisationsverordnung, l'atto con cui il potere esecutivo istituisce, modifica o sopprime delle strutture amministrative10. L'autorità emanante è il "générale comandante austríaco" conte Nugent, nella sua qualità di capo dell'esercito di occupa- 2 [P. KANDLER], Sulla Costituzione dei ¡Morale nel 1814, "L'Istria", IV (1849), n. 6, p. 21. 3 "La Provincia dell'Istria", XXTI (1888), n. 17, pp. 129-130. 4 Tra le piii fedeli all'originaie sembra essere la copia esistente presso il Kriegsarchiv di Vienna (KA): Hofkriegsrat, 1813, B 10/3/79. 5 [P. KANDLERJ, Sulla Costituzione, cit., p. 21. 6 "La Provincia dell'Istiia", XXH (1888), rt. 17, p. 130. 7 KA, Hofkriegsrat, 1813, B 10/3/79; Archivio di Stato di Trieste (AST), l.R. Governo del Litorale, Atti generali, b. 1606, £ 10/5/6, ad n. 6167/1826. 8 Anche se impropria, è questa la denominazione con cui i due atti si trovano tradizionalmente citati nelle íonti documentarte e nella storiografia. 9 I test) vengono pabbücati in appendice al presente iavoro: documenti n. 1 e n. 2. 10 Cfr. H .O. MEISNBR, Archivalienkunde vom U.Jahrhundert te 1918, Göttingen 1969, p. 141. 210 ACTA HTSTFJAE m. PierpaoSo DORS!: LA PRIMA FASE DI RÏPRISTÎNO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-330 zione, ma l'ordine viene impartito "in nome di S.M. l'Imperatore d'Austria Francesco II"11. II territorio cui si estendc l'eíficacia dei decreti è mdubbiamente quello delFIstria già veneziana, anche se questa formula non si trova mai impiegata ne i due testi; l'esclusione della contea di Pisino risulta esplicita nell'ordinanza del 22 setiembre; e non si puô trattare nemmeno della provincia "illirica" dell'Istria, dal momento che il frequente riferimento al 1805 come ultimo auno di governo austríaco non puô certo riguardare Trieste o Gorizia. Quanío all'estensione temporale delle norme contenute nelle ordinanze, va notato che solo la prima - quella riferita aU'organizzazione ammini-strativa e finanziaria - presenta delle espresse limitazioni ("destinare provvisoriamente un método di amministrazione... fino a tanto che venga altrimenri disposto"), mentre la seconda - dedicata prevaîentemente ail'ordinamento giudiziario - di per sé non ha carattere transitorio ("è richiamata alla piena osservanza la legislazione..."); in entrambi i casi, comunque, le misure adottate, anche quando sono dichiaratamente prowisorie, vengono presentate come la premessa per lo stabilimento di un regime pacifico e definitivo. I due prowedimenti appaiono perfettamente coerenti se si guarda al criterio infor-matore che è quello di "rimontare al piano che vigeva ail' época 1805", un principio che viene applicato con assoluta conseguenza. Cosí il decreto del 22 setiembre, al fine di "far osservare tutto ció che concerne il buon andamento degli affari de' sudditi di questa provincia, e provvedere (...) a tutto ció che abbisogna il militare serviggio", in primo luogo abolisce con effetto immediato le imposte dirette e tutta una serie di diritti erariali "che noo esisíe vatio all'época 1805"; riduce il prezzo di vendita dei sali, sopprime l'istituto della conservazione delle ipoteche e passa quindi a regolare i'amministrazione della provincia, reintegrando le autorità politiche locali in funzione alia fine del primo governo austríaco. Le autorità locali vengono sottoposte ad una Commissione provinciale, dinuova isütuzione, composta di tre "commíssari civili" che sono contestualmente nominafi nelle persone di Giovanni l'otto, presidente, di Nicoló Battiala e Benedetto Polesini; a dirigere gli organi amministraíivi periferici devono essere chiamati di regola i funzionari già in servizio riel 1805. II secondo decreto Nugent, quello del 23 setiembre, dopo un richiamo esplicito al primo dispone, alio scopo di non far mancare ai sudditi "la gíustizia che garantisce le loro proprietà e la loro liberta individúale", che nell'Istria già veneziana vengano reintiodotte la legislazione, la procedura e l'organizzazione giudi-ziaria vigenti nel 1805. 31 l/usodeli'ordinaielí (anziché- comesarebbestato corretto -1) accanto al nom e dell' imperatore d'Austria è frequente nella documentazione istriana del 1813-1814, come osservô già KANDLER: Ripartizione dell'Istria nel 1M3, "L'Istria", I (1846), ti. 43-44, p. 174 (ristampa: P. KANDLER, L'htrial846-1852, cit., p. VI/92). L'oscilla zione tra i due ordinaliè rílevabileancora nella raccolta ufficiale a stampa Per la pace celébrata in Capodistrla e nella Provincia dell'Istria ex Veneia (Trieste 1814). Evidentemente era diffusa l'opinione che la restaurazione comportasse la rinascita del Sacro Romano Impero. Si possono inoltre confrontare le disposízioni dell'art. 19 delS'ordinanza 8 ottobre 1813, della quale si traitera più sotto. 211 ACTA HISTRIAE LEI. Pierpaoio DOHSI: LA PRIMA FASE DI RIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRÍACO..., 209-230 Destinataria di entxarabi i prowedimenti era la neocostituita Commissione provinciale in Capodistría, che veniva incaricata della loro pubblicazíone ed esecuzione. Le due ordinanze fiirono quindi diramate a tutte le amministrazioni locali della provincia sotto forma di circolari manoscrítte che riportavano il testo e, in calce, la clausola di conformità apposta dal segretario della Commissione. Un tale sistema di díffusione spiega suficientemente la labilità della tradizione di quesíi documenti: dalle copie conformi, ogni volta che ve se era necessità, venivano ricavate nelle diverse sedi altre copie, e copie ulteriori, di modo che le variant!, talvolta perfíno sostaaziali, si vennero moltiplicando e sovrapponendo. In esecuzione delle directive général! contenute net decreti Nugent, la Commissione 12 provinciale provvisoria dell'Istria ex veneta emano nei raesi successivi una serie di ordinanze applicative con valore reglamentare13 dedícate di volta in volta a settori diversi deiramministrazione. La prima in ordine di tempo e di gran lunga la piíi noíevole tra queste ordinanze applicative fu quella dell'8 ottobre 1813, cui gli storici attribuiscono generalmente un'importanza pari a quella delle stesse ordinanze costitutive del generale Nugent. Tale giudizio appare plenamente giustificato se si considera che la Commissione, pur dichiarando di agiré in esecuzione del decreto Nugent in materia di giustizia del 23 setiembre, non si limitó a indicare le modalifà di attuazione di quel prowedimento, ma giunse a dettare norme che esulavano dal campo dell'organizzazione giudizíaria e che, al pari di quelle contenute nei decreti, furono determinanti per la definizione del nuovo ordinamento da attribuire alia provincia. Nemmeno l'ordinanza deíl'8 ottobre fu data immediatamente alie stampe; anche questo documento rimane dunque diffícilmente reperibile e mal conosciuto, nonostante le due edizioni ottocentesche, entrambe guastate da incertezze nella trascrizione e da refusi14. L'ordinanza della Commissione, emanata anch'essa in nome dell'imperatore, si apre con un preambolo che richiama con tutta evidenza il decreto Nugent del 23 setiembre: "L'amministrazione della giustizia civile e crimínale è la prima base della società ed il primo garante delle persone e delle propriété de' sudditi"; in analogía col decreto chato, manca qualsiasi accenno ad un'efficacia provvisoria delle disposizioni contenute. La prima parte dell'ordinanza (articolí da 1 a 17) è quella strettamente inerente all'amcninistrazione della giustizia: vi sono defínite la competenza, la composizione e le sedi d'ufficio delle varie magistrature, si richiamano in attïvità tutti i notai e si conferma il ripristino del quadro legislativo vigente sotto il primo governo austríaco. Già nelPambito di questo setíore viene perô inscrita una norma di per sé estranea: il 12 E' questa la forma prevalente dell'intitolaztone completa della Commissione che, ancora assente nei decreti, si trova impiegata nella documentazione successiva. 13 Durchführungsverordnungensecondo la classificazione di MEISNER, cit., pp. 290-293. 14 "L'Jstria", 1(1846), n. 19-20, pp. 77-78; "La Provincia dell'IstriaXXII (1888), n. 18, pp. 138-139. Anche per quest'atto una versione critica viene pubblicata in appendice: documento n. 3. 212 ACTA HISTR1AE LO. PistpaoSo DORSl: iJi PRIMA FASE Di RLPRISTÍNO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO,,., 209-230 ristabilimento dei coilegameiiti funzionali tra autorità giudiziarie e autorità politiche in atto fino al 1805 dà alla Commissione ío spuntoper dispone che anche nei comuni minori della provincia venga insediata un'autorità statale di contrallo, sotto la denominaz tone di Superiorità locale (articolo 1,2). Intéressa più propriamente l'organizzazione amministrativa anche l'articolo 19, con cui si ordina che per tntti gli atti vengano nuovamente impiegate le forme e le intitolazioni in uso nel 1805 e che le tasse d'ufficio vengano riscosse secondo le tariffe risalenti a quell'epoca. Ma il più ricco di conseguenze è l'articolo 18: la Commissione, dopo aver ordinato il ripristino dei libri delle notifíche, il sistema tradizionale di pubblicità immobiliare che era stato per breve tempo sostituito dall'istituto delle ipoteche, ravvisa la necessità di rimettere in carica i vicedomini e gli altri funzionari d'estrazione municipale che "secondo gli usi dei respettivi paesi" erano incaricati della tenuta dei libri. Questa decisione, di per sé marginale neU'economia del prowedimento, fornisce '¡'occasions per ordinare la riattivazione e 1'immediata convocazione dei consigli civici, che vengono chiamati a ricostituire l'intero organismo deiramministrazione municipale, con l'ele-zione dei vicedomini, ma anche dei sindaci e di tutti gli "offizj sanitaij, annonalj e di polizia comunale" esistenti ne! 1805. E' certamente questa la più rilevante tra le clisposizionicomprese nell'ordinanza della Commissione dell'8 ottobre 1813, edè anche la più significativa se si considera che i decreti Nugent non avevano riservato alcun accenno alla sorte delle antiche autonomie municipali. Fu in forza di questa disposizione che il 17 ottobre dopo otto armi di silenzio si poté radunare, in una comice di commozione e di solennltà, il Maggior consiglio di Capodistria15; negli stessi giorni venivano convocad i consigli di tutte le altre comunità istriane. Le ordînanze pubblicate a Capodistria tra il 22 settembre e 1*8 ottobre 1813 ebbero l'effetto di ridonare per l'ultima volta alî'Istria già veneziana una propria identità, sul piano dell'assetto territoriale, della strattura amministrativa e - cosa più importante -dell'ordinamento giuridico: essa infatíi "poteva fare provincia legislativa da sé, come poteva essere provincia amministrativa"1 . Mentre infatti per tutte le altre componenti delle Province ^liriche, compresa l'Istria interna, la fase di trapasso succeduta alia restaurazione austríaca fu segnata dal mantenimento, a titolo transitorio ma con pieno vigore, della legislazione, delle procédure e della struttura amministrativa d'impianto 15 AST, Archivât municipale art tico di Capodistria (riproduzione fotográfica), f. 566b, cc. 79v 82r (bobina 709, foiogrammi 185-187). 16 [P. KANDLER], Delle Notifíche neü'lslria, "L'Istria", I (1846), n. 19-20, p. 77. 213 ACTA HISTRÍAE LU. Pieipaoio DORSI: LA PRIMA FASE DI RIPRIST1NO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 napoleonico, per questa porzîone deil'Istria fii decretata la cancellazione immediata del sistema illirico e si voile tornare alle condizioni precedenti 1'ultima occupazione fran- 17 cese . Cosí, montre in tutto HLitoiaîe l'ordinamento stabile austríaco introdoito tra 1814 e 1815 subentrô direttamente all'organizzazione napoleónica, qui esso si verme ad innestare su un sistema che conservava prevalenti connotazioni "d'antico regime", in quanto risentiva ancora fortemente délia tradizione istituzionale propria del periodo veneto. L'eccezionalità delle misure di organizzazione adottate nel 1813 per l'Istria già veneziana non poteva non sollecitare lo sforzo interpretativo degli autori che si sono occupât! di questa fase. L'ipotesi più immediata appare quel!a formulata da Kandler, secondo il quale i provvedimenti sarebbero stati il frutto di una decisione estemporanea, condizionata dalle circostanze militari piuttosto che da considerazioni politiche: Nugeni avrebbe inteso innanzitutto provvedere con urgenza aile necessità imposte dalla guerra in corso, e in secondo luogo allontanare il personale amministrativo ostile al nuovo ordine, conciliarsi il favore dellapopolazione con l'alleggerimento del carico fiscale, far fronte alla situazione anómala dovuta alla forzata separazione deil'Istria da Trieste, sede tíí dell'Intendenza provinciale, che si trovava ancora in mano al neraico , Giovanni Quarantotti, lo storico cui dobbiamo una delle più ampie trattazioni degli eventi di questo periodo, pensa addiriítura aduna pura reazione emotiva, attribuibile ad "amore d'ostinata politica conservatrice e reazionaria", che avrebbe indotto a adottare un cosí "precipitoso ÎQ e irrazionale prowedimento" . Non credo perô che la semplice contingenza o l'eccesso di zelo restauratore o l'avversione preconcetta per tutto quanto ricordasse il passato regime possano costituire dei motivi sufficienti a giustifícare provvedimenti cosï radicalmente eversivi, che non sembrano rientrare nell'autonoma sfera decisionale di un'autorità militare di occupazione. Va ricordato peraltro che le ordinanze non furono adottate tumultuariamente. Il 22 setiembre, giorno in cui venne emanato il primo dei decreti Nugent, Capodistria era occupata dalle forze austriache ormai da dieci giomi. L'8 ottobre, data dell'ordinanza con cui la Commissione provinciale provvisoria ripristinô le autonomie municipal!, Lubiana era stata già conquistata mentre la caduta di Trieste s! doveva considerare 17 Sulle condizioni deil'Istria durante îa prima fase di governo austríaco (1797-1805), si v. soprattutto G. QUARANTOTTI, Trieste e l'Istria nell'età napoléonien, Firenze 1954, pp. 69-114. Riferita essenzialmente a questa fase è la nota "relazione Bargnani", pubblicata da H. APIH: Il rapporta suU'Istrîa de! Cm sigliere di S tato Giulio Cesare Bargmni (1806), "Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno", XII (1981-1982), pp. 203-335. Più specificamente sull'organizzazione amministrativa si v. [P, KANDLER], Ripartizione territoriale deil'Istria già detta Austro Veneta, "L'Istria", I (1846), n. 40, pp. 159-160 (ristampa: P. KANDLER, L'Istria 1846-1852, cit., p. VI/83); G. CRNKOVlt, ,4 dmimstrativno teritorijalno usirojstvo upravnik i sudbenih oblasti u Istri u vrijeme njene politicke integrad je 1797-1825, "Problemi sjevernog Jadrana", 6,1988, pp. 193-203, con. carta délia ripartizione amministrativa (p. 199). 18 [P. KANDLER], Riparliziotm Ml'Isirix nel 1813, cit., p. 173. 19 G. QUARANTOTTI, cit., pp. 318-319. 214 ACTA HISTRIAE LEI. Pierpaolo DCJRSI: LA HUMA FASE DI RiPRiSTÎNO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 imminente. Ifaiti d'arme si succedevano con esito favorevole alia parte austríaca, mentre si svolgeva regolarmente 1'avanza ta delle truppe; non mancà insomma ñ tempo per una riflessione né la possibilità di consultare autorità superiori. D'altra parte non si puô nemmeno sostenere che l'orientamento adottato da Nugent fosse l'unico praticabile, che fosse imposto in qualche modo dalle circostanze; non cí sarebbe stata difficoltà a far conto, qui come altrove nelle Province Illiríche, sull'orga-nismo amministrativo impiantato dal regime francese: le suddeíegazioni a capo dei distretíi di Capodistria e Rovigno, le mairies dei singoli cormmi, i due tribunali di prima istanza, le giudicature di pace di ciascun cantone dopo la sostituzione di qualche funzionario avrebbero potuto formare la struüura piii idónea e collaudata cui affidare immediatamente compitt di ordinaria amroinistrazione e di supporto alie esigenze dell'esercito20. La decisione di smantellare tale struttura non fu il frutto delle circostanze, ma rispóse evidentemente a una precisa scelta. Ció risulta ancora più chiaro se si considera l'atteggiamento tenuto dalle autorità di govemo nei mesi successivi. Gli ordinamenti dell'Istria già venezíana si sarebbero potuti adeguare a quelli delle altre regioni deO'íllirio prendendo occasione, in primo luogo, dall'insediameiíto del Govemo générale prowisorio awenuto il 17 ottobre. Una delle prime disposiziom impartite dal govematore Lattermann prevedeva, in contrasto con le« ordinanze di Nugent, il mantenimento in funzione, in via transitoria, dell'intera struttura amministrativa e legislativa risalente al regime francese21. Già il 20 ottobre la Commis- sione provinciale di Capodistria inviô perciô a Lubiana il proprio segretario Giovanni Francesco Facchinetti con l'incarico di esporre al govematore la situazione che si era vemita a creare in Istria e di rteevere le sue istruzioni a questo proposito. Facchinetti si presentó munito di lettere accompagnatorie della Commissione e dello stesso Nugent, nelle quali veniva sostanzialmente suggerita l'opportunità di non rivedere la sistemazio- ne posta in atto nell'Istria già venezíana. Lattermann fece proprio tale orientamento 22 avallando, m attesa di disposizioni superiori, l'operato di Nugent e della Commissione . Indicazioní contrarie in mérito non erano ancora arrivate ai primi di novembre, quando entró in funzione la nuova íntendenza di Trieste. Quest'ultima autorità, in particolare, si trovó nella condizione singolarissima di ammimstrare un territorio nel 20 SuU'amministrazione e, piü in generale, sulle condizioni dell'Istria nell'ámbito delle Province Illiriche (1809-1813), si v. G. QUARANTOTO, cit., pp. 248-279; e, piü di recente, N. SETIC, Napoleon u Istri. Istra za francuske uprave 1805-1813, Pula 1989. Sull'organízzazione e sulla ripartizione territoriale, si v. soprattutto G. CRNKQVIC, cit-, pp, 210-214, con carta amministrativa (p. 213); inoltre G. NETTO, Vicendeamminisirátive della Region« Giulía nel periodo napoleónica, "Attie Memorie della S ocie ta Istria na di Archeologia e Storia Patria", n.s., XX-XXI (1972-1973), pp. 31.7-318. 21 Notificazione del govematore generale 17 ottobre 1813, n. 72: "Brgänzungs Sammlung der politischen, Cameral und Justiz Gesetze und Verordnungen, welche für das Herzogthum Krciin ... bis einschliessig des Jahres 1818 erlassen worden sind", 1,1, n. 1. 22 KA, Hofkriegsrat, 1813, B 10/3/79. Ringrazio il direttore del Kriegsarchiv dottor Rainer Egger per la cortesía dimostrata nel comunicarmi notizie sulla documentazione consérvala presso il suo Istituto. 215 ACTA HISTK1AE HE. Pieipaolo DORSI: LA PRIMA FASE DI RIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 quale si erano fórmate doe aree nettamente distinte sul piano giuridico e istituzionale: l'Istria giá veneziana, da un lato, retía secondo il sistema restaurato dai decreti Nugent, dall'altro una fascia che andava dal Monfalconese all'Istria interna attraverso Trieste e il Carso, in cui rimanevano in vigore Porganizzazione e la legislazione franco illirica. L'Intendenza quindi, come lo stesso Governo generale, per l'Istria giá veneziana si doveva confrontare con interlocutor! che non avevano i loro corrispondenti nel resto deinilirio; tra questi interlocutor! emergeva la Commissione prowisoria di Capodistria, un organo che fin dalPistítuzione portava il títolo diprovinciale e che perianto si trovava in una posizione di potenziale cosflitto rispetto all'altra autoritá provinciale rappresen-tata dall'Intendenza. Nonosíante ció si continuo a tollerare che nell'Istria gia veneziana l'organismo amministrativo si consolidasse e operasse secondo l'indirizzo tracciato dai 23 decreti Nugent Un significativo riconosciraento di tale sitaazione si ebbe ancora nel febbraio del 1814 quando, per decisioite deíla Oberste Justizstelle, la giurisdizione di seconda istanza rispetto alie sentenze emesse dai tribunali dell'Istria giá veneziana fu assegnata al Tribunale d'appello di Klagenfurt anziché a quello di Lubiana, che coníi-nuava a esercitare la medesima funzione rispetto ai giudizi dell'Istria interna e di Trieste, dove la legislazione e le procedure erano rimaste quelle francesi24. Se fii mantenuto in -vita a dispetto delle contraddizioni e dei conflitti cui dava luogo, il sistema non doveva essere privo di una sua funzionaíitá. Nel tentativo di ricostruire le mofivazioni che potrebbero aver consigliato l'adozione nei confronti dell'Istria giá veneziana di un orientamento diverso da quello seguiío in rapporto agli altri territori illirici, si dovrebbe innanzitutto riflettere sugli elementi che contrassegnavano all'epoca la condicione storica e in particolare lo sviluppo istituziooale di questa regione. A differenza di Trieste, di Gorizia, di Pisino - per citare i paesi circostanti - Plstria 25 giá veneziana era, da época remota, sottratta al nesso dell'Impero e da secoli trovava il proprio centro di gravitazione político e culturale neüa sponda opposta delI'Adriatico; da ultimo era divenuta parte integrante del regno d'Italia napoleonico, col quale aveva mantenuto vincoli sírettissimi anche nella successiva fase franco illirica26. Un gesto di neíío distacco rispetto al sistema napoleonico e il richiamo alí'esperienza, sia pur breve, 23 Non sembrano suficientemente motívate le riserve sull'effetlíva applicazione dei decreti e sun'attivitá della Commissione provindale che si leggono neilavori di storití croati: tí. STULLI, ístarsko okruije 1825-1860,1, Pazin Rijeka 1984, pp. 12-13; G. CRNKOVlC, dt„ pp. 214-215; B. MILANOVIC, Hraatskí namdni preporod u ¡stri, í, Pasan 1991 (II ed.), p. 54. 24 AST, Governo genérate deU'Illirio (ripraduzione fotográfica), f. 21, n. 2455/1814 (bobina 385, fotogrammi 19-21). 25 Si vedan» pero le affermazioni sugli "antichi incontestabili diritli" vantati dall'imperatore sullTstria veneziana a giustiñcaidone della prima oceupazione austriaca: "Osservaíore Triestino", 1797, n. 47, p. 639. 26 Continua vano ad essere direttí dali'amrmnisfrazione italica, anche in questa fase, settori produttivi strategici aime le foreste e le saline. 216 ACTA HISTRIAE LEI. Pisrpaoïo DORSI: LA PRIMA PASE DI «¡PRISTINO DELL'ORDINAMBNTO AUSTRIACO..., 209-230 del primo governo austríaco, nell'Istria già veneziana potevano assumere il valore di un'ipotecache 1'Austria affermava su queste terre in un momento in cui non si delineava ancora chiararaente il futuro ordine internationale, in cui il regno itálico era un'incógnita da affrontare né si poteva ancora prevedere con certezza quale sorte avrebbe avuto l'eredità veneziana in Adriático. Al contrario, nessuno avrebbe poluto contestare ail'Austria il possesso di antichi terri tori imperial! come la conteadi Pisino, la con tea di Gorizia, la città di Trieste, riconquistati dopo una breve parentesi di dominio straniero. Un allro elemento che distingueva í'lstria già veneziana dalle regioni vicine, in questo caso sul piano degli ordinamenti interni, era la forma del governo locale, con assoluta prevalenza fondato sulla tradizione dell'autonomia cittadina. Il ripristino delle prérogative municipali, deciso con l'ordinanza della Commtssione provinciale dell'8 ottobre 1813, poteva costiíuire un segnale di conciliazione quanto mai opportuno in rapporío all'atteggiamento delle genti dell'Istria già veneziana, che non sembravano prestare alPocciipante austríaco quel sostegno diffuso di cui esso invece godeva nella contea di Pisino2 . Fu un gesto che dovette colpire favorevolmente soprattutto la sensibilité del ceto dirigente locale congosto dai possidenti, nobili e cittadini, che sotto i regimi precedentí a queílo franco itálico sedevano nei consigii civici e da quei seggi per secoli avevano retto l'ammimstraziorie locale. In assenza di una borghesia intellettuale suffi-cieotemeníe strutturata, rimaneva questo il settore della società istriana sul quate anche la nuova amministrazione avrebbe dovuto fare principalmente affidamento. Mérita ricordare alcuni passi del discorso pronunciato in occasione della riapertura del Maggior consiglio di Capodistria da Alessandro Gavardo, preside del Magistrato politico-economico. Nella solennità del linguaggio venetocuriale, ilpatrizio capodistria-no dà espressione significativa alia soddisfazione che "sto Corpo afi'atto da tanto tempo disciolto sia ora rissorto a nuova vita con tutte le so forze, con tutte le sd facoltà"; e prosegue ricordando che il sovrano "non solo l'ha resuscità da morte a vita questo Civico Corpo, questo Mazor Conseggio, ma de più el ve concede, el vol, el desidera che se metta oo subito in attività tutti i membri de sto corpo" . Rientrava cioè in funzione tatto i! sistema delle canche municipali, nuovamente elette nel proprio seno dat Consiglio, che erano fonte di prestigio ma spesso anche di onorevole sostentamento per il patriziato cittadi-no29. Forse non b un caso che nei decreti Nugent compaia tanto spesso il riferimento all'ístria come "provincia", e in effetti quella che sembra emergere dai decreti è la 27 Un espliato collegamento tra l'attaccamerito degli istriani ai loro "antichi principj costituzionaü" e .1'aiuío da essi presta So alie tritppe austriache dopo l'emanazione dei decreti Nugent viene instaurato da Giovanni Totto ín una relacione del 1817: AST, I.R. Governo del Utorale, Attigenerali,b. 1666, í. 1/8, adn. 19542/1817(pubblicata da P.DORSI: "Annales", 2, 1992, p. 274). 28 AST, Archivio municipale antico di Capodistria (riproduzione fotográfica), f. 566b, ce. 79v-80r (bobina 709, íotogramma 185). 29 Cfr. la relazione di Giovanni Paolo Poíesini: AST, LR. Governo del hitorale, Attigsnerali, b. 1666, f. 1/8, ad n. 19542/1817 (pubblicata su "Annales", 2,1992, p. 272). 217 ACTA HISTRIAE LEI. Pierpaolo DORSi; IA PRIMA FASE DI RIPRISTSNO DEl.l.'ORDiNAMENTG AUSTRIACO.... 209-230 struttura amministrativa típica di una provincia austríaca nel suo sviiuppo piü compiuto. Ma nelí'ordinameato austríaco il termine provincia ha un significato che trascende quello di sempíice circoscrizione amministrativa; la provincia é infatti l'istituto attraver-so il quale i ceti privílegiali, e in primo iuogo la nobiltá, reggono un'entitá territoríale storicamente costituita e contemporáneamente la rappresentano di fronte al sovrano. Dunque si poteva anche supporre, alia luce delle ordinanze del settembre-ottobre 1813, che per la nobiltá asiriana si prospettasse un ruolo ancor piü prestigioso di quello iscritto nella tradizionale cornice municipale. L'lstria giá veneziana era stata dotata per la prima volta di un consesso rappresenta-tívo sotto il regime itálico, con l'istituzione del Consiglio generale di dipartimento, orgogliosamente definito come la "rappresentanza nazionale" dell'Istria sel discorso inaugúrale tenuto dal prefetio Calafati íl rammarico per la perdita di tale effimera "rappresentanza" e il vagheggiamento di unacostituzione provinciale traspaiono ancora, qualche anno dopo, nelle rísposte dei notabili isíriani aH'inchiesta promossa dalla Commissione aulica centrale di organizzazione31. Dopo le restrizioni imposte dal centralismo napoleonico, il nuQvo ordine fondato dai decreti Nugent sembrava insomma offrire al ceto dirigente istriano la prospettiva di un ruolo piü altivo di partecipazione al potere lócale. Come un corollario gradito soprattutto ai possidenti giungeva inoltre l'abolizione di un sistema fiscale moderno quale quello francese, da poco introdotto e applicato con rigore, e la sua sostituzione con uno vecchio, pletorico e difícilmente governabile, basato sull'imposizione indiretta . La nduzione del prezzo di vendita al minuto dei sali era infine una misura, adottata sotto ogns occupazione33, che favoriva alcune attiviíaproduttive proprie delle classi popolari come l'allevamento, la pesca e la salagione del pesce. Quello che con troppa facilita fu considerato un ritorno all'antico constava in realtá di una serie articolata di provvedimenti che, sotto aspetti via via diversi, rispondevano a considerazioni di opportunitá suggerite da una precisa conoscenza delle condizioni in cui si trovava l'lstria giá veneziana. II favore con cui tali misure furono generalmente accolte dalla popolazione non trovava motivo nell'innegabile caratterizzazione in senso veneto dell'ordine che si andavaristabiíendo, come giudicano, secondo un'impostazione di stampo risorgimentale, Benussi e De Vergottini34, ma si fondava piuttosto da un lato 30 6 marzo 1808: cfr. G. QUARANTO'ITl, cit., pp. 170-171. 31 Cfr. la relazíone di Felice Lanzi: AST, LR. Governo de! Lilorak, Atti generalí, b. 1666, f. 1 /8, ad n. 19542/1817 (pubblieaía su "Annales", 2,1992, p. 276). 32 SuU'ordinamenlü tributario t'rancoillirico, si v. M. KVECSTBLB', La vie économique des Provinces lllyriennes (1809-1813), Pañs 1930, pp. 220-226; sol sistema d'imposizione vigente sotto i! primo governo austríaco, molto istruttiva ¿la "relazioneBargnani": E. APIH, cit., pp. 246-249,279-304. 33 Per il governo itálico si v., ad esempio, il decreto vice re ale 8 setiembre 1806: "Bollettino delle leggi del regno d'Italia", 1806, n. 200. 34 B. BENUSSI, Pola neüesue istituzkmi munkipali dal 1797 al 1918, Parenzo 1923, pp. 47-48; G.DE VERGOTTINI, La fine del dominio napoleónica in hlria, "Atti e Memorie della Sotíetá Istriana di Archeologia e Storia Patria", XXXVIII (1926), 1, p. 98. 218 ACTA HISTRIAE LEI. Pierpaoin DORSi: LA PRIMA FASE DI RIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 su una promessa di risanamento delle fratture provocate dall'intermezzo napoleonico, dall'altro sulla prospettiva di un futuro progresso della provincia nel quadro del!'Austria della Restaurazione35. Sara interessaníe esaminare quanto dell'ordinamento proprio deíla fase veneziana rivivesse eífettiv ámente in quella provincia deü'Istria ex-veneta che di fatto si formó nel 181336. II quadro territorial« veniva a coincidere esattamente con quelío dell 'Istria veneziana, sia nella delimitazione verso l'estemo che nella ripartizione interna. I regimi itálico e francese avevano ridisegnato completamente la mappa delle circoscrizioni comunali istriane, tenendo conto esclusivamente di fattori obiettivi quali ¡a morfología del terreno e la distribuzione della popolazione . Nel 1813 il sistema comunaie risalente al periodo veneto fu ricostituito nella sua integritii: íornarono a sussistere quelle antiche municipa-litá che i governi precedenti avevano soppresso aggregandole ad altre, furono viceversa smembrati i comuni di nuova formazione, riacquistarono la loro autonomía anche le giurisdizioni feudal!, che erano state soppresse senza eccezione fin dalla fase italica38. Un elemento nuovo rispetto alia geografía amministrativa veneziana era dato perú dalla presenza delle setté circoscrizioni intermedie, ciascuna comprendente piü comuni e giurisdizioni, che erano state create, col nome di circondari o dipartimeníi, dal primo governo austríaco nel 180(3. Nei sette capoluoghi aveva sede una Direzione política, autoritá con fimzioni di vigilanza e informazione, cui erano almeno teóricamente subordínale le amrninlstrazioni municipali e giurisdizionali del circondario. Nonostante la genericítá delle competenze attribuite alie direzioni politiche e la labilitá del rapporto gerarchico stabilito nei confronti delle altre autoritá locali, si b giustamente sottolineata la novifá rappresentata daH'istítuzione di questi organi, grazie ai quaU l'intervento dell'autorita statale si faceva piü incisivo e capillare nelle singóle realtá territoriali39. Un'altra innovazione, che si muoveva anch'essa nel senso di una modernizzazione delle strutture amministrative, era il carattere di organismo provinciale che veniva 35 Per deí giudizi convenzionalmente pos i ti vi di conternporanei, si v. Per la pace celebrata in Capoáistria, cit; inoltre, D. MILOTTI, II "Quadro della Provincia deü'Istria" di Giann' Antonio Tognana (1316), "Aíd del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno", XII (1981-1982), p. 352. 36 Sugli ordinamenti delTIstría nella fase di dominio veneto, si v. [P. KANDLER], Dell'Islria cosí detta veneta, "L'Istria", I (1846), n. 38-39, pp. 151-152 (ristampa: P. KANDLER, L'Istria 1846-1852, cit., pp. VI /79-81); B. BENUSSI, L Islria nei suoi due miüenni di staria, Trieste 1924, pp. 260-284; IDEM, Pola nelle sue istiíuziani municipali sino al 1797, Venezia 1923, pp. 245-502. Anche su questo tema é utile la "relacione Bargnani" (E. APIH, cit.}. 37 Cfr. G. CRNKOVIC, cit., pp. 205-214 (con carte della ripartizione amministrativa); inoltre P. KANDLER, ''L'Istria", I (1846), pp. 190-191,197-199,204-207,211,239-240,249. 38 Per una rappresentazionecartografícadeUedrcoacrizioniamininisfrative dell'Istria veneziana, si possono vedere le carte di Giovanni Valle e Giovanni Antonio Capellaris, pubblicate da ultimo inL. LAGO-C.ROSSIT,DescrípfíoH;sfrMe,Trieste 1981;pp. 252-268. Un esemplare della carta del Caoellaris, nell'edizione del 1803, si trovainAST,Í.K. 'Governo delhitamle, Attigenerali, b. 297, f. 1/8/14. 39 Cfr. G. CRNKOVIC, át., pp. 198-201. 219 ACTA HISTRIAE LEI. Pierpaolo DORSI; LA PRIMA FASE DI RIPRISTiNO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 attribuito aH'Istrîa giàveneziana. Fino ai 1797 dal punto di vista politico-amministrativo essa si presentavá infatti come una somma di comunità e di aree giurisdizionali di varia natura semplicemente giustapposte, prive cioè di un coilegamento orgánico reciproco e tutte direttamente dipendenti dalla Dominante; nel corso dei secoli erano venute a formarsi due sole autorità Iacui attività si estendesse aJl'intero territorio istriano soggetto a Venezia: il Capitanato del pasenatico poi Capitanato di Raspo con compiti strettamente militari, e il Magistrato di Capodistria, con attribuziom piuttosto ampie, prevalehtemente nel settore délia giurisdizione40. La situazione muto già al momento délia prima ocçupazione austríaca: il Governo prowisorio stabilito allora a Capodistria ebbe tutte le funzioni di amministrazione generale proprie di un'autorità provinciale, e lo stesso si puô dire délia moderna struttura dipartimentale impiantata neU'lstria daî regime itálico. L'individualité provinciale, andata perduta nella fase illirica, fu riaffermata da Nugent neî 1813. Anzi, proprio sotto quest'aspetto ci si allontanô allora dal proposito dichiarato di restaurare in tutto e per tutto il sistema vigente nel 1805: non si voile cioè tener conto di quei provvedimenti che, nella primavera del 1804, avevano ridotto i territorí istriani al rango di "circolo", sottoponendoli ail 'autorità del Governo provinciale residente a Trieste41. Anche se il riferimento al 1805 era d'obbligo, perché esprimeva l'intenzione di riallacciarst direttamente alia fase del primo governo austríaco, le condizioni che venivano ripristinate erano più propriamente quelle dei primi mesi del 180442. Richiamava invece sotto molti aspetti alia fase veneziana la decisione di ripristinare gli antichi consigli municipali e il complesso delle cariche statutarie di ogni Comunità; l'organizzazione e le procédure delle amministrazioni civiche tornavano ad essere regolate dagli statuti locali e non più da una legge dello Stato, come accadeva sotto il regime franco - itálico . La composizione dei consigli risentiva delle riforme apportate durante il primo governo austríaco dai commissari plenipotenziarí Thurn e Steffaneo: ai "cittadini", che avevano diritto a sedere nell'assemblea per prerogativa personaje, erano stati allora aggregati d'autorità alcuni esponenti del "popoío"44; ma i consigli, come nel periodo veneziano, continuavano ad essere formati damembri di diritto, coni'esclusione 40 Si é potufo cosí sostenere che J'Istria veneciana, almeno sotto il profilo degli ordmamenti giudiziario e militare, avesse raggiunto una forma di organizzazione provirtciale giá verso la fine del XVI secólo: G, DE VERGOTTÍNI, la cosiituzioneprovináale dell'htria nel tardo Medio Evo, "Attie Memorie della Sorietá Istrianadi Archeologia e Storia Patria", XXXIX (1927), pp. 24-31. 41 Si v., in questo stesso volume, l'intervento di U. COVA su La prima annessior.e dell'lstria ex venezktnaul Litorale aushiaco nel 1804 el'Uffiao árcolare dell'lstria in Capodistria. 42 Cfr. fP. KANDLER], Delle Notifiche, cit, p. 77. 43 Sulle municipalitá istriane sotto il govemo itálico, cfr. B. BENUSSI, Pola nelle sue istituzioni municipali dal 1797 al 191S, dt., pp.28-3ü;G. QUARANTOTTI, cit., p. 160. Sull' amministrazione dei comuni nelle Province Illirfche, si v. B. VOáNJAK, Ustava in upmvailirskihdezel (1809~18i3), Ljub]jana 1910, pp. 165-167. 44 Cfr. B. BENUSSI, Pola nelk sue istituzioni municipali dai 1797 ni 1918, cit., pp. 11-13, 19; G. QUARANTOTTI, dt., pp. 77-78,97-98; G. CRNKOVIC, cit., pp. 196-197,203. 220 ACTA HISTRIAE LEI. Pierpaolo DORS1: D\ PRIMA FASE DI RiPRZSTÍNO DELL'ÜRDINAMENTO AUSTRIACO..,, 209-230 di qualsiasi forma di deiega rappresentativa o nomina che emanasse dall'esterno. Ií Comune non riacquistava pero le prerogative giurisdizionali esercitate sotto ii dominio veneziano, salvo i! dirítto a eleggere un cancelliere giudiziale che eccezionalmente poteva entrare neila composizione dei coilegi giudicanti45. Ogni convocazione del Consiglio, ogni parte adottata, ogni arto di rilevanza económica comportavano l'autorizzazione della Direzione política o delta Superioritá lócale, gli organi statali di controllo istituiti in ogni sede comunale che per questa loro funzione potevano ricordare la figura del podestá veneto. Ma mentre ü podestá era anche il supremo magistrato del Comune e in questa quaíitá sottostava alio statuto, i direttori politici e i superiori local!, nominati dalla Comnüssione provinciale, rimanevano all'e-sterno del!'organismo municipale. Alia nuova fitta distribuzione sul territorio di autoritá statali amministratíve corri-spondeva il rípristino in ogni sede comunale della giurisdizione civile, affidata ai tribunali di prima istanza e alie giudicature sommarie, entrambi organi formati da elementi di nomina della Commissione. Sul piano lócale, con la nomina di fimzionari amminisírativí che contemporáneamente presiedevano o formavano delle magistrature giudicanti, si tomo a quella commistione tra amministrazione e giustizia, típica dell'an-tico regime, che era stata decisamente cancellata nel sistema napoleonico. Nelle giuri-sdizioni feudaíi, alia commistione tra funzioni giudiziarie e amministratíve si aggiungeva la concentrazione di prerogative pubblicistiche e insieme privatistiche nella figura del titolare della giurisdizione, che era autqrizzato a esercítare in prima persona Tintero complesso delle sue attribuzioni. Era invece esente dagli inconvenienti descritti 1 'amministrazione della giustizia penale, che fin dal 1800 era stata sottratta ai comuni e alie grarisdizioni per essere affidata a un único Giudizio crimínale dellTstria46 Per il dirítto civile il quadro legislativo restaúralo corrispondeva perfettamente a quello d'epoca veneziana: al códice Napoleone si venivano a sostituire nuevamente gli statutí locali, le consuetudini, le leggí partieoíari del governo veneto, secondo il sistema complesso e frammentario delle fontí giuridiche típico della fase anteriore alie codifíca-zíoni. Diversa era la situazione della legislazione crimínale, dal momento che giá nel 1804 erano stati introdotti in ístria i codici austriaci, penale e di procedura penale, pubblicati sotto Francesco II. II regime íiscale reintrodotto nel 1813 era sostanzialmente quello sedimentatosi nei secoli dei dominio veneto. II primo governo austríaco si era limitato a incamerare le rendite giá spettanti ai podesta e agli altri amministratori locali, ma non era intervenuto in alcun modo sul sistema che contínuava a presentarsí farraginoso e privo di una connotazione omogenea. 45 Sui'e prerogative giurisdizionali dei comunineH'istria Vtwzuma, si v. B. BENUSS1, L '¡stria, ciL, pp. 263-266. E' eccessivo affermare che nel 1813 i'lstria riebbe gli "ordinamenti comunali del 1797": cfr. (P. KANDLER], Scampartimento temloriale, "Llstria",I (1846), n. 38-39, p. 153. 46 Cfr. G. QUARAMTOTTI, cit.,pp. 93-94. 221 ACTA HISTRIAE 111. Pietpnoki DORSI: LA PRIMA FASE DI RIPRIST1N0 DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 L'impronta del secolare ordinamento veneziano riemergeva dunque con evidenza nell'organizzazione ammírastrativa instaúrala in Isíria dai decreti Nugent. Tutto quanto si discostava dal sistema veneto era il risultato delle innovazioní introdotte nei corso degli otto anni del primo governo austríaco; si era trattato, d'altra parte, di riforme di portata assai limitata, adottate con estrema gradualitá e seeza il supporto di un disegno orgánico di trasformazione47. L'Istria del 1805 non si discostava percid di molto dall'Istria dell'antico regime, non solo in rapporto alie condizioni economiche, social! o culturali, soggette - com'é naturale - a ritmi lenti di evoluzione, ma anche sul piano delle istituzioní civili. Tanto piü il ripristino nel 1813 dell'ordine vigente prima della conquista napoleónica, se da un lato rappresento una decisione funzionale alie esigenze di stabilitá che si manifestavano nella regione, dall'altro relegó l'Istria in una situazione periférica, di obiettiva arretratezza rispetto al grado di sviluppo legislativo e organizza- 48 tivo raggiunto all'época dagli stessi paesi austriaci . Anche se non si puó parlare - come giunge a fare, sull'onda della polémica, Kandler49 di un ritorno al medioevo, é evidente che le condizioni eccezionali create nellTstria giá veneziana dai prowedimenti del setiembre 1813 nonpotevano essere tollerate troppo a Jungo. Dopo essersi trovata per alcuni anni inserita in una compagine statale di (limen-sione europea ordinata secondo principí di uniformitá e razionalitá50, lTstria tomava all'antica frammentazione amministrativa, al particolarismo giuridico, Tutto cid era "incompatibile e colle massime del governo austríaco, colle idee, coi bisogui del tempo (...) col bisogno che aveva la provincia di non essere segregata dalle altre"51. Dopo i primi mesi di attivitá, la Commissione provinciale insediata da Nugent comincio a adottare diverse misure settoriali che apparivanoil frutto di un ripensamento rispetto al criterio di incondizionata restaurazione da essa imzialmente applicato. Si decise ad esempio di sospendere alcuni prowedimenti impopolari, ma perfettamente rispondenti alio spirito dei decreti Nugent, come Fordine di riprendere la riscossione delle decime e dei quartesi o il ripristino intégrale delle prestazioni dovute ai titolari di feudi52. L'organizzazione della sanita marittima venne nuevamente adeguata al sistema francese ancora operante nelle province limítrofe; si provvide analogamente nei riguardí dell'amministrazione forestale; fu resa piü razionale.la distribuzione territoríaie dei 47 L'arretratezza delle condizioni deli'istria ancora verso la fine del primo governo austríaco e l'urgenzadiriíorme amirúnistraíiveradicaliemergono dalle osservazioni del capitanocircoiare Roth pubblicate da 1. ERCEG: Dokumento stanju i mjemma za uredenje Istre 1S04. godine," Vjesnik Historijskih Arhiv u Rijecii i'azinu", XXVII (1986). pp. 107-121. 48 Cfr. [F. KANDLERDelle Notifiche, dt„ p. 77. 49 Sulla Costituzione, cit., p. 22. 50 Sull'organismo político delle Province Uliriche, si v. B. VOSNJAK,cit.; F. ZWITTER, Napoleonove Ilirske province, in Napoleonove Ilirske-province 1809-1814, Ljubljana 1964, pp. 25-36. 51 [P. KANDLER), Ddle Notifkhe, cit., p. 78. 52 Si v, G. QUARANTOTTI, cit., pp. 334-335. 222 ACTA HISTRIAE 111. Pierpaalo DORSI: LA PRIMA FASE DI RIPRtSTINO DELL'0RDI LAMENTO AUSTRIACO.. „209-230 giudizi, con la soppressione dei tribunal! di prima istanza e delle giudicatare sommarie che da principio erano stati installai! nei centri minori della provincia. Erano i primi passi verso una totale integrazione dell'Istria già veneziana nell'orga-nismo in via di formazione del Litorale Austro IHiríco. II processo subí un'accelerazione a partiré dall'estate del 1814. II17 luglio in tutte le comunità dell'Istria già veneziana fu celebrato pubblicamente, tra cerimonie religiose, fesíeggiamenti popolari e composizio-ni poetiche d'occasione, il raggiungimento deíla "pace generale"53. Dopo la proclama-zione della presa di possesso dei territori illirici da parte di Francesco I54, il 30 luglio a Vienna una delegazione di notabiíi rese solenne atto di omaggio all'imperatore a nome dei paesi di nuova annessione; in quelí'occasione l'Istria fu rappresentata dal márchese Polesini, uno dei componenti la Commissione provinciale provvisoria55. Nel frattempo l'imperatore aveva conferito aî conte Franz von Saurau 1'incarico di commissario plenipotenziario per la definitiva organizzazione delí'Olirio. Al 26 setiembre 1814 risale l'ultimo, significativo atto della Commissione provvisoria che aveva amministrato l'Istria già veneziana nel primo anno della Restaurazione: il presidente Totto convocó per quel giorno a Capodistria i rappresentanti dei possidenti della provincia, in numero di quattro per ogni Comune, per procedere all'elezione della deputazione che avrebbe préstalo il giuramento di soggezione nelle mani dei commissario áulico Saurau; la deputazione, che a questo scopo si recó a Lubiana ii 4 ottobre successivo, era presieduta dallo stesso conte Totío e comprendeva tra i suoi membri il conte Francesco Grisoni, un altro dei componenti Formai cessata Commissione provinciale. Lo stesso giorno in ogni Comune dell'Istria si celebró la cerimonia del giuramento di fedeiíá dei ceti popolari e dei villici, alla presenza dell'autorità política locale e dei sindaci qualí rappresentanti della Comunità56. Al momento in cui si compivano i rituaii del riconoscimento della sovranità e della sottomissione, erano ormai entrati in funzione - dal 1° ottobre - i capitanati circolari che subentravano alie precedenti autorità di rango provinciale, tra le quali la Commissione provvisoria dell'Istria ex-veneta. La nuova circoscrizione amministrativa elabórala dal plenipotenziario conte Saurau non prevedeva una confígurazione territoriale specifica per l'Istria già veneziana, che veniva ripartita tra i circoíi di Trieste e di Fiume: il primo abbracciava i settori occidentale e méridionale della penisola, da Muggía a Pola, ma comprendeva contemporáneamente il Catso e il Territorio monfalconese, mentre a Fiume facevano capo le comunità già venete di Albona e Fianona accanto a paesi antico 57 austriaci cómelaconteadiPisino . Ladivisionetraentítaamministrativediverse, aventi 53 Cfr. Per la pace celebrala m Capodistria, cit. 54 23 luglio 1814: "Sr. k.k. Majestät Franz des Ersten politische Gesetze und Verordnungen", 1814, 11.59. 55 Cfr. G. QUARANTOITI, cit., pp. 338-340. 56 Le modalitä delie diverse cerimonie di giuramentb furono definite dalla nofca della Commissione aulica centrale di organizzazione n. 833 del 15 agosto 1814: "Ergänztmgs Sammlung", cit., 1,3, n. 246. Cfr. Per la pace celebrata in Capodistria, cit., pp. 140-141,147. 223 ACTA HISTRIAE 111. Pierpaolo DORS!: LA PRIMA FASE DI RÍPRISTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 per di piü entrambe il proprio centro all'esterno della penisola, era un indizio sufficiente per poter affermare che allTstria della Restaurando ne non veníva riservata la prospettiva ÇQ di un'autonomia provinciale . Il 1° novembre 1814 entró in funzione a Trieste l'impérial regio Governo del Liíorale; attorno a questa miova auforità si era ormai aggregato un complesso territoriale etero-geneo, una provincia puramente amminisfrativa nella quale confhiivano e si dissolveva-no realtà istihizionali profondamente diverse, nella quale non vi era spazio per i particolarismi e le tradizióni di autogoverno locale. Nell'ámbito della provincia cosi costituita l'Istria già veneziana veniva suddivisa in distreíti, unità amministrative piü ampie delle antiche circoscrizioni municipali; contemporáneamente cessavano le auto-rita - direzioni politiche e superiorità locali - che i decreti Nugent avevano insediato in ciascuna delle sedi di "reggimento" veneziano. Con la stessa norma59 si stabiliva che entro il 1° dicembre 1'amministrazione politica del Utorale dovesse essere integralmente adeguata all'ordinamento austríaco. L'tmico elemento di anomalia in questo senso era ormai costituito dalla sussistenza dei consigli civici e del sistema delle magistrature locali di estrazione municipale. In seguito alia riforma intervenuta nel corso del mese di novembre, i corauni istriani persero ogni potestà normativa e di autoregolamentazione riducendosi ad organi bxirocraíici con compiti di pura amministrazione economica, soggetti alio stretto contrallo deü'autoritá statale rappreseníata dai commissari distrettuali . A Capodisíria la riforma ebbe effetto col 17 novembre, quando entró in carica, su nomina del commissario distretftiale, il conte Barnaba Bruti, che col títolo di podestà avrebbe diretto la nuova amministrazione comunale; contemporáneamente cessava ogni attività da parte del Consigíio, dei sindaci e degli al tri funzionari della Comunità61. Piii lento fu il processo di adeguamento al sistema austríaco nel campo della giustizia. I ritardi in questo settore furono dovuti essenzialmente alla necessità di preparare ïa versione italiana del códice civile gene-rale che era stato pubblicaío nei paesi austriaci nel 1811, quando i territori del Litorale si trovavano da tempo inseriíi neil'órbita politica francese. La complessa gerarchia delle fonti civilisíiche d'anüco regime riportata in 57 Nota della Commissione aulica centrale di organhzazione n, 1398 del 13 setiembre 1814: "ErganzungsSammlung", cil.,1,3,n. 261.11 futuro capí taño de! circolo di Trieste conte Carl von Chotekaveva eífettuato un sopralluogo nei territori istriani che sarebbero stati affidati alla sua amministrazione già tra agosto e setiembre 1814: AST, Intendenta dell'hlria, b. 3, n. 5745/1814. 58 Sulla questione cfr. P. DORST, II problema costituziomk del Utorale neïï'eià della Restaurazione, in Misceílanea disiudi giidiani in onore di Giulio Cervani per ü suoLXX compleanno, Udine 1990, pp. 67-94. 59 Nota della Commissione aulica centrale dt organizzazíone n. 2694 del 3 novembre 1814: "Breänzungs Sammlung cit., ï, 3, n. 303. 60 Sull ordinamento dei comuni dell'Istria dopo il novembre 1814, si v. [P. KANDLER], Delle Municipalità e dei comuni ¿siriamí, "L'Istria:", I (1846), n. 16-17, pp. 62-64; IDEM, Massime per Vammin istrazione delle cosedicomune, "L'Istria", I (1846), n. 22-23, pp. 85-88; G. CRNKOV1C, cit., pp. 217-218. 61 AST, Archivio municipale anlico di Capodistria (riprodnzione fotográfica), f. 566b, c, 91v (bobina 709, fotogramma 197). 224 ACIA HISTRIAEIU. Picrpaolo DORSl: LA PRIMA FASE 01 RIPRISTÍNO DEli'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 205-230 vigore dal secondo dei decreti Nugent continuo percid a trovare applicazione nei giudizi deH'Istria giá veneziana per ben due anni, fino a quando - col 1° ottobre 1815 - fu abolita definitivamente in seguito all'introduzione del códice civile generale62 Ma significativi residui del sistema restaurato nel 1813 permanevano ancora nelí'or-ganizzazione giudiziaria, che era stata riformaía solo parcialmente nella primavera del 1814, quando la provincia conservava ancora gran parte dei suoi speciali ordinamenti. Una "definitiva regolazione della giusfizia nei circoli di Trieste e di Fiume" fu disposta appena col decreto áulico del 4 maggio 1816: dal 1° luglio successivo furono soppressi il Giudizio criminale di Capodistria, i tribu nal i di prima istanzae le giudicaturesommarie ancora funzionanti nei centri principal! deiristria gia veneziana, e le tredici giurisdizioni feudali. A Rovigno fu stabilita la sede delTunico tribunale civile e penale dell'Istria, mentre nelle campagns 1'amministrazione della giustizia venne affidata, come era gia avvenuto nel resto del Litorale, ai giudizi istituiti presso ciascun Commissariato distret-tuale63. II 7 maggio 1816 giunse in visita a Capodistria l'imperatore Francesco I; con il resoconto ufficiale delle solenni accoglienze fu interrotta definitivamente la compilazio-ne del "Libro dei consigli" della Comunitá di Capodistria64. Dopo quasi tre anni era stato poríato a compimento quel processo di adattamento all'ordinamento austríaco delle condizioní gíuridiche dell'Istria giá veneziana che aveva preso avvio con le ordinanze eversive del generala Nugent. A conclusíone di questo periodo la regione si trovó nuovamente íntegrata, dopo esserlo stata per la prima volta nella fase franco italica, in un organismo statale decisamente orientato verso la modernitá. L* Austria dell'assoluti-smo burocrático, anche se non possedevail monolitismo dell'impero napoleonico, aveva comunque raggiunto un grado notevole di coesione e di uniformitá amministrativa; i corpi iotermedi coi quali la monarchia in passato si era trovata in rapporti anche conflittualí, e comunque di confronto dialettico, erano stati ridotti a semplici ingranaggi inte mi alia raacchína dello Síato centralístíco. Ijí Junga fase di stabilita di cui l'Istria poté godere dopo due decenni scgnati da turbinosí mutameníi político istituzíonali ebbe ilsuo contrappeso neiresautoramento di quei poteri locali che i decreíi Nugent avevano temporáneamente richiamato in vita nel 181365. La fase inaugurata dai decretifu pero funzíonale all'esigenza di governare senza 62 Paten te 21 gennaio 1815:'' Gese tze and Verord nungen im Justiz Fache", 1815, n. 1126. 63 Decreto áulico 4 maggio 1816: "Gesetze", dt.,1816,n.1240; cfr. l'ordinanza applicativaemanata il 27 maggio dal Tribunale d'appello di Klageníurt: AST, Giudizio cívico e pramnctak, b. 583, n. 5589/1816. 64 AST, Archtvio muniápaie antico di Capodistria (jiproduzdone fotográfica), f. 566b, cc. 91v 92-r (bobina 709, fotogramma 197). 65 Stille condizioni dell'Istria dopo la sua definitiva integraziona neirordinamento'' della monarchia, si v. D. MILOTTI, cit.; G. DEBRODMANN, Memorie politico-economiche della cittá e territorio di Trieste della penisola d'Istria della Dalmaziafu veneta diRagusi e. deWAlbania ora congiunti aU'Austriaco Impero, Venezia 1821, pp. 109-176. Cfr. inoltre B. STÜLLI, cit.; G. CRNKOVIC, cit., pp. 224-223. 225 ACTA HISTRIAE 111. Picrpaolú DORSI: LA PRIMA FASE Di RIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO,.., 209-230 scosse e col massimo del consenso il írapasso verso l'integrazione nel sistema assoluti-stico di una térra come ITstria, la cui radicata tradizione istituzionale ai primi del XIX secolo si presentava ormaí definitivamente superata. DOCUMENTI 1 - Ordinanza del gene rale Nugcní del 22 setiembre 1813 In nome di S.M. ITmperatore d'Austria Francesco II. Noi Generale comandante austríaco co. di Nugent. Considerando che alTarrivo delle truppe di S.M. in questa provincia d'Istria deve intieramente cessare tutto ció ch'é relativo al goverao francese. Fatto riñesso all'urgenza di destinare prowísoriamente un método di ammüiisírazio-ne política, economica, erariale e comunale per far osservare tutto ció che concerne il buon andamento degli affari de' sudditi di questa provincia, e prowedere di mió ordine a tutto ció che abbisogna il militare serviggio conformandosi per quanto é possibile al piano vigente all'epoca 1805, siaoio venuti in determmazione di ordinare quanto segue. Art. I, Cesseranno immediatamente le percezioni delle dirette, del de manió nella parte del registro e carta bóllala, I'ofñcio dell'ipoteche, e dogane, e diriíti sanitaq che non esistevano aH'epoca 1805. Quanto ai salí saranno prowisoriamente venduti col ribasso di un terzo del prezzo attuale. E quanto ai tabacchi restaño confermati lí prezzi correnti fino a nüove disposizioni. Art. II. Fino a tanto che venga altrimenti disposto vi sará una Commissione provin-ciale composta di tre commissarj civili e di un segretario che risiederá in questa cittá di Capodistria, dagli ordini della quale dovranno dipendere tutte le direzioni politíche locali, ed ogni altro impiegato subalterno in tutto ció che riguarda gli oggetti premessi. Art. III. In ogni luogo della provincia ove all'epoca 1805 esisteva un'autoritá política lócale sotto qualunque siasi deíerminazione vi sará una Direzione política prowisoria che viene abilitata a fare la scelta nel luogo stesso di un segretario di propria confidenza. Art. IV. Sono confermati in qualitá di direttori polítici locali tutti quelli che sono stati destinati con precedenti nostri ordini sotto la denomínazione di superioritá locali. Ove non fosse stato da noi ancora proweduto, vengono autorizzati li sig.ri commissarj di scegliere persone di loro fiducia per disimpegnare quelle ñmzioni subalterne che riferissero alie loro attribuzioni in tutti i rami d'amministrazione qui sopra dichiarati. Questa scelta potra cadere anche sopra i maires delle cessanti municipalitá, quali dovranno anzi disimpegnare le funzioni del direttore político lócale sino alia verifica-zione delle nomine premesse. Art. V. Ogni Direzione política lócale di questa provincia dovrá dipendere dagli ordini dei sig.ri commissarj provincial! fenendo con essi un'immediata di reí ta corríspon- 226 ACTA HÍSTRIAE UI. Pierpaolo DORSI: LA PRIMA FASE DI RIPRISTOÍO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 denza, eccctuata la cantea di Pisino colle sue dipendenze per cuí abbiamo diversamente ordinato. Art. VI. Tutíi gl'impiegati si nominati che da nominarsi in dipendenza di questo nostro ordine dovranno con tutta i'attività corrispondere alia pubblica confidenza con la cominatoria, qualora fossero recrederiti, délia sovrana indignazione e della propria personale responsabilità. Art. VII. Li sig.ri commissaij provinciaii qui sotto nominati sono incaricati dell'ese-cuzione deí presente nostro ordine che sarà pubblicato e difuso per la provincia a regola universale. Segue la nomina dei commissaij dvili provincial!: Totío co. Giovanni da Capodistria, Battiala co. Nicolo da Albona, Polesini márchese Benetto da Parenzo, segretario Fachi-netti Gio. Francesco da Visinada. Capodistria H 22 setiembre 1813. Nugent 2 - Ordinanza delgenerale Nugent del 23 setiembre 1813 In nome di S.M. l'Imperaiore d'Austria Francesco II. No! Générale conte Nagent comandante austríaco. Avendo col nostro decreto del giorno di jer! sistemata questa città e provincia dell'Istria neU'amministrazione civile ed economica, ed essendo di eguale urgenza il sistemare l'amministrazione gíudiziaria, affinchè non manchi ai suddití la giustízia che garantisce le loro propriété e la loro libertà individúale, e volendo noi anche in ció rimontare al piano che vigeva all'epoca 1805, ordiniamo alla Commissione provinciale prowisoria di far eseguire quanto segue. Art. I. E' richiamata alla piena osservanza la legislazione civile e crimínale che vigeva all'epoca 1805, e questa dóvrá essere la base e la norma de! giudizi. Art. II. Tutíi gli atti dovranno esser fatti sul sistema dell'ordine giudiziario ch'era ín attività all'epoca 1805, tanto negli argomenti sommarj, quanto in quelli di qualunque altra competenza. Art. III. L'ammimstrazione della giustízia sarà esercitata dalli stessi tribunali e autorité che vigevano nell'anno 1805, Art. IV. Saranno impiegate e rimonteranno al respettivo posto le stesse persone che l'amministravano all'epoca medesima, e con imedesími emolumen ti. Art, V. Se un qualche individuo ira gl'impiegati di queü'epoca o avesse altro impíego nell'attuale organizzazione da noi fin'ora fatta, o avesse in prossimità all'anno 1805 ottenuta la sua dispensa, oppure fosse mancato di vita o absente da questa città e 227 ACTA HISTRJAE III. Pierpaolo DORSI: LA PRIMAFASEDI RIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 provincia, ía Commissions provinciale prov.ia sostituirà a questi degli altri individui forniti di probità, capacita, e che godano délia pub.ca confidenza. Art. VI. Nè gli antichi nè li nuovi impiegati non potranno rifiutarsi dal disimpegno delle respettive attribuzioni verso la sovrana indignazione e sotto responsabilità personale e dei loro beni. Capodistria li 23 setiembre 1813. Nugent 3 - Ordinanza délia Commissione provinciale provvisoria dell'8 ottobre 1813 In nome di S.M, l'Imperatore d'Austria Francesco II. L'amminisírazione della giustizia civile e crimínale è la prima base délia società ed il primo garante delle persone e delle proprietà de' suddïti. II bisogno che sia essa attivata in questa provincia non sfuggi alie prowide cure del sig.r Generale conte Nugent, che con suo decreto 23 setiembre decorso incaricô questa Commissione provvisoria provinciale d'organnizzarla coi metodi dell'epoca 1805. E' quindi che la Commissione stessa in esecuzione del detto decreto determina quanto segue. Art. I, E' rimesso il Tribunale di appello, che rísiederá come alPépoca 1805 nella città di Capodistria, e giudicherà in seconda istanza le cause civili e criminal! della provincia. Art. II. Esso è composto da un presidente, da quattro giudici, da un segretario e da un attúario principale, Art. III. Gli emolumenti restaño quei medesimi ch'erano in corso alPepoca 1805. Art. IV. Viene istituito in Capodistria un Tribunale di prima istanza civile composto da un presidente, che sarà Pistesso preside della Direzione política, da due giudici ed un cancellíere con li medesimi emolumenti dell'epoca 1805. Art. V. Il cancelliere del Tribunale di prima iostanza sarà nominato come allora dal Consiglio cívico, Art. VI. La giurisdizione del detto Tribunale si estenderá alie comuni di Capodistria, Muggia, Isola, Grisignana, Portole e rispettivi territorj. Art. VIL E' istituito in Capodistria un Giudiçe summario. Esso giudicherà fino alia summa di venete £. 50 inappellabilmente, ed appellabilmente fino alia summa di venete £, 120. La sua giurisdizione si estenderá alia sola Comune e territorio di Capodistria. Esso assumera ed inquirirá sopra le gravi trasgressioni politiche ed accompagnerà il proggeíto di sentenza al Tribunale criminaîe, che pronuncierà definitivamente sopra le medesime, salvo il solo ricorso alla revisione. Formera gli atti preliminar! di tutte le azioni criminóse e li accompagnerà al Tribunale crimínale per l'ulteriore procedura fino alla loro definizione. 228 ACTA HISTRIAE 111. Picrpaolo DORS!: LA PRÏMA FASE DIKIPRiSTOO DELL'ORDÎNAMENTO AlFSTtUACO,,., 209-230 Art. VIII. E' istituito un Tribunale crimínale, che risiederà in Capodistria, composto da un presidente, quattro giudici, un cancelliere ed un vice cancelliers. Esso conoscerà tutte le azioni criminóse della provincia, istrairà Ií relativi processi e li accompagnera col proggetto di sentenza al Tribunale di appello per il relativo gitidszio. Art. IX. E' istituito un Tribunale civile di prima instanza in tutte le comuni di Pirano, Parenzo, Rovigno, Pola, Albona, Pinguente, composto da tre giudici e da un cancelliere ed estenderà la sua giurisdizione nei luoghi dove Paveva aü'epoca 1805. Art. X. Il direttore político farà le ñmzioni di preside del Tribunale nelle località ove cosí era prima. Vi sarà inoítre un giudice reîatore, ed il giudice suminario sosterrà il posto di íerzo giudice assessore al detto Tribunale. Li giudici summarj avranno un cancelliere a parte per li loro uffizj, che vengono col presente richiamati. Art. XI. Presso cadauno dei deíti tribunali vi sarà un cancelliere con voto, il quale supplirà, al caso di eccezione o impedimento di alcuno del tre soggetti sunomínati, e ció in quelle località dove non era riservato questo diritto ai giudici comunitativi. Ait, XII. In ogni Comune della provincia dove non vi fosse un Tribunale, vi sarà una Supériorité locale, che avrà le attribuzioni anche di giudice summario con l'istesse incombenze del giudice summario di Capodistria. Art. XIIL II cancelliere della Superiorità locale sarà insieme cancelliere della Sum-marietà. Art. XIV. La giustizia civile e crimínale sarà esercitata sulla base della stessa procedura e delle stesse leggi civil! e criminali che vigevano all'epoca 1805. Art. XV. Sono richiamati in attività tutti quei notari, ch'erano in offizio all'epoca 1805. Ait. XVI. Restaño nondimeno in attività tutti quei nodari che furono legalmente nominatí posteriormente. Art. XVII. E gli uni e gli altri dovranno peí: altro nel termine di un mese aver prodotti al Tribunale di appello li titoli giustificativi il loro esercizio. Frattanto non potranno rifiutarsi sotto la loro responsabilité di rogare gli atti dei quali fossero richiesîi, e quindi alla pubblicazione del presente dovranno mettersi in tutta l'attività, rassegnandosi sul momento ai rispettiví superior! locali. Art. XVIII. E' richiamato in piena osservanza il sistema ipotecario che viggeva all'epoca 1805, mediante l'uso delle notificazioni o dalli vicedomini o dalli giudici o presso le cancellerie, secondo gli usi dei respettivi paesí. A taie oggetto nella prima domenica susseguente alla pubblicazione del presente, si convocheranno li respettivi consigli civici che vigevano all'epoca 1805, che sono richiamati alia loro attività, sotto la presidenza delle respettive direzioni politiche o superiorità locali, per l'clezione dei vicedomini, e nel tempo stesso dei sindaci comunitativi ed altri offizj sanitarj, annonalj e di polizia comunale ch'erano in corso alla detta epoca. 229 ACTA. HISTR1AE DI, Pierpaolo »OSSI: IA PRIMA FASE Di RIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 Art. XDÍ, Gli atíi dei tribunal!, dei notari e di quaiunque alíra autoritá saramio rinvestiti delle istesse forme e delle istesse intestature che erano in uso all'epoca 1805; saranno pagate e riscosse le istesse tasse ed osservate le medesime tariffe; li nodari e íi cancellieri saranno responsabili dell'esazione dei pubblicí díritti e íí verseranno come all'epoca 1805. Capodistria li 8 ottobre 1813. Totto Presidente Battiala Polesini POVZETEK Z odlokoma, ki ju je general Nugent izdal v Kopru 22. in 23. septembra leta 1813, se je v bivši beneški Istri vzpostavil upravni ustroj, kije bil bistveno različen od ustroja na drugih ozemljih "Ilirskega kraljestva ", kijih je bila Avstrija ponovno osvojila. Za razliko od drugih sestavnih delov Ilirskih provinc, kjer so avstrijci začasno obdržali Napoleonov sistem, so v tem delu Istre pri priči ukinili ilirski sistem, ker so hoteli vzpostavili pogoje pred francosko okupacijo, torej stanje, ki bi močno zrcalilo upravno tradicijo beneškega obdobja. Z analizo obeh odlokov (oba sta objavljena v dodatku tega prispevka) avtor skuša razložiti, zakaj so se Avstrijci odločili, da v Istri uvedejo poseben političnoupravni sistem. To odločitev so mnogi imeli za slepo reakcijo, vendar je nedvomno, da gre za zelo dobro poznavanje razmer v tedanji istrski družbi. 230 ACTA HISTRIAE 111. UDKiUDC:35.07:949.713 Sslria*i4" Alfredo VICGIANO, Ph.D., University degli Studi di Venezia, Venezia, ffaiy About Venetian Administration ¡a Istria ia the ISA Centurie ACTA HISTRIAE, IK, 1994, pp 5-20 In his article the author tries to understand (he Venetian legislative politics on Istrian Peninsula io the 15th century. He analyses the Venetian political culture and the means, with the help of which the Serenissima imposed its power. In lite same way lie discusses the role of the rector/, who were sent {ram ¡he centre, and their often very conflicting altitude towards the citizens as well as the altitude of citizens towards the lords. The analysis of certain court causes made it possible for the author to understand the complex weave of Venetian and local law. Ut!KiliUC;35.fl7;949.7t3 Paiiti" 12/13" Peter ŠTIH, Ph.D., assistant professor, Philosophical Faculty of the University in Ljubljana, Aškerčeva 2,61000 Ljubljana, Slovenia The Counts of Gorizia and Che Genesis of the Pazia County ACTA MSTSIAE, M, 1994, pp 55-70 Under the rule of the Hapsburgers - from the end of the 14th century to the 16th century - the Pazin county exists as a special region. The author states that a decisive turn in litis direction was made by the counts of Gorizia during a century and a half of the role over inner Istria, which in legal and institutional as well as in the sense of ownership finally ted to the formation of the county of Fazio, UDK/UDC:323.3a:349.713Parenzo"17" 929Beclch I. Sergio ZAMPERLTTI, Ph.D., Professor, University degli Stadi di Venezia, Department of history, Venezia, Italy Fetidfli Investitures and Local Conflicts in Istria in the 18th Century: The Case of Count Becicb and the town of Pored ACTA HISTRIAE, III, 1994, pp 71-82 A cause in court between count Zozti Becich and the inhabitant of Poreč Gabriele Znccato represents the central point of tlie article, which discusses the problem of the importance of private jurisdictions in Istria in the 18th century. On the basis of often repeated, petsistent and by all means successful opposition of the inhabitants of Poreč(and of other Istrian centres)» state plans, which frontthe middle of the 17th century made possible the nationalization of feuds, political circumstances are described, characteristicof which were odds in favour of towns over the institutions of landlordism. The rote and importance of the latter was in constant decline. UDK/UDC;340;849,713 (Stria "te/tr 340:943,036'16/17* Claud» PO VOLO, Ph.D., Professor, Uni vers® degli Studi di Venezia, Department of history, Veneris, Italy The Particularism of Institutions and the Pluralism of Legislation in (be Republic of Venice: Friuli and iseria 1b the 17th and 18ih centuries ACTA HISTRIAE, HI, 1994, pp 21-36 In the second Jiaif of (he 17fii ternary two extremely regionally Influenced codices were published in Friuli and Istria. According to their complexities and to certain characteristics they differ greatly from the really fruitful contemporary production in the inner parts of the Republic of Venice (lerraferitm). Hie article discusses into detail the characteristics of the two editions and defines the social and political background in which they were formed, especially it deals with the contrasts between the centre and the province. UDiCUOC:377.3S-05i :94S.71 ?/.713"l 2/17" Barko DAROVEC, MA archivist, Regional Archives Kssper, CiOriska 6,6(5000 Koper, Slovenia The Victdominl, Notaries and Chancellors ill Northern Istria between Profession and Power ACTA HtfiTRIAE, IH, 1994, pp 37-54 The article provides the development and the activity of the office of notary public and of other communal or stare institutions of civil legislation in northern Istria in the time of Venetian Republic connected with it, Besides vicedomtnium, a unique Istrian institution, which was not only empowered to authenticate notarial documents, but also to inspect the activity of other offices, other offices are described. Officers on these positions had to be in possession of a permit (privilege) to exhibit notarial activities. UDKAJDC35.07:949.713islra"15/tr Darinko MUNIČ, MA, The Institute for Historical and Social Sciences of Croatian Academy of Sciences and Arts, B. Šupak 5,51(100 Rtjeka, Croatia A Sketch for- the Portrait of Eastern Istrian Medieval Communities in Kvarner from the 15th to the 17th Centuries ACTA HISTRIAE, IH, 1994, pp 83-96 lite article is dedicated to historical determinants of Eastern Istrian communities in the Kvarner Guif in the high Middle Ages. It concerns the so called Kvarnerian Properly, which was composed of Kijeka on the Rijeiina, Castas (with the ports in Preiufc and Voiosko), Veptinac, Lovran (until the middle of the 15th century), MoSienice and Brseč (to the middle of rhe 15th century as well). The property on the eastern coast of Istria was held by the counts of Duino from the 12th csntnry to the setting of boundaries in the 15th century, when it was taken by the Waisces until finally in 1465 the Kvarner property came into the hands of the Hapsburgeis and remained in their possession all the time until 1918. 231 ACTA HISTRIAE III. _ UQK/Ö 130:35.07:949.713 Pazin"l 2/13' Dr. Petre- STIH, Assistenzprofessor, Philosophische Fakultät der Universität IJubljana. 61000 5JUBIJANA, Slowenien Die Grafen von Gäre und die Genese der Gratefiaft von Pazin (Mllterbuig), ACTA HISTRIAE, m, 1854, S, 55-70 Unter den Habsburger» - vom Ende des l