Received: 2012-01-13 UDC 343.1.096(450.34)"1796/1799" Original scientific article NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799) Michele SIMONETTO Universita Ca' Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia e-mail: m.simonetto@libero.it SINTESI In Italia, durante il Triennio repubblicano, fu introdotto nelle costituzioni e nelle leggi processuali penali l'istituto di origine francese della giuria di accusa e di giudizio, una novita nella storia delle istituzioni giuridiche della penisola in etä moderna. Se il modello di riferimento era quello transalpino le normative introdotte dagli italiani non furono pura imitazione ma, in alcuni aspetti, originale sviluppo. Difficoltä legate alla precaria situazione politica, agli eventi bellici, forse all'impreparazione culturale e a ostacoli politici, impedirono l'attuazione pratica della giuria, fatta eccezione per la Repubblica romana che, in questo senso, ha acquisito un primato nella storia del diritto processuale penale italiano moderno. Parole chiave: diritto processuale penale, giuria, Triennio repubblicano NOTES ON PENAL JURY IN ITALY IN THE REPUBLICAN TRIENNIUM (1796-1799) ABSTRACT In Italy, during the Republican triennium (Triennio repubblicano) (1796-1799), was introduced into the constitutions and criminal procedural laws the Institute of French origin of the jury of accusation and trial, a novelty in the history of legal institutions of the peninsula in the modern age. If the reference model was that introduced by the French revolution, Italian laws were not mere imitation but, in some respects, an original development. Difficulties related to the precarious political situation, the events of the war, perhaps unpreparedness cultural and political obstacles, prevented the practical implementation of the jury, with the exception of the Roman Republic that, in this sense, has acquired a first in the history of Italian modern laws of criminal procedure. Key words: criminal procedural law, jury, Republican triennium (Triennio repubblicano) Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 Uno degli aspetti piu qualificanti della politica di riforme del diritto processuale penale italiano del Triennio e senza dubbio costituito dalla giuria, un istituto - per quanto di-scusso e portato alla conoscenza di una piu larga opinione pubblica da Gaetano Filangieri e Francesco Mario Pagano1 - senza precedenti nella storia del diritto processuale penale italiano moderno2, la cui configurazione era ricalcata sul modello transalpino, mutuato da quello anglosassone. In questa materia le costituzioni italiane dell'epoca non facevano dunque eccezione rifacendosi, negli aspetti essenziali, alla Carta francese del 1791 e, so- Filangieri, 1783, vol. III, 249-262, il riformatore napoletano faceva tra l'altro notare la difficolta di rendere chiari al lettore italiano gli aspetti essenziali dell'istituto della giuria inglese: "La poco chiarezza colla quale sta esposto questo sistema dagli scrittori nazionali mi ha indotto a svilupparlo. Essi parlano agl'inglesi i quali conoscono il loro sistema, e questo e il motivo pel quale cio ch'essi dicono non basterebbe ad uno straniero per conoscere chiaramente questa parte della Brittannica legislazione. Io non ho dovuto travagliar poco per venirne in chiaro", Filangieri, 1783, vol. III, 249, nota 1; Pagano, 2009, 53-54, si tratta del cap. VIII, Processo inglese, la cui fonte, a parere di Paladini, 2009, 53, nota 89, sarebbe lo stesso Filangieri. Nel caso di Pagano va ricordato che la giuria era considerata inapplicabile in un ordinamento monarchico: "I giudici nella monarchia non possono essere che di un determinato numero. Nelle repubbliche e sempre ampio e numeroso il collegio de'giudici. Ivi ogni cittadino essendo membro della sovranita, dee portare il peso nelle tre cariche sovrane, cioe della legislazione, de'giudizi e della esecuzione. Egli e giudice nato, soldato e legislatore. Quindi le leggi della repubblica romana, le quali o per politica o per imperizia furono conservate eziandio sotto gl'imperadori, vietano a'cittadini di ricusare il pubblico peso della giudicazione. Per la qual cosa in si fatti repubblicani governi eleggere si puo una numerosa classe di giudici senza che sieno a peso dello stato^Per cotesta ragione nelle repubbliche la ricusa puo e deve essere interamente libera. Ma nel regno, ove l'interesse personale non e il pubblico, ove ogni carica domanda soldo ed onori, ove l'ineguaglianza de'beni e sempre grande e quindi il fasto e il lusso e necessario, i magistrati han di mestieri di pingui salari. Quindi piu ristretto esser deve il di lor numero, ne puo avervi luogo l'assoluta libera ricusa. Ne si possono nella monarchia a'magistrati aggiungere i giudici di fatto^Il popolo negli stati repubblicani e ognor piu colto e piu illuminato..Ma nella monarchia vi ha solo una classe di uomini, la quale per professione o per piacere s'istruisce collo studio. E questa, ch'e limitata sempre e ristretta, puo essere impiegata soltanto nelle civili funzioni, onde non potra quivi mai trovarsi un prodigioso numero di giudici di fatto come si ritrovava nell'antica Roma", Pagano, 2009, 102-103. La discussione sulla giuria nell'Italia del Settecento e un tema mi pare da approfondire, fonte principale di Filangieri era il Delolme della Constitution d'Angleterre, non Beccaria che, sul tema, glissava anche se alcuni spunti possono essere colti qua e la nel Dei delitti e delle pene, soprattutto in §XIV, Indizi e forme di giudizi. Ne fa fede, ad esempio, il dibattito svoltosi nel Congresso cispadano, ove, nella seduta del 17 febbraio 1797, Giuseppe Compagnoni illustrava il nuovo istituto. Non si sono conservati i verbali della discussione che pur dovette essere vivace, tuttavia i resoconti dei periodici repubblicani dell'epoca ne lasciano intuire i tratti essenziali. Il "Giornale repubblicano" scriveva: "Fava e di parere che convenga prima sapere cosa siano i giurati e quali le loro funzioni. Compagnoni soggiunge che si dovrebbe essere abbastanza istruiti tanto piu che nel secondo piano sul potere giudiziario presentato dal comitato da molti giorni eranvi i giurati e le loro incombenze: che non dovevasi essere piu questione di adottarli nella nostra giurisprudenza, formando questa divina istituzione la base della criminale nella costituzione d'Inghilterra, d'America di Ginevra e nelle Tre Costituzioni francesi". Circa il voto segreto dei giurati sullo stesso periodico si legge: "Viene a parlarsi dei giurati. Medici spiega quali siano i loro offici e funzioni nella costituzione inglese. Compagnoni vorrebbe che i giurati dessero il voto pubblico. So, diss'egli, che i francesi nell'ultima Costituzione lo hanno posto segreto, poiche la memoria di un uomo come Robespierre, che tanto colla sua presenza aveva potuto influire sulle deliberazioni de'giurati, gli determinarono a questa misura: ma nella Repubblica Cispadana non v'e apparenza che non possa prodursi un Robespierre e i giurati dandolo pubblico daranno prova di non essere prevenuti. Lamberti si oppone e adduce in contrario le ragioni addotte da Boissy d'Anglais nel suo discorso che determinarono i costituenti del 95 a stabilire il voto segreto de'giurati"; cfr. Dalla Federazione alla Repubblica Cispadana, 1987, 463-464 e 469. 2 Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 prattutto, alla Costituzione dell'anno III. Peraltro, all'epoca delle rivoluzioni repubblica-ne nella penisola, la Costituente aveva da tempo approvato le leggi del 16 settembre 1791 e del 19 fruttidoro anno V che costituiranno, all'inizio del secolo successivo, un punto di riferimento ancora essenziale del dibattito francese sulla giuria penale3. Erano dunque tradotti in principi costituzionali il diritto di essere giudicati da una giuria, la distinzione tra giuri d'accusa e di giudizio, la determinazione della pena da parte del giudice, la facolta di ricusazione, il voto segreto, il processo pubblico, il divie-to di porre ai giurati questioni complesse. Peraltro, in Italia, alcune carte costituzionali presentavano difformita, sfumature, precisazioni ed integrazioni talora non secondarie rispetto al modello di riferimento4. Innanzitutto l'istituto della giuria era del tutto negletto non solo dall'esangue Costituzione lucchese, ma anche dalla Costituzione ligure, peraltro in netto contrasto con le linee del progetto iniziale: l'art. 248 prevedeva infatti un unico corpo di giurati per il giudizio, mentre al giudice distrettuale criminale era attribuita la prerogativa di ammettere I'accusa; ai sensi dell'art. 251 il giudice di pace assumeva inol-tre la direzione del giuri (Aquarone, D'Addio, Negri, 1958, 62). Colpisce un elemento che sembra accomunare le esperienze di Venezia e della sua Terraferma: l'assenza del giuri sia dai corpus normativi, sia dal dibattito sulle riforme del diritto penale e processuale5. Non e peraltro escluso che, anche in questo caso, una riforma di tale importanza fosse rinviata in quanto richiedeva proprio una nuova e "de-mocratica costituzione" che, nelle nuove ma fragili realta politiche venete influenzate dal modello francese, avrebbe dovuto essere quanto prima approvata per fondare su questa riforme giudiziarie profonde e durature. Di rilievo le previsioni normative della Costituzione cispadana approvata definiti-vamente il 28 febbraio 1797 che, nelle Disposizioni provvisorie, non solo decretava la sospensione dell'istituto dei giurati "insino a che il corpo legislativo abbia moderato e riformato l'attuale sistema di legislazione criminale" (art. 7), ma, come elemento originale di garanzia comunque assicurato agli imputati, introduceva in via transitoria due figure chiave come i cosiddetti "assistenti" nominati dagli inquisiti (in aggiunta al difensore di fiducia o di ufficio) il cui non ben definito compito era appunto quello di assistere alle prime fasi del del processo. Figure ambigue, spurie, nominate dagli im-putati ma, pare di poter dire, garanti della legalita, la "terza parte" insinuata nei gangli vitali del processo che, almeno in linea teorica, poteva intervenire in qualsiasi momento a condizionarne gli esiti. Una scorsa alle carte processuali dell'epoca in questione fornisce alcune sommarie ma crediamo significative indicazioni circa funzione e ruolo degli assistenti nella for-mazione dell'evento processuale. Innanzitutto, anche all'indomani dell'annessione della Cispadana alla Repubblica cisalpina - sancita il 27 luglio 1797 da un decreto del Diret- 3 Sempre relativamente al caso francese ho trovato molto utili per la prospettiva storica, le informazioni contenute e le valutazioni coeve di Bourguignon, 1827; Aignan, 1822; Oudot, 1845. 4 Sul costituzionalismo italiano del Settecento Trampus, 2009 e il classico e sempre valido Ghisalberti, 1956. 5 Si era fatta eccezione per i processi riguardanti le trasgressioni delle truppe veneziane alle quali fu applicato il codice criminale stabilito per le truppe francesi approvato dalla Convenzione il 23 fiorile, 12 maggio, anno II, 1793, che appunto, prevedeva il giuri di giudizio (Raccolta 1797, t. VII, 21 e ss). Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 torio francese - gli assistenti continuarono a svolgere le loro funzioni nei processi penali, evidentemente in difetto di una legge sulla giuria6. Dubbi e incertezze riguardarono fin dall'inizio le funzioni e i poteri reali degli assistenti. Le citate Disposizioni provvisorie della Costituzione cispadana tacevano in merito, ovvero erano talmente stringate e criptiche da lasciare margini notevoli di manovra e di ambiguita a giudici e collegi giudicanti. Non mancava chi ancora non riusciva a compren-dere se, in difetto di giuria, i primi atti processuali dovevano essere comunque ammessi dal tribunale criminale al netto della presenza degli assistenti7. La pratica sembra indicare che, in realta, l'ammissione formale dell'accusa era appunto sancita dal collegio crimina-le mentre gli assistenti entravano decisamente in campo nelle fasi immediatamente successive. Dunque, in sequenza, la denuncia era ammessa dal segretario del tribunale, l'atto formale di accusa, e l'ammissione della stessa, era formulato dal collegio giudicante, la nomina degli assistenti da parte dell'imputato avveniva nel momento in cui il giudice processante, o chi per esso, notificava formalmente all'inquisito l'atto di accusa (ASBO, 5, fasc. contro soldati cispadani, ratto e cognizione carnale, luglio1797). Altri elementi che emergono dalle carte processuali finora esaminate confermano l'e-sistenza di tensioni dialettiche, di un gioco delle parti. Alcuni magistrati giudicavano evidentemente ingombrante la presenza di queste figure, talora pretendevano che gli as-sistenti non proferissero parola durante l'iter processuale o nella delicata fase degli inter-rogatori considerando i detenuti alla stregua di "pure macchine". Va peraltro notato che, almeno nel caso del Dipartimento del Reno annesso alla Cisalpina, il commissario del potere esecutivo mostrava particolare sollecitudine per le istanze di un regolare processo e per il rispetto dei pur limitati canoni di legittimita formale sanciti dalla Costituzione8. ASBO, 1, il Commissario del potere esecutivo presso i tribunali del Dipartimento del Reno Pistorini al Direttorio esecutivo della Repubblica cisalpina, 7 annebbiatore, anno VI, 28 ottobre 1797: "Questo Tribunale criminale fino ad ora montato sul piede Cispadano e composto di una sezione di tre membri tratti dal Tribunale civile dipartimentale. Gli altri tre formano la sezione separata per le cause civili. Vi sono ancora due sostituti o supplementari a comodo d'ambe le sezioni. In luogo del corpo dei giurati e fino alla di lui attivazione gli articoli provvisori della Costituzione Cispadana fanno presiedere alla formazion del processo due assistenti che si nominano dall'inquisito e in difetto dal Tribunale. Questa provvidenza e provvisoriamente in attivitä. Non so bene se con questo metodo resti provveduto allo spirito ed al fine della legge del 22 vendemmiale che per la formazione dei processi nelle cause di contravvenzione alla legge del 16 termidoro vuole un consesso composto di un giudice di un aggiunto e di un attuarlo processante. So di certo che non e provveduto alla materialita della legge". ASBO, 4, il Tribunale criminale del Reno al Commissario del Comitato centrale cispadano, 3 giugno 1797 chiedeva "Se gli atti di accusa che in vigore della Costituzione art. 259 e 268 devono essere ammessi dai primi giurati affinche l'accusatore pubblico possa procedere se in mancanza dei medesimi giurati possano ammettersi per ora dalla sezione criminale". ASBO, 2, il Commissario del potere esecutivo presso il Dipartimento del Reno Pistorini al Tribunale criminale del Reno, 23 vendemmiatore, anno VI, 14 ottobre 1797: "leri sera furono da me il figlio ed un parente dei detenuti Landi, ed ebbero il coraggio di richiedermi in nome degli associati del negozio delle tele e pel motivo che dovendo partire il figlio per le provviste della canape e necessaria al negozio l'assistenza del padre" bisogna compiere il processo "non debbo tacervi le altre querele che vidi intorno al metodo che tiene il giudice processante nella compilazione del processo sebbene cio segua con l'intervento degli assistenti. Si pretende o almeno si esagera che vengano concussi e minacciati i testimoni quando non favoriscano la pretesa della curia e si adduce che agli assistenti quando pur vogliono articolar parola 6 7 8 Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 La Costituzione della seconda Repubblica cisalpina presentava un caratteristico profi- lo. L'art. 236, omologo alla legge francese del 19 fruttidoro anno V, disponeva I'unanimi-ta dei voti dei giurati di giudizio entro le 24 ore dall'inizio dell'adunanza, salvo prevedere il requisito della maggioranza assoluta in caso di dichiarazione circa l'impossibilita di raggiungere un accordo9. Piu sottile la previsione dell'art. 247 che impediva ai giudici di "proporre ai giurati alcuna questione che abbia piu oggetti", mentre nella generalita delle altre Costituzioni il dispositivo faceva cenno solamente a questioni "complesse". La Costituzione della Repubblica napoletana non prevedeva i tribunali correzionali e attribuiva dunque al corpo dei giurati anche il giudizio sulle infrazioni minori e di polizia. Le motivazioni erano illustrate con chiarezza da Francesco Mario Pagano: "Non deve farsi distinzione alcuna per la maggior o minor grandezza de'delitti e delle pene. Si appartiene alla giustizia criminale cosi la pena di due anni di carcere, che vien riserba-ta nella costituzione della repubblica madre alla giustizia correzionale, come la pena di dieci o venti anni di ferri. Egli e vero che la costituzione francese non richiede l'inter-vento de'giurati ne'giudizi de'piccoli delitti, che sono piu frequenti, per render quelli piu spediti. Ma la pena di due anni di carcere imposta senza l'intervento de'giurati puo non leggermente offendere la liberta civile, e preparare lentamente le catene della nazione. Il sorgente occulto dispotismo puo valersi di questa molla per innalzare la macchina fatale che fulmini gli amici della liberta. Per la qual cosa abbiamo nei piccoli delitti come nei gravi, eccetto il castigo de'leggieri disordini alla polizia commessi, richiesta la medesima solennita, ed affidato alla stessa giustizia criminale il procedimento. Per tal metodo si conserva meglio l'unita del sistema giudiziario, si rende piu semplice la macchina politi-ca, e la liberta civile piu sicura"10. Nell'insieme, all'atto della traduzione pratica dei principi costituzionali, e a parte il caso piemontese ove il Governo provvisorio fece introdurre una norma concernente i pro-cessi per fallimenti dolosi (Raccolta, 1799, vol. I, 134-139, legge sui fallimenti dolosi, 28 nevoso, a. VII, 17 gennaio 1799, procedura davanti al Tribunale con giuria di accusa e di giudizio), leggi organiche comprendenti disposizioni sulla giuria penale furono approvate nella Cisalpina e nelle Repubbliche romana e napoletana. Ci riferiamo alle leggi sull'or- su di questo venga intimato di dover essi restar presenti come pure macchine. Io non so quanto questo sia vero ma ne farebbe dubitare la qualita del processante modellato ed invecchiato sui metodi della barbara passata procedura criminale... Vegliate vi prego, ammonite. Non possono e non debbono mai esser questi i mezzi per cui vada a sostanziarsi l'offesa. Io penso che gli assistenti i quali a qualche effetto tengon luogo dei giurati del fatto abbiano tutto il diritto di farsi sentire in simili circostanze"; ASBO, 2, il Commissario Pistorini al presidente del Tribunale criminale, 26 vendemmiatore, anno VI, 17 ottobre 1797: il processante del caso Landi ha "ricusato alcuno degli assistenti nominati dai detenuti", Pistorini chiedeva un intervento in quanto un processante a suo parere non poteva ricusare gli assistenti liberamente scelti dai detenuti e chiedeva la destituzione in estremo del giudice processante. 9 "I giurati di giudizio non potranno nelle 24 ore dalla loro riunione votare in favore o contro, se non all'unanimita. Essi saranno durante questo tempo esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione si fara a maggioranza assoluta. A voti uguali prevale l'opinione favorevole per lo accusato". 10 Aquarone, D'Addio, Negri, 1958, 266. Aspetto rilevato da Morelli, 2008, 101-102. La valenza antidispotica della mancata previsione dei tribunali correzionali a Napoli era colta anche da un glossatore ottocentesco del progetto del Pagano (Proclami, 1863, 157, nota 19). Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 ganizzazione dei tribunali della Cisalpina, firmata Trouve, 15 fruttidoro a. VI, 1 settembre 1798 (Raccolta, 1796-98, t. V, 301-308), alle Leggi Organiche Giudiziarie della Repub-blica Cisalpina, pubblicate nel 1797 e mai entrate integralmente in vigore (Dezza, 1992, 94 e ss.), alla legge della Repubblica romana, 10 germile, anno VI, 30 marzo 1798 (Col-lezione, 1798, t. I, 201 e ss.) e, a questa legata, alla legge 20 messidoro, anno VI, 8 luglio 1798 (Collezione, 1798, t. IV, 202 e ss), infine alla legge della Repubblica partenopea 25 fiorile, a.VII, 14 maggio 1799 (Battaglini, 1983, t. III, 123 ss.). Tuttavia riscontriamo un significativo scostamento dal modello di riferimento in re-lazione alle modalita di elezione delle giurie. I requisiti previsti dalla legge francese del 16 settembre 1791 erano gli stessi della nomina ad elec^eur, che non coincideva con lo s^a^us di cittadino attivo. Requisiti ben precisi di censo obbligavano dunque i procuratori generali e le amministrazioni dipartimentali a comporre le liste dei giurati di accusa e di giudizio11. Le costituzioni delle repubbliche sopra indicate, pur non facendo menzione dei re-quisiti obbligatori per entrare a far parte del collegio dei giurati, tuttavia - sulla scia della Costituzione francese dell'anno III - disciplinavano lo "stato politico dei cittadini" e le condizioni per essere ammessi alla cittadinanza. L'art. 7 della seconda Repubblica cisalpina - durante la quale era stata approvata la legge sui tribunali del 15 fruttidoro -disponeva che "ogni uomo nato e dimorante nella Repubblica cisalpina il quale compiti i 21 anni si e fatto segnare nel registro civico del suo distretto, ha quindi dimorato un anno nel territorio della repubblica, e paga una contribuzione diretta, diviene cittadino cisalpino". Simile l'art. 6 della Costituzione della Repubblica romana e l'omologo della Costituzione napoletana. Si trattava dunque di corrispondere una generica contribuzione diretta senza specificazioni circa natura e importo, ne, per quello che risulta, intervenne mai una legge a regolare piu specificamente questa materia. Diverso il dispositivo che regolava le condizioni per essere ammessi alle assemblee elettorali ove, effettivamente, sull'esempio francese, erano richiesti piu rigidi e specifici requisiti di censo legati al possesso fondiario o alla rendita. Nel caso italiano, a scorrere i testi di legge che abbiamo citato, pare di poter affermare che, in linea di principio, una piu ampia estensione di persone, per non dire l'universalita dei cittadini, potesse rivestire la funzione di giurato. In definitiva, mentre per la legge francese del settembre 1791 le condizioni essenziali per essere inseriti nelle liste dei giu-rati d'accusa e di giudizio erano analoghe a quelle fissate per gli elettori, la legislazione delle repubbliche finora esaminate richiedeva solo l'eta di 30 anni e la cittadinanza attiva - riconosciuta a tutti - senza altre specificazioni se non, nel caso dell'art. 81 della legge napoletana del 25 fiorile, quella di essere "abili e probi". Paradossalmente, nel pieno del-la rimonta termidoriana, le leggi degli italiani, sull'elaborazione e l'approvazione delle 11 Ogni tre mesi il procuratore sindaco di ogni distretto (tra l'altro, all'epoca, eletto dal popolo) compilava una lista di 30 cittadini aventi appunto i requisiti per essere elettori, a questo fine, nelle grandi citta, era sufficiente essere proprietari o usufruttuari di beni la cui rendita fosse uguale al valore locale di 200 giornate di lavoro, o locatari di un'abitazione per 150 giornate. Questi parametri erano ancora piu flebili per le citta minori. Da questa lista erano estratti 8 nomi per servire alla giuria di accusa. Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 quali, come e ampiamente risaputo, avevano sovente un peso dirimente i condizionamenti e I'imprimatur delle autorita di occupazione, sul punto in questione accoglievano un'in-novazione introdotta dalla legislazione giacobina, ed in particolare dalla legge approvata dalla Convenzione il 2 nevoso, anno II, 22 dicembre 1793 che, implementando la legge dell'11 agosto 1792 volta ad abolire ogni distinzione tra cittadini attivi e non attivi, chia-mava alle funzioni di giurato tutti i cittadini di 25 anni (Bourguignon, 1827, 174). Al momento dell'entrata in vigore della normativa italiana fra il luglio 1798 e il maggio 1799 erano peraltro novita da tempo obliterate in Francia dalla legge 19 vendemmiaio, anno IV, 11 ottobre 1795 e dal Code des delits et despeines del 3 brumaio, anno IV, 25 ottobre 1795, che, su questi aspetti, avevano rimesso in pieno vigore la legge del settembre 1791 (Bourguignon, 175). Altre varianti si possono cogliere tra le varie legislazioni francesi che si sovrapposero tra il 1791 e l'anno VI e quelle italiane del 1798-99. Ci riferiamo innanzitutto al procedi-mento davanti ai giuri di accusa e di giudizio e, in particolare, alle deposizioni testimonia-li che, senza eccezioni, per le leggi francesi dovevano essere prodotte oralmente nella fase del dibattimento; ai giurati dovevano infatti essere trasmesse esclusivamente "les pieces de la procedure^ a I'exception de la declaration ecrite des temoines et des interrogatoi-res ecrits de l'accuse" redatte nella fase istruttoria. Su questo punto le leggi cisalpina e napoletana non si pronunciavano, fatta eccezione per la legge romana del 20 messidoro relativa almeno alla procedura di fronte al giuri di accusa, che lasciava indirettamente intravvedere la possibilita contraria disponendo, ai sensi dell'art. 142, che il direttore del giuri leggesse l'atto di accusa, i documenti relativi, le deposizioni dei testimoni e gli interrogatori dell'accusato; solo di seguito a quest'atto poteva iniziare la fase orale del dibattimento. All'atto pratico, come abbiamo accennato, le legislazioni italiane del Triennio in materia di giuri risultarono alquanto scarne rispetto ai piu ampi, articolati e dettagliati testi francesi, malgrado dalla penisola fossero giunti a Parigi appelli volti a chiarimenti e ad approfondimenti in materia cosi delicata e, tutto sommato, nuova12. D'altra parte questo vuoto informativo si e per lungo tempo perpetuato dando luogo ad una sorta di damnatio memoriae circa le origini stesse dell'istituto della giuria nella storia dell'Italia moderna, generalmente fatte risalire non al pur breve e travagliato Triennio repubblicano ma all'e-ditto emanato per gli Stati sardi da Carlo Alberto in materia di reati di stampa il 26 marzo 184813. In linea di principio, il giuri era annoverato anche delle carte costituzionali della 12 ASMI, 1, il Comitato di giurisprudenza al Direttorio esecutivo, 23 messidoro, a. V, 11 luglio 1797. "Il sistema criminale col metodo dei giurati che si va ad introdurre per la prima volta in Italia esige la piu regolare esecuzione onde prevenire al possibile molti inconvenienti che si preveggono. Il codice processuale francese somministra un'idea del piano ma non entra in tutti quei minuti pratici dettagli che si esigono da chi^ deve porre in esecuzione per la prima volta un metodo criminale del tutto nuovo. Egli e per questo indispensabile il domandare da Parigi persona versata in tale materia". 13 Cosi, ad esempio, Soro Dell'Italia, 1862, 45, del resto era ancora viva la memoria del giudizio inappellabile del Bonaparte pronunciato ai Comizi di Lione, circa l'immaturita degli italiani per l'istituto della giuria. Da notare che il Soro Dell'Italia adombrava l'ipotesi che, forse, la Sardegna aveva avuto una sembianza di juri nella Carta Delogu si rifaceva a Giuseppe Manno nella storia della Sardegna e alla storia medievale sarda. Su questa scia Da Passano, 1989, 257-273, in precedenza Gabelli, 1861, 6. Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 Repubblica italiana del 180214, di Palermo del 181215, del Regno di Napoli del 181516, del Regno delle Due Sicilie del 182017 e dallo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia del 184818, senza che, peraltro, e per diversi motivi, fosse data attuazione con specifiche leggi ai dettati costituzionali. In questa cornice - almeno allo stato attuale della ricerca - una sorta di primato nella storia del diritto processuale penale italiano moderno e attribuibile alla Repubblica romana19 ove, come si evince da processi celebrati a Spoleto e nel Maceratese20, l'istituto della giuria trovo in quella realta attuazione pratica. O per la disorganizzazione, o per l'incalza-re degli eventi bellici, o per la concorrenza di esplicite volonta politiche contrarie, ovvero volte a ritardare la messa in pratica dell'istituto, altrettanto non sembra sia avvenuto nelle consorelle del Triennio21. Lo studio dei pochi, anche se significativi, processi con giuria reperiti finora e riferi-bili alla Repubblica romana lasciano intravvedere in via preliminare tre questioni chia- 14 Cosi I'art. 97: "Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante un primo giuri ammette o rigetta I'accusa. Se questa viene ammessa un secondo giuri riconosce e verifica il fatto ed i giudici applicano in seguito la legge. Il giudizio e inappellabile". 15 Art. 9, capo I, titolo III: "Tutte le materie di fatto ne'giudizi civili e criminali saranno decise da un giuri per la formazione ed applicazione del quale sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resta interamente incaricato il comitato per la formazione dei codici civile e criminale", per non parlare dei 6 artt. del paragrafo intitolato Giudizio de'giuri o sia eguali, inglobati nel capo XVI del titolo Piano generale per I'organizzazione delle magistrature di questoRegno, eper lo stabilimento delpoteregiudiziario. Su questo tema Novarese, 2002. 16 Art. 167: "Contando al piu tardi dall'anno 1816 l'ordine delle procedure criminali sara regolato in guisa che si pronunzi sulle quistioni di fatto da'magistrati delle Corti competenti, e da un numero eguale di giuri non magistrati. In soli giudici applicheranno la legge". 17 Art. 293: "Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potra essere sottoposto a giudizio penale senza far precedere un giudizio di accusa per mezzo di un giuri. Ammessa l'accusa egli verra giudicato da una corte di assise composta di giudici di diritto e giudici di fatto, nel modo e nella forma che le leggi prescriveranno". 18 Art. 71, comma 3: "Il giudizio per giurati e stabilito in tutte le materie criminali e pei delitti politici o commessi per mezzo della stampa". 19 Fin dalla sua nascita del resto i nuovi governanti si espressero con decisione per l'istituzione della giuria; Collezione, 1798, t. I, n. 25, 16 febbraio 1798, 34 "Non potra piu decidersi un affare criminale senza i giurati; tutte le procedure saranno pubbliche tanto in affari civili che criminali". 20 ASMC, 1; ASMC, 2; ASMC, 4. In ASMC, 7, c. 16, il decreto di costituzione delle giurie nei cantoni del Dipartimento del Musone, 24 fiorile, 13 maggio 1798. Il 16 giugno 1798 il diarista romano Giuseppe Antonio Sala registrava la pubblicazione da parte dell'amministrazione dipartimentale del Tevere di una lista di 100 giurati destinati a comporre il giuri del circondario di Roma (Sala, 1882, vol. I, 262). 21 A nostra conoscenza solo nel mantovano, Dipartimento del Benaco, Repubblica cisalpina, le Municipalita inviarono le liste dei giurati come richiesto dal ministro della giustizia Giuseppe Luosi il 17 fiorile, anno VI, 5 maggio 1798 , a riprova che, anche nella Cisalpina, l'istituto della giuria stava per entrare in vigore; ASMN, 1: "All'attivazione dei Tribunali costituzionali deve precedere la nomina dei Giurati. Fra questi e riposta la fiducia del popolo Cisalpino per tutti gli oggetti che riguardano la coercizione dei delitti e la salvezza degli innocenti. Egli e percio che la loro scelta viene dalle Leggi organiche commessa alle amministrazioni centrali come a quelle che piu edotte della probita e cognizione dei rispettivi abitanti possono effettuarla con migliore accorgimento e successo. Vi invito dunque Cittadini amministratori a siffatta operazione colla possibile sollecitudine ASMN, 1, l'amministrazione Centrale del Benaco alle Municipalita, 6 pratile VI, 25 maggio 1798, invito a compilare le liste dei giurati con le istruzioni previste dalla legge, in all. le liste inviate dalle Municipalita. Sui problemi e sulle diffidenze che l'istituto della giuria incontrava in una parte della classe dirigente cisalpina qualche riflessione in Dezza, 1992, 113 e ss. Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 ve. La prima era sollevata con perizia da un avvocato della difesa in un processo per omicidio celebrato tra Spoleto e Foligno nel 1798 (ASV, 1). Immaginiamo che avrebbe costituito un leit motiv di qualsiasi legale impegnato in un processo celebrato con giuria in qualsivoglia situazione e contesto storico-politico. Ci riferiamo alle modalita con le quali i direttori dei giuri di accusa ponevano le questioni ai giurati: alternative secche, la fretta nell'esposizione del caso, la mancata enunciazione degli indizi medi. L'avvocato in questione, Felice Marchetti, illustrava le ragioni sottese ai suoi dubbi: "il Presidente criminale e autorizzato a presentare le questioni in materia ai giurati spiegargli tutti i fatti e dirigerli nelle loro funzioni. La questione quindi presa per il si o per il no deve onni-namente precipitare la causa o contro il reo o contro il fisco. Cio non va bene allorche la materia dei delitti e dubitativa. Il giurato deve e vuol spaziare la sua risposta ma non cosi strettamente che le questioni abbiano da regolare il sentimento dei giurati. Se la questione si fa per l'evidenza e per la probabilita il fisco non e pregiudicato poiche i giurati se sono convinti dall'evidenza si spondono per il si e cos' regolano i loro sentimenti nella seconda maniera o in una terza maniera e cosi si vada discorrendo"22. La seconda questione e legata alla farraginosa normativa sul reclutamento dei giurati - soprattutto sotto il profilo della facolta attribuita a ciascun componente della giuria po-polare di rinunciare all'ufficio facendo valere impedimenti di varia natura - che favoriva obiettive lungaggini, rinvii e aggiornamento di processi, essendo obbligatoria per legge la perfezione del collegio giudicante23. La terza questione rinvia alle aspirazioni ad un processo giusto cui in linea di principio avrebbe dovuto tendere anche l'istituto della giuria nei processi penali. Una discussione annosa, dalle radici profonde, ricca di implicazioni giuridiche e filosofiche, che aveva impegnato la Costituente in Francia (Padoa Schioppa, 1994). In questa sede possiamo 22 Va anche detto che non mancarono direttive pratiche volte a rendere piu cogente il giudizio per giurati; ASMC, 3, circolare manoscritta - Istruzioni pratiche per il Tribunale di censura - inviata ai direttori dei giuri, quella consultata riporta la dicitura "ricevute il 24 fruttidoro anno VI: "si deve desumere dal ristretto formato l'atto di accusa che si deve contenere nella maniera la piu succinta, chiara, veridica ed appoggiata sulle prove del delitto^ Si devono invitare per quattro giorni innanzi alla seduta i Giurati estratti in numero di otto" si invitano poi tutti nel luogo della seduta "dovranno sedere i giurati per ordine secondo sono stati estratti. Il Presidente obbliga ognuno di essi giurati di giurare colla voce e non gia col tatto delle scritture odio all'anarchia e monarchia. Di poi istruisce loro di avere in vista di dichiarare di fare le cose giuste e di non dovere considerare le prove del delitto per giudicare ma sibbene se abbia o no luogo l'accusa contro i rei incolpati. Cio posto si legge dal Presidente l'atto di accusa. Si fa loro presentare il reo e testimoni e si forma il processo verbale^ Terminato il processo verbale si procura dal Prefetto consolare e Presidente di fare una qualche perorazione ali Giurati onde illuminarli ed istruirli sulle qualita delle prove raccolte. Cio posto tutti si ritirano lasciandosi soli i Giurati per deliberare. Si lascia in di loro mani il solo atto di accusa in fine del quale dal piu anziano che raccoglie i voti si deve dichiarare se vi e o non vi e luogo all'accusa. I Giurati fatta che anno la detta dichiarazione richiamano il Presidente ed al medesimo consegnano la detta loro dichiarazione. Se non vi e luogo all'accusa subito il reo si deve dimettere. Se vi e luogo si deve mandare alla casa di giustizia^I testimoni che si sentono in seduta in faccia del reo devono tutti rinnovare il giuramento. Se qualche giurato vuol interrogarli su di qualche circostanza non gli si puo impedire purche prenda la parola dal Presidente. Questo e il metodo che si tiene nel Tribunale del Tevere in Roma, cioe della Censura, ne finora e stato riprovato e molto meno cassata veruna seduta dall'Alta pretura". 23 Per un esempio significativo ASMC, 1, causa contro Luigi Pieriste per furto, con una successione turbinosa di un numero notevole di giurati e conseguenti rinvii del processo. Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 affermare che i dati circa la realta italiana sono ancora troppo labili e quantitativamente scarsi per formulare riflessioni che non siano impressionistiche. Abbiamo segnalato al-cuni problemi, punti di possibile rottura, contraddizioni. Possiamo solo notare che nel Dipartimento del Musone, Repubblica romana, il presidente del Tribunale di Osimo, il 2 vendemmiale, a. VII, 23 settembre 1798, a norma di legge, inviava alle autorita dipar-timentali lo specchio dei giudizi emanati dal giuri di accusa nella decade precedente dal quale risultava che, su cinque casi di accusa tre erano stati accolti e due respinti dalla giuria (ASMC, 5, il Presidente del Tribunale di censura di Osimo al Presidente del Tribunale criminale di Macerata, 2 vendemmiale, a. VII, 23 settembre 1798). Troppo poco per certificate l'esistenza di una linea di tendenza ben definita, anche se, indirettamente, qualche indizio ulteriore e ricavabile dalla lamentela della presidenza del Dipartimento rivolta al Ministro della giustizia nella quale, sollevando un problema di ordine pubblico come effetto dell'abolizione delle piu sbrigative commissioni criminali militari, additava l'inanita delle giurie popolari che agivano nel perimetro dei tribunali ordinari, attribuita senza indugi ad "una vituperevole e crudele compassione" che conduceva "ordinariamen-te" al rigetto dell'accusa24. Non aveva dubbi circa l'efficacia e la corrispondenza ai tempi della giuria il giovane giureconsulto Leopoldo Armaroli - presidente del Tribunale criminale del Dipartimento del Musone - in un discorso pronunciato di fronte al giuri di giudizio di Macerata, vera e propria apoteosi dell'istituto. "Non vi e bisogno di giurisconsulti nelle cose di fatto. Uo-mini dotati di raziocinio e di buon senso possono formarne un sufficiente criterio. Questi sono i Giurati. Ad escludere ogni relazione di essi con i Tribunali a questi non ne appartie-ne la scelta. Sono i corpi amministrativi che indirizzano per ogni trimestre a ciascun Tribunale di censura una lista di cent'uomini probi ed intelligenti e la sorte ne determina otto in ogni decade che formano il Giuri di accusa dodici e tre aggiunti ogni mese al Tribunale criminale per il Giuri di giudizio. La legge e cosi gelosa perche niun effetto privato, niun rapporto abbia luogo nel santuario della giustizia che permette all'accusato di escludere fino a venti giurati, finche si perfezioni dalla sorte una tavola di quindici cittadini nei quali come ci ha confidato la societa per mezzo dei suoi funzionari amministrativi che l'hanno scelti, cosi l'accusato vi confidi egualmente. Ecco il sostegno piu saldo della verita, la sal-vaguardia sicura dell'innocenza, il palladio della liberta individuale. Due sono le parti piu sostanziali di un giudizio criminale, l'arresto cioe di un incolpato, la di lui assoluzione o 24 ASMC, 6, c. 60, lettera dell'amministrazione dipartimentale al Ministro della giustizia, 8 pratile, a. VI, 27 marzo 1798: si lamentano per lo stato disastroso dell'ordine pubblico, "la Commissione militare nel nostro Dipartimento e stata sempre immaginaria. I Tribunali non han potuto mai procedere contro simili scellerati. Dai comandanti francesi si e preteso sempre che questo Dipartimento si trovasse in stato di assedio^ La legge del 18 fiorile abolitiva delle Commissioni militari" in sostanza "ripiana assai poco alli delitti commessi nel tempo passato. In virtu di tal legge si chiedono ai comandanti francesi i processi ed i rei. Dicono essi di non averne e cosi restano deluse le provvidenze del Governo". Dando ai tribunali normali tali cause c'e una pur "necessaria ma perniciosa lungaggine" dato che l'accusa e la sua ammissione dipende dai giurati "condotti essi ordinariamente da una vituperevole e crudele compassione decidono ordinariamente per l'esclusiva. Questo disordine risulta dalla mancanza grande di spirito pubblico. Sarebbe percio ad addossarsi all'esame di simili cause ad una particolare Commissione composta dai Presidenti dei Tribunali criminali e Censorio e da tre giudici civili". Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 condanna. La legge permette ad un ufficiale di polizia che circondi della forza pubblica un incolpato ma vi ripara all'istante perche trasportato avanti al Direttore del giuri di accusa sono pronti otto giurati a determinare se l'arresto e giustamente decretato e ad ammettere in conseguenza l'accusa^ A voi poi cittadini Giurati di giudizio e riserbata l'altra parte assai piu importante. Avanti di voi dell'accusato e del pubblico si esaminano testimoni, si ascoltano le ragioni delle parti e tutto si discute l'affare. La legge altro non richiede da voi se non che la vostra attenzione a cio che sentirete e la manifestazione quindi dell'im-pressione che ha fatto nel vostro intelletto cio che avete ascoltato. Voi non siete i giudici che condanniate ad una pena, anzi vi e proibito di pensare alla pena, mentre siete intenti alle vostre funzioni. Siete uomini liberi e di buon senso che dopo la pubblica discussione dei fatti vi concentrate con voi stessi, interrogate nel silenzio e nel raccoglimento la vostra coscienza e rispondete se siate rimasti intimamente convinti della certezza dei medesimi" (Armaroli, VII, 12-1325). Utopie. Al suo ritorno nella penisola, Napoleone non permettera la sopravvivenza nel Regno d'ltalia di un istituto per il quale gli italiani, nella nuova fase, erano ritenuti "im-maturi" e che verra a lungo obliterato dalla memoria collettiva. 25 La copia del raro opuscolo e conservata nella Biblioteca Civica Mozzi-Borgetti di Macerata con la segnatura 836/1. Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 BELEŽKE O KAZENSKI POROTI V ITALIJI V TRILETNI REPUBLIKANSKI DOBI (1796-1799) Michele SIMONETTO Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italija e-mail: m.simonetto@libero.it POVZETEK V času triletne revolucije so ustave italijanskih republik predvidele poroto. Nekatere, kot na primer Cisalpina, Neapeljska republika ali Rimska republika, so jih vključile v svojo procesno zakonodajo. V italijanskih zakonodajnih skupščinah, namenjenih reformi kazenskega prava, so bile predmet obravnav, polemik in razvnetih razprav. Prišlo je do razhajanja med objektivnimi težavami, izhajajočimi iz vojnega stanja, nasprotovanj, politične dialektike, potrebe po dosledni in celoviti reformi kazenskega procesnega prava in uvajanjem odprtega, kontradiktornega postopka ter preseganja zapisanega in tajnega procesa, temelja inkvizitorskega sistema. Kot kaže, porota v italijanski procesni praksi triletnega revolucionarnega obdobja dejansko ni nikoli povsem zaživela, čeprav je bila večkrat napovedana njena skorajšnja uvedba sočasno z aktiviranjem celovite sodne zakonodaje, kot v primeru Cisalpine. V Rimski republiki so jo uvedli na osnovi zelo izčrpnega zakona. Hibriden lik, ki ga je glede njegove dejanske funkcije potrebno še preučiti, je lik »sodnih pomočnikov« na kazenskem sodišču renskega departmaja (predvidela jih je cispadanska ustava), začasnih namestnikov porotnikov v prvi fazi poizvedovalnega postopka, katerih naloga je bil nadzor postopkovnih vidikov. Imenoval jih je sam obtoženec, če tega ni storil pa sodišče. Te funkcije niso mogli opravljati storilčevi odvetniki. Šlo je za "tretjo osebo", ki jo je imenovala ena izmed strank v postopku. Poleg tega so morali nadzirati izpolnjevanje postopkovnih zahtev v procesu, ki je bil zasnovan še po stari ureditvi. Obstajale so torej razlike, a tudi dokajšnja sorodnost s podobnim francoskim institutom. Zakonodajalci novih italijanskih republik so nameravali izpeljati vse novosti, a razvoj dogodkov in zapleti pri prvem revolucionarnem valu so začasno ustavili uvedbo instituta, ki je postal predmet razprav v dolgi zgodovini italijanskega procesnega prava 19. stoletja. Ključne besede: kazensko procesno pravo, porota, Tiletna republikanska doba (Triennio repubblicano) Michele SIMONETTO: NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799), 157-170 FONTI E BIBLIOGRAFIA ASBO, 1 - Archivio di stato di Bologna (ASBO), Napoleonico. Commissariato del pote-re esecutivo presso il Dipartimento del Reno (CPE), s. V, reg. 9, n. 303. 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