ACTA HISTRIAE VII. ricevuto: 1998-09-04 UDC 340.141:341.222(450+436-89)(091) 711.437.:34:341.222(450+436-89)(091) GIURISDIZIONE E COMUNITÁ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. UN CASO DI CONFLITTO CONFINARIO FRA IMPERO ASBURGICO E REPUBBLICA DI VENEZIA XVII-XVIII SECOLO Marco BELLABARBA Istituto storico Italo-Germanico in Trento, IT-38100 Trento, Via S. Croce 77 SINTESI Oggetto di questo contributo è la storia dei conflitti di confine tra due comunità rurali appartenenti all'Impero asburgico e alla Repubblica di Venezia. Attraverso lo studio di questo confronto, che si prolunga per tutto l'Antico regime, viene affrontato il tema della percezione dei confini nei suoi aspetti politici, economici e sociali oltre che delle nozioni di potere territoriale che in essi sono incorporate. Con una lettura che incrocia le prospettive comunitarie a quelle statali, si tenta di analizzare il mutamento dei limiti territoriali nel passaggio da uno spazio politico costruito sulla funzione giurisdizionale a uno che si definisce invece tramite caratteristiche di possesso fondiario e di sovranità fiscale. Fu nel 1911 che l'avvocato Antonio Teso termino lo studio commissionatogli dal Consiglio provinciale di Vicenza - l'incarico risaliva a tre anni prima - con lo scopo di accertare se avesse "fondamento un'azione giudiziaria-amministrativa a favore del Comune di Lastebasse per il recupero di alcune montagne tra Valle Lunga e Valle Orsara" (Teso, 1911, 3), poco meno di 1600 ettari tra boschi e pascoli posti al di là della frontiera austriaca, nel territorio del comune trentino di Folgaria. Ne era venuto fuori un libretto di un centinaio di pagine, aggressivo e ben documentato, in cui i manoscritti della biblioteca civica e le vecchie relazioni dei Provveditori ai confini veneziani consultate presso l'archivio dei Frari lo avevano aiutato a dimostrare la fondatezza giuridica delle pretese che i suoi clienti avanzavano. L'odierno confine di stato che separava impero austro ungarico e regno d'Italia, stando ai suoi calcoli, seguiva un tracciato storicamente falso. Quindici anni dopo, nel 1926, il comune di Folgaria replicava alle azioni legali mosse nel frattempo da Lastebasse. Pubblico a proprie spese un libro, più spesso del precedente per via di una corposa appendice documentaria, che sulla falsariga delle ricerche dall'avvocato vicentino, pescando negli archivi locali e veneti, forniva le pezze d'appoggio alle ragioni della comunità. Dopo che l'Italia aveva "raggiunto i 233 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 suoi confini naturali accogliendo nel suo seno, mercé il sacrificio dei suoi figli, le Provincie irredente", da una di quelle provincie si ricorreva ora "fiduciosamente al giudizio autorevole dell'Assemblea Nazionale".1 In mezzo ai due libri il primo conflitto mondiale. Lungo quei chilometri di trincee meticolosamente fortificate al principio del secolo, truppe tedesche, austriache, un-gheresi e boeme avevano cercato di piegare la resistenza di nemici reclutati anch'essi lontano dai luoghi del combattimento. Forse perché Folgaria era adesso "parte pulsante della magnifica famiglia italiana", forse perché i sudditi dell'austriaco Welschtirol avevano combattuto distanti dalle loro case, nelle pianure russe e gali-ziane, forse per tutto cio il linguaggio e la retorica dei confini cosí familiari intorno agli anni della guerra non entravano del volume folgaretano; laPrefazione vi ricorreva solo come motivo di biasimo, per rimarcare l'inopportunità della causa in un momento di ritrovata concordia patriottica (Folgaria, 1926). E del sesto, anche nelle pagine del Teso, che pure aveva approfittato di quel gergo, facendo dell'alveo di un torrente la linea di confine naturale tra i due territori, il tema vi restava appena accennato. In realtà, prima e dopo la guerra, nessuna enfasi nazionalista era riuscita a velare la sostanza di un conflitto che restava al di là di tutto comunitario; un conflitto per altro, come testimoniava l'itinerario archivistico prodotto, ormai secolare. Nonostante le due memorie legali dilatassero il campo d'indagine ai primi secoli del Medioevo, c'era una data alla quale esse accreditavano il significato di una cesura. Erano gli anni d'inizio Seicento, quando a due riprese, intorno alla linea confinaria che allora separava la Repubblica di Venezia, il principato vescovile di Trento e il Sacro romano impero si erano raggiunti degli accordi. L'inizio di quelle trattative coincideva, con la relazione sulla città e il territorio di Vicenza presentata in Senato l'8 ottobre del 1603 da Nicolo Pizzamano, che vi aveva ricoperto per più d'un anno la carica di capitano. Come il suo predecessore Federico Foscari, ripercorrendo sulla carta i confini del territorio vicentino, Pizzamano aveva ammesso il perdurare dei dissidi con i comuni arciducali e vescovili "dalla banda di tramontana": sulle montagne tra l'Astico e la Posina, nella zona di Folgaria, più a oriente con la comunità vescovile di Levico, nella bassa Valsugana, infine, sopra i contrafforti delle montagne di Marcesina e Frizzon, tra i sudditi della villa tirolese di Grigno e gli abitanti dei Sette comuni. A giudizio del Foscari sotto il rumore di superficie di uno scontro combattuto da decenni, uno dei tanti che agitavano le frontiere della Repubblica, stavano le tensioni diplomatiche tra Vienna e Venezia, problemi di vecchia data, estesi a tutte le zone confinarie con l'Impero, di cui la vertenza trentina era solo un frammento. Il vescovo di Trento aveva lasciato intendere al rettore la sua disponibilità a comporre in modo amichevole le questioni; più restii a troncarle parevano invece i signori delle Le frasi sono nella Prefazione, firmata da "Il Comune di Folgaria (Trento), 26 gennaio 1926. 234 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 enclaves tirolesi di Ivano, in Valsugana, e di Beseno, sull'altopiano di Folgaria, due ampie giurisdizioni feudali dipendenti dalla Camera di Innsbruck incuneate in mezzo ai domini veneti e vescovili. Percio egli suggeriva di premere affinché l'ambasciatore veneziano, come aveva già fatto per i pirati Uscocchi sulla costa dalmata, costringesse la corte di Vienna ad assumere su di sé la conduzione delle trattative aggirando le resistenze locali (Relazioni, 1976, 134-136). Di altro avviso, un paio d'anni dopo dopo, Nicolo Pizzamano. I protagonisti e la trama dei conflitti erano gli stessi del dispaccio di Foscari, ma la sua rappre-sentazione2 degli affari di confine vicentini e arciducali s'inscriveva in un orizzonte geografico molto più circoscritto. Per Pizzamano le cause di quella guerra sfibrante risiedevano in un giro di contraddizioni per la maggior parte locali. Cosí, nella relazione, i richiami alla diplomazia internazionale di Foscari cedevano il posto al racconto indispettito di un episodio svoltosi a Vicenza pochi mesi prima: "Non voglio restar di dire quello che in opposito di quanto ho narrato ho potuto osservare esser nell'animo de vicentini, nelli quali ho scoperto essere in loro inclinatione intrinseca verso imperiali et questo ho osservato da diversi raggionamenti che facevano nel mio palazzo, dove si riducono ben spesso per essere il Capitanio libero da molte occupationi et insieme ho conosciuto questo nel tempo delle trattationi de confini col fiscale di Trento, perché allhora da tutti li principali gentilhuomeni di Vicenza per le piazze et per le case licentiosamente era tenuta conclusione che la Serenità Vostra et la Città di Vicenza non haveva ragione sopra le montagne contentiose, dicendo che alcune non erano mai state del Vicentino et altre pocco si havevano goduto et percio biasimavano grandemente le operationi del conte Francesco Caldogno, che haveva promosso quelle difficoltà; et questi discorsi erano cosí palesi et riportati al fiscale, che egli si mostro difficile per un gran pezzo ad accomodare il sindicato, et poi nelle trattationi di tutto il negotio ne hanno travagliato assa... . Quali siano state le carezze, li banchetti et la servitù fatta a quel fiscale, non le potrei dire se non con gran perdita di tempo; basterà pero che la sappia che vaddi qual senatore esser si voglia a Vicenza, non potrà riccever favori maggiori di quelli che sono stati fatti a detto fiscale di Trento tutte le volte che é stato in Vicenza" (Relazioni, 1976, 152). Dunque la soluzione pacifica del contenzioso auspicata dal suo predecessore aveva avuto corso. Nel giugno del 1603, il vescovo e il comune di Vicenza si erano risolti a eleggere una commissione composta dal consultore vicentino Ettore Ferramosca e dal fiscale del principevescovo Girolamo Graziadei, il quale aveva trovato non solo un'accoglienza affabile - "le carezze, li banchetti et la servitù fatta" -, ma in più una disposizione d'animo cosí arrendevole da spingere il rettore a lamentarsene con Venezia. La rinuncia, almeno in pubblico, alle proprie ragioni sulle montagne era un paradosso funzionale alla politica aristocratica vicentina. Lo si capiva dalla palese avversità mostrata contro il provveditore ai confini Francesco Caldogno, nobile Il termine è introdotto, e corsivizzato, nel bel saggio di Scarabello (1981, 485). 235 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 vicentino che si giudicava troppo schiacciato sulle direttive veneziane, e dal desiderio di arrivare a un patteggiamento incolore ma sbrigativo con i vicini vescovili. Non che il patriziato berico fosse privo di attenzioni per quelle montagne; al contrario, proprio la presenza di "consolidati nuclei di interessi cittadini legati a traffici oltreconfine più o meno leciti" (Pizzeghello, 1996-1997, 247) aveva indotto i deputati della città a cercare un accordo con il principe trentino, qualunque fosse, escludendo dai loro colloqui sia il rappresentante veneziano sia gli emissari della corte tirolese. La bozza di accordo stilata da Graziadei e Ferramosca, punitiva soprattutto delle pretese trappiane, non aveva portato a nulla. Contro di essa si erano saldate la rigidità del Pizzamano e le direttive imperiali spedite al conte Trapp di Beseno che invi-tavano in tutti i modi a boicottarla. All'arenarsi di ogni risultato pratico degli incontri il campo delle trattative prendeva altre strade. Questa volta a scendere in campo erano direttamente i delegati dei governi veneziano e asburgico. Nel 1605 Nicolo Contarini e Giannangelo Gaudenzio Ma-druzzo, capitano generale del Tirolo, s'incontravano nel borgo tirolese di Rovereto, incaricati di pacificare l'intero scenario dei confini lungo il crinale montuoso del distretto vicentino. Era inevitabile che l'intervento delle due diplomazie, il guardare da lontano, e con altre prospettive, quei conflitti, mettesse in campo criteri di valu-tazione non più simili ai precedenti. Madruzzo, commissario asburgico ma pur sempre nipote del principe vescovo regnante, il cardinale Ludovico Madruzzo, desiderava bilanciare qualche arretramento sui monti di Folgaria, feudo tirolese, con una più ferma linea di difesa della comunità vescovile di Levico in Valsugana; sull'altro fronte Contarini, che aveva afferrato i sostanziosi commerci di vettovaglie vicentine risalenti la valle dell'Astico in cambio del legname tirolese, desiderava porre un freno alla complicità silenziosa di cui erano compartecipi, assieme al con-siglio cittadino, i conti Velo e i canonici vicentini di San Bartolomeo (Pizzeghello, 1996-1997, 354).3 Con l'assenso dei due commissari, lo schema delle trattative si avvio in breve a tagliar "corto su talune delle istanze locali più prossime alla sensibilità delle comunità e dei privati" e, almeno in campo veneto, "a deprimere il fattivo contributo dei rappresentanti vicentini alla difesa delle montagne del distretto cittadino" (Pizzeghello, 1996-1997, 357-359). Il 20 ottobre 1605, dopo più di un mese di lavoro e ripetuti sopralluoghi sui terreni contesi, la Sentenza roveretana sanciva, agli occhi dei commissari, un accettabile compromesso: nel settore valsu-ganotto, dove Levico e Grigno fronteggiavano i Sette comuni, il confine veneziano arretrava discostandosi dall'alveo del Brenta, che fin lï i vicentini avevano ritenuto confine geografico del proprio distretto; l'ammanco di terre in queste zone era pero Il futuro doge Contarini, al suo esordio nella política estera, aveva infatti reclamato che non si te-nessero in conto le rivendicazioni dei "particolari... ma solo la materia de confini et giurisdittionali, o pur de' particolari che habbiano dipendenza da quella". 236 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÄ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 compensato dall'innalzamento della linea confinaria tra i corsi della Posina e dell'Astico, che in tal modo includeva definitivamente le case della villa denominata Lastebasse entro i domini veneziani. Comunicando al Senato la chiusura della vertenza, Contarini non riusci a trattenere la sua soddisfazione: "et gli huomini habitanti le Laste basse, che sono tutti di Folgaria sotto Trento, et rilasciati per la sententia del Signor Feramosca come alieni, hora sono passati nello Stato della Repub-blica. Da questo ne segue tutti questi benefici. Prima che tra uno Stato et l'altro, si pone un confin notabile et immutabile che e il fiume Astego; secondo, che una villa che e forse di 50 case mai piú possessa viene nel Dominio della Repubblica, la qual si spera che debba farsi maggiore et che quei di Fulgaria fuggendo la violenza di Beseno si ricontentino sotto la Serenita vostra; tertio, che il signor di Besen havendo beni propri nella giurisditione di Vicenza, bisognera che vadi molto retento nel darle mala sodisfattione...".4 Tre secoli dopo, Antonio Teso commentava positivamente la ratifica dell'accordo: quella linea diritta che dalla sommita del monte Maggio passava sulla costa della Melegna e poi scendeva alla confluenza dei due torrentelli che formavano le sorgenti dell'Astico seguendo senza interruzione il corso del torrente, era indicata "dalle piú elementari nozioni di geografia come il vero confine naturale tra il Veneto e il Trentino. Essa infatti segna lo spartiacque tra la Valle dell'Adige, a quale portano le loro acque il Leno di Terragnolo e il Rossbach di Folgaria, e le valli del Posina e dell'Astico con i loro affluenti" (Teso, 1908, 26). Tale semplicita di confini - a destra dell'Astico il dominio veneto, sulla riva sinistra dell'alveo le terre asburgiche -possedeva una giustificazione storica; in piú tratti essa ricalcava i limiti aministrativi posti da Venezia durante la parentesi quattrocentesca del suo governo nel Trentino meridionale, quando Folgaria e un pezzo del feudo di Beseno si erano trovate con Lastebasse sotto uno stesso governo. Ma se i disegni delle mappe roveretane sembravano sensati a un legale nove-centesco, tanto che egli li invocava come prova giudiziaria, la loro coerenza geografica risultava invece gia fragilissima a giudizio dei contemporanei. I deputati di ASV, Provveditori Sopraintendenti alla Camera dei confini , b. 118, fasc. 1605, Sententie delli Com -missari Madruzzo et Contarini intorno le difficolta nelle montagne vicentine et alcune differentie in Cadore et per il bosco di Somarida et altre scritture , dispaccio di Nicoló Contarini da Rovereto, 19 ottobre 1605, c. 30v. Ma si veda anche l'ultima lettera del Contarini, scritta poco prima del suo con-gedo da Rovereto il 22 ottobre 1605 e riportante le ultime discussioni con i procuratori arciducali: tra i consultori delle parti un commissario cesareo, "il quale se ben non parla Italiano ha trattato fre-quentemente meco et si persuadeva de convincermi con le sue raggioni, et ricercó che si aggiungesse nelle sententie che se quei delle Laste volessero partire dallo Stato della Serenita Vostra potessero anco disfar le loro case et portarsene le materie. Sorrisi a questa richiesta et dissi che li suoi sudditi sono cosi ben trattati che non partono cosi facilmente et che piú tosto sperano che delli loro pas-sassero dal nostro canto". (c. 36r/v). 237 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 Vicenza mostrarono di sgradire le nuove terminazioni, e non solo perché la severa regia contariniana li aveva relegati a spazientite anticamere fuori dalle stanze in cui gli ambasciatori contrattavano. A dispetto dello spostamento settentrionale dei ceppi confinari, grazie al quale si acquisivano terre e un villaggio mai prima posseduti, essi avvertirono subito che le compensazione escogitate da Contarini e Madruzzo, spostando dei prati lungo il Brenta e aggiungendo un'ampia fetta di pascoli e boschi attorno a Lastebasse, lasciavano impregiudicati i nodi reali delle controversie. Senza dubbio, la sentenza del 1605 "codificava un confine internazionale, penetrante per ben dieci chilometri con una lunghezza massima di sette chilometri nel territorio trentino, una specie di cuneo avente confini naturali", una linea "incomprensibile e fantastica", un vero "controsenso" a guardarla da Folgaria (Folgaria, 1926, 18) nel 1926. "Quoad iurisdictionem" tutte le terre tolte al feudo dei Trapp di Beseno spettavano adesso alla città di Vicenza, eppure "quoad pro-prietatem" le variazioni erano state quasi impercettibili. Solo una porzione del territorio montagnoso di giurisdizione veneta, le cosiddette 'Lastealte', veniva assegnata in proprietà al villaggio vicentino di Lastebasse, un insediamento di casali sparsi lungo la riva destra dell'Astico e tutt'ora soggetto, come fin li, alla diocesi di Trento; per contro, l'antica proprietà delle montagne dette delle Lastebasse restava in gran parte di spettanza trentina, con l'esito contraddittorio che i beni comunali su cui Folgaria esercitava il dominio utile venivano a trovarsi spartiti tra due giurisdizioni statali. Le selve delle Laste sarebbero state esattamente frazionate con l'apposizione di cippi in pietra, ma a rendere ancor più poroso e indistinto quel confine il protocollo dell'accordo dichiarava che, da parte vicentina e trentina, fossero reciprocamente leciti il pascolo, il diritto di taglio e di commercio di legnami nelle montagne contemplate dalla sentenza, cosi come ai sudditi vicentini il diritto di trasportare le loro case e proprietà anche al di fuori della giurisdizione veneta conservandone tuttavia i diritti di possesso.5 II testo in appendice a Folgaria (1926, 86): "Preterea declararunt dictam Montaneam Lastarum supe-riorum spectare dictae Civitati Vincentiae quoad proprietatem cum suis nemoribus, pascuis et per-tinentiis; et montaneam Lastarum inferiorum similiter cum suis pascuis, nemoribus et pertinentiis spectare praedictis dominis Trappis, declarando faciendam esse divisionem in duas partes equales omnium nemorum dictarum montanearum Lastarum inferiorum et superiorum inspecta tamen qua-litate et bonitate dictorum nemorum quarum partium adiacens Lastis inferioribus si dictarum Lastarum inferiorum, et altera remaneat lastis superioribus iuxta terminos figendos ... Declarando quod domini de Biseno et illi de Fulgaria in Lastis superioribus suis pascuis nemoribus et pertinentiis nullo modo se ingerant, et e contra quod civitas Vincentiae non se ingerat in inferioribus, salva tamen iurisdictione. Declarantes insuper quod salva sint iura personarum particularium in domibus et bonis ipsorum particularium existentibus in dictis Lastis inferioribus, et etiam predictorum dominorum de Biseno pro livellis, decimis et aliis eorum iuribus... Item quod habitantes in Lastis inferioribus seu etiam habentes bona particularia possint absque impedimento conducere eorum fruges, fructus et animalia, et quaecumque alia quocumque voluerint, absque alio impedimento et possint uti sale germanico, nec non frui gratiis et privilegis atque exemptionibus quibus fruuntur 238 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 Di tutte le vertenze previste nella sentenza roveretano, quella relativa a Lastebasse e Folgaria era senza dubbio la più spinosa. Sui due versanti il numero degli attori in gioco - la città di Vicenza, il suo rettore, i conti Velo; il principe vescovo e l'arciduca d'Austria, la comunità di Folgaria e i conti Trapp - era cosí fitto da originare inevitabilmente il copione degli attriti di confine. L'intrico delle pretese territoriali sedimentate nel tempo, i rapidi cambi di dominio avvenuti nel XV secolo, le numerose investiture feudali, complicavano la definizione di un terreno impervio e scarsamente battuto. Cercando di affrontare tali complessità i commissari avevano fatto ricorso a una lettura degli spazi contesi che, incapace di ricavare dai toponimi antichi o dalle parole dei testimoni elementi per "traduzione grafica e materiale di un tracciato di demarcazione"6 obiettivo, si era alla fine rifugiata nella scissione dei confini quoad proprietatem e quoad iurisdictionem. In quest'approccio si condensavano una tradizione di studi risalente e uno sguardo realistico allo stato delle cose. Pensare i limiti di un spazio sulla base dei poteri giu-diziari che in esso venivano esercitati esprimeva la rilevanza della pratica giudiziaria quale simbolo e funzione della sovranità medievale.7 Attorno ai concetti di merum imperium, di potestas gladii, la scienza giuridica aveva incardinato il desiderio di porre un ordine, per quanto sommario, in aree discontinue dal punto di vista politico e geografico, cresciute poco per volta con aggregazioni di frammenti territoriali e di prerogative pubbliche. L'esistenza di città, castelli feudali, comunità, che riconoscevano un unico signore o che al contrario sopportavano dentro di esse la coabitazione di poteri diversi, magari ostili, aveva portato a indebolire come criterio discretivo della sovranità la promulgazione di leggi e il possesso del dominio terriero in favore di un'immagine dello spazio modellata attorno ai contorni delle pratiche giudiziarie. Si trattava di un'idea di sovranità a cui non era affatto estranea una nozione lineare del confine e nemmeno una sensibilità talvolta esasperata verso il suo significato politico o, in prevalenza, militare; eppure essa restava inevitabilmente lontana da un'immagine subditi Septem Communium Vicentini districtus, quae concessiones predictae sint et intelligantur ipsis habitantibus in dictis Lastis inferioribus seu etiam habentibus bona particullaria concessae ex gratia et benignitate Serenissimi Domini Veneti. Mi rifaccio ancora alle convincenti conclusioni di Pizzeghello (1996-1997, 156-157): "Nodo gordiano per una traduzione grafica e materiale di un tracciato di demarcazione, i toponimi delle scrit-ture piu antiche rivelavano un grado di approssimazione insufficiente a dirimere le controversie. La decodificazione di ciö che appare anzitutto come una percezione spaziale sensibilmente inadeguata alle mutate esigenze di chiarezza emerse con il crescente sfruttamento delle risorse locali inibiva cioe in termini sostanziali una lettura incontrovertibile delle fonti..., rimarcandone la senescente inade-guatezza come strumento di prova giuridica in epoche in cui l'arrichimento toponomastico doveva aver probabilmente progredito anche in qualche relazione con la conquista spaziale e conoscitiva dei siti ...". Sul tema, si vedano la classica ricerca di Costa (1969) e quella piu recente di Vallejo (1992). 239 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 'cartografica' del territorio8 e poco interessata, in fondo, a dirimere i conflitti scoppiati lungo i precari segni di confine dei suoi distretti se non per il bisogno di fissare al loro interno forme di tacita armonizzazione degli ambiti minori di giurisdizione. A una sovranità che continuava a pensare se stessa in termini di dominio sugli uomini piuttosto che sulle cose,9 la creazione dal nulla di una doppia linea divisoria tra proprietà e giurisdizione politica non dovette sembrare un irragionevole "con-trosenso". Premuti dalle necessità di equilibrare il conto delle perdite e degli acquisti terrieri lungo tutto l'arco del confine veneto-imperiale, i commissari di Rovereto avevano sovrapposto le loro ragioni diplomatiche alla "turba di avvocati e procu-ratori delle parti interessate, appassionatissimi et insolentissimi" che alimentavano quel conflitto di comunità. Da una parte e dall'altra fu chiaro che l'insieme delle prove cartacee fornite in sede di trattativa - interrogatori, allegazioni, consilia, contratti d'affitto, investiture decimali - portavano unicamente all'impossibilità di una consolidazione grafica delle fonti allegate. Contarini lo scrisse a Venezia: "Ma quando credevo esser al fine venero con una quantità de capitoli, sopra quali dovendosi essaminar innumerabili testimonii, et volendo li nostri produrne per necessaria diffesa altretanti, si vedeva che la trattatione non si saria fornita neanco in molti mesi."10 Si decise pertanto di riassettare la tortuosità di quei confini montuosi entro gli schemi più lineari della teoria della iurisdictio, cedendo ai veneziani una consistente smarginatura territoriale entro i domini asburgici e facendo scorrere 8 Lo stesso linguaggio del diritto romano era in queste circostanze un lascito negativo, poiché i testi del Corpus iuris civilis, com'e noto, consideravano quasi esclusivamente i confini nei termini di un rapporto tra persone e non di istituzioni pubbliche, come illustra il saggio di Scattola (1997), che a p. 55 cita un passo eloquente del giurista cinquecentesco Girolamo Monti, Tractatus de finibus regun -Gis civitatum, castrorum, ac praediorum, tam urbanorum, quam rusticorum ..., Coloniae Agrippinae 1590: "Et ideo ... propter publicam utilitatem divisiones factae fuerunt, ut recte officiorum sin-gulorum geretur administratio. Ñeque enim humani generis conservatio poterat alia ratione sub-sistere, nisi huius magnae causae differentiae ordo servaretur. Ñam si iudex quilibet de omnibus causis cognosceretur, non habita personarum, locorum, causarumque, ex hoc iurisdictionum confusio resultaret, ac dissensiones et scandala oriretur contra iura". Lungo tutto il XVI secolo rimase usuale accostare la figura del signore che avesse "districtum, id est iurisdictionem" con l'ammissione che i suoi poteri erano spesso dispersi, oppure ammettere che sebbene la iurisdictio fosse indivisibile, rispetto a un territorio o a un castello, il suo esercizio si potesse spartire. Per usare le parole di un altro giurista, il tedesco J. Koppen: "sciendum est, iurisdictionem castrorum et rerum dominiis non adhaerere inseparabiliter. Saepius enim contingit, quod unus in territorio vel loco habet iurisdictionem, et alius castri vel rerum dominium ..."; (cit. in Willoweit, 1975, 143). Ma sul tema, inoltre, Mohnhaupt (1995, 556). 9 Su tale nozione di sovranita in Antico regime si sofferma l'intelligente libro di Sahlins (1989, 6). 10 Come il precedente sulla "turba" degli avvocati, questo giudizio di Contarini e in sua lettera da Rovereto, data il 2 ottobre 1605, in ASV, Provveditori Sopraintendenti alla Camera dei confini , b. 118, fasc. 1605, Sententie delli Commissari Madruzzo et Contarini intorno le difficolta nelle mon -tagne vicentine et alcune differentie in Cadore et per il bosco di Somarida et altre scritture, c. 14r. 240 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 lungo di essa il nuovo confine tra impero e repubblica; gli assetti fondiari tra le comunità, come si è visto, restavano invece per larghi tratti inalterati. Senza troppi giri di parole, e senza alcun successo, i patrizi vicentini reagirono a un trattato che accantonava le loro capacità mediatorie, nonché quei parametri ideologici che ne giustificavano la funzione d'interlocutrice esclusiva di fronte a Venezia.11 Le crepe apertesi nella coesione del tessuto aristocratico locale reci-devano il filo di un dialogo fino ad allora indisturbato tra il centro urbano e le comunità periferiche del distretto, mettevano a rischio o svelavano le reciprocità messe in cantiere dai mercanti cittadini con i vicini tirolesi nonostante le continue lamentele sporte a Venezia.12 Nel cono d'ombra di un confine scarsamente preciso, costruito come uno spazio di conflitto privo di regole e popolato da vere e proprie comunità marginali,13 la politica cittadina aveva trovato modo di conciliare ini-micizie di maniera e interessi economici. A nord di quella linea, nel castello del conte Trapp, gli stati d'animo degli apparenti contraddittori dovevano essere simili, forse più umorali e violenti, ma per nulla distanti. Su una cosa, comunque, il patriziato berico aveva visto giusto: quell'accordo di cui Nicolo Contarini si vantava a Venezia sarebbe durato poco. Le sfarinature affiorarono già a ridosso della ratifica, nel 1620, quando gli uomini di Lastebasse pregarono la Signoria di rinominare un commissario per la tutela dei loro diritti. Contarini, designato in un primo tempo, era stato costretto a rinunciare per la carica di Provveditore oltre Mincio, "e cio malgrado si affannasse a sostenere l'importanza dell'affare, e le esigenze delle popolazioni, malgrado il rischio, fattosi di recente assai grave e cui egli era particolarmente sensibile, che i preti folgaretani, nell'esercizio delle loro funzioni, turbassero le coscienze dei sudditi e ne alienassero gli spiriti dalla devozione alla Repubblica" (Cozzi, 1995, 138). Nel 1624 il podestà Antonio Longo registrava l'ennesimo attacco dei Folgaretani, "villa grossa d'arciducali" contro gli uomini delle Lastebasse, nel 1627 Giovanni Priuli deprecava gli "inconvenienti grandissimi tra i popoli delle Laste Basse sudditi della Serenità Vostra et quelli di Folgaria per occasione di quei boschi, non effettuandosi l'ordine statuito et l'ispe-ditione de commissarii che pur sono eletti a questo effetto" (Relazioni, 1976, 303). 11 Per il contesto tardo cinquecentesco dei rapporti fra Venezia e l'aristocrazia vicentina si veda Povolo (1997, 103). 12 Paolo Sarpi, in un consulto del 1622, coglieva bene il paradosso delle suppliche sulle minacce arciducali e una realtà invece permeabile al transito delle merci, specie del legname, attorno a cui gravitavano gli interessi "di metà Vicenza"; cfr. Pizzeghello (1996-1997, 454). 13 Seguo la definizione del "confine come spazio di conflitto" proposta nel bel libro di Zanini (1997, 106-108). Un caso di confine intenzionalmente pensato e mantenuto come luogo di disordine con-flittuale è quello delle zone di frontiera irlandese e scozzese nel tardo Medioevo studiate da Ellis (1998). 241 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 I rettori non nascosero il ritorno délia conflittualità al grado di sempre, ma lo scetticismo dei loro dispacci, man mano che si entrava nel Seicento si trasformo in una caduta d'interesse verso gli avvenimenti di quell'angolo del distretto, o tutt'al più in un genere di compassione ufficiale per i suoi abitanti.14 La crescente svogliatezza delle informazioni, se non per segnalare l'inefficacia dei rimedi presi, testimoniava lo spostamento del fuoco conflittuale al centro del dominio; e qui in realtà, ci si continuava a interrogare sul modo di risolvere le contese seguite al verdetto del 1605. In varie occasioni i consultori in iure della Repubblica sarebbero stati richiesti di appianare sul piano giuridico le vertenze in corso tra vicentini e arciducali. Alcuni, come Paolo Sarpi, avrebbero suggerito di moderare le rappresaglie concesse dal foro locale, mettendo a nudo le compromissioni di gran parte del ceto mercantile vi-centino con le signorie arciducali da cui acquistavano regolarmente carichi di legname. Altri, tra cui il feudista Gaspare Lonigo, convinto che le relazioni con i Folgaretani fossero un prezzo da pagare per la povertà di quei siti montagnosi, sarebbero passati sopra a quella connivenza per argomentare un diritto di proprietà originaria riguardante le fette di territorio situate in mezzo alla doppia linea di confine. Le argomentazioni giuridiche, talvolta più caute, talvolta più combattive, non si discostavano dall'impianto della sentenza roveretana. La sovranità di Venezia su quelle terre continuava a essere di natura giurisdizionale, "ratione iurisdictionis et protectionis", fatta di azioni e di pratiche, di riscontri quotidiani che rendessero palpabile la protezione della giustizia veneziana distribuita ai suoi sudditi. La labilità dei diritti veneziani "ratione proprietatis" aveva dettato una linea di atteggiamento da cui era impossibile scostarsi. La difesa fattiva del possesso attraverso atti di giu-risdizione - comminare multe, imporre sequestri, arrestare chi pascolava abusivamente - fondava la presunzione di un diritto reale sul suolo. Percio ancora nel 1692, fra Celso, servita e consultore in iure, avrebbe invitato a sostenere il possesso dei vicentini e "l'effetto della sentenza coll'impedire agli austriaci qualunque novità, come hanno fatto per il passato", proponendo alcuni anni più tardi d'impiegare gli abitanti delle comunità vicine, agli ordini del capitano, per la difesa armata del confine (Pizzeghello, 1996-1997, 454). L'orientamento delle magistrature veneziane non era facile a inverarsi. L'assenza di uomini da inviare in montagna costituiva un motivo di lagnanze croniche nelle 14 Ad esempio, nella relazione inviata da Girolamo Querini nel 1726. "Vi sono i popoli delle Laste Basse collocati dalla natura in sitto alpestre, sterille e poverissimo, e quello che importa nella sola distanza di pochi passi di Fulgaria, Stato austriaco. Tra gl'uni e gl altri accadono ben spesso delle moleste insorgenze a causa de pascoli e de boschi, rinforzate da scambievoli represaglie alle case et animali, onde per divertirle ricercasi la sola desterita; quest'anche produce un buon effetto, ma l'uni-co e singolare deriva dalla pubblica generosa clemenza col suffragare d'un qualche annuale soccorso de grani le loro mendicita in vero angosciose a que'posti di tanta gelosia" (Relazioni, 1976, 450). 242 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 relazioni dei rettori e di fatto un pregiudizio negativo al possesso giurisdizionale. A sostituire la milizia del capitano erano chiamati, come ovunque nello stato veneto, i residenti delle comunità. Ma quei contadini insediati lungo le strisce confinarie traevano dal proprio attaccamento ai luoghi di residenza concezioni e pratiche possessorie che non sempre coincidevano con quelli dei giuristi della capitale. Più impulsive, più facili a farsi travolgere nelle rappresaglie e nell'illegalismo dei furti di bestiame e degli incendi; meno formali, meno rispettose dell'ordinamento giudiziario e delle sue concezioni territoriali, inclini sovente a trasformare l'atto possessorio in gesto di sfida. L'apposizione e la sorveglianza dei cippi confinari, le visite degli ingegneri e dei cartografi, gli atti di giurisdizione, coinvolgevano per forza di cose sia gli ufficiali nominati dal Principe sia i residenti delle comunità (Grendi, 1986, 835); solo che tale cumulo di saperi e di tecniche possessorie producevano categorie dello spazio e modi d'impiegarlo poco conciliabili tra loro. Accanto al rosario degli incidenti di confine, delle incursioni violente spinte fino sulle piazze delle due comunità, la cronaca dei rapporti tra Folgaria e Lastebasse si riempi di ammonimenti a sospendere ogni relazioni sospetta di contiguità con i di-rimpettai. In quegli anni le interdizioni sovrane si distribuirono equamente, da en-trambe le parti: contro Folgaria, nel 1689, ai cui abitanti il governo austriaco proibi di comparire davanti ai fori della Repubblica, con l'ordine di ritirare qualsiasi procura delegata ad avvocati veneti; e contro Lastebasse, alla quale il Senato dieci anni dopo vieto sotto pene gravissime di comperare legname o stringere qualsiasi contratto d'affari con la gente di Folgaria in spregio delle disposizioni roveretane (Folgaria, 1926, 21-22). Non era un problema recente: nozioni contrapposte di territorialità avevano generato identici attriti tra Venezia e Vicenza, tra imperatore, principe vescovo e signori di Beseno. La debolezza dei confini istituzionali aveva lasciato libere le città e i signori locali di ritagliarsi sulle proprie esigenze la misurazione dei confini. Tutto un equilibrio di tolleranze, di appoggi, di conflitti locali era pero giunto a incrinarsi da quando la sentenza del 1605 aveva disegnato i nuovi confini demandando di fatto la loro custodia alle due comunità. Per Folgaria si trattava dell'esito di una battaglia giudiziaria decennale, che l'aveva opposta ai conti Trapp in merito alla percezione dei diritti feudali sui beni della comunità. Alla fine, con una sentenza revisoria emessa dall'arciduca Massimiliano del Tirolo nel 1612, quei beni, incluse le montagne limitrofe al vicentino, erano stati tolti alla giurisdizione signorile (Bottea, 1860, 54-55).15 Lo stesso anno, il pugno di casali dispersi sotto il passo del Sommo e 15 Il ricordo della sentenza era ben presente in un consulto di primo Settecento di Antonio Lorenzo Sabini; nel 1605 - scriveva - si fissarono i confini di ambo i principi e il "dominio privato di alcune d'esse montagne chiamate le Laste alte fu attribuito alla città di Vicenza, quello delle Laste basse venne assegnato ai Signori di Beseno, o Trappi, in luogo de quali s'introdusse poi la Comunità di 243 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 un tempo sudditi austriaci, dopo essere stati compresi entro la linea del "gius sovrano veneto" si ergevano in comunità prestando giuramento di obbedienza alla Sere-nissima (Folgaria, 1926, 19).16 Con il profilarsi istituzionale delle due comunità la materia dei confini diveniva più spinosa, più popolata di insofferenze e di recriminazioni. In una geografia di interessi comunitari che poteva alternare rappresaglie furiose ad aggiustamenti sul campo, i margini d'intervento delle magistrature pubbliche si restringevano. L'ir-ritazione dei consultori in iure veneziani verso una politica confinaria costruita su base locale veniva manifestata da Giovanni Maria Bertoli in un parere del 1694, appena saputo che i Lastarolli tentavano di accordarsi con i vicini per mezzo di arbitri. Bertoli rigettava l'accomodamento: "Primo perché la materia de confini tra prencipi non si decide da arbitri eletti da comuni confinanti, ma si termina col mezzo de Commissari dagli stessi principi eletti, quali con le scritture e carte pubbliche alla mano stabiliscono ció che riesce di ragione e di giustizia". In secondo luogo perché attorno ai confini vi erano già state pressioni dell'ambasciatore cesareo a Venezia, benché non andate a buon fine, per l'intervento dei consigli veneziani: "Onde concludendo siamo di parere (sempre sottoposto alla corretione di VV. EE) che non si possa dar assenso alle dette capitulationi, ma che più tosto si habbi a prohibire a quei sudditi di non ingerirsi in tal materia, per non esser cosa ad essi aspettante"}7 Se la proposta di tenere lontano le comunità dagli accordi arbitrali incontrava il favore dei due governi (Grendi, 1989, 141), la realtà istituzionale preparava scenari diversi. Marcare un spazio, segnare un territorio, come si era ordinato a Rovereto, non significava necessariamente vietarne l'accesso ad altri. Malgrado gli auspici di Contarini, il semplice acquisto giurisdizionale di nuove terre aveva lasciato senza correttivi il conflitto possessorio. Un danno specie per i boscaioli e i pastori vicentini aggrappati sul versante più disagevole delle montagne e costretti a supplire in qualche modo alla loro miseria. Gli uomini di Lastebasse, ammetteva Bertoli qualche anno dopo di fronte alla Signoria, avevano "continuato a tagliar legne per negotio, a svegrare et a seminare", cosa che la sentenza roveretana proibiva, "et all'incontro li Folgaretani a disfar et a distruggere" per rappresaglia, avendo "ragione nel merito Folgaria imperiale con una sentenza fatta nascere studiosamente nel 1612 in Ispruch, foro incompetente pe beni essistenti nel Dominio veneto, ad oggetto solo di deludere con la forza della gente fiera e numerosa, la giustizia delle cose giudicate da suddetti comuni commissarii". Cfr. ASV, Provveditori Sopraintendenti alla Camera dei confini, b. 118, fasc. non numerato, 22 agosto 1720. 16 Era ancora il Sabini a fissare in quella data lo scatenarsi dei conflitti comunitari: "Altra origine ebbe la lite tra Lastaroli e Folgoretani per le montagne dette Laste Basse con la Roboretana fu data liberrà di trattenersi nello Stato Veneto a tutti que popoli che per loro comodo et interesse vi havevano già stabilite le case. Si fermarono pero molte famiglie de Lastaroli detti ancor essi Folgoretani di qua del Xomo e Lavaron et essendo membri di una medesima comunità pretesero di continuare nel godi-mento de' beni insieme co' gli altri habitanti di là del Xomo nel Dominio Austriaco". 17 ASV, Consultori in iure, Giovanni Maria Bertoli, fz. 145, 22 luglio 1694, cc. 258r e 259r. 244 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÄ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 stante la suddetta Sentenza, che sta e che vive decretata dalla Serenita vostra, e torto nell'ordine, perché non possono farsi giustizia per sé stessi con la violenza e con la mano armata oltre la turbatione delle pubblici confini".18 Ancora una volta, esaminati gli estremi della causa, il giurista veneziano si preoccupava di commentare negativamente le pratiche comunitarie: giudicando pericolose le ritorsioni armate e inutili i ricorsi a Vienna, Bertoli proponeva di commettere ai rettori l'istruzione di un processo rigoroso "contro li turbatori e violatori delli Pubblici confini", suggerimento poco piü che consolatorio, se non si capisse tra le righe che l'azione giudiziaria doveva tamponare in fretta il ricorso dei Lastarolli alle decisioni di una commissione austriaca allora stazionante nel roveretano.19 Piü delle violenze, del fatto quasi ovvio che l'abitare un luogo richiedesse "la pratica e l'esperienza anche violenta dei suoi margini" (Zanini, 1997, 44), premeva distruggere le reti di scambio e di legami personali intrecciate negli sconfinamenti abusivi con i villaggi limitrofi; premeva evitare che le comunita alterassero la visione dello spazio prodotta dalle ragioni diplomatiche, per quanto fosse posticcia e fondata sopra criteri insostenibili. Certo, parziali coincidenze di obiettivi erano talvolta possibili. Ci fu appena qualche invito alla prudenza nelle risposte alle suppliche dei "Lastari" volte a ottenere, come sudditi della Serenissima una chiesa parrocchiale autonoma. Nel 1605 i commissari avevano tralasciato cautamente di sistemare il tracciato dei confini diocesani i quali, oltre a non coincidere con quelli politici, tagliavano in due distretti la comunita vicentina, per una parte ancora dipendente dalla pieve di Folgaria, per l'altra, nel fondovalle, dalla chiesa di Santa Maria di Brancafora, situata nella giurisdizione austriaca di Lavarone ma spiritualmente inclusa nella diocesi di Padova. La politica giurisdizionalista degli amici di Contarini diede subito l'assenso affinché Lastebasse, sciolto il nesso politico con Folgaria, scindesse di conseguenza i vincoli religiosi con la parrocchia arciducale di San Lorenzo: per la comodita di ricevere i "Sagramenti" da un prete locale - si scrisse a Venezia - e per non impegnare la "pubblica riputazione" con l'essere legati al ve-scovo di uno stato straniero.20 La paura dei possibili "turbamenti" delle coscienze ID ASV, Consultori in iure, Giovanni Maria Bertoli, fz. 156, 28 settembre 1707, c. 343v. 19 Ibidem c. 344v "Laudando noi in tanto la saggia avvertenza dell'Ecc.mo signor Capitanio di non permettere alli Lastarolli il portarsi avanti il Commissario Ceschi per farsi render ragione contro li Folgaretani, come da quello furono invitati, il che gli dovera esser espressamente prohibito non dovendo tali vertenze esser in luoco giudicate che in questo Serenissimo Dominio et in quel-l'Eccellentissimo Consiglio dove di gia, come habbiamo veduto, e seguita la delegatione". 20 ASV, Consultori in iure, Gaspare Lonigo, fz. 58, 22 maggio 1626, c. 30v: "al qual Vescovo per es-sere di Stato alieno non stimiamo bene dimandar cossa alcuna perché non si otteria cosí facilmente et potria restar impegnata la pubblica riputazione. E se bene si puó credere che esso Vescovo di Trento si risenta di esso fatto, nondimeno e cosí chiaro l'ordine del Concilio di Trento circa tali eretioni di 245 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 provocati dall'assistere alie funzioni religiose in territorio non veneto aveva indotto una risposta meno prudente che in passato. Nessun parere giuridico esito a sposare nel merito le ragioni comunitarie. E di fatto, anche se a Seicento inoltrato, gli uomini di Lastebasse poterono cominciare la costruzione di una cappella dedicata a San Fermo a oriente della frazione dei Tezzeli, nel cordone di terre comunali folgaretane soggette al "gius sovrano veneto". Una giustificazione sollecita, dunque, che sgombrava il campo delle diffidenze accumulate fin li. Un prete e una cura d'anime di nomina veneta facevano da complemento alla sudditanza giurisdizionale sperata dai consultori. In realtà, a scorrere le suppliche dei "Lastari", si avverte che esse riflettevano per lo più il bisogno d'integrare la debolezza delle proprie risorse d'identità. Per uno spazio paesano disperso e punteggiato d'insediamenti, i cui confini amministrativi e fiscali stavano sullo sfondo di un contrasto politico faticoso, la possibilità di raccogliersi attorno a un edificio sacro e li di battezzare i figli o di seppellirvi i propri congiunti marcava la concretezza dei legami comunitari. Non un sacerdote, non la comodità di ricevere i sacramenti, come pensavano a Venezia, bensi l'appiglio alla fisicità di una chiesa, di un fonte battesimale e di un cimitero stavano dentro le scritture compilate a Lastebasse. La memoria contadina restava memoria di luoghi, ricordo di paesaggi e di sguardi appuntati sulle sagome di edifici familiari (Fentress - Wickham, 1992, 93). Percio l'ordinamento dello spazio si impregnava di ingredienti essenziali alla devozione popolare come il culto dei morti, si mescolava ai riti e alle processioni ordinate nei giorni delle feste votive, che partendo dalla chiesa percorrevano il territorio della comunità segnandone i limiti esterni.21 A Lastebasse, la precarietà dei confini giurisdizionali circondo il conflitto sulla chiesa di un intenso potere evocativo;22 né l'ambiente fisico né quello sociale offrivano alla comunità un mezzo espressivo più consono al suo bisogno di coesione di quel linguaggio religioso con cui essa definiva il proprio spazio rituale (Torre, 1995). Con il risultato, tuttavia, di contrapporsi in modo inconciliabile all'antica esperienza di controllo collettivo del territorio che promanava dalla pieve e dalla comunità di Folgaria (Bottea, 1860, 37-44). Perché se il conflitto sulle risorse agrarie talvolta conobbe momenti di pausa e di concorde indifferenza, lo scontro intorno alle parrocchie non ebbe mai la tentazione di smussare le sue spigolosità. La cappella di San Fermo doveva essere ultimata negli Chiese per la comoditä de' popoli che fácilmente si doverä aquietare, e piu di cosa fatta che se fosse hora ricercato di assenso di farla". 21 "Le une e le altre erano manifestazioni del prestigio della comunitä piu che atti di culto sottoposti al controllo dell'autoritä ecclesiastica", che per questi motivi le osteggiavano; cit. da Donati (1975, 94). Sui percorsi cerimoniali snodantisi lungo il perimetro dei confini comunitari, Stauber - Schmale (1997, 14). 22 Ricco di utili indicazioni Jones (1981, 74-108). 246 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 Ultimi anni del secolo e da quel momento un chiaro senso di pericolo fu avvertito nei governatori del villaggio trentino. Le loro rimostranze agli uffici austriaci si acca-nirono contro la fuga della gente di Lastebasse dalla propria parrocchiale. Scrissero anche al vescovo trentino, affinché fosse tolta "la benedittione alla cappella delli Lastarolli" e abbattutta "quell'Idra che con la molteplicità de suoi avelenati capi si letalmente ci infesta".23 Delle proteste folgaretane, comunque, si era informati a corte. In estate, se n'era fatto tramite il barone Gerolamo Antonio Ceschi di Santa Croce, commissario ai confini, proponendo che, revocata la consacrazione alla cappella, il vescovo obbli-gasse quelli di Lastebasse a frequentare la chiesa di San Sebastiano, filiale di Fol-garia.24 Per qualche mese il presule trentino aveva resistito alle pressioni asburgiche poi in dicembre capitolo "prohibendo absolute ut nullatenus aliquis sacerdos in eadem asserta ecclesia S. Firmi celebrare audeat aut presumat sub pena suspen-sionis".25 Il tentativo di revisione dei confini messo a punto nel 1710 dal barone Ceschi e dal cavalier Battista Nani concedeva a Lastebasse l'uso di una chiesa dipendente dalla pieve di Folgaria "con la dovuta permissione dell'ordinario'26 diocesano, ma le proteste trentine e la mancata ratifica della bozza di accordo lasciarono impregiudicata l'intera questione. Antonio Lorenzo Sabini, consultore in iure del cavalier Nani durante le trattative, imputo alla comunità trentina il fallimento dell'accordo: "Avvelenarono gli animi de ministri deputati a queste materie due Folgoretani, spediti apposta dalla loro comu-nità, le ragioni de quali fecero quanto impressione potevano bramare, non essendo contraposte da alcune di questa parte per mancanza d'istruzioni le quali dipendono da voluminosi processi, da una serie lunga de fatti e da dottrine legali"27 In questa circostanza Sabini non cercava di parare le critiche prevedibili al suo fallimento. Pur motivata infatti dall'insofferenza per un lavoro sfumato nel nulla, l'osservazione coglieva bene quel rapporto di simbiosi tra periferie comunitarie e uffici centrali che dal primo Seicento aveva accompagnato senza fratture quella disputa confinaria. La scomparsa dei conti Trapp dal carteggio diplomatico rispecchiava la crescente 23 ACAVTn, Atti civili, XVII/359, c. 2r/v e cc. 8r/9r, entrambe datate 19 ottobre 1708. 24 Ibidem, c. 4r, 14 luglio 1708; "ubi etiam adest villa eodem nuncupata nomine et in territorio quidem austríaco iacens, sed Lastarollis vicinissima". 25 Ibidem, c. 1v, 19 dicembre 1708. 26 ASTn, Atti dei Confini, Serie I, b. 8, fasc. 48 pos. 5, n. 15 Copia del trattato di Rovereto, 1710, 25 ottobre: § 5: "a medesimi Lastarolli si dovera prestare ogn' agiuto favore rimovendo ogni impedimento perché possano pacificamente godere nelle Laste Basse l'uso della Chiesa in quella fabricata per la necessaria amministrazione dei SS. mi sacramenti con la dovuta permissione dell'ordinario e dipendenza dalla Matrice". 27 ASV, Provveditori Sopraintendenti alla Camera dei confini, b. 118, fasc. non numerato, 22 agosto 1720. 247 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 debolezza signorile nell'offrire un criterio definitorio all'organizzazione dello spazio politico. E del resto, già anticipata dai malumori vicentini contro la sentenza del 1605, la stretta compenetrazione di comunità rurali e di magistrature dominanti appariva identica sul fronte avverso. L'evolversi delle relazioni fra centro e periferia, sotto l'apparente conservazione del particolarismo istituzionale, aveva inciso anche la costituzione materiale della Repubblica. Specie sul piano amministrativo, venendo meno la funzione mediatoria delle oligarchie cittadine, si era fatto strada un rapporto più coinvolgente tra distretti rurali, rettori veneziani e organismi della capitale, in cui forme di controllo normativo sul patrimonio delle comunità si equilibravano con il riconoscimento del ruolo di interlocutori del potere centrale?8 Durante il secolo successivo, a quest'univocità di relazioni si sarebbe aggiunto l'impegno riformatore dei governi teresiano e giuseppino. Dopo gli anni Cinquanta del secolo, l'istituzione dei "circoli" (Kreise), che pur non toccando il disegno delle giurisdizioni feudali vi si sovrapponevano come istanze di controllo, le misure di distinzione tra dazi interni e di confine al fine di inspessire la lotta al contrabbando, le prime ricognizioni catastali sui beni fondiari dei sudditi, avrebbero fatto da prologo alla deprivazione del carattere pubblicistico del dominio nobiliare sulla terra sancita dai limiti posti alla giurisdizione feudale.29 Nelle zone montagnose del vicentino l'inesistenza di prerogative signorili disegnava un impianto di poteri meno disperso, ma anche qui si stavano affacciando identiche misure contro il contrabbando, il vagabondaggio, le lesioni verso il patrimonio collettivo30 misure legi- 28 Per l'Italia si vedano le sintesi recenti di Verga (1995, 89-121) e di Mannori (1997, 7-42), che danno conto delle numerose ricerche maturate negli ultimi anni. Ma il tema vanta una più lunga tradizione in altre storiografie; Root (1987, 32 sq.); Gabel - Schulze (1990, 132); Schulze (1990, 127-163); Troßbach (1983, 233-260); Sabean (1988, 202-203). 29 Le misure limitative alla giustizia feudale erano sottolineate dal giurista trentino Francesco Vigilio Barbacovi: "L'Augustissimo Giuseppe II., Monarca illluminato e giusto, che ha riconosciuti e con-sagragrati colla sua augusta mano i diritti de' Popoli ed i doveri dei Re in quel celebre rescritto inviato a tutti i suoi tribunali, rescritto che ha diritto alla riconoscenza e alla venerazione di tutti gli uomini, ha fatto quasi interamente cessar dappertutto gli abusi ed inconvenienti della Giurisdizione feudale nell'amministrazione della giustizia, sia civile, sia criminale. Se dall'un canto fu tolto già prima d'ora a feudatari il diritto di sottoporre ad alcuna pena capitale o aflittiva di corpo alcun cittadino, quando prima non ne sia conosciuto degno dal Tribunale superiore di ciascuna provincia, dall'altro canto fu tolta loro la prerogativa fatale alla pubblica sicurezza di far grazia a' colpevoli, o sia di perdonare i delitti, come altresî di convertire in pecuniarie le pene corporali dovute a' delin-quenti. Colla recente pubblicazione poi del nuovo Codice furono tolti inoltre ed aboliti nelle cause civili tutti i tribunali e giudizi di seconda istanza sempre inutili e sempre perniziosi. Con ció l'augusto legislatore ha soppresse dappertutto quelle giustizie voraci, ch'erano uno dei flagelli del popolo, e la grande, la sublime funzione di giudicare non viene oggidî esercitata in altro nome che in quello di chi è giudice per essenza. Tutti i signori Dinasti dovrebbero vedere e riconoscere in queste novità non già la lesione apparente de' loro diritti, ma il sollievo e il vantaggio reale de' popoli"; Barbacovi (1788, II, 465-466). Inoltre, per il contesto trentino e tirolese: Nequirito (1988, 65-142); Reinhalter (1974, 41); Donati (1996, 278-289). 30 Uno studio dettagliato, per un'altra area del dominio, Bianco (1990, 99). 248 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 slative che chiamavano in causa le funzioni di governo fiscale e di sorveglianza del territorio delegate adesso alle comunità. Cambiava, nel secondo Settecento, il rapporto tra comunità, sovrano e ceti do-minanti. L'immagine e la vita dei confini, di quegli spazi che allontanandosi gradualmente dal centro ne divenivano le periferie, accompagnavano tali mutamenti31 Invece di essere una semplice linea di demarcazione, il confine diveniva cosï luogo di relazioni politiche e sociali, con i loro obiettivi, le loro tradizioni, l'amalgama di diverse identità territoriali; e la sua storia, ancora una volta, si dispiegava come storia di configurazioni istituzionali interne, riflesso o posta in gioco di un riassetto dei carichi di potere tra centro e periferie dei due contendenti. Allorché Venezia e l'Impero, dopo la pace di Acquisgrana, vollero far tacere quelle dispute tra villaggi,32 il restringersi dell'area di confine entro il raggio dei beni comunitari era ormai un fatto compiuto. La commissione austro-veneta (Donati, 1975, 192-193)33 ne tenne conto fin dai capitoli provvisionali del 5 dicembre 1750: "In quanto si potesse senza lesioni del jus sovrano, non si dovrà dividere dalla ragione privata dei comuni et vicissim coll'investire questi di possessioni situate nell'altrui territorio, per non confondere il confine territoriale come separato dal quello della Comunità: essendo la costante mente dell'Eccellentissima Commissione che dove si ritrovasse tale irregolarità radicata nell'antica osservanza o legittimata da convenzioni e contratti anteriori, si abbia ogni possibile riguardo di ripiegare alla medesima mediante qualche mezzo termine proporzionato ed equivalente" (Folgaria, 1926, 25; Teso, 1911, 41). Espressioni analoghe sarebbero ritornate nel protocollo d'intesa steso dai segretari della commissione Giovanni de Martini e Joseph von Sperges il 17 luglio 1751 a Rovereto.34 La linea divisoria internazionale sancita un secolo e mezzo prima, nonostante tutto, restava intatta e i vecchi cippi di pietra, ove mancanti, sostituiti. Al contrario, la linea dello "iuris privati", quella dei confini tra i possessi comunitari, doveva essere rettificata per rimuovere l'uso promiscuo delle selve e dei pascoli tra le comunità. Su questo punto, Sperges e Martini avevano ricevuto ordini di procedere i] Poiché confermare "la realtä di un'estensione non e un'operazione che riguarda solo la sua periferia, i suoi margini, il suo perímetro. Un confine esiste solo in funzione di un centro e spesso questo e stabilito in maniera molto piu precisa, e ha un'importanza maggiore dei segni che delimitano i suoi margini, che risultano cosí sfumati"; cit. da Zanini (1997, 43). 3? La sistemazione dei confini trentini s'inquadrava in un disegno complessivo, riguardante l'insieme dei domini asburgici in Italia: Scotti (1982, 3-22). 33 Il 20 maggio 1752 venne poi sottoscritto tra la commissione austriaca e veneziana il trattato generale sui confini veneto-tirolesi; il 5 novembre sui confini con la giurisdizione di Lodron, e il 5 settembre 1753 un'analoga transazione sul confine dei conti Castelbarco con il distretto veronese. 34 ASTn, Atti dei Confini, Serie I, b. 8, fasc. 48 pos. 5, c. 21v: "Limitem territorii in Sententia Robo-retana anno 1605 constitutum pro futuro etiam tempore debere firmum ac integrum manere: veteres eiusdem terminos, ubi opus, reficiendos et novis esse redintegrandos; promiscuum sylvarum usum et pascuorum usum perpetua sanctione esse removendum; pro definitione iuris privati limitem novum inter utrosque populos Austríacos et Venetos esse ducendum...". 249 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÀ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 in maniera radicale. Lafictio di una sovranità veneziana inglobante centinaia di ettari comunali folgaretani poteva continuare solo a patto che la proprietà di quei beni tornasse per sempre al comune trentino, e che si definisse al medesimo tempo, una volta per tutte, la superficie comunale pertinente a Lastebbasse. L'articolo nono della convenzione ratificata dai commissari Hormayr e Morosini nell'estate del 1751 traduceva quest'impostazione. Risultato dei calcoli topografici e delle visite sul campo fu il disegno di un nuovo confine comunitario che di fatto reintegrava Folgaria nei suoi possessi, ad esclusione dei territori situati a oriente della Vallonga, ora ceduti "pleno iure proprietatis" a Lastebasse. Grosse pietre confinarie scolpite con l'aquila imperiale e il leone marciano furono piantate nei mesi successivi lungo il percorso dei confini privati. Ma la commissione non si fermo a un compito descrittivo: desiderando impedire qualsiasi promiscuità dei beni collettivi, essa ordino che la linea divisoria, giunta dalla Vallonga all'Astico, proseguisse "tortuosa" in modo da lasciare ai "Lastarolli" alcune case costruite in quel sito; "con questo pero, che dietro a dette case verso Folgaria venga scavato un fosso divisorio distinto con suoi termini senza pregiudizio della sussistenza delle fabbriche a fine di rendere più sicuro e cospicuo il confine". Inoltre, sempre "per assicurare maggiormente la pace e la quiete", all'articolo dieci comando che fossero rase al suolo "tutte quelle poche case e beni particolari de Lastarolli" esistenti entro il patrimonio comunale dei Folgaretani, i loro abitanti allontanati e costretti a riparare in territoro comunale di Lastebasse (Folgaria, 1926, 27). Il trasferimento coatto dei vicentini venne portato a termine nel giro di pochi mesi. I Folgaretani, tassandosi, provvidero a rifondere il costo delle case distrutte secondo un prezzo stimato dai due governi e aiutarono con carriaggi il trasporto delle masserizie; la trentina di abitazioni designate fin lï come Lastebasse furono abbattute e ricostruite al di sotto del confine comunitario, in un luogo che all'inizio si chiamo le "Case nuove" e poi riassunse col tempo il toponimo del vecchio insediamento (Teso, 1911, 52). Tra i "Lastarolli" si registrarono proteste e propositi di violenze; qualcuno minaccio di ammazzare chi si fosse azzardato a impossessarsi dei suoi beni e a "impiantare termini nel Veneto".35 In breve, tuttavia, prevalse quel senso di ras-segnazione alle clausole dell'accordo che l'avvocato Teso, secoli dopo, avrebbe 35 Prontamente segnalate dai Folgaretani: ASTn, Atti dei Confini, Serie I, b. 19, fase. 48 pos. 13-13a, 16 luglio 1752: gli "Umilissimi servi sudditi austriaei, Li deputati di Folgaria" reeriminano "perehé oltre le publiehe divulgaeioni fatte da Lastaroli di non levarsi dalle loro abitaeionisi sonno anehe lusingati eon pegior estensione a diehiararsi quelli de Busati, massime il Capraro eon eompagni alla presenza de S. S. Tenenti sotto li 12 di questo di voller amazare quelli ehe ardirano ad imposessarsi ne loro beni nonostante li eomandi eommissionali, e voran ben vedere quelli ehe ardirano impiantare termini nel Veneto sotto il teritoriale. A tanto ardita disposieione ed inumana resolueione de Lastari la giustieia d'un tanto supremo tribunale resta umile suplieante a porvi rimedio prima ehe nasehi il easo ehe dipende da seria e preventiva eautela dell'Eeeellentissima Commissione ...". Sul sueeessivo riassetto dei eonfini dioeesani: Dorrer (1953, 41-74); Riedmann (1994, 145-160); Deambrosis (1960, 226-261). 250 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÄ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 scaricato sulle spalle di una Repubblica veneziana troppo docile alle decisioni del nemico austriaco. Con il denaro pagato da Folgaria si acquistarono dalla citta di Vicenza alcune porzioni di montagne al fine di integrare il patrimonio comunitario; una nuova chiesa - "che sembra un duomo", scrisse con scherno l'arciprete austriaco di Brancafora36 - fu edificata alle Case nuove dedicandola al culto di San Marco per commemorare l'appoggio finanziario del governo veneziano. Quando il trattato del 1751 separó piú nettamente la valle dell'Astico austriaca e veneta, esso pose le basi per ulteriori processi di divisione. La capacita delle organizzazioni amministrative di "produrre senso" (Anderson, 1996; Wallman, 1978, 200-217) si sovrappose violentemente ai processi di definizione dell'identita comunitaria. Mentre i contratti d'affitto delle malghe folgaretane menzionavano compiaciuti i confini dettati dalla commissione, poco a poco i protocolli dei notai trentini presero a trascrivere le vendite dei vignali e dei prati che i "Lastarolli" avevano posseduto fino li in mezzo al loro patrimonio comunale37 Lo stesso linguaggio politico risenti delle imposizioni sovrane. Fino agli inizi del secolo le scritture giuridiche di parte trentina avevano ammesso quelli di Lastebasse allo status di "comembri"38 della loro vicinia; si contestavano le turbative di possesso, i litigi, le aggressioni, non peró un'antica radice di convivenza sullo stesso spazio terriero. Ora sembrava invece evidente, anche solo a spulciare le vecchie carte cinquecentesche, 36 ASTn, Atti dei Confini, Serie I, b. 10, fasc. 16: "il Giuspatronante, l'Arciprete ed i Parrocchiani sudditi Trappi austriaci dell'antica chiesa di Brancafora". 37 ASTn, Atti dei notai, Giudizio di Rovereto, Rella Pietro Antonio di Folgaria, I: c. 276r e ss. 12 novembre 1752; Incanto pubblico della "montagna nominata le Grimen di raggione di questa magnifica comunita di Folgaria in virtu dell'assegnazione fattali dall'Eccellentissima Imperial Reggia et Veneta Commissione ..."; c. 192r e c. 256r, vendite di vignali che due "Lastarolli" possedevano a Mezzomonte, comune di Folgaria. Eloquente il caso di messer Antonio Tellempaumen, detto Ron-caia e abitante a Lastebasse, debitore della famiglia Rella Spilzi di Folgaria. Messer Antonio sarebbe stato disponibile a pagare mediante l'assegnazione di suoi immobili: "ma perché avanti qualche giorno naque proclama proibente l'aquistar benni si mobili che stabili da chiunque dell'abitanti nelle Laste Basse et ciö per espresso commando dell'Eccellenza Imperiale Regia et Veneta Commissione, cosí ne il predetto Roncaia si puö liberar del predetto debito, né li signori Spilzi puono a ciö fare obbligarlo ...". Il Roncaia, presente, si dichiarava reale debitore e si obbligava a pagare in contanti o con tanti suoi beni stabili "che dalla prelodata Ecc.ma Commissione saragli permesse allienare o in qualche altra maniera prevalersene de suoi effetti o del ricavato da quelli; et caso detta permissione dovesse per qualche lungo tempo tardare dovera il debitore come sollenemente obbligandosi ha promesso di procurare ad ogni suo potere la faculta dalla suddetta Commissione di poter render sodisfatti gli predetti signori Eredi o con l'effettivo sborso in dinari contanti overo con tanti suoi benni ut supra..."; l'atto notarile e alle cc. 188r-189r. Ibidem, vol. I/2, c. 365r, 1 settembre 1754, incanto della montagna di Lastebasse "sino alli termini commissionali divisori". 38 Si veda, ad esempio, la Umilissima aggionta delli Folgaretani alla precedente loro, in risposta e confutatione della scrittura stampata Vella e presentata all'Augustissima Caesarea corte, anno MDCCXVII, c. Cv, dove si scrive: "risulta pure apertamente, che li Lastarolli siano stati commembri avanti la sentenza roveretana 1605 della comunita di Folgaria...". 251 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÄ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 che quelli di Lastebasse non potevano mai essere stati Folgaretani, e tanto meno potevano pretendere qualche ettaro dei loro beni, "essendo cosa universalmente nota che niuno che non abita e socombe a pubblici aggravii et incomodi puo godere e partecipare de beni comuni".39 L'eguaglianza tra tasse pubbliche e diritti comunitari, quanto meno secondo Folgaria e il governo austriaco, sbarrava la porta a ogni successiva contestazione. La caduta della Repubblica e il veloce intermezzo napoleonico non apportarono novita tali da far ricredere sulla loro esattezza il sovrano del Regno Lombardo Veneto e della principesca contea del Tirolo. Nel 1844 i confini delle due province furono sanciti equivalere ai confini tra i comuni di Folgaria e Lastebasse; un ventennio piü tardi sarebbero divenuti quel confine di stato che l'avvocato Antonio Teso si proponeva di correggere. OQ ASTn, Atti dei Confini, Serie I, b. 8, fase. 48 pos. 5n. 28 Prodotta dalla comunita di Folgaria, 10 luglio 1751: "o stando dunque o partendo i Lastarolli la Roveretana non li permete altro che i loro soli beni particular a quel tempo posseduti, e nulla piu, anzi volendo fermarvisi eontro la liberta loro permessa di transferir l'abitationi altrove molto piu l'eselude, atteso che quest'arbitrio rendendoli eapaei quall' or si fossero transferiti nel viein Austriaco di goder come li Folgaritani i beni eomunali prima di loro spontanea eleeione, essendo cosa universalmente nota che niuno che non abita e socombe a pubblici aggravii et incomodi puo godere e partecipare de beni comuni et come che questa verita si suppone notoria e fuori di ogni dubbio, cosí si stima perdita di tempo diffondersi in ulteriormente comprovarla. Solo tralasciar non si puo ne si deve il pernicioso essempio che in tutta l'Europa seguirebbe se partendosi aleune famiglie da qualche comunita poteseron pretender la parte de' beni eomunali, e se eio la quotidiana esperienza come assurdo gravissimo tutto giorno ri prova...". 252 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÁ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. 233-256 SODNA OBLAST IN VAŠKA SKUPNOST: FOLGARIA PROTI LASTEBASSEJU. PRIMER MEJNEGA SPORA MED HABSBURŠKO MONARHIJO IN BENEŠKO REPUBLIKO (17. - 18. STOLETJE) Marco BELLABARBA Italijansko-nemški zgodovinski inštitut v Tridentu, IT-38100 Trento, Via S. Croce 77 POVZETEK Trditev, da meja obstaja samo v funkciji centra in da se center pogosto določen veliko natančneje in ima veliko večji pomen kot razpoznavnost, ki opredeljuje njegovo obrobje, je morda samoumevna. Vendar jo velja vedno znova ponoviti predvsem zato, da meje ne bi razumeli zgolj kot preprosto demarkacijsko črto, temveč kraj političnih in družbenih povezav, ki imajo svoje cilje in oblastne tradicije in kjer se prepletanjo različne ozemeljske identitete, ki so podvržene spremembam. Samo tako je mogoče razumeti, zakaj samega pojma meje v praksi in v političnem izrazoslovju zgodnje moderne dobe tako dolgo ni bilo oziroma je bil pomanjkljiv. Prispevek obravnava spor med dvema vaškima skupnostima, beneško in cesarsko, ki odseva modernodobni prehod od pojmovanja meje kot sodne oblasti nad ljudmi in torej brez močnih ozemeljskih navez, na pojmovanje meje, ki je, nasprotno, vedno bolj vezana na zaprto in urejeno razmejitev v okviru geografskih prostorov. Ta sprememba je v veliki meri poistovetena z zgodovino institucij, ki so delovale v okviru oblasti obeh nasprotujočih si strani. Potek meja je namreč odsev oz. vložek v igri nenehnega spreminjanja razmerja moči med centrom in ozemeljskim obrobjem. Določitev vaških meja se tesno in pogosto konfliktno križa s politiko suverenosti, ki jo na tem območju uveljavljata obe oblasti. V drugi polovici 18. stol. je dialektika med vlado in vaško skupnostjo zarisala na na tem območju meje, ki jim je bilo usojeno, da se kasneje spremenijo v državne. FONTI E BIBLIOGRAFIA ASTn - Archivio di Stato, Trento. BCTn - Biblioteca comunale, Trento. ACAVTn - Archivio della curia arcivescovile, Trento. ASV - Archivio di Stato, Venezia. 253 ACTA HISTRIAE VII. Marco BELLABARBA: GIURISDIZIONE E COMUNITÄ: FOLGARIA CONTRO LASTEBASSE. ..., 233-256 Anderson, B. (1996): Comunita immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma. Barbacovi, F. V. (1788): Progetto d'un nuovo codice giudiciario nelle cause civili. II, Venezia, appresso Giovanni Vitto. Bianco, F. 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