ANNO VII—N. 15. Sabbato 10 Aprile 1852 Forma municipale di reggimento del Comune di Pirano dell'anno 1801. Mentre durò il governo veneto, Pirano aveva conservata pressoché intatta quella conformazione di municipio che ebbe vita prima ancor del dominio veneto, la quale era modellata sul tipo generale d'allora, base al quale si era il sistema romano dei municipi. Cioè a dire la giudicatura penale in casi di delitto civile per liti maggiori era dei podestà surrogati ai gastaldioni dell'epoca antipatriarchina; i minori reati come le liti minori, e tutto il reggimento della cosa comunale era poggiato a quattro consoli, o giudici, portati forse a questo numero da due che erano di vera instituzione romana, o perchè come in altra città istriana vedemmo, due in carica e due supplenti, o perchè due non erano sufficienti alla bisogna di città maggiore. Nel tempo romano, la Venezia ebbe i quarlumviri alla testa dei municipi, l'Istria i duumviri] Il cancelliere del Comune, siccome il Cameraro appartenevano agli organi esecutivi, sebbene tenuti in gran conto. Il consiglio v'era anche nel medio tempo in Pirano, non sappiamo se di numero fisso od incerto, o se misto, cioè a dire di un numero fisso di cittadini, con più le cariche le quali non entravano nel numero, qualora accidentalmente le cariche non fossero in persone che già erano consiglieri. In Pirano v' erano due classi di cittadini, i nobili ed i popolani, così fu anche in minori città dell' Istria, sembra che in consiglio entrassero soltanto i nobili, i quali contribuivano il comune dominante, per cui lungamente durò il detto il popolo ed il comune, (che al dì d'oggi sarebbe la stessa cosa) Yarengo ed il consiglio. L'ingresso al consiglio era in antico per elezione, non da parte del popolo, ma da parte delle cariche maggiori ; poi venne addottato il modo per aggregazione, con che il consiglio fu corpo chiuso che nominava i 'propri membri ; solitamente richiedevasi la condizione che il padre e 1' avo fossero stati del consiglio, con che venne a stabilirsi una specie di eredità. Al cadere del governo veneto 1' antica pianta di reggimento comunale fu naturalmente alterata per l'amministrazione di quelle cose che erano del principe; ma anche in quelle che erano soltanto di comune vi fu can- giamento, ed i moli popolari diedero scossa maggiore. 11 principe austriaco nel 1801 ristabiliva il reggimento a comune in Pirano sulle basi dei tempi veneti, però modificando »istituzioni che non più concordavano col novello ordinamento generale. Diamo il testo della legge StefFaneo pel comune di Pirano. Noi Francesco Maria del Sacro Romano Impero Libero Barone, Signore di Carnea Stefla-no Japoliano, Barone in Cronkein, ecc. Consigliere intimo attuale di Stato di S. C. R. Ap. 31. Francesco II e suo Commissario Aulico Plenipotenziario per l'Istriai, Dalmazia ed Albania, Lo ristabilimento dell'Antica Comunità di Pirano fu da noi annunziato nella Radunanza straordinaria il dì primo novembre p. p. nella sala del maggior consiglio di quella città. Graziosamente approvati dall' Augusto nostro Sovrano gli articoli fondamentali che allora da noi fissali, servir devono di base alla nuova Costituzione della Comunità, ed urgente questo ristabilimento per la conservazione del buon ordine, delle proprietà civiche e della pubblica concordia e tranquillità, il Commissario aulico plenipotenziario di S. Maestà l'Imperatore e Re DECRETA : I. Il corpo democratico, formato dall' anarchia succeduta alla Veneta Repubblica e provisoriamente conservato col nome di Magistrato Civico, dopo il felice ingrosso delle imp. r. truppe, termina la sua politica esistenza con la pubblicazione del presente editto che seguir deve il 10 gennaio 1802. II. Colla pubblicazione del presente editto viene ristabilita l'esistenza dell'antico Consiglio della magnifica Comunità della città di Pirano : essa rientra nelli diritti, proprietà e costituzione che godeva all' epoca, in cui nel maggio 1797 seguì la caduta del veneto governo, in quanto non viene derogato, e modificato colle seguenti determinazioni. III. Viene fissato per legge fondamentale della nuova ristabilita Comunità, che nel Consiglio ossia Radunanza della medesima non possa per l'avvenire comparire che un solo individuo per famiglia ad esercitare il diritto attivo di cittadino. Onesto diritto della nuo- a civica Rapprescn- tanza per legge appartiene al capo di famiglia, e qualora questo fosse per legittima causa impedito di esercitarlo, sarà in sua libertà di scegliere altro individuo della sua famiglia, qualora abbia l'età capace di rappresentarlo. IV. Le radunanze del civico consiglio di Pirano dovranno tenersi sempre nella sala del Magnifico Consiglio della Comunità; non potranno però realizzarsi senza la previa insinuazione all'autorità politica, residente a Pirano, come pure le prese deliberazioni, qualora fossero non conformi alh) massime, leggi e costituzioni dell'attuale governo, non avranno il loro etFetto senza l'approvazione del medesimo. Y. L'autorità politica che presiederà al civico consiglio veglierà alla tranquillità ed alla conservazione del buon ordine nelle sessioni comunitative : non avrà però la facoltà di turbare o \iolentare la libertà dei voti coli'ingerirsi, sia nelle materie sottoposte alle civiche deliberazioni sia nelle osservazioni che, ola Deputazione sindicale, o qualunque membro del Consiglio credesse conveniente eli fare. VI. Il grande oggetto della civica Concordia, e l'adempimento delli doveri ed Aziende comunitative, che corrisponder deve all' energia del nuovo Austriaco Governo, reclamano la necessità della nuova aggregazione al civico Consiglio già annunziata e stabilita nell'allocunone da noi fatta nella Radunanza del di primo novembre prossimo passato. VII. Le famiglie, che per la loro probità, lumi, fortune, civile esistenza possono essere utili alla cosa pubblica, ed all' adempimento delli doveri civili, hanno il diritto di poter concorrere a questa Congregazione che dipender deve dal voto libero delli cittadini. Vili. Il primo oggetto, con cui deve immediatamente occuparsi il ristabilito Consiglio della .Comunità di Pirano esser deve l'aggiegazione di tali famiglie. Non avendosi per ora nella prima aggregazione da associare tutte le famiglie, che potessero forse essere fornite delle requisite qualità, vuole la commissione aulica plenipotenziaria che nella aggregazione presente debbano essere sottoposte all' esperimento della ballotazione e solamente quelle, che vengono indicate nel separato Decreto che oggi si rilascia alla provvisoria Direzione politica sedente in Pirano, riservando alla libera disposizione del ristabilito Consiglio della Comunità di Pirano, di realizzare in seguito in altri tempi il concorso di altre famiglie che desiderassero di asservì aggregate. IX. Il secondo oggetto, che compita questa prima aggregazione occupar deve il Consiglio della Comunità sarà la nuova elezione delli individui capaci a coprire le cariche civiche relative alla nuova ristabilita Costituzione comunitativa. . '.«■•. X. La Comunità di Pirano sarà' rappresentata da tre capi che seguiteranno frattanto, a prendere il nome di Sindaci. Il civico Consiglio ne eleggerà due,di Ile famiglie che appartengono allo stesso civico corpo: per cuoprire poi il posto del terzo sindaco, il Consiglio sceglierà nella classe delle famiglie non aggregate quell' individuo che per la sua probità ed attività lo reputerà essere il più degno di cuoprirlo. XI. Tutte le cariche, che all'epoca del maggio 1797 contemplavano sotto il passato veneto governo vari oggetti di annona, e sotto qualunque si sia denominazione, cessano nella loro esistenza con la pubblicazione del presente Editto. La loro attività ed i loro doveri vengono riuniti e concentrati nel nuovo collegio di sussistenza, che composto di quindici individui viene creato in seguito con separato Decreto dell' aulica commissione plenipotenziaria. XII. Li due così delti Giustizieri, che vegl'ano alla conservazione delli pesi e misure conserveranno la loro esistenza, però col nome d'Ispettori annonarj. Si risguar-deranno come assistenti al collegio di sussistenza, e seguiteranno, frattanto a norma delle leggi statutarie a concorrere così nelle stime delli danni come in quelle dell' apprensione delli beni stabili. XIII. Rapporto alle altre cariche comunitative esistenti all' epoca suddetta del 1797, e che la ora ristabilita Comunità le credesse necessarie all'esaurimento, delle civiche Aziende, il nuovo consiglio passerà contemporaneamente alla elezione delli soggetti capaci a cuoprirle. La lista però di tutte queste elette cariche comunitative con li loro corrispondenti appuntamenti verrà rimessa pel momento all' aulica commissione plenipotenziaria onde dipendere dalle ulteriori sue determinazioni. XIV. Le rielezioni di tutte le cariche comunitative, come pure di quelle del collegio annonario dei XV — si faranno ogni anno entro il mese di dicembre, a riserva delle cariche sopra il pubblico fondaco, ed il pio monte, che seguiteranno frattanto il periodo statutario della citta. XV- Neil' ellezioni delli sindaci resta stabilito per norma perpetua, che la loro durata individuale esser debba triennale. Nell'anno 1803 sortirà dall'impiego sindacale quello, che nella presente prima elezione verrà eletto con minori voti; nel 1804, quello, che lo sarà con voti maggiori, e nel 1805 quello, che nella pluralità de'voti avrà superato ambidue: Compite in tali guise queste prime rielezioni la loro durata e quella delle future elezioni conserverà sempre il periodo triennale. XVI. Resta egualmente terminato e stabilito per norma perpetua, che non solo nelle elezioni di tutte le cariche della nuova ristabilita Comunità, ma ancora in tutti li oggetti, alfari e deliberauoni di civica Azienda, dì qualunque siasi categoria, debba per l'avvenire tutto procedere e definirsi con la sola pluralità dei voti. XVII. Li ambiti, cioè li brogli nella elezione delle cariche, restano dal nuovo Austriaco Governo proscritti; chiunque delli candidali ardirà con tali maneggi riunire il favore delli suoi concittadini sarà immediatamente decaduto dallo sperimento del concorso: e qualora ne sortisse sarà nulla la elezione. XYIII. Li cittadini originarj, che sotto l'attuale provvisorio furono finora allontanati dall' ingresso nell' ex-Magistrato civico prima di esercitare il decreto attivo di cittadino nell'ora ristabilito Consiglio, della Comunità potranno rivolgersi all'aulica Commissione plenipotenziaria onde dipendere dalle sue risoluzioni nella riabilitazione dell'esercizio medesimo. XIX. Nella nomina delle cariche comunitative d'immediato economico rapporto, viene il-, civico consiglio singolarmente raccomandato di contemplare nella scelta ancora li individui delle famiglie non aggregate e popolari, qualora le ritroverà degne di cuoprirla per la loro buona e tranquilla condotta, e capacità. XX. La comunità di Pirano, la più ricca di rendite fra tutte le Comunità della provincia, viene affidata alle saggie direzioni del nuovo ristabilito Consiglio, con incarico alli capi della Comunità medesima di presentar quanto prima all' aulica Commissione un piano contenente li mezzi, onde sotto li auspizj del nuovo Governo procurare li maggiori possibili vantaggi nella buona amministrazione delle sue rendite comunitative. XXI. Si riserva la I. R. aulica Commissione plenipotenziaria all' epoca della generale organizzazione permanente, che per la pubblica felicità di questa provincia, verrà ristabilita dalle benefiche paterne cure di Sua M. l'Imperatore e Re di aggiungere tutte quelle providenze addizionali, che la sapienza del Trono giudicherà essere le più analoghe e maggiormente consolidare il buon ordine, e la miglior Costituzione della Comunità di Pirano. XXII. Il presente Editto sarà letto e pubblicato dal Segretario dell' autorità politica sedente in Pirano nella radunanza stabilita pel dì 10 genuaro, la lettura del medesimo sarà ogni anno pubblicamente rinovata nelle radunanze del Consiglio, tendenti alla rielezione delle cariche comunitative. Il Barom di Carnia Steffaneo. Pietro Conte di Gaess. Ad mandatam Excellentissimi Due. L. Baronis C. R. Comm. Aulici plenipot. — Capodistria li 30 decembre 1801. Giovanni Samuele Cav. Rechberz de Rechgeron. Capitoli terminati nel Conseglio di questa Città, che quel Creato sig, Ammaglio di questo Porto Ungi le seguenti facoltà? Pr. Si proibisce, è comanda? che; qualsisia persona di grado, genere, è conditione non ardisca, ne pres-sumi scarigar nel Porto di questa Città; Calcina, Sabio-ne, paglia, fieno, pietre, ne meno carigar, ò discarigar ledame in deto Porto senza l'espressa licenza, et ordine del sig. Armiraglio ? sotto pena de L. 40. de picoli, per ogni volta fusse contrafato è che stij nelli Ill.mi Sig.ri Giudici di conceder la subita esecutione verso li contra-facienti ; senza sollenità di Processo, qual pena pervengi à quest'Ill.mo Publico la meltà, et l'altra meltà à quell'Accusatore? eccetuato il sig. Armiraglio qual di già è sallariato. Item niuno ardisca lavar barca, ne altro di sporco nel deto Porto senza licenza prò ut supra, et tutto la medema penna. Item niuno ardisca, ne presuma tirar barche, ne batelli sopra li molli del Porto senza licenza del sig. Armiraglio, sotto penna come si è deto di sopra. Item? niuno di che conditione sij ; ardisca, ne pre- suma ribatere, ne far ribater barche, ne batelli in d.o Porto senza licenza del sig. Armiraglio per l'imposta sopradeta penna. Item niuno ardisca tener sopra li Molli del deto Porto minima sorte di mercancie, ne legnami, ne pietre, ne calcina, ne sabione, ne men' altra sorte de imonditie, et oltre il termine de giorni otto? cioè; quattro senza licentia del sig. Armiraglio sotto la sud. imposta penna? et essendo amonito da sbratar, è che non effetuasse? ogni giorno decade nella sudeta imposta penna irremi-sibilmente. Item niun ardisca inficar legni, ne 'meter stanga sopra li Molli del Porto di questa Città senza licenza del sig. Armiraglio, sotto la più volte imposta penna. Item in minimo modo verun' ardisca tener grippi, ne altra sorte de retti pescar fori delle Bochole, ne tam poco il sig. Armiraglio non tiene facoltà di tal licenza conceder, sotto penna irremissibile si all'uno,che all'altro, ò chi, etc. de lire cinque, L. 5 de picoli. Finalmente piena li concede facoltà, et potestà al d.o sig. Armiraglio di effettuar 1' esequtione verso li con-trafacienti, et inobedienti; anco di poter accrescer la penna, ò condana; sin'alla summa da lire cinque, L. 5 de picoli contro talli? oltre altre penne di sopra limitate? la quali'penna: l'Ill.mi sig.ri Giudici habino da far eseguire subitamente senza minima sollenità di processo, ac prò ut supra. Trieste li 15 Genaro 1550. fu proposto in Conseglio, et ottenuto à tutti Votti. ALCUNI PODESTÀ' VENETI DI ROVIGNO ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE. RIEMPITURA. (Continuazione). Al 1707-08.) I Magistrati alle Beccane, e alla Provision del danaro con Proclama dei 9 luglio 1708 proibivano non solo in Venezia, ma anche in lutto lo Stato di Terraferma, Istria, e Dalmazia, il Corame acconcio ad uso di suola estero, come pregiudiciale allo smaltimento delle pelli nostrane, e al pubblico servizio ; sotto pena agi' introduttori della perdita del Corame stesso, che doveva essere abbruciato, e di essere castigati ad arbitrio: e ai calzolaj e ciabattini, che si avessero valuto di tal corame nei loro lavori, stessamente della perdita del corame, e di D. 50 per cadauna trasgressione, oltre altri castighi pure ad arbitrio — ordinando a lutti i pubblici Rappresentanti le più accurate diligenze per lo scoprimento dei trasgressori. Al 1732-33 n. 1.) L'ordine prescritto nelle processioni era il seguente: 1. SS. Sacramento, 2. SS. Rosario, 3. Madonna del Carmine, 4. Cristo Passo, 5. S. Francesco, 6. La Concezione, 7. Madonna della Torre, 8. Madonna di Pietà, 9. S. Euffemia di Saline, 10. S. Tomaso, 11. S. Pietro, 12. S. Niccolò, 13, S. Lorenzo, 14. S. Martino, 15. S. Bastiano, 16. S. Roco, 17. S. Antonio Abbate, 18. S. Michiele, 19. L'Oratorio, 20. La Dottrina Cristiana. Ora poi mancano i gonfaloni della Madonna di Pietà, dei Santi Lorenzo, Martino, Bastiano, Rocco, Antonio Abb., e Michiele. Dopo che nel 1777 le due Confraternite di S. Tomaso App. e di S. Francesco si sono abinate (Y. 1612) scomparve il gonfalone di S. Tomaso. Però abbiamo due nuovi gonfaloni, la Madonna della Consolazione, e il Cristo di S. Carlo. IJKiitia colonia (li Greci. TRASPORTATA IN ISTRIA. L'Istria spopolata per le pesti frequenti, e più che da tutte da quella del 1630 fu ripopolata dal 'governo veneto con famiglie cristiane, slave e greche, le di cui patrie cadevano sotto il giogo ottomano ; 1' ultima traslazione di slavi era seguita nel 1650 ed erano Montenegrini Che poi furono trasferiti in Pervia. Fino dal secolo XYI eranvi in Istria colonie di Greci, specialmente in Pola ove nel 1589 aprivasi chiesa di rito orientale, e di quella colonia era Teofone Xenachi il quale nel 1617 fu fatto arcivescovo di Filadelfia residente in Venezia, cioè arcivescovo di tutti gli orientali dello stato veneto. Nel 1668 il gran sultano dei Turchi Maometto IY aveva assalito l'isola di Candia per toglierla ai Veneziani, e la diffesa era stata affidata al capitano generale Francesco Morosini debolmente assistito dalle galere di Malta e del Pontefice,, di Napoli e di Sicilia. L'assedio costò più di diecimila uomini ai Veneziani, più di trentamila turchi, gli assediati fecero uso di centodiciotto mine e fornelli, sostennero più di venti assalti, fecero sedici sortite. Ma ogni resistenza tornando inutile, ridotta Candia a mucchio di rovine, nè atta a più dilFendersi, il Morosini ebbe a capitolare, e fu fermata pace, per la quale la città restò ai Turchi, lasciato però libero ai candiotti ridotti a 4000 persone di ogni età.. Questi avevano impetrato dal Morosini di poter lasciar quella città della quale non erano veramente indigeni, ma il più coloni veneti, che avevano preso stanza in Candia. Il Laugier pone in bocca a questi supplicanti le parole che riportiamo : "Noi abbiamo resistito al furore de'barbari ; abbia-„mo veduto con occhio sereno morire i nostri parenti ed „ amici, rovinare le nostre Case, devastare le nostre ere-„ dità ; ci resta ancora forza per seguitarvi dovunque vogliate condurci, credendoci felici nel sottrarci dalla schiavitù, e dagli orrori di questo infelice soggiorno. La „ nostra patria non è più quella che era, essa è per „ piegare il collo al giogo degl'infedeli ; noi'non la conosciamo più e l'abbandoniamo senza dolore. Di troppo „ affanno ci riuscirebbe il vivere in luoghi, dove la ti- I% -;.... CTgj-'àah '.. . • •. •..•.:•» ti —— ■ 1 . . , Tipografia del.Lloyd Austriaco. „rania e la empietà J dovranno regnare. Vi supplichiamo „ assegnarci un ritiro, dove possiamo morire tranquilli „ sotto 1' obbedienza di una repubblica che adoriamo. Vogliamo tutti seguirvi, poiché una dura necessità ci di-„ scaccia da questa città che ci fu per lungo tempo sì „ cara, e che ci sarà odiosa in avvenire. Ricevete favo-„ revolmente questo ultimo sacrifizio della nostra fede ; „ noi abbandoniamo tutto, per non cambiare nè di reli-„ gione nè di sovrano.,, Morosini li consolò con un volto intenerito, dicendo loro, che se non bastassero le loro perdite e la giustizia del loro dolore, la loro costanza magnanima vivrebbe eterna, e servirebbe di esempio e di lezione a tutt' i popoli. Fece ad esso loro tutti distribuire viveri |e denaro, e prese a suo debito l'accordare loro alcuni privilegi che il senato poi confermò. La pace conchiusa dal Morosini venne ratificata dal principe Veneto nel 1669, ed in sul principio di quell'anno una parte delle galere del Morosini imbarcò i candiotti che preferivano 1' abbandono della patria terra al giogo turchesco. Ma gli elementi non furono più propizi dei turchi, orribile tempesta disperse e maltrattò la flottiglia, distruggendo gli infelici avanzi di una colonia italica che fu già floridissima nell' isola di Creta. Alcune galere andarono sommerse, altre naufragarono alle coste dell'Apulia, altre sulle coste dell'Africa, ove rimasero preda dei barbereschi. Un piccolissimo numero andò salvo da tanta sventura e giunse a Venezia, ""soccorsi dalla carità pubblica del principe. Poco stante questi naufraghi venivano trasferiti nell' Istria, ove ebbero tetto e campo. In breve giro d' anni tutti lasciato il rito greco ritornarono al latino e deposti lingue e costumanze addottale in Grecia, si fusero negli istriani, conservando a documento, della trasmigrazione la nobiltà cretense che fu di parecchi a documento dell' affezione del principe veneto annue pensioni in danaro. RIEMPITURA. Dalle molte inscrizioni aquilejesi favoriteci dal sig. Vincenzo Zandonato di Aquileja, diligente ricoglitore ed amatissimo delle antichità, leviamo la presente di un Ci-vis (scritto Cives) Menapius, cioè di popolo della Belgica alla Mosa, soldato nella Coorte I dei Pannoni del Capitano Basso ADIVTOR LAVCI • F CIYES MENAPIUS ' t. MIL •• COHO 1 I ' PANNONIORYM • 7 • BASSI • STIPENDI • XI ANN • XXXII H • S • E ■r;: u -i \t' >,. . ^if M-.hih: 0!' i .' ; ii «'Mr*)*>il to'. r> : .f'I'iol ri!) 'i!!jj;.r il n . > i Redattore Dr. Kandler K