Prezzo Lit. 18*— * BOLLETTINO UFFICMLE DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIDERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin.: Ajdovščina Ajdovščina IO maggio 1946. Anno I. - No. 9 CONTENUTO: 63. Ordinanza sulla elezione dei fiduciari degli operai. 64. Ordinanza sulle rappresentazioni cinematografiche e teatrali ed altri trattenimenti a carattere dilettevole. 65. Ordinanza sulle guardie forestali, campestri e da caccia. 66. Decreto sulle società, riunioni ed altri pubblici comizi. 67. Ordinanza sull’istituzione dell’Istituto regionale d’approvvigionamento per il Litorale Sloveno »Prerod« con sede in St. Peter na Krasu. 63. Ordinanza, sulla elezione dei fiduciari degli operai. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare della AJ per la Regione Giulia, Istria, Piume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1. Le elezioni dei fiduciari degli operai sono indette dai comitati elettorali in base al decreto sui fiduciari degli operai ed alle disposizioni di questa ordinanza. Art. 2. Al comitato elettorale incombono i seguenti compiti : A. di eleggere il presidente del comitato; B. di procurarsi daH’amministrazione dell’impresa l’elenco di tutti gli operai occupati e di compilare un esatto elenco elettorale per lo svolgimento delle elezioni; C. di emettere almeno 7 giorni prima delle elezioni ed in luogo visibile dello stabilimento render pubblico l’avviso delle elezioni, che viene firmato dal presidente del comitato elettorale. L’avviso deve contenere : a) il giorno, il luogo e l’ora delle elezioni; b) il numero dei fiduciari e dei loro sostituti da eleggersi; c) il luogo dove è esposto l’elenco degli elettori come pure le istruzioni riguardanti le correzioni nell’elenco che possono richiedersi fino a 24 ore prima dell’inizio delle elezioni; d) dove e quando si accettano le liste elettorali e dove e quando saranno esposte all’ispezione degli elettori; D. di provedere coll’ausilio deH’impresa per i necessari locali per le elezioni; E. di raccogliere le liste elettorali nel termine fissato nell’art. 3 della presente ordinanza; F. di preparare tutto ciò che necessita per il regolare andamento delle elezioni; 68. Ordinanza sulla nomina del delegato agli uffici notariali ed all’intero archivio notarile sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. 69. Ordine n. 16 del 9 aprile 1946 dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno. 70. Modifiche ed aggiunte al catalogo n. 4 dei prezzi di legname tondo, segato e squadrato, pubblicato nei Bollettini Ufficiali n. 4 e 5 ,della Delegazione CRLN. G. di tenere le elezioni; H. di accertare l’esito delle elezioni e di comunicarle ai competenti elettori ed agli eletti fiduciari degli operai; I. di accettare i ricorsi sull’irregolarità dell’andamento delle elezioni e secondo l’art. 11 di questa ordinanza transmettere tali ricorsi al competente tribunale distrettuale popolare. Tutti i compiti menzionati nei comma H. ed I. devono essere portati a termine non più tardi di 3 giorni dal giorno fissato per le elezioni. Art. 3. Le liste elettorali si presentano al Comitato elettorale non più tardi di tre giorni prima delle elezioni. La lista elettorale dev’essere firmata dal direttorio della filiale sindacale oppure da tante volte per 5 proponenti, quanti sono i fiduciari degli operai proposti a candidati. Ogni proponente deve firmare solamente una lista elettorale. Su ogni lista elettorale devono essere proposti per numeri d’ordine tanti candidati e loro sostituti quanti sono i fiduciari degli operai in quell’impresa da eleggersi. Oltre al nome ed al cognome del candidato dev’essere specificata la loro professione e l’indirizzo. La lista che non conterrà i detti dati verrà considerata non valida ed il comitato elettorale la rimetterà al primo proponente per la correzione entro' 24 ore. Art. 4. Le liste dei candidati vengono annotate dal comitato elettorale con numeri per ordine, come sono giunte e saranno esposte in luogo .visibile nell’impresa. Art. 5. Se è stata presentata una sola lista elettorale, il comitato elettorale ciò verificherà al giorno delle elezioni ed annoterà nel verbale e senza votazione dichiarerà i candidati di detta lista per eletti fiduciari degli operai. Art. 6. * Le elezioni si svolgeranno con voto segreto in base a schede. Per ogni lista proposta il comitato elettorale provvederà tante schède per quanti sono gli operai occupati nelFimpresa. Le schede per le varie liste devono essere distinte in numeri correnti, corrispondenti alle liste elettorali. Ogni elettore avrà per ogni lista una schede ed una busta. In luogo appartato l’elettore si sceglierà la scheda con quel numero della lista elettorale per la quale vota, la metterà in busta chiudendola e la consegnerà al comitato elettorale; distruggerà invece le altre schede ricevute. Art. 7. Per regola le elezioni si terranno in un giorno di riposo o dopo terminato il lavoro. Le spese per le elezioni saranno compensate dall’organizzazione sindacale. Art. 8. Al termine delle votazioni il comitato elettorale dovrà immediatamente fare lo scrutinio delle buste distribuite e segnarne il relativo numero sul verbale. In seguito il comitato elettorale aprirà le buste ed ordinerà le schede secondo il numero delle liste elettorali per Io scrutinio. Se il comitato elettorale troverà in una busta più di una scheda, tutte queste saranno distrutte e dichiarate nulle. Art. 9. Il procedimento per lo scrutinio è il seguente: I voti dati per ogni lista presentata si sommano e la somma ottenuta si dividerà col numero dei fiduciari proposti in quell’impresa. Il quoziente ottenuto in tale modo è il quoziente elettorale. Ciò considerando avrà ogni lista tanti mandati ovvero tanti fiduciari degli operai e sostituti per quante volte il quoziente elettorale è compreso nel numero dei voti ricevuti su ogni lista. Se in tal modo il numero dei mandati dei fiduciari degli operai e dei loro sostituti non fosse completamente suddiviso, i mandati rimasti si assegneranno per ordine a quelle liste che hanno raggiunto il resto massimo. Nel caso di resti eguali si deciderà con sorteggio a dado a quale lista apparterrà il mandato non ancora assegnato. Se qualcheduno fu eletto su più liste elettorali, il comitato elettorale è tenuto a rivolgergli la domanda su quale lista intenda considerarsi eletto. Art. 10. II comitato elettorale redigerà un verbale sulle eseguite elezioni nel quale verificherà: a) il numero totale di schede valide consegnate dagli elettori; b) il numero dei voti, espressi per ogni singola lista elettorale; c) il quoziente elettorale ed il numero dei mandati, che appartengono a singole liste elettorali; d) i nomi degli eletti fiduciari degli operai; e) gli eventuali reclami riguardo alle effettuate elezioni. Il verbale verrà firmato da tutti i membri del comitato elettorale. Art. 11. I non soddisfatti gruppi di operai e l’organizzazione sindacale possono ricorrere entro 8 giorni da quello delle elezioni tramite il comitato elettorale al competente Tribunale distrettuale popolare per irregolarità nello svolgimento delle elezioni. Verificatosi che durante le elezioni si sono avute infrazioni alle prescrizioni essenziali del decreto sui fiduciari degli operai od alle disposizioni della presente ordinanza, il Tribunale distrettuale popolare dichiarerà nulle le elezioni ed indirà le nuove elezioni nel termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento del reclamo. Il provvedimento del Tribunale distrettuale popolare è definitivo. Art. 12. Il presidente del comitato elettorale può entro 3 giorni quando le elezioni per i fiduciari degli operai divengono inappellabili convocare per iscritto tutti gli eletti fiduciari degli operai in seduta per la costituzione e la presa di possesso dei relativi compiti. In tale seduta i fiduciari degli operai eleggeranno fra di loro il presidente ed il segretario. Nel termine di 5 giorni dal giorno delle elezioni dei fiduciari degli operai e dopo la loro costituzione il presidente del comitato elettorale deve trasmettere una relazione scritta col verbale sullo scrutinio e sulla costituzione dei fiduciari degli operai alla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno ed alla organizzazione sindacale, alla amministrazione dell’impresa consegnerà invece solamente una relazione sugli eletti fiduciàri degli operai e dei loro sostituti come anche sulla loro costituzione. Se il presidente della commissione elettorale non si comporterà, secondo le disposizioni di cui il precedente capoverso, gli eletti fiduciari degli operai allo scadere del termine dei tre giorni fissati si costituiranno e l’eletto membro anziano trasmetterà la relazione, come menzionato nel precedente capoverso. Art. 13. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno — sezione per l’assistenza sociale — emanerà dettagliate istruzioni per l’esecuzione di questa ordinanza. Art. 14. La presente ordinanza entra in vigore all’atto della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 aprile 1946. La Caposezione per l’assistenza sociale: Il Delegato: Marija Bernetič m. p. France Perovšek m. p. 64. Ordinanza sulle rappresentazioni cinematografiche e teatrali ed altri trattenimenti a carattere dilettevole. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno con approvazione deH’Amministrazione Militare del-l’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in base all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1. Le rappresentazioni teatrali e cinematografiche possono per regola aver luogo solo in locali che sono m a tal scopo adibiti e, in base alla ispezione commissionale da parte dell’autorità popolare, riconosciuti adatti. I locali devono rispondere1 specialmente alle prescrizioni d’igiene ed a tutte" le pretese riguardo la sicurezza per la vita ed la sicurezza contro l’incendio. Art. 2. . Ogni opera teatrale o film, che è sul punto di essere portata in scelgi, dev’essere precedentemente presentata per la censura alla commissione di censura, che sarà istituita presso la Delegazione del CRLN. La commissione di censura deve rifiutare il nulla osta per la rappresentazione, quando è d’opinione che il contenuto dell’opera teatrale e del film è contrario alle regole della morale pubblica, dell’ordine pubblico e della sicurezza popolare (come films italiani, tedeschi o di qualsiasf altra impresa cinematografica il cui contenuto è di indole fascista o profascista) . Art. 3. I cinema ove le rappresentazioni filmistiche si danno giornalmente o più volte al giorno, devono fissare l’orario per le singole rappresentazioni e rigorosamente rispettarlo. Art. 4. In ogni teatro ovvero cinema dev’essere esattamente fissato il numero di persone massimo che può assistere alla rappresentazione ed un numero superiore non può essere ammesso alla rappresentazione per ragioni d'ordine pubblico. Il numero dei posti a sedere e dei posti a stare dev’essere indicato all’ingresso. I posti devono! essere suddivisi in file, infissati e numerati. Art. 5. Nei locali teatrali ovvero cinematografici è vietato fumare e schiamazzare. All’inizio della rappresentazione si chiude la porta d’entrata e durante la rappresentazione ogni accesso è proibito. Art. 6. L’accesso alla rappresentazione è ammesso solo in base al biglietto d’ingresso numerato, che all’entrata verrà controllato dagli Òrgani di controllo. Art. 7. Al termine della rappresentazione le sale devono essere sgombrate e bene arieggiate. Art. 8. Allo scopo di mantenere l’ordine pubblico ed il controllo, deve presso ciascuna rappresentazione assistere un numero sufficiente di organi della Difesa popolare e se possibile di pompieri. Per tale servizio straordinario l’impresa teatrale ovvero cinematografica deve pagare un’adeguata competenza, stabilita dal Comitato Distrettuale di L. N. Le competenze affluiscono ad un fondo speciale presso il Comitato Distrettuale di L. N., da cui ogni metà d’anno si devolve tutta l’introitata competenza al comando distrettuale della Difesa popolare che se ne serve per la distribuzione di premio o di migliorie e di sussidi ai singoli membri della stessa. Art. 9. ' Le rappresentazioni occasionali a carattere culturale e dilettevole come anche le rappresentazioni teatrali in provincia, i concerti, i mitings, i balli pubblici o simili, possono aver luogo solo in base ad un permesso scritto, rilasciato dal Comitato' Distrettuale di L. N. Comunque per tali rappresentazioni valgono tutte le prescrizioni della presente ordinanza. Gli organizzatori sono responsabili per l’ordine e la quiete pubblica. Art. 10. Per il nulla osta per le rappresentazioni e trattenimenti in genere le tasse si riscuotono secondo le norme dell’ordinanza sulla riscossione di tasse. In base alle norme della medesima ordinanza si riscuotono le tasse sui biglietti d’ingresso. . Art. 11. Le trasgressioni alla presente ordinanza si puniscono con una multa fino a Lire 20.000.— che in caso di insolvibilità viene convertita in pena di lavoro forzato senza restrizione di libertà personale per cui per ogni 150.— L si computa un giorno di lavoro forzato. Per il procedimento penale è competente il Comitato Distrettuale di L. N. (Sezione per gli affari interni.) Art. 12. La presente ordinanza entra in vigore all’atto della sua pubblicazione nef Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 aprile 1946. Il f. f. di caposezione per gli affari interni: Il Delegato: Josip Lazar m. p. France Perovšek m. p. 65. sulle Ordinanza guardie forestali, campestri e da caccia. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana, la seguente ordinanza. Art. 1. I proprietari ovvero le amministrazioni di foreste con una superficie maggiore di 50 ha sono in dovere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, di collocare un sufficiente numero di guardie forestali, che contemporaneamente fungeranno quali guardie da caccia. Se le guardie non verranno collocate nel periodo stabilito, queste verranno istituite dal Comitato distrettuale di L. N. a spese e rischio dei relativi proprietari morosi. Art. 2. I Comitati locali di L. N. possono collocare le guardie campestri, alle quali, con adesione dell’associazione distrettuale cacciatori, si può affidare diservizio di guardie da caccia. Art. 3. Le associazioni distrettuali cacciatori possono collocare per singole zone da caccia, guardie da caccia, d’accordo col Comitato locale di L. N. Art. 4. Quali guardie da caccia possono essere collocate soltanto persone che hanno compiuto il 18 anno d’età, che sono fidate e di condotta esemplare. Quali guardie da caccia non possono essere nominate le persone: a) che sono date al gioco, alla corruttibilità, al contrabbando e simile ; b) che non rispondono ai requisiti del decreto sul possesso e porto di armi (Bollettino Ufficiale No. 4 del 15 gennaio 1946) ; c) che sono state punite per trasgressione alle disposizioni sulla caccia. Art. 5. Il collocamento della guardia forestale, campestre e da caccia è valido solo se approvato dal Comitato distrettuale di L. N — sezione per gli affari interni — d’accordo con la sezione per le foreste. Art. 6. Circa l’approvazione sul collocamento il Comitato distrettuale di L. N. emette una deliberazione per iscritto al datore di servizio. Contemporaneamente mette a verbale la dichiarazione solenne della guardia collocata sul formulario A e le emette la legittimazione sul formulario B. Art. 7. Le guardie forestali, campestri e da caccia hanno nell’esecuzione delle mansioni a loro affidate il carattere di guardia pubblica. A fine di riconoscimento devono portare un distintivo di servizio che dev’essere cucito sulla manica destra della giacca, sul braccio. La forma del distintivo è la seguente: Un pezzo di stoffa bianca con orlo rosso della larghezza di cm. 2 cucito sopra, in forma di triangolo equilatero con stemma azzurro, col Tricorno in bianco con sotto quattro bianche striscie ondulate, sopra la stella rossa a 5 punte, sulla parte sinistra dello stemma la lettera P o C, sulla parte destra la lettera G. Art. 8. Le guardie forestali, da caccia e campestri sono autorizzate a portare le armi e cioè per regola il fucile da caccia. Le guardie campestri, che dipendono da amministrazioni statali e per le foreste, che sono sótto la gestione della Commissione per l’amministrazione della proprietà nazionale, possono essere armate'con fucile militare. Art. 9. La legittimazione sul collocamento (art. 6) non da il diritto di possesso e porto d’armi, ma il porto d’armi a tal uopo viene rilasciato dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno — sezione per gli affari interni, dopo esaurito il procedimento ai sensi delle norme del decreto sul possesso e sul porto d’armi. Art. 10. Le guardie possono far uso dell’arma solo in caso di legittima difesa. Art. 11. Il Comitato Distrettuale di L. N. — sezione per gli affari interni — deve tenere un esatto elenco delle guardie nominate e sullo stesso. annotare tutte le modifiche. \ I datori di servizio (amministrazioni di foreste, Comitati locali di L. N. e rassociazione distrettuale cacciatori) sono in dovere di notificare ogni cambiamento di guardie nel termine di tre giorni al Comitato Distrettuale di L. N. — sezione per gli affari interni. In caso di cessazione del rapporto di servizio le guardie hanno il dovere di restituire la legittimazione consegnata loro ed il permesso per il porto d’armi e di consegnare l’arma al Comitato Distrettuale di L. N., fino a che il permesso per il porto d’armi non verrà rilasciato ad altra persona. Art. 12. Le trasgressioni a questo decreto si puniscono in base alle norme del decreto sulle trasgressioni e sulla procedura amministrativa penale (Bollettino Ufficiale No. 5 del 15 febbraio 1946). Art. 13. La presente ordinanza entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 aprile 1946. Il f. f. di caposezione per gli affari interni: Il Delegato: Josip Lazar m. p. France Perovšek m. p. Caposezione per l’agricoltura e foreste : Dušan Keber m. p. Formulario A Comitato Distrettuale di .......... Sezione per gli affari interni No....:....... Oggetto: .................. Nomina di guardia forestale. Verbale. Oggi ................... è comparso nel nostro ufficio il comp................., nato il ........:. in ..............., residente in..............., che è nominato dal ..................................... .................. quale guardia ................... Tale nomina è approvata con deliberazione No.................... del ................ ai sensi del decreto sulle guardie forestali, campestri e da caccia. Istruito sui suoi doveri ha deposto la seguente dichiarazione solenne. Dichiarazione. Premetto di effettuare il servizio affidatomi coscientemente ed imparzialmente, di non sottacere o rinnegare alcun colpevole nè di accusare qualcuno e di non abusare dell’arma di servizio. Firma della guardia Firma di un membro del Comitato Distret. di LN Formulario B Comitato Distrettuale di ............ Sezione per gli affari interni No............. Legittimazione. Il comp................., nato il ..........., di professione ........, residente in ..........., è ai sensi del decreto sulle guardie campestri, forestali e da caccia nominato dal ................., quale guardia ................. Tale nomina è approvata con deliberazione No................ del ........,.......... Il sunnominato ha nell’esecuzione del servizio affidatogli tutti i diritti e doveri di guardia pubblica e può portare le armi, per le quali gli è stato emesso dalla Delegazione del CRLN — sezione per gli affari interni — il permesso per il porto d’armi No....., in ......:......., il .............. li Il Caposezione: Dichiarazione. 2) i compiti della società ed i mezzi coi quali s’intendono raggiungere 'tali compiti, 3) l’organizzazione della società, la massima su cui si basa la sistemazione della sua amministrazione ed il modo come vengono prese le deliberazioni, 4) le norme suH'iscri-zione e sulle dimissioni, 5) i diritti ed i doveri dei membri, 6) la rappresentanza della società, 7) i distintivi d’associazione, il timbro e simili, 8) 1 cespiti dei mezzi finanziari e l’utilizzazione del patrimonio sociale nel caso di cessazione della società. Art. 4. L’amministrazione della società dev’essere costituita da almeno 5 membri. Art. 5-, Tutte le già esistenti società che intendono continuare nella loro attività devono nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto trasmettere la domanda per l’approvazione dello statuto e dell'attività alla Delegazione del CRLN — sezione per gli affari interni —. Alla domanda dev’essere allegato lo statuto in 5 copie. Prometto di effettuare il servizio affidatomi coscientemente ed imparzialmente, di non sottacere o rinnegare alcun colpevole nè di accusare qualcuno e di non abusare dell’arma di servizio. Firma della guardia 66. Decreto sulle società, riunioni ed altri pubblici comizi. Le Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed aH’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente decreto. I. Delle associazioni. Art. 1. Per lo sviluppo dell’attività culturale e sociale delle masse popolari è garantito il diritto di associazione in società culturali, scientifiche, fisico-culturali ed altre. Art. 2. Le persone che intendono fondare un’associazione culturale, scientifica, fisico-culturale ed altre hanno il dovere di denunciare l’istituzione dell’associazione. La denuncia viene inoltrata a mezzo del Comitato distrettuale di LN — sezione per gli affari interni — alla Delegazione del CRLN — sezione per gli affari interni. La denuncia di istituzione della società dev’essere firmata da almeno 10 proponenti (fondatori) della società. Alla denuncia devono essere allegati il programma e lo statuto delle società in 5 copie. II. Delle riunioni e comizi pubblici. Art. 6. Per' so sviluppo della coscienza politica ed attività delle masse popolari è garantito il diritto di organizzare riunioni pubbliche, comizi, mitings, rappresentazioni all’aperto oppure in altro qualsiasi luogo e di organizzare cortei cittadini, dimostrazioni e manifestazioni. Art. 7. Gli organizzatori delle riunioni e di altri comizi pubblici sono in dovere di denunciare gli stessi al competente Comitato distrettuale di LN — sezione per gli affari interni — almeno 3 giorni prima. Nella denuncia di riunioni o di qualche altro comizio pubblico si deve esattamente indicare il luogo e l’ora del comizio come pure lo scopo. La domanda dev’essere firmata da almeno due organizzatori, che devono specificare la propria professione e dimora. Il Comitato distrettuale di LN — sezione per gli affari interni — può vietare la denunciata riunione (comizio pubblico) se esiste un sostanziale pericolo di minaccia per Lordine e la quiete. Il Comtato distrettuale di LN ■—■ sezione per gli affari interni — deve informare gli organizzatori del divieto almeno 48 ore prima dell’ora per la quale il congresso era indetto. Gli organizzatori hanno il diritto di sporgere ricorso nel termine di 24 ore alla Delegazione del CRLN — sezione per gli affari interni — che deve emettere il relativo provvedimento nel termine di 24 ore. Tale deliberazione è definitiva. Art. 8. Gli organizzatori dei comizi pubblici menzionati nell’art. 6 hanno il diritto di chiedere alle autorità popolari l’effettuazione ovvero la facilitazione dell’organizzazione congressista con l’uso di piazze, strade, edifici pubblici e simili. Art. 3. Lo statuto della società deve contenere: 1) la denominazione, la sede ed il territorio della società, Art. 9. I comizi pubblici sono presieduti da un consiglio di presidenza composto da almeno 3 persone. Tale -----3P------------------------------------------------ presidenza è tenuta a mantenere l’ordine nel comizio pubblico come pure ad attenersi ali limite ed al programma enunciati nell’inoltrata denuncia. Fino a che nel comizio non venga istituito il consiglio di presidenza, gli organizzatori sono responsabili per il mantenimento dell’ordine e della quiete. Art. 10. La presidenza del comizio ovvero gli organizzatori, hanno il diritto di chiedere, affinchè venga assicurato l’ordine e l’incolumità nella riunione risp. comizio, che l’ordine venga ristabilito in caso di disordine. Art. 11. Le persone che non godono dei diritti di voto non possono nè convocare, nè presiedere i comizi pubblici. ISI. Disposizioni penali finali. Art. 12. Le trasgressioni alle norme di questo decreto sulla denuncia di riunioni ed altri comizi che hanno carattere polìtico si puniscono con multa fino a L. 30.000, quando non si sia verificato altro reato. Le trasgressioni alle norme di questo decreto sulla denuncia di associazioni e comizi pubblici, che non hanno carattere politico, si puniscono con multa fino a L. 20.000, se non sia stato contemperaneamente commesso altro reato. Art. 13. Colui che coliabora quale funzionario presso qualche associazione non autorizzata, sarà punito con pena di restrizione di libertà personale fino ad 1 anno, i membri di associazioni non autorizzate fino a 3 mesi oppure con multa se non hanno commesso qualche reato più grave. Art. 14. Il presente decreto entra in vigore all’atto della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 aprile 1946. Il f. f. di caposezione per gli affari interni: Il Delegato: Josip Lazar m. p. France Perovšek m. p. 67. Ordinanza sull’istituzione dell’Istituto regionale d’approvvigionamento per il Litorale Sloveno »Prerad« con sede in St. Peter na Krasu. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base aH’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1. Le mansioni del provvisorio ufficio approvvigionamento »Prèrad« per il Litorale Sloveno in St. Peter na Krasu vengono trasferite all’Istituto regionale di approvvigionamento Prerad con sede in St. Peter na Krasu, che così viene costituito. Art. 2. L’Istituto regionale d’approvvigionamento »Prerad« è un’istituzione della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. La suprema direzione e controllo spetta alla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno che dà le direttive per l’opera da svolgersi e decide sulla cessazione e unione dello stesso. Il controllo della direzione dello Istituto compie à tramite della sua sezione per il commercio e l’approvvigionamento in St. Peter na Krasu. Art. 3. . Il compito dell’azienda è l’approvvigionamento di ogni sorta di merce razionata per i bisogni del territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, a tal scopo d’organizzare i suoi magazzini, filiali e sezioni distaccate commerciali nei luoghi, ove si mostra il bisogno per l’economia. Art. 4. Il capitale di fondo dell’azienda ammonta a L. 1,600.000 e viene per intero versato dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno. Tutto l’attivo ed il passivo del cessato Ufficio approvvigionamenti »Prerad« per il Litorale Sloveno in št. Peter na Krasu assume l’Istituto regionale d’approvvigionamento »Prerad«. Art. 5. L’azienda viene gestita da un consiglio amministrativo principale, consistente di un direttore, di un vicedirettore e d’un segretario generale. • Il consiglio d’amministrazione è nominato dalla Delegazione del CRLN. I procuratori ed i direttori delle filiali verranno nominati dal consiglio amministrativo d’accordo colla Delegazione del CRLN (sezione per il commercio e rapprovvigionamento ). Art. 6. Dettagliate istruzioni sul funzionamento e controllo dell’azienda saranno emanate dalla Delegazione del CRLN (sezione per il commercio e rapprovvigionamento). Art. 7. L’utile netto l’azienda devolve dopo il diffalco della percentuale per il fondo di riserve, alla Delegazione del CRLN (sezione per il commercio e rapprovvigionamento). • Art. 8. L’Istituto regionale d’approvvigionamento è tenuto ad accertare le eventuali manchevolezze della cessata amministrazione dell’Ufficio approvvigionamenti »Prerad« e darne notizia alla Delegazione del CRLN (sezione per il commercio e l’approvvigionamento). Art. 9. L’azienda svolge sua attività giusta le massime commerciali in consonanza alle vigenti disposizioni. Art. 10. La presente ordinanza entra in vigore all’atto della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Ajdovščina 10 aprile 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. 68. Ordinanza sulla nomina del delegato agli uffici notarili ed all’intero archivio notarile sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno In considerazione che i notari sul territorio della Delegazione del CRLN pér il Litorale Sloveno non hanno alcuna rappresentanza professionale ed essendo rimasta la maggior parte dei notari senza un leg-gittimo corpo rappresentativo, era d’uopo una sistemazione unitaria e perciò la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente ordinanza. Art. 1. A tutti gli studi notarili sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno come pure all’intero archivio notarile viene nominato un delegato. Il delegato viene nominato dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in Ajdovščina. Art. 2. Alla competenza del delegato appartengono tutti gli studi notarili e tutti gli archivi notarili trovantesi sul territorio della Delegazione del CRLN. Art. 3. Il menzionato delegato gestisce tutte le agende dell’istituzione notarile per cui fu nominato giusta le istruzioni e sotto il controllo della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno (sezione per la giustizia). Ajdovščina 10 aprile 1946. Il Delegato: France Perovšek m. p. 69. Ordine n. 16 del 9 aprile 1946 dell’Amministrazione Militare dell’AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno Affinchè si agevoli la circolazione monetaria e per il più sollecito pagamento dei liquidi ordino: Art. 1. Per la gestione dei conti correnti nel servizio degli assegni postali e per le manipolazioni e conteggi degli stessi si istituisce nella sfera della Direzione delle Poste l’Ufficio conti correnti postali con sede a Fiume. ' Art. 2. A capo dell’Ufficio sta il gerente, che è subordinato al direttore della Direzione delle Poste e viene nominato dall’Amministrazione Militare dell’AJ su proposta del direttore. Il gerente amministra e gestisce tutte le agende dell’Ufficio, è il loro rappresentante e firma validamente. Con un regolamento e con speciali disposizioni il gerente fisserà d’accordo col direttore delle Poste la sfera d’azione ed il funzionamento interno dell’Ufficio, le condizioni di partecipazione al conto corrente, le tasse e spese1 per i moduli, la misura degli interessi nel servizio assegni ed il modo della disposizione col suo avere in conto corrente. Art. 3. Nel servizio assegni postali è intermediario tra tutti gli uffici postali, che sono riguardo, a questo servizio direttamente sottoposti all’Ufficio dei conti correnti. Per quanto riguarda il funzionamento di questi uffici postali intermediari, l’Ufficio conti correnti emetterà d’accordo colla Direzione delle Poste, disposizioni. Art. 4. Il presente ordine entra immediatamente in vigore. Li 10 aprile 1946. Il Vice Comandante dell’Amministrazione Militare dell’AJ.: col. V. Holjevac m. p. 70. Modifiche ed aggiunte aì catalogo n. 4 dei prezzi di legname tondo, segato e squadrato, pubblicato nei Bollettini Ufficiali n. 4 e 5 della Delegazione CRLN. ABETE E PINO: Tavolame: modifica come segue: Aumenti sul prezzo per legnami della medesima specie e qualità: Lire di spessore superiore al 50 mm .... 250 di spessore dai 10 mm...................700 di spessore dai 12—13 mm................600 di spessore dai 14—15 mm................450 della lunghezza da m 4,50 a 6 . . . . 300 per tavolame parallelo di tutte le dimensioni di più l’aumento aggiuntivo 250 Travi: si modifica: da: travi segati a spigolo commerciale per misure obbligate in: travi con forma ad uso commerciale su misura obbligate; - » da: per sezioni superiori: per ogni 5 cm in più di lato in : per ogni 5 cm o frazioni di cm per ogni lato. Listelli: si aggiunge: I medesimi con lunghezza inferiore a 4m, diminuzione del 10% sul prezzo. Cantinelli: aumento del 10%. Travi segati ad uso Trieste: si aggiunge: per travi commissionati a misure obbligate, aumento del 20%. Tronchi per sega: si modifica: da: diametro a meta tronco da cm 25 in avanti in: diametro a meta tronco da cm 20 in avanti; da: per tronchi inferiori da 20 a 24 cm diffalco in : per (ronchi inferiori da 20 cm diffalco ; da: per tronchi inferiori da in 2 a 3,90 diffalco sul prezzo del 30% in: per tronchi inferiori da m 2 a 3,90 diffalco sul prezzo del 10%. Si aggiunge: per richiesti maggiori spessori a m 4—8 aumento del 10%, m 8—10 aumento del 20%, m 10—12 aumento del 40%, ai m 12 aumento 10% per ogni metro corrente. Legname per cellulosa: si modifica: da: da 12 cm in avanti in: da 8 cm in avanti, da : da 1 metro di lunghezza in : da 1 metro di lunghezza in avanti, da: lire 2850 in: lire 2200. LARICE: Travi squadrati uso Trieste: si modifica: da: lire 2000 in: lire 1000. FAGGIO: Tronchi faggio per compensato e tavolame compensato: si modifica: da: prezzo' per 100 kg lire 450 in: prezzo per ICO kg lire 520. Tronchi da sega: da: lire 2100 in: lire 2700. Tavole di faggio non refilato, non evaporato: si modifica il prezzo: da: primo netto lire 7000 in: 8000 lire, da: I qualità lire 5900 in: 7000 lire, da: II qualità lire 5200 in: 5500 lire, da: III qualità lire 4500 in: 4800 lire, da: qualità Monte lire 4700 in: 5500 lire. Listelli di faggio: si modifica il prezzo: da: lire 4700 in: 6600 lire, da: lire 5300 in: 7100 lire. Cortami di faggio: si modifica il prezzo: da: 100 kg 450 lire in: 100 kg 600 lire. Prezzo per tavole di faggio evaporato: si modifica totalmente e gli attuali prezzi decadono. Si modifica in: per tutta la merce aumento di lire 1400 per ogni m3 in rapporto ai prezzi del non evaporato. QUERCIA: Si aggiunge: per travi tagliati commissionati, di qualsiasi ’ dimensione, con piccola forma, prezzo lire 10.000 per m3; traversini squadrati prezzo' lire 7.000 per m3. OLMO, FRASSINO, ACERO: tavole di tutte le tre specie d’albero: si modifica il prezzo : I qualità: da: lire 7000 in: lire 8000 per m3, II qualità: da: lire 6500 in: lire 7500 per m3, III qualità: da: lire 5500 in: lire 6500 per m3, Qualità Monte: da: lire 6100 in: lire 7000 per m3. Tronchi ' per compensato e strumenti musicali : si modifica: da: sotto corteccia da cm 28 in: sotto corteccia da cm 30, da: prezzo per kg 100 lire 500 in: prezzo per 100.kg lire 650. PINASTRO: si aggiunge: Il prezzo per il legname di pinastro tondo per sega e segato si fissa quale prezzo medio fra l’abete ed il larice. Le summenzionate modifiche ed aggiunte al catalogo N. 4 entrano in vigore col giorno della pubblicazione e valgono fino alla loro revoca. Aidovsóina 5 aprile 1946. La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno Sezione per le foreste e l’industria del legno Tiskala tiskarna Merkur v Ljubljani.