GOVERNO MILITARE-ALLEATO 13 CORPO VENEZIA GIULIA & LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO /Yo. 25 — 7 Settembre 1946 Indice ..... pag. 46 Pubblicata dal Governo Militare Alleato con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1946 G overno Militare Allealo 13 CORPO Ordine Generale N. ‘21 B EMENDAMENTI ALL’ORDINE GENERALE No. 21 — TASSA DI BOLLO E DI REGISTRO Atteso che si ritiene necessario di apportare delle variazioni alle tasse di bollo e di registro nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio») io, ALFRED C. BOWtMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, onlino : Tassa di negoziazione su titoli ARTICOLO 1 L'imposta di negoziazione per l'anno 1946 sui titoli quotati in borsa è liquidata in base alla media dei prezzi di compenso accertati per il secondo semestre del 1945. | Se nel corso del secondo semestre dell'anno 1945 siano avvenuti aumenti o diminuzioni nel capitale sociale, sono assunti a base delle determinazione del valore medio di cui sopra i soli prezzi! dì compenso! avutisi a partire dal mese successivo a quello dell'ultima variazione di capitale fino al 31 dicembre. Per i titoli per i quali nel secondo semestre del 1945 non risultino accertati prezzi ufficiali di compenso, la valutazione relativa sarà fatta dal Comitato direttivo degli ¡agenti di càmbio della Borsa valori di TRIESTE. ARTICOLO 2 Le società soggette ad imposta di negoziazione, i cui titoli non siano quotati in borsa, debbono presentare al competente Ufficio1 del Registro, nei termini stabiliti dal-l’art. 6 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, No. 1975, doppia copia ¡del bilancio sociale, degli estratti delle relative deliberazioni e degli altri documenti ovvero della denuncia prevista daH'ultimo comma dell'articolo stesso. L'Ufficio del ¡Registro tra-)smette una copia di ciascuno di tali documenti al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di TRIESTE. ARTICOLÒ 3 L’Amministrazione delle finanze ha la facoltà di consentire che le controversie devolute alla competenza delle speciali sezioni ¡delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, ai termini dell'art. 1 dell'Ordine Generale No. 21 ¡pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del G. M. A. del 1 novembre 1945, relativo alla valutazione di titoli azionari non quotati in borsa, ai fini dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1946, siano definite m'ediante un abbuono non! superiore al 30 per cento del valore presunto dall'Ufficio del Registro. In nessun caso peraltro il valore risultante dell'abbuono può essere inferiore a quello indicato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio. Il termine per la domanda idi definizione delle vertenze nel modo su espresso è stabilito in sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell'Ufficio del Registro, ai sensi dell’art. 4 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938, [No. 1975. Per le vertenze non definite alla data di entrata in vigore del presente Ordine, il detto ¡termine è stabilito in tre mesi dalla data stessa, ARTICOLO 4 In caso di mancata denunzia di estinzione dei titoli entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, stabilito dall’art. 14, 3,o comma, l'imposta di negoziazione rimane dovuta fino a tutto il semestre in cui la denunzia tardiva sia stata presentata. ARTICOLO 5 Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 6 del R decreto-legge 15 dicem- bre 1938, No. 1975 e all'articolo 2 del presente (Ordine, sono punite con le seguenti pene pecuniarie: 1. per le società con capitale fino a L. 5.000,000 — da un minimo di L. 300.— ad un massimo di L. 5.000.— per le società con un capitale superiore a L. 5.000.000,— da un minimo di L. 1.000,— ad un massimo di L. 10,000,— Nuove aliquote per l’imposta di negoziazione e per la imposta sul capitale di società straniere ARTICOLO 6 Le aliquote dell'imposta annuale di negoziazione; per i titoli di cui ai numeri 2 e 3 della tariffa allegato A del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, No, 1975 modificato con l'art, 20 del R. decretò 9 marzo 1942, ¡No. 357, sono sostituite; con effetto dal 1 gennaio 1946, con le seguenti aliquote; per i titoli al portatore; lire sei per mille per i1 titoli nominativi: lire tre per mille. L'aliquota dell'imposta annuale sul capitale delle società straniere, di cui al-l’art, 4 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, No. 3280, modificato con l’allegato E al R. decreto-legge 26 (settembre 1935, No. 1749, convertito in legga 28 maggio 1936, No. 1302, è stabilita; con effetto dal 1 gennaio 1946, nella misura del 6 per mille. Imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni garantite da Banche ARTICOLO 7 Le Casse di Risparmio, le società e gli (istituti che compiono operazioni di anticipazioni e sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori possono, senza applicazione di sopratasse, integrare le denunzie semestrali prescritte dall'art, 22 della legge 30 dicembre 1923, No. 3280, relative alle operazioni compiute fino al 31 dicembre 1945, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per causa di mancato ricevimento in tempo utile dei dati relativi alle operazioni compiute dalle sedi esterne, rappresentanze ed uffici dipendenti. Le denunzie integrative delle operazioni compiute fino al detto termine devono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Ordine, e le relative maggiori imposte debbono essere pagate entro dieci giorni successivi. Imposta sulle assicurazioni ARTICOLO 8 Le Compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali ed estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, con esonero da pene pecuniarie, gli elenchi trimestrali delle ¡quietanze di cui all'art. 19 della legge 30 dicembre 1923, No. 3281, emesse fino al 31 dicembre 1945, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per non aver ricevuto in tempo utile dalle dipendenti Agenzie i dati relativi a tali quietanze. Gli elenchi integrativi delle quietanze emesse fino al 31 dicembre 1945, debbono essere presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine col contemporaneo pagamento dell'imposta relativa, » * , ARTICOLO 9 Il termine concesso con l'art. 9 del precitato Ordine Generale No. 21 alle predette società, compagnie ed imprese nazionali od estere che si trovino nelle condizioni ivi previste per la presentazione, con esonero da sopratassa, delle denuncie principali omlesse, o delle denuncie integrative delle riscossioni dei premi ed accessori effettuate fino al 31 dicembre 1945, è prorogato fino a tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente Ordine, Il pagamento delle imposte relative dovrà essere effettuato entro quindici giorni successivi. Sovraimposta di negoziazione ARTICOLO 10 La sovraimposta di negoziazione, regolata daH’art. 17 del Testo Unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942 No.257 e successivamente modificato dall'art. VII dell'Ordine Generale No, 21, è soppressa. Sono peraltro mantenute in vigore tutte le disposizioni del predetto R. decreto-legge e succesive modificazioni, relative all'uso obbligatorio dei foglietti bollati per contratti di borsa nonché quelle che stabiliscono le sanzioni alle relative infrazioni. Tasse sui contratti di Borsa ARTICOLO 11 E' abrogato l'art. 14 del R, decreto-legge 19 agosto 1943, No. 738. La tabella delle tasse di bollo sui contratti di borsa, annessa all'Ordine Generale INo. 21 è sostituita dalla seguente tabella: TABELLA DELLE TASSE DI BOLLO SUI CONTRATTI DI BORSA Specie di contratto Per ogni 100.000 Lire o frazione di 100.000 1) Contratti a contanti: a) conclusi fra agenti di cambio L. 1.— b) » direttamente fra i contraenti ...... » 8.— c) » fra i banchieri e privati » 6— d) » con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. decreto- legge 20 dicembre 1932, No. 1607 » 5,— Nei casi di cui alle lettere b), c), d); ila tassa è ridotta alla metà per i con tratti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo ¡Stato. 2) Contratti a termine la cui durata non ecceda li 45 giorni: a) conclusi fra agenti di cambio . .........................L. 2.— b) » direttamente fra i contraenti..............................» 20— c) » con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932, No. 1607 . » 15.— 3) Contratti di riporto, la cui durata non ecceda i 45 giorni: a) Conclusi fra gli agenti di cambio......................................L. 2.— b) » direttamente fra i contraenti ...... » 15.— c) » con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932 No. 1607 . » 8,— ARTICOLO 12 Sino a quando non saranno istituiti tali valori, il pagamento delle tasse è effettuato integrando i valori esistenti con l'apposizione sugli stessi delle occorrenti marche per tasse sui contratti di borsa. L'annullamento delle dette marche deve essere effettuato dagli stessi contraenti mediante scritturazione della firma di uno' di essi e della data del contratto. ARTICOLO 13 Il presente Ordine entra in vigore in tutto il Territorio il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 2 agosto 1946, ALFRED C; BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 41 C CORTE D’ASSISE STRAORDINARIA ATTESO che, con il Proclama No. 5 fu costituita la Corte d'Assise Speciale, per i (fini in esso specificati e per la durata di mesi sei, venuti a scadere in data 8 febbraio 1946; ATTESO che, in base all’Ordine Generale No. 41 del 25 gennaio 1946, il funzionamento della Corte d'Assise Speciale, come costituita dal Proclama No, 5, venne prorogato per un ulteriore periodo di mesi tre, spirato l'8 maggio 1946; ATTESO che, con l'Ordine Generale No. 41-B, del 18 (aprile 1946, venne disposto che la su nominata Corte Speciale avesse a funzionare per un'ulteriore durata di mesi tre, .scaduta all'8 agosto 1946; e " |j ATTESO che si ritiene opportuno prorogare il funzionamento della stessa Corte d'Assise Speciale ancora per un ulteriore periodo; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A, G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I La Corte d'Assise Speciale, come costituita dal Proclama No. 5, continuerà nelle sue funzioni per un ulteriore periodo di mesi tre, a decorrere dall'8 agosto 1946. ARTICOLO II La competenza della Corte, tutte le sue attribuzioni ed i compiti, specificati nel proclama No. 5; avranno inalterato vigore ed efficacia, come se lo stesso Proclama avesse originariamente costituito la Corte stessa per il suddetto ulteriore periodo di mesi tre, a datare dall'8 agosto 1946. ARTICOLO Ili Quest'Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data dell'8 agosto 1946. Ordine Generale N. 61 D AMMASSO DEI CEREALI §f EMENDAMENTO DELL’ORDINE GENERALE No. 61-B Ritenuta la necesità di prorogare il termine per la corresponsione dei premi relativi al conferimento anticipato del grano ai granai del popolo nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio») j Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : E’ abrogato il secondo comma (d), art, 10 dell Ordine Generale No. 61 ed è sostituito dal seguente: d) per i quantitativi conferiti entro il 15 agosto Lire 300 per quintale. Trieste, 3 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo * Ordine Generale N. 63 B MODIFICHE ALL’ORDINE GENERALE No. 63 CHE AUMENTA LE RETRIBUZIONI E LE PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI ATTESO che si ritiene opportuno e necessario apportare delle modifiche all'Ordine Generale No. 63 del 13 luglio 1946, variando l’ammontare delle deduzioni da farsi agli importi delTindennità di carovita di cui godono gl' impiegati dello Stato, nonché aumentando l’ammontare idegli importi dell'indennità di carovita da corrispon- dersi ai pensionati dello Stato in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui (di seguito, designata quale «Territorio»; Io, ALFRED C, BOWMAiN, Colonnello, J, A, G. D„ Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, determino : PARTE «A» ARTICOLO I Variazioni nell’importo dell’indennità di carovita — Modificazioni alla Sezione 1 dell’Articolo III dell’Ordine Generale No. 63 La Sezione 1 dell'Articolo1 III dell'Ordine Generale No. 63 viene modificata come1 segue; SEZIONE 1: L'importo deH'indennità di carovita e delle quote complementari, spettanti in applicazione dell'Articolo 2 del presente Ordine sarà ridotto come segue: del 2 per cento per il personale ¡con sede normale di servizio in un Comune avente una popolazione di almeno 250 mila abitanti; del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio in un Comune con una popolazione di almeno 50 mila e di non più di 249.999 abitanti o nel Comune di Pola; jj detU'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10 mila e non più di 49999 abitanti; del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5000 e non più di 9999 abitanti; del 10 per cento per il personale con se.de normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di meno di 5000 abitanti. ARTICOLO II Riassorbimento dell’assegno ad personam SEZIONE 1: L'assegno ad personam concesso1 in base alle disposizioni contenute alla Seziono 1 dell'Articolo VI dell'Ordine Generale No. 63, viene riassorbito con i miglioramenti nel trattamento economico derivanti dalla prima applicazione delle norme, di cui all'Articolo I di quest'Ordine Generale, SEZIONE 2: Nello stabilire l'ammontare dosi riassorbito, non è da tenersi alcun conto delle variazioni nell’importo deH'indennità di carovita risultanti dall'applicazione delle disposizioni, di cui alle Sezioni 3 e 4 dell’Articolo III ideH'Ordine Generale No, 63. SEZIONE 3 ; L'Articolo VI dell'Ordine Generale No, 63, viene completato come segue, e, cioè; icon l'aggiunta d'un ulteriore «Sezione 3»; «Sezione 3»; — L'assegno ad personam previsto alla Sezione 1 di quest'Articolo non sarà soggetto ad alcuna variazione a seguito d'eventuali aumenti o diminuzioni nell'importo deH'indennità di carovita e nelle quote complementari disposti in conformità alle ¡Sezioni 3 o 4 dell'Articolo III di quest'Ordine Generale». PARTE «B ARTICOLO III Aumento degli assegni di carovita ai pensionati statali Gli assegni di carovita, .stabiliti dalla parte «D» dell'Ordine Generale .No, 34, —- modificata .dalla Sezione 3 dell'Articolo X dell'Ordine Generale No. 63, —- e aumentati in seguito a quanto disposto alla Sezione 1 dello stesso Articolo X, sono ulteriormente aumentati, e precisamente: da Lire 18000 a 30000 Lire annue lorde per i titolari di pensioni ed assegni diretti, di età non inferiore ai 60 anni, nonché per i titolari di pensioni e assegni privilegiati diretti; da Lire 9600 a Lire 18000 annue lorde per titolari di pensioni ed assegni diretti non privilegiati, di ietà inferiore ai 60 anni; da Lire 14400 a Lire 20400 annue lorde per i titolari di pensioni ed assegni di riversibilità. ARTICOLO IV Estensione dell’aumento sugli assegni carovita a favore dei pensionati dell’ex regime austro- ungarico SEZIONE 1: L'assegno di carovita, di cui al precedente Articolo favore dei pensionati dell'ex regime Austro-Ungarico, anche degli assegni di carovita nella misura contemplata dal R. D. successivamente modificato. SEZIONE 2: Nei confronti dei pensionati di cui al presente Articolo, gli eventuali assegni di carovita preveduti nelle leggi dell'ex regime Austro-Ungarico, si .considerano riassorbiti nell'ammontare degli assegni carovita stabiliti al precedente Articolo III. ARTICOLO V Riassorbimento dell’aggiunta di famiglia goduta dai pensionati dell’ex Stato Libero di Fiume Nei confronti di titolari idi pensioni dell'ex Stato libero di Fiume, gli assegni di carovita, stabiliti al precedente Articolo III, riassorbono qualsiasi aggiunta di famiglia, eventualmente goduta da questi pensionati. ARTICOLO VI Assegni di carovita relativi a pensioni di altra provenienza Nei .riguardi di pensioni il cui ammontare viene ripartito tra vari enti 1 importo dell'assegno di carovita continuerà ad essere pagato soltanto in proporzione alle aliquote della relativa spesa, sopportata dallo Stato, dal «Monté pensioni degl insegnanti elementari» o dal Fondo pensioni delle Ferrovie dello ¡Stato. Ili, è concesso altresi a qualora essi non godano 14 maggio 1922, No. 743, Dell'ammontare lordo annuo defili assegni carovita da corrispondersi in tal modo, le frazioni di 100 lire saranno arrotondate, per eccesso, a Lire cento. ARTICOLO VII Applicazione di talune disposizioni contenute nell’Ordine Generale No. 63 agli aumenti degli assegni di carovita a favore dei pensionati statali Le disposizioni contenute alla Sezione 5 dell'Articolo X, e all'Articoilo XII dell'Ordine Generale No. 63, troveranno applicazione per quanto riguarda gli aumenti disposti in conformità ai precedenti Articoli III, IV e VI. PARTE « ¡C » ARTICOLO Vili Reclami I reclami personali risultanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella Parte «B» di quest'Ordine Generale, dalla determinazione dell’ammontare degli aumenti concessi ai termini delle stesse disposizioni, o la mancata concessione i tali aumenti, saranno prodotti, per la decisione, alla Commissione di Zona per le pensioni, costituita ai sensi delle disposizioni contenute nell’Ordine No. 63. Tali reclami dovranno prodursi, a pena di decadenza, prima /dello scadere del sesto míese successivo alla formale dichiarazione della cessazione Hello stato di guerra. ARTICOLO IX Entrata in vigore SEZIONE 1: II presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio, alla data, in cui sarà da me firmato. ¡ SEZIONE 2: Le disposizioni contenute nella. (Parte «A» di quest'Ordine Generale avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1946. SEZIONE 3: Le variazioni ¡di carattere finanziario previste nella Parte «B» di quest'Ordine Generale troveranno applicazione a partire dalla prima scadenza mensile di pagamento della pensione o dell'assegno relativa ad un periodo che ha avuto inizio posteriormente al 31 marzo 1946. Trieste, 26 luglio 1946. Ordine Generale N. 65 GAMBI CON L’ESTERO E RAPPORTI COMMERCIALI CON I PAESI ESTERI — MODIFICHE ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI LEGGE Atteso che si ritiene opportuno apportare dei cambiamenti nelle disposizioni di legge riguardanti i cambi con l'estero ed i rapporti commerciali con i paesi esteri e ciò per quanto concerne quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designate quale «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWiMAN; Colonnello, J. A, G. D,,. ¡Ufficiale Superiore per gli • Affari Civili, determino : ARTICOLO I I comma a) e b) della Sezione 1, nonché la. Sezione 2 del ¡Proclama 1N0, 2 sono aboliti. In conformità alle direttive che saranno, ¡emanate dal Governo Militare Alleato, sarà istituito un ufficio cambi gestito dalla sede di Trieste della Banca, d’Italia. A quest'ufficio cambi sarà affidato il controllo della circolazione aurea, dei biglietti di banca, della valuta e dei valori esteri, nonché, in genere, di tutte le pratiche relative ai pagamenti da effettuarsi all'estero. ARTICOLO II < Ad eccezione di quanto qui di seguito viene espressamente menzionato, tutte le disposizioni contenute nei decreti, nelle leggi, nei regolamenti e nelle istruzioni qui sotto riportati, copie dei quali sono qui unite e contrassegnate quale («Allegato A», fanno parte integrante del presente Ordine, in seguito ad espresso richiamo ed hanno, entro il Territorio, lo stesso vigore e la ¡stessa efficacia, come se nel presente Ordine fossero riportati per esteso. Il tutto è nondimeno subordinato alle istruzioni e alle direttive emanate o da emanarsi da parte del Governo Militare Alleato; 1 1. — R. D. L. 15 novembre 1943 — relativo al divieto di disporre delle proprietà di cittadini italiani all'estero. 2. •—- D, L. 17 maggio No. 306 —- Norme per le operazioni finanziarie con Testerò e per la riorganizzazione del controllo dei cambi. 3. — D. L. 17 maggio 1945, No. 331 — costituzione dell'«Ufficio Cambi» e passaggio allo stesso delle funzioni dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero. 4. — D. M. 31 luglio 1945 che modifica l'art. 1 del D. M. 14 luglio 1943 concernente la cessione obbligatoria di valuta estera. I; 5. —' D. L. L, 31 luglio 1945 No. 460 che modifica ¡la legge 28 luglio 1939 No. 1097 concernente le sanzioni per violazione delle disposizioni vigenti in materia valutaria. 6. — D, M. 22 dicembre 1945 — autorizzazione ¡conferita ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia. L. L. 4 gennaio 1946 No. (2 concernente la costituzione d'un fondo per l’adeguamento ai prezzi internazionali. 8. D. M. 18 gennaio 1946 •— fissazione d'una quota addizionale al fondo adeguamento prezzi internazionali. 9. D , M. 48 gennaio 1946 — norme per il perfezionamento delle disposizioni relative al fondo adeguamento prezzi internazionali. 10' D. L, L. 28 gennaio 1946 No. 9 — estensione delle disposizioni contenute nel D. L. L. 4 gennaio 1946 No. 2 concernenti talune operazioni in materia d'importazione !e d'esportazione di merci. Il- — Istruzioni del Ministero del Tesoro, in data 6 febbraio 1946, concernenti l'estensione del fondo d'adeguamento. 12. —■ Istruzioni del Ministero del Tesoro, in data 20 febbraio 1946, concernenti l’esportazione e la reintroduzione dei biglietti di banca e dei biglietti di Stato italiani. 13. — Istruzioni dei Ministero del Tesoro, in data 25 febbraio 1946, concernenti il fondo d'adeguamento. 14. — D. L. L. 1 febbraio 1946 No. 94 concernente il pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori in Germania. 15. — D. M. 26 febbraio 1946 che autorizza la Banca Popolare di Novara a fungere quale agenzia della Banca d'Italia. 16. — D. L. L, ¡26 marzo 1946 No. 139 — nuove istruzioni per la cessione delle valute estere allo Stato e l'accantonamento del 50% della valuta derivante da esportazioni. 17. —■ D, M. 13 aprile 1946 — istruzioni riguardanti la cessione delle valute estere allo Stato e l'accantonamento del 50% della valuta estera ricavata dalle esportazioni. 18. — D. M- 31 marzo 1946 — convenzione di pagamento con la Danimarca. 19. — D. M. 14 febbraio 1946 — convenzione di pagamento con la Spagna. ARTICOLO III Ogni riferimento allo Stato italiano e a qualsiasi dicastero, ente, ministero o funzionari che agiscono in suo nome, fatto nei su menzionati decreti, nelle leggi, nei regolamenti o nelle istruzioni, s'intenderà cancellato e sostituito, rispettivamente, da un riferimento al Governo Militare Alleato o ai funzionari e agli enti che, entro il Territorio, operano sotto il controllo dello stesso; e nulla di quanto contenuto nelle ricordate disposizioni, potrà conferire allo Stato italiano od ai suoi agenti alcuna autorità o giurisdizione nei riguardi di ¡qualsiasi persona, proprietà o cosa pertinente al Territorio. ARTICOLO IV Il cambio ufficiale della valuta estera ¡sarà, entro il Territorio, identico a quello in vigore nel resto d'Italia e qualsiasi futura variazione avrà effetto immediato anche nel Territorio. ARTICOLO V Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data qui sotto indicata. Trieste, 15 luglio 1946. Ordine Generale N. 67 MODIFICA ALLA DECORRENZA DEGLI AUMENTI DELLE PENSIONI D’ASSICURAZIONE SOCIALE Visto l'Ordine Generale (No. 17, di data 13 ottobre 1945, il quale ha disposto l'aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti a carico deU'assi-curazkme generale obbligatoria e la concessione (di un'indennità temporanea ai titolari di pensioni per inabilità permanente derivante da infortuni sul lavoro o da malattia professionale; Visto l'Ordine No. 101, di data 5 aprile 1946, il quale ha disposto l'aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; e Ritenuto giusto e necessario ,|d.i antecipare la decorrenza dei benefici concessi dai succitati Ordini; Io, ALFRED C. BOiWMAiN, Colonnello, J. A. G. D., ¡Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Modifiche agli Ordini suindicati 1) La Sezione 2 dell'Articolo I, le Sezioni 1, 2 e 3 dell'Articolo, IV, la Sezione 2 dell'Articolo V, nonché la Sezione 2 dell'Articolo IX deH'Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945 vengono (modificate nel senso che la data «1 luglio 1945», in esse richiamata, viene sostituita con la data «1 gennaio 1945», mentre alla data «30 giugno 1945» va sostituita quella del «31 ¡dicembre 1944». 2) La Sezione 2 dell'Articolo I deH’Ordine No. 101, di data 5 aprile 1946, viene (modificata nel senso che la data del «1 luglio, 1945», in essa richiamata, viene sostituita con quella del «1 gennaio 1945». ARTICOLO II Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 24 luglio 1946. Ordine Generale N. 69 REVOCA DEI PROYYEDIMENT1 E MISURE ADOTTATI IN MATERIA DI BENI APPARTENENTI AGLI STATI DELLE NAZIONI UNITE, NONCHÉ’ ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE AVENTI LA NAZIONALITÀ’ DEGLI STATI STESSI Ritenuta' la necessità di revocare nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il «Territorio») i provvedimenti e le misure prese in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite e alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità delle nazioni stesse e di stabilire norme per l’osservanza dell’esecuzione dei provvedimenti relativi a tale revoca; Io, ALFRED C. BOWiMAiN, Colonnello, J. A. G. D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I SEZIONE 1; Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge dii guerra approvata con R. D. L, 8 luglio 1938, No, 1415 con successive modificazioni e aggiunte, e delle altre disposizioni legislative sopra indicate in materia di beni appartenenti agli Stati deWe Nazioni Unite e alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi. SEZIONE 2: Sarà eseguita a cura dell'Intendente di Finanza con esenzione da tassa o altra spesa la cancellazione delle trascrizioni effettuate a norma del secodo comma dell'Art. 298 (dèlia legge di guerra e del secondo comma dell’Art. 9 del R. D. L. 4 febbraio 1942, 'No. 11, convertito nella legge 17 luglio' 1942, No, 1100. SEZIONE 3: L'Intendente di Finanza revocherà, in. applicazione del presente Ordine i provvedimenti di sindacato, di sequestro e di liquidazione di aziende. Tale revoca sarà annotata, senza spesa, sulle copie dei provvedimenti stessi depositate presso le cancellerie dei Tribunali a norma del primo comma dell'Art. 9 del citato R. D. L. 4 febbraio 1942, 'No. Ile sarà provveduto, senza spesa; alla cancellazione delle trascrizioni previste dal secondo comma dell'art. stesso. ARTICOLO II SEZIONE 1 : La gestione del sequestratalo o del liquidatore cessa decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Ordine. Il sequestratario o il liquidatore è tenuto, pertanto', ad effettuare; entro detto termine; la restituzione dei beni al legittimo pro-prietrario o all’avente diritto o al suo legale rappresentante. All'atto della restituzione il sequestratario o il liquidatore redige processo verbale con l'intervento1 dell'avente diritto io del suo legale rappresentante al quale è tenuto a presentare il rendiconto finale della gestione corredato dall'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, (dell'ultimo bilancio, SEZIONE 3 : Nel caso che la restituzione non venga effettuata entro il termine predetto, il Governo Militare Alleato nomina un amministratore che provvedere alla temporanea amministrazione dei beni stessi. SEZIONE 4: Fino a quando non sarà provveduto a tale nomina le funzioni di amministratore restano affidate al sequestratario e al liquidatore, che inizia la nuova gestione redigendo il rendiconto previsto dal secondo comma del presente Articolo corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commeciali, dell'ultimo bilancio. ÁKTICÓLO III Nel caso che l'amministratore non isia lo stesso sequestratario o liquidatore, la restituzione dei beni deve essere effettuata con le stesse modalità, e sulla base dei documenti ¡menzionati1 nell'Articolo precedente. ARTICOLO IV Il processo verbale di restituzione o di consegna e gli atti di cui agli articoli 2 e 3 sono depositati, insieme |a quattro copie, dal sequestratario o dal liquidatore, nel termine di tre giorni dalla restituzione suddetta, presso l'Intendenza di Finanza. ARTICOLO V SEZIONE 1; L'Amministratore provvede sotto la vigilanza del Governo Militare Alleato alia custodia, alla conservazione e, occorrendo all'amministrazione ordinaria dei beni sottoposti alla sua gestione temporanea. SEZIONE 2: ■ . ( Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, o che importino impegni fuori deH'anno finanziario (esercizio) dell'azienda stessa, debbono essere preventivamente autorizzati dal Governo Militare Alleato. SEZIONE 3: ¡Í • All'amministratore sarà consentito un compenso da determinarsi dall'Ufficiale Capo della Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato, ARTICOLO VI L'amministratore deve rimettere al Governo Militare Alleato per tramite dell'Intendente di Finanza in triplice esemplare: 1) Alla fine di ogni semestre, il rendiconto della gestione; 2) per le aziende industriali e commerciali alla fine di ogni esercizio una copia dell’inventario e del bilancio; 3) alla fine della gestione il rendiconto finale, Fino alla restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante, i giudizi in corso relativi ai beni di cui all'Articolo I restano sospesi a norma dello Articolo II deH'Ordine Generale No. 16, eccettuati i casi in cui la continuazione dei giudizi sia stata autorizzata dal Governo Militare Alleato. La predetta sospensione si applica anche nei casi in cui il giudizio sia interrotto a norma degli Articoli 299 e seguenti del Codice di procedura civile. ARTICOLO Vili SEZIONE 1 : All’atto della restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante questi è tenuto a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di gestione pagate dal sequestratario, dal liquidatore o dall’amministratore, nonché le somme anticipate assieme agli interessi legali per l’estinzione dei debiti o per la conservazione o incremento o miglioramento dei beni stessi, in quanto tali spese non siano compensate dai frutti dei beni stessi o da altre attività del sequestro o dell'amministrazione. SEZIONE 2: L'ammontare del credito dovuto al sequestratario, riconosciuto e non rimborsato all'atto della restituzione dei beni è garantito da un diritto sui beni in conformità all'Articolo 304 della legge di guerra. Lo stesso privilegio compete al liquidatore e all'amm'inistratore. ARTICOLO IX Lo svincolo di somme in denaro, di titoi:, crediti o valori depositati presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero, la Banca d'Italia od aitri Istituti bancari, viene effettuato ai sensi delle disposizioni del presente Ordine, su richiesta della parte interessata, salvo approvazione da parte del Governo Militare Alleato. ARTICOLO X SEZIONE 1 : Nel caso che i beni posti sotto amministrazione non producano rendite o non comprendano attività liquide, in misura sufficiente per provvedere alle spese di gestione, il Governo Militare Alleato può disporre che esse siano antecipate da questo Governo stesso. SEZIONE 2 : Le spese antecipate dal Governo Militare Alleato a norma della Sezione 1 dell'Articolo X, sono ripetibili a carico del proprietario con l'interesse dell ! per cento superiore al tasso ufficiale di sconto. Il suddetto credito ha privilegio sui beni sottoposti ad amministrazione con preferenza su ogni credito, ancorché privilegiato. SEZIONE 3: Lo Stato italiano, in virtù dell’Articolo I del R. 'D. L, 26 marzo 1946, No. 1-40, è responsabile verso i proprietari di beni o interessi per le perdite o danni causati da atti irregolari o da omissioni compiuti da sequestratari liquidatori amministratori, gerenti o da altre persone, agenti sotto l’autorità di tale Governo da esso nominato, in qualsiasi tempo, dall'inizio delie misure del sequestro o di controllo alla reintegrazione del proprietario nei suoi diritti. ARTICOLO XII / « Le persone aventi diritto alla restituzione dei beni o i loro legali rappresentanti hanno diritto a loro richiesta, di rientrare immediatamente in possesso dei loro beni, senza alcun pregiudizio per pretese di qualsiasi natura, da parte o contro i proprietari, compresi in particolare le pretese concernenti le spese e il pagamento d'interessi di cui agli Articoli V, Vili o X del presente Ordine. La risoluzione di tali pretese sarà rimandata fino ad un successivo accordo generale fra i rispettivi governi o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti, I vincoli o gravami sui beni che vengono restituiti ai proprietari o ai loro rappresentanti, non avranno effetto centro i beni nè potranno essere fatti valere contro gli stessi a meno chè gli anticipi o le spese cui si riferiscono i detti vincoli o gravami non vengono riconosciuti dai rispettivi Governi o dai proprietari o per conto di questi. ARTICOLO XIII Qualora il proprietario non voglia o non possa prendere in consegna i suoi beni, sarà nominato un'amministratore interinale per la temporanea amministrazione della proprietà. La consegna della proprietà ad un amministratore interinale prevista dall'Articolo II e altri del presente Ordine, non è da considerarsi, ove manchi il consenso del proprietario o! del ¡suo rappresentante, quale consegna al proprietario medesimo. ARTICOLO XIV Il proprietario dei beni venduti o trasferiti ai sensi dell'Articolo 18 del R. D. L. 4 febbraio 1942, No. 11, avrà diritto, a sua domanda, all'immediato annullamento dell'atto o degli atti di vendita o di trasferimento, e alla restituzione della proprietà senza alcun pregiudizio di pretesa o reclamo di qualsiasi natura da parte sua. La risoluzione di tali reclami sarà differita sino ad un accordo generale fra i rispettivi governi, o ad accordi diretti |con i proprietari o i loro rappresentanti. ARTICOLO XV La proprietà di ogni organizzazione costituita in Italia, che sia stata sequestrata, liquidata amministrata o gestita dal Governo italiano a causa dell'esistenza di interessi nell'azienda stessa di sudditi di una qualsiasi delle Nazioni Unite, sarà inclusa nel dissequestro previsto dagli articoli XI e XII del presente Ordine. ARTICOLO XVI SEZIONE 1 : I conti bancari, i depositi postali a risparmio, i titoli i valori, i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, come ogni altra proprietà similare di sudditi di una delle Nazioni Unite, sono da considerarsi inclusi nei beni previsti dalle disposizioni del presente Ordine. SEZIONE 2; Tutte le valute, i conti bancari e gli altri crediti sequestrati o incamerati dal Governo italiano saranno restituiti nella specie (dollari per dollari, sterline per sterline, ecc.), nello stesso tipo di conti esistenti all'atto del sequestro o dell’incamera-mento. ARTICOLO XVII Se l’obbligo di restituire fondi o titoli non può essere adempiuto da una banca o altro depositario per deficenza di fondi o titoli, tale obbligo costituirà reclamo del Governo Alleato interessato verso il Governo Italiano, e sarà regolato, insieme con le altre richieste più tardi col trattato idi pace, ARTICOLO XVIII La restituzione dei beni al legittimo proprietario o all'avente diritto non sarà dilazionata nè sarà pregiudicata in dipendenza dell' obbligo di redigere l'inventario previsto dall'articolo II del presente Ordine Generale, nè il proprietario di beni compresi quelli considerati dall’articolo XVI del presente Ordine, potrà subire pregiudizio in conseguenza del ritardo con cui ne rientrerà in possesso. ARTICOLO XIX SEZIONE 1 : Se i beni sono stati dati in locazione dal sequestratario o dal suo rappresentante, la locazione può; a scelta del proprietario, essere risolta all'atto della restituzione dei beni o essere lasciata in vigore fino al termine del contratto di locazione. SEZIONE 2 ; Qualora il proprietario dei beni restituiti intenda risolvere il contratto di locazione stipulato dal sequestratario o dal suo rappresentante, il conduttore come tutti gli altri subconduttori dovranno rilasciare i beni a chi di diritto. In caso di non Osservanza dell'obbligo previsto dalla sezione 1 dell'articolo XIX, la competente Intendenza di Finanza intraprenderà immediatamente i passi giudiziari necessari per ottenere la liberazione dei beni in favore del proprietario. ARTICOLO XX Tutte le spese del dissequestro e della restituzione dei beni dissequestrati o trasferiti saranno, in virtù dell'articolo I del R. D. L. 26 marzo 1946, No. 140; sostenute dal Governo Italiano. ARTICOLO XXI Nessuna norma del presente Ordine Generale può essere interpretata come autorizzazione a porre qualsiasi spesa o tassa sulle proprietà dei Governi ideile Nazioni Unite. ARTICOLO XXII Il presente Ordine entrerà in vigore e avrà effetto alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 29 luglio 1946. Ordine N. 167 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLE FERROVIE ATTESO che si ritiene opportuno e necessario apportare delle modifiche alle disposizioni relative alle competenze accessorie spettanti al personale delle Ferrovie in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»); Io, ALFRED C. BO'WMAN, Colonnello, J. A, G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo ; ARTICOLO I Riduzione dell’indennità di trasferta All’articolo 5 delle disposizioni relative alle competenze accessorie ¡spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con R. D. L, 7 aprile 1925 ¡No. 405, viene sostituito quanto segue; «Quando la missione ha luogo interamente nella medesima .sede, la relativa indennità di trasferta viene ridotta d'un terzo dopo il decorso dei primi sessanta giorni, della metà, dopo il decorso di giorni novanta, e viene a cessare completamente allo spirare d’un periodo- di complessivi giorni centottanta. Una missione nella medesima sede, che una o più volte venga interrotta per ragioni di .servizio, sarà da considerarsi ininterrotta, qualora la durata complessiva delle interruzioni, in essa compreso il tempo impiegato nei viaggi, sia inferiore ai giorni sessanta. Le disposizioni di quest’Articolo troveranno applicazione anche quando si sia verificata più d'una missione nella stessa sede, Nessuna indennità spetta comunque m relazione ad un’eventuale durata della trasferta che superi i ¡primi 180 giorni, neanche nei casi preveduti ai successivi articoli 12 e 14», ARTICOLO II Aumento di varie competenze accessorie L’indennità di malaria, nonché i .compensi per alloggi, previsti, rispettivamente, agli articoli 30 e 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R D. L. 7 aprile 4925 No. 405, convertite, con modifiche, nella legge 21 marzo 1926 No 594, vengono elevati al doppio. La (quota oraria del soprassoldo di lavoro per il servizio notturno, il premio per ogni ora di lavoro a favore del personale di macchina e di quello di scorta ai treni, nonché di quello impiegato nei servizi di traghetto, —• il premio di percorrenza a favore del personale di macchina addetto alia guida di locomotrici a vapore, durante il viaggio, od a favore del personale in servizio su treni trasportanti truppe, — come rispettivamente previsti alla tabella allegata all'articolo 41, nonché gli articoli 42, 44j 50; 80 e 81 delle su citate disposizioni sulle competenze accessorie, sono maggiorati del 150 per cento. ARTICOLO III Corresponsioni speciali a favore del personale viaggiante Il titolo dell'articolo 57 delle disposizioni su citate viene modificato come segue: «Agenti delle stazioni che disimpegnano servizio di personale viaggiante o che vengono impiegati in servizi speciali». Allo stesso articolo è da aggiungersi il seguente capoverso: «Al personale di scorta a treni destinati a servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere concessa, in sostituzione dei premi preveduti in questo Capo o di parte degli stessi premi, una somma globale nell'ammontare da stabilirsi volta per volta da parte del rispettivo caposervizio». ARTICOLO IV Abolizione delle riduzioni su talune competenze accessorie La duplice riduzione del 12% stabilita nel R. D. L. 20 novembre 1930, No. 1491 e nel R. D. L. 14 aprile 1934, No. 561, non sarà ulteriormente applicabile sulle competenze accessorie dovute al personale delle Ferrovie dello Stato in conformità alle disposizioni contenute nei R. D. L. 7 aprile 1925, No. 405 e 29 luglio 1937 No. 1616. ARTICOLO V Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio nel giorno in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avanno effetto con decorrenza dal I maggio 1945. Trieste, 2 agosto 1946. ALFRED C. BOWMÀN Colonnello J.A.G.D. Officiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO i 3 CORPO Ordine N. 175 INDENNITÀ’ DI CASSA A FAVORE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO, CUI SPETTA IL MANEGGIO DEL PUBBLICO DENARO ATTESO che si considera opportuno e necessario elevare l'indennità corrisposta agli impiegati dello Stato, cui spetta il maneggio del pubblico denaro, per risarcirli dagli eventuali rischi di cassa, di cui debbono rispondere, e ciò entro quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., 'XJffidale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO. I Aumento deH’indcnnità SEZIONE 1 : L'indennità concessa dall'articolo 3 della legge ¡11 agosto 1921 No. 1081 a favore dei procuratori del registro e dei procuratori degli uffici misti, a risarcirli degli eventuali rischi di cassa dipendenti dal maneggio del pubblico denaro, viene fissata nei seguenti importi annui: L. 7600.— per gli uffici di prima categoria; L. 4400.— per gli uffici di seconda categoria; L. 2000.— per gli uffici di terza categoria. SEZIONE 2 : Negli uffici, in cui il servizio di cassa è affidato al secondo procuratore, a quest'ultimo spetterà un terzo delle indennità sopra specificate, rimanendo gli altri due terzi a beneficio del procuratore titolare. (-. SEZIONE 3: Negli uffici, in cui, oltre che dal procuratore titolare, denaro e valori vengono maneggiati da un archivista; oppure da uno o più applicati; a ciascun archivista e a ciascun applicato .spetterà un'indennità annua di; L. 1600.— per gli uffici di printa categoria; L, 1000,— per gli uffici di seconda categoria; L. 600.— per gli uffici di terza categoria. SEZIONE 4: Nessuna delle predette persone potrà beneficiare di più d'una delle indennità previste in quest'Articolo. ARTICOLO II Inapplicabilità di determinate riduzioni alle indennità stabilite all’Articolo I Le indennità stabilite aH'Articolo I del presente Ordine non saranno soggette alle riduzioni previste dal R. D. L. 20 novembre 1930 No, 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931 No. 1931 No. 18, nonché dal R. D. L. 14 aprile 1934 No. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, No. 1038. ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio, alla data, in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno effetto con decorrenza dal 1 (maggio 1945. Trieste, 25 luglio 1946. Ordine N. 180 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA «CASSA PER IL TRATTAMENTO DEGLI OPERAI DEL’INDUSTRIA RICHIAMATI ALLE ARMI» Ritenuto giusto e necessario di modificare la misura Idei contributo dovuto dai datori di lavoro alla «Cassa per il trattamento degli operai dell’industria richiamati alle armi» in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D„ Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO 1 Misura del contributo Il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria alla. «Cassa per il trattamento degli operai richiamati alle armi», di cui all'art. 7 del contratto collettivo 15 giugno 1940, è fissato nella misura del 0.50% della retribuzione al lordo corrisposta agli operai dipendenti. ARTICOLO II Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine avrà effetto a decorrere dal primo periodo dì paga successivo al 27 giugno 1946. 1 Trieste, 6 agosto 1946. ALFRED C; BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 188 APERTURA DI CORSI ESTIVI D’ISTRUZIONE ATTESO che si ritiene opportuno aprire dei corsi estivi d'istruzione elementare e media in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (e, qui di séguito, designate quale «Territorio»); , dispongo : ARTICOLO I Istituzione di-corsi estivi Che s'istituiscano, dovunque ne sia bisogno, dei corsi d'istruzione estivi, della durata di circa due mesi, per alunni delle scuole elementari e delle scuole medie, ARTICOLO II Sorveglianza sui corsi I Sovraintendenti scolastici avranno il compito di organizzare i corsi ed essi sceglieranno dei dirigenti di ruolo per la direzione e la sorveglianza sugli stessi, nonché degli insegnanti fuori ruolo, non occupati nell'anno scolastico 1945-46 e da assumersi soltanto per la durata dei corsi, ARTICOLO III Edifici in cui si svolgeranno i corsi I corsi potranno svolgersi nei «ricreatori», ove questi esistano, o negli edifici scolastici, ARTICOLO IV Frequentazione dei corsi La frequentazione dei corsi sarà facoltativa; la frequentazione dei corsi elementari sarà gratuita; coloro che intendono iscriversi ai corsi medi, pagheranno una quota d'iscrizione non superiore a Lire 250. ARTICOLO V Certificati di frequenza Saranno rilasciati dei certificati di. frequenza, ma la frequentazione di questi corsi non darà diritto a diplomi o ad altri certificati di studio speciali. ARTICOLO VI Organizzazione dei corsi L'organizzazione interna dei corsi sarà affidata ai dirigenti nominati dal Sovra-intendente scolastico. ARTICOLO VII Retribuzione agli insegnanti Gl'insegnanti dei corsi saranno retribuiti in rapporto alla durata dei corsi stessi, al loro orario, alla materia d'insegnamento e alla loro situazione familiare, secondo le norme attualmente vigenti per gli insegnanti «fuori ruolo»; ai dirigenti che saranno «di ruolo», sarà riconosciuto il diritto ad un compenso particolare per la durata dei corsi. La spesa per le retribuzioni degli insegnanti e dei dirigenti sarà a carico dei bilanci delle singole Sovraintendenze scolastiche; alle altre spese potranno contribuire i Comuni delle singole località, in cui si saranno aperti i corsi, e ciò quando si faccia uso di ricreatori comunali. ARTICOLO Vili Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore quando sarà da me firmato. Trieste, 2 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORFO Ordine N. 192 CONTRIBUTO PER LO SPECIALE ASSEGNO ALIMENTARE A FAVORE DEI MARITTIMI DISOCCUPATI Visto l'Ordine No. 139, di data 3 giugno 1946, con il quale è stato concesso ai marittimi disoccupati uno speciale assegno alimentare per un periodo di sei mesi; e, Ritenuto opportuno e necessario di provvedere alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del succitato Ordine No. 139 mediante un contributo da porre a carico degli armatori in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Condizioni e misure del contributo SEZIONE 1 : Alla copertura dell'onere derivante dal pagamento dello speciale assegno alimentare concesso ai marittimi disoccupati, residenti entro il Territorio, con 1' Ordine No. 139, di data 3 giugno 1946, si provvederà, entro il Territorio, mediante un contributo posto a carico degli armatori delle navi in effettivo servizio munite di ruolo di equipaggio, SEZIONE 2; La misura del contributo di cui al presente Articolo, sarà pari al 5% della retribuzione, al lordo delle ritenute con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. L'obbligo del relativo versamento decorre dal 1 novembre 1945. SEZIONE 3 : Per quanto riguarda le navi requisite, il contributo previsto dal presente articolo non può essere compreso, ai fini del rimborso, fra gli oneri indicati nella lettera b) del comma decimo dell'articolo 30 della legge 13 luglio 1939, No. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile. ARTICOLO II Ente incaricato della riscossione del contributo Il contributo di cui all'articolo I del presente Ordine ¡sarà versato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale effettuerà poi il versamento delle somme introitate al Governo Militare Alleato. ARTICOLO III Durata del contributo La durata del contributo di cui all'art. I del presente Ordine sarà stabilita successivamente, in relazione agli oneri complessivi derivanti dall'applicazione dell'Ordine No. 139, di data 3 giugno 1946. ARTICOLO IV Entrata in vigore 11 presente Ordine, salvo quanto in esso diversamente disposto, entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 2 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 198 ABROGAZIONE DEL R. DECRETO LEGGE 21 GIUNGNO 1940, No. 856, ED ESTENSIONE DEI LIMITI DI SOMMA FISSATI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Atteso che si ritiene necessario revocare il R. Decreto Legge del 21 giugno 1940 No. 856, ed estendere temporaneamente i limiti di somma fissati alle pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»): AETICOLO I Abrogazione del R. Decreto Legge 21 giugno 1910, No. 8S6 Le disposizioni contenute nel R. D. L. 21 giugno 1940, No. 856, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1940, No. 1518, sono abrogate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore di quest’Ordine. ARTICOLO li Estensione temporanea dei limiti di somma fissati alle Pubbliche Amministrazioni I limiti di somma fissati dagli articoli 5, 6, 8, 9, 14, 15, 19, 43 e 56 del R. D. 18 novembre 1923 No. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299 del R. D. 23 maggio 1924, No. 287, nonché dall'articolo 18 del R. D, 12 luglio 1934, ,No.1214 sono estesi del decuplo a decorrere dall'entrata in vigore del presente Ordine. ARTICOLO III Entrata in vigore II presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Trieste, 10 agosto 1946. - j ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. ‘201 APERTURA DELLA STAGIONE VENATORIA 1946-1947 Atteso che si ritiene necessario provvedere al controllo e alla disciplina della caccia in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dal Governo Militare Alleato, (e, qui seguito designata quale «Territorio»): Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A, G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili | L ■ dispongo : ARTICOLO I ■ . E' permessa la caccia: 1) alle quaglie, nel periodo dal I agosto al 31 dicembre; 2) ai colombi selvatici, alle tortore, alle beccacce, ai palmipedi, eccezion fatta per il germano reale (anitra selvatica), ai trampolieri ,e ad altri uccelli di passo, dal I agosto al 30 aprile; 3) al germano reale (anitra selvatica), dal 15 agosto al 28 febbraio; 4) alla pernice bianca, dal I settembre al 31 dicembre; 5) alle pernici, ai fagiani e alle lepri, dal I ottobre al 15 gennaio. A seguito della scarsità di fagiani che si riscontra nel Territoro, questo particolare genere di caccia è vietato. ARTICOLO II E’ proibito: 1) di fare uso di spingarde nel golfo di Panzano, sia su natanti, sia in appostamenti fissi ; 2) di fare uso di fucili automatici o a ripetizione a più di due colpi, con munizione spezzata, entro la così detta «zona delle Alpi»; 3) la caccia col fucile su motoscafi o su barche trainate da motoscafi. Per poter cacciare nelle riserve sociali) oltre alla l'cenra di porto d'armi, i cacciatori dovranno pure essere provvisti della licenza di caccia, rilasciata dalla Federazione dei cacciatori. ARTICOLO III Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute in quest'Ordine, sarà punito a sensi del R. D. 6 giugno 1930, No. 1016. ARTICOLO IV Quest’Ordine entrerà in vigore all’atto della firma da parte mia. Trieste, 7 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 1 3 C o r p o Ordine N. 205 MODIFICHE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO Ritenuto opportuno e neccessario di apportare alcune modifiche al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso designata «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello; J, A. G. D., Ufficiale Superiore per ¿li Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Misura dei contributi SEZIONE 1: Il contributo di cui al secondo comma tìell'art. 6 del D. L, L. 25 marzo 191.9, No, 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, No. 473, a decorrere dal 1 aprile 1943 è pari al 21% delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie corrispondenti al personale. SEZIONE 2: Tale contributo è per il ¡7% a carico del personale e per il rimanente a carico delle aziende. SEZIONE 3: Sono competenze accessorie, ai sensi Ideila Sezione 1 del presente articolo, quelle indicate nell'art. 2 del regolamento approvato con R. D. 30 settembre 1920, No. 1538, ed ogni ¡altra disposizione di legge o di contratto collettivo. ARTICOLO II Assegnazione dei contributi I contributi di cui al D. L. L. 25 marzo 1919, No. 467 e successive modificazioni nonché quelli stabiliti dal presente Ordine, versati per il personale inscritto, a norma di legge o di contratto collettivo di lavoro, ài fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, sono assegnati: a) aH'àssicurazione generale obbligatoria peli l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per una quota pari al 4% delle paghe, ¡stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie sottoposte a contribuzione, nel periodo dal I luglio 1920 al 30 aprile 1939, all'8.40% nel periodo dal I maggio 1939 al 31 marzo 1943 e al 12.60% degli emolumenti stessi nel periodo successivo; b) al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto per la rimanente quota, 1 ARTICOLO III Prestazioni SEZIONE i: Le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. D. 30 settembre 1920, No. 1538, e successive norme integrative e modificative, comprese quelle del presente Ordine, sono a carico: 1) della gestione deH'assicurazione generale obbligatoria, per la parte liquidata con le modalità e secondo le norme stabilite dal R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, No. 1272 e dal R. D. -L. 18 marzo 1943, No. 126, in base al totale dei contributi alla stessa assegnati in conformità alla lettera a) dell'articolo 2 del presente Ordine. Tali contributi sono conside- rati quali versamenti obbligatori anche per la quota eccedente la contribuzione massima stabilita per l'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; 2) del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per la rimanente parte. SEZIONE 2: Nel caso in cui la pensione a carico dell'asisicurazione generale obbligatoria, di cui al No. 1 della Sezione 1 del presente articolo, risulti superiore a quella liquidabile in base al regolamento approvato con R. iD, 30 settembre 1920, No. 1538 e successive norme integrative e modificative, comprese quelle del presente Ordine, spettano all'agente o ai suoi aventi diritto le sole prestazioni di cui allo stesso No. 1 della Sezione 1 del presente articolo. ARTICOLO IV Diritto al rimborso dei contributi versati al Fondo SEZIONE 1: Gli inscritti al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione a norma delle vigenti disposizioni e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termini del R. D. L. 7 agosto 1936 No. 1750, convertito nella legge 14 gennaio 1937, No. 300, hanno diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi di previdenza versati a loro favore, limitatamente alla quota assegnata al predetto fondo, ai sensi dell'art. II; lettera b) del presente Ordine. SEZIONE 2; Nei casi di dimissioni volontarie e di licenziamento dovuto ad assenze arbitrarie o a condanna per reato doloso, la restituzione è limitata alla quota a carico dell’iscritto. SEZIONE 3; Per i contributi assegnati all'assicurazione generale obbligatoria gli agenti sono considerati iscritti a tale assicurazione, in base alle disposizioni per essa vigenti ai sensi del precèdente articolo III, Sezione 1 del presente Ordine. ARTICOLO V Emendamento dell’art. 10 del Regolamento approvato con R. D. 30 settembre 1920, No. 1538 Le norme di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con R. D. 30 settembre 1920, No. 1538, sono abrogate e sostituite dalle seguenti; «Per la determinazione della misura della pensione sii assume come retribuzione base la media delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie sottoposti a contribuzione ragguagliati ad anno, goduti dall'agente dal 1 gennaio 1940 al momento della liquidazione della pensione. Sono esclusi dal calcolo i periodi di interruzione dal servizio, salvo che sia stata riconosciuta all'agente, agli effetti previdenziali, 1' intera normale retribuzione e sia istato effettuato il relativo regolare versamento dei contributi. Nel caso in cui non sussista almeno un anno di contribuzioni posteriore al 31 dicembre 1939, si assume come base per la liquidazione della pensione la media del triennio immediatamente precedente alla data di decorrenza dalla pensione stessa, nel quale l'agente ha fruito di normale trattamento». Emendamento dell'art. 11 del Regolamenta approvato con R. D. 30 settembre 1920, No. 1S38 L'articolo 11 del regolamento approvato con R. D. 30 settembre 1920, No. 1538, viene abrogato e sostituito dal seguente: «L'ammontare della pensione è calcolato sulla retribuzione base di cui all'articolo precedente in ragione di tanti quarantesimi per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini ideila liquidazione della pensione. Se la pensione è liquidata per il motivo considerato alla lettera d) dell'art. 7 ed il numero di anni di servizio utili per la pensione è minore di 25, la pensione è calcolata in base a 25 anni di servizio. L'ammontare della pensione è aumentato per tutti gli iscritti al fondo di una quota a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Si considera come anno intero di servizio la frazione superiore a sei mesi». ARTICOLO VII Collocamento in quiescenza anticipato SEZIONE 1: A decorrere dal 1 gennaio 1945 gli iscritti al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto possono essere collocati in quiescenza ed hanno diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia al compimento del 60.o anno di età, se uomini, e al 55 anno di età; se donne; col concorso del requisito minimo di servizio richiesto dalle vigenti norme. SEZIONE 2: Il collocamento in quiescenza di cui alla Sezione precedente! può aver luogo anche a richiesta dell'agente. SEZIONE 3: Le disposizioni di cui al R. D. L. 2 aprile 1932, No. 372, convertito nella legge 16 giugno 1932; No. 881 e .al R. D. L, 8 giugno 1933; No. 1294; convertito nella legge 11 gennaio 1934, No. 208, avranno vigore ¡fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, ARTICOLO Vili Aumento delle pensioni per i figli a carico SEZIONE 1: Le pensioni di invalidità e vecchiaia, liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942, sono aumentate di un decimo del loro ammontare, esclusa la quota di concorso dello Stato, per ciascun figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 16 anni o anche di età superiore ove sia inabile al lavoro. SEZIONE 2: Per i pensionati ai quali la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è liquidata come appartenenti alla categoria impiegati, il limite di età dei figli a carico, abili al lavoro, per la corresponsione dei decimi supplementari di cui 'alla Sezione, precedente è stabilito a 18 anni. Emendamento del’art. 17 del Regolamento approvato con R, D, 30 settembre 1920, No, 1538 L'articolo 17 del regolamento approvato con R. D, 30 settembre 1920, -No. 1538, viene abrogato e sostituito dal seguente; «La pensione alla vedova e agli orfani di età non superiore a 21 anni o inabili al lavoro, è stabilita nelle seguenti aliquote .della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto ; a) ¡11 50% alla vedova; b) il 10% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche la vedova, oppure il 20% se hanno diritto a pensione soltanto i figli, salvo quanto è disposto nei seguenti comma; «La pensione ai superstiti non potrà essere in ogni caso, complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto. Ai fini del calcolo e dei limiti di cui sopra non si computano le maggiorazioni stabilite per i figli a carico. La pensione è corrisposta per intero alla vedova anche per la ¡quota spettante ai figli minorenni se si tratta di (figli da lei avuti in matrimonio con l’agente e se essa convive con i figli s-tessi; se là vedova non convive con i (propri figli o cori" alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, 'computami0« per due la vedova. Se invece con la vedova ed i figli minorenni da lei avuti in matrimonio con l'agente vi sono figli minorenni naturali, legittimati lo riconosciuti, o nati da precedente matrimonio dell'agente, la pensione è corrisposta per -due terzi alla vedova ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio1, -qualunque sia il loro numero. Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procede alla modificazione nella misura della pensione con le norme precedenti. Gli orfani di madre che abbia contribuito al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto alla pensione nella misura stabilita dal presente articolo anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e ¡di madre che abbiano ambedue contribuito al fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni». 1 ARTÌCOLO X Estensione a nuove categorie dell’obbligo di iscrizione al Fondo SEZIONE 1: L'obbligo dell'iscrizione al fondo per la previdenza del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è esteso a decorrere dal I gennaio 1945: a) al personale ordinario di cui all'art. 8 del R. D. 8 gennaio 1931, No. 148, di- pendente dalle aziende ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna alle quali sono state applicate le leggi 30 giugno 1906, No. 272, 14 luglio 1912, No. 835 ed il D. L. L. 25 marzo 1919, No. 467 convertito nella legge 17 aprile 1925, No. 473; b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extra urbane, esercitate da Aziende Municipalizzate o private, e che alla data del I gennaio 1945 non fosse già iscritto al fondo; c) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea, municipalizzati o eserciti da aziende di cui alle precedenti lettere a) e b), SEZIONE 2: Nei confronti del personale di cui al presente articolo l'eventuale riconoscimento del periodo del servizio anteriore alla data del I gennaio 1945 formerà oggetto di norme particolari. ARTICOLO XI Aumento delle pensioni Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al I settembre 1942 sono aumentate, a datare dal I aprile 1943, del 25% del loro ammontare al 31 marzo 1943, con esclusione della quota di concorso dello Stato. ARTICOLO XII Entrata in vigore Salvo per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli e, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 che si applicano a decorrere dal I 'settembre 1942, e quelle degli (articoli 7 e 10 che si applicano* a decorrere dal I gennaio 1945, il presente Ordine entra in vigore con la data1 in cui sarà da me firmato. Trieste, 10 agosto 1946, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Amministrativo N. 50 LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ’ a g. I. «KUEHNE & NAGEL» IN TRIESTE 1) ATTESO CHE, con 'l'Ordine No. 53, del 3 gennaio 1946; emesso dal Colonnello ALFRED C. BOWMlAN, J. A. G. D., Ufficiale (Superiore agli Affari Civili, Governo Militare Alleato, 13.0 Corpo, la Germania è stata proclamata Stato nemico; 2) ¡ATTESO ;CHE la Società a g. 1. «Kuehne & Nagel» in Trieste (qui di seguito indicata quale «la Compagnia») è proprietà tedesca in tutto o in parte e svolge la sua attività in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (e qui di seguito denominata «il Territorio»); 3) ATTESO CHE si ritiene opportuno di porre in liquidazione la Compagnia e di nominarle un liquidatore; Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello, J, A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo ; ARTICOLO I La Società a g. L «Kuehne & Nagel» in Trieste è posta in liquidazione. ARTICOLO II Il sig. COSTANTINO PALEOLOGO, domiciliato a Trieste, in via Geppa 4, è nominato liquidatore della Compagnia, entro l'ambito dèi Territorio. ARTICOLO III Il su nominato liquidatore, avrà tutte le funzioni, facoltà, diritti e obblighi del liquidatore di proprietà nemica, come previsto dalle leggi in vigore alla data dell 8 settembre 1943; premesso, in ogni caso, ¡che nell'esercizio di queste funzioni, facoltà, diritti ed obblighi egli sarà sotto il controllo del Governo Militare Alleato e dovrà uniformarsi agli ordini dello stesso. ARTICOLO IV Il su nominato liquidatore potrà essere rimosso e il suo successore nominato da me o da chi mi succederà nell'Uffioio, 1 ARTICOLO V Quest'Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 5 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Amministrativo N. 5i LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ’ «ING. C. TOLAZZI & Co.», TRIESTE ATTESO che, in base all'Ordine No. 53 del 3 gennaio 1946, emanato dal Colonello ALFRED C. BOWMAN, J. A. G, D., Ufficiale Superiore per gli affari Civili, Governo Militare Alletato; 13 Corpo, — la Germania è stata proclamata Stato nemico; 2) ATTESO .che, con l’Orldine Amministrativo No, 34, del 16 marzo 1946, l'avv. Tullio Puecher, domiciliato a Trieste, in via Carducci 12, era stato nominato sequestratario dalla Società «Ing. G. Tolazzi & Co.» di Trieste (qui di seguito, indicata quale «la Società»); 3) ATTESO che si ritiene opportuno di liquidare la Società, per quanto riguarda la sua attività in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»): Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello, J. A.. G, D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili, dispongo: ARTICOLO I La Società «Ing. C, Tolazzi, & Co.» in Trieste viene posta in liquidazione. ARTICOLO II L'Aw. Tullio iPuecher viene nominato liquidatore della Società, entro l'ambito del Territorio. ( ARTICOLO III Il su nominato liquidatore avrà tutte le funzioni le facoltà i diritti e i doveri del liquidatore di proprietà nemica, come previsto dalle leggi in vigore alla data dell'8 settembre 1943; premesso, in ogni caso, che egli nell’èsercizio di tali funzioni, facoltà, diritti e doveri sarà sotto il controllo del Governo Militare Alleato e dovrà uniformarsi agli ordini dello stesso. ARTICOLO IV Il su nominato liquidatore potrà essere rimosso ed il suo successore nominato per! iscritto da me o da chi mi succederà nell'Ufficio. ARTICOLO V Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 6 agosto 1946. sf ALFRED C, BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Amministrativo N. 52 NOMINA PROVVISORIA DI MAGISTRATI ordino : 1. — I seguenti avvocati e procuratori sono temporaneamente incaricati a fungere da magistrati e presteranno servizio negli uffici loro assegnati con lo stipendio e le indennità spettanti ai magistrati del grado che viene loro col presente Ordine rispettivamente attribuito : 1. Avv. SCAM'PICCHIO Matteo grado Vili Tribunale di Trieste; 2. Avv. SFOCO VIOH Piero grado Vili Tribunale di Trieste; 3. Avv. SZOMBA.THELY Gabrio grado IX Tribunale Idi Trieste; 4. Avv. TONINI Piero grado IX Tribunale di Gorizia; 5. Avv. MODlUGNO Glauco grado IX Tribunale di Trieste; 6. ¡Dott. GERIN Guido grado X Tribunale di Trieste; 7. Dott. ZElNARI Franco grado X Tribunale di Trieste; 8. Dott, PAOLUCiCI Eugenio grado X Pretura di Trieste. 2. Sono applicabili ai magistrati nominati col presente Ordine le incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario 31 gennaio 1941, No. 12. 3. Quest'Ordine entrerà in vigore dal giorno in cui sarà da nie firmato. Trieste, 10 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.Gr.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO i 3 CORPO Avviso N. 15 EPURAZIONE: TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE Gli Ordini Generali No. 7, 8 e 13, nonché i relativi Ordini amministrativi e le Istruzioni hanno fissato la procedura da seguire nell'epurazione dell amministrazione civile .dello Stato, degli enti locali, dell'industria privata, delle professioni e delle arti. E' passato ormai più di un anno dacché il primo Ordine fu pubblicato ed entrò in vigore. Durante tale periodo,, furono frequentemente presentate delle denunce contro persone ritenute responsabili di violazioni contemplate in tale Ordine. E' stato ora stabilito di porre un limite di tempo, entro il quale denunce del genere potranno venire ulteriormente prodotte. conformità agli Ordini sopra indicati, relativi Ordini amministrativi ed Istruzioni, La denuncia deve essere firmata dal denunciante, che sarà richiesto di ¡confermarla col giuramento, e potrà essere presentata sia alla Commissione ¡di prima istanza, sia alla Commissione dei professionisti e degli artisti, in quanto competente; o al Quartiere Generale del Governo Militare Alleato, Decorso che sarà il termine stabilito più sopra, nessuna denuncia relativa all'Epurazione sarà più oltre accettata. Trieste, 12 agosto 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili PARTE li ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 34 NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROFESSIONE DEI MEDICI E CHIRURGHI ATTESO che, in quella parte della Venezia Giulia, amministrata dal Governo Militare Alleato (in appresso chiamata «Territorio occupato») i Sindacati Fascisti dei professionisti e degli artisti sono stati aboliti e, in attesa della riorganizzazione di dette professioni e arti, appare opportuno nominare un Commissario straordinàrio per l'Ordine dei medici e chirurghi della Zona di Trieste, che eserciti poteri limitati in attesa della riorganizzazione; Io, J. C. SMUTS, Tenente Colonnello, Commissario di Zona, Trieste ordino ; quanto segue; ! ARTICOLO I Nomina di un Commissario straordinario Il Dott. D'ESTE Almerico è nominato Commissario straordinario dell'Ordine dei medici e chirurghi della Zona di Trieste. ARTICOLO II Attribuzioni e poteri del Commissario straordinario I compiti e le attribuzioni del Commissario straordinario saranno i seguenti; a) Avrà il potere di compiere le normali funzioni riferentisi alla custodia degli Albi e alla disciplina della professione, salvo le limitazioni di cui in seguito. b) Senza il previo consenso scritto del Governo Militare Alleato, non emetterà alcun Ordine definitivo relativo ai procedimenti disciplinari contro singoli associati o alla lor.o cancellazione dagli Albi o all'iscrizione negli stessi di qualsiasi persona che pretenda averne diritto secondo le leggi vigenti. c) Tutti gli atti compiuti da lui avranno soltanto carattere provvisorio e saranno soggetti a revisione e modifiche da parte del Consiglio dell'Ordine dei medici e chirurghi, quando esso sarà in seguito costituito. d) Egli sarà il custode degli Albi per la professione dei medici e chirurghi nel senso contemplato nell'Ordine Generale No. 13 ed adempirà ai compiti ivi prescritti, sotto la vigilanza del custode degli Albi di tutte le professioni ed arti nominato per la Zona di Trieste ai sensi dell’Ordine Generale No. 13. e) Nella qualità di agente dell'Intendente di Finanza, prenderà immediatamente possesso di tutte le attività di pertinenza del cessato Sindacato fasc.'sta dei medici e chirurghi, ne compilerà l'inventario, lo conserverà e ne disporrà a termini dell'Ordine No. 12 del Governo Militare Alleato e delle istruzioni date dagli Intendenti di Finanza in relazione a tale Ordine No. 12. ARTICOLO III Carica di Commissario straordinario Il Commissario straordinario si conformerà a tutte le istruzioni scritte emanate del Governo Militare Alleato e rimarrà in carica fino ad ulteriore ordine dello stesso, o finché l'Ordine professionale non sarà riorganizzato in base ad una disposizione del Governo Militare Alleato. AETICOLO IV Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore il 15 luglio 1946 e avrà effetto dalla data in cui sarà da me firmato, Trieste, 19 luglio 1946. J. C. SMUTS Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste ZONA DI GORIZIA s Ordine di Zona N. 93 NOMINA DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE TASSE DELLA ZONA PREMESSO che il Dott. GIOVANNI OCCHJPINTI e il Signor CARLO POS-SELT sono stati nominati membri della Commissione Tasse per la Zona di Gorizia con Ordine di Zona No. 187 del 10.6.1946 ed ora desiderano essere sostituiti nel loro in-c/EÌrticOi; Io, JAMES E. LONG, Commissario di Zona, Maggiore, C. M. P., in virtù dei poteri da me rivestiti, con ciò ordino : che 4. il dott. Giovanni OGOHLPINTI e il Signor Carlo POSSiBLT siano in virtù del presente Ordine, sollevati dal loro incarico come membri della Commisisone Tasse di Zona; 2. l'avv, Giacomo DI BLAS e Ting. Ernesto CLEVA siano, in virtù del presente Ordine, nominati membri della Commissione Tasse di Zona. Questo Ordine entra in vigore con il 10.6.1946. Gorizia, 29 luglio 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 94 NOMINA TEMPORANEA DEL DOTT. MATTEO MARSANO A CAPO ISPETTORE DELLA AGRICOLTURA DI ZONA, GORIZIA Viste le disposizioni dell'Ordine No. 38 datato 12.11.1945 concernente la nomina di un Capo Ispettore dell'Agricoltura di Zona, Io, JAMES E LONG, Maggiore, C. M. P,, Commissario di Zona, Gorizia; ordino : II Dott. MATTEO MARSANO è con ciò temporaneamente nominato Capoi Ispettore dell'Agricoltura di Zona; quale funzionario del Gruppo A, Grado VII. Il su nominato adempierà ai doveri stabiliti per tali uffici in conformità all'art. II dell'Ordine No. 38 datato il 12.11.1945, sotto il controllo e la revisione del Governo Militare Alleato. ( i ; Questo Ordine entra in vigore alla data in cui viene da ime firmato. Gorizia, 25 luglio 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 95 NOMINA DI DUE MEMBRI SOSTITUTI NEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMANS D’ISONZO Premesso che il Consiglio Comunale di Romans d'Isonzo venne istituito con Ordine di Zona No. 52 del 4 dicembre 1945, Considerata l'opportunità di nominare due membri sostituti per detto {Consiglio, Io, JAMES E. LONG, Maggiore; C, M. P.; Commissario di Zona, Gorizia; in virtù dei poteri da me rivestiti e secondo quanto previsto dall'Ordine Generale No. 11 ordina : che 1. GQDEAS Gioacchino e NARDUZZI Seno siano, in forza del presente Ordine, nominati membri sostituti del Consiglio Comunale di Romans d'Isonzo. Il presente Ordine ha effetto a partire dal 15 luglio 1946. Gorizia, 29 luglio 1946. ( fi JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordino di Zona-N. 96 NOMINA DI UN MEMBRO NEL CONSIGLIO COMUNALE DI MARIANO Premesso che il Signor DOlNiDA Beniamino è stato nominato membro del Consiglio (Comunale di Mariano con Ordine di Zona No. 54 del 4 dicembre 1945 ed ora desidera essere sostituito, Io, JAMES E. LONG, Maggiore; C. M, P., Commissario di Zona, Gorizia; in virtù dei poteri da me rivestiti con l'Ordine Generale No, 11 ordino : che 1. Il ¡Signor DOlNiDA ¡Beniamino sia in forza del presente Ordine sollevato dal saio incarico come membro del ¡Consiglio Comunale di ¡Mariano, 2, Il Signor MEDEOT Albino sia in forza del presente Ordine, nominato membro del Consiglio Comunale di Mariano, Il presente Ordine entra in vigore con il 15 marzo 1946. Gorizia, 28 luglio 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 97 NOMINA DEL CONSIGLIO TEMPORANEO DI DISCIPLINA PER INSEGNANTI DI SCUOLE ELEMENTARI ¡Ravvisata la necessità di nominare il Consiglio temporaneo di Disciplina per Insegnanti di Scuole Elementari in conformità all'Ordine No. 137 del 22-5-1946; Io, JAMES E. LONG, Maggiore, C, M. P., Commissario di Zona; Gorizia; ordino ; 1. Le seguenti persone sono con ¡ciò nominate temporaneamente membri del Consiglio di Disciplina per Insegnanti di Scuole Elementari per la Zona di Gorizia; Prof. GUIDO! DE VETTA Presidente; Dott. GIUSEPPE DELFINO Vice Presidente; Sig, UMBERTO MOIGNIK Membro; Sig. GUIDO ZIANI Membro; Sig. MIRKO RUTAR Membro; Sig. GIUSEPPE CALLIGARIS Membro; Dott. ANTONIO KAOLN Membro; Prof. ALFREDO NALDIlNI Membro. 2. Il predetto Consiglio avrà tutti i poteri e sarà; soggetto a tutti i doveri come previsto nell'Ordine No. 137. 3. Quest'Ordine ha effetto con la data del 10 luglio /1946. Gorizia, 6 agosto 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P. Commissario di Zona ZONA DI POLA Ordino Amministrativo di Zona 59 NOMINA TEMPORANEA DEL DOTT. COSTANTE MUGGIA A DIRETTORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI POLA 1. lo, Maggiore T. S. BELSHAW, Sostituto del Commissario di Zona, Pola, con jquesto mezzo NOMINO il Dott. Costante MUGGIA temporaneamente quale Direttore della Camera di ¡Commercio, con tutti i diritti di un funzionario di Grado Vili, con effetto dal 23 febbraio 1946. Pola, 2 agosto 1946. T. S. BELSHAW, Maggiore Sostituto Commissario della Zona di Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 60 NOMINA TEMPORANEA DELL’ LFFiCIO RECLAMI PER GLI AFFÌTTI 1. Facendo seguito ai poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 54 B, Io, Tenente Colonnello, E. S OSRlPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della ¡Zona di Pola; con questo mezzo NOMINO le seguenti persone a funzionare nell'Ufficio Reclami per gli Affitti; Presidente Sostituto Presidente Rappresentanti Proprietari Rappresentanti Affittuari Avv. DE PETRIS Giovanni Marco Aw. FERRARI Aldo Dott. (PREMUDA Alberto iSig. GIORGIS Pompeo iSig. DRAGOGNA Nicolò Sig. TER DI Marcello 2. Quest'Ordine avrà effetto immediato. Pola, 13 agosto 1946. E. S. ORPWOOD - Ten. Col. Commissario di Zona, Pola Ordine Amministrativo di Zona N. 61 NOMINA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE DI APPELLO PER LE TASSE DELLA ZONA DI POLA Facendo .seguito ai poteri conferitimi dall'Ordine No. 56 — Art. IV - Sezione 3, Io, Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo nomino temporaneamente le seguenti persone a funzionare nella Sezione Speciale della Commissione di Appello per le Tasse della Zona di ¡Pola: Vice-Presidente : KIiRCHMAYER Giovanni Membri : FARINA Aldo PALUMIBO Michele BEiNUSSI Giovanni BACICCHI Giuseppe Supplementari : ZELCO Manlio FRANCHI Carlo Pola, 15 agosto 1946. F. S. OPIWOOD, Ta Col. Commissario di Zona, Pola N. 25 della Gazzetta GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE I Comando di Trieste Ordine Generale Pag No. 21 B Emendamenti all* Ordine Generale No. 21 — Tassa di bollo e di registro ......................................... 3 No. 41 C Corte d’Assise Straordinaria ........................... 7 No. 61 D Ammasso dei cereali —- Emendamento all’ Ordine Generale No. 61 B ................................................ 8 No. 63 B Modifiche all’ Ordine Generale No. 63 che aumenta le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti statali................. 8 No. 65 Cambi con Teste* o e rapporti commerciali con i Paesi esteri — Modifiche alle relative disposizioni di legge ....... 12 No. 67 Modifica alla decorrenza degli aumenti delle pensioni d’assicurazione sociale .....................r .............'........... 14 No. 69 Revoca dei provvedimenti e misure adottate in materia di beni ' appartenni! i agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.. 15 Ordine No. 167 Competenze accessorie al personale delle ferrovie ......... 20 No. 175 Indennità di cassa a favore degli impiegata de ic Stato, cui spetta il maneggio del pubblico denaro...................... 21 No. 180 Determinazione della misura del contributo ato alla „Cassa per il trattamento degli operai de!]’industria richiamati alle armi“ ................................................ 23 No. 183 Apertura di corsi estivi d’istruzione ..................... 23 N.o 192 Contributo per lo speciale assegno alimentare a favore dei marittimi disoccupati.................................... 25 No. 198 Abrogazione R. Decreto Legge 21 giugno 1940, No. 856, ed estensione dei limiti di somma fissati alle pubbliche amministrazioni .......................................................... 26 No. 201 Apertura della stagione venatoria 1946-1947................ 27 No. 205 Modifiche al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto .......................... 28 Ordine Amministrativo Pag. No. 50 Liquidazione della Società a g. 1. „Kuehne & Nagel“ in Trieste 33 No. 51 Liquidazione della Società ,,lng. C. Tolazzi & Co.“, Trieste.. 34 No. 52 Nomina provvisoria di magistrati ........................... 35 Avviso No. 15 Epurazione: termine utile per la presentazione delle denunce.. 36 PARTE II Zona di Trieste Ordine Amministrativo di Zona No. 34 Nomina di un Commissario straordinario per le professioni dei medici e chirurghi ........................................ 38 Zona di Gorizia Ordine di Zona No. 93 Nomina di membri della Commissione tasse della Zona............ 40 No. 94 Nomina temporanea del Dott. Matteo Marsano a Capo Ispettore deir Agricoltura di Zona, Gorizia ........................ 40 No. 95 Nomina di. due membri sostituti nel Consiglio Comunale di Romans d’ Isonzo .................................................. 41 No. 96 Nomina di un membro nel Consiglio Comunale di Mariano.... 41 No. 97 Nomina del Consiglio temporaneo di disciplina per insegnanti delle scuole elementari.................................... 42 Zona di Pola Ordine Amministrativo di Zona No. 59 Nomina temporanea del Dott. Costante Muggia a Direttore della Camera di Commercio di Pola ................................ 44 No. 60 Nomina temporanea dell’ Ufficio reclami per gli affitti ....... 44 No. 61 Nomina sezione speciale della Commissione di appello per le tasse della Zona di Pola . . ;................................. 45