GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME II N. 25 - 21 Agosto 1947 Pubblicala dal Governo Miliiare Allealo con l’autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle l~L.'ze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1947 % . < G overno Militare Allealo VENEZIA GIULIA Ordine N. 408 TRATTAMENTO ECONÒMICO DEI FATTORINI DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di attribuire ai fattorini delle Biblioteche pubbliche governative il trattamento economico previsto per il personale civile non di ruolo di 4a categoria, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito' denominata „il Territorio^ ) ; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Sezione i. — E’ soppressa la categoria di personale sussidiario- con la qualifica di „commessi11, prevista dall’art. 19 del R.D.L. 2 ottobre 1919, No. 2074, per i servizi delle Biblioteche pubbliche governative. Sezione 2. — Al personale sussidiario con la qualifica di „fattorini", previsto dallo stesso art. 19 del citato R.D.L. 2 ottobre 1919, No. 2074, è attribuito, a decorrere dal 1 ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per il personale civile non di ruolo di 4a categoria dal R.D.L. 4 febbraio 1937, No. 100, e successive disposizioni. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addì 18 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili 1 1 ■ - ’ ■- mOXlOC: : • • CONCESSIONE DI UN ASSEGNO ALIMENTARE ALLA FAMIGLIA DEI PUBBLICI IMPIEGATI GIÀ’ IN SERVIZIO NELLE ZONE DI CONFINE ED ATTUALMENTE INTERNATI, DEPORTATI 0 DISPERSI Atteso che si reputa opportuno e necessario di provvedere in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il Territorio) alla concessione di un assegno alimentare alla famiglia dei pubblici impiegati già in servizio nella Venezia Giulia ed attualmente dispersi, internati o deportati, IO, JAMES C. CARNES, Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I CONCESSIONE DI UN ASSEGNO ALIMENTARE Sezione i. — Alle famiglie del personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresi gli insegnanti di ogni ordine e grado, già in servizio nelle sedi della Venezia Giulia e Zara e che attualmente risulti deportato oltre frontiera o disperso, può essere concesso, qualora versino in stato di effettivo bisogno, un assegno alimentare mensile. Sezione 2. — L’assegno previsto nella Sezione 1 non può essere superiore alla metà o ad un terzo - secondo che si tratti di famiglia acquisita ovvero originaria a carico - dello stipendio e dell’indennità di carovita che comporterebbero al dipendente se fosse tutt’ora in servizio nella sede di appartenenza o, se tale sede non fa parte del Territorio, come se fosse tutt’ora in servizio presso analoga sede nel Territorio. Sezione 3. — L’assegno di cui alla Sezione 1 può essere corrisposto a decorrere dalla data in cui si sono verificate le condizioni previste nella Sezione 1 e fino a quando esse perdurino oppure, se venga a risultare il decesso del dipendente, sino alla data del relativo accertamento. ARTICOLO II ACCERTAMENTO DEL BISOGNO DELLA FAMIGLIA E MISURA DELL’ASSEGNO L’accertamento della condizione di bisogno della famiglia e la determinazione della misura dell’assegno di cui all’Art. 1 del presente Ordine sono demandati al giudizio insindacabile del capo dell’amministrazione alla quale il personale appartiene. A tal fine si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura goduti dai componenti la famiglia a carico del dipendente od a questo spettanti, perchè esigibili da alcuno dei componenti la famiglia. MODALITÀ’ PER LA CONCESSIONE Gli interessati alla concessione dell’assegno alimentare debbono far domanda alla competente amministrazione dello Stato. Nelle domande debbono essere dichiarati specificatamente i redditi e proventi di lavoro di cui sono provvisti i componenti la famiglia a carico del dipendente, con tutte le indicazioni atte ad identificarli. ARTICOLO IV ESTENSIONE DELL’ASSEGNO ALIMENTARE ALLA FAMIGLIA DEI DIPENDENTI DALLE PROVINCIE ,COMUNI E ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA Sezione i. — L’assegno alimentare stabilito dal presente Ordine può essere concesso anche alle famiglie dei dipendenti dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza con sede nel Territorio sempre che ricorrano le condizioni previste nei precedenti articoli. Sezione 2. — Nei casi di cui alla Sezione precedente, la domanda deve essere presentata alla Presidenza di Zona e l’assegno alimentare è corrisposto a carico del bilancio della Presidenza di Zona competente per territorio.' ARTICOLO V DISPOSIZIONI PER I PENSIONATI Sezione I. — Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche in favore delle famiglie dei pensionati che avevano stabilito la loro residenza nel Territorio e si trovino nelle condizioni previste dall’Art. 1 del presente Ordine. In tal caso l’assegno alimentare è calcolato sull’importo mensile netto del trattamento di quiescenza complessivamente spettante. Sezione 2. — Quando si tratti di pensionati già dipendenti dagli enti di cui all’art. 4 Sez. 1, la domanda di assegno deve essere presentata all’Istituto di Previdenza competente. Se la pensione è a carico di uno degli enti predetti si applica la disposizione dell’art. 4 Sez. 2. ARTICOLO VI RICUPERO DEGLI ASSEGNI ALIMENTARI Gli assegni alimentari erogati in applicazione del presente Ordine possono essere ricuperati soltanto sulle somme dovute ai dipendenti o ai pensionati, ovvero alle loro famiglie, a titolo di stipendio o pensione arretrati che risultino spettare al momento in cui cessino le condizioni indicate all’art. 1. ARTICOLO VII ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia. TRIESTE, 14 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civjli CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI AGRICOLTORI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI E PER GLI ASSEGNI FAMILIARI RITENUTO opportuno e necessario di stabilire le modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori per Vassistenza di malattia, per le assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „ Territorio” ), IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 493 Sezione i. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, No. 493,' intitolato „Riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l’assistenza malattia, per l’invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari", formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate. Sezione 2. — Una copia del succitato Decreto è depositata presso' gli Uffici del Territorio del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, nonché presso gli Uffici dei Presidenti di Zona di Trieste, Gorizia e Pola e può essere liberamente consultata da chiunque vi a^bia interesse. ARTICOLO II SOSTITUZIONE DI OGNI RIFERIMENTO ALLO STATO ITALIANO CON ANALOGO RIFERIMENTO AL GOVERNO MILITARE ALLEATO Ogni riferimento allo Stato Italiano e qualsiasi Dicastero, Ente, Ministro o funzionario operante in nome dello stesso, contenuto nel Decreto Legislativo di cui alPArticolo I del presente Ordine, deve intendersi cancellato e sostituito con un analogo riferimento al Governo Militare Alleato. Nessuna disposizione in. esso contenuta conferirà allo Stato Italiano o a qualsiasi persona od Ente operante in suo nome una qualsiasi giurisdizione nei confronti di persone, proprietà o cose nel Territorio. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il Decreto Legislativo di cui all’Articolo I avrà effetto nel Territorio dalla data in cui il presente Ordine sarà da me firmato. TRIESTE, addì 14 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili NORME PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI E PER IL CONFERIMENTO DI CATTEDRE NELLE SCUOLE D’ISTRUZIONE ELEMENTARE A CANDIDATI REDUCI E NON REDUCI E AD ALCUNE CATEGORIE DI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di emanare norme per lo svolgimento dei concorsi e per il conferimento di cattedre nelle scuole d'istruzione elementare a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il „Territorio"), IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I PERSONE AMMESSE AI CONCORSI Sezione i. — Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, No. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione. Sezione 2. — Le disposizioni dell’Art. 3 del R. Decreto 6 gennaio 1942, N. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall’ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte. I ARTICOLO II CONFERIMENTO DI CATTEDRE NELLE SCUOLE D’ ISTRUZIONE ELEMENTARE A DETERMINATE CATEGORIE DI CANDIDATI Tutte quelle disposizioni che nel decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, N. 373. emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 120 del 28 maggio 1947, intitolato „Conferimento di cattedre negli Istituti e Scuole d’istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali" si riferiscono e si applicano al conferimento di cattedre nelle scuole d’istruzione elementare, sono per virtù del presente Ordine estese al Territorio. ARTICOLO III DISPOS1ZIIQNI FINALI Sezione i. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel decreto di cui all’art. II del presente Ordine debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti © funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel suddetto decreto può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio. Sezione 2. — Copie del suindicato Decreto sono depositate presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso ciascuna Sovraintendenza Scolastica del Territorio e possono essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 15 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 436 (20 A) DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PESCA RITENUTA Vopportunità di apportare alcune modifiche e aggiunte alle leggi relative alla pesca in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito denominate il „Territorio''), IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I E’ revocato l’articolo IV dell’Ordine N. 20, di data 24 settembre 1945 che sarà sostituito dal seguente : „ARTICOLO IV RICHIESTA DI CARBURANTE 1. —- Tutte le richieste di nafta, petrolio, benzina ed altro carburante necessario ai battelli da pesca dovranno essere inoltrate dal padrone o capo-barca al Consorzio per la Tutela della Pesca di Trieste. Tale richiesta sarà compilata su appositi moduli che si potranno ritirare presso detto Consorzio e sarà priva di valore se non vistata dal gestore del pubblico mercato o del centro di raccolta. 2. — Il Consorzio Tutela Pesca sottoporrà alla competente Divisione Agricoltura del G. M. A. l’elenco dei battelli da rifornirsi di carburante con l’indicazione del quantitativo all’uopo necessario. 3. — Ad avvenuta assegnazione del carburante per battelli da pesca, se ne informerà il Consorzio Tutela Pesca, che rilascierà, a sua volta, ai richiedenti, la cui domanda sarà stata accolta, un buono per il ritiro del carburante concesso. Una copia del buono sarà conservata dal Consorzio Tutela Pesca, mia seconda rimarrà presso il richiedente, mentre il terzo esemplare sarà consegnato al fornitore del carburante, che lo dovrà conservare. 4. — Ogni battello da pesca dovrà avere a bordo, 'n ogn1’ momento, il libretto di controllo, in cui saranno rilevati tutti i dati relativi all’assegnazione e al consumo del carburante. Il Consorzio Tutela Pesca, potrà richiedere, quando lo ritenga opportuno, la presentazione di tale libretto per eseguire gli opportuni controlli. “ ARTICOLO II All’articolo III dell’Ordine N. 20 è aggiunta la seguente sezione 8 : „Agli effetti del controllo del pescato conferito ai Mercati ed ai Centri di raccolta della zona, i rispettivi gestori dovranno inviare giornalmente al Consorzio Tutela Pesca, un elenco dal quale si possa rilevare, i} nome del peschereccio e del rispettivo proprietario nonché il quantitativo di pesce da esso conferito nella giornata. “ ARTICOLO III L’articolo III sezione 6 dell Ordine N. 20 è modificato nel modo seguente : Alla sezione 6 dell’Art. Ili dell’Ordine N. 20 al posto di „ima copia alla Capitaneria del porto d’appartenenza" sostituire „al Consorzio per la Tutela della Pesca". ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia. TRIESTE, 15 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 439 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE FERROVIARIE RITENUTO opportuno e necessario di dare forza di legge alle disposizioni adottate in via amministrativa con la data del i Agosto 1141, concernenti l’aumento delle tariffe ferroviarie e l’adeguamento delle tasse accessorie per i trasporti ferroviari, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio”) ; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI No. 673 e 686 Sezione I. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti emanati dal Governo Italiano col D.L.C.P. S. 28 luglio 1947, N. 673, intitolato „Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 171, di data 29 luglio 1947, nonché col D.L.C.P.S. 28 luglio 1947, N. 686, intitolato „Aumento delle tasse, sopratasse e diritti accessori per il trasporto di cose a mezzo delle ferrovie dello Stato" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 173, di data 31 luglio 1947, formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate. Sezione 2. — Gli Articoli 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo No. 673 sono abrogati. Le disposizioni contenute alla lettera b) dell’Art. 2 del Decreto Legislativo N. 686, sono abrogate. ARTICOLO II EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE E DEPOSITO DELLE STESSE Sezione i. ■— Le disposizioni dei D.L.C.P.S. Ni. 673 e 686, adottate coll’Articolo I del presente Ordine hanno effetto entro il Territorio con decorrenza dalla data del I Agosto 1947. Sezione 2. ■— Copie dei Decreti menzionati nella precedente Sezione sono depositate presso la Direzione Compartimentale delle Ferrovie dello Stato in Trieste e possono essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO III DISPOSIZIONI FINALI Tutti i riferimenti allo Stato Italiano, o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nei decreti di cui sopra, sono da considerarsi inesistenti e vanno sostituti con riferimenti al Governo Militare .Alleato, Enti e funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nei decreti stessi, può conferire qualsiasi qutorità allo Stato Italiano, persone od enti trovantisi sotto la sua autorità, con riguardo sia a persone che a beni esistenti nel Territorio. ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addì 18 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili TASSE DI ANCORAGGIO DOVUTE DALLE NAVI NAZIONALI ED ESTERE CHE APPRODANO NEI PORTI POICHÉ’ si considera opportuno di apportare delle modificazioni alle lasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „Territorio”) ; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I MODIFICAZIONI ALLE TASSE DI ANCORAGGIO DOVUTE DALLE NAVI NAZIONALI ED ESTERE CHE APPRODANO NEI PORTI Le disposizioni del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, No. 665 fqui in appresso citato come „detto decreto"), emanato dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 169 del 29 luglio 1947, e concernente modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti, sono estese, per virtù di quest’Ordine, e in quanto applicabili, al Territorio. ARTICOLO II DISPOSIZIONI FINALI Sezione i. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel „detto decreto", debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel „detto decreto" può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel-Territorio. Sezione 2. — Copia del „detto decreto" è depositata presso la Capitaneria di Porto di Trieste e presso gli Uffici Portuali dipendenti dal Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse. ' 4 ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. TRIESTE, addì 15 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili AUMENTO DELLE TARIFFE DELLA SELVEG PREMÉSSO che le tariffe dell’energia elettrica normale ed industriale fornita a quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio” ) hanno subito delle maggiorazioni da parte delle aziende produttrici che si trovano fuori del „ Territorio“ ; CONSIDERATO che si ritiene necessario che la SELVEG e la SVEM, si adeguino agli aumenti di cui sopra ponendoli a carico dell’ utente, IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO ARTICOLO I 1- — La „SELVEG“ e la ,,SVEM“ sono col presente Ordine temporaneamente autorizzate ad aumentare le loro tariffe nelle misure seguenti : a) per la fornitura di energia elettrica 1300% rispetto alle tariffe praticate nel 1942. b) per il noleggio dei contatori Lire 4, 6 e 8 per ogni mese, rispettivamente, per contatori di 3, 5 e.10 Ampères in aggiunta alle maggiorazioni già autorizzate con 1’ Ordine No. 362. 2. —■ I suddetti aumenti temporanei che comprendono anche quelli autorizzati in precedenza, saranno praticati su tutte le bollette e fatture emesse dalla SELVEG e dalla SVEM con effetto dal l.o Luglio 1947. ARTICOLO II Non saranno effettuati degli aumenti sui prezzi legalmente autorizzati in data 30 Giugno 1947 per i primi 30 KWO annualmente consumati dagli utenti per Filluminazione nelle abitazioni private. Trieste, 15 Agosto 1947. JAMES 3. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 444 (144 C) DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI PREMESSO che si ritiene opportuno modificare V Ordine No. 144 B relativo alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata „Territoriou), IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Con effetto dall’il Agosto 1947, la Sezione 1 dell’Art. II dell’Ordine No. 144 B, di data 29 luglio 1946, viene sostituita dalla seguente : „Sezione 1. — Il diritto erariale sull’ introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque ed Ovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura : (a) per i prezzi (non compreso il diritto erariale) non superiori a Lire 21.—.. .. • 15% (b) per i prezzi (non compreso il diritto erariale) eccedenti le Lire 21.— e non superiori a Lire 60.— ..................................................................... 35% (e) per i prezzi (non compreso il diritto erariale) superiori a Lire 60.—.................. 50% ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, addì 15. Agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 445 MISURA DEI COMPENSI SPETTANTI AI CURATORI DI FALLIMENTO CONSIDERATO opportuno e necessario di adeguare al nuovo livello dei costi la misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento in quella parte della Venezia dulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il „Territorio"), IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I MISURA DEI COMPENSI SPETTANTI AI CURATORI Di FALLIMENTO La misura delle percentuali indicate negli Articoli 1 e 4 del Decreto Ministeriale 30 novembre 1930, è aumentata del cinquanta per cento. ARTICOLO II " EFFICACIA DEL PRESENTE ORDINE La disposizione di cui all’Articolo I del presente Ordine avrà effetto nelle ancora pendenti procedure fallimentari relativamente alle prestazioni successive al l.o gennaio 1945. Le procedure fallimentari s’intenderanno pendenti quando la liquidazione dei compensi dovuti ai curatori non sia ancora avvenuta. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 15 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Poiché si ritiene necessario apportare ulteriori aggiunte e modifiche all' Ordine No. 72, intitolato „Rifusione di spese per la produzione dell'energia termo-elettricadi data 20 febbraio 1947 ; IO, JAMES J. CAENES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I DETERMINAZIONE DEL SOVRAPREZZO La Sezione 2 dell’Articolo III dell’ Ordine No. 72, di data 20 febbraio 1946, modificata dall’Articolo I dell’ Ordine No. 323 (72 B), è abrogata e sostituita dalla seguente disposizione : „II sovraprezzo sarà da conteggiarsi come segue : (a) 50 centesimi per ogni K.W.H. di effettivo consumo non eccedente i primi 15.000 K.W.H. mensili ; (b) 30 centesimi per ciascun K.W.H. effettivamente prelevato mensilmente oltre i primi 15.000 K.W.H. sopradetti. ARTICOLO II ESENZIONI Il sovraprezzo di cui sopra non si applica : (a) Agli autoproduttori per l’energia da essi prodotta e consumata nei propri stabili-menti ; (b) alle utenze di imprese distributrici le cui reti sono isolate rispetto alle altre reti e-lettriche ; (c) alle utenze sottese, per l’energia loro spettante a tale titolo ; (d) alle Ferrovie dello Stato, per la sola energia destinata alla trazione ; (e) ai subdistributori. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore con decorrenza dal 1 Luglio 1947. Trieste, addì 15 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 137 PROMOZIONE DEL DOTT. REVERA POICHÉ' si ritiene opportuno e necessario promuovere il Doti. ALBERTO REVERA, Intendente di Finanza di Trieste : IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili O B D 1 N O : 1. —- II Dott. ALBERTO REVERA, Intendente di Finanza di Trieste, è promosso dal Grado V Gruppo A al Grado IV Gruppo A con effetto dal 1 gennaio 1947. 2. — La promozione si intende conferita per la durata del Governo Militare Alleato nel Territorio. 3. — Questo. Ordipe entrerà in vigore dalla data della sua firma da parte mia. Trieste, addì 15 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria . ‘'Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Avviso N. 28 RIMOZIONE DI MACERIE DI EDIFICI DANNEGGIATI PER CAUSE BELLICHE Il Governo Militare Alleato (Divisione Lavori Pubblici) rende noto che tutti i proprietari di edifici danneggiati per cause belliche, i quali desiderino ottenere gratuitamente l’asporto delle macerie dagli edifici stessi, potranno ottenere la rimozione senza spese a loro carico. Il Governo Militare Alleato fornirà i necessari mezzi di trasporto e farà uso dei mateiiali asportati unicamente per l’esecuzione di lavori pubblici. La dichiarazione da parte dei proprietari allo scopo di cui 'sopra dovrà essere fatta su appositi moduli che verranno rilasciati, su richiesta dei proprietari stessi, dal Governo Militare Alleato, Divisione Lavori Pubblici. Trieste, 18 Agosto 1947. JOHN L. KEEFE Ten. Colonnello di Fanteria Ufficiale Capo della Divisione Lavori Pubblici Avviso N. 29 ANNULLAMENTO DI NUMERI DI ORDINI I numeri assegnati agli Ordini, come qui sotto indicati, sono stati annullati e non verrà pubblicato alcun Ordine portante detti numeri : ORDINE No. 399 — ORDINE No. 400 Trieste, 18 agosto 1947 D’ordine del Colonnello Cames : CHARLES M. MUNNECKE Ten. Colonnello * Capo dell’ Ufficio Legale Errata - corrige ERRATA - CORRIGE L’ Ordine Generale concernente „Disposizioni relative all’ammasso dei cereali11 pubblicato a pagina 779 della Gazzetta No. 24 dell’ li agosto 1947, è contrassegnato dal numero 115 (111 B) e non 111 (115 B), come erroneamente pubblicato. P ARTE II ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona N. 57 (51 A) MODIFICA ALL’ ORDINE Di ZONA No. 51 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO CONSULTIVO PROVViSORIO DELL’ ISTITUTO NAZIONALE PER L’ ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI Poiché si considera opportuno e necessario di emendare 1’Ordine di Zona No. 51 del 14 gennaio 1947 concernente la costituzione e funzioni del Gomitalo Consultivo Provvisorio dell’ Istituto Nazionale per V Assistenza di Malattia ai Lavoratori, IO, A. H. GARDNER, Ten, Gol. Commissario di Zona di Trieste, ORDINO: ARTICOLO I AGGIUNTA ALL’ ARTICOLÒ Ili DELL’ ORDINE DI ZONA No. 51 Il paragrafo c), Sezione 1, Art. Ili dell’ Ore ine di Zona No. 51 del 14 gennaio 1947 viene emendato con la seguente aggiunta : „Venendo a mancare tale nomina da parte delle categorie interessate dopo che queste siano state invitate a farla, il Presidente di Zona potrà designare i predetti rappresentanti senza, tale nomina.“ ARTICOLO II Il presente ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà oa me firmato. Trieste, addì 2 agosto 1947. A. H. GARDNER Ten. 'Col. R. A. Commissario di Zona Trieste Ordine di Zona N. 58 AUMENTO DI AMMENDE PER L’ USO DEI SEGNALI ACUSTICI NELLA CITTA’ DI TRIESTE' POICHÉ’ cori V Art. 42 della deliberazione del Podesta dd. 5 giugno 1937, No. 694, approvata con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 agosto 1937, No. 1316, è stato proibito l’uso dei segnali acustici da parte dei conducenti di veicoli entro la zona fabbricata della città di Trieste e certe ammende vennero previste per i trasgressori alle norme del citato Articolo, e POICHÉ’ si ritiene necessario aumentare V ammontare di tale ammende, Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste, ORDINO: ARTICOLO I Le ammende per trasgressione alle norme del citato Art. 42 della Deliberazione del 5 giugno 1937, No. 694, vengono così fissate : a) per violazioni commesse dalle 0600 alle 24.00 da L. 500 a L. 1000 ; b) per violazioni commesse dalle 0001 alle 0559 da L. 1000 a L. 2000. ARTICOLO II Accertata la violazione, il trasgressore potrà pagare immediatamente all’agente di Polizia in uniforme, responsabile dell’accertamento, il minimo delle ammende previste all’Art. I (L. 500 di cui al paragrafo a) L. 1000 di cui al paragrafo b) evitando con ciò un procedimento da parte dell’autorità giudiziaria. L’agente di polizia rilascerà al trasgressore una ricevuta per l’ammontare dell’ammenda trattenendo un duplicato della stessa per la trasmissione ai suoi superiori con l’importo riscosso. in caso di recidiva ed in caso di rifiuto di pagare immediatamente la somma di cui al comma precedente, il trasgressore verrà giudicato dal Pretore. ARTICOLO III Il presente Ordine entrerà in vigore il 15 agosto 1947. Trieste, 8 agosto 1947 A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario di Zona Trieste Ordine di Zona N. 59 RIMOZIONE DI DETRITI POICHÉ’ si considera necessario -portare a termine nella Zona di Trieste la rimozione di detriti degli edifici danneggiati o distrutti a causa della guerra, IO, A. H. GARDNER, Ten. Cot-. R. A., Commissario di Zona, Trieste, ORDINO: ARTICOLO I RICHIESTA PER LA RIMOZIONE GRATUITA Sezione i. ■—- Qualsiasi proprietario di edificio distrutto o danneggiato a causa della guerra può ,su domanda da inviarsi alla Divisione Lavori Pubblici del Governo Militare Alleato, ottenere la rimozione gratuita dei detriti, salvi i diritti del proprietario a trattenersi tutto il materiale che può essere utilizzato e che dovrà venir accumulato e lasciato sul posto a sua disposizione. Sezione 2. —• La domanda scritta di cui alla Sezione precedente dovrà venir presentata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, alla Divisione Lavori Pubblici. Dovrà essere usato un modulo speciale che potrà essere ritirato alla Divisione Lavori Pubblici. ARTICOLO II RIMOZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI OMESSA DOMANDA I proprietari di edifici distrutti o danneggiati a causa della guerra che non presentassero la domanda per la rimozione dei detriti nel termine prescritto alla Sezione 2 dell’articolo I, dovranno a ciò provvedere a loro spese e cura entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Ordine. ARTICOLO III MANCATA RIMOZIONE DEI DETRITI Nei casi in cui, trascorsi 60 giórni dall’entrata in vigore di questo Ordine, la domanda per la rimozione dei detriti non sia stata presentata o la rimozione non sia avvenuta ai sensi dell’articolo II, il Governo Militare Alleato potrà provvedere a ciò direttamente e procedere alla rimozione dei detriti senza far differenza tra materiale riutilizzabile o meno e senza alcun diritto d’indennizzo o di compenso da parte del proprietario. ARTICOLO IV II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 8 Agosto 1947 A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Area Commissioner Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 81 REVOCA DELLA NOMINA DEL S1G. MARIN GIACOMO A PRESIDENTE DEL COMUNE DI GRADO POICHÉ' il Sig. MARIN GIACOMO, nominato Presidente del Comune di Grado in base all’ Ordine di Zona No. 12 del 21 settembre IQ45, ha rassegnato le dimissioni di propria iniziativa, Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste, ORDINO: 1. — La nomina del Sig. MARIN GIACOMO a Presidente del Comune di Grado è annullata con effetto dal 21 marzo 1947. 2 — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 2 luglio 1947 A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario di Zona Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 85 NOMINA DEL COMITATO DI VIGILANZA PER LA CASSA DI RISPARMIO DELL’ISTRIA POICHÉ’ la Cassa di Risparmio dell’ Istria, attualmente sotto amministrazione straordinaria, è amministrata da un Commissario e da un Vice Commissario nominati con V Ordine Ammin strativo di Zona N. 57 dd. 21 febbraio 1947, rispettivamente Con V Ordine Amministrativo di Zona N. 66 (57 A), dd. 27 marzo 1947, e POICHÉ’’ il R. D. L. 12 marzo 1936, N. 375 prevede la nomina di un Comitato di Vigilanza per assicurare il buon funzionamento delle Aziende di Credito sotto amministrazione straordinaria, Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste, ORDIN 0: 1. — Le seguenti persone sono con il presente nominate Membri del Comitato di Vigilanza per la Cassa di Risparmio dell’ Istria, che assumerà i poteri e i doveri previsti dal R. D. L. 12 marzo 1936, N. 375 : Rag. MARTJNA ARTURO fu Antonio ; Rag. ROSSI OSCAR fu Rodolfo ; Dr. ERSINI ROBERTO fu Giulio. 2. —- Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste. 1 agosto 1947. A. H. GARDNER Ten Col. R. A. Commissario di Zona Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 88 NOMINA DEL GEN. 1NG. CORTE GIOVANNI A PRESIDENTE DEL COMUNE DI GRADO Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della, Zona di Trieste, valendomi dei 'poteri conferitimi dall’ Ordine Generale No. n dell’ Il Agosto 1945, ORDINO: 1. — Il Gen. Ing. CORTE Giovanni è nominato Presidente del Comune di Grado. 2. — Il presente cardino entrerà in yigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 8 Agosto 1947. A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario di Zona, Trieste VOLUME It Gazzetta N. 25 GOVERNO MILITARE ALLEATO .INDICE PARTE I - Comando di Trieste Ordine pag. No. 408 Trattamento economico dei fattorini delle biblioteche pubbliche governative ................................................................................................ 797 No. 424 Concessione di mi assegno alimentare alle famiglie dei pubblici impiegati già in servizio nelle zone di confine ed attualmente internati,- deportati o dispersi ........................................................................... 798 No. 433 Contributi dovuti dagli agricoltori per le assicurazioni sociali e per gli assegni familiari .................................................................................. S00 No. 435 Norme per lo svolgimento dei concorsi e per il conferimento di cattedre nelle scuole d’istruzione elementare a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali .........................:........................ 801 No. 436 (20 A) Disposizioni concernenti la pesca ....................... 802 No. 439 Disposizioni in materia di tariffe ferroviarie ............................................................. 803 No. 440 Tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti ................................. 805 No. 443 (362 A) Aumento delle tariffe della Selveg........................ 800 No. 444 (144 C) Disposizioni relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli 800 No. 445 Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento........................................................ 807 No. ,446 (72 C) Rifusione di spese per la produzione dell’energia termo-elettrica - Modifiche all’Ordine No. 72 ............................... 808 Ordine Amministrativo No. 137 Promozióne del dott. Revera . 808 Avviso No. 28 Rimozione di macerie di edifici danneggiati per cause belliche .. 809 No. 29 Annullamento di numeri di ordini .................. .......... . 809 Errata Corrige ........................................................................................................... S09 PARTE II - Zona di Trieste Ordine di Zona No. 57 (51 A) Modifica all’Ordine di Zona No. 51 concernente la costituzione e funzioni del Comitato Consultivo Provvisorio dell’Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori .... 810 No. 58 Aumento di ammende per l’uso dei segnali acustici nella città di Trieste ........................................................................................... 810 No. 50 Rimozione di detriti...................................... 811 Ordine Amministrativo di Zona^ No. 81 Revoca della nomina del sig. Marin Giacomo a Presidente del Comune di Grado .......................................................................................... 812 No. 85 Nomina del C.omitato di vigilanza per la Cassa di Risparmio dell’Istria............................................................................................... 813 No. 88 Nomina del Gen.. Ing. Corte Giovanni a Presidente del Comune , di Grado ................................................ 813